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Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/09/2024, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Giuseppe LO SINNO Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Carla SANTESE Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6663 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
QUALE Parte_1
MANDATARIA DI AUGUSTUS Pt_1
Avv. MANNOCCHI MASSIMO
e
Controparte_1
e
CP_2
Avv. SOTTORIVA MARCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Latina
n. 674 del 2019 che ha respinto la domanda ex art. 2900 c.c., proposta da ora (d'ora in poi, per brevità, Parte_2 Parte_3
, nei confronti di ed il Pt_3 Controparte_3 CP_1
, volta al riconoscimento del suo diritto di surrogarsi al primo
[...]
per perfezionare la procedura amministrativa riguardante la sanatoria ex L.
47/85 pendente innanzi al relativamente ad Controparte_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 un immobile ivi sito e di proprietà del , per poi procedere CP_3
all'affrancazione e quindi ordinare al di Controparte_1
concedere l'accesso agli atti per consentirne l'istruttoria.
Ha sostenuto l'attore di essere creditore del e di essere titolare CP_3
del diritto d' ipoteca sull'immobile oggetto di sanatoria e, per questo, di avere fatto richiesta di accesso gli atti al Comune di per Controparte_1
verificare la fattibilità della sanatoria, richiesta cui si è opposto il . CP_3
Le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. Deceduto Vincenzo Pierino, il giudizio è stato riassunto dalla CP_3
quale mandataria di Controparte_4 Parte_4
[...
nei confronti degli eredi. Si è costituita l'erede del , CP_3 CP_2
, ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
[...]
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato violando il disposto dell'art. 2900 cc e dell'art.116 cpc poiché avrebbe omesso di valutare le prove acquisite non considerando lesivo del diritto di credito il comportamento inerte dell'appellato nel coltivare la domanda di sanatoria ex L. 47/85 propedeutica all'affrancazione del bene dall'uso civico.
Il sostiene che il suo immobile, oltre ad essere parzialmente CP_3
abusivo, circostanza non ostativa della vendita coatta, ricade su terreno sottoposto ad uso civico per il quale, al momento, non è consentita l'affrancazione.
Osserva la Corte sul punto che nell'atto di citazione in primo grado la deduce che il bene è affrancabile previo completamento della Pt_3
procedura di sanatoria dell'abuso edilizio.
A fronte di tale allegazione, il non ha contestato se non in modo CP_3
assolutamente generico che il bene fosse affrancabile.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 Quindi la contestazione formulata nel presente grado è tardivamente proposta e l deve ritenersi titolare del diritto a coltivare la Pt_3
sanatoria e procedere, quindi, all'affrancazione tenuto conto che l'inerzia del risulta palese dacchè costui, una volta presentata la domanda in CP_3
sanatoria nel 1986, non se ne è più in alcun modo occupato per i successivi decenni. Inerzia che trova ulteriore conferma nel comportamento del CP_3
che nel 2012 ha rifiutato l'accesso agli atti al creditore con l'evidente intento di mantenere la disponibilità del bene in questione.
La mancata coltivazione della pratica amministrativa di condono da parte del e l'ostruzionismo opposto al creditore procedente, hanno CP_3
quindi impedito l'esercizio del diritto di affrancazione dell'immobile che, ai sensi dell'art 8, comma 2, 1. 1/86, può essere esercitato solo se le costruzioni realizzate su terreni soggetti a vincolo siano state condonate in base ai condoni del 1984 e 1994.
Il comportamento del , quindi, è stato solo apparentemente CP_3
positivo in quanto è inidoneo ad ottenere l'affrancazione del bene.
Ne consegue che va riconosciuto all'appellante il diritto di surrogarsi ali eredi del nel perfezionamento del procedimento in sanatoria al CP_3
fine di poter ottenere il titolo abilitativo in sanatoria ed intraprendere l'affrancazione.
Va aggiunto che anche l'eccezione di prescrizione è infondata poichè non si verte in ipotesi di estinzione ma di improcedibilità dell'esecuzione con effetto sospensivo permanente.
Il procedimento espropriativo RGE n. 406/1995, si è concluso con declaratoria di improcedibilità, in data 10.12.2011, in quanto il bene staggito è gravato da usi civici;
trattasi, dunque non di estinzione, ma di una causa c.d. atipica di improcedibilità della procedura con ogni conseguenza in ordine al decorso della prescrizione del diritto di credito ivi azionato, per cui l'atto di pignoramento ha effetti permanenti ai fini della r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 interruzione e sospensione della prescrizione. L'art.
1-bis del D.L. 64/1999, convertito in L. 134/1999 stabilisce difatti che: "per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'08.09.1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della L. 03.08.1998 n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione".
Pertanto, detto effetto interruttivo permane fino alla dichiarazione di estinzione, quale che sia la ragione del provvedimento di estinzione.
Così come è infondata l'eccezione relativa all'inesistenza del credito in capo all Ed invero, questa è creditrice ipotecaria nei confronti di Pt_3
in virtù di mutuo fondiario del 19.11.1991, Notar Controparte_3
, rep. 31516, Racc. 7009 di originarie Lire 200.000.000 Persona_1 pari ad € 103.291,38; a garanzia del detto credito è stata iscritta ipoteca sull'immobile sito in Comune di San Felice Circeo (LT), Viale d'Annunzio n. 10, censito in Catasto alla partita 3616, fog. 13, part. 298. Il credito, al 31.01.2013, ammonta ad e 423.263,75, come si rinviene dall'atto di intervento né è stato oggetto di contestazione da parte del nel corso CP_3 del processo. Sussiste quindi un evidente interesse del creditore a surrogarsi al debitore inerte nel compimento di atti idonei a preservare la propria garanzia patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
dichiara il diritto di
[...]
ex art. 2900 c.c. a Parte_5
surrogarsi a (quale erede di ) al fine CP_2 Controparte_3
di ottenere il perfezionamento della pratica amministrativa riguardante il procedimento di sanatoria, domanda di condono prot. n. 5961 del
02.04.1986 dell'immobile sito in Comune di San Felice Circeo (LT), Via
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 D'Annunzio n. 10, distinto al NCEU al fg. 13, p.lla 298 (ex 24) e ad intraprendere l' affrancazione del predetto immobile.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2
Parte_5
ella misura che liquida, quanto al primo grado, in
[...]
euro 14.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 12.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.
Il Presidente Il Consigliere estensore r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Giuseppe LO SINNO Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Carla SANTESE Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6663 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
QUALE Parte_1
MANDATARIA DI AUGUSTUS Pt_1
Avv. MANNOCCHI MASSIMO
e
Controparte_1
e
CP_2
Avv. SOTTORIVA MARCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Latina
n. 674 del 2019 che ha respinto la domanda ex art. 2900 c.c., proposta da ora (d'ora in poi, per brevità, Parte_2 Parte_3
, nei confronti di ed il Pt_3 Controparte_3 CP_1
, volta al riconoscimento del suo diritto di surrogarsi al primo
[...]
per perfezionare la procedura amministrativa riguardante la sanatoria ex L.
47/85 pendente innanzi al relativamente ad Controparte_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 un immobile ivi sito e di proprietà del , per poi procedere CP_3
all'affrancazione e quindi ordinare al di Controparte_1
concedere l'accesso agli atti per consentirne l'istruttoria.
Ha sostenuto l'attore di essere creditore del e di essere titolare CP_3
del diritto d' ipoteca sull'immobile oggetto di sanatoria e, per questo, di avere fatto richiesta di accesso gli atti al Comune di per Controparte_1
verificare la fattibilità della sanatoria, richiesta cui si è opposto il . CP_3
Le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. Deceduto Vincenzo Pierino, il giudizio è stato riassunto dalla CP_3
quale mandataria di Controparte_4 Parte_4
[...
nei confronti degli eredi. Si è costituita l'erede del , CP_3 CP_2
, ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
[...]
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato violando il disposto dell'art. 2900 cc e dell'art.116 cpc poiché avrebbe omesso di valutare le prove acquisite non considerando lesivo del diritto di credito il comportamento inerte dell'appellato nel coltivare la domanda di sanatoria ex L. 47/85 propedeutica all'affrancazione del bene dall'uso civico.
Il sostiene che il suo immobile, oltre ad essere parzialmente CP_3
abusivo, circostanza non ostativa della vendita coatta, ricade su terreno sottoposto ad uso civico per il quale, al momento, non è consentita l'affrancazione.
