TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4657 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)”
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1
v. Gi ttivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore, in Salerno Corso Garibaldi, n. 194; Opponente E CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (già CERVED CREDIT MANAGEMENT SRL con Socio Unico e prima ancora "JUPITER ASSET MANAGEMENT S.R.L." con socio unico), C.F. in persona del dott. P.IVA_1
giusta procura conferita con at a in data 25/09/2020 Parte_2
43), mandataria di C.F. , giusta procura CP_1 P.IVA_2 del 12 marzo 2019 Rep. n. 548/396, i del non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di C.F. Controparte_2 P.IVA_3 iscritta nell'elenco delle Società Veicolo o pr d'IT al. n. 35412.6 ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della CA d'IT del 07 giugno 2017, giusta procura del 31 agosto 2018, rep. n. 57298, racc. n. 29003, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Girolamo Barbato, elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Luigi Cacciatore n. 21; Opposto
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 19.05.2022, parte attorea si opponeva ad atto di precetto del 27.04.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento di € 77.924,49 per sorte capitale dovuta sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 1981/2012 reso dall'Intestato Tribunale in data 02.10.2012, oltre competenze e spese di procedimento, nonché interessi come richiesti in monitorio sino al 15.2.2022, ed ancora interessi moratori maturati dal 2.09.2011 al 15.2.2022, aventi scaturigine da mutuo fondiario stipulato il 26.11.2007 rep. n. 73961, racc. 11323, registrato in Mercato S. Severino il 29.11.2007 al n. 1133, in uno al compenso del procuratore. Conveniva in giudizio l'istituto bancario articolando plurimi profili di doglianza relativi tanto all'an quanto al quomodo dell'esecuzione intentata. In via preliminare, lamentava il difetto di legittimazione attiva della parte precettante, contestandone la qualità di mandataria per il credito in contestazione. Sotto il profilo formale, esponeva la violazione dell'art. 475 c.p.c. per non essere stata apposta ai titoli esecutivi la formula esecutiva. Nel perimetro dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., articolava censure in ordine alla sopravvenuta prescrizione delle voci di credito richieste a titolo di interessi moratori e alla nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, precisando come sull'immobile risultava iscritta altra ed anteriore garanzia ipotecaria. Rappresentava, altresì, l'illegittima determinazione degli interessi asseritamente maturati sulla scorta del decreto monitorio e l'indeterminatezza delle clausole afferenti al tasso di interesse e al regime di finanziamento praticati con riguardo al contratto di mutuo fondiario. Infine, deduceva la violazione della normativa in tema di usura, assumendo il computo di tassi di mora illegali. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione: a) in via preliminare, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato dal creditore, anche con decreto inaudita altera parte;
b) accertare e dichiarare la inesistenza del diritto dell'opposta ad agire in via esecutiva, stante il difetto di legittimazione attività in capo alla Cerved Credit Management S.p.A., ovvero per l'assenza del titolo esecutivo, sulla base di quanto esposto nei motivi subb. 1 e 2. c) In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti, per quanto esposto al motivo sub.3; d) nel merito, con riferimento al mutuo fondiario, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario del 26.11.2007, rogato dall'avvocato filippo Ansalone, Notaio in Fisciano, rep. n. 73961, racc. 11323, registrato in Mercato S. Severino il 29.11.2007 al n. 1133, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione dell'art. 38 TUB;
e) accertare e dichiarare, illegittime, nulle, o comunque annullabili, per violazione del combinato disposto della L. 108/1996 nonché degli artt. 644 c.p. e 1815 co. 2 c.c., tutte le clausole e/o pattuizioni del contratto di mutuo intercorso tra le parti, in applicazione del quale risultano addebitati competenze ed interessi usurari;
per l'effetto, rideterminare l'esatto dare – avere tra le parti e, dunque, accertare e dichiarare che nulla è più dovuto alla CA, ergo, alla Società opposta;
f) in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 821, 1283, 1284, 1195 c.c., 1815 cc, 117 TUB, l'inefficacia e/o invalidità parziale, per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, delle pattuizioni riferite al contratto di mutuo intercorso tra le parti, che hanno comportato la corresponsione di interessi calcolati illegittimamente in regime di capitalizzazione composta;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è più dovuto alla CA, ergo, alla opposta;
