Articolo 1 della Legge 1 luglio 1966, n. 515
Articolo 2
Versione
28 luglio 1966
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore dell'Opera nazionale ciechi civili.
Entrata in vigore il 28 luglio 1966