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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 342/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Roberta COLLIDA' Presidente
Dott. Anna Giulia MELILLI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 342/ 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Torino pubblicata in data 13.03.2025 nella causa R.G. n. 6142/ 24
Avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio/rinnovo permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione).
promossa da :
- cittadino peruviano (CUI ) - nato il [...] Parte_1 C.F._1 in Perù, elettivamente domiciliato ai fini della presente causa presso l'Avv. Emanuele De Mitri avente domicilio digitale che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura speciale in atti APPELLANTE
Contro
- in persona del Ministro pro tempore – rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino APPELLATO
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino
Udienza di assegnazione della causa a sentenza: 19.09.2025
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
“Voglia l'Onorevole Corte adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza. Eccezione o deduzione, in riforma della intera sentenza emessa dal Tribunale di Torino, Sezione IX Civile in data 04.02.2025, Giudice Dr.ssa Monica Mastrandrea e notificata via pec in data 13 marzo 2025, così giudicare
1 - In via preliminare (omissis)
- Nel merito: riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione IX Civile in data 04.02.2025, Giudice Dr.ssa Monica Mastrandrea e per l'effetto accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello, accertando, nei confronti del signor , il diritto al rilascio Parte_2 di un permesso di soggiorno per motivi familiari e ordinando la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
- Con vittoria di competenze e spese di lite del grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione : Nel merito:
- Rigettare l'appello proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto (…) confermando la sentenza di primo grado e, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1252/25, pubblicata e notificata in data 13.03.2025, ha respinto l'impugnazione proposta dal signor cittadino Parte_1 peruviano, avverso il decreto emesso in data 15.02.2024 dal Questore di Torino, che aveva negato allo stesso il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
La sentenza ha fondato il rigetto sul difetto di prova della convivenza del richiedente con la sorella cittadina italiana, : “(…) l'istruttoria azionata dalla P.A. Controparte_2 procedente finalizzata all'accertamento della effettività del requisito della convivenza ha dato esito pacificamente negativo in quanto si è accertato che il ricorrente era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale con collocazione presso la struttura “Il Gabbiano” per l'espiazione della fine della condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano, circostanza peraltro confermata anche dalla parte ricorrente (…). Sono inoltre del tutto irrilevanti ai fini probatori predetti i fatti, pure allegati dal ricorrente: che questi poteva comunque recarsi dalla sorella cittadina italiana durante la fruizione dei permessi premio, trattandosi, come correttamente evidenziato dalla P.A. procedente, di mera modalità esecutiva della sentenza di condanna;
che la finalità di coltivare i rapporti familiari nulla ha a che vedere con la prova della convivenza necessaria per il rilascio del permesso oggetto di esame in questa sede nei termini sopra specificati in diritto;
che il ricorrente sarebbe andato a vivere con dalla sorella una volta terminata l'espiazione della condanna e che da questa vivrebbe tuttora. Nel presente giudizio non sono state formulate secondo i tempi e i modi di rito istanze istruttorie al fine di provare l'effettività della convivenza del ricorrente con la sorella e i documenti prodotti non sono idonei a fornire la necessaria prova della effettiva convivenza nei termini sopra indicati: in particolare la prova non può desumersi dalla lettera di disponibilità della sorella ad occuparsi del ricorrente (doc. 8 allegato al ricorso). Irrilevanti a tali fini probatori anche le relazioni di cui ai doc. da 2 a 4 compresi allegati al ricorso, oltre che i doc. 7 e 9 aventi ad oggetto una lettera di impegno alla assunzione del ricorrente e la sua cartella clinica. I motivi appena esposti sono da soli sufficienti al rigetto della domanda azionata di accertamento del diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I.”
Avverso tale decisione, con atto notificato in data 31.03.2025, ha proposto appello il signor
[...]
, affidandolo ad un unico motivo. Parte_1
2 Il appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e la conferma CP_1 della sentenza di primo grado. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello. All'udienza del 19 settembre 2025, non presente parte appellata, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione su richiesta della difesa dell'appellante che ha rinunziato ai termini ex art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione o falsa applicazione di norme contenute nel D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 e segnatamente degli articoli 19, comma 2, lett.
