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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1122/2025 + R.G. N. 1146/2025 + R.G. N. 1157/2025 + R.G. N. 1158/25 + R.G. N.
1228/2025 + R.G. N. 1335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. AL Massimo OR Presidente
Dott. MA SA EN Consigliere est.
Dott. Marco Del Vecchio Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di cui sopra rispettivamente promosse:
Rg.1122/2025 da ), con sede legale in Stradella (PV) alla via Parte_1 P.IVA_1
Dellagiovanna 1, in persona dell'amministratore sig. ( , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fortunato Caldarella del Foro di Foggia ( - P.IVA_2
. C.F._2
RECLAMANTE
Rg 1146/2025 da con sede legale in San Zenone al Lambro (MI), alla via CP_2 dell'Artigianato n. 20, p. iva. n. , in persona del sig. firmatario del P.IVA_3 Parte_2 mandato in primo grado, rappresentata e difesa dall'AVV. NUNZIA MARILU' MORGESE (c.f.
. C.F._3
RECLAMANTE
Rg n.1157/2025 da , nata a [...] in data [...], residente in [...]20076 Parte_3
Mediglia (MI), alla via Roma n. 63, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._4
NN ME RS, (c.f.: e P. IVA: ), in uno alla quale C.F._5 P.IVA_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Stornara (FG), alla Via Cavour n. 30.
RECLAMANTE
pagina 1 di 48 Rg.n.1158/2025 da (P.I. con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI) alla Parte_4 P.IVA_5 via Lombardia n. 12, in persona del suo l.r.p.t. sig.ra , elettivamente domiciliata in Parte_5
Bari alla Via Luigi Luzzatti n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Grazia Arborea (C.F.
) che la rappresenta e difende. C.F._6
RECLAMANTE
Rg n.1228/2025 da , C.F. , nata a [...] il Parte_6 C.F._7
21.04.1988, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Marcella STASULLI (nata a [...] il [...], C.F. - P. C.F._8
IVA ) del foro di Foggia, elettivamente domiciliata presso il suo Studio legale in Troia P.IVA_6 alla P.zza Ettore De Pazzis, n. 8.
RECLAMANTE
Rg.n. 1335/2025 da , (c.f.: ) residente in [...]Parte_2 C.F._9
(MI), rappresentata e difeso dall'AVV. NUNZIA MARILU' MORGESE (c.f. . C.F._3
RECLAMANTE
CONTRO in persona del Curatore e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, , con studio in MILANO, alla via Controparte_4
SOLARI n. 12.
RECLAMATA
NONCHE' CONTRO
( ). CP_5 P.IVA_7
RECLAMATA CONTUMACE
( ), residente in [...] C.F._10
9.
RECLAMATO CONTUMACE
, residente in [...], int. 1. Controparte_7 C.F._11
RECLAMATO CONTUMACE
( ), residente in [...] Controparte_8 C.F._12
A.
RECLMATO CONTUMACE
). Controparte_9 P.IVA_8
RECLAMATA CONTUMACE
pagina 2 di 48
CONCLUSIONI
Per DA. in via preliminare e pregiudiziale: Controparte_10 disporre inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado reclamata;
in via gradata, ai sensi dell'art. 279, secondo comma nn.2 e 4, cpc, decidere immediatamente la questione pregiudiziale inerente l'eccepita nullità della sentenza, emettendo sentenza parziale dichiarativa della nullità ed impartendo i successivi provvedimenti per l'istruzione del giudizio;
in ogni caso dichiarare nulla la sentenza di primo grado per la conclamata ed irreparabile violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
accertare e dichiarare improcedibile la domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatela per illegittima ed inammissibile mutatio libelli;
in via subordinata, ma sempre preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della stante il decorso del termine annuale Parte_1 di cui all'art. 10 l.f. al momento del deposito dell'istanza di fallimento in estensione;
nel merito, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto, non essendo ravvisabili gli elementi per consentire di ritenere esistente una società di fatto tra la e la CP_3 Parte_1 in ogni caso condannare la curatela alla rifusione delle spese e compensi legali di primo e secondo grado”.
Per “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di MILANO, previa emissione di decreto di CP_2 fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio e di termine per la notifica del presente ricorso, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare e pregiudiziale: vista la nullità della sentenza di primo grado per la grave violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, come posto in essere dalla curatela fallimentare con il deposito NON autorizzato del
23.09.2024, nonché, per la evidente sussistenza del fumus boni iuris e dei gravi motivi, in re ipsa allo status di fallito, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di fallimento e della liquidazione dell'attivo patrimoniale ex art. 19 l.f., all'uopo ordinando la comparizione delle parti in Camera di Consiglio;
pagina 3 di 48 sempre in via preliminare e pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare nulla la sentenza di primo grado per la gravissima violazione del contraddittorio e del diritto di difesa come posti in essere dalla curatela e dal giudice di primo grado, vista la gravità dell'atto e delle conseguenze si chiede sin da subito dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con sentenza parziale in via pregiudiziale;
2) accertare e dichiarare improcedibile la domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatela per le motivazioni rese nel presente atto;
3) In via subordinata, ma sempre, preliminare e pregiudiziale, e nel caso in cui non venisse accolta la principale eccezione preliminare e pregiudiziale di improcedibilità, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della per il decorso del termine CP_2 annuale di cui all'art. 10 l..f. per tutte le motivazioni rese nel presente atto;
4) Nel merito, e solo in caso di non accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della perché infondata per tutte le motivazioni CP_2 rese nel presente atto.
5) Per l'effetto rigettare integralmente il ricorso della curatela.
6) In ogni caso condannare la curatela al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado”.
Per “Per quanto innanzi spiegato, la NO , come innanzi difesa Parte_3 Parte_3
e rappresentata rassegna le proprie conclusioni:
Piaccia all'On.le Corte di Appello di Milano, in revoca alla sentenza emessa dal Tribunale di Lodi n.
24/25 in data 21.01.2025, pubblicata e notificata il 17.03.2025, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 24/25, per i motivi indicati nell'istanza, così decidere:
- In via pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e per gli altri motivi di nullità di cui al presente atto (punti A1-A2-A3), con rinvio al Giudice di primo grado.
2) In via gradata, ai sensi dell'art. 279, secondo comma, nn. 2 e 4 cpc, decidere immediatamente la questione pregiudiziale di nullità della sentenza, emettendo sentenza parziale dichiarativa della nullità della sentenza ed impartendo i successivi provvedimenti per l'istruzione del giudizio;
3) In ogni caso, dichiarare nulla la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- In via pregiudiziale e preliminare:
pagina 4 di 48 4) accertare e dichiarare improcedibile la domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatela per le motivazioni rese nel presente atto ai punti B), C), D), E) e, quindi, per illegittima ed inammissibile mutatio libelli.
5) In via subordinata, ma sempre preliminare, e nel caso in cui non venisse accolta la principale eccezione preliminare e pregiudiziale di improcedibilità, accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della NO per il decorso del termine annuale di Parte_3 cui all'art. 10 LF per tutte le motivazioni rese nel presente.
6) In via subordinata, ma sempre preliminare e nel caso in cui non venissero accolte le principali eccezioni preliminari e pregiudiziali, dichiarare la nullità della sentenza per motivazione apparente ed incompleta.
- Nel merito:
7) solo in caso di non accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della società di fatto, perché infondata per tutte le motivazioni rese nel presente atto - insussistenza dei requisiti -.
8) solo in caso di non accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della NO , perché infondata per tutte le Parte_3 motivazioni rese nel presente atto.
9) Per l'effetto rigettare integralmente il ricorso della curatela.
10) In ogni caso, condannare la curatela al pagamento delle spese legali del doppio grado del giudizio”.
Per “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di MILANO, previa emissione del decreto di Parte_4 fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio e di termine per la notifica del presente ricorso, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare e pregiudiziale:
- disporre inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado reclamata;
- in via gradata, ai sensi dell'art. 279, secondo comma nn.2 e 4, cpc, decidere immediatamente la questione pregiudiziale inerente l'eccepita nullità della sentenza, emettendo sentenza parziale dichiarativa della nullità ed impartendo i successivi provvedimenti per l'istruzione del giudizio;
- in ogni caso dichiarare nulla la sentenza di primo grado per la conclamata ed irreparabile violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
- accertare e dichiarare improcedibile la domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatela per illegittima ed inammissibile mutatio libelli;
pagina 5 di 48 - in via subordinata, ma sempre preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della stante il decorso del termine annuale di Parte_1 cui all'art. 10 l.f. al momento del deposito dell'istanza di fallimento in estensione;
- nel merito, nella inverosimile ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della perché non Pt_4 provata, e quindi infondata in fatto ed in diritto, non essendo ravvisabili gli elementi per consentire di ritenere esistente una società di fatto tra la e la CP_3 Pt_4
- in ogni caso condannare la Curatela alla rifusione delle spese e compensi legali di primo e secondo grado”.
Per “in via cautelare posto che sussiste il fumus boni iuris nei fatti qui Parte_6 dedotti e richiamati, nonché il periculum in mora:
- per gli incontestabili vizi da cui è affetta la sentenza reclamata per le gravi violazioni del contraddittorio, del diritto alla prova e del diritto di difesa, del diritto ad un equo e giusto processo;
- a motivo del fatto che la sig.ra di fatto si trova in stato di fallimento risultante dai Parte_6 pubblici registri;
- a motivo del fatto che, in conseguenza della esecutività della sentenza di primo grado, la reclamante sta subendo una lesione gravissima della propria capacità e libertà di autogestirsi ed autodeterminarsi che precludono anche la semplice gestione degli affari di famiglia e della prole minorenne che protraendosi ben può prospettarsi possa compromettere la propria vita personale e lavorativa inibita, arrecandole un pregiudizio grave ed irreparabile, e, pertanto, chiede:
a) che l'Ecc.ma Corte ai sensi dell'art. 283 cpc Voglia disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado reclamata;
b) in via gradata, che l'Ecc.ma Corte ai sensi dell'art. 279, secondo comma nn.2 e 4, cpc Voglia decidere immediatamente la questione pregiudiziale inerente l'eccepita nullità della sentenza, emettendo sentenza parziale dichiarativa della nullità ed impartendo i successivi provvedimenti per
l'istruzione del giudizio così come richiesta nella parte narrativa.
Altresì ed in ogni caso, Voglia, in via preliminare e pregiudiziale, ogni avversa eccezione, deduzione, difesa, produzione ed istanza rigettata, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica, nel contraddittorio delle parti, accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per la grave ed irreparabile violazione del contraddittorio, del giusto ed equo processo in applicazione anche dell'art. 6 della
CEDU e del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato;
pagina 6 di 48
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatel3. in via sempre preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività e
l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della sig.ra stante il decorso Parte_6 del termine annuale di cui all'art. 10 L. F. rispetto al momento del deposito dell'istanza di fallimento in estensione;
NEL MERITO:
4. riformare ed annullare la sentenza impugnata, rigettando la richiesta di estensione a lei del fallimento, non sussistendo i presupposti di legge e comunque elementi idonei o prove per riconoscere ed attribuire la qualità di socia illimitatamente responsabile alla sig.ra ; Parte_6
5. ed in ogni caso, riformare ed annullare l'impugnata sentenza n. 24 emessa dal Tribunale di Lodi il
21/01/2025, pubblicata il 17/03/2025, e pertanto, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della sig.ra , perché infondata in fatto ed in diritto, oltrechè non provata;
Parte_6
6. in ogni caso riformare ed annullare la sentenza de qua, rigettando ogni tesi in ordine alla richiesta di ritenere esistente una società di fatto tra la fallita gli altri soggetti coinvolti, CP_3 persone fisiche e giuridiche e la sig.ra e pertanto accertare e dichiarare l'inesistenza Parte_6 della supersocietà di fatto;
dei presupposti per la dichiarazione dell'esistenza della super società di fatto tra la , la sig.ra e le altre parti resistenti del primo grado, persone CP_3 Parte_6 fisiche e giuridiche coinvolte;
7. in ogni caso e per l'effetto rigettare integralmente il ricorso della Curatela riformando totalmente la sentenza n. 24/2025 del Tribunale di Lodi;
8. in ogni caso condannare la curatela alla rifusione delle spese e compensi legali di primo e secondo grado ed in particolare per il secondo grado da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
Ammettere le istanze istruttorie come sopra formulate con ogni riserva. a, anche in virtù della mutatio libelli”.
Per “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di MILANO, previa emissione di Parte_2 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio e di termine per la notifica del presente ricorso, accogliere le seguenti conclusioni: vista la nullità della sentenza di primo grado per la grave violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, come posto in essere dalla curatela fallimentare con il deposito NON autorizzato del
23.09.2024, nonché, per la evidente sussistenza del fumus boni iuris e dei gravi motivi, in re ipsa allo status di fallito, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
pagina 7 di 48 di fallimento e della liquidazione dell'attivo patrimoniale ex art. 19 l.f., all'uopo ordinando la comparizione delle parti in Camera di Consiglio;
sempre in via preliminare e pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare nulla la sentenza di primo grado per la gravissima violazione del contraddittorio e del diritto di difesa come posti in essere dalla curatela e dal giudice di primo grado, vista la gravità dell'atto e delle conseguenze si chiede sin da subito dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con sentenza parziale in via pregiudiziale;
2) accertare e dichiarare improcedibile la domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatela per le motivazioni rese nel presente atto;
3) In via subordinata, ma sempre, preliminare e pregiudiziale, e nel caso in cui non venisse accolta la principale eccezione preliminare e pregiudiziale di improcedibilità, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della per il decorso del termine CP_2 annuale di cui all'art. 10 l..f. per tutte le motivazioni rese nel presente atto;
4) Nel merito, e solo in caso di non accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della perché infondata per tutte le motivazioni CP_2 rese nel presente atto.
5) Per l'effetto rigettare integralmente il ricorso della curatela.
6) In ogni caso condannare la curatela al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado;
In via istruttoria si chiede l'ammissione del teste residente in [...]
n. 7, sui seguenti capitoli di prova preceduti da “vero che”: 1) “tra il 22 aprile 2021 ed il 14 giugno
2021 partecipava ad almeno 4 incontri tra il dott. ed il sig. ”; 2) “alcuni di CP_4 Parte_2 questi incontri sono avvenuti in ristoranti e/o bar;
3) “durante i predetti incontri il dott. CP_4 riferiva che la avrebbe proseguito con il concordato in continuità ed era escluso il CP_3 fallimento della;
4) “durante i predetti incontri il dott. riferiva che al CP_3 CP_4 tribunale di Lodi la sua opinione era fortemente tenuta in considerazione dalla sezione fallimentare”;
5) “durante i predetti incontri il dott. riferiva di altre procedure concordatarie con società CP_4 rimesse i bonis attraverso transazioni al 20% con l'erario”.
Per “respingere il reclamo proposto, Controparte_3 siccome infondato in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in narrativa o comunque con ogni miglior formula, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Lodi n. 24 pubblicata il 17/03/2025;
- con vittoria di spese, comprensive di onorari, spese, 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA”.
pagina 8 di 48 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Il Fallimento della società (di qui in poi solo “il ”) agiva in giudizio per Controparte_3 CP_3 ottenere la dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 co. 5 L.F. nei confronti delle società
Da. e delle persone fisiche , e Controparte_10 CP_2 Parte_4 Parte_2 Parte_6
. A sostegno della domanda allegava e deduceva l'esistenza di un complesso intreccio Parte_3 di rapporti giuridici ed economici, oltre che la concreta condivisione di mezzi e risorse tra la ES fallita ed i predetti soggetti, tale da far emergere la sussistenza di una c.d. super- Controparte_3 società di fatto.
Si costituivano in giudizio i resistenti contestando in fatto e in diritto le deduzioni del ed in CP_3 particolare:
- veniva eccepita la mancata formulazione di una specifica domanda di accertamento dell'esistenza di una super-società di fatto e del suo fallimento;
- veniva, parimenti, eccepita la mancata formulazione da parte del fallimento della domanda di accertamento dell'insolvenza delle singole società, asseritamente costituenti la super-società di fatto;
- vi era l'impossibilità di configurare una super-società di fatto tra società di capitali, in quanto così operando si agirebbe in contrasto con gli artt. 2384 c.c. e 2361 comma 2 c.c. e si opererebbe una forzatura all'interpretazione dell'art. 147 l.fall.;
- veniva, infine, eccepita la tardività della domanda di fallimento in estensione;
- nel merito, veniva contestata la sussistenza dei requisiti di fatto e diritto per ritenere sussistente una super-società di fatto tra i vari soggetti giuridici convenuti, negando tanto l'esistenza di un comune intento sociale, ovvero dell'affectio societatis, quanto la sussistenza di una comunione di patrimoni e cassa venendo, altresì, negato il coinvolgimento delle persone fisiche Pt_2
e .
[...] Parte_6 Parte_3
A fronte di ciò, il Tribunale di Lodi sinteticamente riteneva che:
- era infondata l'eccezione sulla mancata formulazione di una domanda di accertamento dell'esistenza di una super-società di fatto, in quanto poteva considerarsi implicita. L'impianto argomentativo del fallimento, infatti, muoveva dall'assunto che tra la società fallita, le società
ed e le persone fisiche Parte_1 Parte_4 CP_2 Parte_2 Pt_6
pagina 9 di 48 e sussistesse una super-società di fatto, in ragione della quale ha Pt_6 Parte_3 formulato domanda di estensione del fallimento di ai sensi dell'art. 147 l.fall.; Controparte_3
- era, altresì, priva di fondamento l'eccezione sulla mancata domanda di accertamento dell'insolvenza delle singole società, in ossequio al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Pertanto, accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza” (Cass. Civ., Sez. I, n. 1095/2016);
- inoltre, a contrario di quanto sostenuto dai convenuti, era ben possibile la configurazione di una super-società di fatto tra società di capitali: invero, “occorre rilevare in punto di diritto che di recente la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5458 del 22 febbraio 2023 ha chiarito che la riforma del diritto societario ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. “supersocietà”), e ciò in quanto gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c. hanno previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4). D'altra parte, tale soluzione ermeneutica era, altresì, suffragata dal disposto di cui all'art. 147 co. 1 L.F., applicabile ratione temporis, il quale, coerentemente alla predetta opzione, dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile” (e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandata semplice o di una società in accomandita per azioni) “produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se di mero fatto, abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con “tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili”. Ne consegue che, una volta “accertata l'esistenza di una pagina 10 di 48 società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente”, tanto “ai sensi dell'art. 147, 1° comma, l.f.” (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; Cass. n. 12120 del 2016), quanto a norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. In effetti, “una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi del 1° comma dell'art. 147 l.fall.”, non v'è alcuna ragione che, nell'ipotesi disciplinata dal ridetto 5° comma – in cui l'esistenza della società emerga in data successiva al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci
– possa giustificarne un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4);
- parimenti, non aveva pregio l'eccezione di tardività della domanda di fallimento in estensione poiché, in ossequio al consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, “Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e si applica anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali, tuttavia, il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori
e di certezza delle situazioni giuridiche, impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. L'onere di fornire la prova di tali circostanze spetta al resistente” (Cass.
Civ., Sez., I, n. 15346/2016).
Rigettate quindi, tali eccezioni, il Tribunale ravvisava l'esistenza di una super-società di fatto sulla base dei seguenti elementi:
- fondo comune: l'esistenza di un fondo comune alle quattro società costituenti la super-società di fatto rappresenta uno dei primi indici rivelatori ai fini della meritevolezza della ricostruzione del;
invero, risultavano probanti le movimentazioni dei conti correnti della CP_3 [...] in quanto, nel periodo intercorrente tra il 2014 fino alla data del fallimento, vi erano CP_3 stati “consistenti movimenti di denaro dalla fallita alle altre società a titolo di anticipazioni, finanziamenti diretti, finanziamenti soci, pagamenti in nome e per conto di dipendenti o fornitori” (cfr. sentenza di primo grado, p. 6). Nei confronti della società Da. Controparte_10 risultavano eseguiti pagamenti – a titolo di finanziamenti diretti o anticipi – per complessivi €
536.973,56; nei confronti della società invece, era rilevante l'esecuzione di Parte_4
pagina 11 di 48 finanziamenti diretti, anticipi e pagamenti per conto per un totale di € 968.837,14; in ultima istanza, per quanto concerne la era stato dimostrato che la avesse CP_2 Controparte_3 eseguito pagamenti a suo favore a vario titolo per la somma complessiva di € 12.649.116,28;
- unicità della struttura amministrativa: l'unicità della struttura amministrativa, quale secondo degli indici rivelatori, metteva in rilievo una parziale coincidenza degli organi amministrativi costituenti al super-società di fatto. In particolare, dall'esame delle visure camerali, era stato riscontrato che “la fallita appartiene al 100% alla società Controparte_3 CP_2 costituita nell'anno 2014, a propria volta partecipata per il 51% dalla e per il Controparte_3 residuo 49% da , figlia di , quest'ultimo amministratore di Parte_6 Parte_2
e della ; che (già già Controparte_3 CP_2 Parte_4 Controparte_11 [...]
costituita nell'anno 2018, è stata partecipata dal 2019 al 2022 da Controparte_12 Parte_6
, figlia di , per il 50% e, per il residuo 50%, sino al giugno 2021, da
[...] Parte_2
, moglie di;
ha altresì rivestito, sino al Parte_3 Parte_2 Parte_6
28.03.2022 la carica di amministratrice della società”; che costituita Parte_1 nell'anno 2006, è partecipata dalle società Lean Service s.r.l. e sempre da CP_2 Pt_6
. L'amministratore di dalla sua costituzione sino a qualche
[...] Parte_1 giorno dopo il fallimento di è stato il sig. ” (cfr. sentenza di Controparte_3 Parte_2 primo grado, p. 8);
- unicità della sede legale: quale terzo indice rivelatore, il Tribunale rilevava l'unicità della sede legale;
in base all'analisi delle visure camerali era stato possibile riscontrare la sussistenza di evidenti connessioni;
- identità dell'oggetto sociale: quanto al quarto indice rivelatore, il Tribunale ravvisava l'identità
e/o complementarietà dell'attività d'impresa esercitata da ciascuna delle società in giudizio;
- esistenza di rapporti di finanziamento ed unicità della gestione: sulla base della documentazione contabile della era stato possibile evincersi l'esistenza di rapporti di Controparte_3 finanziamento, costituenti il quinto indice rivelatore circa la sussistenza di una super-società di fatto, tra la fallita e ed A titolo meramente Parte_1 CP_2 Parte_4 esemplificativo, era stata rilevata “la concessione in comodato d'uso gratuito alla CP_2 dell'immobile di proprietà di immobile presso il quale risultano allocati i Controparte_3 server per la gestione contabile di entrambe le società” (cfr. sentenza di primo grado, p. 9); la conclusione di contratti di Joint EN per l'esecuzione di contratti di appalto;
cessioni di credito e successive compensazioni tra le singole società; subappalti ed impegni reciproci tra i singoli soggetti di diritto;
concessioni di fideiussioni;
la stipula di contratti di fornitura e pagina 12 di 48 noleggio sottoscritti da in nome e per conto delle altre società, o in nome Controparte_3 proprio ma a beneficio delle stesse.
Dall'analisi degli elementi suesposti, il Tribunale identificava l'esistenza di una super-società di fatto avente quali soci non solo Da. ed bensì, anche le persone fisiche Controparte_10 CP_2 Parte_4
e : quest'ultime, infatti, avevano sia ricoperto Parte_2 Parte_6 Parte_3 ruoli amministrativi nelle predette società, avevano detenuto quote societarie delle medesime, nonché, eseguito finanziamenti.
Allo stesso modo riteneva dimostrato lo stato di decozione della super-società di fatto costituita dalle società e e dalle persone fisiche in quanto, il Controparte_3 CP_2 Parte_4 Controparte_13 debito per finanziamenti (a vario titolo e senza giustificazione causale) ricevuti dalle varie socie di il cui stato di decozione era già stato accertato dal Tribunale, conduceva alla CP_3 registrazione contabile di un risultato effettivo ampiamente negativo ed alla perdita del capitale sociale, tenuto conto del conto economico consolidato depositato dal curatore (cfr. sentenza di primo grado, p.
11).
Il Tribunale di Lodi, dunque, con la sentenza n. 24 pubblicata il 17/03/2025 dichiarava il fallimento della super-società di fatto composta dalle società ed Controparte_3 Parte_4 Parte_1
e dalle persone fisiche , e , nonché, il CP_3 Parte_2 Parte_6 Parte_3 fallimento dei medesimi soggetti (esclusa la già fallita) quali soci illimitatamente CP_3 CP_3 responsabili.
Giudizio di secondo grado
Con separati ricorsi ex art. 18 L.F. gli odierni reclamanti impugnavano la predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma, nonché, la sospensione ex art. 19 L.F. Si costituiva in giudizio nei singoli procedimenti il contestando in fatto e diritto le deduzioni avversarie e chiedendo CP_3
l'integrale conferma della sentenza oggetto di gravame.
Venivano rigettate le istanze di sospensione, riuniti i procedimenti trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza e all'udienza del 19.06.2025, su richiesta ed accordo dei difensori, la Corte assegnava un primo termine per note difensive integrative al 15.07.2025 e un secondo termine per replica entro il 08.09.2025 e rinviava per la discussione all'udienza del 18.09.2025.
Alla predetta udienza, comparivano personalmente e Parte_6 Parte_3 Pt_2
i difensori discutevano oralmente e all'esito la Corte riservava la decisione.
[...]
pagina 13 di 48 Motivi comuni di gravame
Con il primo motivo, i reclamanti si dolgono, in via preliminare e pregiudiziale, della
“GRAVISSIMA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO
GRADO – GRAVE COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELLA CURATELA FALLIMENTARE –
VIOLAZIONE ANCHE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI LODI”. Lamentano il fatto che il Curatore, quando ormai il Tribunale aveva trattenuto la causa in riserva per la decisione, ha depositato, senza autorizzazione e senza comunicarlo alle controparti, in data 23.09.2024, “l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Lodi in data 15 luglio 2024 nei confronti di ed il contestuale decreto di sequestro preventivo nei Parte_2 confronti di varie società questi riconducibili e, tra le altre, delle resistenti Parte_4 Parte_1
e . È del tutto evidente la grave violazione del diritto di difesa e del principio del
[...] CP_2 contradditorio posta in essere dalla Curatela, che comporta la nullità di tutti gli atti successivi alla violazione medesima. Non solo, il Curatore non ha, depositato il successivo provvedimento di revoca della misura cautelare, del quale non poteva non essere a conoscenza in quanto emesso il 12/8/2024, cioè oltre un mese prima della sua nota di deposito. Il fatto che il Tribunale non abbia espressamente richiamato tale documento nella motivazione della sentenza è del tutto irrilevante, perché, è pacifico anche nell'ambito del rito camerale, il divieto di produzione di nuovi documenti una volta chiusa la discussione ed assunta in riserva la decisione;
da ciò ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo. La ES giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto di difesa, ha affermato che “L'art. 111, comma 2, considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l'arco del processo, salve eventuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, come accade per esempio nel rito cautelare ante causam - anche in questo caso da contemperare, peraltro, in vista del recupero del contraddittorio nelle fasi immediatamente successive (per esempio per la conferma, modifica o revoca di un provvedimento assunto inaudita altera parte). Il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa, che a sua volta è garantito dall'art. 24 Cost. Si è dinanzi a quelli che i grammatici chiamerebbero elementi di una tautologia perfetta, qui intesa nel suo significato base come viene definito nella logica formale classica di "proposizione vera per definizione": il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio. In ciò si realizza la più elementare concretizzazione della garanzia del giusto processo. Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio (nelle sue varie espressioni) dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvio” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 36596/2021). Quindi, dato il deposito contra legem eseguito dalla Curatela, la sentenza oggetto di gravame è affetta da nullità, pagina 14 di 48 essendo il pregiudizio in re ipsa non avendo la parte nessun onere di dimostrare in concreto di avere subito una lesione. Con una ulteriore argomentazione, sempre in rito, si lamenta sia l'assenza nel fascicolo telematico, del verbale d'udienza del 29.09.2022 contenente le dichiarazioni rese da Pt_2
sia l'ulteriore vizio formale della sentenza che fa riferimento al solo giudizio r.g. n. 41/2022
[...] omettendo di indicare gli altri 5 procedimenti distinti (radicati ai nn.: 42/2022 r.g.; 43/2022 r.g.;
44/2022 r.g.; 45/2022 r.g.; 46/2022 r.g.) irritualmente tutti riuniti all'ultima udienza di discussione del
6/9/2023 al proc. 41/2022 r.g., e così decisi con l'unica pronuncia qui reclamata.
Con il secondo motivo, sempre in via preliminare e pregiudiziale, i reclamanti denunciano l'”IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA PER OMESSA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO
DELL'ESISTENZA DELLA DI FATTO E DELLA SUA INSOLVENZA – CP_14
MOTIVAZIONE RESA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. SUL PUNTO DALLA SENTENZA DI
PRIMO GRADO”. La Curatela, infatti, si è limitata a chiedere nel ricorso introduttivo la dichiarazione di fallimento in estensione dei soggetti indicati, senza formulare le domande preliminari e necessarie di accertamento dell'esistenza della super-società di fatto e della sua insolvenza e dunque del presupposto dell'art. 147, comma 5, L. Fall. Tali domande lungi dal poter essere ritenute implicite, sono viceversa propedeutiche e necessarie ai fini della dichiarazione di fallimento e debbono essere formulate in forma esplicita, diversamente opinando vi sarebbe la violazione dell'art. 112 c.p.c. che enuncia il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inoltre, tale omissione non può essere sanata da una successiva "precisazione" che, di fatto, ha introdotto domande nuove, configurando una vera e propria mutatio libelli e non una mera emendatio libelli. Il Tribunale con la sua decisione ha legittimato di fatto l'indebito ampliamento del thema decidendum , pertanto, la sentenza andrà riformata, con declaratoria di inammissibilità delle domande nuove ed il rigetto di quelle non ritualmente proposte.
Con il terzo motivo, i reclamanti denunciano la “VIOLAZIONE DELL'ART. 10 L.F. –
IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE PER DECADENZA DEI TERMINI”. In primo grado, avevano tempestivamente eccepito la decorrenza del termine annuale ex art. 10 L. Fall., per esser stata proposta la domanda di fallimento in estensione il 13.07.2022, oltre un anno dopo l'avvenuta dichiarazione di fallimento della in data 15.06.2021. Sottolineano che, CP_3 qualunque sia stata la data da considerare per la manifestazione all'esterno, della cessazione della
(pretesa) super-società -e cioè sia volendo fare riferimento appunto alla data del fallimento di uno dei soci ossia il 15 giugno 2021), ovvero la data di pubblicazione della sentenza (ossia Parte_7 il 18 giugno 2021 in quanto evento che determina lo scioglimento del rapporto sociale), ovvero al più tardi alla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del medesimo fallimento (nel caso di specie pagina 15 di 48 il 21 giugno 2021) è certo che la superso-cietà di fatto individuata dalla Curatela è cessata al più tardi il
21 giugno 2021.
Il Tribunale ha, quindi, errato nel non ritenere applicabile al caso di specie l'art. 10 della l. F. facendo invece riferimento al termine decadenziale previsto dall'art. 147 co. 2 L.F. “poiché la fallita
[...]
è una società a responsabilità limitata, non appartenente a nessuno dei tipi regolati nei capi CP_3
III, IV e VI del titolo V del libro V del codice civile” (cfr. p. 19), ne consegue Parte_8
l'applicabilità dell'art. 10 L.F. “per il quale il termine per la dichiarazione di fallimento della socia illimitatamente responsabile deve essere fatto entro un anno dalla conoscenza e/o conoscibilità da parte dei terzi della cessazione della medesima società di fatto, cessazione che nel caso di specie è stata portata conoscenza dei terzi con la trascrizione del fallimento della che è socio al CP_3
51% della odierna reclamante” (cfr. reclamo p. 21). Quindi, data la maturazione del termine CP_2 decadenziale, ne deriva l'improcedibilità della domanda di estensione per decadenza termini ex art. 10
L.F.
Con il quarto motivo comune, tutte le parti reclamanti sostengono la non configurabilità di una super- società di fatto e lamentano una errata valutazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto acquisiti in giudizio e di -diritto, perché si è appiattito alla ricostruzione effettuata dal Curatore, senza autonomamente considerare le circostanze evidenziate dalle difese.
In particolare, con riferimento alle singole posizioni:
Da. Controparte_15
(di qui in poi solo ) denuncia la “non configurabilità di super-società
[...] Controparte_10 Pt_1 di fatto tra la la fallita e le altre persone fisiche e giuridiche Parte_1 CP_3 coinvolte”: premesso che l'accertamento dell'esistenza di una super-società di fatto comporta “la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisce, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della super-società di fatto” (Cass. Civ., Sez. I,
Ord. N. 20552/2022), appare fuor di dubbio, nel caso di specie, la mancanza dei presupposti di fatto ai fini del riconoscimento di una super-società di fatto tra la e la Da. in Controparte_3 Controparte_10 particolare:
- fondo comune: tutti i pagamenti effettuati dalla in favore della reclamante, a Controparte_3 differenza di quanto statuito dal Tribunale, sono muniti di una propria causa giustificativa: ad esempio essi ineriscono ad un contratto di locazione, stipulato tra le due società, avente ad oggetto un immobile sito in OS (si ricordi di come la Curatela non abbia mai fornito la pagina 16 di 48 prova circa la simulazione o la strumentalità di tale stipula, a contrario sussistono evidenti ragioni causali della sussistenza di suddetto rapporto locatizio); anche il versamento della somma di € 80.000,00 risulta causalmente giustificato in quanto trattasi di un importo, pagato in due distinti versamenti, dovuto a titolo di acquisto delle quote della Da.Re ES (versamenti effettuati dalla per conto di a titolo di finanziamento Controparte_3 Parte_2 infruttifero);
- unicità della struttura amministrativa: sul punto il non ha fornito la prova CP_3
Cont dell'esistenza di unicità della struttura amministrativa tra la e la Controparte_3 CP_10
contrariamente alle statuizioni del giudice di prime cure “le risultanze istruttorie appaiono
[...] oggettivamente insuperabili: nella sede della non vi è traccia della unicità della CP_3 struttura amministrativa con che peraltro ha sedi, legale ed operativa, Parte_1 ubicate in luoghi diversi dalla ” (reclamo Da. p. 20); CP_3 Controparte_10
- unicità della sede legale: le circostanze di fatto escludono tale aspetto in capo alla reclamante in quanto, come anche confermato dal Tribunale, la Da. ha sede legale in Stradella CP_10
(PV), mentre la fallita ha sede legale in San Zenone al Lambro (MI);
- identità dell'oggetto sociale: anche limitatamente a tale profilo è censurabile la sentenza oggetto di gravame poiché la reclamante è una società immobiliare il cui oggetto sociale – oltre che l'attività in concreto esercitata – non è neppure parzialmente sovrapponibile a quello della fallita;
- rapporti di finanziamento ed unicità della gestione: anche sotto tale profilo i documenti prodotto in giudizio in primo grado dimostrano l'erroneità delle statuizioni del Tribunale.
Infine, il Tribunale h anche errato nell'accertare lo stato di insolvenza della super-società di fatto: invero, “in assenza di un bilancio consolidato ufficiale di tutte le società pretesamente facente parti della super-società, che il Curatore avrebbe avuto l'onere di predisporre correttamente, erroneamente il Tribunale di Lodi considera provata l'insolvenza deducendola da dati frammentari (singoli bilanci) e presunzioni (perdita del capitale sociale), sommando semplicemente i debiti ed ignorando eventuali attivi comuni (es. crediti verso terzi), commettendo così un evidente errore metodologico, in quanto
l'insolvenza di una super-società può emergere solo a seguito della verifica della liquidità complessiva nonché dalla disamina di un bilancio consolidato (Cass. n. 1095/2016), non certamente dalla mera somma dei passivi” (cfr. reclamo Da. p. 23). Poiché non è stata data adeguata prova Controparte_10 circa l'esistenza della super-società, il Tribunale avrebbe dovuto analizzare i bilanci e la situazione economica delle singole società, di modo da constatare l'assenza dello stato di decozione in capo alla Cont e ES. In sede di memoria di replica autorizzata la difesa ha prodotto una Analisi Tecnica a pagina 17 di 48 firma del dr , Commercialista, Revisore Contabile, con la quale viene contestato il conto Persona_1 economico consolidato prodotto dalla Curatela che presenta insanabili lacune sotto il profilo contabile- tecnico-concettuale, arbitrarie ed erronee affermazioni circa i risultati di esercizio negativi, errori contabili gravi circa la duplicazione di costi, stima arbitraria e senza logico fondamento di importi la cui provenienza è sconosciuta. Stante la sua totale inattendibilità, esso non può esser computato in danno della che, al contrario, ha dimostrato di essere una società “in bonis”, con Parte_1 patrimonio netto positivo e gestione in attivo.
CP_2
Anche (di qui in poi solo ”) si duole circa l'”INESISTENZA DELLA SUPER CP_2 CP_3
SOCIETA' DI FATTO – MANCATA PROVA DELLA CURATELA – SENTENZA DA CENSURARE
PER VIZIO DI MOTIVAZIONE”: premesso che tra la fallita e la reclamante vi sono stati solo dei meri rapporti economici, il Tribunale ha errato nel ritenere meritevole di condivisione le prospettazioni del il quale ha fatto passare per indebite/non giustificate legittime operazioni commerciali tra le CP_3 società. La ricostruzione operata dal giudice di prime cure, quindi, risulta viziata per le seguenti ragioni:
- fondo comune: posto che “si ha una super-società di fatto (occulta) tra due società di capitali quando ciascuna società, mettendo a disposizione il proprio patrimonio (in un fondo comune) e la propria collaborazione, esercita una comune attività nell'interesse di entrambe le società, partecipando ai profitti ed alle perdite. Il fatto che le singole società perseguano, invece,
l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della super-società di fatto e, viceversa, prova a favore dell'esistenza di una holding di fatto” (cfr. reclamo , p. 30), dalla documentazione in atti CP_3 emerge chiaramente come la reclamante non abbia mai messo a disposizione il proprio patrimonio e la propria collaborazione al fine di esercitare una attività di comune interesse fra tutte le società del presente giudizio. Invero, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, la
, nel precedente grado di giudizio, ha depositato tutta la documentazione attestante tutti i CP_3 pagamenti fatti dalla ES nei confronti della fallita;
in capo alla reclamante residuano si delle somme da versare ma, lungi dal costituire un ipotetico fondo comune, esse non costituiscono altro che mere posizioni debitorie;
- unicità della struttura amministrativa: sul punto giova rimembrare come ai fini della sussistenza di una super-società di fatto sia necessaria la “ SOCIALI non Controparte_16 una mera partecipazione o proprietà delle quote sociali o ancora l'amministrazione della società, che è quello che invece emerge dalla lettura della sentenza di primo grado” (cfr. pagina 18 di 48 , p. 34); dato che nessuna delle società coinvolte ha mai avuto la medesima Pt_8 CP_3 compagine sociale, ne risulta l'erroneità della sentenza oggetto di gravame anche sotto tale profilo;
- unicità della sede legale: limitatamente a tale aspetto, si rende necessario mettere in evidenza come la e la fallita abbiano condiviso la medesima sede legale solo per un periodo e, in CP_3 ogni caso, durante tale frazione temporale, le due società operavano su piani differenti;
- identità dell'oggetto sociale: il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente tale indice rivelatore in quanto la e la fallita non hanno mai svolto la ES attività, in altri termini “tra la CP_3 CP_2
[... e la fallita non vi è mai stata una identità di attività, il giudice di primo grado ha dedotto le attività comuni solo dal CODICE ATECO, esattamente come indotto dalla la curatela e non dalla realtà dei fatti” (cfr. reclamo , p. 37); CP_3
- rapporti di finanziamento e unicità della gestione: sul tema giova sottolineare come se veramente fosse esistita una super-società di fatto ci sarebbe stato un abuso dei contratti di Joint
EN (abuso che, nella realtà, non si è mai verificato); lungi dal rappresentare un ipotetico indice rivelatore in ordine alla sussistenza di una super-società, tali contratti sono pienamente legittimi in quanto rientranti nella prassi commerciale di svariate società. Anche le compensazioni sono legittime poiché non sono altro che un istituto giuridico atto a semplificare i rapporti tra soggetti. A tutto ciò si aggiunga che “per quanto attiene alle lettere di cui agli allegati n. 17 e 18 della curatela, si è già avuto modo di rilevare in primo grado come, entrambi nulla provano in ordine ad una comunione di gestione, dato che non sono altro che scambi di rapporti commerciali tra due società che cooperano e collaborano tra loro. Il primo
(all. 17 curatela) è un rapporto passivo, come il curatore ben sa, quello con la , che la CP_17 ha gestito per un anno ma con fatica e che ha passato alla perché più
CP_3 CP_2 attinente all'attività svolta dalla resistente e non dalla fallita. Il secondo (all.18 curatela) afferiva ad un cliente della di modico valore, che la ha
CP_3 CP_3 riscontrato essere un affare negativo per l'impostazione lavorativa della , mentre,
CP_3 per l'impostazione della quel rapporto di lavoro era più remunerativo;
pertanto, è CP_2 stata un'operazione economicamente favorevole per entrambe ma che non comporta alcuna unicità di gestione, anzi, ne contraddistingue la diversità” (cfr. reclamo , p. 39).
CP_3
In ultima istanza, è altresì censurabile la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente lo stato di decozione in capo alla società: il , infatti, ha indebitamente accollato in capo alle CP_3 società – per una somma pari a € 400.000,00 – i costi della fallita;
lungi dal versare in uno stato di insolvenza, la reclamante, insieme a tutte le altre società, in un terreno positivo. A ciò si aggiunga pure pagina 19 di 48 che “la curatela quale ultimo tassello dello schema inserisce i flussi di cassa, cosa che non ha alcun senso logico/contabile in quanto si parla di consolidato economico per poi evidenziare i flussi finanziari, cosa concettualmente e contabilmente errata” (cfr. reclamo , p. 44). CP_3
Data l'insussistenza di una super-società di fatto e data l'assenza di uno stato di insolvenza in capo alle società coinvolte, la sentenza n. 24/2025 deve essere integralmente riformata.
Parte_3
La reclamante denuncia la “INSUSSISTENZA DEI REQUISITI NECESSARI PER LA SUSSISTENZA
DI UNA SUPERSOCIETÀ DI FATTO”: premesso che la Curatela, ai fini della sussistenza della super- società di fatto, si è basta unicamente su dati frammentari e presunzioni semplici, e posto che tutte le operazioni commerciali effettuate dalle società in questione sono causalmente giustificate, appare oltremodo evidente l'estraneità della dai fatti in causa;
infatti, ella è stata socia di Pt_3 Parte_4 solo per tre anni (dal 2018 fino al 2021), ebbene, in relazione agli indici rivelatori circa la sussistenza della super-società di fatto, il Tribunale non ha adeguatamente motivato quale sia posizione della reclamante e quali vantaggi avrebbe ottenuto. Infatti, il giudice di primo grado si è limitato “a riportare la qualità e/o gli incarichi della in relazione ad alcune società, senza però spiegare in che Pt_3 modo da tali circostanze si possa ricavare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento in estensione;
la sola qualità di socia (oltre che la qualità di legale rappresentante di società non interessate alla fattispecie di causa e per di più relativa a tempi lontanissimi) nulla può a riguardo” (cfr. reclamo , p. 23); da ciò ne deriva la mancanza del tutto di una prova circa il Pt_3 coinvolgimento della reclamante in tale attività unitaria poiché:
- è stata socia di solo per tre anni;
Parte_4
- la reclamante ha assunto una mera posizione da socia passiva;
- ella non ha mai avuto la gestione di nessuna società, né ha mai avuto poteri decisori.
Parte_4
Premessa l'esistenza di limiti applicativi in ordine alla configurazione di una super-società di fatto in presenza di società di capitali poiché il ricorso a tale figura “si traduce in una “tecnica repressiva dell'abuso della personalità giuridica delle società di capitali da parte dei soci-amministratori nei piccoli gruppi di imprese, col rischio di un pericoloso spostamento dell'asse del sistema dei rimedi della responsabilità “risarcitoria” alla responsabilità “patrimoniale”, in contraddizione manifesta con linee-guida della riforma societaria del 2003” (cfr. reclamo , (di qui in poi solo Parte_4 Parte_4
Part
) denuncia l'insussistenza dei presupposti circa l'accertamento della super-società di fatto nel caso de quo:
pagina 20 di 48 - invero, non vi è stato, tra le società in giudizio, l'esercizio in comune di una attività economica;
Part prescindendo da ciò che è riportato dalle visure camerali, in concreto, non ha mai svolto attività sovrapponibili con quelle esercitate dalla fallita;
CP_3
Part
- è pacifico che la non abbia mai condiviso la propria sede legale con quella della fallita;
inoltre, le unità locali richiamate dal Tribunale nella sentenza di primo grado non sono mai state utilizzate dalla fallita medesima;
Part
- parimenti, è insussistente qualsivoglia tipo di condivisione di risorse tra la fallita e l'unica condivisione accertata è quella inerente al server ai fini della gestione contabile che, in ogni caso, costituisce attività perfettamente legittima;
- è censurabile la parte della sentenza in cui è affermato che “in particolare, il fallimento ricorrente ha documentato le seguenti operazioni: 1) la sottoscrizione in data 20.01.2020 di un contratto di subentro di nel noleggio a lungo termine precedentemente stipulato da Parte_4 con la società Program di Autonoleggio Fiorentino s.r.l., a fronte del quale Controparte_3 pur cedendo il contratto alla assume la garanzia dell'adempimento Controparte_3 Parte_4
Part di nei confronti della locatrice (cfr. doc. 16)”: a contrario, il subentro di nella Parte_4 posizione contrattuale della fallita dimostra come le due società svolgessero due attività perfettamente distinte;
- è parimenti criticabile la statuizione del Tribunale secondo cui “concessioni di fideiussioni;
in particolare, il Fallimento ricorrente ha documentato di aver deliberato il rilascio a favore di Parte di una fideiussione omnibus del valore di € 50.000,00 per le seguenti ragioni: “per ottenere rapporti bancari con aperture di credito dal Credit Agricole, la società CP_11 necessita di essere garantita con una fideiussione. Considerando l'interesse sociale, in quanto la società gestisce la flotta auto nella disponibilità della società”: tale fideiussione CP_11 altro non è che un normale atto commerciale tra società infra-gruppo; Parte
- inoltre, “le società ed on solo non avevano compagine sociali e organi CP_3 CP_3 amministrativi identici ma non erano neanche in rapporto di controllo o di sottoposizione a comune controllo, ma, erano semplicemente connesse per i rapporti familiari tra socie e amministratori, e pertanto anche in questo caso non sussistono gli elementi minimi qualificanti Part della c.d. super-società di fatto” (cfr. reclamo;
- è da negare l'esistenza di qualsivoglia ipotetico fondo comune tra società poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla Curatela, “l'importo massimo che la fallita potrebbe vantare nei Parte confronti di non può superare Euro 98.510,17 ossia quanto presente nelle scritture
pagina 21 di 48 Parte contabili di (cfr. reclamo Egi): anche tale attività di supporto finanziario reciproco è perfettamente lecita;
- in ultima istanza, a contrario di quanto affermato dal Tribunale, non vi sono elementi in grado di attestare uno stato di decozione in capo alla reclamante: lo schema allegato dalla Curatela risulta erroneo non solo perché vi è stata l'aggiunta unilaterale di costi pari a € 400.000,00, ma anche perché tale schema non riporta il saldo risultante dai movimenti allegati dall'esponente.
Parte_6
La reclamante che è stata sentita all'udienza del 18.09.2025 con il primo motivo di reclamo denuncia la
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ART. 2697 C.C., ART. 147 L.
FALL.), CARENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA DELLA
SUPERSOCIETÀ DI FATTO – MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DA
PARTE DELLA CURATELA”:
- rigoroso onere della prova in capo alla Curatela: vi è stata una palese violazione dell'art. 2697
c.c. in quanto la Curatela, nel richiedere l'estensione del fallimento ex art. 147 L.F., non ha fornito la prova rigorosa in ordine alla sussistenza di una società di fatto tra i soggetti coinvolti;
- fragilità e ambiguità degli indizi addotti dalla Curatela: lungi dal rispettare il proprio onere probatorio, il si è limitato ad allegare indizi tutt'altro che univoci;
invero, né la CP_3 comunanza di sedi e risorse, né legami familiari e cariche sociali, né flussi finanziari e operazioni infragruppo, sono elementi idonei a provare l'esistenza di una super-società di fatto;
- violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (Art. 15 L. F. e Art. 6 CEDU): nel corso del primo grado di giudizio, alla reclamante è stata negata la “opportunità di essere sentita specificamente sulle circostanze poste a fondamento della richiesta di estensione nei suoi confronti, impedendole di controbattere efficacemente all'interpretazione data dalla
Curatela ai suoi ruoli societari e alle sue partecipazioni” (cfr. reclamo p. Parte_6
16);
- principi della CEDU sulla qualità della prova e la certezza del diritto: nel corso del primo grado di giudizio, a detta della reclamante, non sono stati rispettati principi fondamentali enucleati all'interno della CEDU quali il fatto che la decisione si debba fondare su elementi di prova sufficientemente solidi, chiari e convergenti, e non su mere supposizioni o congetture;
la presunzione di innocenza e onere della prova;
la certezza del diritto.
La difesa, inoltre, con il secondo motivo di reclamo denuncia la “ERRONEA VALUTAZIONE DEL
RUOLO E DELLA POSIZIONE DELLA SIG.RA – INSUSSISTENZA DEI Parte_6
pagina 22 di 48 PRESUPPOSTI PER LA SUA QUALIFICAZIONE COME SOCIO ILLIMITATAMENTE
RESPONSABILE DELLA PRESUNTA SUPERSOCIETÀ DI FATTO”: invero, laddove sussistesse effettivamente una super-società di fatto, in ogni caso, il Tribunale ha errato nell'estendere il fallimento nei suoi confronti per i seguenti motivi:
- ruolo operativo e subordinato anziché gestionale: a differenza di quanto sostenuto dalla
Curatela, la reclamante, all'interno delle dinamiche societarie, non ha mai avuto un ruolo gestionale, bensì solo operativo e subordinato;
infatti, l' fino al 2017 – svolgendo Pt_6 mansioni meramente esecutive – è stata solo dipendente della società fallita, tant'è che è stata ammessa allo stato passivo;
anche nei periodi in cui ha ricoperto cariche formali – in qualità di amministratore unico di alcune società – la sua concreta attività non è mai mutata.
- limitata presenza e coinvolgimento dovuti a gravidanze a rischio: un motivo dirimente in ordine alla estraneità della reclamante dalla super-società di fatto è rappresentato da significative problematiche di salute;
da ciò ne deriva come sia “del tutto irrealistico e contrario alla logica ritenere che una persona costretta all'inattività o comunque fortemente limitata da condizioni mediche di salute per periodi così lunghi potesse contemporaneamente essere un socio "attivo"
e illimitatamente responsabile nella gestione quotidiana e strategica di una complessa (e presunta) "super-società di fatto". Il suo assenteismo, dovuto a cause di forza maggiore, è incompatibile con il ruolo di co-gestore che le viene attribuito” (cfr. reclamo Parte_6
p. 20);
- Il tentativo di autonomia imprenditoriale ( : il fatto che la reclamante si sia voluta CP_3 rendere professionalmente indipendente dal padre dimostra come non sia concepibile alcuna attività di co-gestione;
- la figura del direttore generale ( ): sotto tale aspetto, “La presenza costante del Testimone_1
Parte Sig. quale Direttore Generale di ed figura apicale Testimone_1 CP_3 responsabile della gestione contabile e fiscale e superiore gerarchico del personale amministrativo (incluse RO e , conferma ulteriormente l'esistenza di una Per_2 struttura manageriale definita, all'interno della quale la sig.ra non rivestiva Parte_6 un ruolo di vertice decisionale omnicomprensivo” (cfr. reclamo , p. 20). Parte_6
La reclamante, inoltre, con il terzo motivo di reclamo si duole circa la “ERRATA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI INDIZIARI – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO PER LA
CONFIGURABILITÀ DELLA SUPERSOCIETÀ DI FATTO”, in particolare si censura:
- errata interpretazione della comunanza di sedi e risorse: lungi dal costituire un indice rivelatore in ordine alla sussistenza di una società di fatto, la condivisione di spazi fisici è una prassi pagina 23 di 48 legittima tra società del medesimo gruppo (anche in ottica di una ottimizzazione dei costi); anche l'utilizzo dello stesso server ai fini della gestione contabile rappresenta una mera scelta di efficienza gestionale;
- errata interpretazione della somiglianza di oggetto sociale e denominazioni: non solo gli oggetti sociali mantengono una propria specificità distintiva per ciascuna società, ma anche la affinità settoriale è prassi tipica dei gruppi societari;
- errata interpretazione delle partecipazioni e amministrazioni incrociate: la presenza di membri della ES famiglia ( e in diverse compagini sociali e organi Pt_2 Parte_6 amministrativi, lungi dall'essere idonea prova ai fini dell'accertamento della super-società, non
è altro che una normale prassi nell'ambito dei gruppi societari a carattere familiare;
- errata interpretazione dei flussi finanziari: sotto tale profilo giova sottolineare come tutti i flussi finanziari abbiano avuto una propria giustificazione causale e come la Curatela non abbia fornito adeguata prova in ordine all'esistenza di un ipotetico fondo comune tra le società;
- Errata interpretazione delle operazioni infragruppo (JV, Fideiussioni, ecc.): tutte le operazioni compiute dalle società – quali, ad esempio, compensazioni e cessione dei crediti – sono perfettamente lecite.
La reclamante, infine, con il quarto motivo di reclamo denuncia la “INSUSSISTENZA DI PROVA
CIRCA UN ILLECITO ARRICCHIMENTO PERSONALE DELLA SIG.RA IC – Pt_6
ERRONEA IMPUTAZIONE DI RESPONSABILITÀ PERSONALE”; invero, da tali dinamiche societarie, non ha tratto alcun illecito vantaggio patrimoniale: Parte_6
- distinzione tra flussi infrasocietari e benefici personali: la Curatela non ha fornito idonea prova che da tali flussi e altre operazioni, la reclamante abbia avuto un qualsivoglia tipo di beneficio;
- legittimità delle fonti di reddito e delle spese riconosciute alla sig.ra : i benefici Pt_6 economici percepiti dalla reclamante sono tutti, per l'appunto, leciti e non illeciti e/o indebiti;
- assenza di prova di dolo o intento fraudolento per superare lo schermo della responsabilità limitata: la Curatela non ha dimostrato né un intento fraudolento, né un arricchimento illecito in capo alla reclamante;
- irrilevanza delle fideiussioni ai fini dell'arricchimento: limitatamente a tale aspetto, “le fideiussioni prestate, sebbene possano (erroneamente, come si contesta) essere interpretate come indice di coinvolgimento, non costituiscono in alcun modo prova di un ritorno monetario illecito. Prestare una garanzia è un atto che espone a un rischio patrimoniale, non un meccanismo di arricchimento personale. Ricondurre tali atti, ove posti in essere dalla sig.ra
nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore, alla normale operatività societaria Pt_6
pagina 24 di 48 ne esclude qualsiasi valenza ai fini della dimostrazione di un illecito beneficio economico personale” (cfr. reclamo , p. 26). Parte_6
Quindi, in ragione di tutto ciò, la sentenza oggetto di gravame è meritevole di riforma.
Parte_2
Il reclamante si duole della “INESISTENZA DELLA SUPER SOCIETA' DI FATTO – MANCATA
PROVA DELLA CURATELA – SENTENZA DA CENSURARE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE”: in particolare, la sentenza oggetto di gravame risulta erronea per i seguenti motivi:
- i pagamenti per conto – che nell'ottica del costituiscono un indice circa la CP_3 sussistenza di un fondo comune tra le società coinvolte – sono stati utilizzati anche dalla
Curatela ES;
- il solo fatto di essere stato l.r.p.t di più società non determina di per sé l'esistenza di una super- società di fatto, né presuppone il ruolo di dominus del reclamante nell'ambito delle dinamiche societarie;
Part
- per quel che concerne la fideiussione prestata dalla fallita nei confronti di – il cui importo è pari a € 50.000,00 – occorre mettere in rilievo come questa, oltre a non essere mai stata Part utilizzata dalla società, sia stata concessa per permettere alla di ottenere un prestito bancario, trattasi, quindi, di una mera attività infragruppo;
- nessuna norma vieta ad un imprenditore di avere quote di più società o essere il l.r.p.t. di varie società, ed è nella prassi societaria trovare società partecipate l'una con l'altra;
- posto che “l'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale qualsiasi società non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto non è dunque la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza;
esso, infatti, può essere stipulato tacitamente e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza evidenzino l'esistenza della Part società” (Cass. Civ., Sez. II, n. 1961/2000), la collaborazione tra la e la non ha CP_3 comportato la costituzione di un fondo comune, bensì costituisce una mera collaborazione commerciale;
pagina 25 di 48 - fondo comune: premesso che “si ha una super-società di fatto (occulta) tra due società di capitali quando ciascuna società, mettendo a disposizione il proprio patrimonio (in un fondo comune) e la propria collaborazione, esercita una comune attività nell'interesse di entrambe le società, partecipando ai profitti ed alle perdite. Il fatto che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della super-società di fatto e, viceversa, prova a favore dell'esistenza di una holding di fatto” (cfr. reclamo , p. 41), Parte_2 pare oltremodo evidente come tutte le società coinvolte non abbiamo mai messo a disposizione il proprio patrimonio e la propria collaborazione al fine di esercitare una comune attività nell'interesse di tutte, di modo da ripartire i profitti e le perdite, viceversa, tutte le società hanno sempre svolto la propria attività in autonomia;
- unicità della struttura amministrativa: la sussistenza di una super-società di fatto è da escludersi in quanto nessuna delle società coinvolte ha mai avito una identità di compagine sociale;
- unicità della sede legale: pur riconoscendo che la fallita e la abbiano avuto, per un periodo CP_3 la medesima sede legale, giova ricordare, tuttavia, come le due società svolgessero la propria attività in piani differenti;
- identità dell'oggetto sociale: limitatamente a tale aspetto, giova mettere in evidenza come nessuna delle società chiamate in estensione ha mai svolto la ES attività della società fallita
CP_3
- rapporti di finanziamento ed unicità della gestione: premesso che l'esistenza di una super- società di fatto può dirsi acclarata “soltanto se si prova: 1) la confusione di patrimoni;
2)
l'inganno dei terzi;
3) la volontà dei partecipanti di realizzare la creazione di un distinto centro di interessi, separato dai soggetti che vi parteciperebbero, il quale costituisca un nuovo soggetto di diritti, come tale, esercente attività d'impresa e quindi fallibile” (cfr. reclamo
, p. 46) non solo la Curatela non ha mai fornito la prova dei predetti tre punti, Parte_2 ma a ciò si aggiunga il fatto che nessuno dei creditori della fallita si è mai rivolto alle altre società coinvolte al fina del soddisfacimento delle proprie pretese creditorie: ciò dimostra come i terzi non abbiano mai ritenuto che esistesse una super-società di fatto;
- in ultima istanza, giova sottolineare come sia assente in capo alle società convolte uno stato di decozione: invero, il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sulla base di uno schema, prodotto dal , atto a falsificare la realtà contabile. CP_3
Opinione della Corte pagina 26 di 48 I reclami non possono essere accolti. Queste le ragioni.
Sulla nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa
Come suindicato, i reclamanti, nella loro totalità, chiedono che venga dichiarata la nullità della sentenza oggetto di gravame poiché, nel precedente grado di giudizio, vi è stato il deposito irrituale di un documento (l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di
, poi revocata ) in grado di inficiare la validità di tutti gli atti successivi, tra cui, per Parte_2
l'appunto, la sentenza n. 24/2025 resa dal Tribunale di Lodi: da ciò, infatti, ne sarebbe derivata la inammissibile violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio.
Tuttavia, tale doglianza non ha pregio:
- l'irrituale produzione di documenti determina la loro inutilizzabilità in giudizio (Cass. Civ., Sez.
II, ord. N. 40069/2021) e non la nullità della sentenza di per sé;
- premesso ciò, è pur vero che le regole inerenti alla produzione dei documenti e degli atti in giudizio mirano a tutelare il diritto di difesa – di modo che la parte venga tutelata dalla evenienza di essere giudicata sulla base di un documento che non è stata in grado di conoscere – tuttavia, affinché si possa configurare una concreta violazione del principio del contradditorio in caso di produzione irrituale di documenti, vi è la necessità che l'organo giudicante vi abbia tenuto conto fondando su di essi la decisione (Cass. Civ., Sez. III, n. 9545/2010). Ebbene, nel caso di specie, pare oltremodo evidente come il Tribunale non abbia fondato il proprio decisum su tale documento: non solo l'ordinanza del GIP non viene mai espressamente richiamata nel corpo della sentenza, ma non vi è neppure il minimo accenno al procedimento penale parallelo riguardante le parti del presente giudizio;
- inoltre, i reclamanti asseriscono che “la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio come avvenute, diventano ancora più gravi se si tiene presente che il provvedimento di misura cautelare in danno del sig. è stato revocato subito dopo l'interrogatorio di garanzia Pt_6
IN DATA 12.08.2024 (all.7), la REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE IN DANNO DEL
SIG. è avvenuta PRIMA DEL DEPOSITO DA PARTE DELLA CURATELA DEL Pt_6
PROVVEDIMENTO DI EMISSIONE, però, la curatela, IN TOTALE MALA FEDE, HA
ALLEGATO IL PROVVEDIMENTO DI EMISSIONE E NON QUELLO DI REVOCA
NONOSTANTE QUEST'ULTIMO FOSSE GIA' STATO EMESSO ALLA DATA DEL
DEPOSITO (23.09.2024), tutto per ottenere l'accoglimento della domanda di estensione” (cfr. reclamo Easy, p. 9): posto che non vi era un preciso obbligo legale in capo alla Curatela di depositare anche il provvedimento di revoca della misura cautelare, in ogni caso, non c'è alcuna pagina 27 di 48 risultanza probatoria in grado di attestare la conoscenza, in capo al , circa l'esistenza CP_3 della revoca ES;
- inoltre, alla luce di quanto testè affermato, si noti come in reclamanti cadano in una palese illogicità: invero, non è possibile dolersi del deposito irrituale di un documento (l'ordinanza applicativa la misura custodiale) per poi lamentarsi altresì del mancato deposito – anch'esso irrituale – di un altro documento (provvedimento di revoca della misura medesima);
- i reclamanti, al fine di suffragare le proprie doglianze, richiamano una pronuncia delle Sezioni
Unite secondo cui “l'art. 111, comma 2, considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto
l'arco del processo, salve eventuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, come accade per esempio nel rito cautelare ante causam - anche in questo caso da contemperare, peraltro, in vista del recupero del contraddittorio nelle fasi immediatamente successive (per esempio per la conferma, modifica o revoca di un provvedimento assunto inaudita altera parte). Il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa, che a sua volta è garantito dall'art. 24 Cost. Si è dinanzi a quelli che i grammatici chiamerebbero elementi di una tautologia perfetta, qui intesa nel suo significato base come viene definito nella logica formale classica di "proposizione vera per definizione": il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio. In ciò si realizza la più elementare concretizzazione della garanzia del giusto processo. Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio (nelle sue varie espressioni) dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvio” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 36596/2021). Tuttavia, il richiamo di tale pronuncia è del tutto inconferente: invero, nel caso di specie, la questione sottoposta alla Cassazione nella sua massima composizione non riguardava l'irrituale produzione di documenti, bensì, il quesito sottoposto alle Sezioni unite concerneva la sussistenza (o meno) della nullità della sentenza nel caso in cui quest'ultima fosse stata emessa prima dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. (ossia i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica);
- e ancora. Non si è in presenza di un c.d. “deposito occulto” in quanto il documento è stato depositato nel fascicolo telematico in cui hanno accesso tutte le parti;
in altri termini, le parti erano nella piena possibilità di apprendere il deposito medesimo;
viceversa, vi sarebbe stata una effettiva lesione al principio del contradditorio e al diritto di difesa laddove i resistenti fossero stati nell'impossibilità assoluta di apprendere l'avvenuto deposito (sul punto si veda anche una pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo cui “le norme che disciplinano la pagina 28 di 48 produzione in giudizio dei documenti perseguono lo scopo di garantire alla controparte la tempestiva conoscenza dei documenti stessi e di assicurare, quindi, il rispetto dei diritti di difesa e un regolare ed equo contraddittorio;
conseguentemente, l'inosservanza delle dette norme è irrilevante sul piano processuale, quando la produzione dei documenti, pur essendo irrituale, abbia tuttavia consentito […] alla controparte di venirne a conoscenza mediante
l'impiego di un minimo di diligenza”; cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 4313/1986);
- infine, come giustamente osservato dalla Procura nel suo parere “la produzione documentale tardivamente operata dalla curatela, relativi ad atti già noti alla parte, non appare dotata di rilievo autonomo rispetto alle circostanze già dedotte nel giudizio (cfr. parere n. 17/2025).
Sul verbale di udienza del 29.09.2022
Anche tale doglianza non è meritevole di condivisione poiché, allo stato dell'arte, non è rinvenibile all'interno dell'ordinamento alcuna disposizione di diritto positivo che preveda la nullità della sentenza
– o l'invalidità dell'intero procedimento – a causa dell'omesso inserimento all'interno del fascicolo telematico di un verbale di udienza.
A ciò si aggiunga, inoltre, come costituisca principio tralatizio nell'ambito della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui sia inammissibile una censura “con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione” (Cass. Civ., Sez. III, ord. N. 27424/2023): ebbene, i reclamanti non hanno allegato quale sarebbe il pregiudizio concreto ed effettivo da essi patito – a causa dell'omesso inserimento all'interno di un fascicolo telematico di un verbale di udienza – tale da ledere il proprio diritto di difesa. Analoga conclusione di rigetto deve essere statuita con riferimento all'ulteriore contestazione sollevata sempre in rito, riguardante l'omessa menzione nel testo della sentenza del numero di R.G. di tutti i procedimenti riuniti perché essa non costituisce causa di nullità, considerata la disposizione generale dell'art. 156 c.p.c. che afferma: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”.
Sull'omessa domanda di accertamento dell'esistenza della super-società di fatto e della sua insolvenza
pagina 29 di 48 Parimenti, è da rigettarsi l'eccezione con la quale i reclamanti si dolgono dell'improcedibilità della domanda a causa dell'omessa richiesta dell'esistenza della super-società e della sua insolvenza da parte della Curatela.
Come suindicato, i reclamanti denunciano il fatto che il Tribunale avrebbe inammissibilmente pronunciato oltre i limiti della domanda prospettatagli dal il quale avrebbe omesso di CP_3 richiedere l'accertamento della super-società, l'accertamento del suo stato di decozione e la declaratoria del relativo fallimento (in quest'ottica, quindi, il Tribunale avrebbe ampliato gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto chiesto effettivamente dal ). CP_3
Tuttavia, sul punto, sono meritevoli di condivisione le statuizioni del Tribunale: invero, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (Cass. Civ., Sez. VI, n. 118/2016); infatti, l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce non solo una doverosa attività ermeneutica alla quale il giudice di merito è tenuto, ma essa mira altresì a far emergere l'effettiva volontà della parte (si ricordi come tale attività di ermeneusi, ove logicamente argomentata, non è censurabile in sede di legittimità; cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. N. 24398/2025). A titolo meramente esemplificativo, nell'esplicare la propria attività interpretativa, il giudice di merito deve considerare:
- il tenore letterale degli atti;
- la natura delle vicende rappresentate dalla parte;
- le precisazioni fornite nel corso del giudizio;
- le argomentazioni (in fatto e diritto) contenute nell'atto introduttivo e negli atti defensionali successivi;
- il comportamento processuale delle parti;
- lo scopo a cui mira la parte (v. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 17760/2006 secondo cui “la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel suo sostanziale contenuto, e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte”);
- i documenti prodotti e i mezzi istruttori offerti.
In sostanza, l'organo giudicante in tale interpretazione non è solo vincolato dalle espressioni letterali usate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (a titolo pagina 30 di 48 meramente esemplificativo la Cassazione ha ritenuto che “che la pur generica formulazione della domanda introduttiva di accertamento dell'indennità di espropriazione (e delle conclusioni che ad essa domanda si riportano), si presta comunque ad una interpretazione lata del "petitum" nel senso di comprendervi la determinazione dell'indennità di occupazione”; cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 18068/2004).
L'unico limite a tale attività interpretativa consiste, ovviamente, nel non configurare una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti (sempre a titolo meramente esemplificativo, la Cassazione ha ritenuto che vi sia violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. nel caso in cui a fronte di una domanda di risarcimento del danno, il giudice condanni l'appellato ad un indennizzo per responsabilità da atto lecito dannoso;
cfr. Cass.
Civ., Sez. I, n. 8519/2006).
Ebbene, sul punto non residuano dubbi sul fatto che il abbia richiesto al Tribunale CP_3
l'accertamento dell'esistenza della super-società di fatto e del suo stato di insolvenza:
- nell'atto introduttivo del si legge che “per super-società di fatto s' intende una CP_3 società personale di fatto tra una o più persone fisiche o più società di capitali. […] Accertata
l'esistenza di una super-società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da s.r.l., il fallimento in estensione di queste ultime opera, dunque, automaticamente […]” (cfr. atto introduttivo Fallimento, fascicolo di primo grado, p. 5);
- sempre all'interno dell'atto introduttivo è dato leggere: “è pertanto configurabile tra le stesse una super-società di fatto con la conseguenza che, accertata la sua insolvenza, il fallimento si estende automaticamente alle Società del Gruppo e agli altri soci illimitatamente responsabili
(cfr. atto introduttivo , fascicolo di primo grado, p. 7); CP_3
- dato che le precisazioni nel corso del giudizio sono uno degli elementi su cui basare l'attività di ermeneutica, giova richiamare le note del 22.09.2022 in cui il precisa: “Voglia CP_3
l'Ill.mo Tribunale dichiarare il fallimento della super-società di fatto corrente tra CP_3
(ora fallita) e i soci ,
[...] Parte_1 Parte_4 CP_2 Parte_2 Pt_6
e , estendendo la dichiarazione di fallimento ai predetti soci
[...] Parte_3 [...]
, e ” Parte_1 Parte_4 CP_2 Parte_2 Parte_6 Parte_3
(cfr. note, fascicolo di primo grado, p. 5).
Dunque, dall'analisi di tali affermazioni risulta lapalissiano come il , già nell'ambito del CP_3 proprio atto introduttivo, abbia domandato al Tribunale sia l'accertamento dell'esistenza di una super- società di fatto (del resto lo stesso , in tale atto, elenca puntualmente tutti gli indici grazie ai CP_3 quali sarebbe desumibile, nel caso concreto, tale figura), sia l'accertamento del suo stato di insolvenza
(in ogni caso, a prescindere da qualsivoglia questione concernente l'interpretazione della domanda pagina 31 di 48 giudiziale, la sussistenza di uno stato di decozione costituisce il presupposto logico-fattuale dell'esistenza di tale figura di diritto societario, invero, il giudice potrebbe ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purché si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi; infatti in virtù del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità “il principio della corrispondenza fra chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato solo ove il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto, non compreso, neppure implicitamente, nella domanda o nelle richieste delle parti. Viceversa, non sussiste il vizio di ultrapetizione se il giudice esamina una questione che, sebbene non espressamente formulata, si debba tacitamente ritenere proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quella espressamente formulata; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 10009/2013; v. anche Cass. Civ., Sez. I, n.
15345/2000). A ciò si aggiunga come la Curatela abbia riportato uno schema (cfr. atto introduttivo
, fascicolo di primo grado, p. 9) sulla base del quale non solo ha voluto dimostrare le CP_3 passività imputabili alle società – comportanti, in quest'ottica, lo stato di decozione delle stesse – ma ha altresì sostenuto che “il fallimento della super-società de quo si estende non solo alle Società del
Gruppo, ma anche ai soci illimitatamente responsabili e , in virtù Parte_2 Parte_6 delle partecipazioni e degli incarichi rivestiti nella fallita e nelle predette Società del Gruppo e, per conseguenza, della loro attività quali soci di fatto (cfr. atto introduttivo , fascicolo di primo CP_3 grado, p. 10).
Quindi, posto che l'organo giudicante deve tenere conto della reale volontà del ricorrente risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito – e dato che nel caso de quo il Tribunale non ha né mutato l'ambito soggettivo della domanda propostagli, né alterato in maniera sostanziale il relativo oggetto – risulta erronea la ricostruzione di reclamanti secondo la quale “proprio perché il ricorso introduttivo non fa cenno all'accertamento ed alla dimostrazione dell'esistenza di una super- società di fatto, né tanto meno della sua insolvenza, dette domande, formulate oltre l'udienza di prima comparizione delle parti, debbono essere considerate inammissibili in quanto nuove, con conseguente improcedibilità della domanda originaria” (cfr. reclamo Da.Re, p. 8); da ciò ne deriva il rispetto del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) con conseguente procedibilità della domanda.