g) sempre nel merito, ma con CP_3 riferimento al D.I. nr. 1981/2012 emesso dal Tribunale di Salerno, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa degli interessi moratori siccome determinati dall'opposta, per le ragioni di cui in narrativa. h) Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi ai sensi dei DM 55/2014 e 37/2018 in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai singoli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Anzitutto, richiamava le procure speciali in forza delle quali vantava legittimazione ad agire per il recupero dei crediti indicati in precetto. Eccepiva, poi, l'inammissibilità per tardività dei motivi articolati ex art. 617 c.p.c., rappresentandone, in ogni caso, l'infondatezza nel merito. Con riguardo alle censure involgenti l'an, rilevava l'infondatezza della lamentata prescrizione degli interessi nonché del superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 TUB. Sugli interessi maturati in ordine alla pretesa monitoria esponeva di aver praticato il tasso convenzionalmente pattuito;
mentre, in punto di determinatezza dell'articolato contrattuale, ne ricordava la conformità alla normativa vigente all'epoca della stipulazione, puntualmente riepilogata. Contestava, in ultimo, l'avversa prospettazione sulla violazione della normativa antiusura e concludeva: “1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati, stante la carenza dei gravi motivi di cui all'art. 615 cpc;
2) Dichiarare inammissibile ed intempestiva la presente opposizione per i motivi espressi sub 2) del presente atto;
3) In ogni caso e nel merito, rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda ivi formulata, sia in via principale che subordinata, perché infondate in fatto e diritto;
4) Con vittoria comunque di spese e competenze di giudizio”.
1.2 Delibata e sommariamente rigettata l'istanza di sospensione cautelare con ordinanza in data 05.10.2022, il procedimento veniva istruito con consulenza tecnico- contabile e, quindi, rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 13.11.2024, ove era trattenuto in decisione concedendo giorni venti per il deposito di memorie conclusive e giorni venti per il deposito di note di replica.
2. Le domande avanzate dalla parte opponente risultano infondate e vanno respinte per le ragioni di seguito esposte. L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico. Innanzitutto, va rilevato come i motivi di censura riguardanti vizi di regolarità formale dei titoli portati in esecuzione – segnatamente, la mancata apposizione della formula esecutiva sui titoli posti a fondamento dell'intimazione -, da susssumersi nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., siano inammissibili in quanto spiegati oltre il termine decadenziale di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che si assume viziato (tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487), e dunque decorrenti dalla data di notificazione dell'atto di precetto, perfezionatasi in data 27.04.2022. A tanto discende che le contestazioni suddette non possano essere sottoposte allo scrutinio del Tribunale, poiché inammissibili. 3. Ancora, in limine litis, l'opponente contesta la legittimazione sostanziale e processuale dell'odierna opposta ad agire in qualità di mandataria per il recupero dei crediti vantati da quale cessionaria del debitore originario sulla Controparte_2 scorta di operazione di cessione di credito in blocco pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico CArio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna del 23 dicembre 2017, parte seconda n. 151. In dettaglio, la doglianza articolata dalla parte attorea insiste sulla circostanza che la parte precettante agisca quale mera rappresentante di a CP_1 sua volta mandataria della cessionaria – odierna titolare del rapporto obbli to attivo relativo al contratto di mutuo in contestazione - e quale legale Controparte_2 rappresentante di quella. In omaggio alla costante giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ. 6733/2022) che chiarisce l'insorgenza in capo alla parte rappresentata dell'onere di produrre documentazione a supporto dell'allegazione, a fronte della contestazione sollevata dalla parte attorea, l'opposta ha prodotto chiaro ed esaustivo materiale documentale da cui possa agilmente apprezzarsi la validità e la legittimazione della procura conferitagli, nonché dei poteri rappresentativi riconosciutigli. La società convenuta ha, infatti, esibito la procura speciale rilasciata in favore di CP_1 da parte di con atto del 31.08.2018, rep. n. 57298, ra
[...] Controparte_2 29003, per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti e/o diritti ad essi collegati con ogni più ampia facoltà, così come meglio specificato nella predetta procura, ivi compreso il potere di “(kk) nominare a sua volta mandatari e procuratori, autorizzati al compimento di tuti gli atti di cui alla presente Procura…”; e, ancora, procura speciale del 12.03.2019 della la quale CP_1 conferiva mandato alla odierna Cerved Credit Management S.p.A. per agire in nome e per conto della cessionaria anche nel recupero dei crediti in Controparte_2 portafoglio, nella intimazione ché promozione di azioni esecutive. Allegava, altresì, gli estremi della procura rilasciata in favore del proprio legale rappresentante. A fronte della menzionata documentazione, la deduzione di parte attorea va respinta, in quanto infondata. 