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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 234/2022 R.G. promossa
DA
), in persona degli amministratori Parte_1 P.IVA_1
giudiziari pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Scimeca;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli avv. Antonella Arena e Cristina Capodicasa;
Appellato
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 573 del 15.2.2022 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, in accoglimento del ricorso proposto da , annullava il Controparte_1
licenziamento intimato in data 19.11.2020 dalla datrice di lavoro, Parte_1
e ordinava alla stessa di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro già occupato, condannandola, inoltre, alla corresponsione di un'indennità risarcitoria¸ ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione e, in ogni caso, per il periodo anteriore alla pronuncia, in misura non superiore a dodici mensilità, oltre rivalutazione e interessi come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali fino all'effettiva reintegra e a rifondere le spese di lite.
Preliminarmente, rigettava l'eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dalla resistente, in ragione della sottoposizione della stessa alla CP_2
misura del sequestro emessa dal Tribunale delle misure di prevenzione, rilevando che – trattandosi di controversia riguardante lo status del lavoratore – doveva ritenersi sussistente la competenza funzionale del giudice del lavoro, in conformità all'orientamento della Suprema Corte sul punto.
Inoltre, riteneva applicabile al caso di specie le disposizioni di cui al d.lgs.
23/2015, atteso che il rapporto di lavoro tra la società e era iniziato CP_1
l'1.7.2017 e che sussisteva il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 commi 8 e
9 l. n. 300/1970.
Nel merito, dopo aver ricostruito i fatti di causa, rilevava che il licenziamento ingiunto a si connotava per due profili distinti. Ed invero, il CP_1
licenziamento era stato intimato, in primo luogo, per violazione del dovere di correttezza e diligenza, consistente nella mancata tempestiva comunicazione del proprio stato di detenzione e conseguente assenza dal posto di lavoro da parte del ricorrente per venti giorni, ostacolando la regolarità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, di cui è incaricata la In secondo luogo, rilevava che la Parte_1
cessazione senza preavviso del rapporto di lavoro era stata motivata dal danno che la società datrice reputava di aver subito per l'esposizione a sospetti di condizionamenti mafiosi a seguito dell'assoggettamento di a una misura CP_1
cautelare, poi revocata, per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e art. 74 DPR 309/90, ravvisando in questa seconda ipotesi un licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Dichiarava non sussistente il fatto posto alla base della giusta causa del licenziamento – per quanto riguarda il primo profilo – non potendo imputarsi a il difetto di conoscenza da parte della società datrice di lavoro del CP_1
proprio stato di detenzione, dovuto a un errore nella trasmissione della comunicazione compiuto dal difensore di fiducia, considerato che il ricorrente si trovava recluso presso un istituto penitenziario e che il difensore aveva rassicurato la madre del ricorrente circa l'avvenuto adempimento dell'obbligo di comunicazione.
Con riferimento al secondo profilo oggetto del licenziamento, riteneva non sussistente il danno da condizionamento mafioso, in assenza di elementi oggettivi atti a denotare il rischio concreto di condizionamento, considerata l'avvenuta scarcerazione del ricorrente per il mancato raggiungimento di una soglia indiziaria idonea a far ritenere che avesse aderito al programma delittuoso del CP_1
sodalizio criminale.
Con atto del 23.3.2022, la appellava la sentenza. Parte_1
Instauratosi il contradditorio, resisteva al gravame, eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 19.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle circostanze dedotte a sostegno dell'improcedibilità del giudizio, rilevando che dalla lettura combinata degli artt. 52,
57, 58, 59 del d.lgs. 159/2011 emerge che tutti i crediti anteriori al provvedimento di sequestro devono essere accertati secondo la procedura prescritta e, dunque, che nel caso di specie doveva riconoscersi la competenza funzionale del Tribunale per le
Misure di Prevenzione.
1.2. Con il secondo motivo, afferma che il giudice ha erroneamente valutato la documentazione versata in atti inerente all'omessa comunicazione dello stato detentivo e la prova testimoniale del difensore, rilevando che l'odierno appellato non ha fornito prova di aver adempiuto al suddetto obbligo neanche successivamente, in risposta a un'esplicita richiesta della società, con Nota Prot. n. 1414/cb del
5.11.2020, che concedeva una proroga di cinque giorni per fornire la prova dell'avvenuta tempestiva comunicazione dello stato detentivo. Deduce, inoltre, che non risulta da alcun atto che la madre abbia avuto l'incarico da parte del figlio di effettuare tale comunicazione né di avvisare il difensore, confermandosi così la mancanza di diligenza da parte del lavoratore. Aggiunge che il teste escusso – difensore del ricorrente e, dunque, soggetto a conoscenza della normativa in materia di PEC – aveva dichiarato di non avere mai ricevuto la conferma di avvenuta consegna, ma di avere ritenuto che la comunicazione fosse andata a buon fine in assenza “del messaggio in lingua inglese che evidenzia un problema nella spedizione della nota mediante pec” e rileva che la suddetta normativa non prevede come conferma della regolarità dell'avvenuta trasmissione di una PEC il mancato ricevimento del messaggio di errore.
1.3. Con il terzo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui esclude la sussistenza di un danno da condizionamento mafioso, deducendo che l'art. 84 del d.lgs.159/2011 annovera tra le situazioni ascrivibili al tentativo di infiltrazione mafiosa anche i provvedimenti che dispongono una misura cautelare e che, sebbene la misura sia stata revocata, il procedimento penale prosegue per le stesse imputazioni per le quali era stata disposta. Osserva, inoltre, che in tale circostanza non può essere invocata la presunzione di innocenza, poiché tale principio garantistico inerisce all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non al potere valutativo del datore di lavoro. In definitiva, sostiene che la giusta causa era ravvisabile sia nel comportamento extra-aziendale del lavoratore sia nell'assenza dal posto di lavoro senza preavviso e, per l'effetto, ribadisce la legittimità del licenziamento, in conformità all'art. 73 comma 1 let. f) e comma 3 del CCNL Fise Assoambiente.
2.Il collegio ritiene che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 348 bis cpc per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione non ricorrendo un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello e, tuttavia, l'appello è infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della eccezione di improcedibilità del giudizio per essere la società sottoposta a sequestro a norma del dlgs n. 159/2011 è infondato.
Deve, preliminarmente, disattendersi il rilievo di parte appellata relativo alla tardività dell'eccezione di improcedibilità, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
Il licenziamento è stato disposto in data anteriore al sequestro disposto a norma del dlgs n. 159/2011 e l'impugnativa del licenziamento integra un giudizio sullo status del lavoratore e non soltanto un'azione di accertamento di un credito e, dunque, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di fattispecie cui devono applicarsi gli stessi principi che operano in ipotesi di fallimento del datore di lavoro.
Trovano applicazione i consolidati principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nelle ipotesi di sottoposizione del datore di lavoro ad una procedura concorsuale – cui è assimilabile il caso di specie – al giudice del lavoro permane la competenza in ordine alle domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore. Si veda al riguardo, Cassazione civile, sez. lav. 6/10/2017
n.23418/2017 secondo cui “Le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di crediti (retributivi o contributivi), rientrano nella competenza del giudice del lavoro il quale, però, dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto (senza pronunciare condanne) e ciò in quanto la vis actractiva attribuita, ex art 24 legge fallimentare, alla competenza del tribunale fallimentare riguarda tutte le azioni 'derivanti dal fallimento'”.
Inoltre, in tema di condanna generica al pagamento delle retribuzioni dalla data dell'illegittimo licenziamento a quella della reintegra il collegio richiama i principi espressi da Cassazione civile, sez. lav., 29/9/2016, n. 19308 secondo cui “In caso di fallimento della società datrice di lavoro, compete al giudice del lavoro la cognizione non soltanto sulle domande del lavoratore di impugnazione del licenziamento e di condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto dirette ad ottenere una pronuncia costitutiva, ma anche su quella di condanna generica al risarcimento dei danni mediante il pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, trattandosi di istanza meramente riproduttiva del contenuto dell'art.
18 st.lav., e conseguenziale alle richieste principali di dichiarazione di inefficacia del licenziamento, che non comporta alcun accertamento aggiuntivo sul "quantum" del risarcimento, né, quindi, impone lo scorporo della domanda per la preventiva verifica in sede di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura fallimentare a tutela degli altri creditori, dovendosi ritenere, sul piano della "ratio legis", l'inutilità di una simile verifica, idonea ad appesantire ingiustificatamente la durata del processo”.
Ritiene il collegio che la medesima disciplina debba applicarsi anche nella fattispecie in esame nella quale alla illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, a norma dell'art. 3 della legge n. 23/2015, segue la condanna al pagamento delle retribuzioni nella misura direttamente stabilita dalla legge.
2.2.Anche la censura relativa alla sussistenza della giusta causa del licenziamento non può trovare accoglimento.
Il giudice ha correttamente valutato le prove documentali e testimoniali dalle quali è emerso che il lavoratore aveva dato tempestivamente incarico, tramite la propria madre, al difensore di comunicare l'avvenuto arresto al datore di lavoro e aveva ricevuto rassicurazione in ordine all'esecuzione della comunicazione. Il tempestivo conferimento dell'incarico al difensore di eseguire la comunicazione al datore di lavoro è stato confermato dal difensore escusso come testimone, irrilevante la mancanza di una delega scritta al difensore.
L'errato comportamento del difensore che aveva ritenuto correttamente eseguita la comunicazione tramite pec alla società, pur in difetto di un riscontro secondo la relativa disciplina, non può essere imputato al lavoratore che da parte sua ha agito diligentemente affidandosi al difensore e confidando ragionevolmente sulla tempestiva corretta esecuzione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Tutti i rilievi attinenti al comportamento del difensore, il quale avrebbe dovuto accorgersi dell'errore, non possono riverberarsi sul lavoratore il quale aveva tempestivamente richiesto al proprio difensore, soggetto certamente qualificato, di eseguire la comunicazione e aveva ricevuto rassicurazione sull'avvenuta comunicazione.
2.3.Il motivo di appello relativo al danno conseguente al sospetto di condizionamento mafioso è inammissibile in quanto non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione.
Il giudice di primo grado ha rilevato innanzitutto che la società non aveva dedotto elementi oggettivi dai quali trarre il rischio concreto di condizionamenti provenienti da ambienti malavitosi di tipo mafioso contigui a . CP_1
Inoltre, ha escluso in concreto tale pericolo proprio per la mancanza di elementi indiziari sufficienti a confermare la militanza di nel contesto CP_1
criminoso: era emerso soltanto un quadro indiziario limitatamente a singoli episodi di spaccio di stupefacenti collocati a circa tre anni prima e tali da escludere le esigenze di custodia cautelare.
Tali argomentazioni poste a fondamento della sentenza appellata non sono state adeguatamente censurate dalla parte appellante che si è limitata a dedurre che il processo penale proseguiva nonostante la revoca della misura cautelare. La mera prosecuzione del processo penale, a fronte delle analitiche argomentazioni del primo giudice in ordine alla insussistenza di indizi di appartenenza o vicinanza a un'organizzazione criminale, non è idonea a ritenere sussistente il motivo di licenziamento.
3. Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dei difensori che hanno reso la prescritta dichiarazione.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 4996,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, disponendo la distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi