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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2247/2019 r.g.
RI di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2247/2019 r.g.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Perugia, Via G. Tilli Parte_1 C.F._1
n.54 presso lo studio dell'Avv. Leone Guaragna, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in NO Via Ignazio Controparte_1
Gardella, 2 (P.Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Carboni, giusta procura allegata P.IVA_1
alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Foligno Via Monte Acuto, 49;
e
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianmarco Stefanetti, in virtù di procura C.F._3
speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliati in Foligno
(PG), via del Campanile n.16, presso lo Studio dello stesso;
pagina 1 di 30 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo RI adito, contrariis reiectis,
- accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di conducente del veicolo Opel Insigna targata Parte_3
ER547MX, di proprietà di nella causazione del sinistro de quo, condannare Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e in solido tra loro, a risarcire tutti i
[...] Parte_2 Parte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da in conseguenza del sinistro del 04.09.2016 corrispondendo Parte_1
in suo favore la complessiva somma di € 72.077,90, o quella somma maggiore o minore che Il Giudice riterrà equa e di giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Condannarli altresì alla rifusione delle spese di lite ivi comprese le spese di C.T.U. già sostenute dallo stesso”.
Conclusioni di parte convenuta : “Voglia l'Ecc.mo RI adito, ogni Controparte_1
contraria istanza disattesa, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte di nella fase stragiudiziale, Controparte_1
rigettare la domanda svolta dall'attore
Con vittoria di spese e compensi lite e con esclusione di qualsivoglia onere a carico della Compagnia per le spese di lite sostenute dagli altri convenuti, che si sono costituiti autonomamente”.
Conclusioni di parte convenuta e ): “Voglia l'On.le RI adito, e per quanto Parte_2 Pt_3
di sua competenza il G.I., disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, provvedere come segue:
1) nel merito, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
2) accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale ex art. 2054, comma 2, c.c. dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa;
3) dichiarare la tenuta a manlevare e tenere indenne i convenuti da ogni pretesa attorea, Controparte_1
condannando la stessa a rifondere ai sig.ri e quanto eventualmente fossero tenuti a pagare al sig. Parte_2 Pt_3
Parte_1
pagina 2 di 30 4) il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA 4% ed IVA 22%, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione datato 14/10/2019, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
in qualità di impresa assicuratrice del veicolo Opel Insigna, targato ER547MX, nonché Controparte_1
e , in qualità rispettivamente di proprietario e conducente del veicolo Parte_2 Parte_3
sopramenzionato, per ottenere nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro avvenuto il 04/09/2016. In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
- il giorno 04/09/2016 in Spello, mentre percorreva con il proprio motociclo Via Giuseppe da Vittorio, entrava in collisione con il veicolo condotto da il quale, percorrendo la medesima Parte_3
strada in senso opposto, effettuava una repentina manovra di svolta verso sinistra, invadendo dunque l'opposta corsia senza concedere la precedenza e senza azionare il segnalatore di direzione, colpendo il motociclo condotto dall'attore;
- in seguito all'urto il sbalzato di alcuni metri, veniva poi trasportato al Pronto Soccorso Parte_1
dell'Ospedale di Foligno, dove veniva ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia, ed effettuati gli accertamenti del caso, veniva accertata la presenza di “frattura pluriframmentaria del piatto tibiale destro, trauma cranico commotivo minimo ESA riassorbito”;
- all'esito delle dimissioni la diagnosi era la seguente: “frattura del piatto tibiale esterno ginocchio destro, frattura composta calcagno destro, distorsione caviglia sinistra e trauma cranico”;
- lo stesso veniva sottoposta nel corso dei mesi a numerose visite mediche nonché a intervento chirurgico, nonché a visita medico-legale, la quale accertava un'invalidità permanente del 20/22%, oltre inabilità temporanea;
pagina 3 di 30 - che, alla luce del sopra indicato esito peritale, la (compagnia assicurativa del Controparte_2
motociclo) inviava allo stesso euro 13.500,00 a copertura dei danni materiali subiti, mentre la
[...]
inviava una somma trattenuta dall'attore solo quale acconto, di complessivi euro Controparte_1
47.000,00 (di cui 4.400,00 da intendersi quale rimborso spese legali);
- che rimaneva da risarcire il maggior danno non patrimoniale subito dal medesimo, oltre il danno patrimoniale relativo alle spese mediche e alla perdita di capacità lavorativa;
- il quantum dei danni patrimoniali veniva complessivamente qualificato in euro 2.589,40 per spese mediche ed euro 20.400,00 per perdita o riduzione della capacità lavorativa, mentre quello dei danni non patrimoniali veniva quantificato in euro 118.390,58 (dedotta già la somma di euro 42.600,00 ricevuta dalla
. Controparte_1
Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva del nella causazione del Parte_2
sinistro e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito al sinistro di cui sopra.
Si è costituita in giudizio la contestando la domanda attorea e rilevando che: Controparte_1
- non vi sarebbe prova della dinamica del sinistro e delle rispettive responsabilità, dovendosi ritenere sussistente un concorso colposo di responsabilità fra le parti ex art. 2054 co. 2 c.c., visto che il Parte_2
era stato anche sanzionato per la velocità tenuta al momento del sinistro, ai sensi dell'art. 141 c.d.s.;
- il quantum dei presunti danni asseriti dall'attore era eccessivo e in parte non provato in alcun modo.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Si sono costituiti in giudizio altresì e contestando la domanda attorea nel merito, Parte_3 Pt_2
riportandosi alle medesime argomentazioni della compagnia assicurativa;
in subordine, posta la vigenza del contratto di assicurazione con la , hanno chiesto di essere tenuti indenni di quanto eventualmente i CP_1
medesimi avrebbero dovuto versare all'attore.
A seguito della prima udienza sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
pagina 4 di 30 Espletata c.t.u. medico-legale, la causa è stata altresì istruita mediante escussione dei testi citati dalle parti e mediante altra c.t.u., di natura cinematica. Questo giudice, nuovo assegnatario del procedimento, ha poi fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 05/12/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.; a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
1. Passando immediatamente al merito dalla pretesa azionata, in assenza di questioni preliminari, il
RI ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, dagli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda risarcitoria di parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
L'azione svolta dall'attore contro i convenuti è prevista e regolata dagli artt. 2054 c.c. e 144 C.A.P.. L'art. 2054 co. 1 c.c. prevede una presunzione di responsabilità in capo al conducente di un veicolo per il danno derivante dalla circolazione del veicolo, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
il co. 3 dello stesso articolo pone una presunzione di corresponsabilità a carico del proprietario del veicolo, in solido con il conducente, a meno che provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. L'art. 144
C.A.P. prevede il diritto del preteso danneggiato dal sinistro della circolazione stradale a svolgere azione diretta contro l'assicuratore RC auto del responsabile civile.
Quanto alla prova liberatoria, gli obbligati in forza degli artt. 2054 c.c. e 144 C.A.P. possono superare la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente offrendo evidenza che costui ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, con ciò sostanzialmente provando che il sinistro è stato determinato da causa esterna alla sfera di comportamento del conducente, da questi assolutamente imprevedibile ed inevitabile in alcun modo.
Alla fattispecie è anche applicabile la regola generale prevista dall'art. 1227 co. 1 cc (espressamente richiamata dall'art. 2056 c.c. concernente la liquidazione del danno extracontrattuale), in forza del quale ove il danneggiato abbia fornito un contributo causale alla determinazione dell'evento lesivo (o danno-evento,
pagina 5 di 30 in questo caso il sinistro stradale), il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In altre parole, il giudice di merito deve verificare d'ufficio, sulla base delle prove acquisite e sempre che risultino almeno prospettati gli elementi di fatto da cui sia ricavabile la colpa concorrente, se il danneggiato abbia concorso o meno nella produzione del danno, come sancito tra le tante nella seguente massima: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054 co. 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ex art. 1227 co. 1 c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass. civ. del 17/01/2020 n. 842).
Ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., in ipotesi di scontro tra veicoli, vi è una presunzione di pari corresponsabilità tra i conducenti, salvo prova contraria. Tale disposizione, secondo un orientamento della
Corte di legittimità, non è applicabile al sinistro della circolazione stradale in cui sia mancata la collisione:
“La circostanza che non vi sia stato uno scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa, enunciata dall'art. 2054 co. 2 cc, ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 dello stesso articolo, in quanto tale presunzione insorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell'attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolamentano la circolazione stradale, e che ha
generato il danno posto a fondamento della domanda” (Cass. civ. sez- 3 del 20.08.1998 n. 8249; conf.: Cass. civ.
27.02.2020 n. 5433). Quanto alla corretta modalità di applicazione dell'art. 2054 cc, la Corte di legittimità ha chiarito: “In caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia
a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale
pagina 6 di 30 inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. civ. sez.
6-3 del 16.09.2013 n.
21130; conf.: Cass. civ. sez. 3, 14.11.2013 n. 25620) e “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto” (Cass. civ. sez. 3 del 22.06.2012 n. 9528).
Quanto alle regole della circolazione stradale, il d.lgs 30.04.1992 n. 285, “Codice della strada”, di seguito,
“CdS”, prevede anzi tutto all'art. 140 CdS: “
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”, all'art. 141 co. 2
e 3: “
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni…”; l'art. 145 co. 1, 2 e 5: “
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione…5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
1.1 Ciò posto in via generale, occorre rilevare che il fatto della collisione tra i due veicoli (autovettura condotta dal e moto condotta dal è pacifico e documentale, risultando dalle Parte_2 Parte_1
dichiarazioni delle parti e dalla citata relazione della Polizia Municipale, che descrive le deformazioni riportate dai citati veicoli a seguito dell'urto. Viceversa, risulta contestata la modalità di avvenimento del sinistro.
Dall'istruttoria, documentale e orale, è emerso quanto segue.
Un primo elemento istruttorio sicuramente rilevante è il verbale di accertamento redatto dagli agenti della
Polizia Municipale intervenuti;
nel medesimo, infatti, si dà atto dei rilievi fatti nonché dei soggetti che pagina 7 di 30 avevano assistito al fatto e che erano stati sentiti dai verbalizzanti. Sulla base di tali elementi, la dinamica del sinistro era stata così ricostruita: “Il sig. alla guida del veicolo B, percorreva via G. di Vittorio con Parte_3
direzione di marcia Spello-Assisi; giunto in corrispondenza del civico n. 7, mentre svoltava a sinistra per immettersi sulla strada privata che è a servizio di alcuni edifici, veniva in collisione con il motoveicolo UC (Veicolo A) condotto dal sig. proveniente dal senso opposto di marca. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore del motoveicolo e la parte Parte_1
anteriore centrale dell'autovettura. A seguito dell'impatto il motociclo è finito a circa mt. 2,50 di distanza dall'autovettura in direzione della strada privata e l'autovettura è rimasta sulla carreggiata della strada principale, occupando la zona centrale e parte della corsia di marcia del motociclo, in posizione obliqua rispetto all'asse e rivolta in direzione della strada privata
[come meglio rappresentato nello schizzo planimetrico facente parte del verbale medesimo]”.
Assolutamente significative sono le foto presenti agli atti e allegate al verbale;
dalle medesime può evidenziarsi la posizione di quiete dell'auto, che sicuramente non poteva che essere quella successiva all'incidente, in quanto, alla luce del dinamismo dei corpi, al massimo l'auto poteva trovarsi ancor più vicina al margine sinistro della strada al momento dell'urto ed essere spostata leggermente indietro dalla moto (si veda, sul punto, la c.t.u. cinematica).
Ebbene, dalle suddette fotografie emerge come l'auto avesse ingombrato quasi la totalità della carreggiata, trovandosi a breve distanza dalla linea di confine della carreggiata dell'opposto senso di marcia. Segno, questo, che la manovra di svolta era in fase di realizzazione, essendo l'auto inclinata verso sinistra e lasciando pochissimo spazio per i veicoli proveniente dall'altra direzione.
Peraltro, all'esito della suddetta ricostruzione, il conducente del veicolo B è stato sanzionato (oltre che per il rifiuto di sottoporsi a test tossicologici) anche ai sensi dell'art. 145 co. 2 e 10 C.d.S.; appunto, la norma che prevede che “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
Violazione che pare coerente con la sopra effettuata ricostruzione e con gli accertamenti compiuti sul punto (quest'ultimi, peraltro, coperti da fede privilegiata e non sottoposti a querela di falso nel caso di specie).
pagina 8 di 30 Un secondo significativo elemento istruttorio è la c.t.u. cinematica svolta.
Tale accertamento peritale, come è ben possibile leggere dalla argomentata relazione depositata, risulta basato sui rilievi fotografici e grafici realizzati dai verbalizzanti sul posto, nell'immediatezza del sinistro, ripetesi coperti da fede privilegiata;
ebbene, sulla base degli stessi, il consulente ha ritenuto, quanto al punto d'urto, che “considerato lo stato dei veicoli in quiete e dalla ricostruzione dinamica effettuata dalla Polizia Municipale, considerato quindi l'arretramento del veicolo “A” trascurabile ai fini dei calcoli, si può assumere il punto d'urto in corrispondenza dell'anteriore centrale del Veicolo “A”. Quanto alla dinamica del sinistro, ha rilevato “Il veicolo “B” al momento dell'urto procedeva a una velocità di circa 54 km/h; Il veicolo “A” al momento dell'urto aveva una velocità molto ridotta di circa 8 km/h.; Dalla posizione di quiete del veicolo “A” rispetto alla carreggiata è possibile assumere che aveva quasi completamente invaso la corsia del senso opposto di marcia (vedere Allegato “A”: Tavola 1, Rilievo per accertamento tecnico); È possibile affermare dalla posizione del veicolo “A” e dalla velocità calcolata che tale veicolo prima dell'urto fosse in decelerazione nella fase di attraversamento;
Dai danni riscontrati sul veicolo “A” e sul veicolo “B”, si evince che l'urto è stato di tipo frontale. Dall'assenza di tracce di frenatura e per il tipo di urto, se ne deduce che non vi è stato alcun tentativo di frenata o sterzata da parte del veicolo “B” al fine di evitare l'incidente. Ciò permette di affermare che l'invasione della corsia nel senso opposta di marcia non è avvenuta in un tempo superiore a quello di reazione del conducente del veicolo “B” rispetto al momento dell'incidente stesso. La velocità di arrivo all'urto del veicolo “B” corrisponde, quindi, con la velocità di andatura media del veicolo stesso. Ciò è concorde con quanto testimoniato dal Sig. che ha dichiarato di procedere a una velocità di Tes_1
50 km/h e di poter ben vedere il veicolo “B” dietro di sé senza che lo superasse”.
Tali accertamenti, congruamente motivati e fondati sulle “equazioni che derivano dal principio di conservazione dell'energia e dal principio di conservazione della quantità di moto”, risultano assolutamente rilevanti.
Invero, è stato confermato come l'autovettura del non fosse ferma nel proprio lato della Parte_2
carreggiata, in attesa che la corsia opposta fosse libera per effettuare la manovra di svolta, ma fosse in movimento verso sinistra (quindi già effettuando la svolta alla velocità di 8km/h e, anzi, in fase di decelerazione al momento dell'urto), e avesse occupato al momento dell'urto quasi l'integralità dell'opposta corsia di marcia.
pagina 9 di 30 Sul punto l'agente verbalizzante , che si è occupato di redigere lo schizzo planimetrico in Testimone_2
atti, ha confermato che “La macchina invadeva in parte l'opposta corsia, era in posizione diagonale rispetto al senso di marcia, la moto era spostata sulla destra ad un paio di metri dal punto d'urto, rilevato in base ai detriti che si trovavano in terra”.
Tale ricostruzione pare coerente, inoltre, con le dichiarazioni del teste neutro, in quanto indifferente, che si trovava alla guida di un autoveicolo che precedeva a breve distanza la moto del Testimone_3
rispettando il limite di velocità di 50 Km all'ora e riferendo, comunque, che il motociclista “stava Parte_1
dietro di me e non mi ha sorpassato”. Questo appare coerente con la velocità riscontrata dal c.t.u., in 54 km/h, di pochissimo superiore al limite di legge nel tratto di strada in questione. Peraltro, pur non avendo visto il momento esatto dello scontro, lo ha potuto confermare lo stato nel quale si trovavano i veicoli al Tes_1
momento dello scontro, essendosi girato a guardare non appena sentito il rumore della collisione e quando il motociclista era ancora in fase di caduta;
ebbene, il teste ha riferito “Ho visto la macchina Opel Insigna ferma al centro della carreggiata, come se stesse effettuando la svolta verso la sinistra della stessa Opel Insigna. Non ricordo con esattezza la posizione della macchina al momento dell'urto, si trovava grosso modo al centro della carreggiata. Sono poi sceso dalla macchina ed ho visto la Opel Insigna come se stava svoltando alla sua sinistra”.
Dinanzi a tali risultanze, le ulteriori dichiarazioni testimoniali non paiono attendibili.
Nello specifico, il soggetto che si trovava quale terzo trasportato nella vettura del (e amico di Parte_2
quest'ultimo), , ha riferito che il aveva perso il controllo del motoveicolo e che “la CP_3 Parte_1
macchina era ferma ed a un certo punto ho visto la moto venirci addosso. È stato un attimo”; “Ribadisco che eravamo fermi in attesa di poter svoltare a sinistra;
non ricordo con esattezza in che punto della carreggiata eravamo fermi”.
Parimenti, l'altro teste , anch'egli amico del che asseritamente in quel momento stava Tes_4 Parte_2
“aspettando davanti alla palestra che era ancora chiusa, ero arrivato con la macchina, ho parcheggiato e Parte_3
stavo aspettando fuori perché era una bella giornata”, ha riferito “Ho visto che il sig. alla guida della Parte_3
sua macchina che conosco, era sulla strada antistante al parcheggio della palestra, era fermo in attesa di svoltare nel parcheggio ed aveva messo la freccia, è stato fermo ad aspettare circa cinque, sei secondi. Durante questi secondi di attesa avevo già sentito
pagina 10 di 30 un rumore forte di una moto, da quanto era forte e dal fatto che era di accelerazione ho dedotto che andasse molto veloce. Ho visto, poi, che quando la moto – una UC rossa – si stava avvicinando a un certo punto ha cominciato a perdere il controllo, sbandando, mentre l'auto era ferma. Alla fine, la moto è finita sull'auto e si è verificato l'incidente”; ha poi aggiunto
“Preciso che il veicolo era fermo sul lato della carreggiata opposto alla palestra, stando quasi interamente sul proprio lato, entrando appena appena sulla striscia di mezzeria. Non ricordo di aver visto altri veicoli transitare nello stesso senso della moto prima di questa. L'impatto è avvenuto frontalmente, credo un poco spostato verso il fanale sinistro dell'auto, che era in frantumi, ricordo che c'era tutto il cofano piegato. Al momento dell'impatto ricordo che erano presenti: io, il conducente della moto, il e un'altra persona, un suo amico, mi pare si chiami, con lui nell'auto. Dopo l'incidente Parte_3 CP_3
ricordo che il e l'altro si sono avvicinati, ho visto che erano spaventati, mi sono avvicinato anche io ma qualcuno di Parte_2
loro due aveva già chiamato l'ambulanza e ho pensato fosse meglio non toccare il motociclista”.
Ebbene, tale ultime dichiarazioni risultano del tutto inattendibili, alla luce di una pluralità di elementi già sopra evidenziati, e legittimano anche la necessaria trasmissione degli atti alla Procura per le valutazioni di competenza;
in particolare, devesi evidenziare come contrasti con l'esito della c.t.u. la dichiarazione (in verità resa da entrambi i testi di parte convenuta, ripetesi entrambi amici del e, per questo, anche Parte_2
soggettivamente meno attendibili degli altri soggetti escussi) per cui la macchina si trovasse ferma in attesa di svoltare a sinistra;
infatti, dalle indagini tecniche la medesima era in fase di decelerazione e si muoveva a
8 km/h, velocità compatibile con quella di svolta a 90° in una via privata. Ancora, con particolare riferimento alla testimonianza del , risulta sicuramente contrastante con i documenti in atti, ed in Tes_4
particolare con i rilievi dei verbalizzanti, l'affermazione per cui la macchina era ferma quasi interamente sul proprio lato, mentre dalle foto emerge che la stessa era già obliqua e aveva invaso quasi tutta la corsia opposta. Peraltro, la sua presenza sui luoghi non risulta dal verbale della Polizia Municipale, in cui si dà atto della presenza di tutti i testimoni oculari ma non del , mentre questi aveva dichiarato di trovarsi a Tes_4
pochissima distanza e, quindi, di essere intervenuto subito dopo il sinistro. Peraltro, le dichiarazioni del risultano in contrato anche con quanto riferito dell'altro teste indifferente, , che Tes_4 Testimone_3
precedeva di poco il motoveicolo e si era fermato subito dopo essersi accorto del sinistro per intervenire in pagina 11 di 30 soccorso del centauro. La presenza dello peraltro, non è in dubbio essendo riportata dal verbale Tes_1
della Polizia;
ebbene, lo ha dichiarato che in tale circostanza era presente solo lo stesso, il Tes_1
e i due soggetti a bordo dell'auto Opel. Alcun cenno viene fatto al . Infine, le dichiarazioni Parte_1 Tes_4
del appaiono altresì poco credibili laddove questi ha riferito “Non ricordo di aver visto altri veicoli Tes_4
transitare nello stesso senso della moto prima di questa”; risulta dalle altre emergenze processuali, invece, che la moto era di poco preceduta dall'autovettura dello e non appare credibile che il , qualora fosse Tes_1 Tes_4
vero che si trovasse lì e stesse guardando la scena, non si sia accorto della circostanza.
Le dette testimonianze, dunque, non appaiono attendibili.
1.2 Alla luce del chiaro quadro della situazione, parte convenuta ha comunque sostenuto che non potesse ritenersi superata la presunzione dell'art. 2054 co. 2 c.c., o comunque rinvenirsi una concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro, in quanto anche il era stato sanzionato Parte_1 Parte_1
ex art. 141 co. 1 C.d.S..
Ebbene, quanto a quest'ultimo profilo, in effetti risulta che i verbalizzanti abbiano accertato nei confronti del la violazione di tale norma di legge;
il comma in questione prevede che “è obbligo del conducente Parte_1
regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”. Tale accertamento, peraltro, non è stato contestato dall'attore, anche fosse per sola valutazione di convenienza economica.
Peraltro, è noto che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di collisione ed in forza della presunzione posta su ciascun conducente dall'art. 2054 co. 1 c-c., l'accertata violazione delle norme della circolazione stradale da parte di un conducente non esonera il Giudice dal dovere di verificare la condotta di guida dell'altro conducente ai fini dell'eventuale contributo causale.
Passando dunque alla disamina della condotta di guida del si rileva che anche costui non ha Parte_1
fornito prova liberatoria né, a ben vedere, ha allegato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro: il medesimo, difatti, non ha allegato, né provato, di avere posto in essere le opportune manovre evitanti, quali pagina 12 di 30 frenare ed arrestarsi (si precisa che non sono state rinvenute tracce di frenata) o almeno sterzare a destra. In altre parole, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, anche il conducente del veicolo favorito dalla precedenza è comunque tenuto ad una condotta di guida diligente e, in presenza di condotte imprudenti di altri conducenti (come quella del che ha dato corso alla svolta a sinistra senza dare la precedenza Parte_2
al centauro), a porre in essere manovre evitanti, di cui la principale indicata dal Codice della strada è quella dell'arresto tempestivo ed in sicurezza del veicolo, ai sensi dell'art. 141 co. 2 e 3 C.d.S..
Nel caso di specie, si è trovato nell'occasione in una strada urbana e rettilinea costeggiata da Parte_1
edifici, in pieno giorno, con buona visibilità: certamente la vettura condotta dal procedeva a Parte_2
velocità moderata, atteso che era in procinto di svoltare a 90 gradi alla sua sinistra in una stradina privata, e come accertato anche dal c.t.u.. La vettura era dunque pienamente quindi avvistabile e forse evitabile, ove avesse marciato a velocità moderata ed avesse prestato attenzione alla strada davanti a sé. Di Parte_2
conseguenza, posto che non ha neanche allegato di avere frenato, o il medesimo marciava a Parte_2
velocità eccessiva rispetto alle condizioni dei luoghi, e quindi non ha fatto in tempo a frenare/sterzare/fermarsi per tale ragione, oppure marciava a velocità moderata ma non stava prestando attenzione alla strada davanti a sé, e quindi per questa ragione non si è avvisto dell'improvvida manovra posta in essere dal e non ha posto in essere manovre atte ad evitare la collisione, quale ad Parte_2
esempio sterzare a destra, manovra ben possibile, considerato il limitato ingombro della moto.
Come che siano andati i fatti, in entrambi i casi ha violato l'art. 141 co. 1 C.d.S. ed è quindi Parte_1
corresponsabile, sia pure in maniera assolutamente minoritaria, per non avere posto in essere le manovre opportune volte ad evitare la collisione.
Reputa il Giudice che, considerate le rispettive violazioni del C.d.S., la responsabilità concorrente tra i due conducenti debba essere ripartita nella misura del 90% in capo al e del 10% in capo al Parte_2
tale riparto risulta idoneo, infatti, a dare conto della rilevante prevalenza della violazione (delle Parte_1
regole della precedenza) da parte del e della minoritaria quota di corresponsabilità di Parte_2 Parte_1
pagina 13 di 30 che con opportune manovre, pure contemplate dal C.d.S., avrebbe potuto evitare o, almeno, contenere gli effetti pregiudizievoli del sinistro.
Da quanto precede discende che ai sensi dell'art. 1227 co. 1 cc, la misura del risarcimento dei danni che siano dedotti e provati in giudizio da dovrà essere ridotta del 10%. Parte_1
2. Tutto ciò chiarito con riferimento all'an della responsabilità, si deve passare alla quantificazione dei danni lamentati dall'attore.
2.1 Con riferimento ai danni concretamente risarcibili, deve subito osservarsi che, nel caso di specie, sono risarcibili i danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), in quanto la fattispecie dannosa integra gli estremi del reato di lesioni colpose e in quanto, in ogni caso, la condotta appare lesiva di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto alla salute.
Quanto ai danni non patrimoniali è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto. È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003). La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del 2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di
AN IN (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso pagina 14 di 30 delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Dunque, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Tuttavia, tale danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore.
Alla luce di tali principi, l'Osservatorio di NO nel 2009 ha elaborato nuovi Criteri Orientativi (tuttora vigenti ed aggiornati) che prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiare e del danno non patrimoniale conseguente alle pagina 15 di 30 medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Accanto a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini
“standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti < di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomofunzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Come detto, garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal RI di NO, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
–, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di NO, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n.
12408/2011).
pagina 16 di 30 Circa la personalizzazione del danno, recentemente la Cassazione, con la ordinanza n. 7513/2018 (c.d.
“decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico- relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis,
Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella medesima ordinanza, la Corte di Cassazione sul punto così conclude:
“6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
pagina 17 di 30 8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Questo indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Cass. n. 28989/2019 (che rientra tra le c.d.
“sentenze AN Ma. 2019”), e da numerose altre fino alla recente sentenza Cassazione n. 25164/2020.
Emerge con chiarezza che i principi di diritto espressi nei punti 8 e 9 del decalogo, e riaffermati nelle successive sentenze della Cassazione, si ponevano in netto contrasto con le sentenze di AN Ma. 2008 e, conseguentemente, anche con la Tabella milanese Edizione 2018 di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.
Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di NO ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni.
A tal fine, nell'edizione 2021 (poi in quella 2024), si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la
Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
pagina 18 di 30 b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In ordine al danno da sofferenza soggettiva interiore, il giudice, quindi, potrà:
a) diminuire detto importo anche notevolmente (e talora addirittura azzerarlo) in assenza totale di allegazioni e risultanze processuali (ivi comprese quelle descritte nella relazione del CTU medico-legale);
b) confermarlo, in base alle risultanze processuali, ove il giudice ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità ai precedenti giurisprudenziali che l'hanno ritenuta presunta, in relazione a quel grado di invalidità e a quell'età della vittima, e ne hanno stimato congrua la compensazione con quei valori monetari;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (ed eventualmente avvalendosi di C.T.U. collegiale con medico legale e psichiatra forense o psicologo giuridico), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese.
pagina 19 di 30 In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U..
Da ultimo, vale precisare che nel 2024 le suddette tabelle sono state oggetto di aggiornamento, ma solo per quanto riguarda l'ammontare monetario dei relativi parametri.
2.2 Ciò posto in via generale, occorre evidenziare, quanto al c.d. danno biologico/dinamico-reazionale, che il c.t.u. ha ritenuto sussistenti postumi permanenti di invalidità (ormai stabilizzatesi) nella misura del 17%
(crf. Perizia medico-legale depositata in atti).
Sul punto vale ribadire come il danno in questione vada a ricomprendere non soltanto la lesione della mera integrità fisica (e psichica in questo caso), ma ricomprenda tutte le conseguenze dinamico relazionali derivanti da tale invalidità, salvo possibilità di personalizzazione qualora vi siano conseguenze abnormi rispetto a quelle che un qualsiasi altro soggetto avrebbe subìto, ivi inclusa la sofferenza soggettiva.
Alla luce di tali coordinate, si ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u..
Parimenti deve dirsi con riferimento all'invalidità temporanea, con riferimento alla quale la c.t.u. ha accertato che “Tali lesioni sono guarite in centoventi giorni circa di cui sessanta giorni (60gg) di invalidità totale (successivi al trauma e all' intervento di rimozione dei mezzi di sintesi), trenta giorni (30gg) di invalidità temporanea parziale al 75%, quaranta giorni (40 gg) di invalidità temporanea parziale al 50%, venti giorni (20 gg) di invalidità temporanea parziale al
25% dopodichè si è ottenuta la guarigione clinica”.
2.3 Passando alla liquidazione, dovrà farsi applicazione delle sopra menzionate Tabelle del RI di
NO (come ormai affermato dalla costante giurisprudenza - cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n.
17018: “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal RI di NO sono da
pagina 20 di 30 prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di NO consenta di pervenire”), non essendo ancora in vigore il recente d.p.r. n. 12/2025 contenente la tabella unica nazionale per le c.d.
“macro-lesioni”.
Il danno liquidabile a titolo di danno da invalidità permanente viene graduato mediante un calcolo che ha come parametri la percentuale di invalidità e l'età del danneggiato all'epoca del sinistro;
viceversa, a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo base di 115,00 € per ogni giorno di inabilità assoluta.
In caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Pertanto, nel caso di specie risulta un danno risarcibile a tale titolo di € 12.362,50.
Parimenti, l'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il coefficiente moltiplicatore corrispondente al grado di invalidità e per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato. Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 17% riconosciuta dal c.t.u. e l'età del danneggiato all'epoca del sinistro - anni 24 - il danno da postumi stabilizzati sofferto da deve essere liquidato in € 51.920,00. Parte_1
2.4 Seguendo le linee interpretative fornite dalle recenti pronunce della Cassazione sopra richiamate, si dà
atto che nel caso in esame non è stato calcolato il danno da sofferenza soggettiva interiore;
infatti, difetta ogni allegazione relativa a tale componente di danno, ragion per cui, in aderenza a quanto affermato dall'ordinanza decalogo (“diminuire detto importo anche notevolmente (e talora addirittura azzerarlo) in assenza totale di allegazioni e risultanze processuali (ivi comprese quelle descritte nella relazione del CTU medico-legale”), si è ritenuto opportuno azzerare tale importo.
2.5 Parimenti, non si ritiene di dover disporre alcun aumento per la personalizzazione del danno, non avendo parte attrice neppure allegato la sussistenza di “conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”.
pagina 21 di 30 Infatti, “Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”. Né ai presenti fini può prendersi in considerazione i risvolti lavorativi che avrebbero avuto le suddette lesioni, in quanto analizzati separatamente infra;
una diversa conclusione, infatti, comporterebbe una duplicazione del danno.
La somma, pertanto, riconoscibile quale risarcimento del danno non patrimoniale ammonta ad euro
64.282,50, la quale dovrà essere ridotta del 10% in virtù del sopra riconosciuto concorso causale sino ad euro 57.854,25.
2.6 Su tale somma devono essere poi calcolati gli interessi dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1 c.c.. Gli interessi moratori vanno calcolati, dunque, al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno (conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n.
1712/95) fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata sino al soddisfo (la somma di € 57.854,25 in quanto liquidata a valori attuali andrà pertanto devalutata alla data del
04/09/2016 e successivamente rivalutata anno per anno con il calcolo dei relativi interessi legali).
Nel caso che ci occupa il quantum risarcibile, devalutato alla data del sinistro 04/09/2016 ammonta ad €
47.852,98. La medesima somma dovrà essere rivalutata annualmente con applicazione degli interessi sino al versamento dell'acconto pari ad euro 47.000,00, in data 19/06/2018, sino alla somma di euro 48.905,75. Si precisa che si calcola l'intera somma ricevuta, come acconto da detrarre, perché tale versamento è stato fatto a titolo di indennizzo di ogni danno subito, senza indicare in alcun modo che parte della somma doveva coprire eventuali spese legali;
ciò non toglie, tuttavia, come tali spese costituiscano un danno patrimoniale, comunque risarcibile.