4. Venendo al merito della pretesa, va scandagliata la questione preliminare di merito concernente la prescrizione dei crediti richiamati in precetto. In buona sostanza, parte opponente rappresenta come le poste oggetto di ingiunzione siano estinte per la scadenza del termine estintivo quinquennale, in applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. nel convincimento che il pagamento degli interessi de quo vada ricondotto alla sfera degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti. Di contro, la parte opposta puntualizza come la norma richiamata sia inconferente per crediti quali quelli al caso di specie, atteso che l'obbligazione pecuniaria di pagamento degli interessi non determina alcun frazionamento del credito originario, mentre con riguardo alla sorte capitale relativa al decreto monitorio sotteso a parte dell'intimazione opposta precisa l'intervenuta irrevocabilità, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione. Atteso che le censure di parte opponente insistono in particolar modo sul profilo della prescrizione quinquennale con riguardo agli interessi computati in precetto, si ritiene debba scandagliarsi estensivamente tale aspetto. A tal proposito, va rilevato che l'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., stabilisce che "si prescrivono in 5 anni "..." 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". La ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità. Va richiamata sul punto la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale od infrannuale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione, l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass., sez. 2, 11 gennaio 1986, n. 103). In particolare, si chiarisce in detta pronuncia che l'art. 2948 c.c. accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni, sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei primi tre numeri (annualità delle rendite;
annualità delle pensioni alimentari;
pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni). Gli interessi di cui al n. 4 dell'art. 2498 c.c., ai fini dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione devono condividere il carattere della "periodicità" (Cass., n. 874 del 1952, per cui la prescrizione quinquennale si applica solo per quanto attiene alle prestazioni periodiche e non a quelle che abbiano carattere puramente occasionale, la cui corresponsione avviene una tantum, salva l'ipotesi contemplata nel n. 5 dell'art. 2948 c.c.). Con la precisazione - di grande rilievo - per cui, solo in presenza di "un'apposita clausola contrattuale "..." che originariamente prevedeva una forma rateale di pagamento del debito principale" si applicava la prescrizione quinquennale (cfr. Cass., n. 103 del 1986). Nel solco di tale orientamento, la Suprema Corte ha puntualizzato come laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di "un'unica obbligazione principale", quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011). Nella stessa direzione si è ritenuto che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un "mutuo bancario" non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cassazione civile 24/04/2024, n.11125; Cass., sez. 1, 8 agosto 2013, n. 18951; Cass., 3 febbraio 1994, n. 1110). Come più volte affermato in seno alla giurisprudenza di legittimità, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non possa considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., Sez. 3, 30/8/2011, n. 17798), e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3, 10/2/2023, n. 4232). Ciò significa che le deduzioni contenute nell'atto di citazione in merito all'applicabilità della prescrizione breve per gli interessi non trovi alcun riscontro, ragion per cui vanno respinte. 5. Proseguendo nello scrutinare i motivi di merito sollevati dall'attore, deve procedersi a vagliare la questione concernente la nullità del mutuo fondiario in forza del quale veniva richiesto il pagamento degli interessi maturati dal 2.09.2011 al 15.2.2022, stante la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB. Al riguardo, la parte evidenzia come già all'epoca in cui veniva sottoscritto il mutuo da parte dell'istituto originario creditore, le somme concesse fossero di importo superiore al valore del bene ipotecato. Sul tema in esame è intervenuta di recente la pronuncia n. 33719/2022, con cui le sezioni unite hanno infatti chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”. Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha escluso, in concreto, che l'art. 38, comma 2, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Il relativo limite, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale", costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo. Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimo consesso ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale. Pertanto, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (cfr. Cassazione civile 20/03/2023, n.7949; Cass., Sez. Un., n. 33719/2022). In doverosa applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve, dunque, escludersi che l'eventuale superamento della soglia di finanziabilità, come dedotto dall'opponente, abbia inciso sulla validità del negozio di mutuo fondiario del 26.11.2007, non risultando suffragata neppure tale censura. 