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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Luigi Bobbio, a scioglimento della riser- vata in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2098/2022 del Ruolo Generale Affari Con- tenziosi, avente ad oggetto altri istituti del diritto delle locazioni e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonello Ma- Parte_1
RO e KA MaRO, elettivamente domiciliata come in atti;
- RICORRENTE -
E , rappresentati Controparte_1 Controparte_2
e difesi dall'avv.to Prisco Faiella, elettivamente domiciliati come in atti;
- RESISTENTI –
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di tratta- zione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui tra- scritte tutte le istanze.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat- tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del pro- cesso.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., conveniva in giudizio i Parte_1
sig.ri e chiedendo Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che l'immobile di cui è causa è attualmente detenuto sine titulo dai sigg.ri e , essendo cessato per ef- Controparte_2 Controparte_1
fetto del recesso della comodante il contratto di comodato gratuito stipulato in data 15.12.1996; per l'effetto, ordinare l'immediata re- stituzione del bene, sito in Pagani, alla via Romana, n. 36, identifi- cato nel NCEU di Pagani al foglio 5 particella 2486 sub 2, libero da persone e cose, in favore della ricorrente, Sig.ra con- Parte_1
dannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante per l'illegittima occupazione dell'immobile, da li- quidarsi in via equitativa, con decorrenza dalla data della formale ri- chiesta di restituzione (28/02/2022) sino all'effettivo rilascio”.
2 Si costituivano in giudizio i resistenti i quali chiedevano il rigetto della domanda, in quanto non provata e infondata in fatto ed in dirit- to.
All'udienza del 2 aprile 2025, il giudice, dopo l'escussione dei testi di parte ricorrente, rinviava per la discussione ed all'udienza del
13/11/2025, tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare, va osservato che la presente controversia, intro- dotta ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., attiene alla disciplina dei rap- porti di comodato aventi ad oggetto beni immobili e, in particolare, alla domanda con cui la ricorrente ha chiesto l'accertamento della cessazione del contratto di comodato stipulato tra le parti e il conse- guente rilascio dell'immobile. Il rito locatizio, espressamente esteso ai giudizi relativi ai comodati immobiliari dall'art. 447-bis c.p.c., impone al giudice una trattazione caratterizzata da concentrazione e celerità, con applicazione delle regole probatorie proprie del proce- dimento speciale e con ammissione delle prove orali nei limiti di cui agli artt. 2721 ss. c.c.
Tanto premesso, la domanda proposta da parte ricorrente è infonda- ta, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
La controversia ha ad oggetto la domanda proposta da Parte_1
volta ad ottenere la restituzione dell'immobile concesso in comoda- to ai resistenti nel 1996, sul presupposto della natura precaria del rapporto e dell'intervenuta esigenza personale di rientrare nel godi- mento del bene.
3 Occorre anzitutto individuare correttamente la disciplina applicabile al rapporto. È pacifico tra le parti che l'immobile fu concesso in comodato gratuito nel 1996 ai resistenti, all'epoca prossimi al ma- trimonio, affinché potessero stabilirvi la loro abitazione familiare.
La destinazione del bene ad uso familiare, protrattasi stabilmente per oltre venticinque anni e consolidata dall'effettiva residenza dei comodatari e dei loro tre figli, consente di qualificare il rapporto quale comodato a tempo indeterminato destinato a soddisfare esi- genze abitative familiari. In tali ipotesi, secondo consolidato orien- tamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., n.
13603/2004; Cass. n. 31487/2019), il comodato non rientra nello schema del comodato “precario” di cui all'art. 1810 c.c., bensì in quello disciplinato dall'art. 1809 c.c., con la conseguenza che il be- ne non può essere richiesto indietro ad nutum, ma solo al venir me- no della funzione abitativa o in presenza di un sopravvenuto biso- gno urgente e impreveduto del comodante.
Alla luce di tale qualificazione, l'onere di provare il presupposto ri- chiesto dall'art. 1809 c.c., ossia l'esistenza di un bisogno urgente ed impreveduto che renda necessario il rientro in possesso del bene, in- combe sulla ricorrente. Tale prova non è stata offerta.
Le ragioni dedotte dalla ricorrente a sostegno della richiesta, il dete- rioramento dei rapporti familiari, la volontà personale di “avere una propria casa”, la sopravvenuta preferenza per un'abitazione auto- noma, non integrano i requisiti di urgenza e imprevedibilità richiesti
4 dal legislatore. Si tratta di motivazioni soggettive o di situazioni che, per la loro prevedibilità e gradualità, non possiedono i caratteri della necessità improvvisa ed oggettiva, tali da prevalere sulle esi- genze abitative della famiglia comodataria.
Nemmeno le risultanze istruttorie consentono di ritenere dimostrata la sussistenza di un bisogno così qualificato. I testi escussi, tutti le- gati alla ricorrente da vincoli di parentela, hanno riferito esclusiva- mente del deterioramento dei rapporti tra la ricorrente e la figlia
[...]
e della scelta della ricorrente di desiderare una sistemazione Per_1
autonoma per ragioni di tranquillità personale. Nessuno dei testi ha rappresentato situazioni di emergenza abitativa, di impossibilità og- gettiva a permanere nell'attuale contesto, o di esigenze imprevedibi- li che richiedessero necessariamente il rientro nell'immobile con- cesso in comodato. Le dichiarazioni testimoniali confermano, se mai, la natura del conflitto familiare, ma non sono idonee a integrare il requisito legale della necessità.
La stessa ricorrente, del resto, risulta attualmente ospitata dai figli, non priva di sostentamento economico (come riferito dai testi circa pensione e redditi da locazione), e non versa in condizioni di emer- genza tali da determinare una situazione di disagio oggettivamente insuperabile. Anche da questo punto di vista manca la dimostrazio- ne dell'urgenza, la quale deve essere valutata non in astratto, ma con riguardo alle concrete possibilità abitative del comodante.
5 Va inoltre rilevato che la precedente ordinanza cautelare del 21 di- cembre 2023, pronunciata in un subprocedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato dai resistenti, ha già escluso l'esistenza di condotte della ricorrente idonee a determinare pregiudizi irreparabili e, soprattutto, ha accertato l'assenza del fumus in ordine alla prospettazione della ricorrente circa la natura precaria del comodato. Pur non avendo ef- ficacia di giudicato, tale provvedimento si pone in linea con le emergenze del giudizio di merito e rafforza la conclusione sulla non ricorrenza del presupposto legale della restituzione anticipata.
Ulteriore elemento da valutare è rappresentato dal comportamento della ricorrente che, nel corso del giudizio, ha provveduto a inter- rompere la fornitura idrica dell'immobile occupato dai resistenti, senza alcun preavviso concreto né misure idonee a evitare pregiudi- zi all'intero nucleo familiare, incluso un minore affetto da proble- matiche di apprendimento. Tale condotta, oltre a non trovare giusti- ficazione nelle norme che regolano il comodato, è contraria ai prin- cipi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrat- tuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) e risulta incoerente con la pretesa ur- genza di rientrare nel possesso dell'immobile.
Considerati tutti gli elementi acquisiti, deve ritenersi che il comoda- to sia ancora in corso e che non ricorra alcuno dei presupposti che consentono al comodante di esigerne la restituzione. Le esigenze dei resistenti, che abitano l'immobile da quasi trent'anni con l'intero nucleo familiare, appaiono tuttora meritevoli di tutela e prevalenti,
6 in assenza di una prova rigorosa del contrario, sulla volontà unilate- rale della ricorrente di porre fine al rapporto.
Ne consegue il rigetto della domanda di rilascio e delle correlate ri- chieste risarcitorie, non essendo stata provata alcuna illegittima oc- cupazione da parte dei resistenti né alcun danno causalmente ricon- ducibile alla loro condotta.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come ag- giornato dal D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in fa- vore dei resistenti, che liquida in complessivi euro 2.934,80 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Luigi Bobbio, a scioglimento della riser- vata in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2098/2022 del Ruolo Generale Affari Con- tenziosi, avente ad oggetto altri istituti del diritto delle locazioni e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonello Ma- Parte_1
RO e KA MaRO, elettivamente domiciliata come in atti;
- RICORRENTE -
E , rappresentati Controparte_1 Controparte_2
e difesi dall'avv.to Prisco Faiella, elettivamente domiciliati come in atti;
- RESISTENTI –
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di tratta- zione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui tra- scritte tutte le istanze.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat- tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del pro- cesso.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., conveniva in giudizio i Parte_1
sig.ri e chiedendo Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che l'immobile di cui è causa è attualmente detenuto sine titulo dai sigg.ri e , essendo cessato per ef- Controparte_2 Controparte_1
fetto del recesso della comodante il contratto di comodato gratuito stipulato in data 15.12.1996; per l'effetto, ordinare l'immediata re- stituzione del bene, sito in Pagani, alla via Romana, n. 36, identifi- cato nel NCEU di Pagani al foglio 5 particella 2486 sub 2, libero da persone e cose, in favore della ricorrente, Sig.ra con- Parte_1
dannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante per l'illegittima occupazione dell'immobile, da li- quidarsi in via equitativa, con decorrenza dalla data della formale ri- chiesta di restituzione (28/02/2022) sino all'effettivo rilascio”.
2 Si costituivano in giudizio i resistenti i quali chiedevano il rigetto della domanda, in quanto non provata e infondata in fatto ed in dirit- to.
All'udienza del 2 aprile 2025, il giudice, dopo l'escussione dei testi di parte ricorrente, rinviava per la discussione ed all'udienza del
13/11/2025, tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare, va osservato che la presente controversia, intro- dotta ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., attiene alla disciplina dei rap- porti di comodato aventi ad oggetto beni immobili e, in particolare, alla domanda con cui la ricorrente ha chiesto l'accertamento della cessazione del contratto di comodato stipulato tra le parti e il conse- guente rilascio dell'immobile. Il rito locatizio, espressamente esteso ai giudizi relativi ai comodati immobiliari dall'art. 447-bis c.p.c., impone al giudice una trattazione caratterizzata da concentrazione e celerità, con applicazione delle regole probatorie proprie del proce- dimento speciale e con ammissione delle prove orali nei limiti di cui agli artt. 2721 ss. c.c.
Tanto premesso, la domanda proposta da parte ricorrente è infonda- ta, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
La controversia ha ad oggetto la domanda proposta da Parte_1
volta ad ottenere la restituzione dell'immobile concesso in comoda- to ai resistenti nel 1996, sul presupposto della natura precaria del rapporto e dell'intervenuta esigenza personale di rientrare nel godi- mento del bene.
3 Occorre anzitutto individuare correttamente la disciplina applicabile al rapporto. È pacifico tra le parti che l'immobile fu concesso in comodato gratuito nel 1996 ai resistenti, all'epoca prossimi al ma- trimonio, affinché potessero stabilirvi la loro abitazione familiare.
La destinazione del bene ad uso familiare, protrattasi stabilmente per oltre venticinque anni e consolidata dall'effettiva residenza dei comodatari e dei loro tre figli, consente di qualificare il rapporto quale comodato a tempo indeterminato destinato a soddisfare esi- genze abitative familiari. In tali ipotesi, secondo consolidato orien- tamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., n.
13603/2004; Cass. n. 31487/2019), il comodato non rientra nello schema del comodato “precario” di cui all'art. 1810 c.c., bensì in quello disciplinato dall'art. 1809 c.c., con la conseguenza che il be- ne non può essere richiesto indietro ad nutum, ma solo al venir me- no della funzione abitativa o in presenza di un sopravvenuto biso- gno urgente e impreveduto del comodante.
Alla luce di tale qualificazione, l'onere di provare il presupposto ri- chiesto dall'art. 1809 c.c., ossia l'esistenza di un bisogno urgente ed impreveduto che renda necessario il rientro in possesso del bene, in- combe sulla ricorrente. Tale prova non è stata offerta.
Le ragioni dedotte dalla ricorrente a sostegno della richiesta, il dete- rioramento dei rapporti familiari, la volontà personale di “avere una propria casa”, la sopravvenuta preferenza per un'abitazione auto- noma, non integrano i requisiti di urgenza e imprevedibilità richiesti
4 dal legislatore. Si tratta di motivazioni soggettive o di situazioni che, per la loro prevedibilità e gradualità, non possiedono i caratteri della necessità improvvisa ed oggettiva, tali da prevalere sulle esi- genze abitative della famiglia comodataria.
Nemmeno le risultanze istruttorie consentono di ritenere dimostrata la sussistenza di un bisogno così qualificato. I testi escussi, tutti le- gati alla ricorrente da vincoli di parentela, hanno riferito esclusiva- mente del deterioramento dei rapporti tra la ricorrente e la figlia
[...]
e della scelta della ricorrente di desiderare una sistemazione Per_1
autonoma per ragioni di tranquillità personale. Nessuno dei testi ha rappresentato situazioni di emergenza abitativa, di impossibilità og- gettiva a permanere nell'attuale contesto, o di esigenze imprevedibi- li che richiedessero necessariamente il rientro nell'immobile con- cesso in comodato. Le dichiarazioni testimoniali confermano, se mai, la natura del conflitto familiare, ma non sono idonee a integrare il requisito legale della necessità.
La stessa ricorrente, del resto, risulta attualmente ospitata dai figli, non priva di sostentamento economico (come riferito dai testi circa pensione e redditi da locazione), e non versa in condizioni di emer- genza tali da determinare una situazione di disagio oggettivamente insuperabile. Anche da questo punto di vista manca la dimostrazio- ne dell'urgenza, la quale deve essere valutata non in astratto, ma con riguardo alle concrete possibilità abitative del comodante.
5 Va inoltre rilevato che la precedente ordinanza cautelare del 21 di- cembre 2023, pronunciata in un subprocedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato dai resistenti, ha già escluso l'esistenza di condotte della ricorrente idonee a determinare pregiudizi irreparabili e, soprattutto, ha accertato l'assenza del fumus in ordine alla prospettazione della ricorrente circa la natura precaria del comodato. Pur non avendo ef- ficacia di giudicato, tale provvedimento si pone in linea con le emergenze del giudizio di merito e rafforza la conclusione sulla non ricorrenza del presupposto legale della restituzione anticipata.
Ulteriore elemento da valutare è rappresentato dal comportamento della ricorrente che, nel corso del giudizio, ha provveduto a inter- rompere la fornitura idrica dell'immobile occupato dai resistenti, senza alcun preavviso concreto né misure idonee a evitare pregiudi- zi all'intero nucleo familiare, incluso un minore affetto da proble- matiche di apprendimento. Tale condotta, oltre a non trovare giusti- ficazione nelle norme che regolano il comodato, è contraria ai prin- cipi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrat- tuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) e risulta incoerente con la pretesa ur- genza di rientrare nel possesso dell'immobile.
Considerati tutti gli elementi acquisiti, deve ritenersi che il comoda- to sia ancora in corso e che non ricorra alcuno dei presupposti che consentono al comodante di esigerne la restituzione. Le esigenze dei resistenti, che abitano l'immobile da quasi trent'anni con l'intero nucleo familiare, appaiono tuttora meritevoli di tutela e prevalenti,
6 in assenza di una prova rigorosa del contrario, sulla volontà unilate- rale della ricorrente di porre fine al rapporto.
Ne consegue il rigetto della domanda di rilascio e delle correlate ri- chieste risarcitorie, non essendo stata provata alcuna illegittima oc- cupazione da parte dei resistenti né alcun danno causalmente ricon- ducibile alla loro condotta.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come ag- giornato dal D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in fa- vore dei resistenti, che liquida in complessivi euro 2.934,80 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 18/11/2025
Il Giudice
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