TRIB
Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE DEL LAVORO
esaminati gli atti della procedura, n. 12488 R.G.L. anno 2024, per l'accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. introdotta nei confronti dell' da: CP_1 Parte_1
;
[...]
preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in
Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in
Cancelleria il ricorso di merito;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario dichiarando che la parte ricorrente non presenta i requisiti sanitari per i benefici richiesti (indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 75%;
Pertanto,
DICHIARA
la insussistenza del requisito sanitario per aver diritto al beneficio richiesto;
dichiara non dovuto, ex art.152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese della CP_1
procedura;
pertanto, pone ad integrale carico dell le spese di CTU che liquida in favore del dott. CP_1
in complessivi euro 275,00 oltre IVA se dovuta. Persona_1
Palermo, 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto