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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1988 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 1988/2021 vertente tra
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. SATTA CECILIA MARIA e dall'avv. GIANTOMASSI GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIALE SAN LUIGI VERSIGLIA 46 , presso avv. Controparte_1
Biagio Marucci;
E
, C.F. Controparte_2 C.F._1 assistito dall'avv. MERLINI RENZO;
elettivamente domiciliato in Macerata, c.so Cavour 50/B, presso il difensore;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – risarcimento danni – circolazione stradale – fauna selvatica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 20.12.24 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 - Fondato, e quindi da accogliersi, l'appello proposto dalla , in persona Parte_1 del presidente p.t., nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_2
Macerata n. 22/21 del 12.1.2021, RG 2425/2020, con la quale veniva accolta la domanda risarcitoria relativa ad un sinistro stradale occorso in c.da Montedoro di Urbisaglia, sulla S.P. 83 con direzione
Macerata, alle ore 5,50 circa del 10.4.19, quando alla guida della sua autovettura (Alfa Romeo targata CT728PK) impattava (il sinistro veniva rilevato dalle forze dell'ordine, che tuttavia non rinvenivano la carcassa dell'animale) contro un cinghiale che improvvisamente attraversava la carreggiata provenendo dal lato destro secondo la direzione tenuta dall'odierno appellato, che così riportava danni al mezzo che la impugnata sentenza liquidava complessivamente in euro 2.344,68 oltre accessori e spese processuali.
2 - Lamenta l'appellante Ente -doglianza da esaminare tra le diverse proposte (mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054, co. 1, c.c.; carenza di legittimazione passiva;
erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 2052 c.c.; mancato accertamento della condotta asseritamente omissiva, e quindi colposa, della;
erronea interpretazione delle Parte_1 risultanze istruttorie in punto di ammontare del danno;
omessa pronuncia circa la concorrente responsabilità colposa del danneggiato) in forza del principio della ragione più liquida- l'errore della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la completa mancanza di prova della condotta lesiva in capo all'appellante, tenuto conto della qualificazione della domanda quale risarcitoria ex art. 2043
c.c.
3 - La doglianza non è fondata.
3.1 - La questione portata all'esame del giudice atterrebbe tanto alla responsabilità del custode ex art. 2052 c.c. (ex lege della fauna selvatica, in capo alla , nella specie), Parte_1 quanto a quella aquiliana generica (omissione colposa di cautele atte ad evitare l'invasione della strada riservata al transito autoveicolare) che ricade sia in capo al proprietario della cosa che si asserisce avere cagionato danno, sia al custode di essa: con la ulteriore conseguenza nel secondo dei casi del più pregnante onere della prova esimente (caso fortuito) in capo al custode.
3.1.1 - Sul punto, Cass. 27673/08 ed anche Cass. 9276/14 sono chiarissime nell'escludere la responsabilità del custode: premettono che la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da "animali che soddisfano il godimento della intera collettività…” che “… costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c." (ord. C. Cost. 4/01) per dedurne -la più risalente- che “ ... non possono essere pretese dall'Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete ...” e -la più recente- che devono emergere “ ... prove dell'addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla o Pt_1 all'Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi ...”.
La prima ulteriormente ribadisce che “ ... sarebbe, poi, stato onere dell'attrice dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici - con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada - ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo ...”. 3.1.2 - Cass. ord. 27543/17 ha chiarito che “ ... il danneggiato dalla fauna selvatica è gravato dall'onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente tenuto al controllo della fauna. Difatti, in tema di responsabilità' extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò' richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico ...”.
4 - Tuttavia, deve darsi atto dell'intervenuto totale mutamento di indirizzo segnato da Cass.
7969/2020 la cui massima, perfettamente coerente con la motivazione, recita: “ ... ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella , in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché Pt_1 le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in Pt_1 causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità ...”.
