Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 8 ottobre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00269/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Cinzia Feci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, con cui il Questore di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato proposta dal ricorrente;
- e di ogni altro atto antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto o consequenziale al citato provvedimento, comunque lesivo dei diritti dell’odierno ricorrente, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha chiesto annullarsi, previa sospensiva, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, con cui il Questore di -OMISSIS- ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il ricorrente espone, in punto di fatto, di essere regolare nel territorio italiano da oltre dieci anni e di aver sempre avuto un’occupazione stabile nel settore dei servizi di assistenza alla persona, assunto prima in qualità di “badante” della sig.ra -OMISSIS- (poi deceduta nel 2012) e successivamente assunto come lavoratore domestico dal sig. -OMISSIS-.
In data -OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto alla Questura di -OMISSIS- il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; ma, con preavviso di rigetto del -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- gli ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in relazione alla circostanza che « dalle risultanze d’archivio e dalla consultazione del CED interforze di polizia del Ministero dell’Interno, che il citato titolo di soggiorno non può essere concesso in quanto a suo carico sono emersi numerosi fatti e comportamenti penalmente rilevanti; in particolare, tra le varie segnalazioni, Lei risulta gravato da una condanna definitiva per i reati di atti persecutori e danneggiamento aggravati, emessa dal Tribunale di -OMISSIS- il -OMISSIS- ».
In data 26 maggio 2020, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni e, con successiva pec del 24 febbraio 2022, il suo difensore ha comunicato alla Questura che « in nome e per conto del sig. -OMISSIS- (…) invio in allegato in unico: memoria sensi dell'art 10 bis L241/90, procura -OMISSIS-, doc. 1- 5 già a Voi inviati in data 26.05.2020 ai quali unitamente invio ad integrazione: sentenza Tribunale di -OMISSIS- di adozione di -OMISSIS- da parte di -OMISSIS- ».
Con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, oggetto dell’odierno ricorso, il Questore di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Si è costituita in giudizio la Questura di -OMISSIS-, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 5 dell’11 gennaio 2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: « ritenuta l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, per difetto del necessario fumus boni iuris, tenuto conto della pluralità e gravità dei fatti allegati dall’Amministrazione, nel complesso prima facie idonei a giustificare la valutazione di pericolosità motivatamente espressa dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato ».
Alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente deduce “ Violazione di legge: violazione / falsa applicazione dell’art. 9 comma 4 testo unico sull’immigrazione e 3 l. 241/1990, per omessa/insufficiente motivazione; eccesso di potere nelle figure del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti, della carenza di istruttoria, dell’insufficienza, contraddittorietà e dell’illogicità della motivazione ”. In via di estrema sintesi, il ricorrente lamenta la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento di diniego gravato, che sarebbe fondato unicamente su fatti risalenti nel tempo, in difetto di una prognosi attuale della sua pericolosità sociale e del necessario esame complessivo della sua personalità.
Con un ulteriore profilo di censura, deduce che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della sua situazione familiare nel territorio dello Stato italiano, per come dimostrata dalla sentenza con cui il Tribunale di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, ha disposto « farsi luogo all'adozione da parte di -OMISSIS- (…) di -OMISSIS- (…)».
Il ricorso è infondato.
L’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nella versione applicabile ratione temporis , prevede che « Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».
L’art. 4, comma 3, del citato decreto, sempre nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie, prevede che «(…) Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (…)».
Dal combinato disposto di queste disposizioni si ricava che l’Autorità di pubblica sicurezza, in sede di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno, deve verificare l’eventuale pericolosità sociale del soggetto, attraverso un giudizio prognostico ex ante in concreto che dall’esame della condotta dello straniero, del suo stile di vita, della sussistenza di precedenti penali, di polizia o di provvedimenti di condanna a suo carico, consenta di valutare se la permanenza dello stesso nel territorio dello Stato possa costituire o meno una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Nei casi in cui tale valutazione non sia compiuta a monte dal Legislatore (in presenza dei cc.dd. reati immediatamente ostativi), spetterà quindi all’Autorità di pubblica sicurezza l’effettuazione della prognosi di pericolosità sociale del richiedente il titolo di soggiorno, con un giudizio che deve peraltro basarsi anche su di una adeguata ponderazione delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale con la sussistenza ed effettività dei legami familiari dello straniero sul territorio dello Stato.
Orbene, nel caso in esame la prognosi inferenziale condotta dalla Questura di -OMISSIS- supera indenne il vaglio di questo Giudice. Va osservato infatti che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'Amministrazione ha compiuto una valutazione approfondita della situazione personale del ricorrente, della sua condotta complessiva, dei suoi legami familiari e del suo inserimento nel tessuto dello Stato. La decisione di rifiutare il rinnovo del titolo di soggiorno è stata quindi assunta valutando adeguatamente i contrapposti interessi e formulando un giudizio di opportunità scevro da vizi logici, che non può, per questa ragione, essere censurato nel presente giudizio.
Il provvedimento impugnato, infatti, dà atto di una pluralità di evidenze istruttorie dalle quali inferisce la pericolosità sociale del richiedente, precisando che « a carico del cittadino straniero, dalla Banca Dati delle Forze di Polizia e dagli atti di questo Ufficio sono emerse due sentenze di condanna passate in giudicato, numerosi fatti e comportamenti penalmente rilevanti, reiterate violazioni al CDS, contrastanti con l'Ordinamento Nazionale e con quello del T.U. dell'Immigrazione; in particolare: - in data 07/11/2018, Tribunale di -OMISSIS-, sentenza di condanna n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 04/12/2018, con la quale è stata inflitta la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione e il pagamento delle spese processuali; (giudicato colpevole per i delitti di Atti Persecutori, Minacce aggravate e per i quali è stato tratto in arresto; contestualmente deferito per i reati di Danneggiamento aggravato e Porto d'armi od oggetti atti ad offendere); - in data 07/07/2020, dal Tribunale di -OMISSIS-, sentenza di condanna n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 16/10/2020, con la quale è stata inflitta la pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, (giudicato colpevole per il delitto Resistenza a P.U. per il quale veniva tratto in arresto in flagranza; nonché deferito per lesioni aggravate commesse ai danni di un P.U.; per violenza privata, nonché per minaccia aggravata poiché commessa con armi, per interruzione di un pubblico servizio e per porto ingiustificato di strumenti da punta da taglio, in particolare di una roncola); - in data 25.07.2017 è stata emessa nei suoi confronti la Misura di Prevenzione dell'avviso orale (provvedimento del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS-) perciò invitato a cambiare condotta ed a tenere un comportamento conforme alla Legge; - in data 06.06.2017 il Questore della Provincia di -OMISSIS-, con provvedimento nr. -OMISSIS-, ha adottato nei suoi confronti la Misura di Prevenzione del Divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS-, per anni tre; - in data 27.05.2017, deferito all'A.G per i reati di Minaccia e Porto di armi od oggetti atti ad offendere; - in data 10/01/2018 notificata l'Ordinanza del Prefetto di -OMISSIS- di sospensione della patente di guida dal 10/01/2018 al 25/11/2018; - in data 05/02/2018 denunciato all'A.G. competente per minaccia; - in data 25.06.2018 sanzionato ai sensi art. 688 c. p. co. 1 del c.p. per Ubriachezza molesta; - in data 19.01.2021, contestata la guida in stato di ebbrezza alcolica e ritirata la patente di guida in suo possesso, patente peraltro già sospesa per assenza all'esame di revisione dalla M.C.T.C. di -OMISSIS- in data 29/03/2018 per revisione e per azzeramento saldo; - in data 28/03/2022 sanzionato ai sensi art. 688 c. p. co. 1 del c.p. per Ubriachezza molesta; in data 15/05/2022, denunciato in stato di libertà all'A.G. per la violazione dell'art. 4 della L. 110/1975, poiché' in -OMISSIS- impugnava a scopo intimidatorio nei confronti di una persona una catena ad anelli in ferro, della lunghezza di circa cm. 95, avente nella parte terminale un grosso lucchetto; sanzionato anche ai sensi dell'art. 688 co. 1 del c.p. per Ubriachezza molesta; - in data 07.06.2022 sanzionato ai sensi dell'art. 688 c.p., Ubriachezza molesta ».
Il quadro indiziario che emerge dalla motivazione provvedimentale fa non ingiustificatamente propendere per una prognosi di pericolosità sociale dello straniero, non solo per la pluralità di precedenti penali e di polizia, per le misure amministrative e di prevenzione adottate nei suoi confronti, ma anche per la reiterazione di condotte nel tempo dalle quali si ricava l’assenza di qualsiasi ravvedimento.
Il provvedimento di rigetto, peraltro, dopo aver dato atto del fatto che « i reati per i quali l'istante risulta essere condannato rientrano nel novero dei delitti indicati dall'articolo 4 co. 3 T.U.I., perché ritenuti dal legislatore comportamenti penalmente rilevanti per lo Stato che offre ospitalità e per il quale l'interessato non ha dimostrato di aver ottenuto la riabilitazione », precisa che « nel caso in esame, tuttavia, il rigetto del rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno dello straniero è fondato, in ogni caso, soprattutto su un giudizio di pericolosità sociale che si collega ad un pluralismo di comportamenti di rilevanza penale ut supra enucleati. Condotte tali da far ingenerare un giudizio di pericolosità; il quale, non deve necessariamente collegarsi ad una affermazione di penale responsabilità per un reato, ma può desumersi da una serie di circostanze, presunzioni, fatti, indizi, purché obiettivamente accertati, atti a descrivere ed individuare la proclività a delinquere. Si è ritenuto che lo straniero, sulla base di tali elementi di fatto, sia persona socialmente pericolosa e la cui presenza nello Stato non è consentita secondo la vigente normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri. Oltretutto il giudizio di pericolosità è stato effettuato anche dai Questori di -OMISSIS- e -OMISSIS- attraverso le misure già menzionate dell'Avviso Orale e del Divieto di ritorno nel Comune che esprimono di per sé tale giudizio e dei quali, questo Ufficio, ha preso atto. Dunque, a prescindere dalle vicissitudini processuali il comportamento e le azioni poste in essere dallo straniero sono risultate di grave allarme sociale essendo stato trovato numerose volte in stato di ebrezza alcolica, spesso, quasi sempre si è palesato violento contro le Autorità, come pure è stato trovato, di frequente, in possesso di strumenti a punta o da taglio: una roncola, una catena ad anelli in ferro, un coltello. Controllato, numerosissime volte, dalle pattuglie adibite al controllo del territorio in compagnia di pregiudicati; in particolar modo nelle ore notturne e in zone battute da persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti e/o da persone dedite alla prostituzione. Dunque, in relazione alla condotta fin qui tenuta lo straniero è da ritenersi, sulla base di elementi di fatto, persona socialmente pericolosa che offende e mette in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica ».
Orbene, dalla piana lettura della motivazione provvedimentale emerge non solo la completezza ed esaustività del quadro istruttorio indiziario a carico del richiedente, ma anche l’effettuazione di una approfondita prognosi di pericolosità sociale dello stesso, attraverso un’analisi che scandisce meticolosamente gli elementi a sostegno del giudizio inferenziale negativo del Questore.
Quanto alla valutazione dei legami familiari, giova precisare che, secondo un consolidato orientamento, che il Collegio condivide, la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2022 n. 6709). Nel caso di specie, invero, il Questore effettua la valutazione della situazione familiare del richiedente, precisando che « allo stesso non è applicabile l'art. 5 co. 5 T.U.I. in relazione all'art. 29 T.U.I., in quanto, non è giunto in Italia quale familiare ricongiunto, bensì ha chiesto emersione lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 5 del D.l.vo 109/12. Si è comunque valutata la situazione familiare da cui è emerso che non risulta avere, agli atti d'Ufficio, (né ha dato indicazioni lui stesso in tal senso nell'istanza), coniuge e/o figli in Italia e, comunque, nessun legame parentale indicato nel citato art. 29 ».
Quanto, poi, alla circostanza che con sentenza del -OMISSIS- il Tribunale di -OMISSIS- ha disposto « farsi luogo all'adozione da parte di -OMISSIS- (…) di -OMISSIS- (…)», questa non può rilevare per sostenere la mancata valutazione dei legami familiari da parte della Questura, dal momento che detta pronuncia, depositata in data 31 dicembre 2021 e in pari data trasmessa al Pubblico Ministero, è stata vistata con nulla osta dal Pubblico Ministero solo in data 27 settembre 2022 e poi è divenuta definitiva, quindi in data successiva a quella dell’emissione del gravato provvedimento. In altri termini, al momento della proposizione della domanda e al momento dell’emissione del provvedimento di rigetto del rinnovo del titolo di soggiorno, l’adozione del sig. -OMISSIS- da parte del sig. -OMISSIS- non si era consolidata.
Pertanto, in disparte la circostanza che la memoria prodotta agli atti del giudizio dal ricorrente in data 10 giugno 2025 non può essere tenuta in considerazione in quanto tardiva, la sentenza con cui il Tribunale di -OMISSIS- ha disposto « farsi luogo all'adozione da parte di -OMISSIS- (…) di -OMISSIS- (…)» non può essere addotta dal ricorrente per invocare la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione dei suoi legami familiari, ma può, in tesi, essere utilizzata dal ricorrente quale titolo per richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, come risulta peraltro già fatto, per come attestato dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio dalla Questura di -OMISSIS- (v. ultimo documento depositato in data 30 ottobre 2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, visto l’andamento complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.