Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3521
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Sentenza 18 novembre 2025

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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una parte ricorrente, rappresentata e difesa da avvocati, nei confronti di due parti resistenti, anch'esse rappresentate e difese da avvocato. La ricorrente, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., ha chiesto l'accertamento della cessazione di un contratto di comodato gratuito stipulato nel 1996, avente ad oggetto un immobile sito in Pagani, e per l'effetto, l'ordinanza di immediata restituzione del bene libero da persone e cose, oltre al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima occupazione. I resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda, ritenendola infondata in fatto e in diritto. La controversia verte sulla corretta qualificazione del contratto di comodato e sulla sussistenza dei presupposti per la sua risoluzione anticipata da parte del comodante.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la domanda di restituzione dell'immobile. Ha qualificato il rapporto come comodato a tempo indeterminato destinato a soddisfare esigenze abitative familiari, ai sensi dell'art. 1809 c.c., e non come comodato precario ex art. 1810 c.c. Di conseguenza, ha affermato che il bene non può essere richiesto indietro ad nutum, ma solo al venir meno della funzione abitativa o in presenza di un sopravvenuto bisogno urgente e impreveduto del comodante. Ha ritenuto che l'onere di provare tale bisogno incombesse sulla ricorrente, la quale non ha fornito adeguata prova. Le ragioni addotte dalla ricorrente, quali il deterioramento dei rapporti familiari e la volontà di avere una propria casa, non integrano i requisiti di urgenza e imprevedibilità richiesti dalla legge. Le risultanze istruttorie, comprese le dichiarazioni testimoniali, hanno confermato la natura del conflitto familiare ma non la sussistenza di un'emergenza abitativa oggettiva. È stata altresì considerata la precedente ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., che aveva già escluso il fumus circa la precarietà del comodato. Infine, la condotta della ricorrente di interrompere la fornitura idrica è stata ritenuta contraria ai principi di correttezza e buona fede. Pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda di rilascio e le connesse richieste risarcitorie, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3521
    Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
    Numero : 3521
    Data del deposito : 18 novembre 2025

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