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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/07/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 621 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), con l'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Concetta Piacente, che le rappresenta e difende giuste procure in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellanti
E
, in persona del l.r.p.t Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: < diritto delle ricorrenti alla percezione dell'assegno ad personam nella misura di € 55,88 e la conseguente illegittimità della decurtazione operata in busta paga dall' con Controparte_1 decorrenza dal 01.10.2009, per i motivi esposti in punto di diritto, e per l'effetto condannare la predetta azienda al ripristino in busta paga del predetto trattamento e al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti degli arretati maturati da novembre 2016 ed ammontanti ad oggi a
€ 4.358,64 pro-capite; nonché di quelli maturandi fino alla data dell'effettivo ripristino in busta paga, ovvero alla maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo;
-
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi.>>. §1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§1.1
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: depositato il 19.1.2023 e ritualmente notificato, le ricorrenti in epigrafe convenivano davanti al
Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo di lavorare alle dipendenze della
[...] convenuta amministrazione dal 01.10.2008, con inquadramento nella categoria DS del CCNL di comparto, tutte con il profilo di “collaboratore tecnico professionale senior” tranne la signora rivestente il profilo di “collaboratore professionale senior assistente sociale”; Pt_4 esponevano che, facenti parte della , fino alla data del Parte_5
01.10.2008 erano inserite nell'organico della Regione Calabria (pur di fatto occupate presso
Con l' di ) e che in forza dei decreti nn. 2223, 4678, 7108 e 7595 della Giunta Regionale CP_1
Con della Calabria erano state trasferite anche formalmente alle dipendenze dell' . A seguito del
Con trasferimento dai ruoli regionali, con deliberazione n. 270 del 3.2.2009 l' aveva proceduto all'inquadramento economico del personale trasferito nei profili del SSN, con l'attribuzione di un “assegno ad personam” di importo pari ad euro 55,88 mensili, volto a garantire il mantenimento del trattamento economico già goduto presso la Regione Calabria, in quanto
Con superiore a quello spettante ai dipendenti dell' . Aggiungevano che, con decorrenza dal
01.10.2009, l'“assegno ad personam” era stato immotivatamente decurtato e che, con Con deliberazione n. 566 del 13.03.2015 il Direttore Generale dell' , riconoscendo l'errore, lo aveva sanato limitatamente ad alcuni dipendenti in condizioni del tutto analoghe alla propria, provvedendo al ripristino in favore di alcuni dipendenti di tale assegno ad personam ed alla erogazione degli arretrati maturati. Lamentavano, quindi, l'illegittimità della riduzione dell'assegno, perché operato in violazione del divieto di “reformatio in peius”, sull'erroneo presupposto che al loro trasferimento, disposto con i citati decreti regionali, dovesse applicarsi il disposto di cui all'art. 30, comma 2 quinquies del D.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”; tanto senza tener conto del fatto che l'art. 30 citato si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria (“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”; comma I). Chiedevano, quindi, previa declaratoria del relativo diritto, una condanna del datore di lavoro alla corresponsione, in favore delle ricorrenti e , della somma di Pt_4 Parte_2 Parte_3 euro 4.358,64 pro capite (78 mesi da novembre 2016 ad oggi per euro 55,88 mensili) e della somma di euro 7.208,52 in favore della ricorrente n relazione al periodo da dicembre Pt_6
2012 ad oggi (euro 55,88 per 130 mesi) a titolo di ”assegno ad personam” spettante e non corrisposto, nonché degli arretrati maturandi fino all'effettivo ripristino in busta paga, oltre
Pag. 2 di 4 interessi e rivalutazione ed il favore delle spese di lite. Sebbene ritualmente citata, restava contumace l' . Controparte_1
§1.2
Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite.
§2
La sentenza è gravata d'appello da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto depositato il 31 maggio 2024.
[...]
L'udienza del 17 giugno 2025 è stata trattata dal Collegio nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter cpc.
L'appellante, tuttavia, non ha depositato le note di trattazione scritta, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui << Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>).
La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004).
Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , con ricorso depositato il 31 maggio 2024, avverso la
[...] Parte_3 sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2000/2023, pubblicata in data 1^ dicembre 2023, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
Pag. 3 di 4 3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, dell'8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 621 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), con l'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Concetta Piacente, che le rappresenta e difende giuste procure in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellanti
E
, in persona del l.r.p.t Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: < diritto delle ricorrenti alla percezione dell'assegno ad personam nella misura di € 55,88 e la conseguente illegittimità della decurtazione operata in busta paga dall' con Controparte_1 decorrenza dal 01.10.2009, per i motivi esposti in punto di diritto, e per l'effetto condannare la predetta azienda al ripristino in busta paga del predetto trattamento e al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti degli arretati maturati da novembre 2016 ed ammontanti ad oggi a
€ 4.358,64 pro-capite; nonché di quelli maturandi fino alla data dell'effettivo ripristino in busta paga, ovvero alla maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo;
-
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi.>>. §1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§1.1
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: depositato il 19.1.2023 e ritualmente notificato, le ricorrenti in epigrafe convenivano davanti al
Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo di lavorare alle dipendenze della
[...] convenuta amministrazione dal 01.10.2008, con inquadramento nella categoria DS del CCNL di comparto, tutte con il profilo di “collaboratore tecnico professionale senior” tranne la signora rivestente il profilo di “collaboratore professionale senior assistente sociale”; Pt_4 esponevano che, facenti parte della , fino alla data del Parte_5
01.10.2008 erano inserite nell'organico della Regione Calabria (pur di fatto occupate presso
Con l' di ) e che in forza dei decreti nn. 2223, 4678, 7108 e 7595 della Giunta Regionale CP_1
Con della Calabria erano state trasferite anche formalmente alle dipendenze dell' . A seguito del
Con trasferimento dai ruoli regionali, con deliberazione n. 270 del 3.2.2009 l' aveva proceduto all'inquadramento economico del personale trasferito nei profili del SSN, con l'attribuzione di un “assegno ad personam” di importo pari ad euro 55,88 mensili, volto a garantire il mantenimento del trattamento economico già goduto presso la Regione Calabria, in quanto
Con superiore a quello spettante ai dipendenti dell' . Aggiungevano che, con decorrenza dal
01.10.2009, l'“assegno ad personam” era stato immotivatamente decurtato e che, con Con deliberazione n. 566 del 13.03.2015 il Direttore Generale dell' , riconoscendo l'errore, lo aveva sanato limitatamente ad alcuni dipendenti in condizioni del tutto analoghe alla propria, provvedendo al ripristino in favore di alcuni dipendenti di tale assegno ad personam ed alla erogazione degli arretrati maturati. Lamentavano, quindi, l'illegittimità della riduzione dell'assegno, perché operato in violazione del divieto di “reformatio in peius”, sull'erroneo presupposto che al loro trasferimento, disposto con i citati decreti regionali, dovesse applicarsi il disposto di cui all'art. 30, comma 2 quinquies del D.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”; tanto senza tener conto del fatto che l'art. 30 citato si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria (“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”; comma I). Chiedevano, quindi, previa declaratoria del relativo diritto, una condanna del datore di lavoro alla corresponsione, in favore delle ricorrenti e , della somma di Pt_4 Parte_2 Parte_3 euro 4.358,64 pro capite (78 mesi da novembre 2016 ad oggi per euro 55,88 mensili) e della somma di euro 7.208,52 in favore della ricorrente n relazione al periodo da dicembre Pt_6
2012 ad oggi (euro 55,88 per 130 mesi) a titolo di ”assegno ad personam” spettante e non corrisposto, nonché degli arretrati maturandi fino all'effettivo ripristino in busta paga, oltre
Pag. 2 di 4 interessi e rivalutazione ed il favore delle spese di lite. Sebbene ritualmente citata, restava contumace l' . Controparte_1
§1.2
Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite.
§2
La sentenza è gravata d'appello da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto depositato il 31 maggio 2024.
[...]
L'udienza del 17 giugno 2025 è stata trattata dal Collegio nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter cpc.
L'appellante, tuttavia, non ha depositato le note di trattazione scritta, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui << Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>).
La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004).
Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , con ricorso depositato il 31 maggio 2024, avverso la
[...] Parte_3 sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2000/2023, pubblicata in data 1^ dicembre 2023, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
Pag. 3 di 4 3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, dell'8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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