Sul residuo dovuto e non risarcito, ossia euro 1.905,75, matureranno nuovamente gli interessi, sulla somma anno per anno rivalutata, pari ad € 217,47 oltre rivalutazione, e la somma complessivamente dovuta ammonta ad € 2.471,97, al netto dell'acconto ricevuto.
pagina 22 di 30 3. Passando al danno patrimoniale, si ritiene adeguata la somma di euro 2.477,40 a titolo di rimborso spese mediche, considerate congrue dal c.t.u., ossia tutte quelle richieste ad eccezione della visita oculistica del
15/05/2017 agli atti (dell'importo di euro 112,00), in quanto documentate ed eziologicamente connesse con il sinistro.
3.1 Parimenti, si ritiene che la parte attrice abbia diritto al rimborso delle spese del difensore per la fase stragiudiziale, come liquidate nella fattura del 03/07/2018, per euro 4.440,80, non essendovi, peraltro, contestazione sul punto.
3.2 Ancora, quanto al lamentato danno di perdita di capacità lavorativa specifica richiesto da parte attrice, rileva questo Giudice come lo stesso sia risarcibile nei limiti di quanto si dirà.
Prima di procedere alla liquidazione di tale voce di danno, pare opportuno premettere una breve disamina dei principi che regolano il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, generica e specifica.
In via generale, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1879; Cass.
1.12.2009 n. 25289).
La incapacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro, ovvero, nel caso in cui non fosse percettore di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile che, a causa del sinistro subito,
pagina 23 di 30 abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. Civ., sent. n. 21014/2000; Cass. Civ., sent. n. 13409/2001, nonché più di recente Cass. Civ., sent. n. 28988/2019).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno in re ipsa, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito;
sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza di un danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Solo nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17514/2011). Sul tema l'ordinanza della Suprema Corte n. 20312/15 ha ribadito la distinzione tra le due voci di danno, nonché indicato il meccanismo di liquidazione: “in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa
(c.d. perdita di “chance”), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo
del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso”.
Costituisce dunque principio consolidato quello secondo cui la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (cd. danno evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza), sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non implica automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno, laddove l'elevata percentuale di pagina 24 di 30 invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice potrà procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.
Nel senso che non occorra necessariamente la produzione delle dichiarazioni reddituali degli anni antecedenti al sinistro si veda Cass. Civ., sent. n. 20003/14, laddove si evidenzia che anche altra documentazione può consentire di inferire la contrazione reddituale in via presuntiva.
Di contrario avviso Cass. Civ., sent. n. 11361/2014 secondo cui “la presunzione, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”.
Ancora secondo Cass. Civ., sent. n. 15737/2018 “la dimostrazione ha ad oggetto la contrazione dei redditi della vittima dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare”.
3.3 Ebbene, nel caso di specie non è dimostrato che le lesioni subìte dal a causa del sinistro in Parte_1
questione abbiano cagionato un'effettiva incapacità lavorativa specifica permanente;
ciò risulta dalle conclusioni della c.t.u., il quale ha affermato “Non si ritiene che le menomazioni biologiche temporanee abbiamo inciso
negativamente sulla capacità di guadagno specifico essendo il paziente un dipendente pubblico (a meno che non ci sia stata una decurtazione dello stipendio cosa da verificare da parte del Giudice). Le menomazioni biologiche permanenti non incidono attualmente sulla capacità di guadagno specifica: il pz è agente di Polizia Stradale con mansioni di ordine pubblico all'esterno
e non sta in Ufficio. La limitazione alla corsa o alla stazione eretta prolungata, anche se lievi, potrebbero tuttavia comportare alla lunga una difficoltà benchè modesta delle attività lavorative che si svolgono all'esterno (es. giri e perlustrazioni con la volante)”. Dunque, tale ultima affermazione, peraltro dubitativa, non pare sufficiente per ritenere sussistente una lesione permanente alla capacità reddituale del Parte_1
pagina 25 di 30 Viceversa, potrà riconoscersi (valutazione che lo stesso c.t.u. ha rimesso al giudice) il risaricmento del danno patrimoniale conseguente alla lesione temporanea e parziale alla capacità reddituale del Parte_1
nel periodo considerato dallo stesso e documentato dalle buste paga in atti. In altri termini, nel periodo successivo al sinistro, visto anche il grado e la durata dell'invalidità temporanea riscontrata, in effetti si ritiene che il abbia perso la possibilità di ottenere un reddito più elevato, derivante dal consueto Parte_1
lavoro straordinario dei mesi precedenti.
Come detto, dall'analisi delle buste paga di settembre e ottobre 2016 è emerso che il aveva Parte_1
percepito rispettivamente euro 1.394,36 ed euro 830,10 per gli straordinari e altre maggiorazioni per prestazioni in giorni festivi etc., per i mesi di luglio 2016 ed agosto 2016. che si è ridotta a 329,80 CP_4
nella busta paga di novembre 2016 (ancora per prestazioni di agosto e inizio settembre 2016), per poi scomparire per poi gradualmente ritornare come segue: 45,10 euro nella busta paga di settembre 2017;
501,06 nella busta paga di ottobre 2017; 866,02 nella busta paga di novembre 2017; 327,00 nella busta paga di dicembre 2017; 291,56 nella busta paga di marzo 2018. Da Aprile 2018 le somme percepite a tale titolo hanno ampiamente superato i 1.000,00 euro;
circostanza che evidenzia come il lavoratore fosse tornato nelle condizioni di svolgere attività all'esterno e oltre all'orario di lavoro, circostanza che giustificava sensibili maggiorazioni. Ciò conforta, peraltro, la conclusione relativa al mancato riconoscimento di una invalidità permanente allo svolgimento di attività lavorativa, come sopra rilevato.
Dunque, nel periodo coperto dalle buste paga prodotte, è emerso che, rispetto a una media di circa
1.100,00 euro lordi di retribuzione per straordinari e altre attività lavorative particolari anteriore al sinistro, il abbia percepito nei successivi 18 mesi, a tale titolo, la somma complessiva di euro 2.360,54 Parte_1
lordi, dinanzi a un potenziale reddito a tale titolo di euro 19.800,00, con una differenza lorda di euro
17.439,46. Dunque, dovendosi comunque procedere alla liquidazione equitativa di tale danno e non potendo aversi una somma effettiva, trattandosi comunque di lucro cessante e non essendovi certezza dell'ammontare mensile delle somme aggiuntive che avrebbe percepito, pare utile fare riferimento a tale pagina 26 di 30 somma, sulla quale dovrà calcolarsi una percentuale di trattenute come da busta paga di circa il 30%. Il tutto per un lucro cessante netto di euro 12.207,62.
Su tutte le somme dovute a titolo di risaricmento del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), dovranno applicarsi gli interessi legali dal momento in cui tali spese sono state sostenuto (vista la mora ex re nel caso di responsabilità extracontrattuale) al saldo effettivo.
Si precisa, infine, che il totale del danno patrimoniale subito, di euro 19.095,82, dovrà anch'esso essere ridotto del 10% in virtù del sopra detto concorso causale dell'attore, per un totale di euro 17.186,24.
4. Circa la domanda di manleva proposta dai convenuti e nei confronti di Parte_3 Pt_2 [...]
ritiene questo giudice che la medesima vada accolta. Controparte_1
Sul punto giova premettere che, con il contratto di assicurazione per la r.c.a., l'assicuratore, a fronte del versamento di un corrispettivo (premio), si impegna a manlevare e tenere indenne l'assicurato dai danni derivanti da un incidente stradale, entro i limiti di massimale contrattualmente prestabiliti. Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda di manleva, è necessario che venga provata la sussistenza di un contratto di assicurazione valido ed efficace al momento del sinistro. Onere della prova che, nel caso di specie è stato adempiuto dai avendo gli stessi provato l'operatività della propria polizza assicurativa al Parte_2
momento del sinistro. sarà, pertanto, tenuta a manlevare i convenuti di tutte le Controparte_1
somme da esso dovute a parte attrice per capitale e interessi.
5. Le spese di parte attrice – liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
tenendo conto del complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento in misura ridotta della pretesa attorea e individuando il valore della controversia sulla base della somma riconosciuta alla stessa con la presente pronuncia - sono poste a carico dei convenuti in solido fra loro, utilizzando i parametri tabellari medi.
Quanto alle spese di c.t.p. chieste da parte attrice, vale evidenziare come la Suprema Corte abbia affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si pagina 27 di 30 avvalga, ex art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Civ., sent. n. 10173 del 2015).
Sul punto, alla luce della complessità del caso, si ritiene congruo il rimborso delle spese per l'attività di consulente di parte del , inferiore al compenso del c.t.u., mentre riducibile ad euro Controparte_5
800,00 il rimborso per il consulente di parte , nella misura in cui è stato liquidato il Persona_1
c.t.u., sempre oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese della c.t.u. medico legale dovranno porsi definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
Viceversa, si ritiene congruo in virtù del principio di causalità, che i convenuti e Parte_3 Pt_2
provvedano alla refusione delle spese di lite della fase decisionale (e compensazione per il resto) della nonché al pagamento della c.t.u. cinematica;
invero, deve valorizzarsi il loro Controparte_1
ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa giudiziale, formulata all'udienza del 09/06/2023 che peraltro prevedeva il pagamento della somma di euro 25.000,00 solo da parte della Controparte_1
con compensazione delle spese di lite. Soluzione che sarebbe stata ben più favorevole, rispetto
[...]
all'esito del giudizio, per i convenuti e e che avrebbe evitato la prosecuzione del Parte_3 Pt_2
giudizio ed alle parti le relative spese.
P.Q.M.
Il RI in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e al
[...] Parte_3 Parte_2
pagamento, in solido fra loro e in favore di della somma di euro 2.471,97 Parte_1
quale risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Parte_3
e al pagamento, in solido fra loro e in favore di
[...] Parte_2 Parte_1
pagina 28 di 30 della somma di euro 17.186,24 quale risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Parte_3
e al pagamento, in solido fra loro e in favore di
[...] Parte_2 Parte_1
della somma di euro 1.707,19 quale rimborso spese di c.t.p., oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Parte_3
e in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della
[...] Parte_2
parte attrice, liquidate in € 808,40 per spese di lite e € 5.077,00 (euro 919,99 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna a manlevare i convenuti Controparte_1 Parte_3
e di tutte le somme da essi dovute e versate a parte attrice per capitale,
[...] Parte_2
interessi e spese di lite;
- condanna e in solido fra loro, al pagamento delle spese Parte_3 Parte_2
processuali in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, liquidate in € 1.701,00 (fase decisionale) per compenso professionale, oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della c.t.u. medico legale, così come in atti liquidate, a carico di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Parte_3
in solido fra loro;
Parte_2
- pone le spese della c.t.u. cinematica, così come in atti liquidate, a carico di e Parte_3
in solido fra loro;
Parte_2
pagina 29 di 30 - Dispone la trasmissione degli atti in procura per le valutazioni di competenza con riferimento alle dichiarazioni del teste , ai sensi dell'art. 372 c.p.. Tes_4
Spoleto, 28/02/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 30 di 30
RI di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2247/2019 r.g.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Perugia, Via G. Tilli Parte_1 C.F._1
n.54 presso lo studio dell'Avv. Leone Guaragna, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in NO Via Ignazio Controparte_1
Gardella, 2 (P.Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Carboni, giusta procura allegata P.IVA_1
alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Foligno Via Monte Acuto, 49;
e
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianmarco Stefanetti, in virtù di procura C.F._3
speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliati in Foligno
(PG), via del Campanile n.16, presso lo Studio dello stesso;
pagina 1 di 30 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo RI adito, contrariis reiectis,
- accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di conducente del veicolo Opel Insigna targata Parte_3
ER547MX, di proprietà di nella causazione del sinistro de quo, condannare Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e in solido tra loro, a risarcire tutti i
[...] Parte_2 Parte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da in conseguenza del sinistro del 04.09.2016 corrispondendo Parte_1
in suo favore la complessiva somma di € 72.077,90, o quella somma maggiore o minore che Il Giudice riterrà equa e di giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Condannarli altresì alla rifusione delle spese di lite ivi comprese le spese di C.T.U. già sostenute dallo stesso”.
Conclusioni di parte convenuta : “Voglia l'Ecc.mo RI adito, ogni Controparte_1
contraria istanza disattesa, dato atto dell'intervenuto pagamento da parte di nella fase stragiudiziale, Controparte_1
rigettare la domanda svolta dall'attore
Con vittoria di spese e compensi lite e con esclusione di qualsivoglia onere a carico della Compagnia per le spese di lite sostenute dagli altri convenuti, che si sono costituiti autonomamente”.
Conclusioni di parte convenuta e ): “Voglia l'On.le RI adito, e per quanto Parte_2 Pt_3
di sua competenza il G.I., disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, provvedere come segue:
1) nel merito, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
2) accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale ex art. 2054, comma 2, c.c. dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa;
3) dichiarare la tenuta a manlevare e tenere indenne i convenuti da ogni pretesa attorea, Controparte_1
condannando la stessa a rifondere ai sig.ri e quanto eventualmente fossero tenuti a pagare al sig. Parte_2 Pt_3
Parte_1
pagina 2 di 30 4) il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA 4% ed IVA 22%, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione datato 14/10/2019, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
in qualità di impresa assicuratrice del veicolo Opel Insigna, targato ER547MX, nonché Controparte_1
e , in qualità rispettivamente di proprietario e conducente del veicolo Parte_2 Parte_3
sopramenzionato, per ottenere nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro avvenuto il 04/09/2016. In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
- il giorno 04/09/2016 in Spello, mentre percorreva con il proprio motociclo Via Giuseppe da Vittorio, entrava in collisione con il veicolo condotto da il quale, percorrendo la medesima Parte_3
strada in senso opposto, effettuava una repentina manovra di svolta verso sinistra, invadendo dunque l'opposta corsia senza concedere la precedenza e senza azionare il segnalatore di direzione, colpendo il motociclo condotto dall'attore;
- in seguito all'urto il sbalzato di alcuni metri, veniva poi trasportato al Pronto Soccorso Parte_1
dell'Ospedale di Foligno, dove veniva ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia, ed effettuati gli accertamenti del caso, veniva accertata la presenza di “frattura pluriframmentaria del piatto tibiale destro, trauma cranico commotivo minimo ESA riassorbito”;
- all'esito delle dimissioni la diagnosi era la seguente: “frattura del piatto tibiale esterno ginocchio destro, frattura composta calcagno destro, distorsione caviglia sinistra e trauma cranico”;
- lo stesso veniva sottoposta nel corso dei mesi a numerose visite mediche nonché a intervento chirurgico, nonché a visita medico-legale, la quale accertava un'invalidità permanente del 20/22%, oltre inabilità temporanea;
pagina 3 di 30 - che, alla luce del sopra indicato esito peritale, la (compagnia assicurativa del Controparte_2
motociclo) inviava allo stesso euro 13.500,00 a copertura dei danni materiali subiti, mentre la
[...]
inviava una somma trattenuta dall'attore solo quale acconto, di complessivi euro Controparte_1
47.000,00 (di cui 4.400,00 da intendersi quale rimborso spese legali);
- che rimaneva da risarcire il maggior danno non patrimoniale subito dal medesimo, oltre il danno patrimoniale relativo alle spese mediche e alla perdita di capacità lavorativa;
- il quantum dei danni patrimoniali veniva complessivamente qualificato in euro 2.589,40 per spese mediche ed euro 20.400,00 per perdita o riduzione della capacità lavorativa, mentre quello dei danni non patrimoniali veniva quantificato in euro 118.390,58 (dedotta già la somma di euro 42.600,00 ricevuta dalla
. Controparte_1
Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva del nella causazione del Parte_2
sinistro e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito al sinistro di cui sopra.
Si è costituita in giudizio la contestando la domanda attorea e rilevando che: Controparte_1
- non vi sarebbe prova della dinamica del sinistro e delle rispettive responsabilità, dovendosi ritenere sussistente un concorso colposo di responsabilità fra le parti ex art. 2054 co. 2 c.c., visto che il Parte_2
era stato anche sanzionato per la velocità tenuta al momento del sinistro, ai sensi dell'art. 141 c.d.s.;
- il quantum dei presunti danni asseriti dall'attore era eccessivo e in parte non provato in alcun modo.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Si sono costituiti in giudizio altresì e contestando la domanda attorea nel merito, Parte_3 Pt_2
riportandosi alle medesime argomentazioni della compagnia assicurativa;
in subordine, posta la vigenza del contratto di assicurazione con la , hanno chiesto di essere tenuti indenni di quanto eventualmente i CP_1
medesimi avrebbero dovuto versare all'attore.
A seguito della prima udienza sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
pagina 4 di 30 Espletata c.t.u. medico-legale, la causa è stata altresì istruita mediante escussione dei testi citati dalle parti e mediante altra c.t.u., di natura cinematica. Questo giudice, nuovo assegnatario del procedimento, ha poi fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 05/12/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.; a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
1. Passando immediatamente al merito dalla pretesa azionata, in assenza di questioni preliminari, il
RI ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, dagli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda risarcitoria di parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
L'azione svolta dall'attore contro i convenuti è prevista e regolata dagli artt. 2054 c.c. e 144 C.A.P.. L'art. 2054 co. 1 c.c. prevede una presunzione di responsabilità in capo al conducente di un veicolo per il danno derivante dalla circolazione del veicolo, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
il co. 3 dello stesso articolo pone una presunzione di corresponsabilità a carico del proprietario del veicolo, in solido con il conducente, a meno che provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. L'art. 144
C.A.P. prevede il diritto del preteso danneggiato dal sinistro della circolazione stradale a svolgere azione diretta contro l'assicuratore RC auto del responsabile civile.
Quanto alla prova liberatoria, gli obbligati in forza degli artt. 2054 c.c. e 144 C.A.P. possono superare la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente offrendo evidenza che costui ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, con ciò sostanzialmente provando che il sinistro è stato determinato da causa esterna alla sfera di comportamento del conducente, da questi assolutamente imprevedibile ed inevitabile in alcun modo.
Alla fattispecie è anche applicabile la regola generale prevista dall'art. 1227 co. 1 cc (espressamente richiamata dall'art. 2056 c.c. concernente la liquidazione del danno extracontrattuale), in forza del quale ove il danneggiato abbia fornito un contributo causale alla determinazione dell'evento lesivo (o danno-evento,
pagina 5 di 30 in questo caso il sinistro stradale), il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In altre parole, il giudice di merito deve verificare d'ufficio, sulla base delle prove acquisite e sempre che risultino almeno prospettati gli elementi di fatto da cui sia ricavabile la colpa concorrente, se il danneggiato abbia concorso o meno nella produzione del danno, come sancito tra le tante nella seguente massima: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054 co. 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ex art. 1227 co. 1 c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass. civ. del 17/01/2020 n. 842).
Ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., in ipotesi di scontro tra veicoli, vi è una presunzione di pari corresponsabilità tra i conducenti, salvo prova contraria. Tale disposizione, secondo un orientamento della
Corte di legittimità, non è applicabile al sinistro della circolazione stradale in cui sia mancata la collisione:
“La circostanza che non vi sia stato uno scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa, enunciata dall'art. 2054 co. 2 cc, ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 dello stesso articolo, in quanto tale presunzione insorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell'attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolamentano la circolazione stradale, e che ha
generato il danno posto a fondamento della domanda” (Cass. civ. sez- 3 del 20.08.1998 n. 8249; conf.: Cass. civ.
27.02.2020 n. 5433). Quanto alla corretta modalità di applicazione dell'art. 2054 cc, la Corte di legittimità ha chiarito: “In caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia
a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale
pagina 6 di 30 inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. civ. sez.
6-3 del 16.09.2013 n.
21130; conf.: Cass. civ. sez. 3, 14.11.2013 n. 25620) e “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto” (Cass. civ. sez. 3 del 22.06.2012 n. 9528).
Quanto alle regole della circolazione stradale, il d.lgs 30.04.1992 n. 285, “Codice della strada”, di seguito,
“CdS”, prevede anzi tutto all'art. 140 CdS: “
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”, all'art. 141 co. 2
e 3: “
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni…”; l'art. 145 co. 1, 2 e 5: “
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione…5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
1.1 Ciò posto in via generale, occorre rilevare che il fatto della collisione tra i due veicoli (autovettura condotta dal e moto condotta dal è pacifico e documentale, risultando dalle Parte_2 Parte_1
dichiarazioni delle parti e dalla citata relazione della Polizia Municipale, che descrive le deformazioni riportate dai citati veicoli a seguito dell'urto. Viceversa, risulta contestata la modalità di avvenimento del sinistro.
Dall'istruttoria, documentale e orale, è emerso quanto segue.
Un primo elemento istruttorio sicuramente rilevante è il verbale di accertamento redatto dagli agenti della
Polizia Municipale intervenuti;
nel medesimo, infatti, si dà atto dei rilievi fatti nonché dei soggetti che pagina 7 di 30 avevano assistito al fatto e che erano stati sentiti dai verbalizzanti. Sulla base di tali elementi, la dinamica del sinistro era stata così ricostruita: “Il sig. alla guida del veicolo B, percorreva via G. di Vittorio con Parte_3
direzione di marcia Spello-Assisi; giunto in corrispondenza del civico n. 7, mentre svoltava a sinistra per immettersi sulla strada privata che è a servizio di alcuni edifici, veniva in collisione con il motoveicolo UC (Veicolo A) condotto dal sig. proveniente dal senso opposto di marca. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore del motoveicolo e la parte Parte_1
anteriore centrale dell'autovettura. A seguito dell'impatto il motociclo è finito a circa mt. 2,50 di distanza dall'autovettura in direzione della strada privata e l'autovettura è rimasta sulla carreggiata della strada principale, occupando la zona centrale e parte della corsia di marcia del motociclo, in posizione obliqua rispetto all'asse e rivolta in direzione della strada privata
[come meglio rappresentato nello schizzo planimetrico facente parte del verbale medesimo]”.
Assolutamente significative sono le foto presenti agli atti e allegate al verbale;
dalle medesime può evidenziarsi la posizione di quiete dell'auto, che sicuramente non poteva che essere quella successiva all'incidente, in quanto, alla luce del dinamismo dei corpi, al massimo l'auto poteva trovarsi ancor più vicina al margine sinistro della strada al momento dell'urto ed essere spostata leggermente indietro dalla moto (si veda, sul punto, la c.t.u. cinematica).
Ebbene, dalle suddette fotografie emerge come l'auto avesse ingombrato quasi la totalità della carreggiata, trovandosi a breve distanza dalla linea di confine della carreggiata dell'opposto senso di marcia. Segno, questo, che la manovra di svolta era in fase di realizzazione, essendo l'auto inclinata verso sinistra e lasciando pochissimo spazio per i veicoli proveniente dall'altra direzione.
Peraltro, all'esito della suddetta ricostruzione, il conducente del veicolo B è stato sanzionato (oltre che per il rifiuto di sottoporsi a test tossicologici) anche ai sensi dell'art. 145 co. 2 e 10 C.d.S.; appunto, la norma che prevede che “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
Violazione che pare coerente con la sopra effettuata ricostruzione e con gli accertamenti compiuti sul punto (quest'ultimi, peraltro, coperti da fede privilegiata e non sottoposti a querela di falso nel caso di specie).
pagina 8 di 30 Un secondo significativo elemento istruttorio è la c.t.u. cinematica svolta.
Tale accertamento peritale, come è ben possibile leggere dalla argomentata relazione depositata, risulta basato sui rilievi fotografici e grafici realizzati dai verbalizzanti sul posto, nell'immediatezza del sinistro, ripetesi coperti da fede privilegiata;
ebbene, sulla base degli stessi, il consulente ha ritenuto, quanto al punto d'urto, che “considerato lo stato dei veicoli in quiete e dalla ricostruzione dinamica effettuata dalla Polizia Municipale, considerato quindi l'arretramento del veicolo “A” trascurabile ai fini dei calcoli, si può assumere il punto d'urto in corrispondenza dell'anteriore centrale del Veicolo “A”. Quanto alla dinamica del sinistro, ha rilevato “Il veicolo “B” al momento dell'urto procedeva a una velocità di circa 54 km/h; Il veicolo “A” al momento dell'urto aveva una velocità molto ridotta di circa 8 km/h.; Dalla posizione di quiete del veicolo “A” rispetto alla carreggiata è possibile assumere che aveva quasi completamente invaso la corsia del senso opposto di marcia (vedere Allegato “A”: Tavola 1, Rilievo per accertamento tecnico); È possibile affermare dalla posizione del veicolo “A” e dalla velocità calcolata che tale veicolo prima dell'urto fosse in decelerazione nella fase di attraversamento;
Dai danni riscontrati sul veicolo “A” e sul veicolo “B”, si evince che l'urto è stato di tipo frontale. Dall'assenza di tracce di frenatura e per il tipo di urto, se ne deduce che non vi è stato alcun tentativo di frenata o sterzata da parte del veicolo “B” al fine di evitare l'incidente. Ciò permette di affermare che l'invasione della corsia nel senso opposta di marcia non è avvenuta in un tempo superiore a quello di reazione del conducente del veicolo “B” rispetto al momento dell'incidente stesso. La velocità di arrivo all'urto del veicolo “B” corrisponde, quindi, con la velocità di andatura media del veicolo stesso. Ciò è concorde con quanto testimoniato dal Sig. che ha dichiarato di procedere a una velocità di Tes_1
50 km/h e di poter ben vedere il veicolo “B” dietro di sé senza che lo superasse”.
Tali accertamenti, congruamente motivati e fondati sulle “equazioni che derivano dal principio di conservazione dell'energia e dal principio di conservazione della quantità di moto”, risultano assolutamente rilevanti.
Invero, è stato confermato come l'autovettura del non fosse ferma nel proprio lato della Parte_2
carreggiata, in attesa che la corsia opposta fosse libera per effettuare la manovra di svolta, ma fosse in movimento verso sinistra (quindi già effettuando la svolta alla velocità di 8km/h e, anzi, in fase di decelerazione al momento dell'urto), e avesse occupato al momento dell'urto quasi l'integralità dell'opposta corsia di marcia.
pagina 9 di 30 Sul punto l'agente verbalizzante , che si è occupato di redigere lo schizzo planimetrico in Testimone_2
atti, ha confermato che “La macchina invadeva in parte l'opposta corsia, era in posizione diagonale rispetto al senso di marcia, la moto era spostata sulla destra ad un paio di metri dal punto d'urto, rilevato in base ai detriti che si trovavano in terra”.
Tale ricostruzione pare coerente, inoltre, con le dichiarazioni del teste neutro, in quanto indifferente, che si trovava alla guida di un autoveicolo che precedeva a breve distanza la moto del Testimone_3
rispettando il limite di velocità di 50 Km all'ora e riferendo, comunque, che il motociclista “stava Parte_1
dietro di me e non mi ha sorpassato”. Questo appare coerente con la velocità riscontrata dal c.t.u., in 54 km/h, di pochissimo superiore al limite di legge nel tratto di strada in questione. Peraltro, pur non avendo visto il momento esatto dello scontro, lo ha potuto confermare lo stato nel quale si trovavano i veicoli al Tes_1
momento dello scontro, essendosi girato a guardare non appena sentito il rumore della collisione e quando il motociclista era ancora in fase di caduta;
ebbene, il teste ha riferito “Ho visto la macchina Opel Insigna ferma al centro della carreggiata, come se stesse effettuando la svolta verso la sinistra della stessa Opel Insigna. Non ricordo con esattezza la posizione della macchina al momento dell'urto, si trovava grosso modo al centro della carreggiata. Sono poi sceso dalla macchina ed ho visto la Opel Insigna come se stava svoltando alla sua sinistra”.
Dinanzi a tali risultanze, le ulteriori dichiarazioni testimoniali non paiono attendibili.
Nello specifico, il soggetto che si trovava quale terzo trasportato nella vettura del (e amico di Parte_2
quest'ultimo), , ha riferito che il aveva perso il controllo del motoveicolo e che “la CP_3 Parte_1
macchina era ferma ed a un certo punto ho visto la moto venirci addosso. È stato un attimo”; “Ribadisco che eravamo fermi in attesa di poter svoltare a sinistra;
non ricordo con esattezza in che punto della carreggiata eravamo fermi”.
Parimenti, l'altro teste , anch'egli amico del che asseritamente in quel momento stava Tes_4 Parte_2
“aspettando davanti alla palestra che era ancora chiusa, ero arrivato con la macchina, ho parcheggiato e Parte_3
stavo aspettando fuori perché era una bella giornata”, ha riferito “Ho visto che il sig. alla guida della Parte_3
sua macchina che conosco, era sulla strada antistante al parcheggio della palestra, era fermo in attesa di svoltare nel parcheggio ed aveva messo la freccia, è stato fermo ad aspettare circa cinque, sei secondi. Durante questi secondi di attesa avevo già sentito
pagina 10 di 30 un rumore forte di una moto, da quanto era forte e dal fatto che era di accelerazione ho dedotto che andasse molto veloce. Ho visto, poi, che quando la moto – una UC rossa – si stava avvicinando a un certo punto ha cominciato a perdere il controllo, sbandando, mentre l'auto era ferma. Alla fine, la moto è finita sull'auto e si è verificato l'incidente”; ha poi aggiunto
“Preciso che il veicolo era fermo sul lato della carreggiata opposto alla palestra, stando quasi interamente sul proprio lato, entrando appena appena sulla striscia di mezzeria. Non ricordo di aver visto altri veicoli transitare nello stesso senso della moto prima di questa. L'impatto è avvenuto frontalmente, credo un poco spostato verso il fanale sinistro dell'auto, che era in frantumi, ricordo che c'era tutto il cofano piegato. Al momento dell'impatto ricordo che erano presenti: io, il conducente della moto, il e un'altra persona, un suo amico, mi pare si chiami, con lui nell'auto. Dopo l'incidente Parte_3 CP_3
ricordo che il e l'altro si sono avvicinati, ho visto che erano spaventati, mi sono avvicinato anche io ma qualcuno di Parte_2
loro due aveva già chiamato l'ambulanza e ho pensato fosse meglio non toccare il motociclista”.
Ebbene, tale ultime dichiarazioni risultano del tutto inattendibili, alla luce di una pluralità di elementi già sopra evidenziati, e legittimano anche la necessaria trasmissione degli atti alla Procura per le valutazioni di competenza;
in particolare, devesi evidenziare come contrasti con l'esito della c.t.u. la dichiarazione (in verità resa da entrambi i testi di parte convenuta, ripetesi entrambi amici del e, per questo, anche Parte_2
soggettivamente meno attendibili degli altri soggetti escussi) per cui la macchina si trovasse ferma in attesa di svoltare a sinistra;
infatti, dalle indagini tecniche la medesima era in fase di decelerazione e si muoveva a
8 km/h, velocità compatibile con quella di svolta a 90° in una via privata. Ancora, con particolare riferimento alla testimonianza del , risulta sicuramente contrastante con i documenti in atti, ed in Tes_4
particolare con i rilievi dei verbalizzanti, l'affermazione per cui la macchina era ferma quasi interamente sul proprio lato, mentre dalle foto emerge che la stessa era già obliqua e aveva invaso quasi tutta la corsia opposta. Peraltro, la sua presenza sui luoghi non risulta dal verbale della Polizia Municipale, in cui si dà atto della presenza di tutti i testimoni oculari ma non del , mentre questi aveva dichiarato di trovarsi a Tes_4
pochissima distanza e, quindi, di essere intervenuto subito dopo il sinistro. Peraltro, le dichiarazioni del risultano in contrato anche con quanto riferito dell'altro teste indifferente, , che Tes_4 Testimone_3
precedeva di poco il motoveicolo e si era fermato subito dopo essersi accorto del sinistro per intervenire in pagina 11 di 30 soccorso del centauro. La presenza dello peraltro, non è in dubbio essendo riportata dal verbale Tes_1
della Polizia;
ebbene, lo ha dichiarato che in tale circostanza era presente solo lo stesso, il Tes_1
e i due soggetti a bordo dell'auto Opel. Alcun cenno viene fatto al . Infine, le dichiarazioni Parte_1 Tes_4
del appaiono altresì poco credibili laddove questi ha riferito “Non ricordo di aver visto altri veicoli Tes_4
transitare nello stesso senso della moto prima di questa”; risulta dalle altre emergenze processuali, invece, che la moto era di poco preceduta dall'autovettura dello e non appare credibile che il , qualora fosse Tes_1 Tes_4
vero che si trovasse lì e stesse guardando la scena, non si sia accorto della circostanza.
Le dette testimonianze, dunque, non appaiono attendibili.
1.2 Alla luce del chiaro quadro della situazione, parte convenuta ha comunque sostenuto che non potesse ritenersi superata la presunzione dell'art. 2054 co. 2 c.c., o comunque rinvenirsi una concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro, in quanto anche il era stato sanzionato Parte_1 Parte_1
ex art. 141 co. 1 C.d.S..
Ebbene, quanto a quest'ultimo profilo, in effetti risulta che i verbalizzanti abbiano accertato nei confronti del la violazione di tale norma di legge;
il comma in questione prevede che “è obbligo del conducente Parte_1
regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”. Tale accertamento, peraltro, non è stato contestato dall'attore, anche fosse per sola valutazione di convenienza economica.
Peraltro, è noto che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di collisione ed in forza della presunzione posta su ciascun conducente dall'art. 2054 co. 1 c-c., l'accertata violazione delle norme della circolazione stradale da parte di un conducente non esonera il Giudice dal dovere di verificare la condotta di guida dell'altro conducente ai fini dell'eventuale contributo causale.
Passando dunque alla disamina della condotta di guida del si rileva che anche costui non ha Parte_1
fornito prova liberatoria né, a ben vedere, ha allegato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro: il medesimo, difatti, non ha allegato, né provato, di avere posto in essere le opportune manovre evitanti, quali pagina 12 di 30 frenare ed arrestarsi (si precisa che non sono state rinvenute tracce di frenata) o almeno sterzare a destra. In altre parole, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, anche il conducente del veicolo favorito dalla precedenza è comunque tenuto ad una condotta di guida diligente e, in presenza di condotte imprudenti di altri conducenti (come quella del che ha dato corso alla svolta a sinistra senza dare la precedenza Parte_2
al centauro), a porre in essere manovre evitanti, di cui la principale indicata dal Codice della strada è quella dell'arresto tempestivo ed in sicurezza del veicolo, ai sensi dell'art. 141 co. 2 e 3 C.d.S..
Nel caso di specie, si è trovato nell'occasione in una strada urbana e rettilinea costeggiata da Parte_1
edifici, in pieno giorno, con buona visibilità: certamente la vettura condotta dal procedeva a Parte_2
velocità moderata, atteso che era in procinto di svoltare a 90 gradi alla sua sinistra in una stradina privata, e come accertato anche dal c.t.u.. La vettura era dunque pienamente quindi avvistabile e forse evitabile, ove avesse marciato a velocità moderata ed avesse prestato attenzione alla strada davanti a sé. Di Parte_2
conseguenza, posto che non ha neanche allegato di avere frenato, o il medesimo marciava a Parte_2
velocità eccessiva rispetto alle condizioni dei luoghi, e quindi non ha fatto in tempo a frenare/sterzare/fermarsi per tale ragione, oppure marciava a velocità moderata ma non stava prestando attenzione alla strada davanti a sé, e quindi per questa ragione non si è avvisto dell'improvvida manovra posta in essere dal e non ha posto in essere manovre atte ad evitare la collisione, quale ad Parte_2
esempio sterzare a destra, manovra ben possibile, considerato il limitato ingombro della moto.
Come che siano andati i fatti, in entrambi i casi ha violato l'art. 141 co. 1 C.d.S. ed è quindi Parte_1
corresponsabile, sia pure in maniera assolutamente minoritaria, per non avere posto in essere le manovre opportune volte ad evitare la collisione.
Reputa il Giudice che, considerate le rispettive violazioni del C.d.S., la responsabilità concorrente tra i due conducenti debba essere ripartita nella misura del 90% in capo al e del 10% in capo al Parte_2
tale riparto risulta idoneo, infatti, a dare conto della rilevante prevalenza della violazione (delle Parte_1
regole della precedenza) da parte del e della minoritaria quota di corresponsabilità di Parte_2 Parte_1
pagina 13 di 30 che con opportune manovre, pure contemplate dal C.d.S., avrebbe potuto evitare o, almeno, contenere gli effetti pregiudizievoli del sinistro.
Da quanto precede discende che ai sensi dell'art. 1227 co. 1 cc, la misura del risarcimento dei danni che siano dedotti e provati in giudizio da dovrà essere ridotta del 10%. Parte_1
2. Tutto ciò chiarito con riferimento all'an della responsabilità, si deve passare alla quantificazione dei danni lamentati dall'attore.
2.1 Con riferimento ai danni concretamente risarcibili, deve subito osservarsi che, nel caso di specie, sono risarcibili i danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), in quanto la fattispecie dannosa integra gli estremi del reato di lesioni colpose e in quanto, in ogni caso, la condotta appare lesiva di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto alla salute.
Quanto ai danni non patrimoniali è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto. È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003). La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del 2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di
AN IN (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso pagina 14 di 30 delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Dunque, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Tuttavia, tale danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore.
Alla luce di tali principi, l'Osservatorio di NO nel 2009 ha elaborato nuovi Criteri Orientativi (tuttora vigenti ed aggiornati) che prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiare e del danno non patrimoniale conseguente alle pagina 15 di 30 medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Accanto a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini
“standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti < di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomofunzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Come detto, garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal RI di NO, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
–, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di NO, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n.
12408/2011).
pagina 16 di 30 Circa la personalizzazione del danno, recentemente la Cassazione, con la ordinanza n. 7513/2018 (c.d.
“decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico- relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis,
Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella medesima ordinanza, la Corte di Cassazione sul punto così conclude:
“6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale).
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
pagina 17 di 30 8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Questo indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza Cass. n. 28989/2019 (che rientra tra le c.d.
“sentenze AN Ma. 2019”), e da numerose altre fino alla recente sentenza Cassazione n. 25164/2020.
Emerge con chiarezza che i principi di diritto espressi nei punti 8 e 9 del decalogo, e riaffermati nelle successive sentenze della Cassazione, si ponevano in netto contrasto con le sentenze di AN Ma. 2008 e, conseguentemente, anche con la Tabella milanese Edizione 2018 di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.
Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di NO ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni.
A tal fine, nell'edizione 2021 (poi in quella 2024), si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la
Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
pagina 18 di 30 b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In ordine al danno da sofferenza soggettiva interiore, il giudice, quindi, potrà:
a) diminuire detto importo anche notevolmente (e talora addirittura azzerarlo) in assenza totale di allegazioni e risultanze processuali (ivi comprese quelle descritte nella relazione del CTU medico-legale);
b) confermarlo, in base alle risultanze processuali, ove il giudice ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità ai precedenti giurisprudenziali che l'hanno ritenuta presunta, in relazione a quel grado di invalidità e a quell'età della vittima, e ne hanno stimato congrua la compensazione con quei valori monetari;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (ed eventualmente avvalendosi di C.T.U. collegiale con medico legale e psichiatra forense o psicologo giuridico), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese.
pagina 19 di 30 In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U..
Da ultimo, vale precisare che nel 2024 le suddette tabelle sono state oggetto di aggiornamento, ma solo per quanto riguarda l'ammontare monetario dei relativi parametri.
2.2 Ciò posto in via generale, occorre evidenziare, quanto al c.d. danno biologico/dinamico-reazionale, che il c.t.u. ha ritenuto sussistenti postumi permanenti di invalidità (ormai stabilizzatesi) nella misura del 17%
(crf. Perizia medico-legale depositata in atti).
Sul punto vale ribadire come il danno in questione vada a ricomprendere non soltanto la lesione della mera integrità fisica (e psichica in questo caso), ma ricomprenda tutte le conseguenze dinamico relazionali derivanti da tale invalidità, salvo possibilità di personalizzazione qualora vi siano conseguenze abnormi rispetto a quelle che un qualsiasi altro soggetto avrebbe subìto, ivi inclusa la sofferenza soggettiva.
Alla luce di tali coordinate, si ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u..
Parimenti deve dirsi con riferimento all'invalidità temporanea, con riferimento alla quale la c.t.u. ha accertato che “Tali lesioni sono guarite in centoventi giorni circa di cui sessanta giorni (60gg) di invalidità totale (successivi al trauma e all' intervento di rimozione dei mezzi di sintesi), trenta giorni (30gg) di invalidità temporanea parziale al 75%, quaranta giorni (40 gg) di invalidità temporanea parziale al 50%, venti giorni (20 gg) di invalidità temporanea parziale al
25% dopodichè si è ottenuta la guarigione clinica”.
2.3 Passando alla liquidazione, dovrà farsi applicazione delle sopra menzionate Tabelle del RI di
NO (come ormai affermato dalla costante giurisprudenza - cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n.
17018: “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal RI di NO sono da
pagina 20 di 30 prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di NO consenta di pervenire”), non essendo ancora in vigore il recente d.p.r. n. 12/2025 contenente la tabella unica nazionale per le c.d.
“macro-lesioni”.
Il danno liquidabile a titolo di danno da invalidità permanente viene graduato mediante un calcolo che ha come parametri la percentuale di invalidità e l'età del danneggiato all'epoca del sinistro;
viceversa, a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo base di 115,00 € per ogni giorno di inabilità assoluta.
In caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Pertanto, nel caso di specie risulta un danno risarcibile a tale titolo di € 12.362,50.
Parimenti, l'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il coefficiente moltiplicatore corrispondente al grado di invalidità e per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato. Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 17% riconosciuta dal c.t.u. e l'età del danneggiato all'epoca del sinistro - anni 24 - il danno da postumi stabilizzati sofferto da deve essere liquidato in € 51.920,00. Parte_1
2.4 Seguendo le linee interpretative fornite dalle recenti pronunce della Cassazione sopra richiamate, si dà
atto che nel caso in esame non è stato calcolato il danno da sofferenza soggettiva interiore;
infatti, difetta ogni allegazione relativa a tale componente di danno, ragion per cui, in aderenza a quanto affermato dall'ordinanza decalogo (“diminuire detto importo anche notevolmente (e talora addirittura azzerarlo) in assenza totale di allegazioni e risultanze processuali (ivi comprese quelle descritte nella relazione del CTU medico-legale”), si è ritenuto opportuno azzerare tale importo.
2.5 Parimenti, non si ritiene di dover disporre alcun aumento per la personalizzazione del danno, non avendo parte attrice neppure allegato la sussistenza di “conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”.
pagina 21 di 30 Infatti, “Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”. Né ai presenti fini può prendersi in considerazione i risvolti lavorativi che avrebbero avuto le suddette lesioni, in quanto analizzati separatamente infra;
una diversa conclusione, infatti, comporterebbe una duplicazione del danno.
La somma, pertanto, riconoscibile quale risarcimento del danno non patrimoniale ammonta ad euro
64.282,50, la quale dovrà essere ridotta del 10% in virtù del sopra riconosciuto concorso causale sino ad euro 57.854,25.
2.6 Su tale somma devono essere poi calcolati gli interessi dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1 c.c.. Gli interessi moratori vanno calcolati, dunque, al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno (conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n.
1712/95) fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata sino al soddisfo (la somma di € 57.854,25 in quanto liquidata a valori attuali andrà pertanto devalutata alla data del
04/09/2016 e successivamente rivalutata anno per anno con il calcolo dei relativi interessi legali).
Nel caso che ci occupa il quantum risarcibile, devalutato alla data del sinistro 04/09/2016 ammonta ad €
47.852,98. La medesima somma dovrà essere rivalutata annualmente con applicazione degli interessi sino al versamento dell'acconto pari ad euro 47.000,00, in data 19/06/2018, sino alla somma di euro 48.905,75. Si precisa che si calcola l'intera somma ricevuta, come acconto da detrarre, perché tale versamento è stato fatto a titolo di indennizzo di ogni danno subito, senza indicare in alcun modo che parte della somma doveva coprire eventuali spese legali;
ciò non toglie, tuttavia, come tali spese costituiscano un danno patrimoniale, comunque risarcibile.
Sul residuo dovuto e non risarcito, ossia euro 1.905,75, matureranno nuovamente gli interessi, sulla somma anno per anno rivalutata, pari ad € 217,47 oltre rivalutazione, e la somma complessivamente dovuta ammonta ad € 2.471,97, al netto dell'acconto ricevuto.
pagina 22 di 30 3. Passando al danno patrimoniale, si ritiene adeguata la somma di euro 2.477,40 a titolo di rimborso spese mediche, considerate congrue dal c.t.u., ossia tutte quelle richieste ad eccezione della visita oculistica del
15/05/2017 agli atti (dell'importo di euro 112,00), in quanto documentate ed eziologicamente connesse con il sinistro.
3.1 Parimenti, si ritiene che la parte attrice abbia diritto al rimborso delle spese del difensore per la fase stragiudiziale, come liquidate nella fattura del 03/07/2018, per euro 4.440,80, non essendovi, peraltro, contestazione sul punto.
3.2 Ancora, quanto al lamentato danno di perdita di capacità lavorativa specifica richiesto da parte attrice, rileva questo Giudice come lo stesso sia risarcibile nei limiti di quanto si dirà.
Prima di procedere alla liquidazione di tale voce di danno, pare opportuno premettere una breve disamina dei principi che regolano il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, generica e specifica.
In via generale, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1879; Cass.
1.12.2009 n. 25289).
La incapacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro, ovvero, nel caso in cui non fosse percettore di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile che, a causa del sinistro subito,
pagina 23 di 30 abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. Civ., sent. n. 21014/2000; Cass. Civ., sent. n. 13409/2001, nonché più di recente Cass. Civ., sent. n. 28988/2019).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno in re ipsa, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito;
sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza di un danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Solo nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17514/2011). Sul tema l'ordinanza della Suprema Corte n. 20312/15 ha ribadito la distinzione tra le due voci di danno, nonché indicato il meccanismo di liquidazione: “in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa
(c.d. perdita di “chance”), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo
del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso”.
Costituisce dunque principio consolidato quello secondo cui la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé (cd. danno evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza), sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non implica automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno, laddove l'elevata percentuale di pagina 24 di 30 invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice potrà procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.
Nel senso che non occorra necessariamente la produzione delle dichiarazioni reddituali degli anni antecedenti al sinistro si veda Cass. Civ., sent. n. 20003/14, laddove si evidenzia che anche altra documentazione può consentire di inferire la contrazione reddituale in via presuntiva.
Di contrario avviso Cass. Civ., sent. n. 11361/2014 secondo cui “la presunzione, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”.
Ancora secondo Cass. Civ., sent. n. 15737/2018 “la dimostrazione ha ad oggetto la contrazione dei redditi della vittima dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare”.
3.3 Ebbene, nel caso di specie non è dimostrato che le lesioni subìte dal a causa del sinistro in Parte_1
questione abbiano cagionato un'effettiva incapacità lavorativa specifica permanente;
ciò risulta dalle conclusioni della c.t.u., il quale ha affermato “Non si ritiene che le menomazioni biologiche temporanee abbiamo inciso
negativamente sulla capacità di guadagno specifico essendo il paziente un dipendente pubblico (a meno che non ci sia stata una decurtazione dello stipendio cosa da verificare da parte del Giudice). Le menomazioni biologiche permanenti non incidono attualmente sulla capacità di guadagno specifica: il pz è agente di Polizia Stradale con mansioni di ordine pubblico all'esterno
e non sta in Ufficio. La limitazione alla corsa o alla stazione eretta prolungata, anche se lievi, potrebbero tuttavia comportare alla lunga una difficoltà benchè modesta delle attività lavorative che si svolgono all'esterno (es. giri e perlustrazioni con la volante)”. Dunque, tale ultima affermazione, peraltro dubitativa, non pare sufficiente per ritenere sussistente una lesione permanente alla capacità reddituale del Parte_1
pagina 25 di 30 Viceversa, potrà riconoscersi (valutazione che lo stesso c.t.u. ha rimesso al giudice) il risaricmento del danno patrimoniale conseguente alla lesione temporanea e parziale alla capacità reddituale del Parte_1
nel periodo considerato dallo stesso e documentato dalle buste paga in atti. In altri termini, nel periodo successivo al sinistro, visto anche il grado e la durata dell'invalidità temporanea riscontrata, in effetti si ritiene che il abbia perso la possibilità di ottenere un reddito più elevato, derivante dal consueto Parte_1
lavoro straordinario dei mesi precedenti.
Come detto, dall'analisi delle buste paga di settembre e ottobre 2016 è emerso che il aveva Parte_1
percepito rispettivamente euro 1.394,36 ed euro 830,10 per gli straordinari e altre maggiorazioni per prestazioni in giorni festivi etc., per i mesi di luglio 2016 ed agosto 2016. che si è ridotta a 329,80 CP_4
nella busta paga di novembre 2016 (ancora per prestazioni di agosto e inizio settembre 2016), per poi scomparire per poi gradualmente ritornare come segue: 45,10 euro nella busta paga di settembre 2017;
501,06 nella busta paga di ottobre 2017; 866,02 nella busta paga di novembre 2017; 327,00 nella busta paga di dicembre 2017; 291,56 nella busta paga di marzo 2018. Da Aprile 2018 le somme percepite a tale titolo hanno ampiamente superato i 1.000,00 euro;
circostanza che evidenzia come il lavoratore fosse tornato nelle condizioni di svolgere attività all'esterno e oltre all'orario di lavoro, circostanza che giustificava sensibili maggiorazioni. Ciò conforta, peraltro, la conclusione relativa al mancato riconoscimento di una invalidità permanente allo svolgimento di attività lavorativa, come sopra rilevato.
Dunque, nel periodo coperto dalle buste paga prodotte, è emerso che, rispetto a una media di circa
1.100,00 euro lordi di retribuzione per straordinari e altre attività lavorative particolari anteriore al sinistro, il abbia percepito nei successivi 18 mesi, a tale titolo, la somma complessiva di euro 2.360,54 Parte_1
lordi, dinanzi a un potenziale reddito a tale titolo di euro 19.800,00, con una differenza lorda di euro
17.439,46. Dunque, dovendosi comunque procedere alla liquidazione equitativa di tale danno e non potendo aversi una somma effettiva, trattandosi comunque di lucro cessante e non essendovi certezza dell'ammontare mensile delle somme aggiuntive che avrebbe percepito, pare utile fare riferimento a tale pagina 26 di 30 somma, sulla quale dovrà calcolarsi una percentuale di trattenute come da busta paga di circa il 30%. Il tutto per un lucro cessante netto di euro 12.207,62.
Su tutte le somme dovute a titolo di risaricmento del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), dovranno applicarsi gli interessi legali dal momento in cui tali spese sono state sostenuto (vista la mora ex re nel caso di responsabilità extracontrattuale) al saldo effettivo.
Si precisa, infine, che il totale del danno patrimoniale subito, di euro 19.095,82, dovrà anch'esso essere ridotto del 10% in virtù del sopra detto concorso causale dell'attore, per un totale di euro 17.186,24.
4. Circa la domanda di manleva proposta dai convenuti e nei confronti di Parte_3 Pt_2 [...]
ritiene questo giudice che la medesima vada accolta. Controparte_1
Sul punto giova premettere che, con il contratto di assicurazione per la r.c.a., l'assicuratore, a fronte del versamento di un corrispettivo (premio), si impegna a manlevare e tenere indenne l'assicurato dai danni derivanti da un incidente stradale, entro i limiti di massimale contrattualmente prestabiliti. Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda di manleva, è necessario che venga provata la sussistenza di un contratto di assicurazione valido ed efficace al momento del sinistro. Onere della prova che, nel caso di specie è stato adempiuto dai avendo gli stessi provato l'operatività della propria polizza assicurativa al Parte_2
momento del sinistro. sarà, pertanto, tenuta a manlevare i convenuti di tutte le Controparte_1
somme da esso dovute a parte attrice per capitale e interessi.
5. Le spese di parte attrice – liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
tenendo conto del complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento in misura ridotta della pretesa attorea e individuando il valore della controversia sulla base della somma riconosciuta alla stessa con la presente pronuncia - sono poste a carico dei convenuti in solido fra loro, utilizzando i parametri tabellari medi.
Quanto alle spese di c.t.p. chieste da parte attrice, vale evidenziare come la Suprema Corte abbia affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si pagina 27 di 30 avvalga, ex art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Civ., sent. n. 10173 del 2015).
Sul punto, alla luce della complessità del caso, si ritiene congruo il rimborso delle spese per l'attività di consulente di parte del , inferiore al compenso del c.t.u., mentre riducibile ad euro Controparte_5
800,00 il rimborso per il consulente di parte , nella misura in cui è stato liquidato il Persona_1
c.t.u., sempre oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese della c.t.u. medico legale dovranno porsi definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
Viceversa, si ritiene congruo in virtù del principio di causalità, che i convenuti e Parte_3 Pt_2
provvedano alla refusione delle spese di lite della fase decisionale (e compensazione per il resto) della nonché al pagamento della c.t.u. cinematica;
invero, deve valorizzarsi il loro Controparte_1
ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa giudiziale, formulata all'udienza del 09/06/2023 che peraltro prevedeva il pagamento della somma di euro 25.000,00 solo da parte della Controparte_1
con compensazione delle spese di lite. Soluzione che sarebbe stata ben più favorevole, rispetto
[...]
all'esito del giudizio, per i convenuti e e che avrebbe evitato la prosecuzione del Parte_3 Pt_2
giudizio ed alle parti le relative spese.
P.Q.M.
Il RI in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e al
[...] Parte_3 Parte_2
pagamento, in solido fra loro e in favore di della somma di euro 2.471,97 Parte_1
quale risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Parte_3
e al pagamento, in solido fra loro e in favore di
[...] Parte_2 Parte_1
pagina 28 di 30 della somma di euro 17.186,24 quale risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Parte_3
e al pagamento, in solido fra loro e in favore di
[...] Parte_2 Parte_1
della somma di euro 1.707,19 quale rimborso spese di c.t.p., oltre interessi legali come in parte motiva;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Parte_3
e in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della
[...] Parte_2
parte attrice, liquidate in € 808,40 per spese di lite e € 5.077,00 (euro 919,99 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna a manlevare i convenuti Controparte_1 Parte_3
e di tutte le somme da essi dovute e versate a parte attrice per capitale,
[...] Parte_2
interessi e spese di lite;
- condanna e in solido fra loro, al pagamento delle spese Parte_3 Parte_2
processuali in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, liquidate in € 1.701,00 (fase decisionale) per compenso professionale, oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della c.t.u. medico legale, così come in atti liquidate, a carico di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Parte_3
in solido fra loro;
Parte_2
- pone le spese della c.t.u. cinematica, così come in atti liquidate, a carico di e Parte_3
in solido fra loro;
Parte_2
pagina 29 di 30 - Dispone la trasmissione degli atti in procura per le valutazioni di competenza con riferimento alle dichiarazioni del teste , ai sensi dell'art. 372 c.p.. Tes_4
Spoleto, 28/02/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 30 di 30