Osserva la Corte sul punto che nell'atto di citazione in primo grado la deduce che il bene è affrancabile previo completamento della Pt_3
procedura di sanatoria dell'abuso edilizio.
A fronte di tale allegazione, il non ha contestato se non in modo CP_3
assolutamente generico che il bene fosse affrancabile.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 Quindi la contestazione formulata nel presente grado è tardivamente proposta e l deve ritenersi titolare del diritto a coltivare la Pt_3
sanatoria e procedere, quindi, all'affrancazione tenuto conto che l'inerzia del risulta palese dacchè costui, una volta presentata la domanda in CP_3
sanatoria nel 1986, non se ne è più in alcun modo occupato per i successivi decenni. Inerzia che trova ulteriore conferma nel comportamento del CP_3
che nel 2012 ha rifiutato l'accesso agli atti al creditore con l'evidente intento di mantenere la disponibilità del bene in questione.
La mancata coltivazione della pratica amministrativa di condono da parte del e l'ostruzionismo opposto al creditore procedente, hanno CP_3
quindi impedito l'esercizio del diritto di affrancazione dell'immobile che, ai sensi dell'art 8, comma 2, 1. 1/86, può essere esercitato solo se le costruzioni realizzate su terreni soggetti a vincolo siano state condonate in base ai condoni del 1984 e 1994.
Il comportamento del , quindi, è stato solo apparentemente CP_3
positivo in quanto è inidoneo ad ottenere l'affrancazione del bene.
Ne consegue che va riconosciuto all'appellante il diritto di surrogarsi ali eredi del nel perfezionamento del procedimento in sanatoria al CP_3
fine di poter ottenere il titolo abilitativo in sanatoria ed intraprendere l'affrancazione.
Va aggiunto che anche l'eccezione di prescrizione è infondata poichè non si verte in ipotesi di estinzione ma di improcedibilità dell'esecuzione con effetto sospensivo permanente.
Il procedimento espropriativo RGE n. 406/1995, si è concluso con declaratoria di improcedibilità, in data 10.12.2011, in quanto il bene staggito è gravato da usi civici;
trattasi, dunque non di estinzione, ma di una causa c.d. atipica di improcedibilità della procedura con ogni conseguenza in ordine al decorso della prescrizione del diritto di credito ivi azionato, per cui l'atto di pignoramento ha effetti permanenti ai fini della r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 interruzione e sospensione della prescrizione. L'art.
1-bis del D.L. 64/1999, convertito in L. 134/1999 stabilisce difatti che: "per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'08.09.1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'art. 1 della L. 03.08.1998 n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2945 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione".
Pertanto, detto effetto interruttivo permane fino alla dichiarazione di estinzione, quale che sia la ragione del provvedimento di estinzione.
Così come è infondata l'eccezione relativa all'inesistenza del credito in capo all Ed invero, questa è creditrice ipotecaria nei confronti di Pt_3
in virtù di mutuo fondiario del 19.11.1991, Notar Controparte_3
, rep. 31516, Racc. 7009 di originarie Lire 200.000.000 Persona_1 pari ad € 103.291,38; a garanzia del detto credito è stata iscritta ipoteca sull'immobile sito in Comune di San Felice Circeo (LT), Viale d'Annunzio n. 10, censito in Catasto alla partita 3616, fog. 13, part. 298. Il credito, al 31.01.2013, ammonta ad e 423.263,75, come si rinviene dall'atto di intervento né è stato oggetto di contestazione da parte del nel corso CP_3 del processo. Sussiste quindi un evidente interesse del creditore a surrogarsi al debitore inerte nel compimento di atti idonei a preservare la propria garanzia patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
dichiara il diritto di
[...]
ex art. 2900 c.c. a Parte_5
surrogarsi a (quale erede di ) al fine CP_2 Controparte_3
di ottenere il perfezionamento della pratica amministrativa riguardante il procedimento di sanatoria, domanda di condono prot. n. 5961 del
02.04.1986 dell'immobile sito in Comune di San Felice Circeo (LT), Via
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 D'Annunzio n. 10, distinto al NCEU al fg. 13, p.lla 298 (ex 24) e ad intraprendere l' affrancazione del predetto immobile.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2
Parte_5
ella misura che liquida, quanto al primo grado, in
[...]
euro 14.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 12.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.
Il Presidente Il Consigliere estensore r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5