c); articoli 20 e 28, comma 1, lett. b); articolo 30, comma 1 nonchè del DPR 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del TUI, a norma dell'articolo 1, comma 6); l'omessa applicazione dell'art. 5 comma 5 del D.lvo 286/98 e della Direttiva Comunitaria 2003/86/CE oltre a vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. L'appellante censura l'attribuzione di valore assoluto all'assenza di convivenza con la sorella, in quanto, secondo la sua prospettazione, riconducibile ad esigenze temporanee - (espiazione misura alternativa dell'affidamento in prova presso una Comunità ubicata in altra regione (Lombardia) rispetto a quella di residenza della sorella (Piemonte), – e l'aver apprezzato come irrilevante dal Tribunale, che l'ha ritenuta una mera modalità di esecuzione della pena, la circostanza che egli soggiornasse dalla sorella cittadina italiana durante la fruizione dei permessi premio e che, una volta terminata l'espiazione della condanna, avesse stabilito la propria residenza presso la stessa. Illustra altresì l'appellante che la decisione impugnata non avrebbe considerato l'esigenza di un bilanciamento tra l'interesse pubblico al diniego ed il diritto alla vita familiare.
Il motivo non è fondato.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari, che il signor denuncia essergli stato Parte_1 illegittimamente negato, trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, e dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999. Benvero, «I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 286 del 1998, ossia convivono effettivamente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi scaturente dalla loro condizione di inespellibilità ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera b), del d.p.r. 394/1999.» (Cass. 14/10/21 n. 28201/21). Ad integrare la presupposta condizione di convivenza dello straniero con un parente entro il secondo grado e di nazionalità italiana, alla quale fa riferimento l'art. 19 del T.U.I. , si deve osservare che non è sufficiente una temporanea coabitazione materiale, essendo invece necessaria l'esistenza di una
“relazione interpersonale caratterizzata da una stabile comunanza di vita e di affetti” come correttamente rimarcato dalla sentenza qui impugnata che si pone in linea di continuità con le numerose pronunce di merito e di legittimità le quali hanno ritenuto non imprescindibile la convivenza ma solo per l'ipotesi, estranea alla fattispecie, di rapporto di coniugio (cfr. Cass. n. 12745 del 23.5.2013; n. 5303 del 6.3.2014). Per completezza va osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202/2013, ha sancito l'impossibilità di annoverare tra i beneficiari della tutela rafforzata di cui all'art. 5, comma 5 T.U.I. i fratelli. Infatti, pur se (…) il concetto di “vita familiare”, nella recente interpretazione della Corte EDU è stato progressivamente esteso, tanto da farvi rientrare anche situazioni di comunione affettiva di persone anche non legate da un vincolo giuridico (come ad esempio l'unione di fatto di coppie omosessuali), tuttavia non v'è dubbio che la relazione tra due fratelli (…) non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad
3 altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs.
n. 286 del 1998" (Cass. civ., sez. I, 18 marzo 2020, n. 7427). Nel caso di specie, è pacifica l'assenza di coabitazione dell'appellante con la sorella cittadina italiana nel periodo considerato, il che esclude, per definizione, una comunanza stabile di vita con la familiare.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha adottato la decisione qui oggetto di censura uniformandosi al principio secondo il quale “assurge a diritto soggettivo meritevole di tutela e suscettibile di prevalere, in un giudizio di bilanciamento, rispetto a contrapposte esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, quando sia provata l'effettività delle relazioni familiari, di cui la convivenza è normalmente indice presuntivo (cfr. ex multis Cass. 2539 del 2005, Cass. n. 23598 del 2006)”. Nella prospettiva enunciata deve quindi ritenersi insussistente l'esigenza di tutela invocata dall'appellante alla unità familiare tenuto altresì conto dei seguenti autonomi e concorrenti rilievi:
- assenza di integrazione dell'appellante che non risulta abbia mai lavorato ed è gravato di molteplici precedenti penali accumulati nel corso degli anni (cfr. All. A fascicolo di I° grado MINISTERO - relazione della Questura di Torino n. 559/24 Div. Imm. Cat. A12/24 del 6 dicembre 2024), alcuni dei quali a valenza ostativa alla concessione o rinnovo del permesso, come la fabbricazione, detenzione ed uso di documenti di identità falsi e lo spaccio di stupefacenti :
- non risulta che il signor , in epoca antecedente la sua richiesta di permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari (02.09.2022) e comunque prima della sua condanna penale - (per la cui fine espiazione, all'epoca della presentazione della domanda di permesso di soggiorno e per buona parte dell'istruttoria amministrativa che ne è seguita, era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova presso la struttura il Gabbiano ubicata a Colico in prov. di Lecco) - abbia convissuto effettivamente con la sorella a Torino, nè risultano documentati suoi significativi legami sociali e relazionali a Torino, il che induce a ritenere che più probabilmente egli vivesse a Milano come indirettamente conferma anche il dato che tutti i reati per i quali egli risulta condannato sono stati consumati nel milanese;
che sia stata individuata una struttura per l'affidamento in prova in
Lombardia, laddove, è da presumere che se egli avesse indicato il domicilio della sorella in Piemonte per l'espiazione della pena, sarebbe stata preferita tale Regione;
ed ancora, che il suo rintraccio nel mese di marzo del 2024 – quando la misura dell'affidamento in prova era terminato - sia avvenuto durante una ordinaria attività di controllo a Milano da parte di personale della Legione Carabinieri Lombardia (cfr. Annotazione di P.G. Nucleo radiomobile - doc. 2 fascicolo di primo grado del
) consentendo poi la notifica allo stesso del diniego amministrativo da parte della Questura CP_1
Milano;
- la sorella del signor , da tempo ha formato una propria famiglia con coniuge e Parte_1 due figli, il che lascia presumere che i legami con il fratello, ripetesi, comunque mai venuti in evidenza tantomeno come “relazione interpersonale caratterizzata da una stabile comunanza di vita e di affetti”, laddove pure esistenti, si siano naturalmente affievoliti. I rilievi che precedono, in assenza in atti di indicazioni di segno contrario, non autorizzano a considerare effettiva e stabile la sussistenza di quel legame familiare meritevole di tutela che una convivenza reale, prevista dall'art. 19, co. 2, lett. c), del D.L.vo n. 286/1998, richiamato dall'art. 28, co. 1, lett. b), del DPR n. 394/1999, avrebbe consentito di ritenere presunto.
In conclusione ritiene il Collegio, che il provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazione puntuale e giuridicamente corretta per cui deve essere confermato che, in difetto di prova della convivenza effettiva richiesta dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (richiamato dall'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999), l'appello deve essere respinto. Al rigetto dell'impugnazione consegue, a norma dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali anche di questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. del 08/10/2022 in vigore
4 dal 23/10/2022, scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, con applicazione dei minimi tariffari, con esclusione delle voci “fase istruttoria” e “ fase decisionale”, essendo mancate entrambe.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'appello proposto dal signor;
Parte_1
- condanna parte appellante a rifondere al appellato le spese di lite relative al presente CP_1 grado che liquida in complessivi euro 1.838,00 (di cui euro 1.029,00 per fase di Studio ed euro 709,00 per la costituzione) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuti.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di
Consiglio tenutasi in data 19.09.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Roberta Collidà
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Roberta COLLIDA' Presidente
Dott. Anna Giulia MELILLI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 342/ 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Torino pubblicata in data 13.03.2025 nella causa R.G. n. 6142/ 24
Avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio/rinnovo permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione).
promossa da :
- cittadino peruviano (CUI ) - nato il [...] Parte_1 C.F._1 in Perù, elettivamente domiciliato ai fini della presente causa presso l'Avv. Emanuele De Mitri avente domicilio digitale che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura speciale in atti APPELLANTE
Contro
- in persona del Ministro pro tempore – rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino APPELLATO
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino
Udienza di assegnazione della causa a sentenza: 19.09.2025
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
“Voglia l'Onorevole Corte adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza. Eccezione o deduzione, in riforma della intera sentenza emessa dal Tribunale di Torino, Sezione IX Civile in data 04.02.2025, Giudice Dr.ssa Monica Mastrandrea e notificata via pec in data 13 marzo 2025, così giudicare
1 - In via preliminare (omissis)
- Nel merito: riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione IX Civile in data 04.02.2025, Giudice Dr.ssa Monica Mastrandrea e per l'effetto accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello, accertando, nei confronti del signor , il diritto al rilascio Parte_2 di un permesso di soggiorno per motivi familiari e ordinando la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
- Con vittoria di competenze e spese di lite del grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione : Nel merito:
- Rigettare l'appello proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto (…) confermando la sentenza di primo grado e, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1252/25, pubblicata e notificata in data 13.03.2025, ha respinto l'impugnazione proposta dal signor cittadino Parte_1 peruviano, avverso il decreto emesso in data 15.02.2024 dal Questore di Torino, che aveva negato allo stesso il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
La sentenza ha fondato il rigetto sul difetto di prova della convivenza del richiedente con la sorella cittadina italiana, : “(…) l'istruttoria azionata dalla P.A. Controparte_2 procedente finalizzata all'accertamento della effettività del requisito della convivenza ha dato esito pacificamente negativo in quanto si è accertato che il ricorrente era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale con collocazione presso la struttura “Il Gabbiano” per l'espiazione della fine della condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano, circostanza peraltro confermata anche dalla parte ricorrente (…). Sono inoltre del tutto irrilevanti ai fini probatori predetti i fatti, pure allegati dal ricorrente: che questi poteva comunque recarsi dalla sorella cittadina italiana durante la fruizione dei permessi premio, trattandosi, come correttamente evidenziato dalla P.A. procedente, di mera modalità esecutiva della sentenza di condanna;
che la finalità di coltivare i rapporti familiari nulla ha a che vedere con la prova della convivenza necessaria per il rilascio del permesso oggetto di esame in questa sede nei termini sopra specificati in diritto;
che il ricorrente sarebbe andato a vivere con dalla sorella una volta terminata l'espiazione della condanna e che da questa vivrebbe tuttora. Nel presente giudizio non sono state formulate secondo i tempi e i modi di rito istanze istruttorie al fine di provare l'effettività della convivenza del ricorrente con la sorella e i documenti prodotti non sono idonei a fornire la necessaria prova della effettiva convivenza nei termini sopra indicati: in particolare la prova non può desumersi dalla lettera di disponibilità della sorella ad occuparsi del ricorrente (doc. 8 allegato al ricorso). Irrilevanti a tali fini probatori anche le relazioni di cui ai doc. da 2 a 4 compresi allegati al ricorso, oltre che i doc. 7 e 9 aventi ad oggetto una lettera di impegno alla assunzione del ricorrente e la sua cartella clinica. I motivi appena esposti sono da soli sufficienti al rigetto della domanda azionata di accertamento del diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I.”
Avverso tale decisione, con atto notificato in data 31.03.2025, ha proposto appello il signor
[...]
, affidandolo ad un unico motivo. Parte_1
2 Il appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e la conferma CP_1 della sentenza di primo grado. Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello. All'udienza del 19 settembre 2025, non presente parte appellata, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione su richiesta della difesa dell'appellante che ha rinunziato ai termini ex art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione o falsa applicazione di norme contenute nel D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 e segnatamente degli articoli 19, comma 2, lett.
c); articoli 20 e 28, comma 1, lett. b); articolo 30, comma 1 nonchè del DPR 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del TUI, a norma dell'articolo 1, comma 6); l'omessa applicazione dell'art. 5 comma 5 del D.lvo 286/98 e della Direttiva Comunitaria 2003/86/CE oltre a vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. L'appellante censura l'attribuzione di valore assoluto all'assenza di convivenza con la sorella, in quanto, secondo la sua prospettazione, riconducibile ad esigenze temporanee - (espiazione misura alternativa dell'affidamento in prova presso una Comunità ubicata in altra regione (Lombardia) rispetto a quella di residenza della sorella (Piemonte), – e l'aver apprezzato come irrilevante dal Tribunale, che l'ha ritenuta una mera modalità di esecuzione della pena, la circostanza che egli soggiornasse dalla sorella cittadina italiana durante la fruizione dei permessi premio e che, una volta terminata l'espiazione della condanna, avesse stabilito la propria residenza presso la stessa. Illustra altresì l'appellante che la decisione impugnata non avrebbe considerato l'esigenza di un bilanciamento tra l'interesse pubblico al diniego ed il diritto alla vita familiare.
Il motivo non è fondato.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari, che il signor denuncia essergli stato Parte_1 illegittimamente negato, trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, e dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999. Benvero, «I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 286 del 1998, ossia convivono effettivamente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi scaturente dalla loro condizione di inespellibilità ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera b), del d.p.r. 394/1999.» (Cass. 14/10/21 n. 28201/21). Ad integrare la presupposta condizione di convivenza dello straniero con un parente entro il secondo grado e di nazionalità italiana, alla quale fa riferimento l'art. 19 del T.U.I. , si deve osservare che non è sufficiente una temporanea coabitazione materiale, essendo invece necessaria l'esistenza di una
“relazione interpersonale caratterizzata da una stabile comunanza di vita e di affetti” come correttamente rimarcato dalla sentenza qui impugnata che si pone in linea di continuità con le numerose pronunce di merito e di legittimità le quali hanno ritenuto non imprescindibile la convivenza ma solo per l'ipotesi, estranea alla fattispecie, di rapporto di coniugio (cfr. Cass. n. 12745 del 23.5.2013; n. 5303 del 6.3.2014). Per completezza va osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202/2013, ha sancito l'impossibilità di annoverare tra i beneficiari della tutela rafforzata di cui all'art. 5, comma 5 T.U.I. i fratelli. Infatti, pur se (…) il concetto di “vita familiare”, nella recente interpretazione della Corte EDU è stato progressivamente esteso, tanto da farvi rientrare anche situazioni di comunione affettiva di persone anche non legate da un vincolo giuridico (come ad esempio l'unione di fatto di coppie omosessuali), tuttavia non v'è dubbio che la relazione tra due fratelli (…) non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad
3 altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs.
