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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/11/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC C.F._1
Nella causa RG 5890 \ 2025 promossa da
( ) Parte_1 C.F._2
contro
( ) Controparte_1 C.F._3
* * *
Successivamente oggi martedì 11 novembre 2025 alle ore
09.15 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
è collegata l'avv. Cristiana Vecchini per parte ricorrente, nessuno per parte convenuta;
l'avv. Vecchini ex art. 196 duodecies dda cpc assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni anche in via istruttoria come in memoria integrativa;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: - dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01.10.2024 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona 1 al no. 3T/011516; nel merito, contrariis reiectis:
- ordinare l'immediata riconsegna del bene immobile sito in Verona (VR), Via Romagnoli n. 92 int. 9 in favore della signora;
- Parte_1 condannare il signor al pagamento dei canoni ad oggi inevasi Controparte_1 ammontano ad eu nché successivi maturandi sino alla liberazione dell'immobile in favore della signora;
- Parte_1 condannare il signor a rimborsar Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 793,44 per spese condominiali imputabili al
[...]
corrisposte dalla stessa al condomino AR Arena come da documentazione in ad;
- condannare il signor al pagamento Controparte_1 delle spese di mediazione e compensi per il ento (proc. n. VR2025-969 Medyapro) pari ad euro 234,48 per spese ed euro 339,66 per compensi, rimborso forfetario spese generali 15% e c.p.a. (docc. 5 e 6); - condannare il signor al pagamento delle spese di lite pari ad Controparte_1 euro 142,50 come documentato in ad, compensi, rimborso forfetario spese generali 15% e c.p.a.
Il procuratore di parte ricorrente dà atto che la morosità persiste ed è di € 4.790,00 per canoni, € 793,44 per oneri condominiali ed
€ 643,48 per anticipazioni.
Pagina 2 di 7 il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 3 di 7 Seguito verbale 11/11/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 5890\2025 promossa con ricorso 30/09/2025
DA
( ) residente in Parte_1 C.F._2
Verona v. Ormanetto 32/A ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Cristiana Vecchini che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Pagina 4 di 7 ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3
v. Vianello 601
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 01.10.2024 relativo ad immobile sito in Verona v. B. Romagnoli, 92 int. 9.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante veniva disposto il mutamento del rito stante la notifica ex art. 143 cpc dell'atto introduttivo incompatibile con il processo.
Dato previamente corso al procedimento di mediazione con esito negativo, nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamenta la ricorrente il mancato pagamento dei canoni per €
4.790,00 per canoni, € 793,44 per oneri condominiali.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte del convenuto rimasto contumace, confermano la ricostruzione attorea.
Parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Pagina 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza, ivi compresi € 643,48 per anticipazioni.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione del contratto 01.10.2024 relativo all'immobile sito in Verona v.
Verona v. B. Romagnoli, 92 int. 9 fissando per il rilascio il termine del 12.01.2026; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 4.790,00 per canoni scaduti ed € 793,44 per oneri condominiali, al pagamento della somma di € 550,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.370,00 (di cui €
1.705,00 per fase sommaria, € 709,00 per fase introduttiva del giudizio, € 210,00 per fase istruttoria, € 746,00 per fase decisionale) oltre ad € 284,00 per il procedimento di mediazione, oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%,
Iva e Cpa.
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
Pagina 6 di 7 comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 11 novembre 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC C.F._1
Nella causa RG 5890 \ 2025 promossa da
( ) Parte_1 C.F._2
contro
( ) Controparte_1 C.F._3
* * *
Successivamente oggi martedì 11 novembre 2025 alle ore
09.15 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
è collegata l'avv. Cristiana Vecchini per parte ricorrente, nessuno per parte convenuta;
l'avv. Vecchini ex art. 196 duodecies dda cpc assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni anche in via istruttoria come in memoria integrativa;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: - dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 01.10.2024 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona 1 al no. 3T/011516; nel merito, contrariis reiectis:
- ordinare l'immediata riconsegna del bene immobile sito in Verona (VR), Via Romagnoli n. 92 int. 9 in favore della signora;
- Parte_1 condannare il signor al pagamento dei canoni ad oggi inevasi Controparte_1 ammontano ad eu nché successivi maturandi sino alla liberazione dell'immobile in favore della signora;
- Parte_1 condannare il signor a rimborsar Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 793,44 per spese condominiali imputabili al
[...]
corrisposte dalla stessa al condomino AR Arena come da documentazione in ad;
- condannare il signor al pagamento Controparte_1 delle spese di mediazione e compensi per il ento (proc. n. VR2025-969 Medyapro) pari ad euro 234,48 per spese ed euro 339,66 per compensi, rimborso forfetario spese generali 15% e c.p.a. (docc. 5 e 6); - condannare il signor al pagamento delle spese di lite pari ad Controparte_1 euro 142,50 come documentato in ad, compensi, rimborso forfetario spese generali 15% e c.p.a.
Il procuratore di parte ricorrente dà atto che la morosità persiste ed è di € 4.790,00 per canoni, € 793,44 per oneri condominiali ed
€ 643,48 per anticipazioni.
Pagina 2 di 7 il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 3 di 7 Seguito verbale 11/11/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 5890\2025 promossa con ricorso 30/09/2025
DA
( ) residente in Parte_1 C.F._2
Verona v. Ormanetto 32/A ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Cristiana Vecchini che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Pagina 4 di 7 ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3
v. Vianello 601
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 01.10.2024 relativo ad immobile sito in Verona v. B. Romagnoli, 92 int. 9.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante veniva disposto il mutamento del rito stante la notifica ex art. 143 cpc dell'atto introduttivo incompatibile con il processo.
Dato previamente corso al procedimento di mediazione con esito negativo, nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamenta la ricorrente il mancato pagamento dei canoni per €
4.790,00 per canoni, € 793,44 per oneri condominiali.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte del convenuto rimasto contumace, confermano la ricostruzione attorea.
Parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Pagina 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza, ivi compresi € 643,48 per anticipazioni.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione del contratto 01.10.2024 relativo all'immobile sito in Verona v.
Verona v. B. Romagnoli, 92 int. 9 fissando per il rilascio il termine del 12.01.2026; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 4.790,00 per canoni scaduti ed € 793,44 per oneri condominiali, al pagamento della somma di € 550,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.370,00 (di cui €
1.705,00 per fase sommaria, € 709,00 per fase introduttiva del giudizio, € 210,00 per fase istruttoria, € 746,00 per fase decisionale) oltre ad € 284,00 per il procedimento di mediazione, oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%,
Iva e Cpa.
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
Pagina 6 di 7 comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 11 novembre 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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