6. Con ulteriori motivi la parte intimata ha lamentato la opacità dell'articolato contrattuale afferente al mutuo fondiario, articolando, in proposito, autonomo motivo rubricato come “indeterminatezza delle clausole relative agli interessi e mancata indicazione del regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata”. Di contro, dall'analisi dell'articolato contrattuale sottoscritto, emerge come siano state pattuite dalle parti le condizioni economiche ed enucleati i tassi di interessi applicati nel corso del rapporto giuridico dedotto in giudizio. E', infatti, espressamente indicato che il mutuo venisse contratto per sorte capitale di euro 40.000,00 e dovesse restituirsi in n. 240 rate mensili, comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso nominale annuo del 5,75. Vaniva, poi, chiarito che l'indicatore sintetico di costo (ISC) relativo al contratto di mutuo fosse pari al 6,08% ed il tasso di mora fissato nella misura dell'8,75%. A tanto discende che i parametri relativi alle modalità di ammortamento siano nella fattispecie ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale. Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico- finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Inoltre, se le clausole, che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito, non consentano un'univoca applicazione, ma richiedano la necessità di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulta indeterminato. Infatti, dalle clausole contrattuali dovrebbe essere possibile ex ante ricostruire in modo preciso un univoco piano di ammortamento. Per altro verso la doglianza è inoltre infondata ove l'attore intenda sostenere che il piano di ammortamento in concreto praticato implichi un fenomeno di capitalizzazione degli interessi. In proposito, sono dirimenti gli esiti della recente pronuncia delle Sezioni Unite, cfr. Cass SU 15130/2024 del 29.05.2024, resa in esito a un rinvio pregiudiziale promosso dall'Intestato Tribunale, con la quale è stato chiarito che “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Per tale via, la Suprema Corte ha puntualizzato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato” ed è pertanto giunta ad affermare come “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. In conclusione, questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato le condizioni contrattuali praticate, sicché non può invocarsi alcuna nullità, sul punto, per la pretesa discendente dal titolo negoziale. 7. Tanto premesso in punto di determinatezza dell'articolato contrattuale e con riferimento alla misura dei tassi di interesse concretamente computati dalla controparte, concernendo le questioni suddette il quantum ingiunto col precetto, richiedono l'indagine sulla congruità delle somme domandate. A fronte delle allegazioni documentali esibite dalle parti, l'esame sull'abnormità dei tassi di interesse riconosciuti in relazione ai titoli esecutivi - il D.I. n. 1981/2012 e il mutuo fondiario – e sull'eventuale violazione della normativa antiusura per i tassi di interesse computati in precetto, sono stati condotti mediante consulenza tecnico-contabile disposta da questo giudicante con provvedimento del 24.05.2023, nel quale venivano articolati i quesiti rivolti al professionista, al fine di accertare la coerenza delle somme richieste rispetto al titolo ed ai pregressi pagamenti nonché l'eventuale usurarietà del tasso applicato, con conseguente quantificazione di quelli leciti effettivamente dovuti. Ebbene, quanto al primo quesito, risultano condivisibili gli esiti della disposta c.t.u. a firma della dott. le cui valutazioni vanno qui richiamate in Persona_1 quanto immuni d ni. Da tali esiti è stato possibile acclarare che il tasso di interesse praticato per la pretesa monitoria sia coerente con quanto richiesto dalla parte opposta col precetto, avendo appurato il professionista, in base alla documentazione offerta dalle parti, che le somme richieste siano conformi alle voci di credito riconosciute dal titolo stesso. In particolare, è stato precisato che l'importo di € 26.519,12 per sorta capitale di cui al decreto ingiuntivo sia corrispondente a quanto riportato nel titolo per saldo debitore del conto corrente n. 3472,48, la cifra di € 983,00 per spese e competenze di cui alla procedura monitoria sia parimenti coerente alla liquidazione recata dal D.I. e, infine, la somma di € 32.410,25 per interessi come richiesti e riconosciuti in decreto maturati al 15/02/2022, risulta coincidente a quanto riportato nel titolo, che riconosceva gli interessi al tasso del 12,45% sul capitale di € 26.519,12 dal 25/04/2012 e fino al 15/02/2022 (giorno precedente al precetto). Diversamente, con riferimento agli importi ingiunti a titolo di interessi maturati dal 02/09/2011 al 15/02/2022 di cui all'atto di mutuo del 26/11/2007, il consulente nominato ha rilevato una carenza documentale e una parziarietà dei dati forniti, in quanto insufficienti ad individuare la data di pagamento della somma di euro 50.015,60, cifra che sarebbe stata incassata dalla parte opposta in esito a procedura esecutiva immobiliare -RGE n. 621/2011- azionata in data 5.9.2012, come limite temporale dal quale cesserebbe la maturazione rispetto alla sorte capitale richiesta. In dettaglio, nelle conclusioni rassegnate, il professionista ha puntualizzato di non aver potuto “accertare la corrispondenza dell'importo richiesto rispetto al titolo ed ai pregressi pagamenti per i quali vi è prova in atti” per l'importo di € 17.607,12 per interessi maturati dal 02/09/2011 al 15/02/2022 di cui all'atto di mutuo del 26/11/2007, in quanto non vi era prova agli atti del pagamento di € 50.015,60 eseguito dall'Esecuzione Immobiliare R.G.E. n. 621/2011. Tuttavia, ha rimarcato come potesse ravvisarsi coerenza tra quanto chiesto in precetto “nel caso in cui il pagamento di € 50.015,60 sia avvenuto in una data prossima al 23/09/2019”. Su tal profilo, pare opportuno rimarcare come, al lume del principio dell'onere della prova desumibile dall'art. 2697 e 1218 cod. civ. - una volta che il creditore abbia dato la prova del perfezionamento del contratto, spetta al debitore fornire la prova dell'adempimento. Nella specie, può evidenziarsi come la parte opponente non abbia adeguatamente corredato la propria domanda, in omaggio all'intendimento giurisprudenziale secondo il quale “in caso di stipula del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza (che fa piena prova dell'avvenuto versamento in favore del mutuatario), spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria” (Cassazione civile sez. III, 10/05/2016, n.9389). La stessa, peraltro, non pare contestare espressamente l'intervallo temporale preso in considerazione per il computo degli interessi sulle somme ottenute a mutuo, né tantomeno la circostanza che il credito originario sia stato ““estinto” a seguito dell'assegnazione della somma – pari ad euro 50.015,60 – nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare” (cfr. atto di citazione, in atti), di talché anche tale ulteriore profilo di doglianza va complessivamente rigettato. 7.1 In ultimo, vanno richiamati gli esiti dell'espletata perizia contabile per quanto concerne la censura relativa alla paventata violazione della normativa antiusura con riferimento al contratto di mutuo fondiario. Sulla base della documentazione fornita dalle parti, l'esperto ha provveduto a verificare la soglia usura di riferimento per le pretese azionate a carico del debitore, giungendo rilevare che “1) alla stipula del contratto di mutuo di credito fondiario del 26/11/2007: l'ISC del 6,08% è inferiore al tasso soglia del 9,09% e coincide al TAEG calcolato secondo la formula della CA d'IT; il tasso di mora del 8,75% è inferiore al tasso soglia del 12,24% ([TEGM + 2,1] X 1,5); 2) in ordine alla verifica dell'usura sugli interessi di mora applicati si rileva che, tra gli atti di causa non è stato depositato alcun documento che riporti gli effettivi pagamenti effettuati. Pertanto, il sottoscritto ha verificato che, nell'atto di precetto del 16/02/2022, il tasso richiesto è sempre inferiore al tasso soglia ad eccezione del III trimestre 2021, dove il tasso soglia è pari a 8,70%. Tuttavia, nell'atto di pignoramento è stato richiamato il rispetto ai limiti previsti dalla L. 108/96. Inoltre, si sottolinea nuovamente che non è possibile calcolare i tassi effettivamente richiesti, ove non è stata riscontrata agli atti la data di pagamento degli € 50.015,60 da parte della già richiamata procedura R.G.E. n. 621/2011; 3) in ordine alla richiesta di € 32.410,25 per interessi come richiesti e riconosciuti nel decreto ingiuntivo del 15/06/2012, il tasso richiesto è sempre inferiore al tasso soglia”. I valori ottenuti dall'elaborato peritale, pertanto, risultano concordi con i calcoli proposti dall'istituto di credito. Invero, ritiene il giudicante che non sia chiara la modalità di calcolo della soglia presa a riferimento dalla difesa dell'attore per la valutazione dell'usurarietà degli interessi moratori. Si aderisce, infatti, a quell'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora non debbono sommarsi aritmeticamente nel calcolo dell'usura ma vanno autonomamente considerati. Ciò in quanto: interessi corrispettivi e moratori sono grandezze disomogenee, data la diversa funzione corrispettiva dei primi, risarcitoria ed eventuale dei secondi;
l'interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo;
ciò che conta non è solo la percentuale di interessi in sé e per sé, ma l'effettivo onere economico che in termini monetari viene addebitato al cliente (cfr. tribunale Trani 10.3.2014; tribunale Napoli 18.4.2014; tribunale Verona 30.4.2014; tribunale Roma 16.9.2014; tribunale Udine, 26 settembre 2014; tribunale Taranto, 17 ottobre 2014; tribunale Napoli, 28 ottobre 2014, tribunale Treviso, 9 dicembre 2014; tribunale Bologna 17 febbraio 2015; tribunale Padova 10 marzo 2015; tribunale di Milano, sent. n. 11997 del 27 ottobre 2015; tribunale di Trento, sent. del 18 febbraio 2016; tribunale di Nola, ordin. del 23 marzo 2016; tribunale Roma, 11 maggio 2016 n. 9553 del 2016, tribunale Roma, sent. 11 maggio 2016, n. 9554 e tribunale Roma, 12 maggio 2016, n. 9611; tribunale Catania Sez. IV, sent. 7 febbraio 2017). La CA d'IT nei chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3.7.2013 cit. ha spiegato come gli interessi di mora siano esclusi dal TEGM 'perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente', e ha significativamente affermato che 'l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie in danno della clientela'. Osserva - dunque - CA d'IT che ove gli interessi moratori fossero stati inclusi nel TEG si sarebbe determinato un innalzamento dei tassi soglia con evidente pregiudizio per la clientela, che si sarebbe dovuta confrontare con tassi soglia più alti anche nella fase fisiologica del rapporto contrattuale. Aggiunge - quindi - CA d'IT che al fine di consentire l'applicazione della disciplina anti usura agli interessi moratori evitando 'il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora)', 'i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali'. Suggerisce infine CA d'IT, 'in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori', di individuare il tasso soglia per gli interessi moratori nel TEG medio pubblicato aumentato di 2,1 punti, per poi determinare su tale valore la soglia. Il principio dell'omogeneità dei dati da raffrontare si ricava proprio dalla disciplina dell'usura oggettiva, fondata sul raffronto tra: il tasso soglia, determinato alla luce del tasso effettivo globale medio (TEGM) degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, ed il tasso effettivo globale (TEG) concretamente applicato nel rapporto negoziale. Tale raffronto non può che essere fatto sulla base di dati tra loro omogenei;
diversamente, il legislatore non avrebbe ancorato il tasso soglia alla media dei tassi effettivi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari in un determinato contesto temporale. Il principio dell'omogeneità del raffronto dei dati è stato recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 16303 del 2018 (relativa all'affine tema del rapporto tra CMS ed usura), dove è stato significativamente affermato che (punto 6.3. della sentenza) '(...) inoltre una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: "commissioni", "remunerazioni a qualsiasi titolo", "spese, escluse quelle per imposte e tasse") sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. - gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi'; ed ancora (punto 6.4.1. della sentenza) 'l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)'. Coerentemente con tali premesse le Sezioni Unite hanno risolto la questione non ricomprendendo nel TEG le CMS (non considerate prima dell'anno 2010 nel TEGM) e confrontando tale dato con il tasso soglia, bensì mediante la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali - compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. L'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il tasso soglia ai fini di verificarne l'usurarietà appare ulteriormente confortato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito con la legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto nella previsione di cui all'art. 1284 c.c. un interesse legale di mora, per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti, parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al d. lgs. n. 231 del 2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che, con riferimento a diverse tipologie contrattuali, risulta essere superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato dalla CA d'IT. Alla luce delle superiori considerazioni il Tribunale - preso atto che nella rilevazione del TEGM non sono presi in considerazione dal Ministero del tesoro gli interessi moratori - ritiene che tale tipologia di interessi non possa concorrere a formare il TEG degli interessi praticati nei singoli rapporti contrattuali (cfr. orientamento del tribunale di Milano cfr. ex multis da ultimo sentenza, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194; 30 gennaio 2019, n. 956). In ragione di quanto esposto, quindi, la pretesa di cui al precetto opposto non risulta affetta da nullità per violazione della disciplina antiusura ed il motivo di doglianza non accoglibile, sicché l'opposizione va integralmente respinta. 8. Con riferimento, infine, al governo delle spese, le stesse vanno poste a carico della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che
“entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 851,00; fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase decisionale € 1453,00; totale: € 2906,00). Sono invece poste in solido tra le parti le spese di Ctu, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
b) Condanna parte opponente l pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio in fav posta, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., liquidate in complessivi € 2906,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
c) Pone definitivamente a carico delle parti in solido tra di loro le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno il 7.01.25
IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Pecoraro