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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1597/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAFFEI FABIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13854/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500021088000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 909/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500021088000, notificatagli in data 23 giugno 2025, relativa a diverse cartelle di pagamento per tributi non corrisposti.
Le pretese tributarie oggetto del contendere sono le seguenti:
1. Cartella n. 07120220173150370000 per TARSU anno 2012, per conto di Società_1 S.p.A. per il Comune di Napoli;
2. Cartella n. 07120220103613361000 per TARI anno 2014, per conto del Comune di Napoli;
3. Cartella n. 07120220117208345000 per TARI anno 2018, per conto del Comune di Napoli;
4. Cartella n. 07120240131006675000 per Tassa Automobilistica anno 2017, per conto della Regione
Campania;
5. Cartella n. 07120240031228187000 per Tassa Automobilistica anno 2018, per conto della Regione
Campania.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento), con conseguente nullità dell'atto impugnato e intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli, la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate - IS, ciascuno con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, il Comune di Napoli ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per la TARSU 2012, essendo la gestione del tributo per quell'annualità di competenza esclusiva di Società_1 S.p.A., e ha sostenuto la propria estraneità alla fase di riscossione coattiva per le annualità TARI 2014 e 2018, di competenza dell'Agente della IS.
La Regione Campania ha eccepito l'inammissibilità delle censure di merito a fronte della regolare notifica degli avvisi di accertamento prodromici, mai impugnati dal contribuente, e ha contestato l'eccezione di prescrizione, producendo documentazione attestante la tempestiva notifica degli atti.
L'Agenzia delle Entrate - IS ha parimenti sostenuto l'inammissibilità del ricorso per definitività delle pretese, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento non opposte, e ha contestato le eccezioni di prescrizione e decadenza.
All'udienza del 21 gennaio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
1. Sulla pretesa relativa alla TARSU 2012
Il ricorrente impugna la cartella n. 07120220173150370000 relativa alla TARSU per l'anno 2012. Sul punto, il Comune di Napoli ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L'eccezione è fondata. Come correttamente dedotto dall'ente e confermato dalla normativa di riferimento, per gli anni 2010, 2011 e 2012, la gestione del tributo sui rifiuti nella Regione Campania, inclusa l'attività di accertamento e riscossione, è stata attribuita in via esclusiva alle società provinciali, quale Società_1 S.p.A. per la Provincia di Napoli. La giurisprudenza è costante nell'affermare che, qualora un ente locale affidi a un soggetto terzo concessionario il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, a quest'ultimo si trasferisce non solo la legittimazione sostanziale ma anche quella processuale per le relative controversie. L'atto impositivo è stato emesso dal concessionario, che pertanto detiene l'esclusiva legittimazione passiva rispetto all'impugnazione (Cass. Civ.,
Sez. 5, N. 26680 del 03-10-2025). Ne consegue che il ricorso, per questa specifica pretesa, è stato proposto nei confronti di un soggetto (il Comune di Napoli) privo di legittimazione passiva e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2. Sulle pretese relative alla TARI 2014 e 2018
Il ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione quinquennale del diritto di credito. Le censure sono infondate. Gli enti resistenti hanno depositato in atti la documentazione comprovante la sequenza procedimentale. In particolare, dalla stessa si evince che gli avvisi di accertamento prodromici sono stati notificati in data 01/01/2020 per entrambe le annualità. Le successive cartelle di pagamento sono state notificate, rispettivamente, in data 01/11/2022 (per il 2014) e 24/10/2022 (per il 2018).
In primo luogo, va esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, gli avvisi di accertamento per i tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato .
Per la TARI 2014, il termine di decadenza scadeva il 31/12/2019. L'avviso di accertamento risulta emesso il 29/11/2019 e notificato il 01/01/2020. In applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per il notificante gli effetti si producono al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale . Avendo il Comune dimostrato di aver avviato il procedimento di notifica prima della scadenza del termine, l'azione di accertamento deve ritenersi tempestiva.
Per la TARI 2018, il termine di decadenza sarebbe scaduto il 31/12/2023. La notifica dell'avviso in data
01/01/2020 è, pertanto, ampiamente tempestiva.
In secondo luogo, va analizzata l'eccezione di prescrizione. La notifica degli avvisi di accertamento ha validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, facendone decorrere uno nuovo (Cass. Civ.,
Sez. 5, N. 21810 del 11-07-2022). La successiva notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta nel 2022, è intervenuta ben prima della scadenza del nuovo quinquennio decorrente dal gennaio 2020. Non è dunque maturata alcuna prescrizione.
Infine, il ricorrente non ha mai impugnato né gli avvisi di accertamento né le cartelle di pagamento nei termini di legge. Tali atti sono pertanto divenuti definitivi, e la pretesa creditoria in essi contenuta è divenuta irretrattabile. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 (ora art. 65 D.Lgs. 175/2024), l'atto successivo può essere impugnato solo per vizi propri o per la mancata notifica dell'atto presupposto. Avendo questa Corte accertato la regolarità delle notifiche, sono precluse tutte le eccezioni relative al merito della pretesa.
3. Sulle pretese relative alla Tassa Automobilistica 2017 e 2018
Anche per tali tributi, il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione triennale. Le doglianze sono infondate.
La Regione Campania ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica degli avvisi di accertamento:
Per l'anno 2017, l'avviso è stato notificato con il deposito dell'avviso di giacenza in data 24/11/2020. L'azione di accertamento, soggetta al termine di prescrizione/decadenza triennale che scadeva il 31/12/2020, è pertanto tempestiva (Cass. Civ., Sez. 6, N. 32048 del 05-11-2021).
Per l'anno 2018, l'avviso è stato notificato in data 15/09/2021, nel pieno rispetto del termine triennale che scadeva il 31/12/2021.
Il ricorrente sostiene che, anche a fronte di tali notifiche, sarebbe comunque maturata la prescrizione del diritto a riscuotere. La notifica dell'avviso di accertamento, infatti, fa decorrere un nuovo termine di prescrizione triennale per l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella (Cass. Civ., Sez. 6, N. 32048 del
05-11-2021).
Per l'anno 2017, il nuovo termine triennale sarebbe scaduto il 24/11/2023. La relativa cartella è stata notificata il 21/10/2024, apparentemente oltre il termine. Tuttavia, occorre considerare la normativa emergenziale
COVID-19. L'art. 68 del D.L. 18/2020 e successive modifiche hanno disposto una proroga dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della IS durante il periodo di sospensione
(8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) e fino al 31 dicembre 2021 (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di
Agrigento, sentenza n. 1910/2025; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Palermo, sentenza n.
2408/2024). Il ruolo relativo all'anno 2017, formatosi a seguito dell'accertamento del 2020, rientra pacificamente in tale periodo. La proroga di 24 mesi ha spostato il termine di prescrizione ben oltre la data di notifica della cartella, rendendo la pretesa pienamente legittima.
Per l'anno 2018, la notifica dell'avviso di accertamento del 15/09/2021 ha fatto decorrere un nuovo termine triennale fino al 15/09/2024. La notifica della cartella in data 18/03/2024 è dunque avvenuta nel pieno rispetto del termine prescrizionale.
Anche in questo caso, la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, regolarmente notificati, ha reso definitive le pretese, precludendo ogni contestazione nel merito in questa sede.
In conclusione, le difese degli enti resistenti e dell'Agente della IS hanno pienamente dimostrato la correttezza dell'intera sequenza procedimentale di accertamento e riscossione. Il ricorrente, a fronte della produzione documentale avversaria, non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare l'inesistenza o la nullità delle notifiche. Il ricorso, pertanto, si rivela infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 15, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, Sig.
Ricorrente_1, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in € 250,00 (millecinquecento/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAFFEI FABIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13854/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500021088000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 909/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500021088000, notificatagli in data 23 giugno 2025, relativa a diverse cartelle di pagamento per tributi non corrisposti.
Le pretese tributarie oggetto del contendere sono le seguenti:
1. Cartella n. 07120220173150370000 per TARSU anno 2012, per conto di Società_1 S.p.A. per il Comune di Napoli;
2. Cartella n. 07120220103613361000 per TARI anno 2014, per conto del Comune di Napoli;
3. Cartella n. 07120220117208345000 per TARI anno 2018, per conto del Comune di Napoli;
4. Cartella n. 07120240131006675000 per Tassa Automobilistica anno 2017, per conto della Regione
Campania;
5. Cartella n. 07120240031228187000 per Tassa Automobilistica anno 2018, per conto della Regione
Campania.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento), con conseguente nullità dell'atto impugnato e intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli, la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate - IS, ciascuno con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, il Comune di Napoli ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per la TARSU 2012, essendo la gestione del tributo per quell'annualità di competenza esclusiva di Società_1 S.p.A., e ha sostenuto la propria estraneità alla fase di riscossione coattiva per le annualità TARI 2014 e 2018, di competenza dell'Agente della IS.
La Regione Campania ha eccepito l'inammissibilità delle censure di merito a fronte della regolare notifica degli avvisi di accertamento prodromici, mai impugnati dal contribuente, e ha contestato l'eccezione di prescrizione, producendo documentazione attestante la tempestiva notifica degli atti.
L'Agenzia delle Entrate - IS ha parimenti sostenuto l'inammissibilità del ricorso per definitività delle pretese, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento non opposte, e ha contestato le eccezioni di prescrizione e decadenza.
All'udienza del 21 gennaio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
1. Sulla pretesa relativa alla TARSU 2012
Il ricorrente impugna la cartella n. 07120220173150370000 relativa alla TARSU per l'anno 2012. Sul punto, il Comune di Napoli ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L'eccezione è fondata. Come correttamente dedotto dall'ente e confermato dalla normativa di riferimento, per gli anni 2010, 2011 e 2012, la gestione del tributo sui rifiuti nella Regione Campania, inclusa l'attività di accertamento e riscossione, è stata attribuita in via esclusiva alle società provinciali, quale Società_1 S.p.A. per la Provincia di Napoli. La giurisprudenza è costante nell'affermare che, qualora un ente locale affidi a un soggetto terzo concessionario il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, a quest'ultimo si trasferisce non solo la legittimazione sostanziale ma anche quella processuale per le relative controversie. L'atto impositivo è stato emesso dal concessionario, che pertanto detiene l'esclusiva legittimazione passiva rispetto all'impugnazione (Cass. Civ.,
Sez. 5, N. 26680 del 03-10-2025). Ne consegue che il ricorso, per questa specifica pretesa, è stato proposto nei confronti di un soggetto (il Comune di Napoli) privo di legittimazione passiva e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2. Sulle pretese relative alla TARI 2014 e 2018
Il ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione quinquennale del diritto di credito. Le censure sono infondate. Gli enti resistenti hanno depositato in atti la documentazione comprovante la sequenza procedimentale. In particolare, dalla stessa si evince che gli avvisi di accertamento prodromici sono stati notificati in data 01/01/2020 per entrambe le annualità. Le successive cartelle di pagamento sono state notificate, rispettivamente, in data 01/11/2022 (per il 2014) e 24/10/2022 (per il 2018).
In primo luogo, va esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, gli avvisi di accertamento per i tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato .
Per la TARI 2014, il termine di decadenza scadeva il 31/12/2019. L'avviso di accertamento risulta emesso il 29/11/2019 e notificato il 01/01/2020. In applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per il notificante gli effetti si producono al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale . Avendo il Comune dimostrato di aver avviato il procedimento di notifica prima della scadenza del termine, l'azione di accertamento deve ritenersi tempestiva.
Per la TARI 2018, il termine di decadenza sarebbe scaduto il 31/12/2023. La notifica dell'avviso in data
01/01/2020 è, pertanto, ampiamente tempestiva.
In secondo luogo, va analizzata l'eccezione di prescrizione. La notifica degli avvisi di accertamento ha validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, facendone decorrere uno nuovo (Cass. Civ.,
Sez. 5, N. 21810 del 11-07-2022). La successiva notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta nel 2022, è intervenuta ben prima della scadenza del nuovo quinquennio decorrente dal gennaio 2020. Non è dunque maturata alcuna prescrizione.
Infine, il ricorrente non ha mai impugnato né gli avvisi di accertamento né le cartelle di pagamento nei termini di legge. Tali atti sono pertanto divenuti definitivi, e la pretesa creditoria in essi contenuta è divenuta irretrattabile. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 (ora art. 65 D.Lgs. 175/2024), l'atto successivo può essere impugnato solo per vizi propri o per la mancata notifica dell'atto presupposto. Avendo questa Corte accertato la regolarità delle notifiche, sono precluse tutte le eccezioni relative al merito della pretesa.
3. Sulle pretese relative alla Tassa Automobilistica 2017 e 2018
Anche per tali tributi, il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione triennale. Le doglianze sono infondate.
La Regione Campania ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la notifica degli avvisi di accertamento:
Per l'anno 2017, l'avviso è stato notificato con il deposito dell'avviso di giacenza in data 24/11/2020. L'azione di accertamento, soggetta al termine di prescrizione/decadenza triennale che scadeva il 31/12/2020, è pertanto tempestiva (Cass. Civ., Sez. 6, N. 32048 del 05-11-2021).
Per l'anno 2018, l'avviso è stato notificato in data 15/09/2021, nel pieno rispetto del termine triennale che scadeva il 31/12/2021.
Il ricorrente sostiene che, anche a fronte di tali notifiche, sarebbe comunque maturata la prescrizione del diritto a riscuotere. La notifica dell'avviso di accertamento, infatti, fa decorrere un nuovo termine di prescrizione triennale per l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella (Cass. Civ., Sez. 6, N. 32048 del
05-11-2021).
Per l'anno 2017, il nuovo termine triennale sarebbe scaduto il 24/11/2023. La relativa cartella è stata notificata il 21/10/2024, apparentemente oltre il termine. Tuttavia, occorre considerare la normativa emergenziale
COVID-19. L'art. 68 del D.L. 18/2020 e successive modifiche hanno disposto una proroga dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della IS durante il periodo di sospensione
(8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) e fino al 31 dicembre 2021 (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di
Agrigento, sentenza n. 1910/2025; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Palermo, sentenza n.
2408/2024). Il ruolo relativo all'anno 2017, formatosi a seguito dell'accertamento del 2020, rientra pacificamente in tale periodo. La proroga di 24 mesi ha spostato il termine di prescrizione ben oltre la data di notifica della cartella, rendendo la pretesa pienamente legittima.
Per l'anno 2018, la notifica dell'avviso di accertamento del 15/09/2021 ha fatto decorrere un nuovo termine triennale fino al 15/09/2024. La notifica della cartella in data 18/03/2024 è dunque avvenuta nel pieno rispetto del termine prescrizionale.
Anche in questo caso, la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, regolarmente notificati, ha reso definitive le pretese, precludendo ogni contestazione nel merito in questa sede.
In conclusione, le difese degli enti resistenti e dell'Agente della IS hanno pienamente dimostrato la correttezza dell'intera sequenza procedimentale di accertamento e riscossione. Il ricorrente, a fronte della produzione documentale avversaria, non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare l'inesistenza o la nullità delle notifiche. Il ricorso, pertanto, si rivela infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 15, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, Sig.
Ricorrente_1, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in € 250,00 (millecinquecento/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge