Sentenza 17 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2019, n. 50986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50986 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/06/2019 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
let-t-eVsentite le conclusioni del PG
MARIO MARIA STEFANO PINELLI
Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato Viscomi insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data 8/05/19 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con cui è stata applicata a PE AG la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato in ordine al delitto di strage, aggravato ai sensi dell'art. 416.1 bis cod. pen., nonché ai delitti di detenzione e porto illegali di arma, in concorso con DO LA ed altri soggetti allo stato non identificati. Il fatto, per cui si procede, avveniva la sera del 5 agosto 2007, allorquando all'interno del ristorante Eko in IR AR entrava un gruppo di fuoco, e due persone di tale gruppo, con il volto travisato, in particolare una indossante un casco integrale e l'altra una mascherina, si dirigevano verso l'affollata veranda, esplodendo più colpi di arma da fuoco, dei quali quattro raggiungevano NC PI, mentre questi era intento a cenare con propri familiari e amici, provocandone dopo poco il decesso, ed ulteriori colpi ferivano alcuni congiunti del suddetto e altri avventori. La vicenda si colloca nell'ambito delle indagini relative all'operatività della cosca AO-LA nei territori di IR AR e limitrofi. L'ordinanza in esame, dopo un ampio excursus sul contesto associativo mafioso in cui risulta maturata l'azione delittuosa ed in particolare sul "locale" di IR e sulla suddetta cosca facente di esso parte, nonché sui rapporti tra quest'ultima, capeggiata da PE AO e DO LA, ed altre cosche 'ndranghetiste, infine sulle dinamiche di potere interne a detta consorteria, passa alla disamina dell'omicidio di NC PI, concludendo, in sintonia col primo Giudice, per la sussistenza nei confronti dell'odierno indagato di gravi indizi di colpevolezza.
2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, PE AG, lamentando violazione degli artt. 273 e 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen., nonché apparenza, contraddittorietà e illogicità motivazionale. Ci si duole che il Tribunale del riesame, pur menzionando la sentenza delle Sezioni Unite Aquilina, non ne abbia poi rispettato i principi, afferenti alla valutazione delle chiamate de relato.La difesa evidenzia che detto Tribunale oblitera le deduzioni difensive, rassegnate esplicitamente in una memoria prodotta all'udienza dinanzi allo stesso, sul propalato del collaboratore OL, carente per non avere mai il suddetto riferito che AG sarebbe stato l'esecutore materiale e contraddittorio sia con riguardo alle modalità dell'incontro con NC PI, smentite da un dato obiettivo quale la trascrizione della conversazione n. progr. 3878, sia con riguardo all'apprensione della notizia riguardo al ristorante ove avrebbe effettivamente cenato PI, che non poteva che essere avvenuta solo dopo le 21.00, sulla base delle captazioni e delle s.i.t. di FA AR, diversamente da quanto affermato dal collaboratore nell'interrogatorio, il quale riferisce di averlo saputo prima, durante l'incontro con PI. Rileva che il Tribunale è altresì sfuggito alle argomentazioni difensive relative alla valutazione delle chiamate de relato degli altri collaboratori di giustizia. A cominciare da IS, del quale dichiara la attendibilità, pure a fronte di palesato astio nei confronti del ricorrente, accusato di avergli ucciso il fratello, e pur non essendo stato il collaboratore in grado, nel successivo interrogatorio del 31.5.18, di riferire né il motivo per cui avveniva l'omicidio in esame né gli esecutori. Rileva la difesa che ancora più labile è la motivazione rispetto alle propalazioni di NT FA e all'interpretazione dell'affermazione fatta dallo stesso ("perché più o meno chirru cchi sacciu"), che sembrerebbe l'espressione di un'informazione di voci correnti piuttosto che di una confidenza riservata ottenuta. Osserva, sempre il difensore, che il Tribunale del riesame, a fronte dell'evidenziato contrasto tra le dichiarazioni del collaboratore NN e quelle rese dall'avvocato NA, che smentirebbero le prime sia in ordine alla descrizione fisica che non coinciderebbe con quella di AG, sia in ordine alla stessa oggettiva possibilità di riconoscere l'esecutore travisato da un casco integrale e da una tuta da imbianchino, si limita a sostenere che non è escluso che NA in un momento successivo alla deposizione abbia riferito di AG in via confidenziale a NN, ancora una volta dando rilievo ad una possibilità ma non ad una probabilità. Censura il difensore il frazionamento delle dichiarazioni di NC IN, ritenute attendibili con riguardo alla confidenza che il suddetto avrebbe ricevuto da AG circa l'intenzione di uccidere RI, nonostante la smentita delle dichiarazioni sul successivo incontro in carcere dopo l'evento e sulla conferma in quella occasione della partecipazione all'omicidio, smentita che avrebbe dovuto far ritenere assolutamente inattendibile IN. Si duole, sempre la difesa, che le dichiarazioni di NC AO circa l'esecuzione dell'omicidio da parte di LO e IN, invece che collocate in contrapposizione a quelle degli altri collaboratori di giustizia per rilevarne l'assoluta incertezza indiziaria, siano state valorizzate dal Tribunale del riesame, desumendo dalle stesse il riferimento a contatti tra LO e AG. Rileva, quindi, la difesa che il Tribunale del riesame si è sottratto all'analisi dell'affidabilità dei chiamanti e all'applicazione dei principi giurisprudenziali anche relativi alla c.d. frazionabilità delle dichiarazioni, trincerandosi dietro un generico riferimento ad una pluralità di fonti dichiarative che, in un modo o nell'altro, attribuiscono a AG un ruolo nell'omicidio di PI. Osserva il difensore come l'aspetto più allarmante dell'ordinanza impugnata sia offerto dal superamento dell'obiezione difensiva circa la sottoposizione di AG agli arresti domiciliari in data 5 agosto 2007, che portava gli inquirenti, nella relazione di servizio del 6 novembre 2007, ad escludere che lo stesso potesse essere l'esecutore materiale dell'omicidio. Lamenta che il Tribunale del riesame esprima un giudizio di plausibilità della violazione delle prescrizioni della misura cautelare in corso, deducendolo peraltro da una presunta violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, da cui lo stesso è stato, altresì, assolto;
e che non si confronti con la deduzione difensiva relativa all'esistenza di una conversazione - progr. 3020 delle ore 19.30 dell'Il agosto 2007 - tra AR SI, FA TI e FA AR, tutti presenti al momento della sparatoria, circa un appostamento da parte dei killers fuori del ristorante durato almeno quindici minuti, circostanza che renderebbe altamente improbabile che AG possa aver commesso l'omicidio allontanandosi per così tanto tempo dalla propria abitazione.
3. Con memoria depositata il 4.11.2019 il difensore articola motivi nuovi, riallacciandosi all'affermazione del Tribunale del riesame "secondo cui in mancanza di attestazioni circa la presenza presso il domicilio del ricorrente in orario concomitante all'esecuzione della sparatoria, le spiccate doti delinquenziali del predetto rendono plausibile l'ipotesi che si sia sottratto alle prescrizioni della misura in corso". La difesa osserva : - che in sede di interrogatorio di garanzia l'indagato ha fornito una granitica prova d'alibi, costituita dalla sottoposizione in data 5 agosto 2007 agli arresti domiciliari e da un controllo dei carabinieri quasi in concomitanza con l'omicidio di NC PI;
- che conseguentemente prima del procedimento di riesame essa difesa chiedeva ai carabinieri di IR AR copia dell'ordine di servizio completo del resoconto del controllo;
- che da tale copia, allegata ai motivi nuovi, emerge che PE AG riceveva un controllo presso la propria abitazione alle ore 22.32 del 5 agosto 2007; - che tale dato si pone in assoluto conflitto con la possibilità che l'indagato abbia partecipato all'azione di fuoco in danno di NC PI;
- che difatti dalla nota del ROS dei Carabinieri si legge espressamente che alle ore 22.40 giungevano presso la Centrale operativa del Comando Carabinieri di Crotone una serie di richieste telefoniche di intervento presso il ristorante Eko, dovendosi da ciò desumere che l'omicidio era avvenuto qualche minuto prima di quell'orario e che pertanto AG non veniva sottoposto a stub. Per tali motivi la difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni statuizione consequenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati.
1.1 II Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata non affronta adeguatamente i rilievi difensivi, che sono stati analiticamente ripercorsi in questa sede. Evidenzia, invero, detta ordinanza : - che i summenzionati vertici della cosca in esame (PE AO e DO LA), durante i periodi di detenzione o di latitanza, demandarono a loro fiduciari la reggenza della medesima e precisamente prima a RU TA, assassinato nel 2004, e poi a NC PI;
- che l'assassinio del primo fu decretato per la cattiva gestione da parte del medesimo delle risorse della consorteria;
- che PI, uno dei fautori dell'omicidio in ultimo menzionato, una volta raggiunto il potere, commise gli stessi errori del suo predecessore, continuando a sperperare le risorse della cosca e mancando di rispetto, nella gestione della stessa e dei suoi rapporti con le altre consorterie, nei confronti di AO e LA, reggenti storici del sodalizio, come emergente dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia e confermato da un'ampia attività investigativa di captazione di conversazioni ambientali e telefoniche. Individuato, quindi, il movente della strage oggetto di esame, l'ordinanza passa alla disamina del coinvolgimento nella stessa di PE AG, detto PE U' Bandito, all'epoca dei fatti per cui si procede esponente di spicco della suddetta consorteria, come accertato da due sentenze di cui una passata in giudicato (processo Bellerofonte), premettendo che tale coinvolgimento è evincibile sia dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sia da numerose captazioni telefoniche e ambientali. Passando, però, alla disamina degli elementi posti alla base della gravità indiziaria l'ordinanza di riesame dà vita ad un iter motivazionale, che senza dubbio mostra lacune ed incertezze. In primo luogo con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni di NC OL (pagg. 12, 13 e 14 dell'ordinanza impugnata). Questi ha, invero, affermato di essere stato coinvolto nel presente delitto da DO LA, esponente apicale della consorteria in oggetto, di avere, quindi, svolto il ruolo di "specchietto", monitorando gli spostamenti della vittima la giornata dell'omicidio, e di avere appreso anche del coinvolgimento di AG, che avrebbe predisposto tutto per l'omicidio. Orbene, detto Tribunale, oltre a non specificare quale sarebbe stato il ruolo attribuito da OL, de relato da LA, a AG, all'obiezione difensiva di maggiore rilievo (rispetto alle altre circa le modalità dei contatti con PI, per le quali vengono offerte dall'ordinanza impugnata argomentazioni non manifestamente illogiche), secondo cui OL, allontanatosi da IR AR nel tardo pomeriggio, non avrebbe potuto sapere del luogo dell'incontro ed informare dello stesso LA, in quanto luogo concordato solo in tarda serata come emerso dalle conversazioni e dalle dichiarazioni di alcuni degli invitati, replica, con un'argomentazione di estrema incertezza logica, che "ben avrebbe potuto PI, durante l'incontro con OL, illustrare uno dei luoghi di consueto frequentati, da proporre nelle conversazioni successive". In secondo luogo con riguardo ai riscontri a dette dichiarazioni offerti da quelle degli altri collaboratori. Invero, queste ultime o non sembrano offrire un riscontro individualizzante, o presentano elementi di criticità che, evidenziati dalla difesa, non risultano adeguatamente risolti dall'ordinanza impugnata. A cominciare dalle dichiarazioni di CH IS (pagg. 15 e 16 dell'ordinanza impugnata), il quale, pur avendo riferito nell'interrogatorio del 17 maggio 2013, di avere appreso da MO EL, soggetto intraneo alla cosca cirotana, che l'eliminazione di PI fu voluta dai vertici della consorteria, a causa del comportamento serbato dal medesimo durante il periodo di reggenza, e che l'omicidio fu eseguito da AG, nell'interrogatorio del 31 maggio 2018 non ricordava più con precisione né il movente né l'identità degli esecutori materiali dell'omicidio PI, limitandosi a confermare le precedenti dichiarazioni "con particolare riferimento al coinvolgimento di OL NC". A fronte di tale imponente discrasia, il Tribunale ritiene "plausibile che, a distanza di cinque anni dalla prima deposizione...abbia potuto dimenticare alcuni particolari" e immotivatamente privilegia il coinvolgimento più volte ribadito nel primo interrogatorio di PE AG. Per passare alle dichiarazioni di NT FA (pagg. 16 e 17 dell'ordinanza impugnata), de relato da Bruni, il quale senza dubbio, pur calando la strage in oggetto nel contesto di conflittualità mafiosa tra PI, da un lato, e DO LA e PE AG, dall'altro, e quindi offrire un riscontro in relazione al movente della strage, nel riferire del coinvolgimento nella stessa come esecutore materiale di AG accanto a LA ("perché più o meno chirrhu cchi sacciu a sparare a NZ PI è stato LA e PE u bandito") sembra far riferimento, come .rilevato dalla difesa, ad un'eco di voci correnti, piuttosto che ad una confidenza ricevuta da una persona informata sulla vicenda. Per passare, ancora, alle dichiarazioni del collaboratore PE NN, il quale ha riferito di avere appreso del coinvolgimento di AG dall'avvocato Ernesto NA, presente al momento del fatto, che, nonostante il travisamento, avrebbe avuto modo di riconoscere come sparatore l'indagato. Quanto a tali dichiarazioni, a fronte dell'obiezione difensiva circa il contrasto tra le stesse e le sommarie informazioni testimoniali rese dal suddetto avvocato nell'immediatezza dei fatti, nelle quali lo stesso aveva indicato lo sparatore quale soggetto di corporatura e altezza media, laddove AG è alto un metro e ottanta ed è di corporatura robusta, il Tribunale del riesame si limita ad escludere "la contraddizione con l'identificazione di AG PE", senza spiegarla, se non con una "descrizione fisica fornita invero non incompatibile anche con le caratteristiche del ricorrente", e ad affermare, senza confrontarsi col dato del travisamento e della conseguente oggettiva difficoltà del riconoscimento, che "il contenuto della deposizione dinanzi alla p.g. non esclude che, in un momento successivo, NA abbia riferito dell'identificazione dello AG, in via confidenziale, al NN". E, infine, concludere - non essendo oggetto di doglianza la valutazione delle dichiarazioni di MI IN, il quale, de relato da CA CO, ha riferito delle rimostranze del dirigente della cosca cirotana, per il tramite di quest'ultimo, nei confronti di IN CA, altro soggetto presente al momento della sparatoria, che aveva messo in circolazione la notizia di avere riconosciuto AG come uno degli esecutori materiali dell'omicidio - con le dichiarazioni di NC IN e di NC AO. Invero, il primo ha riferito di avere saputo, prima dell'omicidio in esame, ad una riunione a IR da PE AG che era intenzionato a procedere nei confronti di NC PI, anche per vendicare la morte di RU TA, e di avere ricevuto, durante un periodo di carcerazione trascorso nel 2007 con AG, nel carcere di Crotone la confidenza da parte di quest'ultimo di avere poi effettivamente eseguito l'omicidio di PI. A fronte, quindi, dell'obiezione difensiva secondo cui IN era da ritenersi non attendibile, in quanto dagli accertamenti svolti era emerso che AG e IN avevano trascorso assieme un periodo di detenzione nel carcere di Crotone solo prima dell'omicidio e precisamente nel maggio 2007, il Tribunale del riesame lo ritiene credibile "nella parte in cui ha riferito di avere affrontato l'argomento dell'omicidio PI con AG, nel corso delle riunioni avvenute in IR AR, non sussistendo, tuttavia, riscontri alla circostanza che essi abbiano avuto modo di colloquiare della sparatoria successivamente all'evento". Dando vita, ancora una volta, ad una motivazione apodittica a fronte di un indubbio elemento di criticità. NC AO, figlio del boss PE AO, ha, invece, riferito, de relato da GI NC e NC OL, che a sparare nella strage in esame sarebbero state altre persone e precisamente AN LO e CO IN. A fronte del tenore delle sue dichiarazioni, in contrasto con quelle finora valutate, come evidenziato dalla difesa, il Tribunale a quo, senza approfondire tale contrasto, interpreta le dichiarazioni in ultimo menzionate mettendole in collegamento con le risultanze dell'intercettazione sull'utenza di IN, che consentivano di verificare che quest'ultimo il 5 agosto era stato convocato alle 16.26 a casa di PE AG e che lo stesso suggeriva ad LO di ipotizzare una scusa ossia che avrebbe avuto un matrimonio e che non si sarebbe potuto muovere;
e conclude che tali risultanze "lasciano supporre che AG avesse rivolto loro la richiesta di presenziare all'azione" e "evidenziano l'esistenza di contatti, il giorno dell'omicidio, tra i soggetti indicati dal collaboratore come partecipi" e AG PE. Trascura, però, il Tribunale del riesame che in tale ottica l'intervento di quest'ultimo sembra circoscritto al ruolo di mandante che convoca i partecipi, piuttosto che di esecutore materiale, come da dichiarazioni degli altri collaboratori. Infine, il Tribunale del riesame non si confronta adeguatamente con gli ulteriori rilievi difensivi riguardanti la condizione di sottoposto agli arresti domiciliari di PE AG al momento della commissione della strage. Questi, invero, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, di cui dà atto la stessa ordinanza impugnata, ha riferito di essere stato sottoposto in quanto agli arresti domiciliari ad un controllo dei carabinieri quasi in concomitanza con la vicenda delittuosa in esame. Sul punto la difesa ha prodotto, in allegato ai motivi nuovi, copia dell'ordine di servizio relativo a detto controllo, da cui emerge che lo stesso sarebbe avvenuto alle ore 22.32 del giorno della strage, e, all'odierna udienza, copia dell'annotazione della Compagnia dei Carabinieri di IR AR, in cui si fa riferimento ad un intervento di dette forze dell'ordine in piazza Diaz di IR AR, per una sparatoria, dalle ore 22.30 in poi. Orbene - pur dovendosi riconoscere che le acquisizioni in ultimo menzionate sono successive rispetto agli atti oggetto di riesame e non se ne può tenere conto in questa sede - il Tribunale del riesame pecca ancora una volta di genericità e apoditticità, laddove, a fronte delle risultanze della conversazione progr. 3020 dell'Il agosto 2007, in cui gli interlocutori, tutti presenti al momento della sparatoria, ipotizzano un appostamento da parte dei killers fuori del ristorante durato almeno quindici minuti, esclude l'inconciliabità di detta circostanza con la sottoposizione agli arresti dorniciliari dell'indagato, "ben potendo lo AG, una volta uscito dall'abitazione, essersi trattenuto all'esterno il tempo necessario a realizzare l'azione delittuosa". Nel caso di specie il Tribunale del riesame non solo non risponde a tutti i rilievi difensivi, ma dà vita ad un iter motivazionale in cui residuano incertezze sulla dinamica e sulla tempistica del fatto e in cui, come correttamente evidenziato dalla difesa, neppure viene individuato con esattezza il ruolo che sarebbe stato concretamente svolto da PE AG.-21a ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-tdo ..à32 Roma, Se, difatti, è vero che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a confutare in dettaglio ogni singolo argomento difensivo (vedi Sez. 6 n. 3742 del 9/01/2013, Ioio, Rv. 254216, e Sez. 2 n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760), è anche vero che lo stesso deve confrontarsi con le specifiche indicazioni e/o allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori ( Sez. 6, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, Rv. 223061; Sez. 2, n.5522 del 22 ottobre 2013, Rv.258264).
2. Tali lacune motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Catanzaro, competente ex art. 309 c.p.p.. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà dei ricorrenti deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma