Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n.3741/2024 R.G. promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, nata in [...] il [...], C.F. , , nata in
[...] C.F._5 Parte_6
Argentina il 25/09/2004, C.F. , nata in C.F._6 Parte_7
Argentina il 06/02/1970, C.F. nata in C.F._7 Parte_8
Argentina il 03/10/1974, C.F. , in proprio e, unitamente a C.F._8 [...]
nato in [...] il [...], quali rappresentanti processuali e genitori esercenti la CP_1
responsabilità della minore , nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
, , nato in [...] il [...], C.F. C.F._9 Parte_9
, , nata in [...] il [...], C.F. C.F._10 Parte_10
, nato in [...] il [...], C.F. C.F._11 Parte_11
, tutti con il patrocinio degli Avv.ti Riccardo De Simone (cod. fisc. C.F._12
) e Valeria Saitta (cod. fisc. ), ed elettivamente C.F._13 C.F._14
domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
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SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per l'effetto, ordinare al
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
I ricorrenti, cittadini della Repubblica di Argentina, con ricorso depositato il 27/03/2024 hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] il [...] ed in seguito Persona_2
emigrato in Argentina dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi, (docc.1-3).
Con decreto del 11/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 9/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto essendovi in atti prova CP_2
della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 13/06/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 25/04/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di prendere appuntamento per presentare la richiesta per via amministrativa al competente
Consolato d'Italia di Rosario, tramite la piattaforma “Prenot@mi”, ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. All'uopo hanno prodotto le catture di schermo della suddetta piattaforma di prenotazione servizi consolari, dalle quali si evince l'effettuazione di diversi tentativi nel periodo giugno/settembre 2023 tutti con esito negativo per mancanza di date disponibili (doc.24).
Gli stessi hanno dedotto altresì di aver inviato per posta raccomandata le loro richieste alla suddetta
Autorità consolare, allegando le ricevute di consegna, (doc.26) In ogni caso hanno fatto presente l'impossibilità che le loro domande possano essere esaminate nel termine di legge stante il notevole ritardo con cui il sta procedendo ad esaminare le posizioni di quanti avevano Parte_12 ottenuto l'inserimento nelle liste di attesa degli anni precedenti, (doc. 25-27).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di
Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in Sud America, in particolare quelli di Argentina e Brasile, si trovino Parte_13
in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite contraeva matrimonio nel 1895 Persona_2
in Lucca con la sig.ra (doc.2). Dopodiché la coppia si trasferiva in Argentina dove Persona_3
nel 1906 nasceva il figlio (doc.4). Dall'unione fra e Persona_4 Persona_4 CP_3
nascevano in Argentina due figlie: nel 1933 (doc.5) e nel 1943 Persona_5 [...]
(doc. 6). Persona_6
- Ramo discendenti Persona_5
si sposava nel 1959 con (doc.7) e dalla loro unione sono nati
[...] Persona_7
in Argentina i ricorrenti nel 1963 (doc.8) e Parte_1 Parte_2
nel 1975 (doc. 9). si è unito in matrimonio nel 1989 con Parte_1 Persona_8
(doc. 10) e dalla loro unione sono nate in Argentina le ricorrenti: nel 1991 Parte_3
(doc. 11), nel 1996 (doc. 12) e nel 2000 (doc. 13). Parte_4 Parte_5
Dall'unione di con è nata in [...] nel 2004 la Parte_2 Persona_9
ricorrente (doc. 14). Parte_6
- Ramo discendenti Persona_6
Dal matrimonio, contratto nel 1965, fra e (doc. 15) Persona_6 Parte_14
sono nate in Argentina le ricorrenti nel 1970 (doc.16) e Parte_7 Parte_8
nel 1974 (doc.17). Dal matrimonio di con
[...] Parte_7 Persona_10
, celebrato nel 1993, (doc.18), sono nati in Argentina i ricorrenti
[...] Parte_9
Pag. 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea nel 1996 (doc. 19) e nel 1999 (doc. 20). si univa Parte_10 Parte_8
in matrimonio nel 2001 con (doc. 21) e dalla loro unione sono nati i ricorrenti Controparte_1 nel 2003 (doc. 22) e nel 2006 (doc. 23), quest'ultima Parte_11 Persona_1
rappresentata in giudizio dai genitori in quanto ancora minorenne come da procura speciali in atti.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi argentino come risulta Persona_2
dal certificato di non iscrizione nel Registro Nazionale di Elettori rilasciato dalla Camera Nazionale
Elettorale Argentina, (doc.3), ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio Questi, a sua Persona_4
volta, in mancanza di evidenze di segno contrario, è stato in grado di trasmetterla ai sensi dell'art. 1
Legge 555 del 1912 alle figlie e dalle quali i ricorrenti Persona_5 Persona_6
hanno provato di discendere.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
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Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_2 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Pt_13
crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 13.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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