Sentenza 10 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01777/2026REG.PROV.COLL.
N. 04037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4037 del 2025, proposto dal Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RI RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Sandrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione quarta), n. 241, pubblicata il 10 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RI RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il consigliere IN LL e dato atto che l'avvocato Gianna Rogai e l'avvocato Gabriele Sandrelli hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso il rigetto sia della richiesta di un nuovo passo carrabile relativo al fondo ubicato in Firenze, viale A. Volta n. 181/A, sia della domanda di ampliamento di un passo carrabile già esistente in viale A. Volta 13/R (attiguo a quello ubicato al numero civico 181/A).
1.2. L’amministrazione appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata perché il passo carrabile richiesto si troverebbe all’interno dell’area di intersezione - definita come area comune tra due tronchi stradali - tra viale Alessandro Volta e via Brunetto Latini, in palese violazione dell’art. 46, comma 2 lett. a), del Regolamento di esecuzione del codice della strada, ai sensi del quale la distanza minima dei passi carrabili dalle intersezioni è fissata in 12 metri.
1.3. Parte appellante lamenta:
1) l’errata percezione dello stato dei luoghi, l’illogicità della motivazione per erronea interpretazione del citato art. 46, comma 2 lett. a), che chiarirebbe unitamente alle circolari come e da dove deve effettuarsi la misurazione per garantire la sicurezza veicolare e dei pedoni. Ne discenderebbe, ad avviso dell’appellante, l’erroneità della misurazione effettuata dai giudici perché il nuovo passo carrabile si troverebbe direttamente all’interno dell’area di intersezione e, come tale, con una distanza pari a zero;
2) l’erronea interpretazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 495/1992, delle circolari ministeriali, dell’art.158 del codice della strada perché la distanza dalla intersezione sarebbe pari a zero, l’art. 158 citato consentirebbe una deroga con riguardo ai motorini e il precedente passo carrabile era preesistente al codice della strada che ha consentito una deroga per i passi carrabili già esistenti alla sua entrata in vigore.
2. RI RA si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a. ribadendo le rispettive tesi.
4. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è fondato e meritevole di accoglimento.
6. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
- con SCIA del 10 marzo 2022 l’appellato ha chiesto l’autorizzazione al frazionamento di due fondi contigui siti in viale Volta n. 13/R e n. 181/A con ripristino della consistenza originaria e cambio di destinazione d’uso da artigianale-laboratorio ad attività di servizio-autorimessa;
- in relazione al fondo sito in viale Volta n. 13/R, alienato a terzi il 26 settembre 2022, l’appellato era titolare della concessione di passo carrabile n. 25902 dell’11 aprile 1996, rinnovata dal Comune appellante per 29 anni;
- con istanza del 25 marzo 2022 l’appellato ha chiesto la concessione di un passo carrabile anche per il fondo ubicato in viale Volta n. 181/A;
- con nota n. 151127 del 3 maggio 2022 il Comune appellante ha rigettato l’istanza perché il passo carrabile è “ubicato ad una distanza inferiore a ml. 12,00 dalle intersezioni, e pertanto è in contrasto con il disposto dell’art. 46 comma 2 lettera a) del DPR 495/92” ;
- con istanza del 5 maggio 2022 l’appellato ha chiesto il riesame del rigetto, nonché in via subordinata l’ampliamento del già esistente passo carrabile concesso per l’altro fondo originariamente di sua proprietà;
- con nota n. 168547 del 17 maggio 2022 il Comune appellante ha confermato il rigetto;
- con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall’appellato;
- con il provvedimento del 13 marzo 2025 il Comune appellante ha nuovamente respinto la richiesta presentata dall’appellato perché “il nuovo passo carrabile richiesto si verrebbe a trovare direttamente all’interno dell’area di intersezione formata tra Viale Alessandro Volta e Via Brunetto Latini” , mentre è stata ritenuta ammissibile la richiesta di ampliamento della concessione di viale Volta n. 13/R con estensione di quel passo carrabile che comprenda anche il fondo di viale Volta n. 181/A, mediante “una variazione delle dimensioni del varco esistente” ;
- con sentenza n. 1277, pubblicata in data 2 luglio 2025, resa all’esito del giudizio di ottemperanza il T.a.r. ha dichiarato inefficace il nuovo diniego comunale, poiché in palese contrasto con la sentenza impugnata.
7. Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha:
- ritenuto che è anche se la distanza “ fosse computata avendo a riferimento, non, l’esatto margine del passo carrabile (come vorrebbe il ricorrente e come sembrerebbe evincersi dal parere del Ministero delle Infrastrutture di cui parere prot. 1504 del 20 marzo 2012), ma a partire dalla fine del marciapiede, la distanza dei 12 metri sarebbe comunque rispettata” , secondo quanto evincibile dalla perizia di parte ricorrente - i cui risultati non sono stati contestati- secondo cui “la distanza tra l’area di intersezione e l’accesso al fondo di proprietà del ricorrente è di 17,20 ml, dai quali, anche sottraendo lo spazio dei marciapiedi dai due lati della strada si perviene a una distanza di 12,10 ml, con ciò rispettando quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. 495/1992” ;
- affermato che “non possono assumere rilievo circostanze ulteriori (peraltro non evincibili dal provvedimento impugnato), come ad esempio la presenza di parcheggi per auto su entrambi i lati della carreggiata” e che comunque non emergono “ulteriori elementi dal provvedimento impugnato che si limita a ritenere violato l’art. 46 sopra citato, senza esplicitare le reali ragioni di un computo così restrittivo della distanza minima richiesta” ;
- considerato che “il criterio di calcolo posto in essere dal Comune appare in contrasto con precedenti determinazioni assunte dalla stessa Amministrazione comunale” e che è irrilevante “al fine di ritenere legittimo il criterio del computo della distanza minima applicato all’Amministrazione comunale, il richiamo all’interpretazione del Ministero dei Trasporti (prot. 3261/030 del 23/08/2005) che, non solo riguarda le strade a doppio senso di marcia (come confermato dalle raffigurazioni geometriche citate nella stessa circolare), ma che anche qualora si ritenesse applicabile, risulterebbe comunque superato dal successivo parere (prot. 1504) del 20 marzo 2012, con il quale lo stesso Ministero delle Infrastrutture ha avuto modo di chiarire che la distanza dal passo carrabile dall’intersezione deve essere misurata “a partire dall’area dell’intersezione fino al margine più vicino del manufatto che costituisce il passo carrabile” .
8. Il Collegio non ritiene di poter condividere le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado.
8.1. Sotto il profilo squisitamente procedurale occorre evidenziare che non sussiste alcuna contraddittorietà tra il consolidamento della scia volta ad ottenere l’autorizzazione al frazionamento di due fondi contigui siti in viale Volta n. 13/R e n. 181/A con ripristino della consistenza originaria e cambio di destinazione d’uso da artigianale-laboratorio ad attività di servizio-autorimessa e il diniego di apertura del nuovo passo carrabile oggetto di controversia, attesa la diversa finalità dei due titoli autorizzatori. Né l’eventuale complementarità ovvero funzionalità di un provvedimento rispetto all’altro può incidere sulla legittimità dell’azione amministrativa, dovendo l’amministrazione procedente considerare i presupposti necessari per il rilascio dei due titoli separatamente.
8.2. Dalla documentazione in atti emerge che:
-l’appellato, già titolare della concessione di passo carrabile n. 25902 dell’11 aprile 1996 relativamente al fondo sito in viale Volta n. 13/R, rinnovata dal Comune appellante per 29 anni, ha chiesto la concessione di un passo carrabile anche per il fondo ubicato in viale Volta n. 181/A;
- l’amministrazione ha respinto la richiesta perché “ la posizione del n.c. 181/A non permetterebbe all’eventuale passo carrabile di avere la sufficiente distanza dall’intersezione con via Brunetto Latini, come prescritto dall’Art. 46 comma 2 lettera a) del vigente Reg. C.d.S., che stabilisce che il passo carrabile debba essere distante almeno 12,00 metri dalle intersezioni e visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima. Contrariamente a quanto prescritto dal vigente Reg. C.d.S., l’intersezione con via Brunetto Latini, pur trovandosi sul lato opposto rispetto al n.c. 181/A, è collocata esattamente di fronte al civico suddetto, non consentendo perciò la distanza di 12,00 ml prescritta dal C.d.S.”;
- il nuovo passo carrabile insiste su un’area di incrocio conseguente ad un’intersezione a T tra 2 strade e come si evince dal rilievo dell’11 maggio 2022 non rispetta la distanza dall’intersezione con via Brunetto Latini, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 3 e 22 del codice della strada e 46, comma 2 lettera a), del vigente Regolamento di esecuzione, ai sensi del quale “ Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima” .
8.3. Le risultanze dell’istruttoria dell’amministrazione appellante trovano conforto anche nei pareri resi dal Ministero dei trasporti sull’interpretazione del più volte citato art. 46 laddove viene affermato che ai fini del computo della distanza minima dei passi carrabili di 12 metri dalle intersezioni “occorre considerare l’area di raccordo tra i vari tronchi concorrenti delimitata dalla spezzata costituita dagli allineamenti dei margini e dalle perpendicolari ai tronchi condotte dai punti di intersezione e di tangenza tra i tronchi stessi...Le distanze, intese dal margine più vicino del manufatto, devono così essere computate dai segmenti che delimitano l’area di raccordo tra i tronchi individuata con i criteri sopra descritti” .
Posto che la distanza minima di 12 metri dalle intersezioni deve essere rilevata dal margine più prossimo del passo carrabile da autorizzare alla area di intersezione, dovendosi intendere per tale, ai sensi dell’art. 3 del codice della strada, la “parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico”, ne discende che non appare condivisibile l’interpretazione del giudice di primo grado che ha calcolato la distanza “a partire dalla fine del marciapiede”, prendendo quale unico parametro la perizia di parte e pretermettendo integralmente le risultanze istruttorie dell’amministrazione appellante. Né è condivisibile l’asserita mancata contestazione da parte del Comune delle considerazioni contenute nella perizia di parte, atteso che le stesse risultano smentite per tabulas dai grafici e dalla documentazione versata agli atti a cui l’amministrazione appellante si è costantemente richiamata.
8.4. Risultano, infine, irrilevanti ai fini della presente decisione sia la circostanza dell’esistenza di un’area di sosta dei motocicli presente nell’area di intersezione, attesa la derogabilità di quanto disposto dall’art. 158 del codice della strada come si evince dalla segnalazione presente, sia quella dell’esistenza di altre intersezioni nella città di Firenze che hanno la medesima conformazione di quella oggetto di causa e in cui sono presenti passi carrabili. E’ principio consolidato della giurisprudenza amministrativa quello secondo cui la disparità di trattamento è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato della P.A. non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Nel caso di specie parte appellata non ha assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante.
9. Per tali ragioni l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 241, pubblicata il 10 febbraio 2025, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 241, pubblicata il 10 febbraio 2025, rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna l 'appellato alla rifusione in favore del Comune appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE TI, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
IN LL, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LL | IE TI |
IL SEGRETARIO