Art. 1. Articolo unico.
La formulazione dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 22 settembre 1947, numero 1231 , e' cosi' modificata:
"E' accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili.
Tale beneficio e' sospeso per i ripetenti".
La formulazione dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 22 settembre 1947, numero 1231 , e' cosi' modificata:
"E' accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili.
Tale beneficio e' sospeso per i ripetenti".