n. 286 del 1998" (Cass. civ., sez. I, 18 marzo 2020, n. 7427). Nel caso di specie, è pacifica l'assenza di coabitazione dell'appellante con la sorella cittadina italiana nel periodo considerato, il che esclude, per definizione, una comunanza stabile di vita con la familiare.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha adottato la decisione qui oggetto di censura uniformandosi al principio secondo il quale “assurge a diritto soggettivo meritevole di tutela e suscettibile di prevalere, in un giudizio di bilanciamento, rispetto a contrapposte esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, quando sia provata l'effettività delle relazioni familiari, di cui la convivenza è normalmente indice presuntivo (cfr. ex multis Cass. 2539 del 2005, Cass. n. 23598 del 2006)”. Nella prospettiva enunciata deve quindi ritenersi insussistente l'esigenza di tutela invocata dall'appellante alla unità familiare tenuto altresì conto dei seguenti autonomi e concorrenti rilievi:
- assenza di integrazione dell'appellante che non risulta abbia mai lavorato ed è gravato di molteplici precedenti penali accumulati nel corso degli anni (cfr. All. A fascicolo di I° grado MINISTERO - relazione della Questura di Torino n. 559/24 Div. Imm. Cat. A12/24 del 6 dicembre 2024), alcuni dei quali a valenza ostativa alla concessione o rinnovo del permesso, come la fabbricazione, detenzione ed uso di documenti di identità falsi e lo spaccio di stupefacenti :
- non risulta che il signor , in epoca antecedente la sua richiesta di permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari (02.09.2022) e comunque prima della sua condanna penale - (per la cui fine espiazione, all'epoca della presentazione della domanda di permesso di soggiorno e per buona parte dell'istruttoria amministrativa che ne è seguita, era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova presso la struttura il Gabbiano ubicata a Colico in prov. di Lecco) - abbia convissuto effettivamente con la sorella a Torino, nè risultano documentati suoi significativi legami sociali e relazionali a Torino, il che induce a ritenere che più probabilmente egli vivesse a Milano come indirettamente conferma anche il dato che tutti i reati per i quali egli risulta condannato sono stati consumati nel milanese;
che sia stata individuata una struttura per l'affidamento in prova in
Lombardia, laddove, è da presumere che se egli avesse indicato il domicilio della sorella in Piemonte per l'espiazione della pena, sarebbe stata preferita tale Regione;
ed ancora, che il suo rintraccio nel mese di marzo del 2024 – quando la misura dell'affidamento in prova era terminato - sia avvenuto durante una ordinaria attività di controllo a Milano da parte di personale della Legione Carabinieri Lombardia (cfr. Annotazione di P.G. Nucleo radiomobile - doc. 2 fascicolo di primo grado del
) consentendo poi la notifica allo stesso del diniego amministrativo da parte della Questura CP_1
Milano;
- la sorella del signor , da tempo ha formato una propria famiglia con coniuge e Parte_1 due figli, il che lascia presumere che i legami con il fratello, ripetesi, comunque mai venuti in evidenza tantomeno come “relazione interpersonale caratterizzata da una stabile comunanza di vita e di affetti”, laddove pure esistenti, si siano naturalmente affievoliti. I rilievi che precedono, in assenza in atti di indicazioni di segno contrario, non autorizzano a considerare effettiva e stabile la sussistenza di quel legame familiare meritevole di tutela che una convivenza reale, prevista dall'art. 19, co. 2, lett. c), del D.L.vo n. 286/1998, richiamato dall'art. 28, co. 1, lett. b), del DPR n. 394/1999, avrebbe consentito di ritenere presunto.
In conclusione ritiene il Collegio, che il provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazione puntuale e giuridicamente corretta per cui deve essere confermato che, in difetto di prova della convivenza effettiva richiesta dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (richiamato dall'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999), l'appello deve essere respinto. Al rigetto dell'impugnazione consegue, a norma dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali anche di questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. del 08/10/2022 in vigore
4 dal 23/10/2022, scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, con applicazione dei minimi tariffari, con esclusione delle voci “fase istruttoria” e “ fase decisionale”, essendo mancate entrambe.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge l'appello proposto dal signor;
Parte_1
- condanna parte appellante a rifondere al appellato le spese di lite relative al presente CP_1 grado che liquida in complessivi euro 1.838,00 (di cui euro 1.029,00 per fase di Studio ed euro 709,00 per la costituzione) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuti.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di
Consiglio tenutasi in data 19.09.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Roberta Collidà
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