Sentenza 15 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2018, n. 29390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29390 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2018 |
Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10423-2016 proposto da: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA COLONNA
355, presso l'Ufficio di rappresentanza della regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato VINICIO MARTINI;
- ricorrente -
contro
SIR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI
5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA PAVANINI e GIAMPAOLO CORTELLAZZO-WIEL; ISONTINA AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO FUSCO;
- controricorrentí - nonchè
contro
COMUNE DI CORMONS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5163/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/11/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere CARLO DE CHIARA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso in via principale per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Beatrice Croppo per delega dell'avvocato Vinicio Martini, Renato Fusco e Carlo Albini per delega dell'avvocato Andrea Manzi.
FATTI DI CAUSA
Nell'ambito del contenzioso introdotto da SIR s.r.l. per il rilascio di un suolo di sua proprietà illegittimamente occupato ed espropriato e per il conseguente risarcimento del danno, il Consiglio di Stato ha respinto, tra l'altro, l'appello incidentale della Regione Friuli Venezia Ric. 2016 n. 10423 sez. SU - ud. 27-02-2018 -2- Giulia, indicata quale responsabile del danno nella sentenza del TAR impugnata, disattendendo in particolare la censura di extrapetizione sollevata dalla Regione, la quale sosteneva che la domanda risarcitoria della SIR non era in realtà rivolta nei suoi confronti. La Regione ricorre quindi per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Le intimate SIR s.r.l. e Isontina Ambiente s.r.l. (società derivante da vicende societarie che avevano interessato l'originario espropriante Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali - CISA) resistono con separati controricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE I due motivi di ricorso recano entrambi la censura di "rifiuto di giurisdizione", sotto il profilo, il primo, della ultrapetizione e, il secondo, della omissione di pronuncia o di esame di un punto della controversia da parte del Consiglio di Stato, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Essi sono pertanto inammissibili perché, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. costituisce error in procedendo, non vizio attinente alla giurisdizione per violazione dei suoi limiti esterni (ex multis, Cass. Sez. U. 16849/2012, 1378/2006, 8229/2002). L'inammissibilità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso stesso. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in C 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in C 200,00 e agli accessori di legge in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Ric. 2016 n. 10423 sez. SU - ud. 27-02-2018 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 febbraio 2018. Il Consigliere estensore Il Primo Presidente Carlo Dh\ChIr Giovanni Mammone c ' t IL CAN Paola
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