Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott.ssa Silvia Leone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1928/ 2024, promosso da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Castiglione della Pescaia (GR) alla Via Sauro n.17, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Bardi;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Castiglione della Pescaia (GR), Strada Vicinale Valbona, Podere 216 snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Fommei;
Nell'interesse del minore nato a [...] il [...]; Per_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
20.03.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio minore nonché in relazione ad Per_1
ogni altro aspetto di natura personale ed economica. Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
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altro aspetto di natura personale ed economica.
Più precisamente, con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 3 dicembre 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio chiedendo che il Parte_1 CP_1
Tribunale di Grosseto volesse provvedere sull'affidamento, sull'esercizio della potestà genitoriale e sulla determinazione del contributo al mantenimento per il figlio minore recependo le Per_1
condizioni di cui al medesimo ricorso;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 4.02.2025 si è costituito in giudizio CP_1 contestando l'avversa domanda e proponendo una diversa regolamentazione dei rapporti personali con il figlio minore ed un diverso regime di contribuzione economica;
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa;
il tutto con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a totale definizione dell'odierno contenzioso, chiedendo in particolare recepirsi le seguenti conclusioni congiunte:
1) Il figlio minore (nato il [...]) sarà affidato ad entrambi i genitori in Per_1
maniera condivisa con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e con domiciliazione presso ciascuno di essi, mantenendo la sua residenza principale nell'immobile di proprietà esclusiva del IG. e già adibito a residenza CP_1
familiare, posto in Castiglione della Pescaia (GR) alla Via Sauro n. 17.
Entrambi i genitori, dunque, conformemente al principio della bigenitorialità cui è ispirato l'affidamento condiviso introdotto dalla Legge n. 54/2006, eserciteranno congiuntamente la potestà sul figlio minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Tutte le altre decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti il figlio dovranno comunque essere prese previa comunicazione ed informazione dell'altro genitore, mentre, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica del figlio in ogni ambito della vita. Quanto alle modalità di frequentazione e visita del figlio con i genitori, entrambi avranno pari opportunità di frequentazione secondo il pagina 2 di 6 prospetto di seguito indicato che si basa su tempi paritetici di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Più in particolare il figlio trascorrerà una settimana continuativa alternata con Per_1
ciascuno dei genitori, decorrente dal lunedì all'uscita da scuola del figlio fino al lunedì successivo, quando il genitore con il quale il bambino ha trascorso l'intera settimana lo accompagnerà (anche tramite servizio scuolabus) presso l'istituto scolastico frequentato.
Resta ferma la possibilità per le parti di concertare, con congruo preavviso, giorni diversi di permanenza del minore presso ciascun genitore, tenuto conto degli impegni lavorativi e non dei genitori., nonché delle eIGenze scolastiche, sportive e di svago del minore.
Tale schema di frequentazione e visita sarà applicato anche nei periodi in cui non vi è frequenza scolastica del bambino (per ferie estive, festività solenni, impedimento del bambino) dandosi atto che in tali periodi ciascun genitore anziché riaccompagnare il figlio presso l'Istituto scolastico si occuperà di condurre presso l'abitazione dell'altro Per_1
genitore, oppure presso altra abitazione clo struttura (a titolo esemplificativo campi estivi organizzati per minori) previamente selezionata e concertata tra i genitori.
Le vacanze natalizie verranno godute con alternanza annuale, in modo da consentire al minore di trascorrere ad anni alterni con ciascuno dei genitori la giornata di Natale, quella del 26 dicembre, del 31 dicembre, del I gennaio, dell'Epifania, della S. Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Il principio dell'alternanza verrà comunque esteso, per quanto compatibile con gli orari di lavoro dei genitori, a tutte le festività riconosciute solenni.
In occasione dei compleanni dei genitori, il figlio minore starà con il genitore festeggiato.
Durante il periodo estivo il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un Per_1
periodo di due settimane anche non consecutive che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro almeno un mese prima di tale periodo.
2) Sotto il profilo contributivo, tenuto conto dell'affidamento condiviso del figlio minore e dei tempi paritetici di permanenza dello stesso presso ciascun genitore per come sopra disciplinati sub. 1), ognuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento di nei Per_1
periodi in cui avrà il figlio presso di sé, accollandosi integralmente tutte le spese legate alla convivenza, senza la previsione di un assegno di natura perequativa.
Ciò anche tenuto conto del valore economico correlato al godimento della casa, di proprietà esclusiva del IG. in cui il figlio minore rimarrà a vivere insieme alla madre, la CP_1
pagina 3 di 6 quale si impegna a provvedere al pagamento di tutte le utenze relative al medesimo immobile, alla manutenzione ordinaria, nonché al versamento delle quote condominiali relative all'ordinaria amministrazione.
Le spese di natura straordinaria occorrende per il figlio minore, cosi come individuate nel protocollo di intesa del Tribunale di Grosseto sottoscritto nel Febbraio 2017, da intendersi qui richiamato e dato per conosciuto dalle parti, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del IG. e nella misura del 40% a carico della CP_1
IG.ra . Parte_2
Quanto alla individuazione delle spese di natura straordinaria occorre precisare tali spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad eIGenze episodiche e saltuarie, vanno distinte quelle che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo, spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua ❑ attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie pagina 4 di 6 "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, potranno dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro.
Si definiscono tali (obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione): spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Per tutte le spese di natura straordinaria, la eventuale deducibilità ai fini fiscali delle stesse sarà integralmente effettuata dalla IG.ra ; parimenti la detrazione per i Parte_1
figli a carico verranno effettuate in via esclusiva dalla madre.
L'assegno unico verrà richiesto dalla IG.ra ed il corrispondente importo Parte_1
sarà percepito in via esclusiva dalla stessa.
3) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti, con adesione dei rispettivi Avvocati ai sensi dell'art. 13 comma VIII L.P. ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà.”
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione alla domanda originariamente proposta dalla ricorrente e tenuto conto della pacifica volontà delle parti di mantenere un regime di affidamento condiviso, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse del figlio minore, laddove è previsto che quest'ultimo possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent.
19/07/2016, n. 14728).
Anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione ai tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, appaiono tener conto sia delle sue attuali eIGenze che dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Equilibrate risultano anche le ulteriori pattuizioni e/o condizioni.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione del figlio minore nonché in merito agli aspetti di natura economica, il tutto alle Per_1
condizioni sopra ritrascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di conIGlio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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