Ordinanza cautelare 6 ottobre 2016
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da NG TT e IA NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Monica D'Anna, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefania Caporilli, in Latina, al viale Italia n.7;
contro
Comune di Pontecorvo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giacomo Mignano, in Latina, alla via G.B.Vico, 35;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale, del provvedimento prot. 1072 del 18 gennaio 2016 con il quale è stato ritenuto non accoglibile l'intervento, oggetto di d.i.a. del 25 novembre 2015 prot.21298 per la realizzazione di una pertinenza in relazione a fabbricato principale;
quanto ai motivi aggiunti, del provvedimento prot.10476 del 4 maggio 2016 confermativo della precedente nota di diniego del 18 gennaio 2016 prot.n.1072 relativa alla D.I.A.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecorvo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. LE Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hano chiesto l’annullamento del provvedimento prot. 1072 del 18 gennaio 2016, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pontecorvo (FR), Arch. Roberto Di Giorgio, con il quale è stato ritenuto “non accoglibile” l’intervento, oggetto di DIA del 26.11.2015 prot. 21298, inoltrata ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/2011 “Piano Casa Regione Lazio” per la realizzazione di una pertinenza in relazione a fabbricato principale sito in Pontecorvo (FR), Contrada Farnete scn.
2. A fondamento del ricorso, hanno eccepito l’erroneità e l’illegittimità dell’atto gravato e tanto in forza delle doglianze in diritto di seguito descritte.
Segnatamente, con il primo motivo di ricorso, hanno lamentato che il Comune avrebbe esercitato i poteri inibitori di cui all’art. 23, comma, T.U. 380/2011 oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, assumendo che proprio l’art. 3, comma 1, L.R. 21/2009 prevede la deroga alle previsioni urbanistiche comunali, citando in tal senso anche la circolare regionale di cui alla DGR 20/2012.
Con il secondo motivo, hanno dedotto che la nota gravata avrebbe erroneamente ritenuto: 1) che l’intervento oggetto della DIA non poteva essere realizzato sulla part. 1752, ricadente zona destinata dal PRG e da P.P.E a fascia di rispetto V1 del convento dei padri cappuccini passionisti; 2) che l’area in questione comunque era soggetto a vincolo d’inedificiabilità in quanto classificata come bosco ex art. 38 PTPR.
Hanno, dunque, negato l’imposizione del vincolo ex art.38 citato.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, hanno impugnato il provvedimento prot.10476 del 4 maggio 2016 confermativo della precedente nota di diniego del 18 gennaio 2016 prot.n.1072 relativa alla D.I.A., deducendo che l’emessa nota confermativa di diniego si disvelerebbe in un insostenibile tentativo di giustificare l’infruttuoso ei termini normativamente prescritti per il vaglio della DIA presentata.
Hanno, inoltre, eccepito, l’omesso avviso di avvio del procedimento amministrativo nonché l’assenza sia nell’originario diniego, che nella successiva conferma, di qualsivoglia valutazione comparativa dell’interesse pubblico e di quello del privato.
5. Si è costituito il Comune di Ponticorvo.
6. Con ordinanza cautelare del 6/10/2016, n. 201600280, è stata respinta l’istanza di sospensione preliminarmente formulata, sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della tutela cautelare in quanto; a) il ricorso non presenta sicuri profili di fondatezza occorrendo approfondire in sede di merito la questione relativa ai vincoli gravanti sull’area; b) non sussiste il danno grave e irreparabile”.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 27.02.2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
8. Il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento, stante il difetto d’istruttoria che inficia gli atti gravati.
9. Invero, è pacifico tra le parti che il Comune resistente, al fine di fugare qualsiasi dubbio in ordine alla eventuale presenza dei vincoli gravanti sull’area nonché in ordine alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso di specie, con nota prot. n. 8085 del 29.04.2014, ha provveduto a richiedere specifico parere legale per iscritto alla Regione Lazio, ritenendo che solo l’eventuale parere favorevole espresso dalla Regione, quale autorità preposta alla tutela del vincolo boschivo, avrebbe potuto determinare o meno l'efficacia o meno della Dia
Ne deriva che, prima di assumere qualsivoglia determinazione circa la fattibilità dell’intervento in relazione a quanto disposto dall’art. 2 comma 2 L.R. 21/2009 e s.m. e dall’art. 38 delle norme relative al PTPR, l’Ente comunale avrebbe dovuto attendere il parere richiesto all’Autorità pretoria e, nelle more, sospendere il procedimento di esame della DIA, configurando detto parere un atto fondamentale nel procedimento d’esame della DIA.
Pertanto, l'omessa attesa del parere richiesto alla Regione Lazio rende il procedimento amministrativo comunale illegittimo, in quanto manchevole di un presupposto fondamentale per la tutela boschiva.
10. Va da sé che la DIA, in mancanza del parere, non ha mai preso efficacia.
11. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento del provvedimento prot. 1072, del 18 gennaio 2016 e della nota di diniego del 18 gennaio 2016 prot.n.1072 del Comune di Pontecorvo e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
12. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE Di RT, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO