Art. 21.
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.