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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/11/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1044 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1044 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
IN FAVORE DEI DOTTORI Controparte_1
CP_2
Parte resistente
Oggi, 28 novembre 2025 ore 10.30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Giovanni Petrà;
- per parte convenuta l'avv. Giulia Mazzetti.
L'avv. Petrà contesta la memoria avversaria anche in punto di prescrizione e si riporta al ricorso, insistendo nell'accoglimento.
L'avv. Mazzetti si riporta alla memoria, insistendo nelle conclusioni.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 28.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1044 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Petrà; Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
[...]
RO ES, dell'avv. Marco Conti e dell'avv. Giulia Mazzetti;
Parte resistente
Oggetto: contributo di solidarietà.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: a) accertare e dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sui ratei della pensione di vecchiaia del dott. (cod. P009180) b) accertare e dichiarare Parte_1
l'illegittimità dell'art. 22 (poi 29) del REGOLAMENTO in materia di previdenza e assistenza della a favore dei Dottori nonché delle relative Controparte_1 CP_2
Pag. 2 di 6 proroghe per quinquenni dal 1/01/2009 al 31/12/2013 (delibera dell'Assemblea dei Delegati della del 28/10/2008), dal 01/01/2014 al 31/12/2018 (delibera dell'Assemblea dei Delegati della CP_4 del 27/06/2013) e dal 1/01/2019 al 31/12/2023 (delibera dell'Assemblea dei Delegati della CP_4 del 29 novembre 2017); c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi CP_4 corrispondere i ratei di pensione senza la decurtazione contributo di solidarietà, d) conseguentemente condannare la a favore dei Dottori in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del dott. Parte_1 delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà nei limiti della prescrizione decennale dalla data della domanda amministrativa del 07/09/2013 (e quindi per euro 21.747,96 o quella somma maggiore o minore che risultasse di giustizia) oltre interessi e rivalutazione;
e) con vittoria delle spese e competenze di giudizio
Resistente: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il ricorso dovesse essere accolto, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere / restituire le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 23.12.2019 (quinquennio antecedente alla notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al 23.12.2014 (decennio antecedente alla notifica del ricorso). Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il dott. agisce nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti, per comodità di redazione, al fine di Controparte_3 CP_5 ottenere, previo accertamento dell'illegittimità della trattenuta effettuata mensilmente a titolo di
“contributo di solidarietà” sul proprio trattamento pensionistico, la condanna dell'ente alla restituzione degli importi trattenuti nei dieci anni antecedenti la domanda amministrativa, quantificati in euro
21.747,96.
2. Resiste con rituale memoria depositata la Dopo aver premesso la natura e le finalità CP_5 della previdenziale, deduce la legittimità della previsione di un contributo di solidarietà, anche alla CP_1 luce della previsione di cui all'art. 1, comma 488, legge n. 147/13 e della paventata possibilità, a partire dal 2031, di non disporre più delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento delle prestazioni. Ha inoltre precisato, a conferma della natura eccezionale e derogatoria sui trattamenti pensionistici, che dal
1.1.2024 il contributo non risulta più adottato. Sottolinea che, al momento della richiesta di liquidazione del trattamento pensionistico, risultava già essere stata adottata la delibera che ha introdotto il contributo di solidarietà per il primo quinquennio di applicazione e, pertanto, contesta che siano stati
Pag. 3 di 6 lesi dei diritti quesiti del ricorrente. Valorizza il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l'autonomia normativa della la natura di atto avente CP_1 forza di legge del regolamento della il limite dell'equilibrio finanziario della e del rispetto CP_1 CP_1 del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla anche CP_1 per la salvaguardia delle nuove generazioni: elementi che, ad avviso della difesa della resistente, rendono del tutto legittima la trattenuta operata. In via subordinata, eccepisce la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto alla restituzione, contestando la natura interruttiva della domanda amministrativa inoltrata per il tramite del patronato.
3. La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alle allegazioni documentali delle parti costituite.
4. Le argomentazioni delle parti non sono idonee ad indurre una revisione dell'orientamento già espresso da quest'ufficio e che si colloca in un solco della giurisprudenza di legittimità che è del tutto ferma nell'escludere che la possa adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare CP_5
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art. 23 Cost..
A tale orientamento la giurisprudenza ha dato continuità in molteplici occasioni (da ultimo, si richiama Cass., n. 30092 del 2025), reputando irrilevante l'autonomia delle Casse privatizzate e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell'odierno giudizio. Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla Nazionale resistente, “la norma in esame pone come condizione di CP_1 legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo” (così, Cass., n. 31875 del 2018 e successive conformi tra cui, da ultimo,
Cass., n. 8489 del 2025).
Non si ritiene che l'orientamento, iniziato intaccando le pensioni maturate e riconosciute antecedentemente al 2004, sia caduto nell'equivoco (o nella superficialità) di utilizzare un parametro di legittimità non più attuale, incentrandosi sulla (evidente ad avviso di chi scrive) estraneità del contributo di solidarietà “ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico”, a fronte della quale, stante anche il necessario rispetto del pro rata, si è in presenza di non di un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico, quanto, piuttosto, di un vero e proprio prelievo inquadrabile, come sopra accennato, al genus delle prestazioni patrimoniali riservate al legislatore ai sensi dell'art. 23 Cost..
5. Ciò posto in punto di fondatezza della pretesa di restituzione ed esaminando l'eccezione di prescrizione formulata dalla resistente, non può che condividersi il costante orientamento per cui
Pag. 4 di 6 l'azione di restituzione de quo è assoggettata alla prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione (ex multis, Cass., n. 5424 del 2025).
6. Risulta in atti prova del ricorso inviato dal ricorrente alla (ricevuto il 7.9.2023) contro CP_1
l'istituzione del contributo di solidarietà, comprensivo della espressa diffida di restituzione delle trattenute effettuate a tale titolo (cfr. PEC al doc. n. 26 ricorso), per cui nella fattispecie tale atto assume altresì valore interruttivo della prescrizione. La deduzione della resistente sul punto non risulta CP_1 persuasiva. È, difatti, noto che l'atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassative, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore
(cfr. Cass., n. 31065 del 2019). Nel caso di specie, è evidente la volontà di recuperare il contributo considerato indebito, con l'effetto sostanziale di costituire in mora la convenuta. CP_1
7. Non vi sono motivi per discostarsi dalla quantificazione del dovuto operata dal ricorrente, somma (quantificata in €. 21.747,96), somma cui vanno aggiunti gli interessi che, come previsto dall'art. 429 comma terzo, c.p.c., competono dalla maturazione del diritto, decorrenti dal giorno in cui la prestazione (rateo) non è stata interamente erogata al saldo (Cass., n. 24149 del 2025; Cass., n. 5477 del
2025).
8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta del dispositivo che segue, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della natura oramai seriale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione di ad opera della condanna la alla restituzione delle Parte_1 CP_5 CP_1 somme trattenute a tale titolo sui ratei di pensione nei limiti della prescrizione decennale maturata come da motivazione, quantificate in €. 21.747,96, oltre interessi legali dalla singola maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. CP_5
2.200,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini Pag. 5 di 6 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1044 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
IN FAVORE DEI DOTTORI Controparte_1
CP_2
Parte resistente
Oggi, 28 novembre 2025 ore 10.30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Giovanni Petrà;
- per parte convenuta l'avv. Giulia Mazzetti.
L'avv. Petrà contesta la memoria avversaria anche in punto di prescrizione e si riporta al ricorso, insistendo nell'accoglimento.
L'avv. Mazzetti si riporta alla memoria, insistendo nelle conclusioni.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 28.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1044 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Petrà; Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
[...]
RO ES, dell'avv. Marco Conti e dell'avv. Giulia Mazzetti;
Parte resistente
Oggetto: contributo di solidarietà.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: a) accertare e dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sui ratei della pensione di vecchiaia del dott. (cod. P009180) b) accertare e dichiarare Parte_1
l'illegittimità dell'art. 22 (poi 29) del REGOLAMENTO in materia di previdenza e assistenza della a favore dei Dottori nonché delle relative Controparte_1 CP_2
Pag. 2 di 6 proroghe per quinquenni dal 1/01/2009 al 31/12/2013 (delibera dell'Assemblea dei Delegati della del 28/10/2008), dal 01/01/2014 al 31/12/2018 (delibera dell'Assemblea dei Delegati della CP_4 del 27/06/2013) e dal 1/01/2019 al 31/12/2023 (delibera dell'Assemblea dei Delegati della CP_4 del 29 novembre 2017); c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi CP_4 corrispondere i ratei di pensione senza la decurtazione contributo di solidarietà, d) conseguentemente condannare la a favore dei Dottori in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del dott. Parte_1 delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà nei limiti della prescrizione decennale dalla data della domanda amministrativa del 07/09/2013 (e quindi per euro 21.747,96 o quella somma maggiore o minore che risultasse di giustizia) oltre interessi e rivalutazione;
e) con vittoria delle spese e competenze di giudizio
Resistente: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il ricorso dovesse essere accolto, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi corrispondere / restituire le quote trattenute a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico anteriore al 23.12.2019 (quinquennio antecedente alla notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine anteriore al 23.12.2014 (decennio antecedente alla notifica del ricorso). Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il dott. agisce nei confronti della in Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti, per comodità di redazione, al fine di Controparte_3 CP_5 ottenere, previo accertamento dell'illegittimità della trattenuta effettuata mensilmente a titolo di
“contributo di solidarietà” sul proprio trattamento pensionistico, la condanna dell'ente alla restituzione degli importi trattenuti nei dieci anni antecedenti la domanda amministrativa, quantificati in euro
21.747,96.