Sulla tardività della domanda di fallimento in estensione
I reclamanti, premessa l'applicabilità nel caso si specie dell'art. 10 L.F., hanno eccepito la tardività della domanda in estensione di fallimento. Tuttavia, anche tale doglianza non ha pregio: posto che la pagina 32 di 48 predetta disposizione prevede che “gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è pacifico nel ritenere inapplicabile tale norma all'ipotesi della super-società di fatto;
sul punto vi sono plurime pronunce del Supremo Consesso:
- “Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, e, dall'altro, i creditori ed il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d'ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti” (Cass. Civ., Sez. I, n. 5520/2017);
- “In caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l. fall., in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce” (Cass. Civ., Sez. VI, ord. N. 6029/2021);
- “L'orientamento di questa Corte reputa che l'art. 10, primo comma, l.f., non sia applicabile al socio occulto, che, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e che conseguentemente non può pretendere l'osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento (Cass. 20 giugno 2013, n. 15488; nonché Cass. 4 marzo 2021, n. 6029; Cass. 6 giugno 2017, n. 22270, Cass. 4 luglio 2017, n. 24174 e Cass. 12 giugno 2020, n. 11353, non massimate;
Cass. 06 marzo 2017, n. 5520). In tali casi, si afferma, il vincolo sociale non viene mai volutamente esteriorizzato, con la conseguenza che i terzi non hanno fatto affidamento sulla responsabilità della società di fatto e dei soci per la tutela delle loro ragioni, bensì solo su quella del socio palese: onde non può farsi decorrere il termine annuale di cui all'art. 10 l.f. dal momento della conoscenza della cessazione di un soggetto o di un rapporto sociale, per definizione celati ai terzi;
nell'ipotesi della società di fatto occulta, la conoscenza in capo ai terzi dell'effettiva cessazione dell'attività, salvo il caso del volontario disvelamento all'esterno del rapporto sociale, coincide dunque con l'accertamento giudiziale della sua sussistenza”
(Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 4404/2023);
pagina 33 di 48 - Oppure, si prenda la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “Trattandosi, dunque, di società irregolare, l'invocato termine decadenziale di cui all'art. 10 L.Fall. non si applica”
(Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 24248/2025).
Del resto, tale orientamento è meritevole di condivisione non solo perché da un punto di vista logico- giuridico non avrebbe senso alcuno applicare norme di favore per le società regolari a società che, invece, non lo sono in quanto irregolari (la super-società di fatto – come ogni società occulta – non è iscritta nell'apposito registro), ma, diversamente opinando, vi sarebbe l'illegittima violazione del principio – immanente al sistema – secondo cui nessuno può trarre vantaggio dal proprio illecito
(“Nemini suus dolus prodesse debet”).
Pertanto, data l'inapplicabilità dell'art. 10 L.F. al caso di specie, ne consegue il fatto che il CP_3 ha proposto la domanda in tempo utile, con conseguente non accoglimento dell'eccezione sollevata dai reclamanti.
Sull'esistenza della super-società di fatto
Preliminarmente, giova rimembrare come non residuino dubbi circa la configurabilità in astratto, nell'ordinamento vigente, della c.d. super-società di fatto (anzi, il nuovo Codice della crisi ha recepito la nozione, ai fini concorsuali, di super-società di fatto;
cfr. art. 256 CCII), invero, data per pacifica la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi dell'art. 147, comma 1, L.F., la giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza come non vi sia alcuna ragione logica che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 147, comma 5, L.F. (ovverosia quando l'esistenza della società emerga in data successiva rispetto al fallimento autonomamente dichiarato di uno dei soci) possa esserci un trattamento differenziato ammettendone od escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo. Quindi, in virtù di un'interpretazione estensiva della disposizione poc'anzi richiamata, è ammessa l'estensione del fallimento qualora il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, insieme ad altre società o persone fisiche, ad una società di persone (la super-società di fatto per l'appunto; vedasi, a titolo esemplificativo, Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 366/2021). Trattasi, in definitiva, di una società di persone non costituita tramite un atto scritto, bensì per factia concludentia, la quale – proprio in quanto società di fatto che esercita una attività commerciale – è esposta al fallimento al pari di ogni altro imprenditore commerciale, con conseguente fallimento in estensione dei relativi soci, secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 147 L.F.
Tuttavia, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di tale figura giuridica è richiesta una prova rigorosa: tale prova dev'essere fornita “attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in pagina 34 di 48 comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci” (Cass. Civ., Sez. I, n. 5458/2023). In altri termini, è doverosa la dimostrazione sia l'esistenza di un fondo comune costituito dai conferimenti finalizzato all'esercizio comune di una attività economica, sia l'esistenza di un'alea comune dei guadagni e delle perdite, sia la sussistenza dell'affectio societatis.
In aggiunta a ciò, vi sono indici sintomatici circa l'esistenza della super-società medesima (trattasi di veri e propri indizi gravi e concordanti idonei a svolgere la funzione di presunzioni;
cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 5961/2010; Cass. Civ., Sez. I, n. 4529/2008):
- comune forza lavoro tra le società;
- condivisione delle tecnologie e degli spazi industriali;
- identità familiare della compagine sociale;
- confusione tra i patrimoni desumibile soprattutto da operazioni quali movimenti in entrata e in uscita reciproci, rilascio di fideiussioni, garanzie, finanziamenti, compensazioni, rapporti patrimoniali tra i vari soggetti mascherati da rapporti di fornitura non formalizzati;
- sostanziale identità dell'oggetto sociale;
- identità della sede legale e della sede operativa;
- identità della compagine sociale;
- unicità della struttura organizzativa e produttiva;
- percezione da parte dei terzi della riferibilità dell'attività di gestione alla società di fatto;
- l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici e di posta elettronica.
Viceversa, “il fatto che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della super- società di fatto […] e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto […], nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è assoggettata può eventualmente agire in responsabilità
(art. 2497 c.c.) e che può, se del caso, essere a sua volta dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta di uno dei soggetti legittimati” (Cass. Civ., Sez. I, n. 5458/2023); in altri termini, mentre nella super-società di fatto tutti i soci perseguono un comune intento sociale “nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati” (Cass.
Civ., Sez. I, n. 4784/2023). pagina 35 di 48 Ebbene, così delineato il quadro ermeneutico di riferimento, il Collegio ritiene che il Tribunale si sia attenuto ai suesposti principi.
La sede legale
Per quanto concerne tale indice rivelatore, dalla lettura delle visure camerali delle società è possibile verificare la sussistenza di evidenti connessioni;
in particolare ed hanno la Controparte_3 CP_2 propria sede legale in San Zenone al Lambro, Via dell'Artigianato n. 20, all'interno di un'unità immobiliare ceduta alla fallita in forza di un contratto di comodato gratuito, stipulato con Parte_4 privo di data certa (doc. n. 7 Curatela, fascicolo di primo grado); le predette società, oltre a condividere la sede legale, condividevano un'ulteriore unità locale sita in Prato, via dei Confini n. 24; inoltre, Cont ed spartivano gli stessi locali a Prato, Piazza della Stazione Centrale;
ma Controparte_10 Parte_4 soprattutto: come si vedrà meglio nel prosieguo, tutte le società operavano di fatto nell'immobile in San
Zenone al Lambro in quanto ivi si trovava il server per la gestione contabile di tutte le società medesime (doc. n. 8 Curatela, fascicolo di primo grado). Orbene, sul punto non sono condivisibili le doglianze della reclamante: invero, ritiene che “la circostanza per cui la Parte_1 Parte_1 abbia una sede operativa in Prato conferma ulteriormente la estraneità di quest'ultima alla
[...]
in quanto anche la sede operativa non coincide con quella della ” (cfr. CP_3 CP_3 reclamo p. 20); posto che la condivisione di una sede operativa a Prato dimostra, a contrario, Pt_1 una commistione tra la e la tuttavia, è stato provato come la ES comparisse Pt_1 Parte_4 Pt_1 nel server contabile nell'immobile in San Zenone al Lambro (sul punto vedasi la testimonianza di ContrCo secondo cui “per quanto riguarda la società che io ricordi era presente la Testimone_2 sua anagrafica come società, ovvero erano caricati i suoi dati come azienda (es. codice fiscale, partita
IVA e sede legale)”; cfr. verbale udienza 03.05.2023).
L'identità dell'oggetto sociale
Parimenti, l'identità dell'oggetto sociale costituisce un chiaro indice sintomatico della sussistenza della super-società di fatto;
come si evince dalla relativa visura camerale, la fallita esercitava attività di facchinaggio, servizi di pulizia, servizi postali, attività di consulenza, autotrasporto merci e trasporto merci su strada. Ebbene, ha svolto attività complementari come quelle di noleggio mezzi e Parte_4 servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci (ma vi è di più: anche la – Controparte_12 cioè la precedente denominazione sociale di – svolgeva le medesime attività). Per quanto Parte_4 concerne la anche quest'ultima ha svolto attività eguali e/o complementari come quelle di CP_2 autotrasporto merci per conto proprio e per conto terzi, predisposizione di strumenti di carico e scarico, noleggio di automezzi, lavori di selezionamento, etichettatura e confezionamento merci, nonché lavori di pulizia in genere ed anche attività di facchinaggio e servizi di logistica. Non sono meritevoli di pagina 36 di 48 condivisione le doglianze della reclamante secondo le quali “dal 2014 al 2019 la e la CP_2 CP_3
NON hanno mai svolto la medesima attività, in realtà AVEVANO ATTIVITA'
[...] CP_18
COMPLEMENTARI MA DEL TUTTO DIVERSE” (cfr. reclamo p. 36): invero, dalla visura CP_2 camerale si legge chiaramente come la fallita – fino al 2018 – si sia occupata altresì di “attività di gestione della logistica e di movimentazione merci”, nonché di tutte le altre attività poc'anzi indicate. Co In ultima istanza, per quanto concerne Da. essa ha svolto l'attività di complementare di Parte_1 locazione di immobili: invero, è documentalmente dimostrato come vi siano stati dei rapporti negoziali di locazione con le altre società. Pare lapalissiano, quindi, come tutte le società lavorino nell'ambito del medesimo settore merceologico svolgendo attività connesse le une con le altre.
Il fondo comune
Allo stesso modo, sono meritevoli di condivisioni le statuizioni del Tribunale, le quali hanno ravvisato l'esistenza di un fondo comune dalle movimentazioni di denaro – avvenute a vario titolo – tra le società
(per un importo di circa € 14.000.000,00). In particolare:
- in favore di risultano effettuati pagamenti per € 12.649.116,38 (a fronte di entrate per CP_2
€ 653.375,18; doc. n. 25 Curatela, fascicolo di primo grado); Cont
- in favore di risultano effettuati pagamenti per 536.973,56 (doc. n. 24 Controparte_10
Curatela, fascicolo di primo grado);
- in favore di risultano effettuati pagamenti per € 968.837,14 (a fronte di entrate per € Parte_4
105.433,02; doc. n. 26 Curatela, fascicolo di primo grado).
Sul punto, i reclamanti contestano tali conteggi:
- infatti, sostiene che “la documentazione versata in atti dalla NON è stata in CP_2 CP_2 assoluto contestata dalla curatela, questo, vuol dire che, la curatela è ben consapevole di aver affermato il falso quando dichiara un debito della di circa 12 milioni di euro, ed il fatto che la CP_2 curatela NON abbia evidenziato i pagamenti fatti dalla vuol dire solo che la curatela non CP_2 ha depositato tutti gli atti ma solo in parte e solo per far emergere un dato NON reale, dato che I
PAGAMENTI PER QUASI 10 MILIONI DI EURO SONO STATI EFFETTUATI E PROVATI dalla
CP_2
Si richiama integralmente l'all. 4 del fascicolo di primo grado, in cui sono allegate tutte le contabili eseguite da e non riportate dalla curatela nella sua tabella, sempre per trarre in inganno chi CP_2 legge e solo per far emergere nella ES tabella, presa ed utilizzata per relationem dal giudice di Parte primo grado incorrendo quest'ultimo, in un grave errore di valutazione delle prove offerte dalla la somma INESISTENTE DI 11 MILONI DI EURO quale debito della , , che qui di seguito si CP_2 cerca di sintetizzare: La curatela ha provato solo l'esistenza di debiti della non l'esistenza di CP_2
pagina 37 di 48 un fondo comune” (cfr. reclamo pp. 33.34); tuttavia, la reclamante produce un elenco di CP_2 pagamenti (allegato n. 4) senza che però esso sia accompagnato dalle relative fatture per tutti i pagamenti medesimi. In ogni caso, anche volendo accogliere tale doglianza residuerebbe, come correttamente messo in evidenza dal Tribunale, un credito in favore della fallita pari a € 3.466.26,28.
Per quanto riguarda Da.Re:
- ella ritiene che “l'importo di € di € 84.000,00 (con iva pari a complessivi €144.880,00) versato da in favore di che il Tribunale di Lodi ha ritenuto non CP_3 Parte_1 adeguatamente e causalmente giustificato trova invece la corretta e legittima collocazione ed imputazione in un rapporto contrattuale locatizio di immobile, costituente normale attività
d'impresa, propria della (cfr. reclamo Da.Re, p. 16): tale ricostruzione non Parte_1
è meritevole di condivisione poiché non risultano dalla documentazione prodotta in atti pagamenti della fallita, a titolo di canoni, nei confronti della reclamante.
- Allo stesso modo, sono privi di giustificazione causale i due pagamenti di € 40.000,00; con un contratto di cessione di quote societarie è stato pattuito che “Il signor , Parte_2 con ogni garanzia di legge, e con il consenso della NO , vende parte Parte_6 della propria partecipazione sociale nella società " e precisamente la Parte_1 quota di nominali euro duemilacinquecento (2.500), pari al cinque per cento (5%) del capitale sociale, alla società "EASY GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA" che, come sopra rappresentata, l'acquista al prezzo convenuto ed accettato di euro quarantamila (40.000) che la società cessionaria si obbliga a pagare al cedente, che accetta interamente e senza decorrenza di interessi anche in più soluzioni purché il saldo avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2017 […]” (prima cessione); e che “Sempre con il presente atto il signor , con ogni garanzia di legge, e con il consenso della NO Parte_2
, vende parte della propria partecipazione sociale nella società " Parte_6 [...]
e precisamente la quota di nominali euro duemilacinquecento (2.500), pari al Parte_1 cinque per cento (5%) del capitale sociale, alla società " che, come sopra CP_2 rappresentata, l'acquista al prezzo convenuto ed accettato di euro quarantamila (40.000) che la società cessionaria si obbliga a pagare al cedente, che accetta, con le seguenti modalità: - interamente e senza decorrenza di interessi anche in più soluzioni purché il saldo avvenga entro e non oltre il 30 settembre 2017 […]” (secondo cessione;
doc. n. 7 reclamante, fascicolo si primo grado). In atti, inoltre, risulta depositata una scrittura privata (datata 2016; doc. n. 6 reclamante, fascicolo di primo grado) dalla quale si ricava come la fallita si sia impegnata “al pagamento della quota [la quota oggetto del contratto di cessione del 2017] versando pagina 38 di 48 direttamente alla il corrispettivo per l'acquisto della ES anziché versarlo Parte_1 al Signor […]”. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, la Parte_2 circostanza per cui il suddetto pagamento sia avvenuto con un mese di anticipo (il 23.03.2017) rispetto alla cessione delle quote del 12 aprile 2017 è dirimente: pare lapalissiano, infatti, come non possa trovare alcuna giustificazione causale il pagamento per una cessione pattuita un mese dopo l'avvenuta dazione di denaro;
trattasi, evidentemente, di una giustificazione causale ex post per un pagamento avvenuto ad altro titolo (in aggiunta a ciò non si comprende come si sia potuta dare attuazione ad una delegazione in assenza del contratto quale fonte del diritto al corrispettivo).
- non sono meritevoli di approvazione neppure le doglianze della reclamante relativamente al pagamento dell'importo di € 90.000,00: invero, viene sostenuto che “pagamenti per euro
90.000,00 effettuati da suggestivamente indicati nel prospetto del Curatore CP_3 come destinati a in realtà non lo sono in quanto versati ad Trattasi di Pt_1 CP_19 CP_20 pagamenti effettuati dalla alla in esecuzione dell'accordo di cui CP_3 CP_19 CP_20 all'appendice al contratto di locazione dell'1/4/2018 (cfr. doc.
7-bis fasc. prod. primo grado
Da.Re.) per l'esecuzione di lavori di ripristino dell'immobile sito in OS alla contrada Santa
Caterina, via Foggia 27, fittato dalla qui reclamante alla ha CP_3 CP_19 CP_20 svolto regolarmente i suddetti lavori di ristrutturazione sull'immobile sito in OS, di ContCo proprietà di il cui corrispettivo le è stato versato da , come da accordo CP_3 contrattuale, per 90.000,00, considerato che dette opere avvantaggiavano la conduttrice
[...]
La circostanza per cui il contratto sia trilaterale e coinvolga anche la qui CP_3 reclamante (solamente perché proprietaria dell'immobile), non abbia data certa è del tutto irrilevante. Sarebbe stato onere del curatore, infatti, contestare che detti lavori non siano stati eseguiti, o che siano stati eseguiti solo in parte o che siano affetti da vizi o altro, azionando le sedi giudiziarie competenti e non certo quella odierna fallimentare. In ogni caso, non si comprende come la suddetta circostanza possa avvalorare la tesi dell'esistenza di una ContCo supersocietà di fatto tra la fallita e l'odierna reclamante, considerato che è società essenzialmente immobiliare, che nell'esercizio della sua attività di impresa ha fittato il suo immobile ad percependo il corrispettivo pattuito, consentendo nel contempo che CP_3 un soggetto terzo effettuasse dei lavori all'interno della sua proprietà per avvantaggiare il conduttore che infatti ne ha sopportato il costo” (cfr. reclamo, pp. 18-19). Tuttavia, il contratto prodotto (doc. n. 7 bis reclamante, fascicolo di primo grado) non è idoneo a provare alcunché:
pagina 39 di 48 non solo è sprovvisto di data certa, ma soprattutto è incompleto, invero si nota chiaramente come manchino parti del negozio medesimo.
In ultima istanza, dalla documentazione in atti emerge chiaramente il conferimento di un fondo comune Part da parte delle società nel presente giudizio: ciò è nientemeno confermato dalla ES la quale nel Parte proprio reclamo scrive “ ed i sono fornite reciprocamente supporto finanziario”; Controparte_3
Parte ha fornito supporto finanziario ad mediante il pagamento di costi di Controparte_3
Parte competenza di quest'ultima per Euro 520.048,49 e a sua volta in una sorta di 'restituzione' per quanto ricevuto – ha fornito supporto finanziario a mediante il pagamento di costi di Controparte_3 competenza di quest'ultima per Euro 481.699,77”; “Peraltro, come già dedotto nel caso dei rapporti
, quest'ultima ha fornito del supporto finanziario alla prima in un momento in cui CP_21 CP_3 aveva le disponibilità per farlo e dopodiché la seconda ha 'restituito' il supporto finanziario nel periodo antecedente al fallimento”: in altri termini la ES reclamante conferma la circostanza secondo cui ci sia stato un costante e continuo supporto tra le società stesse, dimostrando inequivocabilmente come queste agissero “in blocco” (cioè come un soggetto unitario) attingendo dal medesimo fondo comune (sul punto si ricorsi come la Cassazione ritenga il “sostegno finanziario di un soggetto nei confronti degli altri o sostegno reciproco” (Cass. Pen. Sez. III, n. 22610/2025) uno degli indici rivelatori circa la sussistenza della super-società di fatto.
L'unicità della struttura amministrativa
Inoltre, pare oltremodo evidente come vi sia una compenetrazione tra le rispettive strutture organizzative: dalla documentazione in atti risulta che la sia partecipata al 100 % Controparte_3 dalla (con come amministratore unico); che sia stata partecipata al CP_2 Parte_2 Parte_4
50 % da e al 50 % da e dal 07.07.2021 al 100 % da Parte_6 Parte_3 CP_22
(quest'ultima è stata costituita anche da ES – la quale è stata oltretutto
[...] Parte_6
Part amministratrice unica – ed ha acquistato la partecipazione di roprio all'indomani del fallimento di Part
), inoltre, la edesima ha avuto come amministratori sia , sia CP_3 Parte_2 Pt_6
che sia partecipata al 51 % da e al 49 % da e abbia
[...] CP_2 CP_3 Parte_6 avuto, nel corso del tempo, a titolo di amministratore unico sia , sia;
Parte_2 Parte_6
Cont che la sia partecipata al 58 % dalla (società interamente Controparte_10 Controparte_23 posseduta dalla ), al 37 % da e al 5 % dalla (nella carica di CP_22 Parte_6 CP_2 amministratore unico, nel corso del tempo, si sono susseguiti sia sia Parte_2 Pt_6
.
[...]
Apparato gestorio e finanziamenti pagina 40 di 48 Premesso quindi che ai fini della configurazione della super-società di fatto è necessario che tutti i soggetti coinvolti contribuiscano ad un patrimonio comune, indipendentemente dalla forma giuridica degli atti e tramite l'uso congiunto di risorse quali reciproche garanzie e finanziamenti (Cass. Civ., Sez.
I, n. 36378/2023), è lapalissiano come tra la fallita e le altre società vi siano stati CP_3 consistenti rapporti di finanziamento ed una unicità nell'apparato gestionale:
- estremamente significativo è la concessione in comodato alla di un immobile di proprietà CP_3 della fallita: in particolare la teste ha riferito come “presso la struttura di Testimone_2
San Zenone al Lambro dove prestavo la mia attività lavorativa veniva altresì conservata la Parte Parte contabilità di sul gestionale Zucchetti ivi presente vi erano anche i dati contabili di Parte Il Gestionale era unico e conteneva i dati di di e ; inoltre CP_3 Controparte_3
“Sul gestionale erano presenti diversi profili relativi alle diverse società. Per accedervi era necessario disporre di password. Io avevo a disposizione una password con la quale era possibile accedere ai dati di tutte e tre le società. La password non era personale, era a disposizione di chiunque avesse accesso alla rete”; e ancora “Aggiungo, poi, che per quanto Contr riguarda la società E che io ricordi era presente la sua anagrafica come società, ovvero erano caricati i suoi dati come azienda (es. codice fiscale, partita IVA e sede legale)” (cfr. verbale udienza del 03.05.2023). Quindi, non solo è stato accertato il fatto che le società hanno usato il medesimo gestionale contabile, ma è stato altresì provato come per potervi accedere fosse sufficiente una sola password utile per chiunque avesse accesso alla rete: ciò dimostra inequivocabilmente come vi sia stata la sottoposizione ad un unico centro gestionale, il quale è sempre uno degli indici rivelatori ai fini della sussistenza della super-società di fatto (Cass.
