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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Palermo nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone, a seguito della discussione orale della causa all'udienza del 27 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9293/2024 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Andrea Fioretti, presso il cui studio, sito in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9.,
è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti ON _2
Ignazio Fiore e Maria Antonella Ciaravella, presso il cui studio, sito in Palermo, nella Via
Sammartino, n. 6, sono elettivamente domiciliati. convenuti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., depositato il 19.07.2024, ha chiesto Parte_1 di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione dell'eredità del de cuius da parte Persona_1
dei convenuti in epigrafe indicati - rispettivamente moglie e figlio dello stesso - e, per l'effetto, ordinare al Conservatore di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della relativa sentenza.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di essere creditrice (per via di operazioni di cessione di crediti e di fusione societarie) di in forza di mutuo ipotecario allo stesso erogato in data 14.3.1990 da Cassa Persona_1
Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie Siciliane, garantito da ipoteca volontaria (iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo il 16 marzo 1990 al n. 11188 di reg. generale e al n. 1598 di reg. part., rinnovata il 10 marzo 2010 al n. 15628 di reg. generale e al n. 4241 di reg. part.) in danno del terzo datore di ipoteca Controparte_3
sulla piena proprietà dell'immobile sito in Montelepre (PA), Contrada
[...]
Muletta o Madonna, piano 1° a sinistra, individuato al N.C.E.U. articolo 3004 foglio 2, particella 1590, sub. 5;
- che con atto del 4.5.1990 a rogito del Notaio Dott. (trascritto il Persona_2
10 maggio 1990 al n. 14204 di formalità), e la moglie Persona_1 ON
hanno acquistato il cespite sopra descritto;
- che in data 12.10.2018 è deceduto con ultimo domicilio a Persona_1
Montelepre nel predetto immobile, e i soggetti chiamati alla sua eredità sono la moglie e i figli e;
ON Controparte_4 _2
- che all'esito del procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ex art. 481 cc, promosso dalla odierna ricorrente (n. 5179 /2021 RG), soltanto ha dichiarato di rinunciare all'eredità del padre, mentre non risulta per gli altri Controparte_4
due chiamati alcuna trascrizione di atti di rinuncia né di accettazione della stessa;
- che e hanno risieduto presso il predetto ON _2
appartamento fino al 9 agosto 2020 e, quindi, per quasi due anni dopo il decesso del mutuatario.
Alla luce dei fatti allegati l'odierna ricorrente ha dedotto che questi ultimi devono considerarsi eredi puri e semplici di per essere sempre stati nel possesso del bene ereditario Persona_1 senza avere provveduto alla redazione dell'inventario ex art. 485 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.11.2024, si sono costituiti in giudizio i convenuti, deducendo variamente l'infondatezza delle domande articolate in ricorso.
Assegnati su richiesta della parte ricorrente, i termini ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. all'udienza del 27 maggio 2025, dopo la discussione delle parti la causa è stata trattenuta per la decisione.
* * *
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il presente giudizio ha natura accertativa, avendo la Banca ricorrente (creditrice ipotecaria) interesse ad accertare che i convenuti abbiano accettato l'eredità di (debitore Persona_1
ipotecato) e conseguentemente ad ottenere un titolo trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c. in attuazione del principio della continuità delle trascrizioni.
Costituisce circostanza incontestata che la moglie del de cuius, e il figlio, ON
, i quali risiedevano nell'appartamento in questione insieme al medesimo _2 [...]
, abbiano continuato ad abitarvi anche dopo il decesso di quest'ultimo. Per_1 Tale condotta non può tuttavia assurgere a “possesso dei beni ereditari” utile ad integrare la presunzione di accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c., né a comportamento concludente della volontà di accettare tacitamente l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
Giova, infatti, rammentare che la convenuta moglie del de cuius, è anche ON comproprietaria dell'immobile garantito per la quota di ½, e ciò esclude pacificamente la sussunzione del caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 476 c.c.
Non può, infatti, dirsi univocamente espressiva della volontà di accettare l'eredità del marito la permanenza della nella casa familiare anche dopo la morte di quest'ultimo, dato che tale CP_1 permanenza appare piuttosto espressione dell'esercizio del proprio diritto dominicale, nonché - prioritariamente - del diritto di abitazione della casa familiare alla stessa spettante ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., quale legato ex lege attribuito al coniuge superstite anche ove si apra, come nel caso di specie, una successione legittima (Cass. n. 2754 del 2018).
L'univocità d'intenti richiesta dall'art. 476 c.c. ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità è palesemente esclusa nel caso in esame dalla pluralità dei titoli giuridici che legittimano il possesso dell'immobile da parte della consistenti tanto nella comproprietà dello stesso, quanto nel CP_1
diritto di abitarlo quale legataria ex lege a norma dell'art. 540, comma 2, c.c.
Con riferimento, invece, alla possibilità di attribuire alla permanenza nell'immobile ereditario il significato di possesso utile ai fini dell'accettazione presunta dell'eredità, occorre osservare che se da un lato la situazione di comproprietà non impedisce di per sé la possibilità di applicare l'art.485
c.c., dall'altro la giurisprudenza più recente esclude che tale norma possa essere invocata nei confronti del coniuge superstite legatario ex lege del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare di cui all'art. 540 c.c., dato che gli effetti del legato si producono indipendentemente dalla volontà del coniuge di accettare o rinunziare all'eredità.
Partendo da tale assunto, deve escludersi che il coniuge superstite possa considerarsi nel possesso della casa adibita a residenza familiare per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c., in quanto la sua permanenza nell'immobile appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano;
diritto di cui il coniuge superstite - legatario ex lege - è titolare anche in mancanza di una chiamata all'eredità (cfr. Tribunale di Ancona, sent. n. 5748 del 2019).
Tale principio di diritto – confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità – vale oltre che per il coniuge superstite legatario ex art. 540, comma 2, c.c. anche per i figli di quest'ultimo, che debbono ritenersi, non già possessori di un bene ereditario (sebbene nudi proprietari pro quota dello stesso), bensì conviventi con il genitore superstite, unico possessore giuridico del bene (Corte
Suprema di Cassazione, ordinanza n. 23406 del 16/11/2015). Ne consegue che anche la permanenza nell'immobile ereditario del figlio non _2
è qualificabile come possesso utile ai fini dell'accettazione presunta dell'eredità ex art. 485 c.c., essendo al contrario un modo di esercizio del diritto di abitazione, esercitabile dal titolare, CP_1
limitatamente ai “bisogni propri” e della “propria famiglia” (art. 1022 c.c.), e spettante al
[...]
coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.) in ogni caso, anche nella ipotesi di successione legittima (cfr.Cass.S.U.n.4847/13; Sez.2 n.18354/13; Sez.5 n.1920/08) e, quindi, a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità.
Deve pertanto escludersi che il fatto di continuare ad abitare, dopo l'apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano possa aver conferito agli odierni convenuti la qualità di possessori di beni ereditari per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.
Va al riguardo precisato che la contraria opinione, espressa da Cass.n.11018/08, pare in effetti conseguente alla ivi ritenuta insussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge nella successione legittima, tesi ormai smentita dalle Sezioni Unite nella sopra richiamata sentenza del
2013.
Il ricorso è pertanto rigettato.
In virtù del principio della soccombenza, le spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., si pongono a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso, depositato in data 19.07.2024 da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1
vittoriosi, liquidate in complessivi € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo il 25 giugno 2025.
Il Giudice
Sara Monteleone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Angela Moscarelli