2. Resiste con rituale memoria depositata la Dopo aver premesso la natura e le finalità CP_5 della previdenziale, deduce la legittimità della previsione di un contributo di solidarietà, anche alla CP_1 luce della previsione di cui all'art. 1, comma 488, legge n. 147/13 e della paventata possibilità, a partire dal 2031, di non disporre più delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento delle prestazioni. Ha inoltre precisato, a conferma della natura eccezionale e derogatoria sui trattamenti pensionistici, che dal
1.1.2024 il contributo non risulta più adottato. Sottolinea che, al momento della richiesta di liquidazione del trattamento pensionistico, risultava già essere stata adottata la delibera che ha introdotto il contributo di solidarietà per il primo quinquennio di applicazione e, pertanto, contesta che siano stati
Pag. 3 di 6 lesi dei diritti quesiti del ricorrente. Valorizza il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l'autonomia normativa della la natura di atto avente CP_1 forza di legge del regolamento della il limite dell'equilibrio finanziario della e del rispetto CP_1 CP_1 del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla anche CP_1 per la salvaguardia delle nuove generazioni: elementi che, ad avviso della difesa della resistente, rendono del tutto legittima la trattenuta operata. In via subordinata, eccepisce la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto alla restituzione, contestando la natura interruttiva della domanda amministrativa inoltrata per il tramite del patronato.
3. La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alle allegazioni documentali delle parti costituite.
4. Le argomentazioni delle parti non sono idonee ad indurre una revisione dell'orientamento già espresso da quest'ufficio e che si colloca in un solco della giurisprudenza di legittimità che è del tutto ferma nell'escludere che la possa adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare CP_5
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art. 23 Cost..
A tale orientamento la giurisprudenza ha dato continuità in molteplici occasioni (da ultimo, si richiama Cass., n. 30092 del 2025), reputando irrilevante l'autonomia delle Casse privatizzate e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell'odierno giudizio. Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla Nazionale resistente, “la norma in esame pone come condizione di CP_1 legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo” (così, Cass., n. 31875 del 2018 e successive conformi tra cui, da ultimo,
Cass., n. 8489 del 2025).
Non si ritiene che l'orientamento, iniziato intaccando le pensioni maturate e riconosciute antecedentemente al 2004, sia caduto nell'equivoco (o nella superficialità) di utilizzare un parametro di legittimità non più attuale, incentrandosi sulla (evidente ad avviso di chi scrive) estraneità del contributo di solidarietà “ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico”, a fronte della quale, stante anche il necessario rispetto del pro rata, si è in presenza di non di un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico, quanto, piuttosto, di un vero e proprio prelievo inquadrabile, come sopra accennato, al genus delle prestazioni patrimoniali riservate al legislatore ai sensi dell'art. 23 Cost..
5. Ciò posto in punto di fondatezza della pretesa di restituzione ed esaminando l'eccezione di prescrizione formulata dalla resistente, non può che condividersi il costante orientamento per cui
Pag. 4 di 6 l'azione di restituzione de quo è assoggettata alla prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione (ex multis, Cass., n. 5424 del 2025).
6. Risulta in atti prova del ricorso inviato dal ricorrente alla (ricevuto il 7.9.2023) contro CP_1
l'istituzione del contributo di solidarietà, comprensivo della espressa diffida di restituzione delle trattenute effettuate a tale titolo (cfr. PEC al doc. n. 26 ricorso), per cui nella fattispecie tale atto assume altresì valore interruttivo della prescrizione. La deduzione della resistente sul punto non risulta CP_1 persuasiva. È, difatti, noto che l'atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassative, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore
(cfr. Cass., n. 31065 del 2019). Nel caso di specie, è evidente la volontà di recuperare il contributo considerato indebito, con l'effetto sostanziale di costituire in mora la convenuta. CP_1
7. Non vi sono motivi per discostarsi dalla quantificazione del dovuto operata dal ricorrente, somma (quantificata in €. 21.747,96), somma cui vanno aggiunti gli interessi che, come previsto dall'art. 429 comma terzo, c.p.c., competono dalla maturazione del diritto, decorrenti dal giorno in cui la prestazione (rateo) non è stata interamente erogata al saldo (Cass., n. 24149 del 2025; Cass., n. 5477 del
2025).
8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta del dispositivo che segue, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della natura oramai seriale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione di ad opera della condanna la alla restituzione delle Parte_1 CP_5 CP_1 somme trattenute a tale titolo sui ratei di pensione nei limiti della prescrizione decennale maturata come da motivazione, quantificate in €. 21.747,96, oltre interessi legali dalla singola maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. CP_5
2.200,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini Pag. 5 di 6 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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