In motivazione spiega la Suprema Corte che sull'attore che allega di avere subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito (oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato); inoltre, poichè si verte in tema di sinistri stradali, non basta la prova dell'impatto tra l'animale ed il veicolo avvenuto sulla sede stradale, ma occorre anche quella della condotta dell'animale quale causa del danno, con la conseguenza che in caso di mancanza di tale prova, opera la presunzione di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., (il conducente deve provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno -prudente condotta di guida, specie in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici;
e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui –nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto), con la conseguenza che la concorrenza tra due diverse presunzioni, nel caso in cui nessuno superi la quella di responsabilità a suo carico (il conducente di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il proprietario dell'animale il caso fortuito), esiterebbe nella diminuzione del risarcimento in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. (la Corte esclude la ricostruzione della presunzione di pari responsabilità derivante dagli artt.
2052 e 2054 c.c. ritenendo comunque gravante sul conducente la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi adottare il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. solo successivamente alla prova del fatto in tutte le sue concrete circostanze).
4.1 - La prova liberatoria della convenuta amministrazione -necessaria solo all'esito positivo di quella di parte danneggiata, poichè non riguarda il nesso causale tra la condotta dell'animale ed il danno- consisterà nella dimostrazione che la condotta dell'animale “ ... si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo e si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta
(anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità ...”.
5 - Più di recente Cass. ord. 12714/24 ha ulteriormente precisato che “… la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo 2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020)
… Con la conseguenza che … spetta al danneggiato la prova del nesso di causa mentre incombe sul danneggiante la prova liberatoria ... nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza,
l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che
è nient'altro che la prova anch'essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante …”.
6 – Più chiaramente, Cass. Ord. 2148 del 30 gennaio 2025, ha rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva –in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode– e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento. Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, comma 1, c.c., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
6.1 - L'apprezzamento del contegno del danneggiato ai fini del concorso di colpa, concretando un giudizio di fatto, è sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (oltre alle pronunce citate, cfr. Cass. civ. 17 gennaio 2020, n. 842).
Rientra nel giudizio di merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo -si ripete- configurarsi o come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile alla cosa in custodia,
e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa: giudizio da parametrare esclusivamente alle conseguenze ed alla colpa, senza che la condotta del danneggiato debba essere, oltre che oggettivamente colposa, anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (cfr. Cass.
2376/2024, Cass. civ. 14228/2023, Cass. civ. 21065/24).
7 - Ha anche in altra occasione precisato la Corte che è principio di diritto che quando una parte agisce prospettando una determinata fattispecie di responsabilità (basata per esempio sull'articolo 2043 cc.) il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla parte ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi (Cass. 13757/ 2018; Cass. 11805/ 2016): e ciò deve ritenersi anche quando in sede di gravame non sia stato proposto motivo di appello circa la qualificazione giuridica del fatto ed il titolo della responsabilità operati dal primo giudice.
8 - Seguendo l'insegnamento riportato al superiore punto 4 non risulta la prova che la condotta di guida del conducente dell'autovettura non fosse connotata da imprudenza, in considerazione della descrizione della dinamica del sinistro (l'animale sbucava all'improvviso dalla parte destra della strada) e soprattutto della natura ed entità dei danni alla autovettura: paraurti anteriore e mascherina, si legge nel verbale di intervento dei militari.
8.1 – Infatti, se si tiene conto della non piena luce al momento del sinistro (ore 5,50 del 10 aprile) e della mancanza di illuminazione sulla strada, si giunge con facilità alla conclusione della velocità di marcia non particolarmente moderata (sebbene l'urto non abbia cagionato la morte dell'animale, la cui carcassa non è stata rinvenuta) ed alla mancata adozione di alcuna manovra di emergenza (non vengono repertati segni di frenata o di scarrocciamento). In altre parole, pur risultano la condotta dell'animale causa del sinistro, e cioè che il cinghiale ha davvero improvvisamente invaso la carreggiata stradale (nessuna doglianza circa la sussistenza del fatto), emergono i sopra individuati elementi di colpevolezza del danneggiato.
8.2 - Risulta quindi integrata la prova del nesso causale, e cioè che il sinistro è avvenuto sulla sede stradale per via dell'attraversamento dell'animale selvatico, non ritenendosi (superiore punto 6.1) ulteriormente gravante sul conducente la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, stante l'adizione del criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. solo successivamente alla prova del fatto in tutte le sue concrete circostanze.
9 - Secondo l'insegnamento riportato al superiore punto 5, è invece la convenuta odierna appellante gravata dall'onere della prova del caso fortuito -che ben può consistere nella condotta del danneggiato- che come tale interrompe il nesso di causalità: neppure la diversa causa petendi
(responsabilità generica extracontrattuale, art. 2043 c.c.) indicata dalle parti può limitare il giudice nella diversa sua qualificazione in quella del custode della fauna selvatica, come insegna la giurisprudenza di legittimità riportata al superiore punto 7.
9.1 - Onde, inutili allo scopo le prove in ordine ad eventuali campagne venatorie promosse ed autorizzate dalla intese alla limitazione del numero degli animali selvatici;
ovvero Parte_1 in ordine a mancanze colpose nell'adozione di strumenti ed accorgimenti finalizzati a contenere gli animali selvatici al di fuori dei percorsi stradali;
e neppure conducenti eventuali (cor)responsabilità del proprietario della strada (Provincia di Macerata, sostiene la ), che -a seguire la tesi della Pt_1 appellante- avrebbe dovuto (ma non lo è stato) essere convenuto in giudizio, anche solo per sostenerne la corresponsabilità risarcitoria.
10 - In conclusione, nulla è stato provato in punto di esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'appellante in guisa da integrare il caso fortuito;
emergono solo elementi per rilevare nella condotta del danneggiato la compartecipazione alla causazione dell'evento, da valutare in punto di partecipazione al caso fortuito, come al precedente punto 8.1.
11 - Fondato il motivo relativo alla quantificazione dei danni.
Risulta la descrizione del danno nel verbale di intervento dei Carabinieri, cui sono allegate anche fotografie, dalle quali tuttavia è assai difficile rilevare con precisione i danni (sembra trattarsi della sola rottura del faro antinebbia anteriore destro e di una strisciatura sull'angolo destro del paraurti anteriore). Dal confronto con i danni riportati dalla autovettura come descritti con il contenuto della fattura di riparazioni di sola carrozzeria, emergono elementi per limitare il risarcimento alla sostituzione del faro fendinebbia ed alla riparazione del paraurti;
manca la descrizione fotografica delle riparazioni, eventualmente da riprendere all'interno dell'officina, circa le parti interne non immediatamente riferibili alle rilevate rotture (parasassi, modanatura, convogliatore d'aria).
Così che l'importo del risarcimento va limitato alla misura del 60% di quanto indicato in fattura;
altra limitazione del 20% (tale da limitare l'importo del risarcimento al 40% di quanto in fattura) per la rilevata compartecipazione -in punto di evento parzialmente limitativo del nesso causale- del conducente alla causazione del sinistro: iva inclusa, la somma ammonta ad euro
937,87.
Detto ammontare risulta anche uguale alla proposta conciliativa operata dal primo giudice cui parte appellata ha dichiarato di aderire ma che non è stata conclusa per la mancata adesione della . Parte_1
12 - La impugnata sentenza va per l'effetto riformata in punto di liquidazione del danno ad euro 937,87; e parte appellata va condannata a restituire alla appellante amministrazione tutte le somme da questa versate in esecuzione della impugnata sentenza in misura maggiore di quanto odiernamente liquidato.
13 - Le spese dei due gradi del giudizio vanno compensate per la metà e la restante quota va posta in capo alla appellante;
la liquidazione segue in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in grado di appello nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento del proposto gravame ed in riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 22/21 del 12.1.2021, RG 2425/2020, condanna la a risarcire per il sinistro stradale con fauna selvatica Parte_1 Controparte_2 occorso il 10.4.19; liquida il detto danno in complessivi euro 937,87, iva inclusa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna a restituire alla appellante tutte le somme che Controparte_2 questa ha versato in esecuzione della riformata sentenza;
compensa nella misura di un mezzo tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna la a sostenere la restante Parte_1 quota, che liquida nella indicata misura in euro 750,00 per compensi professionali per ciascun grado del giudizio oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 18 aprile 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 1988/2021 vertente tra
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. SATTA CECILIA MARIA e dall'avv. GIANTOMASSI GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIALE SAN LUIGI VERSIGLIA 46 , presso avv. Controparte_1
Biagio Marucci;
E
, C.F. Controparte_2 C.F._1 assistito dall'avv. MERLINI RENZO;
elettivamente domiciliato in Macerata, c.so Cavour 50/B, presso il difensore;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – risarcimento danni – circolazione stradale – fauna selvatica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 20.12.24 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 - Fondato, e quindi da accogliersi, l'appello proposto dalla , in persona Parte_1 del presidente p.t., nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_2
Macerata n. 22/21 del 12.1.2021, RG 2425/2020, con la quale veniva accolta la domanda risarcitoria relativa ad un sinistro stradale occorso in c.da Montedoro di Urbisaglia, sulla S.P. 83 con direzione
Macerata, alle ore 5,50 circa del 10.4.19, quando alla guida della sua autovettura (Alfa Romeo targata CT728PK) impattava (il sinistro veniva rilevato dalle forze dell'ordine, che tuttavia non rinvenivano la carcassa dell'animale) contro un cinghiale che improvvisamente attraversava la carreggiata provenendo dal lato destro secondo la direzione tenuta dall'odierno appellato, che così riportava danni al mezzo che la impugnata sentenza liquidava complessivamente in euro 2.344,68 oltre accessori e spese processuali.
2 - Lamenta l'appellante Ente -doglianza da esaminare tra le diverse proposte (mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054, co. 1, c.c.; carenza di legittimazione passiva;
erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 2052 c.c.; mancato accertamento della condotta asseritamente omissiva, e quindi colposa, della;
erronea interpretazione delle Parte_1 risultanze istruttorie in punto di ammontare del danno;
omessa pronuncia circa la concorrente responsabilità colposa del danneggiato) in forza del principio della ragione più liquida- l'errore della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la completa mancanza di prova della condotta lesiva in capo all'appellante, tenuto conto della qualificazione della domanda quale risarcitoria ex art. 2043
c.c.
3 - La doglianza non è fondata.
3.1 - La questione portata all'esame del giudice atterrebbe tanto alla responsabilità del custode ex art. 2052 c.c. (ex lege della fauna selvatica, in capo alla , nella specie), Parte_1 quanto a quella aquiliana generica (omissione colposa di cautele atte ad evitare l'invasione della strada riservata al transito autoveicolare) che ricade sia in capo al proprietario della cosa che si asserisce avere cagionato danno, sia al custode di essa: con la ulteriore conseguenza nel secondo dei casi del più pregnante onere della prova esimente (caso fortuito) in capo al custode.
3.1.1 - Sul punto, Cass. 27673/08 ed anche Cass. 9276/14 sono chiarissime nell'escludere la responsabilità del custode: premettono che la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da "animali che soddisfano il godimento della intera collettività…” che “… costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c." (ord. C. Cost. 4/01) per dedurne -la più risalente- che “ ... non possono essere pretese dall'Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete ...” e -la più recente- che devono emergere “ ... prove dell'addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla o Pt_1 all'Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi ...”.
La prima ulteriormente ribadisce che “ ... sarebbe, poi, stato onere dell'attrice dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici - con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada - ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo ...”. 3.1.2 - Cass. ord. 27543/17 ha chiarito che “ ... il danneggiato dalla fauna selvatica è gravato dall'onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente tenuto al controllo della fauna. Difatti, in tema di responsabilità' extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò' richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico ...”.
4 - Tuttavia, deve darsi atto dell'intervenuto totale mutamento di indirizzo segnato da Cass.
7969/2020 la cui massima, perfettamente coerente con la motivazione, recita: “ ... ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella , in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché Pt_1 le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in Pt_1 causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità ...”.
In motivazione spiega la Suprema Corte che sull'attore che allega di avere subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito (oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato); inoltre, poichè si verte in tema di sinistri stradali, non basta la prova dell'impatto tra l'animale ed il veicolo avvenuto sulla sede stradale, ma occorre anche quella della condotta dell'animale quale causa del danno, con la conseguenza che in caso di mancanza di tale prova, opera la presunzione di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., (il conducente deve provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno -prudente condotta di guida, specie in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici;
e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui –nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto), con la conseguenza che la concorrenza tra due diverse presunzioni, nel caso in cui nessuno superi la quella di responsabilità a suo carico (il conducente di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il proprietario dell'animale il caso fortuito), esiterebbe nella diminuzione del risarcimento in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c. (la Corte esclude la ricostruzione della presunzione di pari responsabilità derivante dagli artt.
2052 e 2054 c.c. ritenendo comunque gravante sul conducente la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi adottare il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. solo successivamente alla prova del fatto in tutte le sue concrete circostanze).
4.1 - La prova liberatoria della convenuta amministrazione -necessaria solo all'esito positivo di quella di parte danneggiata, poichè non riguarda il nesso causale tra la condotta dell'animale ed il danno- consisterà nella dimostrazione che la condotta dell'animale “ ... si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo e si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta
(anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità ...”.
5 - Più di recente Cass. ord. 12714/24 ha ulteriormente precisato che “… la responsabilità dell'ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo 2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020)
… Con la conseguenza che … spetta al danneggiato la prova del nesso di causa mentre incombe sul danneggiante la prova liberatoria ... nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza,
l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che
è nient'altro che la prova anch'essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante …”.
6 – Più chiaramente, Cass. Ord. 2148 del 30 gennaio 2025, ha rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva –in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode– e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento. Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, comma 1, c.c., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
6.1 - L'apprezzamento del contegno del danneggiato ai fini del concorso di colpa, concretando un giudizio di fatto, è sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (oltre alle pronunce citate, cfr. Cass. civ. 17 gennaio 2020, n. 842).
Rientra nel giudizio di merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo -si ripete- configurarsi o come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile alla cosa in custodia,
e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa: giudizio da parametrare esclusivamente alle conseguenze ed alla colpa, senza che la condotta del danneggiato debba essere, oltre che oggettivamente colposa, anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (cfr. Cass.
2376/2024, Cass. civ. 14228/2023, Cass. civ. 21065/24).
7 - Ha anche in altra occasione precisato la Corte che è principio di diritto che quando una parte agisce prospettando una determinata fattispecie di responsabilità (basata per esempio sull'articolo 2043 cc.) il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla parte ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi (Cass. 13757/ 2018; Cass. 11805/ 2016): e ciò deve ritenersi anche quando in sede di gravame non sia stato proposto motivo di appello circa la qualificazione giuridica del fatto ed il titolo della responsabilità operati dal primo giudice.
8 - Seguendo l'insegnamento riportato al superiore punto 4 non risulta la prova che la condotta di guida del conducente dell'autovettura non fosse connotata da imprudenza, in considerazione della descrizione della dinamica del sinistro (l'animale sbucava all'improvviso dalla parte destra della strada) e soprattutto della natura ed entità dei danni alla autovettura: paraurti anteriore e mascherina, si legge nel verbale di intervento dei militari.
8.1 – Infatti, se si tiene conto della non piena luce al momento del sinistro (ore 5,50 del 10 aprile) e della mancanza di illuminazione sulla strada, si giunge con facilità alla conclusione della velocità di marcia non particolarmente moderata (sebbene l'urto non abbia cagionato la morte dell'animale, la cui carcassa non è stata rinvenuta) ed alla mancata adozione di alcuna manovra di emergenza (non vengono repertati segni di frenata o di scarrocciamento). In altre parole, pur risultano la condotta dell'animale causa del sinistro, e cioè che il cinghiale ha davvero improvvisamente invaso la carreggiata stradale (nessuna doglianza circa la sussistenza del fatto), emergono i sopra individuati elementi di colpevolezza del danneggiato.
8.2 - Risulta quindi integrata la prova del nesso causale, e cioè che il sinistro è avvenuto sulla sede stradale per via dell'attraversamento dell'animale selvatico, non ritenendosi (superiore punto 6.1) ulteriormente gravante sul conducente la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, stante l'adizione del criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. solo successivamente alla prova del fatto in tutte le sue concrete circostanze.
9 - Secondo l'insegnamento riportato al superiore punto 5, è invece la convenuta odierna appellante gravata dall'onere della prova del caso fortuito -che ben può consistere nella condotta del danneggiato- che come tale interrompe il nesso di causalità: neppure la diversa causa petendi
(responsabilità generica extracontrattuale, art. 2043 c.c.) indicata dalle parti può limitare il giudice nella diversa sua qualificazione in quella del custode della fauna selvatica, come insegna la giurisprudenza di legittimità riportata al superiore punto 7.
9.1 - Onde, inutili allo scopo le prove in ordine ad eventuali campagne venatorie promosse ed autorizzate dalla intese alla limitazione del numero degli animali selvatici;
ovvero Parte_1 in ordine a mancanze colpose nell'adozione di strumenti ed accorgimenti finalizzati a contenere gli animali selvatici al di fuori dei percorsi stradali;
e neppure conducenti eventuali (cor)responsabilità del proprietario della strada (Provincia di Macerata, sostiene la ), che -a seguire la tesi della Pt_1 appellante- avrebbe dovuto (ma non lo è stato) essere convenuto in giudizio, anche solo per sostenerne la corresponsabilità risarcitoria.
10 - In conclusione, nulla è stato provato in punto di esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo all'appellante in guisa da integrare il caso fortuito;
emergono solo elementi per rilevare nella condotta del danneggiato la compartecipazione alla causazione dell'evento, da valutare in punto di partecipazione al caso fortuito, come al precedente punto 8.1.
11 - Fondato il motivo relativo alla quantificazione dei danni.
Risulta la descrizione del danno nel verbale di intervento dei Carabinieri, cui sono allegate anche fotografie, dalle quali tuttavia è assai difficile rilevare con precisione i danni (sembra trattarsi della sola rottura del faro antinebbia anteriore destro e di una strisciatura sull'angolo destro del paraurti anteriore). Dal confronto con i danni riportati dalla autovettura come descritti con il contenuto della fattura di riparazioni di sola carrozzeria, emergono elementi per limitare il risarcimento alla sostituzione del faro fendinebbia ed alla riparazione del paraurti;
manca la descrizione fotografica delle riparazioni, eventualmente da riprendere all'interno dell'officina, circa le parti interne non immediatamente riferibili alle rilevate rotture (parasassi, modanatura, convogliatore d'aria).
Così che l'importo del risarcimento va limitato alla misura del 60% di quanto indicato in fattura;
altra limitazione del 20% (tale da limitare l'importo del risarcimento al 40% di quanto in fattura) per la rilevata compartecipazione -in punto di evento parzialmente limitativo del nesso causale- del conducente alla causazione del sinistro: iva inclusa, la somma ammonta ad euro
937,87.
Detto ammontare risulta anche uguale alla proposta conciliativa operata dal primo giudice cui parte appellata ha dichiarato di aderire ma che non è stata conclusa per la mancata adesione della . Parte_1
12 - La impugnata sentenza va per l'effetto riformata in punto di liquidazione del danno ad euro 937,87; e parte appellata va condannata a restituire alla appellante amministrazione tutte le somme da questa versate in esecuzione della impugnata sentenza in misura maggiore di quanto odiernamente liquidato.
13 - Le spese dei due gradi del giudizio vanno compensate per la metà e la restante quota va posta in capo alla appellante;
la liquidazione segue in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in grado di appello nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento del proposto gravame ed in riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 22/21 del 12.1.2021, RG 2425/2020, condanna la a risarcire per il sinistro stradale con fauna selvatica Parte_1 Controparte_2 occorso il 10.4.19; liquida il detto danno in complessivi euro 937,87, iva inclusa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna a restituire alla appellante tutte le somme che Controparte_2 questa ha versato in esecuzione della riformata sentenza;
compensa nella misura di un mezzo tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna la a sostenere la restante Parte_1 quota, che liquida nella indicata misura in euro 750,00 per compensi professionali per ciascun grado del giudizio oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 18 aprile 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale