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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 12440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 12440/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. OREGLIA Parte_1
CR che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TODARO Controparte_1
PAOLO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Nairobi (Kenya) il 16/09/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 523 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4023/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 16/10/2023 e pubblicata in data 23/10/2023.
Con ricorso depositato il 17/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il signor e la signora concordemente Parte_1 Controparte_1 dichiarano di rinunciare a pretendere l'uno dall'altra qualsivoglia assegno di mantenimento, altresì dichiarando di aver già risolto ogni loro questione di natura economica e/o patrimoniale, nonché dichiarando e confermando di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra e/o che nessun rapporto di debito-credito pende tra le parti, avendo le stesse già regolato ogni loro questione economico- patrimoniale.
DÀ ATTO che i coniugi concordemente convengono di sostenere al 50% le spese di iscrizione a ruolo del presente ricorso e/o ogni spesa viva ad esso connessa e dovuta in relazione al presente giudizio;
DÀ ATTO che i coniugi concordemente convengono che le spese ed onorari del presente giudizio siano integralmente compensati tra le parti, ed i difensori rinunciano alla solidarietà professionale;
DÀ ATTO che il signor e la signora dichiarano e Parte_1 Controparte_1 convengono di dare immediata applicazione alle soprindicate condizioni.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 12440/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. OREGLIA Parte_1
CR che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TODARO Controparte_1
PAOLO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Nairobi (Kenya) il 16/09/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 523 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4023/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 16/10/2023 e pubblicata in data 23/10/2023.
Con ricorso depositato il 17/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il signor e la signora concordemente Parte_1 Controparte_1 dichiarano di rinunciare a pretendere l'uno dall'altra qualsivoglia assegno di mantenimento, altresì dichiarando di aver già risolto ogni loro questione di natura economica e/o patrimoniale, nonché dichiarando e confermando di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra e/o che nessun rapporto di debito-credito pende tra le parti, avendo le stesse già regolato ogni loro questione economico- patrimoniale.
DÀ ATTO che i coniugi concordemente convengono di sostenere al 50% le spese di iscrizione a ruolo del presente ricorso e/o ogni spesa viva ad esso connessa e dovuta in relazione al presente giudizio;
DÀ ATTO che i coniugi concordemente convengono che le spese ed onorari del presente giudizio siano integralmente compensati tra le parti, ed i difensori rinunciano alla solidarietà professionale;
DÀ ATTO che il signor e la signora dichiarano e Parte_1 Controparte_1 convengono di dare immediata applicazione alle soprindicate condizioni.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.