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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1798/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa AR Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1798/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 25.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 10.07.2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Losco Celesta, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Macerata Campania (CE) in data 03.07.2010 e dalla cui unione nasceva il figlio il 04.03.2010; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa N. 7329/2021 del 19.04.2021 all'esito del procedimento RG 6251/2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 03.07.2010, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Macerata Campania anno 2010, Numero 4, Parte 1, Serie Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Macerata Campania, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Disporre l'affidamento congiunto del figlio con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre così Per_1 determinato: il padre potrà vedere e tenere con se il figlio ogni volta che lo vorrà, previi accordi con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche del minore e lavorative/personali della madre, e trascorrerà con il figlio il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola dove sarà prelevato dal padre, al giovedì all'entrata a scuola dove sarà accompagnato dal padre. Il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, le festività natalizie con il padre, dalle ore 10.00 del
24 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre, con pernottamento;
per l'anno successivo, dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 01 gennaio, con pernottamento;
il minore trascorrerà poi, sempre ad anni alterni, il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 20.00 con il padre;
il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 20.00; o il giorno di Lunedì in Albis, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, per poi essere riaccompagnato presso il domicilio materno;
il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre il periodo dal 01 al 15 agosto e, per l'anno successivo, dal 16 al 31 agosto. I sigg.ri e inoltre, si impegnano reciprocamente a Parte_2 Parte_1 comunicare, entro 15 giorni prima della partenza estiva, la destinazione, l'indirizzo ed un recapito telefonico ove il figlio potrà essere sempre rintracciato;
I compleanni e gli onomastici del figlio: I genitori concorderanno, unitamente al figlio, le modalità ed il luogo in cui festeggiare, saranno presenti entrambi con conseguente suddivisione delle relative spese al 50%. Il confronto tra i genitori in merito alle predette decisioni dovrà avvenire anche per iscritto (a mezzo whatsapp);
I compleanni e gli onomastici dei genitori: Il figlio trascorrerà tali ricorrenze con il genitore festeggiato;
Altre occasioni diverse dalle suddette: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 ottobre (Festa dei nonni), 1° novembre, 8 dicembre, il figlio starà con i genitori secondo il metodo dell'alternanza;
I sigg. e stabiliscono che è loro obbligo, allorquando decidono di trascorrere con il figlio Parte_2 Parte_1 weekend o vacanze sia in Italia che fuori dal territorio della Repubblica Italiana, comunicare all'altra parte il periodo temporale in cui il minore permarrà lontano dal domicilio familiare, oltre che l'indirizzo ove lo stesso si trovi, con qualunque mezzo di comunicazione;
Confermare che, essendo entrambi i ricorrenti autonomi economicamente, alcun assegno di mantenimento va determinato tra di loro;
Confermare che il sig. versi un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_2 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario Per_1 sul conto corrente intestato alla sig.ra o comunque con modalità di pagamento in regola con l'antiriciclaggio; Parte_1
Confermare che le spese straordinarie saranno regolamentate secondo il Protocollo d'intesa del 28.03.2024 del Tribunale di
Santa AR AP Vetere e saranno corrisposte dal sig. alla sig.ra entro il 30 di ogni Parte_2 Parte_1 mese. In particolare;
Statuire che l'assegno unico universale per il figlio minore sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1 rinunciando il sig. a qualsivoglia diritto di credito in merito. Parte_2 Confermare che le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno attribuite in via esclusiva e senza diritto di rivalsa alla sig.ra Parte_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Macerata Campania (CE) in data 03.07.2010 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2 Parte_1
AP Vetere (CE) il 03.08.1973, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macerata Campania (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte I, Ufficio 1, anno 2010);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa AR AP Vetere nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa AR Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa AR Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1798/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 25.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 10.07.2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Losco Celesta, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Macerata Campania (CE) in data 03.07.2010 e dalla cui unione nasceva il figlio il 04.03.2010; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa N. 7329/2021 del 19.04.2021 all'esito del procedimento RG 6251/2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 03.07.2010, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Macerata Campania anno 2010, Numero 4, Parte 1, Serie Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Macerata Campania, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Disporre l'affidamento congiunto del figlio con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre così Per_1 determinato: il padre potrà vedere e tenere con se il figlio ogni volta che lo vorrà, previi accordi con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche del minore e lavorative/personali della madre, e trascorrerà con il figlio il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola dove sarà prelevato dal padre, al giovedì all'entrata a scuola dove sarà accompagnato dal padre. Il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, le festività natalizie con il padre, dalle ore 10.00 del
24 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre, con pernottamento;
per l'anno successivo, dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 20.00 del 01 gennaio, con pernottamento;
il minore trascorrerà poi, sempre ad anni alterni, il 26 dicembre o il 6 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 20.00 con il padre;
il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 20.00; o il giorno di Lunedì in Albis, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, per poi essere riaccompagnato presso il domicilio materno;
il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, con il padre il periodo dal 01 al 15 agosto e, per l'anno successivo, dal 16 al 31 agosto. I sigg.ri e inoltre, si impegnano reciprocamente a Parte_2 Parte_1 comunicare, entro 15 giorni prima della partenza estiva, la destinazione, l'indirizzo ed un recapito telefonico ove il figlio potrà essere sempre rintracciato;
I compleanni e gli onomastici del figlio: I genitori concorderanno, unitamente al figlio, le modalità ed il luogo in cui festeggiare, saranno presenti entrambi con conseguente suddivisione delle relative spese al 50%. Il confronto tra i genitori in merito alle predette decisioni dovrà avvenire anche per iscritto (a mezzo whatsapp);
I compleanni e gli onomastici dei genitori: Il figlio trascorrerà tali ricorrenze con il genitore festeggiato;
Altre occasioni diverse dalle suddette: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 ottobre (Festa dei nonni), 1° novembre, 8 dicembre, il figlio starà con i genitori secondo il metodo dell'alternanza;
I sigg. e stabiliscono che è loro obbligo, allorquando decidono di trascorrere con il figlio Parte_2 Parte_1 weekend o vacanze sia in Italia che fuori dal territorio della Repubblica Italiana, comunicare all'altra parte il periodo temporale in cui il minore permarrà lontano dal domicilio familiare, oltre che l'indirizzo ove lo stesso si trovi, con qualunque mezzo di comunicazione;
Confermare che, essendo entrambi i ricorrenti autonomi economicamente, alcun assegno di mantenimento va determinato tra di loro;
Confermare che il sig. versi un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_2 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario Per_1 sul conto corrente intestato alla sig.ra o comunque con modalità di pagamento in regola con l'antiriciclaggio; Parte_1
Confermare che le spese straordinarie saranno regolamentate secondo il Protocollo d'intesa del 28.03.2024 del Tribunale di
Santa AR AP Vetere e saranno corrisposte dal sig. alla sig.ra entro il 30 di ogni Parte_2 Parte_1 mese. In particolare;
Statuire che l'assegno unico universale per il figlio minore sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1 rinunciando il sig. a qualsivoglia diritto di credito in merito. Parte_2 Confermare che le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno attribuite in via esclusiva e senza diritto di rivalsa alla sig.ra Parte_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Macerata Campania (CE) in data 03.07.2010 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2 Parte_1
AP Vetere (CE) il 03.08.1973, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macerata Campania (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte I, Ufficio 1, anno 2010);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa AR AP Vetere nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa AR Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso