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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.13231/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 22/1/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...], residente a [...] rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Massimo Marangio
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis c.p.c. Controparte_1 dalla Dottoressa RO ZA
Resistente Oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 28/11/2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado e di aver in parte maturato la anzianità di servizio nella scuola materna, lamenta che nei decreti di ricostruzione carriera il servizio prestato nella scuola dell'infanzia dal 1990 al 1995 per complessivi quattro anni non è stato riconosciuto per intero ma in misura ridotta, secondo il criterio della c.d
“temporizzazione”, con conseguente decurtazione dello stipendio e, dedotta la violazione degli artt.83 DPR n.417/1974 e dell'art.57 Legge 312/1980, chiede accertarsi il suo diritto alle differenze retributive maturate corrispondenti a quanto avrebbe percepito con la valutazione integrale del servizio prestato nella scuola materna e alla sua collocazione nella fascia stipendiale 15-20 dall'1/10/2006 e successivi scatti, con condanna del al pagamento dei CP_1 ratei differenziali dovuti, quantificati in € 19.989,96, oltre ai ratei di 13° mensilità, e con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio il convenuto con memoria nella quale CP_1 eccepisce prescrizione del diritto azionato e contesta, nel merito, in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, richiamandosi all'orientamento già espresso dai Giudici di questa Sezione in varie pronunce su casi analoghi (sentenza n.3037/2015
Dott.ssa Santo e sentenza n.1040/2016 Dott.ssa De Giorgi), si osserva quanto segue.
Giova riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare l'art. 2 del D.L. n. 370/70 che prevede: “ Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a «buono» o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono. Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a «buono» o corrispondente”.
La legge 11 luglio 1980, n. 312 all'art. 57, commi 1 e 2, prevede che "I passaggi di ruolo di cui all' articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 [ndr. art. 77:
"Possono essere disposti del passaggi personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 417."
Infine, l'art. 83 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 rubricato "Passaggio ad altro ruolo" stabilisce che "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da
2 un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".
Ciò posto, ritiene il giudicante di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa ormai consolidata circa la piena valutabilità del servizio reso nelle scuole materne in caso di passaggio alla scuola secondaria espresso dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6861 del 27/12/2000; n. 4512 del 27/8/2001; n. 5693 del 1/10/2003; n. 6587 del 29/12/2008; n. 1878 del
31/3/2009; e n. 2553 del 24/4/2009, cui ha fatto seguito conforme pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che "In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, D.L. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l' art. 57, L. n.
312 del 1980 e l' art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo" (cfr. Cass. sent. n. 2037 del
29/01/2013).
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.9144 del
6/5/2016 hanno affermato che “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del
1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd.
Temporizzazione”.
Il D.P.R. 31.5.1974, n. 417, infatti, ha consentito, a determinate condizioni, la mobilità orizzontale fra ruoli docenti delle scuole di grado superiore, con valutazione per intero, nel nuovo ruolo, del servizio prestato nel ruolo inferiore;
il successivo art. 57 della legge 11.7.1980, n. 312 ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggi fra ruoli in senso sia orizzontale che verticale (in quest'ultimo caso, sia dal basso verso l'alto che viceversa), con instaurazione di una vera e propria osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola, non esclusa quella materna.
L'art. 57 cit., d'altra parte, non potrebbe non implicare -per qualsiasi passaggio di ruolo dal medesimo consentito- l'applicazione dell' art. 83 del D.P.R.
31.5.1974, n. 417; una lettura restrittiva di quest'ultima disposizione
(testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), in modo
3 tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti -e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n.
312/80- implicherebbe incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento;
una lettura costituzionalmente orientata, invece, non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi "di ruolo", come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione di quelli "non di ruolo" (cfr. in termini giurisprudenza citata).
Né, infine, possono trarsi decisivi argomenti dalla ordinanza della Corte
Costituzionale n. 89 dei 2001, la quale, senza assumere posizione sulla possibilità o meno di dare alla norma una interpretazione estensiva si è limitata ad affermare -in riferimento, al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in una scuola materna non statale (alla base dell'ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta per diversità di trattamento) e, quindi, in ipotesi diversa da quella che occupa- che l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del Legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, allora, la domanda va accolta e l'Amministrazione resistente va condannata alla ricostruzione della carriera della ricorrente con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici, contributivi e assistenziali, di tutti gli anni di insegnamento di ruolo effettuati presso la scuola materna.
Per quanto attiene alla prescrizione eccepita da parte resistente si osserva che la
Corte di Cassazione con Ordinanza n.2232 del 30/1/2020 ha chiarito che
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
4 Ne consegue che va dichiarata la prescrizione del diritto al pagamento dei ratei maturati in epoca antecedente il quinquennio dal deposito del ricorso (e cioè la prescrizione dei ratei maturati prima del Novembre 2018), sicchè, aderendo alla quantificazione operata in ricorso, in quanto contestata nella memoria del soltanto in via generica, si deve condannare il resistente al CP_1 CP_1 pagamento della somma di € 10.960,91 (importo ottenuto sommando tutti i ratei arretrati maturati dall'1/1/2019 come riportati a foglio 9 del ricorso), a titolo di differenze retributive, nonché al pagamento dei ratei di 13° mensilità, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, come previsto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994 per i crediti lavorativi dei pubblici dipendenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE visto l' art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento in misura intera dei quattro anni di servizio prestati come Docente di Scuola Materna dal 1990 al 1995 e al collocamento nella fascia stipendiale 15 – 20 sin dall'1/10/2006 e condanna il resistente alla ricostruzione della carriera della ricorrente con il CP_1 riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti gli anni di insegnamento di ruolo effettuati presso la e al pagamento della somma di € CP_2
10.960,91, a titolo di differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente la data di deposito del ricorso, nonché al pagamento dei ratei di 13° mensilità, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si CP_1 liquidano in € 2.200,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 22 Gennaio 2025
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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