Pen., Sez. III, n. 22610/2025);
- vi è stata la stipula in data 03.04.2018 la sottoscrizione di un contratto di locazione ad uso Cont commerciale (cfr. doc. n. 19 , fascicolo di primo grado) col quale e (locataria) CP_3 ha ceduto in locazione a (conduttrice) una unità immobiliare sita in OS la quale CP_3 ha “destinazione esclusivo di ufficio e deposito” e e la successiva sottoscrizione in data
28.05.2018 di un contratto di coworking tra ed per l'utilizzo da parte di CP_3 CP_3 quest'ultima di due postazioni di lavoro all'interno dell'immobile di OS condotto in locazione da (cfr. doc. n. 20 , fascicolo di primo grado); CP_3 CP_3
- la concessione fa parte di di una fideiussione omnibus dal valore di € 50.000,00 per CP_3
“ottenere rapporti bancari con aperture di credito dal Credit Agricole, la società CP_11
Parte
[ora n.d.r.] necessita di essere garantita con una fideiussione-ne. Considerando
l'interesse sociale, in quanto la società gestisce la flotta auto nella disponibilità CP_11
pagina 41 di 48 della società e considerato che quest'ultima necessita di altri mezzi a noleggio, CP_3 propone all'Assemblea di approvare il rilascio della suddetta garanzia nell'interesse della
(cfr. costituzione, p. 18). Sul punto si ricorda come la sussistenza di una super- CP_11 società di fatto possa essere altresì desunta – quale manifestazione esteriore dell'affectio societatis – dal rilascio di fideiussioni;
- operazioni di cessioni di credito e seguenti compensazioni tra le varie società: come attestato dal doc. n. 15 (Fallimento, fascicolo di primo grado) vi è stato un contratto di cessione del credito di alla nei confronti di e posto da in CP_2 CP_3 CP_24 CP_3 compensazione con il proprio debito nei confronti di (anche i benefici derivanti da CP_24 cessione di crediti sono costituiscono un elemento su cui poggiare l'esistenza della figura societaria del caso de quo; v. Cass. Civ., Sez. I, Ord. N. 36378/2023);
- sono documentate molteplici attività attestanti una vera e propria commistione commerciale: la stipula, in data 20.01.2020, di un contratto di subentro di nel noleggio a lungo termine Parte_4 precedentemente stipulato da con la società Program di Autonoleggio Fiorentino CP_3
Part s.r.l., a fronte del quale pur cedendo il contratto alla assume la garanzia CP_3
Part dell'adempimento di nei confronti della locatrice (cfr. doc. n. 16 Fallimento, fascicolo di primo grado); il subentro, in data 01.10.2014, della società nei rapporti commerciali
CP_3 intrattenuti dalla con la giustificati quale “risoluzione,
CP_3 Controparte_25 di carattere primariamente gestionale” (cfr. doc. n. 17 , fascicolo di primo grado); il
CP_3 subentro, in data 02.12.2015, della società nei rapporti commerciali intrattenuti dalla
CP_3 CP_3 con la e giustificati quale “risoluzione, di carattere
[...] Controparte_26 primariamente gestionale” (cfr. doc. n. 18 , fascicolo di primo grado); sottoscrizione CP_3 tra ed , in data 02.11.2014 ed in data 03.11.2014, di un contratto di Join CP_3 CP_3
EN per l'esecuzione degli appalti relativi alle attività di facchinaggio, movimentazione merce di magazzino, logistica, preparazione ordini di spedizione, trasporto e distribuzione di merci;
- stipula di contratti di fornitura e noleggio (cfr. doc. n. 22 Fallimento, fascicolo di primo grado) sottoscritti da in nome e per conto delle altre società (a nome proprio ma a CP_3 beneficio delle medesime): lo stesso ha dichiarato che “si tratta di un Parte_2 noleggio effettuato a favore della che viene riaddebitato mensilmente al costo”. CP_2
Alla luce di tutti gli elementi dianzi richiamati, è possibile affermare quanto segue:
- vi è l'esistenza di complessi e reciproci legami familiari tra i soci e gli amministratori delle varie società; pagina 42 di 48 - vi è una sovrapponibilità nella denominazione delle varie società;
- vi è una sostanziale corrispondenza tra le sedi operative e condivisione di immobili;
- vi è la comunanza dell'oggetto sociale in quanto o le varie società svolgevano, nella sostanza, la medesima attività, oppure svolgevano attività di natura complementare;
- vi è un intreccio nei rapporti commerciali testimoniato dalla stipula delle più svariate figure negoziali (cessione di crediti, contratti di Joint venture, coworking, subentro reciproco nei propri rapporti contrattuali);
- vi è stata, nei modi suindicati, la costituzione di un fondo/patrimonio comune;
- vi è l'esistenza di un reciproco sostegno economico-finanziario (fatto confermato dai reclamanti stessi);
- vi sono stati spostamenti patrimoniali senza alcuna ragionevole giustificazione causale;
- è riscontrabile la sostanziale unicità della struttura amministrativa e gestionale (ciò suffragato dalla testimonianza della teste;
Per_2
- c'è stato il comune uso di beni;
- vi è stata una condivisione delle tecnologie utilizzate (vedasi l'unico gestionale contabile);
- ricorre l'affectio societatis e non la mera affectio familiaris;
- in generale è stato dimostrato come vi sia stata una direzione comune imprenditoriale – rafforzata, come si è visto, dall'esistenza di stretti legami familiari – ossia, lo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di ruolo di primaria importanza nell'amministrazione delle società stesse.
Posto quindi che “Nell'accertamento della sussistenza di una SUPER-SOCIETÀ DI FATTO, il giudice deve valutare in maniera analitica tutti gli elementi indiziari e procedere successivamente a una valutazione complessiva degli stessi per verificare se, presi nella loro sintesi, siano concordanti e capaci di fornire una valida prova presuntiva” (Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 7031/2025), pare oltremodo evidente nel caso di specie come tutti gli elementi testè indicati – se non considerati atomisticamente – accertino l'esistenza di una super-società di fatto “quale unico referente soggettivo di un'unitaria realtà imprenditoriale” (cfr. sentenza di primo grado, p. 10) aventi quali socie le società CP_3
e
[...] Parte_9 Controparte_13
Per quel che concerne le persone fisiche:
- : questi, infatti non può che essere considerato il dominus dell'intera realtà Parte_2 societaria, non solo per il fatto di essere stato amministratore di quasi tutte le società coinvolte, ma anche per l'esecuzione di atti di gestione indici di una realtà imprenditoriale comune tra le società come la concessione della fideiussione di cui sopra (non è condivisibile la tesi secondo pagina 43 di 48 cui detta garanzia sia stata rilasciata “quale normale attività infra – gruppo” (cfr. reclamo p. 36) in quanto tale;
operazione, lungi dall'essere considerata Parte_2 atomisticamente deve essere valutata nel più ampio quadro degli elementi probatori a disposizione). Quindi, sulla base di ciò non può che essere considerato socio Parte_2 occulto;
- lo stesso dicasi per quest'ultima. Ella, infatti, quale socia/amministratrice di Parte_6 tutte le società coinvolte è stata protagonista di pressoché tutte le operazioni contrattuali che sono state ritenute un indice sintomatico dell'esistenza della super-società di fatto e come ammesso ha erogato finanziamenti. Inoltre, come correttamente sottolineato dal Tribunale,
“anche la teste ex dipendente di ha confermato di aver Testimone_2 Controparte_3 svolto attività lavorativa, non retribuita, per conto di e nell'interesse della Parte_6 società dalla ES amministrata e gestita” (cfr. sentenza di primo grado, p. 11). E Parte_4 ancora. dalla documentazione depositata in atti (docc. nn. 25 e 26 Fallimento, fascicolo di primo grado) risulta che nell'ambito del c.d. “pagamenti per conto” siano risultati anche i pagamenti ai fini del saldo delle retribuzioni dell' ES. La sig.ra inoltre, ritiene che nel Pt_6 Pt_6 corso del procedimento di primo grado sia stato leso il proprio diritto di difesa richiamando addirittura l'art. 6 CEDU poiché sarebbe stata negata “un'adeguata opportunità di essere sentita specificamente sulle circostanze poste a fondamento della richiesta di estensione nei suoi confronti, impedendole di controbattere efficacemente all'interpretazione data dalla Curatela ai suoi ruoli societari e alle sue partecipazioni” (cfr. reclamo p. 16): tuttavia, Parte_6 non vi è alcuna prova che sia stato impedito alla l'esercizio del proprio diritto di difesa Pt_6
e in generale non è riscontrabile alcuna lesione alle proprie prerogative difensive. Quest'ultima, inoltre, sostiene altresì che il proprio ruolo all'interno delle società sarebbe stato prevalentemente operativo e subordinato, anziché di direzione strategica;
che la sua presenza sarebbe stata limitata a causa di vicissitudini personali (gravidanze a rischio, si osserva, tuttavia, che la tempistica non ha impedito il suo coinvolgimento negli anni antecedetti e a cavallo); che la ES non avrebbe distratto somme a proprio vantaggio: invero, trattasi di mere asserzioni non suffragate da un serio quadro probatorio e, in ogni caso, risulta difficile sostenere che una persona che ha ricoperto il ruolo di socio e amministratore di tutte le società coinvolte non abbia svolto alcun incarico di vera gestione e direzione. In virtù di ciò, anche è da Parte_6 qualificarsi quale socia occulta. Le richieste istruttorie presentate non sono accoglibili in quanto superflue.
pagina 44 di 48 - : parimenti, anche la sig.ra (moglie di ) ha ricoperto Parte_3 Pt_3 Parte_2
Parte il ruolo di socia occulta;
invero, quest'ultima ha detenuto l'intera partecipazione della insieme a ha ricoperto la carica di amministratrice della Lean Service s.r.l. Parte_6
Cont (socia della e); com'è stato provato dal “è stata titolare di una partecipa-zione CP_3 pari al 95% nella società Tenuta Ermes società agricola S.r.l. con sede in OS, società avente analoga denominazione della tenuta agricola adibita a resort denominata per l'appunto
“Tenuta Ermes” sita in OS, Contrada Zingarello, di proprietà della ” (cfr. Parte_1 comparsa, p. 20); in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Log Service
Provider, la ha sottoscritto una quota pari al 20 % del capitale sociale all'atto di Pt_3 costituzione della quest'ultima, inoltre, poco dopo la sua costituzione “si è CP_3 aggiudicata un contratto di appalto che, senza alcuna giustificazione, ha subappaltato dapprima alla Log Service Provider e poco dopo alla ” ( è un'altra CP_27 CP_27 società di cui la è stata amministratrice). Non è quindi meritevole di condivisione la Pt_3 doglianza della reclamante secondo cui “Il Tribunale si limita a riportare la qualità e/o gli incarichi della in relazione ad alcune società, senza però spiegare in che modo da tali Pt_3 circostanze si possa ricavare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento in estensione;
la sola qualità di socia (oltre che la qualità di legale rappresentante di società non interessate alla fattispecie di causa e per di più relativa a tempi lontanissimi) nulla può a riguardo” (cfr. reclamo, p. 23), invero, dal quadro probatorio e fattuale globalmente considerato emerge chiaramente come la reclamante si sia comportata quale socie occulta di una unitaria realtà societaria.
Sulla base di una valutazione complessiva di tutti i fatti dianzi esposti, è stata accertata l'esistenza di Con una super-società di fatto avente come soci le società Controparte_3 CP_2 Controparte_28
[..
e le persone fisiche , e . Parte_4 Parte_2 Parte_6 Parte_3
Sull'insolvenza della supersocietà di fatto
Per quanto concerne l'insolvenza della super-società di fatto, sul punto si osservi come, in linea di principio, la dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 co. 5 L.F. presupponga l'autonoma insolvenza della super-società di fatto medesima, la quale può essere riconosciuta tenuto conto della situazione debitoria complessiva e prendendo in esame la ricostruzione delle operazioni negoziali che indicano un beneficio patrimoniale per i soci occulti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 11484/2025).
Inoltre, ai fini di tale autonomo riscontro circa lo stato di insolvenza, è possibile avvalersi, quale fatto indiziante, dello stato di insolvenza riscontrabile ad uno o più soci (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. N.
6030/2021). pagina 45 di 48 Tuttavia, sulla base del più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte “Resta, nondimeno, il fatto che quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa " impresa" è, in realtà, "riferibile" ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. "super-società" di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto
(imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all' impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale era, appunto, socio” (Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 204/2024); da ciò ne consegue logicamente che “se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all' impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°,l.fall.non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della ES di farvi fronte con mezzi normali di pagamento” (si badi come tali ultimi principi richiamati siano applicabili al caso de quo in quanto trattasi di fallimento
“ascensionale”).
Ebbene, posto che la è stata già dichiarata fallita, dalla documentazione depositata in CP_3 giudizio (cfr. docc. nn. 24, 25, 26, 27, 28, 32 Curatore, fascicolo di primo grado) emerge quanto segue:
- il passivo della ammonta a € 53.220.504,99, di cui € 48.638.674,00 verso l'Erario CP_3
(cfr. doc. n. 1 Fallimento, fascicolo di secondo grado);
- gli attivi delle altre tre società (insieme al patrimonio della Fallita) sono inadeguati a fronteggiare l'esposizione debitoria nel suo complesso e a garantire il corretto adempimento delle obbligazioni sociali soprattutto tenuto conto dei debiti nei confronti della pari CP_3
Part a € 536.973,56 per la , a € 863.404,12 per la ed € 11.995.741,10 per la Parte_1 CP_3
(trattasi delle varie forme di finanziamento suindicate).
Da ciò ne deriva il conclamato stato di insolvenza della super-società di fatto, non avendo la società, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, dimostrato in giudizio l'insussistenza dello stato di decozione provando che la ES è, al contrario, in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni.
In virtù di tutto quanto suesposto, sono da rigettarsi i reclami proposti con contestuale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste a carico dei reclamanti ed a favore della Curatela, con la precisazione che deve essere applicato il principio per cui “in tema di pagina 46 di 48 compensi professionali previsti dal D.M. n. 55/2014, in conformità all'art. 4, comma secondo, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass.
Civ., Sez. VI, Ord. N. 17693/2022).
La liquidazione viene fatta in dispositivo – tenuto conto dei compensi minimi (stante la ripetitività degli atti) nell'ambito dello scaglione per le cause indeterminate di complessità media – separatamente a carico di ciascun reclamante per quel che concerne la fase di studio e la fase introduttiva (fase ante riunione) e in via solidale per quanto riguarda la fase decisionale (fase post riunione).
Si deve infine dare atto, nei confronti di ciascun reclamante, della sussistenza dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato di importo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite R.G. N.
1122/2025 + R.G. N. 1146/2025 + R.G. N. 1157/2025 + R.G. N. 1158/2025 + R.G. N. 1228/2025 +
R.G. N. 1335/2025, sui reclami proposti da DA. CP_2 Parte_4 Controparte_10
, e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_6 Parte_3
24/2025 resa dal Tribunale di Lodi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta tutti i reclami;
2. condanna ciascun reclamante a rifondere alla Curatela Fallimentare le spese di lite (fase di studio e fase introduttiva), che si liquidano in complessivi €2.092,00 per capita, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e cpa;
3. condanna tutti i reclamanti – in via solidale tra loro – a rifondere alla Curatela Fallimentare le spese di lite (fase decisionale) che si liquidano in complessivi € 2.358,40 (compresa la maggiorazione pari al 10 % ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014), oltre iva (se dovuta), spese al 15
% e cpa;
4. dà atto, a carico di ciascun reclamante, della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, il 18.09.2025
Il Cons. rel. il Presidente
MA SA EN AL OR pagina 47 di 48 N
pagina 48 di 48
1228/2025 + R.G. N. 1335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. AL Massimo OR Presidente
Dott. MA SA EN Consigliere est.
Dott. Marco Del Vecchio Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di cui sopra rispettivamente promosse:
Rg.1122/2025 da ), con sede legale in Stradella (PV) alla via Parte_1 P.IVA_1
Dellagiovanna 1, in persona dell'amministratore sig. ( , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fortunato Caldarella del Foro di Foggia ( - P.IVA_2
. C.F._2
RECLAMANTE
Rg 1146/2025 da con sede legale in San Zenone al Lambro (MI), alla via CP_2 dell'Artigianato n. 20, p. iva. n. , in persona del sig. firmatario del P.IVA_3 Parte_2 mandato in primo grado, rappresentata e difesa dall'AVV. NUNZIA MARILU' MORGESE (c.f.
. C.F._3
RECLAMANTE
Rg n.1157/2025 da , nata a [...] in data [...], residente in [...]20076 Parte_3
Mediglia (MI), alla via Roma n. 63, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._4
NN ME RS, (c.f.: e P. IVA: ), in uno alla quale C.F._5 P.IVA_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Stornara (FG), alla Via Cavour n. 30.
RECLAMANTE
pagina 1 di 48 Rg.n.1158/2025 da (P.I. con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI) alla Parte_4 P.IVA_5 via Lombardia n. 12, in persona del suo l.r.p.t. sig.ra , elettivamente domiciliata in Parte_5
Bari alla Via Luigi Luzzatti n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Grazia Arborea (C.F.
) che la rappresenta e difende. C.F._6
RECLAMANTE
Rg n.1228/2025 da , C.F. , nata a [...] il Parte_6 C.F._7
21.04.1988, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Marcella STASULLI (nata a [...] il [...], C.F. - P. C.F._8
IVA ) del foro di Foggia, elettivamente domiciliata presso il suo Studio legale in Troia P.IVA_6 alla P.zza Ettore De Pazzis, n. 8.
RECLAMANTE
Rg.n. 1335/2025 da , (c.f.: ) residente in [...]Parte_2 C.F._9
(MI), rappresentata e difeso dall'AVV. NUNZIA MARILU' MORGESE (c.f. . C.F._3
RECLAMANTE
CONTRO in persona del Curatore e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, , con studio in MILANO, alla via Controparte_4
SOLARI n. 12.
RECLAMATA
NONCHE' CONTRO
( ). CP_5 P.IVA_7
RECLAMATA CONTUMACE
( ), residente in [...] C.F._10
9.
RECLAMATO CONTUMACE
, residente in [...], int. 1. Controparte_7 C.F._11
RECLAMATO CONTUMACE
( ), residente in [...] Controparte_8 C.F._12
A.
RECLMATO CONTUMACE
). Controparte_9 P.IVA_8
RECLAMATA CONTUMACE
pagina 2 di 48
CONCLUSIONI
Per DA. in via preliminare e pregiudiziale: Controparte_10 disporre inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado reclamata;
in via gradata, ai sensi dell'art. 279, secondo comma nn.2 e 4, cpc, decidere immediatamente la questione pregiudiziale inerente l'eccepita nullità della sentenza, emettendo sentenza parziale dichiarativa della nullità ed impartendo i successivi provvedimenti per l'istruzione del giudizio;
in ogni caso dichiarare nulla la sentenza di primo grado per la conclamata ed irreparabile violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
accertare e dichiarare improcedibile la domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatela per illegittima ed inammissibile mutatio libelli;
in via subordinata, ma sempre preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della stante il decorso del termine annuale Parte_1 di cui all'art. 10 l.f. al momento del deposito dell'istanza di fallimento in estensione;
nel merito, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto, non essendo ravvisabili gli elementi per consentire di ritenere esistente una società di fatto tra la e la CP_3 Parte_1 in ogni caso condannare la curatela alla rifusione delle spese e compensi legali di primo e secondo grado”.
Per “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di MILANO, previa emissione di decreto di CP_2 fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio e di termine per la notifica del presente ricorso, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare e pregiudiziale: vista la nullità della sentenza di primo grado per la grave violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, come posto in essere dalla curatela fallimentare con il deposito NON autorizzato del
23.09.2024, nonché, per la evidente sussistenza del fumus boni iuris e dei gravi motivi, in re ipsa allo status di fallito, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di fallimento e della liquidazione dell'attivo patrimoniale ex art. 19 l.f., all'uopo ordinando la comparizione delle parti in Camera di Consiglio;
pagina 3 di 48 sempre in via preliminare e pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare nulla la sentenza di primo grado per la gravissima violazione del contraddittorio e del diritto di difesa come posti in essere dalla curatela e dal giudice di primo grado, vista la gravità dell'atto e delle conseguenze si chiede sin da subito dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con sentenza parziale in via pregiudiziale;
2) accertare e dichiarare improcedibile la domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatela per le motivazioni rese nel presente atto;
3) In via subordinata, ma sempre, preliminare e pregiudiziale, e nel caso in cui non venisse accolta la principale eccezione preliminare e pregiudiziale di improcedibilità, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della per il decorso del termine CP_2 annuale di cui all'art. 10 l..f. per tutte le motivazioni rese nel presente atto;
4) Nel merito, e solo in caso di non accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della perché infondata per tutte le motivazioni CP_2 rese nel presente atto.
5) Per l'effetto rigettare integralmente il ricorso della curatela.
6) In ogni caso condannare la curatela al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado”.
Per “Per quanto innanzi spiegato, la NO , come innanzi difesa Parte_3 Parte_3
e rappresentata rassegna le proprie conclusioni:
Piaccia all'On.le Corte di Appello di Milano, in revoca alla sentenza emessa dal Tribunale di Lodi n.
24/25 in data 21.01.2025, pubblicata e notificata il 17.03.2025, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 24/25, per i motivi indicati nell'istanza, così decidere:
- In via pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e per gli altri motivi di nullità di cui al presente atto (punti A1-A2-A3), con rinvio al Giudice di primo grado.
2) In via gradata, ai sensi dell'art. 279, secondo comma, nn. 2 e 4 cpc, decidere immediatamente la questione pregiudiziale di nullità della sentenza, emettendo sentenza parziale dichiarativa della nullità della sentenza ed impartendo i successivi provvedimenti per l'istruzione del giudizio;
3) In ogni caso, dichiarare nulla la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- In via pregiudiziale e preliminare:
pagina 4 di 48 4) accertare e dichiarare improcedibile la domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatela per le motivazioni rese nel presente atto ai punti B), C), D), E) e, quindi, per illegittima ed inammissibile mutatio libelli.
5) In via subordinata, ma sempre preliminare, e nel caso in cui non venisse accolta la principale eccezione preliminare e pregiudiziale di improcedibilità, accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della NO per il decorso del termine annuale di Parte_3 cui all'art. 10 LF per tutte le motivazioni rese nel presente.
6) In via subordinata, ma sempre preliminare e nel caso in cui non venissero accolte le principali eccezioni preliminari e pregiudiziali, dichiarare la nullità della sentenza per motivazione apparente ed incompleta.
- Nel merito:
7) solo in caso di non accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della società di fatto, perché infondata per tutte le motivazioni rese nel presente atto - insussistenza dei requisiti -.
8) solo in caso di non accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della NO , perché infondata per tutte le Parte_3 motivazioni rese nel presente atto.
9) Per l'effetto rigettare integralmente il ricorso della curatela.
10) In ogni caso, condannare la curatela al pagamento delle spese legali del doppio grado del giudizio”.
Per “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di MILANO, previa emissione del decreto di Parte_4 fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio e di termine per la notifica del presente ricorso, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare e pregiudiziale:
- disporre inaudita altera parte l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado reclamata;
- in via gradata, ai sensi dell'art. 279, secondo comma nn.2 e 4, cpc, decidere immediatamente la questione pregiudiziale inerente l'eccepita nullità della sentenza, emettendo sentenza parziale dichiarativa della nullità ed impartendo i successivi provvedimenti per l'istruzione del giudizio;
- in ogni caso dichiarare nulla la sentenza di primo grado per la conclamata ed irreparabile violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
- accertare e dichiarare improcedibile la domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatela per illegittima ed inammissibile mutatio libelli;
pagina 5 di 48 - in via subordinata, ma sempre preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della stante il decorso del termine annuale di Parte_1 cui all'art. 10 l.f. al momento del deposito dell'istanza di fallimento in estensione;
- nel merito, nella inverosimile ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della perché non Pt_4 provata, e quindi infondata in fatto ed in diritto, non essendo ravvisabili gli elementi per consentire di ritenere esistente una società di fatto tra la e la CP_3 Pt_4
- in ogni caso condannare la Curatela alla rifusione delle spese e compensi legali di primo e secondo grado”.
Per “in via cautelare posto che sussiste il fumus boni iuris nei fatti qui Parte_6 dedotti e richiamati, nonché il periculum in mora:
- per gli incontestabili vizi da cui è affetta la sentenza reclamata per le gravi violazioni del contraddittorio, del diritto alla prova e del diritto di difesa, del diritto ad un equo e giusto processo;
- a motivo del fatto che la sig.ra di fatto si trova in stato di fallimento risultante dai Parte_6 pubblici registri;
- a motivo del fatto che, in conseguenza della esecutività della sentenza di primo grado, la reclamante sta subendo una lesione gravissima della propria capacità e libertà di autogestirsi ed autodeterminarsi che precludono anche la semplice gestione degli affari di famiglia e della prole minorenne che protraendosi ben può prospettarsi possa compromettere la propria vita personale e lavorativa inibita, arrecandole un pregiudizio grave ed irreparabile, e, pertanto, chiede:
a) che l'Ecc.ma Corte ai sensi dell'art. 283 cpc Voglia disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado reclamata;
b) in via gradata, che l'Ecc.ma Corte ai sensi dell'art. 279, secondo comma nn.2 e 4, cpc Voglia decidere immediatamente la questione pregiudiziale inerente l'eccepita nullità della sentenza, emettendo sentenza parziale dichiarativa della nullità ed impartendo i successivi provvedimenti per
l'istruzione del giudizio così come richiesta nella parte narrativa.
Altresì ed in ogni caso, Voglia, in via preliminare e pregiudiziale, ogni avversa eccezione, deduzione, difesa, produzione ed istanza rigettata, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica, nel contraddittorio delle parti, accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per la grave ed irreparabile violazione del contraddittorio, del giusto ed equo processo in applicazione anche dell'art. 6 della
CEDU e del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato;
pagina 6 di 48
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatel3. in via sempre preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività e
l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della sig.ra stante il decorso Parte_6 del termine annuale di cui all'art. 10 L. F. rispetto al momento del deposito dell'istanza di fallimento in estensione;
NEL MERITO:
4. riformare ed annullare la sentenza impugnata, rigettando la richiesta di estensione a lei del fallimento, non sussistendo i presupposti di legge e comunque elementi idonei o prove per riconoscere ed attribuire la qualità di socia illimitatamente responsabile alla sig.ra ; Parte_6
5. ed in ogni caso, riformare ed annullare l'impugnata sentenza n. 24 emessa dal Tribunale di Lodi il
21/01/2025, pubblicata il 17/03/2025, e pertanto, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della sig.ra , perché infondata in fatto ed in diritto, oltrechè non provata;
Parte_6
6. in ogni caso riformare ed annullare la sentenza de qua, rigettando ogni tesi in ordine alla richiesta di ritenere esistente una società di fatto tra la fallita gli altri soggetti coinvolti, CP_3 persone fisiche e giuridiche e la sig.ra e pertanto accertare e dichiarare l'inesistenza Parte_6 della supersocietà di fatto;
dei presupposti per la dichiarazione dell'esistenza della super società di fatto tra la , la sig.ra e le altre parti resistenti del primo grado, persone CP_3 Parte_6 fisiche e giuridiche coinvolte;
7. in ogni caso e per l'effetto rigettare integralmente il ricorso della Curatela riformando totalmente la sentenza n. 24/2025 del Tribunale di Lodi;
8. in ogni caso condannare la curatela alla rifusione delle spese e compensi legali di primo e secondo grado ed in particolare per il secondo grado da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
Ammettere le istanze istruttorie come sopra formulate con ogni riserva. a, anche in virtù della mutatio libelli”.
Per “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di MILANO, previa emissione di Parte_2 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio e di termine per la notifica del presente ricorso, accogliere le seguenti conclusioni: vista la nullità della sentenza di primo grado per la grave violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, come posto in essere dalla curatela fallimentare con il deposito NON autorizzato del
23.09.2024, nonché, per la evidente sussistenza del fumus boni iuris e dei gravi motivi, in re ipsa allo status di fallito, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
pagina 7 di 48 di fallimento e della liquidazione dell'attivo patrimoniale ex art. 19 l.f., all'uopo ordinando la comparizione delle parti in Camera di Consiglio;
sempre in via preliminare e pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare nulla la sentenza di primo grado per la gravissima violazione del contraddittorio e del diritto di difesa come posti in essere dalla curatela e dal giudice di primo grado, vista la gravità dell'atto e delle conseguenze si chiede sin da subito dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con sentenza parziale in via pregiudiziale;
2) accertare e dichiarare improcedibile la domanda di estensione del fallimento come formulata dalla curatela per le motivazioni rese nel presente atto;
3) In via subordinata, ma sempre, preliminare e pregiudiziale, e nel caso in cui non venisse accolta la principale eccezione preliminare e pregiudiziale di improcedibilità, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della richiesta di estensione in danno della per il decorso del termine CP_2 annuale di cui all'art. 10 l..f. per tutte le motivazioni rese nel presente atto;
4) Nel merito, e solo in caso di non accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate, rigettare la richiesta di fallimento in estensione della perché infondata per tutte le motivazioni CP_2 rese nel presente atto.
5) Per l'effetto rigettare integralmente il ricorso della curatela.
6) In ogni caso condannare la curatela al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado;
In via istruttoria si chiede l'ammissione del teste residente in [...]
n. 7, sui seguenti capitoli di prova preceduti da “vero che”: 1) “tra il 22 aprile 2021 ed il 14 giugno
2021 partecipava ad almeno 4 incontri tra il dott. ed il sig. ”; 2) “alcuni di CP_4 Parte_2 questi incontri sono avvenuti in ristoranti e/o bar;
3) “durante i predetti incontri il dott. CP_4 riferiva che la avrebbe proseguito con il concordato in continuità ed era escluso il CP_3 fallimento della;
4) “durante i predetti incontri il dott. riferiva che al CP_3 CP_4 tribunale di Lodi la sua opinione era fortemente tenuta in considerazione dalla sezione fallimentare”;
5) “durante i predetti incontri il dott. riferiva di altre procedure concordatarie con società CP_4 rimesse i bonis attraverso transazioni al 20% con l'erario”.
Per “respingere il reclamo proposto, Controparte_3 siccome infondato in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in narrativa o comunque con ogni miglior formula, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Lodi n. 24 pubblicata il 17/03/2025;
- con vittoria di spese, comprensive di onorari, spese, 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA”.
pagina 8 di 48 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Il Fallimento della società (di qui in poi solo “il ”) agiva in giudizio per Controparte_3 CP_3 ottenere la dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 co. 5 L.F. nei confronti delle società
Da. e delle persone fisiche , e Controparte_10 CP_2 Parte_4 Parte_2 Parte_6
. A sostegno della domanda allegava e deduceva l'esistenza di un complesso intreccio Parte_3 di rapporti giuridici ed economici, oltre che la concreta condivisione di mezzi e risorse tra la ES fallita ed i predetti soggetti, tale da far emergere la sussistenza di una c.d. super- Controparte_3 società di fatto.
Si costituivano in giudizio i resistenti contestando in fatto e in diritto le deduzioni del ed in CP_3 particolare:
- veniva eccepita la mancata formulazione di una specifica domanda di accertamento dell'esistenza di una super-società di fatto e del suo fallimento;
- veniva, parimenti, eccepita la mancata formulazione da parte del fallimento della domanda di accertamento dell'insolvenza delle singole società, asseritamente costituenti la super-società di fatto;
- vi era l'impossibilità di configurare una super-società di fatto tra società di capitali, in quanto così operando si agirebbe in contrasto con gli artt. 2384 c.c. e 2361 comma 2 c.c. e si opererebbe una forzatura all'interpretazione dell'art. 147 l.fall.;
- veniva, infine, eccepita la tardività della domanda di fallimento in estensione;
- nel merito, veniva contestata la sussistenza dei requisiti di fatto e diritto per ritenere sussistente una super-società di fatto tra i vari soggetti giuridici convenuti, negando tanto l'esistenza di un comune intento sociale, ovvero dell'affectio societatis, quanto la sussistenza di una comunione di patrimoni e cassa venendo, altresì, negato il coinvolgimento delle persone fisiche Pt_2
e .
[...] Parte_6 Parte_3
A fronte di ciò, il Tribunale di Lodi sinteticamente riteneva che:
- era infondata l'eccezione sulla mancata formulazione di una domanda di accertamento dell'esistenza di una super-società di fatto, in quanto poteva considerarsi implicita. L'impianto argomentativo del fallimento, infatti, muoveva dall'assunto che tra la società fallita, le società
ed e le persone fisiche Parte_1 Parte_4 CP_2 Parte_2 Pt_6
pagina 9 di 48 e sussistesse una super-società di fatto, in ragione della quale ha Pt_6 Parte_3 formulato domanda di estensione del fallimento di ai sensi dell'art. 147 l.fall.; Controparte_3
- era, altresì, priva di fondamento l'eccezione sulla mancata domanda di accertamento dell'insolvenza delle singole società, in ossequio al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Pertanto, accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza” (Cass. Civ., Sez. I, n. 1095/2016);
- inoltre, a contrario di quanto sostenuto dai convenuti, era ben possibile la configurazione di una super-società di fatto tra società di capitali: invero, “occorre rilevare in punto di diritto che di recente la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5458 del 22 febbraio 2023 ha chiarito che la riforma del diritto societario ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. “supersocietà”), e ciò in quanto gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c. hanno previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4). D'altra parte, tale soluzione ermeneutica era, altresì, suffragata dal disposto di cui all'art. 147 co. 1 L.F., applicabile ratione temporis, il quale, coerentemente alla predetta opzione, dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile” (e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandata semplice o di una società in accomandita per azioni) “produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se di mero fatto, abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con “tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili”. Ne consegue che, una volta “accertata l'esistenza di una pagina 10 di 48 società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente”, tanto “ai sensi dell'art. 147, 1° comma, l.f.” (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; Cass. n. 12120 del 2016), quanto a norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. In effetti, “una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi del 1° comma dell'art. 147 l.fall.”, non v'è alcuna ragione che, nell'ipotesi disciplinata dal ridetto 5° comma – in cui l'esistenza della società emerga in data successiva al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci
– possa giustificarne un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4);
- parimenti, non aveva pregio l'eccezione di tardività della domanda di fallimento in estensione poiché, in ossequio al consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, “Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e si applica anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali, tuttavia, il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori
e di certezza delle situazioni giuridiche, impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. L'onere di fornire la prova di tali circostanze spetta al resistente” (Cass.
Civ., Sez., I, n. 15346/2016).
Rigettate quindi, tali eccezioni, il Tribunale ravvisava l'esistenza di una super-società di fatto sulla base dei seguenti elementi:
- fondo comune: l'esistenza di un fondo comune alle quattro società costituenti la super-società di fatto rappresenta uno dei primi indici rivelatori ai fini della meritevolezza della ricostruzione del;
invero, risultavano probanti le movimentazioni dei conti correnti della CP_3 [...] in quanto, nel periodo intercorrente tra il 2014 fino alla data del fallimento, vi erano CP_3 stati “consistenti movimenti di denaro dalla fallita alle altre società a titolo di anticipazioni, finanziamenti diretti, finanziamenti soci, pagamenti in nome e per conto di dipendenti o fornitori” (cfr. sentenza di primo grado, p. 6). Nei confronti della società Da. Controparte_10 risultavano eseguiti pagamenti – a titolo di finanziamenti diretti o anticipi – per complessivi €
536.973,56; nei confronti della società invece, era rilevante l'esecuzione di Parte_4
pagina 11 di 48 finanziamenti diretti, anticipi e pagamenti per conto per un totale di € 968.837,14; in ultima istanza, per quanto concerne la era stato dimostrato che la avesse CP_2 Controparte_3 eseguito pagamenti a suo favore a vario titolo per la somma complessiva di € 12.649.116,28;
- unicità della struttura amministrativa: l'unicità della struttura amministrativa, quale secondo degli indici rivelatori, metteva in rilievo una parziale coincidenza degli organi amministrativi costituenti al super-società di fatto. In particolare, dall'esame delle visure camerali, era stato riscontrato che “la fallita appartiene al 100% alla società Controparte_3 CP_2 costituita nell'anno 2014, a propria volta partecipata per il 51% dalla e per il Controparte_3 residuo 49% da , figlia di , quest'ultimo amministratore di Parte_6 Parte_2
e della ; che (già già Controparte_3 CP_2 Parte_4 Controparte_11 [...]
costituita nell'anno 2018, è stata partecipata dal 2019 al 2022 da Controparte_12 Parte_6
, figlia di , per il 50% e, per il residuo 50%, sino al giugno 2021, da
[...] Parte_2
, moglie di;
ha altresì rivestito, sino al Parte_3 Parte_2 Parte_6
28.03.2022 la carica di amministratrice della società”; che costituita Parte_1 nell'anno 2006, è partecipata dalle società Lean Service s.r.l. e sempre da CP_2 Pt_6
. L'amministratore di dalla sua costituzione sino a qualche
[...] Parte_1 giorno dopo il fallimento di è stato il sig. ” (cfr. sentenza di Controparte_3 Parte_2 primo grado, p. 8);
- unicità della sede legale: quale terzo indice rivelatore, il Tribunale rilevava l'unicità della sede legale;
in base all'analisi delle visure camerali era stato possibile riscontrare la sussistenza di evidenti connessioni;
- identità dell'oggetto sociale: quanto al quarto indice rivelatore, il Tribunale ravvisava l'identità
e/o complementarietà dell'attività d'impresa esercitata da ciascuna delle società in giudizio;
- esistenza di rapporti di finanziamento ed unicità della gestione: sulla base della documentazione contabile della era stato possibile evincersi l'esistenza di rapporti di Controparte_3 finanziamento, costituenti il quinto indice rivelatore circa la sussistenza di una super-società di fatto, tra la fallita e ed A titolo meramente Parte_1 CP_2 Parte_4 esemplificativo, era stata rilevata “la concessione in comodato d'uso gratuito alla CP_2 dell'immobile di proprietà di immobile presso il quale risultano allocati i Controparte_3 server per la gestione contabile di entrambe le società” (cfr. sentenza di primo grado, p. 9); la conclusione di contratti di Joint EN per l'esecuzione di contratti di appalto;
cessioni di credito e successive compensazioni tra le singole società; subappalti ed impegni reciproci tra i singoli soggetti di diritto;
concessioni di fideiussioni;
la stipula di contratti di fornitura e pagina 12 di 48 noleggio sottoscritti da in nome e per conto delle altre società, o in nome Controparte_3 proprio ma a beneficio delle stesse.
Dall'analisi degli elementi suesposti, il Tribunale identificava l'esistenza di una super-società di fatto avente quali soci non solo Da. ed bensì, anche le persone fisiche Controparte_10 CP_2 Parte_4
e : quest'ultime, infatti, avevano sia ricoperto Parte_2 Parte_6 Parte_3 ruoli amministrativi nelle predette società, avevano detenuto quote societarie delle medesime, nonché, eseguito finanziamenti.
Allo stesso modo riteneva dimostrato lo stato di decozione della super-società di fatto costituita dalle società e e dalle persone fisiche in quanto, il Controparte_3 CP_2 Parte_4 Controparte_13 debito per finanziamenti (a vario titolo e senza giustificazione causale) ricevuti dalle varie socie di il cui stato di decozione era già stato accertato dal Tribunale, conduceva alla CP_3 registrazione contabile di un risultato effettivo ampiamente negativo ed alla perdita del capitale sociale, tenuto conto del conto economico consolidato depositato dal curatore (cfr. sentenza di primo grado, p.
11).
Il Tribunale di Lodi, dunque, con la sentenza n. 24 pubblicata il 17/03/2025 dichiarava il fallimento della super-società di fatto composta dalle società ed Controparte_3 Parte_4 Parte_1
e dalle persone fisiche , e , nonché, il CP_3 Parte_2 Parte_6 Parte_3 fallimento dei medesimi soggetti (esclusa la già fallita) quali soci illimitatamente CP_3 CP_3 responsabili.
Giudizio di secondo grado
Con separati ricorsi ex art. 18 L.F. gli odierni reclamanti impugnavano la predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma, nonché, la sospensione ex art. 19 L.F. Si costituiva in giudizio nei singoli procedimenti il contestando in fatto e diritto le deduzioni avversarie e chiedendo CP_3
l'integrale conferma della sentenza oggetto di gravame.
Venivano rigettate le istanze di sospensione, riuniti i procedimenti trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza e all'udienza del 19.06.2025, su richiesta ed accordo dei difensori, la Corte assegnava un primo termine per note difensive integrative al 15.07.2025 e un secondo termine per replica entro il 08.09.2025 e rinviava per la discussione all'udienza del 18.09.2025.
Alla predetta udienza, comparivano personalmente e Parte_6 Parte_3 Pt_2
i difensori discutevano oralmente e all'esito la Corte riservava la decisione.
[...]
pagina 13 di 48 Motivi comuni di gravame
Con il primo motivo, i reclamanti si dolgono, in via preliminare e pregiudiziale, della
“GRAVISSIMA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO
GRADO – GRAVE COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELLA CURATELA FALLIMENTARE –
VIOLAZIONE ANCHE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI LODI”. Lamentano il fatto che il Curatore, quando ormai il Tribunale aveva trattenuto la causa in riserva per la decisione, ha depositato, senza autorizzazione e senza comunicarlo alle controparti, in data 23.09.2024, “l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Lodi in data 15 luglio 2024 nei confronti di ed il contestuale decreto di sequestro preventivo nei Parte_2 confronti di varie società questi riconducibili e, tra le altre, delle resistenti Parte_4 Parte_1
e . È del tutto evidente la grave violazione del diritto di difesa e del principio del
[...] CP_2 contradditorio posta in essere dalla Curatela, che comporta la nullità di tutti gli atti successivi alla violazione medesima. Non solo, il Curatore non ha, depositato il successivo provvedimento di revoca della misura cautelare, del quale non poteva non essere a conoscenza in quanto emesso il 12/8/2024, cioè oltre un mese prima della sua nota di deposito. Il fatto che il Tribunale non abbia espressamente richiamato tale documento nella motivazione della sentenza è del tutto irrilevante, perché, è pacifico anche nell'ambito del rito camerale, il divieto di produzione di nuovi documenti una volta chiusa la discussione ed assunta in riserva la decisione;
da ciò ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo. La ES giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto di difesa, ha affermato che “L'art. 111, comma 2, considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l'arco del processo, salve eventuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, come accade per esempio nel rito cautelare ante causam - anche in questo caso da contemperare, peraltro, in vista del recupero del contraddittorio nelle fasi immediatamente successive (per esempio per la conferma, modifica o revoca di un provvedimento assunto inaudita altera parte). Il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa, che a sua volta è garantito dall'art. 24 Cost. Si è dinanzi a quelli che i grammatici chiamerebbero elementi di una tautologia perfetta, qui intesa nel suo significato base come viene definito nella logica formale classica di "proposizione vera per definizione": il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio. In ciò si realizza la più elementare concretizzazione della garanzia del giusto processo. Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio (nelle sue varie espressioni) dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvio” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 36596/2021). Quindi, dato il deposito contra legem eseguito dalla Curatela, la sentenza oggetto di gravame è affetta da nullità, pagina 14 di 48 essendo il pregiudizio in re ipsa non avendo la parte nessun onere di dimostrare in concreto di avere subito una lesione. Con una ulteriore argomentazione, sempre in rito, si lamenta sia l'assenza nel fascicolo telematico, del verbale d'udienza del 29.09.2022 contenente le dichiarazioni rese da Pt_2
sia l'ulteriore vizio formale della sentenza che fa riferimento al solo giudizio r.g. n. 41/2022
[...] omettendo di indicare gli altri 5 procedimenti distinti (radicati ai nn.: 42/2022 r.g.; 43/2022 r.g.;
44/2022 r.g.; 45/2022 r.g.; 46/2022 r.g.) irritualmente tutti riuniti all'ultima udienza di discussione del
6/9/2023 al proc. 41/2022 r.g., e così decisi con l'unica pronuncia qui reclamata.
Con il secondo motivo, sempre in via preliminare e pregiudiziale, i reclamanti denunciano l'”IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA PER OMESSA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO
DELL'ESISTENZA DELLA DI FATTO E DELLA SUA INSOLVENZA – CP_14
MOTIVAZIONE RESA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. SUL PUNTO DALLA SENTENZA DI
PRIMO GRADO”. La Curatela, infatti, si è limitata a chiedere nel ricorso introduttivo la dichiarazione di fallimento in estensione dei soggetti indicati, senza formulare le domande preliminari e necessarie di accertamento dell'esistenza della super-società di fatto e della sua insolvenza e dunque del presupposto dell'art. 147, comma 5, L. Fall. Tali domande lungi dal poter essere ritenute implicite, sono viceversa propedeutiche e necessarie ai fini della dichiarazione di fallimento e debbono essere formulate in forma esplicita, diversamente opinando vi sarebbe la violazione dell'art. 112 c.p.c. che enuncia il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inoltre, tale omissione non può essere sanata da una successiva "precisazione" che, di fatto, ha introdotto domande nuove, configurando una vera e propria mutatio libelli e non una mera emendatio libelli. Il Tribunale con la sua decisione ha legittimato di fatto l'indebito ampliamento del thema decidendum , pertanto, la sentenza andrà riformata, con declaratoria di inammissibilità delle domande nuove ed il rigetto di quelle non ritualmente proposte.
Con il terzo motivo, i reclamanti denunciano la “VIOLAZIONE DELL'ART. 10 L.F. –
IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE PER DECADENZA DEI TERMINI”. In primo grado, avevano tempestivamente eccepito la decorrenza del termine annuale ex art. 10 L. Fall., per esser stata proposta la domanda di fallimento in estensione il 13.07.2022, oltre un anno dopo l'avvenuta dichiarazione di fallimento della in data 15.06.2021. Sottolineano che, CP_3 qualunque sia stata la data da considerare per la manifestazione all'esterno, della cessazione della
(pretesa) super-società -e cioè sia volendo fare riferimento appunto alla data del fallimento di uno dei soci ossia il 15 giugno 2021), ovvero la data di pubblicazione della sentenza (ossia Parte_7 il 18 giugno 2021 in quanto evento che determina lo scioglimento del rapporto sociale), ovvero al più tardi alla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del medesimo fallimento (nel caso di specie pagina 15 di 48 il 21 giugno 2021) è certo che la superso-cietà di fatto individuata dalla Curatela è cessata al più tardi il
21 giugno 2021.
Il Tribunale ha, quindi, errato nel non ritenere applicabile al caso di specie l'art. 10 della l. F. facendo invece riferimento al termine decadenziale previsto dall'art. 147 co. 2 L.F. “poiché la fallita
[...]
è una società a responsabilità limitata, non appartenente a nessuno dei tipi regolati nei capi CP_3
III, IV e VI del titolo V del libro V del codice civile” (cfr. p. 19), ne consegue Parte_8
l'applicabilità dell'art. 10 L.F. “per il quale il termine per la dichiarazione di fallimento della socia illimitatamente responsabile deve essere fatto entro un anno dalla conoscenza e/o conoscibilità da parte dei terzi della cessazione della medesima società di fatto, cessazione che nel caso di specie è stata portata conoscenza dei terzi con la trascrizione del fallimento della che è socio al CP_3
51% della odierna reclamante” (cfr. reclamo p. 21). Quindi, data la maturazione del termine CP_2 decadenziale, ne deriva l'improcedibilità della domanda di estensione per decadenza termini ex art. 10
L.F.
Con il quarto motivo comune, tutte le parti reclamanti sostengono la non configurabilità di una super- società di fatto e lamentano una errata valutazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto acquisiti in giudizio e di -diritto, perché si è appiattito alla ricostruzione effettuata dal Curatore, senza autonomamente considerare le circostanze evidenziate dalle difese.
In particolare, con riferimento alle singole posizioni:
Da. Controparte_15
(di qui in poi solo ) denuncia la “non configurabilità di super-società
[...] Controparte_10 Pt_1 di fatto tra la la fallita e le altre persone fisiche e giuridiche Parte_1 CP_3 coinvolte”: premesso che l'accertamento dell'esistenza di una super-società di fatto comporta “la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisce, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della super-società di fatto” (Cass. Civ., Sez. I,
Ord. N. 20552/2022), appare fuor di dubbio, nel caso di specie, la mancanza dei presupposti di fatto ai fini del riconoscimento di una super-società di fatto tra la e la Da. in Controparte_3 Controparte_10 particolare:
- fondo comune: tutti i pagamenti effettuati dalla in favore della reclamante, a Controparte_3 differenza di quanto statuito dal Tribunale, sono muniti di una propria causa giustificativa: ad esempio essi ineriscono ad un contratto di locazione, stipulato tra le due società, avente ad oggetto un immobile sito in OS (si ricordi di come la Curatela non abbia mai fornito la pagina 16 di 48 prova circa la simulazione o la strumentalità di tale stipula, a contrario sussistono evidenti ragioni causali della sussistenza di suddetto rapporto locatizio); anche il versamento della somma di € 80.000,00 risulta causalmente giustificato in quanto trattasi di un importo, pagato in due distinti versamenti, dovuto a titolo di acquisto delle quote della Da.Re ES (versamenti effettuati dalla per conto di a titolo di finanziamento Controparte_3 Parte_2 infruttifero);
- unicità della struttura amministrativa: sul punto il non ha fornito la prova CP_3
Cont dell'esistenza di unicità della struttura amministrativa tra la e la Controparte_3 CP_10
contrariamente alle statuizioni del giudice di prime cure “le risultanze istruttorie appaiono
[...] oggettivamente insuperabili: nella sede della non vi è traccia della unicità della CP_3 struttura amministrativa con che peraltro ha sedi, legale ed operativa, Parte_1 ubicate in luoghi diversi dalla ” (reclamo Da. p. 20); CP_3 Controparte_10
- unicità della sede legale: le circostanze di fatto escludono tale aspetto in capo alla reclamante in quanto, come anche confermato dal Tribunale, la Da. ha sede legale in Stradella CP_10
(PV), mentre la fallita ha sede legale in San Zenone al Lambro (MI);
- identità dell'oggetto sociale: anche limitatamente a tale profilo è censurabile la sentenza oggetto di gravame poiché la reclamante è una società immobiliare il cui oggetto sociale – oltre che l'attività in concreto esercitata – non è neppure parzialmente sovrapponibile a quello della fallita;
- rapporti di finanziamento ed unicità della gestione: anche sotto tale profilo i documenti prodotto in giudizio in primo grado dimostrano l'erroneità delle statuizioni del Tribunale.
Infine, il Tribunale h anche errato nell'accertare lo stato di insolvenza della super-società di fatto: invero, “in assenza di un bilancio consolidato ufficiale di tutte le società pretesamente facente parti della super-società, che il Curatore avrebbe avuto l'onere di predisporre correttamente, erroneamente il Tribunale di Lodi considera provata l'insolvenza deducendola da dati frammentari (singoli bilanci) e presunzioni (perdita del capitale sociale), sommando semplicemente i debiti ed ignorando eventuali attivi comuni (es. crediti verso terzi), commettendo così un evidente errore metodologico, in quanto
l'insolvenza di una super-società può emergere solo a seguito della verifica della liquidità complessiva nonché dalla disamina di un bilancio consolidato (Cass. n. 1095/2016), non certamente dalla mera somma dei passivi” (cfr. reclamo Da. p. 23). Poiché non è stata data adeguata prova Controparte_10 circa l'esistenza della super-società, il Tribunale avrebbe dovuto analizzare i bilanci e la situazione economica delle singole società, di modo da constatare l'assenza dello stato di decozione in capo alla Cont e ES. In sede di memoria di replica autorizzata la difesa ha prodotto una Analisi Tecnica a pagina 17 di 48 firma del dr , Commercialista, Revisore Contabile, con la quale viene contestato il conto Persona_1 economico consolidato prodotto dalla Curatela che presenta insanabili lacune sotto il profilo contabile- tecnico-concettuale, arbitrarie ed erronee affermazioni circa i risultati di esercizio negativi, errori contabili gravi circa la duplicazione di costi, stima arbitraria e senza logico fondamento di importi la cui provenienza è sconosciuta. Stante la sua totale inattendibilità, esso non può esser computato in danno della che, al contrario, ha dimostrato di essere una società “in bonis”, con Parte_1 patrimonio netto positivo e gestione in attivo.
CP_2
Anche (di qui in poi solo ”) si duole circa l'”INESISTENZA DELLA SUPER CP_2 CP_3
SOCIETA' DI FATTO – MANCATA PROVA DELLA CURATELA – SENTENZA DA CENSURARE
PER VIZIO DI MOTIVAZIONE”: premesso che tra la fallita e la reclamante vi sono stati solo dei meri rapporti economici, il Tribunale ha errato nel ritenere meritevole di condivisione le prospettazioni del il quale ha fatto passare per indebite/non giustificate legittime operazioni commerciali tra le CP_3 società. La ricostruzione operata dal giudice di prime cure, quindi, risulta viziata per le seguenti ragioni:
- fondo comune: posto che “si ha una super-società di fatto (occulta) tra due società di capitali quando ciascuna società, mettendo a disposizione il proprio patrimonio (in un fondo comune) e la propria collaborazione, esercita una comune attività nell'interesse di entrambe le società, partecipando ai profitti ed alle perdite. Il fatto che le singole società perseguano, invece,
l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della super-società di fatto e, viceversa, prova a favore dell'esistenza di una holding di fatto” (cfr. reclamo , p. 30), dalla documentazione in atti CP_3 emerge chiaramente come la reclamante non abbia mai messo a disposizione il proprio patrimonio e la propria collaborazione al fine di esercitare una attività di comune interesse fra tutte le società del presente giudizio. Invero, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, la
, nel precedente grado di giudizio, ha depositato tutta la documentazione attestante tutti i CP_3 pagamenti fatti dalla ES nei confronti della fallita;
in capo alla reclamante residuano si delle somme da versare ma, lungi dal costituire un ipotetico fondo comune, esse non costituiscono altro che mere posizioni debitorie;
- unicità della struttura amministrativa: sul punto giova rimembrare come ai fini della sussistenza di una super-società di fatto sia necessaria la “ SOCIALI non Controparte_16 una mera partecipazione o proprietà delle quote sociali o ancora l'amministrazione della società, che è quello che invece emerge dalla lettura della sentenza di primo grado” (cfr. pagina 18 di 48 , p. 34); dato che nessuna delle società coinvolte ha mai avuto la medesima Pt_8 CP_3 compagine sociale, ne risulta l'erroneità della sentenza oggetto di gravame anche sotto tale profilo;
- unicità della sede legale: limitatamente a tale aspetto, si rende necessario mettere in evidenza come la e la fallita abbiano condiviso la medesima sede legale solo per un periodo e, in CP_3 ogni caso, durante tale frazione temporale, le due società operavano su piani differenti;
- identità dell'oggetto sociale: il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente tale indice rivelatore in quanto la e la fallita non hanno mai svolto la ES attività, in altri termini “tra la CP_3 CP_2
[... e la fallita non vi è mai stata una identità di attività, il giudice di primo grado ha dedotto le attività comuni solo dal CODICE ATECO, esattamente come indotto dalla la curatela e non dalla realtà dei fatti” (cfr. reclamo , p. 37); CP_3
- rapporti di finanziamento e unicità della gestione: sul tema giova sottolineare come se veramente fosse esistita una super-società di fatto ci sarebbe stato un abuso dei contratti di Joint
EN (abuso che, nella realtà, non si è mai verificato); lungi dal rappresentare un ipotetico indice rivelatore in ordine alla sussistenza di una super-società, tali contratti sono pienamente legittimi in quanto rientranti nella prassi commerciale di svariate società. Anche le compensazioni sono legittime poiché non sono altro che un istituto giuridico atto a semplificare i rapporti tra soggetti. A tutto ciò si aggiunga che “per quanto attiene alle lettere di cui agli allegati n. 17 e 18 della curatela, si è già avuto modo di rilevare in primo grado come, entrambi nulla provano in ordine ad una comunione di gestione, dato che non sono altro che scambi di rapporti commerciali tra due società che cooperano e collaborano tra loro. Il primo
(all. 17 curatela) è un rapporto passivo, come il curatore ben sa, quello con la , che la CP_17 ha gestito per un anno ma con fatica e che ha passato alla perché più
CP_3 CP_2 attinente all'attività svolta dalla resistente e non dalla fallita. Il secondo (all.18 curatela) afferiva ad un cliente della di modico valore, che la ha
CP_3 CP_3 riscontrato essere un affare negativo per l'impostazione lavorativa della , mentre,
CP_3 per l'impostazione della quel rapporto di lavoro era più remunerativo;
pertanto, è CP_2 stata un'operazione economicamente favorevole per entrambe ma che non comporta alcuna unicità di gestione, anzi, ne contraddistingue la diversità” (cfr. reclamo , p. 39).
CP_3
In ultima istanza, è altresì censurabile la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente lo stato di decozione in capo alla società: il , infatti, ha indebitamente accollato in capo alle CP_3 società – per una somma pari a € 400.000,00 – i costi della fallita;
lungi dal versare in uno stato di insolvenza, la reclamante, insieme a tutte le altre società, in un terreno positivo. A ciò si aggiunga pure pagina 19 di 48 che “la curatela quale ultimo tassello dello schema inserisce i flussi di cassa, cosa che non ha alcun senso logico/contabile in quanto si parla di consolidato economico per poi evidenziare i flussi finanziari, cosa concettualmente e contabilmente errata” (cfr. reclamo , p. 44). CP_3
Data l'insussistenza di una super-società di fatto e data l'assenza di uno stato di insolvenza in capo alle società coinvolte, la sentenza n. 24/2025 deve essere integralmente riformata.
Parte_3
La reclamante denuncia la “INSUSSISTENZA DEI REQUISITI NECESSARI PER LA SUSSISTENZA
DI UNA SUPERSOCIETÀ DI FATTO”: premesso che la Curatela, ai fini della sussistenza della super- società di fatto, si è basta unicamente su dati frammentari e presunzioni semplici, e posto che tutte le operazioni commerciali effettuate dalle società in questione sono causalmente giustificate, appare oltremodo evidente l'estraneità della dai fatti in causa;
infatti, ella è stata socia di Pt_3 Parte_4 solo per tre anni (dal 2018 fino al 2021), ebbene, in relazione agli indici rivelatori circa la sussistenza della super-società di fatto, il Tribunale non ha adeguatamente motivato quale sia posizione della reclamante e quali vantaggi avrebbe ottenuto. Infatti, il giudice di primo grado si è limitato “a riportare la qualità e/o gli incarichi della in relazione ad alcune società, senza però spiegare in che Pt_3 modo da tali circostanze si possa ricavare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento in estensione;
la sola qualità di socia (oltre che la qualità di legale rappresentante di società non interessate alla fattispecie di causa e per di più relativa a tempi lontanissimi) nulla può a riguardo” (cfr. reclamo , p. 23); da ciò ne deriva la mancanza del tutto di una prova circa il Pt_3 coinvolgimento della reclamante in tale attività unitaria poiché:
- è stata socia di solo per tre anni;
Parte_4
- la reclamante ha assunto una mera posizione da socia passiva;
- ella non ha mai avuto la gestione di nessuna società, né ha mai avuto poteri decisori.
Parte_4
Premessa l'esistenza di limiti applicativi in ordine alla configurazione di una super-società di fatto in presenza di società di capitali poiché il ricorso a tale figura “si traduce in una “tecnica repressiva dell'abuso della personalità giuridica delle società di capitali da parte dei soci-amministratori nei piccoli gruppi di imprese, col rischio di un pericoloso spostamento dell'asse del sistema dei rimedi della responsabilità “risarcitoria” alla responsabilità “patrimoniale”, in contraddizione manifesta con linee-guida della riforma societaria del 2003” (cfr. reclamo , (di qui in poi solo Parte_4 Parte_4
Part
) denuncia l'insussistenza dei presupposti circa l'accertamento della super-società di fatto nel caso de quo:
pagina 20 di 48 - invero, non vi è stato, tra le società in giudizio, l'esercizio in comune di una attività economica;
Part prescindendo da ciò che è riportato dalle visure camerali, in concreto, non ha mai svolto attività sovrapponibili con quelle esercitate dalla fallita;
CP_3
Part
- è pacifico che la non abbia mai condiviso la propria sede legale con quella della fallita;
inoltre, le unità locali richiamate dal Tribunale nella sentenza di primo grado non sono mai state utilizzate dalla fallita medesima;
Part
- parimenti, è insussistente qualsivoglia tipo di condivisione di risorse tra la fallita e l'unica condivisione accertata è quella inerente al server ai fini della gestione contabile che, in ogni caso, costituisce attività perfettamente legittima;
- è censurabile la parte della sentenza in cui è affermato che “in particolare, il fallimento ricorrente ha documentato le seguenti operazioni: 1) la sottoscrizione in data 20.01.2020 di un contratto di subentro di nel noleggio a lungo termine precedentemente stipulato da Parte_4 con la società Program di Autonoleggio Fiorentino s.r.l., a fronte del quale Controparte_3 pur cedendo il contratto alla assume la garanzia dell'adempimento Controparte_3 Parte_4
Part di nei confronti della locatrice (cfr. doc. 16)”: a contrario, il subentro di nella Parte_4 posizione contrattuale della fallita dimostra come le due società svolgessero due attività perfettamente distinte;
- è parimenti criticabile la statuizione del Tribunale secondo cui “concessioni di fideiussioni;
in particolare, il Fallimento ricorrente ha documentato di aver deliberato il rilascio a favore di Parte di una fideiussione omnibus del valore di € 50.000,00 per le seguenti ragioni: “per ottenere rapporti bancari con aperture di credito dal Credit Agricole, la società CP_11 necessita di essere garantita con una fideiussione. Considerando l'interesse sociale, in quanto la società gestisce la flotta auto nella disponibilità della società”: tale fideiussione CP_11 altro non è che un normale atto commerciale tra società infra-gruppo; Parte
- inoltre, “le società ed on solo non avevano compagine sociali e organi CP_3 CP_3 amministrativi identici ma non erano neanche in rapporto di controllo o di sottoposizione a comune controllo, ma, erano semplicemente connesse per i rapporti familiari tra socie e amministratori, e pertanto anche in questo caso non sussistono gli elementi minimi qualificanti Part della c.d. super-società di fatto” (cfr. reclamo;
- è da negare l'esistenza di qualsivoglia ipotetico fondo comune tra società poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla Curatela, “l'importo massimo che la fallita potrebbe vantare nei Parte confronti di non può superare Euro 98.510,17 ossia quanto presente nelle scritture
pagina 21 di 48 Parte contabili di (cfr. reclamo Egi): anche tale attività di supporto finanziario reciproco è perfettamente lecita;
- in ultima istanza, a contrario di quanto affermato dal Tribunale, non vi sono elementi in grado di attestare uno stato di decozione in capo alla reclamante: lo schema allegato dalla Curatela risulta erroneo non solo perché vi è stata l'aggiunta unilaterale di costi pari a € 400.000,00, ma anche perché tale schema non riporta il saldo risultante dai movimenti allegati dall'esponente.
Parte_6
La reclamante che è stata sentita all'udienza del 18.09.2025 con il primo motivo di reclamo denuncia la
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (ART. 2697 C.C., ART. 147 L.
FALL.), CARENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA DELLA
SUPERSOCIETÀ DI FATTO – MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DA
PARTE DELLA CURATELA”:
- rigoroso onere della prova in capo alla Curatela: vi è stata una palese violazione dell'art. 2697
c.c. in quanto la Curatela, nel richiedere l'estensione del fallimento ex art. 147 L.F., non ha fornito la prova rigorosa in ordine alla sussistenza di una società di fatto tra i soggetti coinvolti;
- fragilità e ambiguità degli indizi addotti dalla Curatela: lungi dal rispettare il proprio onere probatorio, il si è limitato ad allegare indizi tutt'altro che univoci;
invero, né la CP_3 comunanza di sedi e risorse, né legami familiari e cariche sociali, né flussi finanziari e operazioni infragruppo, sono elementi idonei a provare l'esistenza di una super-società di fatto;
- violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (Art. 15 L. F. e Art. 6 CEDU): nel corso del primo grado di giudizio, alla reclamante è stata negata la “opportunità di essere sentita specificamente sulle circostanze poste a fondamento della richiesta di estensione nei suoi confronti, impedendole di controbattere efficacemente all'interpretazione data dalla
Curatela ai suoi ruoli societari e alle sue partecipazioni” (cfr. reclamo p. Parte_6
16);
- principi della CEDU sulla qualità della prova e la certezza del diritto: nel corso del primo grado di giudizio, a detta della reclamante, non sono stati rispettati principi fondamentali enucleati all'interno della CEDU quali il fatto che la decisione si debba fondare su elementi di prova sufficientemente solidi, chiari e convergenti, e non su mere supposizioni o congetture;
la presunzione di innocenza e onere della prova;
la certezza del diritto.
La difesa, inoltre, con il secondo motivo di reclamo denuncia la “ERRONEA VALUTAZIONE DEL
RUOLO E DELLA POSIZIONE DELLA SIG.RA – INSUSSISTENZA DEI Parte_6
pagina 22 di 48 PRESUPPOSTI PER LA SUA QUALIFICAZIONE COME SOCIO ILLIMITATAMENTE
RESPONSABILE DELLA PRESUNTA SUPERSOCIETÀ DI FATTO”: invero, laddove sussistesse effettivamente una super-società di fatto, in ogni caso, il Tribunale ha errato nell'estendere il fallimento nei suoi confronti per i seguenti motivi:
- ruolo operativo e subordinato anziché gestionale: a differenza di quanto sostenuto dalla
Curatela, la reclamante, all'interno delle dinamiche societarie, non ha mai avuto un ruolo gestionale, bensì solo operativo e subordinato;
infatti, l' fino al 2017 – svolgendo Pt_6 mansioni meramente esecutive – è stata solo dipendente della società fallita, tant'è che è stata ammessa allo stato passivo;
anche nei periodi in cui ha ricoperto cariche formali – in qualità di amministratore unico di alcune società – la sua concreta attività non è mai mutata.
- limitata presenza e coinvolgimento dovuti a gravidanze a rischio: un motivo dirimente in ordine alla estraneità della reclamante dalla super-società di fatto è rappresentato da significative problematiche di salute;
da ciò ne deriva come sia “del tutto irrealistico e contrario alla logica ritenere che una persona costretta all'inattività o comunque fortemente limitata da condizioni mediche di salute per periodi così lunghi potesse contemporaneamente essere un socio "attivo"
e illimitatamente responsabile nella gestione quotidiana e strategica di una complessa (e presunta) "super-società di fatto". Il suo assenteismo, dovuto a cause di forza maggiore, è incompatibile con il ruolo di co-gestore che le viene attribuito” (cfr. reclamo Parte_6
p. 20);
- Il tentativo di autonomia imprenditoriale ( : il fatto che la reclamante si sia voluta CP_3 rendere professionalmente indipendente dal padre dimostra come non sia concepibile alcuna attività di co-gestione;
- la figura del direttore generale ( ): sotto tale aspetto, “La presenza costante del Testimone_1
Parte Sig. quale Direttore Generale di ed figura apicale Testimone_1 CP_3 responsabile della gestione contabile e fiscale e superiore gerarchico del personale amministrativo (incluse RO e , conferma ulteriormente l'esistenza di una Per_2 struttura manageriale definita, all'interno della quale la sig.ra non rivestiva Parte_6 un ruolo di vertice decisionale omnicomprensivo” (cfr. reclamo , p. 20). Parte_6
La reclamante, inoltre, con il terzo motivo di reclamo si duole circa la “ERRATA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI INDIZIARI – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO PER LA
CONFIGURABILITÀ DELLA SUPERSOCIETÀ DI FATTO”, in particolare si censura:
- errata interpretazione della comunanza di sedi e risorse: lungi dal costituire un indice rivelatore in ordine alla sussistenza di una società di fatto, la condivisione di spazi fisici è una prassi pagina 23 di 48 legittima tra società del medesimo gruppo (anche in ottica di una ottimizzazione dei costi); anche l'utilizzo dello stesso server ai fini della gestione contabile rappresenta una mera scelta di efficienza gestionale;
- errata interpretazione della somiglianza di oggetto sociale e denominazioni: non solo gli oggetti sociali mantengono una propria specificità distintiva per ciascuna società, ma anche la affinità settoriale è prassi tipica dei gruppi societari;
- errata interpretazione delle partecipazioni e amministrazioni incrociate: la presenza di membri della ES famiglia ( e in diverse compagini sociali e organi Pt_2 Parte_6 amministrativi, lungi dall'essere idonea prova ai fini dell'accertamento della super-società, non
è altro che una normale prassi nell'ambito dei gruppi societari a carattere familiare;
- errata interpretazione dei flussi finanziari: sotto tale profilo giova sottolineare come tutti i flussi finanziari abbiano avuto una propria giustificazione causale e come la Curatela non abbia fornito adeguata prova in ordine all'esistenza di un ipotetico fondo comune tra le società;
- Errata interpretazione delle operazioni infragruppo (JV, Fideiussioni, ecc.): tutte le operazioni compiute dalle società – quali, ad esempio, compensazioni e cessione dei crediti – sono perfettamente lecite.
La reclamante, infine, con il quarto motivo di reclamo denuncia la “INSUSSISTENZA DI PROVA
CIRCA UN ILLECITO ARRICCHIMENTO PERSONALE DELLA SIG.RA IC – Pt_6
ERRONEA IMPUTAZIONE DI RESPONSABILITÀ PERSONALE”; invero, da tali dinamiche societarie, non ha tratto alcun illecito vantaggio patrimoniale: Parte_6
- distinzione tra flussi infrasocietari e benefici personali: la Curatela non ha fornito idonea prova che da tali flussi e altre operazioni, la reclamante abbia avuto un qualsivoglia tipo di beneficio;
- legittimità delle fonti di reddito e delle spese riconosciute alla sig.ra : i benefici Pt_6 economici percepiti dalla reclamante sono tutti, per l'appunto, leciti e non illeciti e/o indebiti;
- assenza di prova di dolo o intento fraudolento per superare lo schermo della responsabilità limitata: la Curatela non ha dimostrato né un intento fraudolento, né un arricchimento illecito in capo alla reclamante;
- irrilevanza delle fideiussioni ai fini dell'arricchimento: limitatamente a tale aspetto, “le fideiussioni prestate, sebbene possano (erroneamente, come si contesta) essere interpretate come indice di coinvolgimento, non costituiscono in alcun modo prova di un ritorno monetario illecito. Prestare una garanzia è un atto che espone a un rischio patrimoniale, non un meccanismo di arricchimento personale. Ricondurre tali atti, ove posti in essere dalla sig.ra
nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore, alla normale operatività societaria Pt_6
pagina 24 di 48 ne esclude qualsiasi valenza ai fini della dimostrazione di un illecito beneficio economico personale” (cfr. reclamo , p. 26). Parte_6
Quindi, in ragione di tutto ciò, la sentenza oggetto di gravame è meritevole di riforma.
Parte_2
Il reclamante si duole della “INESISTENZA DELLA SUPER SOCIETA' DI FATTO – MANCATA
PROVA DELLA CURATELA – SENTENZA DA CENSURARE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE”: in particolare, la sentenza oggetto di gravame risulta erronea per i seguenti motivi:
- i pagamenti per conto – che nell'ottica del costituiscono un indice circa la CP_3 sussistenza di un fondo comune tra le società coinvolte – sono stati utilizzati anche dalla
Curatela ES;
- il solo fatto di essere stato l.r.p.t di più società non determina di per sé l'esistenza di una super- società di fatto, né presuppone il ruolo di dominus del reclamante nell'ambito delle dinamiche societarie;
Part
- per quel che concerne la fideiussione prestata dalla fallita nei confronti di – il cui importo è pari a € 50.000,00 – occorre mettere in rilievo come questa, oltre a non essere mai stata Part utilizzata dalla società, sia stata concessa per permettere alla di ottenere un prestito bancario, trattasi, quindi, di una mera attività infragruppo;
- nessuna norma vieta ad un imprenditore di avere quote di più società o essere il l.r.p.t. di varie società, ed è nella prassi societaria trovare società partecipate l'una con l'altra;
- posto che “l'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale qualsiasi società non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto non è dunque la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza;
esso, infatti, può essere stipulato tacitamente e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza evidenzino l'esistenza della Part società” (Cass. Civ., Sez. II, n. 1961/2000), la collaborazione tra la e la non ha CP_3 comportato la costituzione di un fondo comune, bensì costituisce una mera collaborazione commerciale;
pagina 25 di 48 - fondo comune: premesso che “si ha una super-società di fatto (occulta) tra due società di capitali quando ciascuna società, mettendo a disposizione il proprio patrimonio (in un fondo comune) e la propria collaborazione, esercita una comune attività nell'interesse di entrambe le società, partecipando ai profitti ed alle perdite. Il fatto che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della super-società di fatto e, viceversa, prova a favore dell'esistenza di una holding di fatto” (cfr. reclamo , p. 41), Parte_2 pare oltremodo evidente come tutte le società coinvolte non abbiamo mai messo a disposizione il proprio patrimonio e la propria collaborazione al fine di esercitare una comune attività nell'interesse di tutte, di modo da ripartire i profitti e le perdite, viceversa, tutte le società hanno sempre svolto la propria attività in autonomia;
- unicità della struttura amministrativa: la sussistenza di una super-società di fatto è da escludersi in quanto nessuna delle società coinvolte ha mai avito una identità di compagine sociale;
- unicità della sede legale: pur riconoscendo che la fallita e la abbiano avuto, per un periodo CP_3 la medesima sede legale, giova ricordare, tuttavia, come le due società svolgessero la propria attività in piani differenti;
- identità dell'oggetto sociale: limitatamente a tale aspetto, giova mettere in evidenza come nessuna delle società chiamate in estensione ha mai svolto la ES attività della società fallita
CP_3
- rapporti di finanziamento ed unicità della gestione: premesso che l'esistenza di una super- società di fatto può dirsi acclarata “soltanto se si prova: 1) la confusione di patrimoni;
2)
l'inganno dei terzi;
3) la volontà dei partecipanti di realizzare la creazione di un distinto centro di interessi, separato dai soggetti che vi parteciperebbero, il quale costituisca un nuovo soggetto di diritti, come tale, esercente attività d'impresa e quindi fallibile” (cfr. reclamo
, p. 46) non solo la Curatela non ha mai fornito la prova dei predetti tre punti, Parte_2 ma a ciò si aggiunga il fatto che nessuno dei creditori della fallita si è mai rivolto alle altre società coinvolte al fina del soddisfacimento delle proprie pretese creditorie: ciò dimostra come i terzi non abbiano mai ritenuto che esistesse una super-società di fatto;
- in ultima istanza, giova sottolineare come sia assente in capo alle società convolte uno stato di decozione: invero, il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sulla base di uno schema, prodotto dal , atto a falsificare la realtà contabile. CP_3
Opinione della Corte pagina 26 di 48 I reclami non possono essere accolti. Queste le ragioni.
Sulla nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa
Come suindicato, i reclamanti, nella loro totalità, chiedono che venga dichiarata la nullità della sentenza oggetto di gravame poiché, nel precedente grado di giudizio, vi è stato il deposito irrituale di un documento (l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di
, poi revocata ) in grado di inficiare la validità di tutti gli atti successivi, tra cui, per Parte_2
l'appunto, la sentenza n. 24/2025 resa dal Tribunale di Lodi: da ciò, infatti, ne sarebbe derivata la inammissibile violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio.
Tuttavia, tale doglianza non ha pregio:
- l'irrituale produzione di documenti determina la loro inutilizzabilità in giudizio (Cass. Civ., Sez.
II, ord. N. 40069/2021) e non la nullità della sentenza di per sé;
- premesso ciò, è pur vero che le regole inerenti alla produzione dei documenti e degli atti in giudizio mirano a tutelare il diritto di difesa – di modo che la parte venga tutelata dalla evenienza di essere giudicata sulla base di un documento che non è stata in grado di conoscere – tuttavia, affinché si possa configurare una concreta violazione del principio del contradditorio in caso di produzione irrituale di documenti, vi è la necessità che l'organo giudicante vi abbia tenuto conto fondando su di essi la decisione (Cass. Civ., Sez. III, n. 9545/2010). Ebbene, nel caso di specie, pare oltremodo evidente come il Tribunale non abbia fondato il proprio decisum su tale documento: non solo l'ordinanza del GIP non viene mai espressamente richiamata nel corpo della sentenza, ma non vi è neppure il minimo accenno al procedimento penale parallelo riguardante le parti del presente giudizio;
- inoltre, i reclamanti asseriscono che “la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio come avvenute, diventano ancora più gravi se si tiene presente che il provvedimento di misura cautelare in danno del sig. è stato revocato subito dopo l'interrogatorio di garanzia Pt_6
IN DATA 12.08.2024 (all.7), la REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE IN DANNO DEL
SIG. è avvenuta PRIMA DEL DEPOSITO DA PARTE DELLA CURATELA DEL Pt_6
PROVVEDIMENTO DI EMISSIONE, però, la curatela, IN TOTALE MALA FEDE, HA
ALLEGATO IL PROVVEDIMENTO DI EMISSIONE E NON QUELLO DI REVOCA
NONOSTANTE QUEST'ULTIMO FOSSE GIA' STATO EMESSO ALLA DATA DEL
DEPOSITO (23.09.2024), tutto per ottenere l'accoglimento della domanda di estensione” (cfr. reclamo Easy, p. 9): posto che non vi era un preciso obbligo legale in capo alla Curatela di depositare anche il provvedimento di revoca della misura cautelare, in ogni caso, non c'è alcuna pagina 27 di 48 risultanza probatoria in grado di attestare la conoscenza, in capo al , circa l'esistenza CP_3 della revoca ES;
- inoltre, alla luce di quanto testè affermato, si noti come in reclamanti cadano in una palese illogicità: invero, non è possibile dolersi del deposito irrituale di un documento (l'ordinanza applicativa la misura custodiale) per poi lamentarsi altresì del mancato deposito – anch'esso irrituale – di un altro documento (provvedimento di revoca della misura medesima);
- i reclamanti, al fine di suffragare le proprie doglianze, richiamano una pronuncia delle Sezioni
Unite secondo cui “l'art. 111, comma 2, considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto
l'arco del processo, salve eventuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, come accade per esempio nel rito cautelare ante causam - anche in questo caso da contemperare, peraltro, in vista del recupero del contraddittorio nelle fasi immediatamente successive (per esempio per la conferma, modifica o revoca di un provvedimento assunto inaudita altera parte). Il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa, che a sua volta è garantito dall'art. 24 Cost. Si è dinanzi a quelli che i grammatici chiamerebbero elementi di una tautologia perfetta, qui intesa nel suo significato base come viene definito nella logica formale classica di "proposizione vera per definizione": il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio del contraddittorio. In ciò si realizza la più elementare concretizzazione della garanzia del giusto processo. Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio (nelle sue varie espressioni) dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvio” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 36596/2021). Tuttavia, il richiamo di tale pronuncia è del tutto inconferente: invero, nel caso di specie, la questione sottoposta alla Cassazione nella sua massima composizione non riguardava l'irrituale produzione di documenti, bensì, il quesito sottoposto alle Sezioni unite concerneva la sussistenza (o meno) della nullità della sentenza nel caso in cui quest'ultima fosse stata emessa prima dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. (ossia i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica);
- e ancora. Non si è in presenza di un c.d. “deposito occulto” in quanto il documento è stato depositato nel fascicolo telematico in cui hanno accesso tutte le parti;
in altri termini, le parti erano nella piena possibilità di apprendere il deposito medesimo;
viceversa, vi sarebbe stata una effettiva lesione al principio del contradditorio e al diritto di difesa laddove i resistenti fossero stati nell'impossibilità assoluta di apprendere l'avvenuto deposito (sul punto si veda anche una pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo cui “le norme che disciplinano la pagina 28 di 48 produzione in giudizio dei documenti perseguono lo scopo di garantire alla controparte la tempestiva conoscenza dei documenti stessi e di assicurare, quindi, il rispetto dei diritti di difesa e un regolare ed equo contraddittorio;
conseguentemente, l'inosservanza delle dette norme è irrilevante sul piano processuale, quando la produzione dei documenti, pur essendo irrituale, abbia tuttavia consentito […] alla controparte di venirne a conoscenza mediante
l'impiego di un minimo di diligenza”; cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 4313/1986);
- infine, come giustamente osservato dalla Procura nel suo parere “la produzione documentale tardivamente operata dalla curatela, relativi ad atti già noti alla parte, non appare dotata di rilievo autonomo rispetto alle circostanze già dedotte nel giudizio (cfr. parere n. 17/2025).
Sul verbale di udienza del 29.09.2022
Anche tale doglianza non è meritevole di condivisione poiché, allo stato dell'arte, non è rinvenibile all'interno dell'ordinamento alcuna disposizione di diritto positivo che preveda la nullità della sentenza
– o l'invalidità dell'intero procedimento – a causa dell'omesso inserimento all'interno del fascicolo telematico di un verbale di udienza.
A ciò si aggiunga, inoltre, come costituisca principio tralatizio nell'ambito della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui sia inammissibile una censura “con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione” (Cass. Civ., Sez. III, ord. N. 27424/2023): ebbene, i reclamanti non hanno allegato quale sarebbe il pregiudizio concreto ed effettivo da essi patito – a causa dell'omesso inserimento all'interno di un fascicolo telematico di un verbale di udienza – tale da ledere il proprio diritto di difesa. Analoga conclusione di rigetto deve essere statuita con riferimento all'ulteriore contestazione sollevata sempre in rito, riguardante l'omessa menzione nel testo della sentenza del numero di R.G. di tutti i procedimenti riuniti perché essa non costituisce causa di nullità, considerata la disposizione generale dell'art. 156 c.p.c. che afferma: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”.
Sull'omessa domanda di accertamento dell'esistenza della super-società di fatto e della sua insolvenza
pagina 29 di 48 Parimenti, è da rigettarsi l'eccezione con la quale i reclamanti si dolgono dell'improcedibilità della domanda a causa dell'omessa richiesta dell'esistenza della super-società e della sua insolvenza da parte della Curatela.
Come suindicato, i reclamanti denunciano il fatto che il Tribunale avrebbe inammissibilmente pronunciato oltre i limiti della domanda prospettatagli dal il quale avrebbe omesso di CP_3 richiedere l'accertamento della super-società, l'accertamento del suo stato di decozione e la declaratoria del relativo fallimento (in quest'ottica, quindi, il Tribunale avrebbe ampliato gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto chiesto effettivamente dal ). CP_3
Tuttavia, sul punto, sono meritevoli di condivisione le statuizioni del Tribunale: invero, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (Cass. Civ., Sez. VI, n. 118/2016); infatti, l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce non solo una doverosa attività ermeneutica alla quale il giudice di merito è tenuto, ma essa mira altresì a far emergere l'effettiva volontà della parte (si ricordi come tale attività di ermeneusi, ove logicamente argomentata, non è censurabile in sede di legittimità; cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. N. 24398/2025). A titolo meramente esemplificativo, nell'esplicare la propria attività interpretativa, il giudice di merito deve considerare:
- il tenore letterale degli atti;
- la natura delle vicende rappresentate dalla parte;
- le precisazioni fornite nel corso del giudizio;
- le argomentazioni (in fatto e diritto) contenute nell'atto introduttivo e negli atti defensionali successivi;
- il comportamento processuale delle parti;
- lo scopo a cui mira la parte (v. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 17760/2006 secondo cui “la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel suo sostanziale contenuto, e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte”);
- i documenti prodotti e i mezzi istruttori offerti.
In sostanza, l'organo giudicante in tale interpretazione non è solo vincolato dalle espressioni letterali usate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (a titolo pagina 30 di 48 meramente esemplificativo la Cassazione ha ritenuto che “che la pur generica formulazione della domanda introduttiva di accertamento dell'indennità di espropriazione (e delle conclusioni che ad essa domanda si riportano), si presta comunque ad una interpretazione lata del "petitum" nel senso di comprendervi la determinazione dell'indennità di occupazione”; cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 18068/2004).
L'unico limite a tale attività interpretativa consiste, ovviamente, nel non configurare una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti (sempre a titolo meramente esemplificativo, la Cassazione ha ritenuto che vi sia violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. nel caso in cui a fronte di una domanda di risarcimento del danno, il giudice condanni l'appellato ad un indennizzo per responsabilità da atto lecito dannoso;
cfr. Cass.
Civ., Sez. I, n. 8519/2006).
Ebbene, sul punto non residuano dubbi sul fatto che il abbia richiesto al Tribunale CP_3
l'accertamento dell'esistenza della super-società di fatto e del suo stato di insolvenza:
- nell'atto introduttivo del si legge che “per super-società di fatto s' intende una CP_3 società personale di fatto tra una o più persone fisiche o più società di capitali. […] Accertata
l'esistenza di una super-società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da s.r.l., il fallimento in estensione di queste ultime opera, dunque, automaticamente […]” (cfr. atto introduttivo Fallimento, fascicolo di primo grado, p. 5);
- sempre all'interno dell'atto introduttivo è dato leggere: “è pertanto configurabile tra le stesse una super-società di fatto con la conseguenza che, accertata la sua insolvenza, il fallimento si estende automaticamente alle Società del Gruppo e agli altri soci illimitatamente responsabili
(cfr. atto introduttivo , fascicolo di primo grado, p. 7); CP_3
- dato che le precisazioni nel corso del giudizio sono uno degli elementi su cui basare l'attività di ermeneutica, giova richiamare le note del 22.09.2022 in cui il precisa: “Voglia CP_3
l'Ill.mo Tribunale dichiarare il fallimento della super-società di fatto corrente tra CP_3
(ora fallita) e i soci ,
[...] Parte_1 Parte_4 CP_2 Parte_2 Pt_6
e , estendendo la dichiarazione di fallimento ai predetti soci
[...] Parte_3 [...]
, e ” Parte_1 Parte_4 CP_2 Parte_2 Parte_6 Parte_3
(cfr. note, fascicolo di primo grado, p. 5).
Dunque, dall'analisi di tali affermazioni risulta lapalissiano come il , già nell'ambito del CP_3 proprio atto introduttivo, abbia domandato al Tribunale sia l'accertamento dell'esistenza di una super- società di fatto (del resto lo stesso , in tale atto, elenca puntualmente tutti gli indici grazie ai CP_3 quali sarebbe desumibile, nel caso concreto, tale figura), sia l'accertamento del suo stato di insolvenza
(in ogni caso, a prescindere da qualsivoglia questione concernente l'interpretazione della domanda pagina 31 di 48 giudiziale, la sussistenza di uno stato di decozione costituisce il presupposto logico-fattuale dell'esistenza di tale figura di diritto societario, invero, il giudice potrebbe ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purché si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi; infatti in virtù del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità “il principio della corrispondenza fra chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato solo ove il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto, non compreso, neppure implicitamente, nella domanda o nelle richieste delle parti. Viceversa, non sussiste il vizio di ultrapetizione se il giudice esamina una questione che, sebbene non espressamente formulata, si debba tacitamente ritenere proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quella espressamente formulata; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 10009/2013; v. anche Cass. Civ., Sez. I, n.
15345/2000). A ciò si aggiunga come la Curatela abbia riportato uno schema (cfr. atto introduttivo
, fascicolo di primo grado, p. 9) sulla base del quale non solo ha voluto dimostrare le CP_3 passività imputabili alle società – comportanti, in quest'ottica, lo stato di decozione delle stesse – ma ha altresì sostenuto che “il fallimento della super-società de quo si estende non solo alle Società del
Gruppo, ma anche ai soci illimitatamente responsabili e , in virtù Parte_2 Parte_6 delle partecipazioni e degli incarichi rivestiti nella fallita e nelle predette Società del Gruppo e, per conseguenza, della loro attività quali soci di fatto (cfr. atto introduttivo , fascicolo di primo CP_3 grado, p. 10).
Quindi, posto che l'organo giudicante deve tenere conto della reale volontà del ricorrente risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito – e dato che nel caso de quo il Tribunale non ha né mutato l'ambito soggettivo della domanda propostagli, né alterato in maniera sostanziale il relativo oggetto – risulta erronea la ricostruzione di reclamanti secondo la quale “proprio perché il ricorso introduttivo non fa cenno all'accertamento ed alla dimostrazione dell'esistenza di una super- società di fatto, né tanto meno della sua insolvenza, dette domande, formulate oltre l'udienza di prima comparizione delle parti, debbono essere considerate inammissibili in quanto nuove, con conseguente improcedibilità della domanda originaria” (cfr. reclamo Da.Re, p. 8); da ciò ne deriva il rispetto del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) con conseguente procedibilità della domanda.
Sulla tardività della domanda di fallimento in estensione
I reclamanti, premessa l'applicabilità nel caso si specie dell'art. 10 L.F., hanno eccepito la tardività della domanda in estensione di fallimento. Tuttavia, anche tale doglianza non ha pregio: posto che la pagina 32 di 48 predetta disposizione prevede che “gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è pacifico nel ritenere inapplicabile tale norma all'ipotesi della super-società di fatto;
sul punto vi sono plurime pronunce del Supremo Consesso:
- “Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, e, dall'altro, i creditori ed il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d'ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti” (Cass. Civ., Sez. I, n. 5520/2017);
- “In caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l. fall., in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce” (Cass. Civ., Sez. VI, ord. N. 6029/2021);
- “L'orientamento di questa Corte reputa che l'art. 10, primo comma, l.f., non sia applicabile al socio occulto, che, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e che conseguentemente non può pretendere l'osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento (Cass. 20 giugno 2013, n. 15488; nonché Cass. 4 marzo 2021, n. 6029; Cass. 6 giugno 2017, n. 22270, Cass. 4 luglio 2017, n. 24174 e Cass. 12 giugno 2020, n. 11353, non massimate;
Cass. 06 marzo 2017, n. 5520). In tali casi, si afferma, il vincolo sociale non viene mai volutamente esteriorizzato, con la conseguenza che i terzi non hanno fatto affidamento sulla responsabilità della società di fatto e dei soci per la tutela delle loro ragioni, bensì solo su quella del socio palese: onde non può farsi decorrere il termine annuale di cui all'art. 10 l.f. dal momento della conoscenza della cessazione di un soggetto o di un rapporto sociale, per definizione celati ai terzi;
nell'ipotesi della società di fatto occulta, la conoscenza in capo ai terzi dell'effettiva cessazione dell'attività, salvo il caso del volontario disvelamento all'esterno del rapporto sociale, coincide dunque con l'accertamento giudiziale della sua sussistenza”
(Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 4404/2023);
pagina 33 di 48 - Oppure, si prenda la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “Trattandosi, dunque, di società irregolare, l'invocato termine decadenziale di cui all'art. 10 L.Fall. non si applica”
(Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 24248/2025).
Del resto, tale orientamento è meritevole di condivisione non solo perché da un punto di vista logico- giuridico non avrebbe senso alcuno applicare norme di favore per le società regolari a società che, invece, non lo sono in quanto irregolari (la super-società di fatto – come ogni società occulta – non è iscritta nell'apposito registro), ma, diversamente opinando, vi sarebbe l'illegittima violazione del principio – immanente al sistema – secondo cui nessuno può trarre vantaggio dal proprio illecito
(“Nemini suus dolus prodesse debet”).
Pertanto, data l'inapplicabilità dell'art. 10 L.F. al caso di specie, ne consegue il fatto che il CP_3 ha proposto la domanda in tempo utile, con conseguente non accoglimento dell'eccezione sollevata dai reclamanti.
Sull'esistenza della super-società di fatto
Preliminarmente, giova rimembrare come non residuino dubbi circa la configurabilità in astratto, nell'ordinamento vigente, della c.d. super-società di fatto (anzi, il nuovo Codice della crisi ha recepito la nozione, ai fini concorsuali, di super-società di fatto;
cfr. art. 256 CCII), invero, data per pacifica la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi dell'art. 147, comma 1, L.F., la giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza come non vi sia alcuna ragione logica che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 147, comma 5, L.F. (ovverosia quando l'esistenza della società emerga in data successiva rispetto al fallimento autonomamente dichiarato di uno dei soci) possa esserci un trattamento differenziato ammettendone od escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo. Quindi, in virtù di un'interpretazione estensiva della disposizione poc'anzi richiamata, è ammessa l'estensione del fallimento qualora il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, insieme ad altre società o persone fisiche, ad una società di persone (la super-società di fatto per l'appunto; vedasi, a titolo esemplificativo, Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 366/2021). Trattasi, in definitiva, di una società di persone non costituita tramite un atto scritto, bensì per factia concludentia, la quale – proprio in quanto società di fatto che esercita una attività commerciale – è esposta al fallimento al pari di ogni altro imprenditore commerciale, con conseguente fallimento in estensione dei relativi soci, secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 147 L.F.
Tuttavia, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di tale figura giuridica è richiesta una prova rigorosa: tale prova dev'essere fornita “attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in pagina 34 di 48 comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci” (Cass. Civ., Sez. I, n. 5458/2023). In altri termini, è doverosa la dimostrazione sia l'esistenza di un fondo comune costituito dai conferimenti finalizzato all'esercizio comune di una attività economica, sia l'esistenza di un'alea comune dei guadagni e delle perdite, sia la sussistenza dell'affectio societatis.
In aggiunta a ciò, vi sono indici sintomatici circa l'esistenza della super-società medesima (trattasi di veri e propri indizi gravi e concordanti idonei a svolgere la funzione di presunzioni;
cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 5961/2010; Cass. Civ., Sez. I, n. 4529/2008):
- comune forza lavoro tra le società;
- condivisione delle tecnologie e degli spazi industriali;
- identità familiare della compagine sociale;
- confusione tra i patrimoni desumibile soprattutto da operazioni quali movimenti in entrata e in uscita reciproci, rilascio di fideiussioni, garanzie, finanziamenti, compensazioni, rapporti patrimoniali tra i vari soggetti mascherati da rapporti di fornitura non formalizzati;
- sostanziale identità dell'oggetto sociale;
- identità della sede legale e della sede operativa;
- identità della compagine sociale;
- unicità della struttura organizzativa e produttiva;
- percezione da parte dei terzi della riferibilità dell'attività di gestione alla società di fatto;
- l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici e di posta elettronica.
Viceversa, “il fatto che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della super- società di fatto […] e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto […], nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è assoggettata può eventualmente agire in responsabilità
(art. 2497 c.c.) e che può, se del caso, essere a sua volta dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta di uno dei soggetti legittimati” (Cass. Civ., Sez. I, n. 5458/2023); in altri termini, mentre nella super-società di fatto tutti i soci perseguono un comune intento sociale “nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati” (Cass.
Civ., Sez. I, n. 4784/2023). pagina 35 di 48 Ebbene, così delineato il quadro ermeneutico di riferimento, il Collegio ritiene che il Tribunale si sia attenuto ai suesposti principi.
La sede legale
Per quanto concerne tale indice rivelatore, dalla lettura delle visure camerali delle società è possibile verificare la sussistenza di evidenti connessioni;
in particolare ed hanno la Controparte_3 CP_2 propria sede legale in San Zenone al Lambro, Via dell'Artigianato n. 20, all'interno di un'unità immobiliare ceduta alla fallita in forza di un contratto di comodato gratuito, stipulato con Parte_4 privo di data certa (doc. n. 7 Curatela, fascicolo di primo grado); le predette società, oltre a condividere la sede legale, condividevano un'ulteriore unità locale sita in Prato, via dei Confini n. 24; inoltre, Cont ed spartivano gli stessi locali a Prato, Piazza della Stazione Centrale;
ma Controparte_10 Parte_4 soprattutto: come si vedrà meglio nel prosieguo, tutte le società operavano di fatto nell'immobile in San
Zenone al Lambro in quanto ivi si trovava il server per la gestione contabile di tutte le società medesime (doc. n. 8 Curatela, fascicolo di primo grado). Orbene, sul punto non sono condivisibili le doglianze della reclamante: invero, ritiene che “la circostanza per cui la Parte_1 Parte_1 abbia una sede operativa in Prato conferma ulteriormente la estraneità di quest'ultima alla
[...]
in quanto anche la sede operativa non coincide con quella della ” (cfr. CP_3 CP_3 reclamo p. 20); posto che la condivisione di una sede operativa a Prato dimostra, a contrario, Pt_1 una commistione tra la e la tuttavia, è stato provato come la ES comparisse Pt_1 Parte_4 Pt_1 nel server contabile nell'immobile in San Zenone al Lambro (sul punto vedasi la testimonianza di ContrCo secondo cui “per quanto riguarda la società che io ricordi era presente la Testimone_2 sua anagrafica come società, ovvero erano caricati i suoi dati come azienda (es. codice fiscale, partita
IVA e sede legale)”; cfr. verbale udienza 03.05.2023).
L'identità dell'oggetto sociale
Parimenti, l'identità dell'oggetto sociale costituisce un chiaro indice sintomatico della sussistenza della super-società di fatto;
come si evince dalla relativa visura camerale, la fallita esercitava attività di facchinaggio, servizi di pulizia, servizi postali, attività di consulenza, autotrasporto merci e trasporto merci su strada. Ebbene, ha svolto attività complementari come quelle di noleggio mezzi e Parte_4 servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci (ma vi è di più: anche la – Controparte_12 cioè la precedente denominazione sociale di – svolgeva le medesime attività). Per quanto Parte_4 concerne la anche quest'ultima ha svolto attività eguali e/o complementari come quelle di CP_2 autotrasporto merci per conto proprio e per conto terzi, predisposizione di strumenti di carico e scarico, noleggio di automezzi, lavori di selezionamento, etichettatura e confezionamento merci, nonché lavori di pulizia in genere ed anche attività di facchinaggio e servizi di logistica. Non sono meritevoli di pagina 36 di 48 condivisione le doglianze della reclamante secondo le quali “dal 2014 al 2019 la e la CP_2 CP_3
NON hanno mai svolto la medesima attività, in realtà AVEVANO ATTIVITA'
[...] CP_18
COMPLEMENTARI MA DEL TUTTO DIVERSE” (cfr. reclamo p. 36): invero, dalla visura CP_2 camerale si legge chiaramente come la fallita – fino al 2018 – si sia occupata altresì di “attività di gestione della logistica e di movimentazione merci”, nonché di tutte le altre attività poc'anzi indicate. Co In ultima istanza, per quanto concerne Da. essa ha svolto l'attività di complementare di Parte_1 locazione di immobili: invero, è documentalmente dimostrato come vi siano stati dei rapporti negoziali di locazione con le altre società. Pare lapalissiano, quindi, come tutte le società lavorino nell'ambito del medesimo settore merceologico svolgendo attività connesse le une con le altre.
Il fondo comune
Allo stesso modo, sono meritevoli di condivisioni le statuizioni del Tribunale, le quali hanno ravvisato l'esistenza di un fondo comune dalle movimentazioni di denaro – avvenute a vario titolo – tra le società
(per un importo di circa € 14.000.000,00). In particolare:
- in favore di risultano effettuati pagamenti per € 12.649.116,38 (a fronte di entrate per CP_2
€ 653.375,18; doc. n. 25 Curatela, fascicolo di primo grado); Cont
- in favore di risultano effettuati pagamenti per 536.973,56 (doc. n. 24 Controparte_10
Curatela, fascicolo di primo grado);
- in favore di risultano effettuati pagamenti per € 968.837,14 (a fronte di entrate per € Parte_4
105.433,02; doc. n. 26 Curatela, fascicolo di primo grado).
Sul punto, i reclamanti contestano tali conteggi:
- infatti, sostiene che “la documentazione versata in atti dalla NON è stata in CP_2 CP_2 assoluto contestata dalla curatela, questo, vuol dire che, la curatela è ben consapevole di aver affermato il falso quando dichiara un debito della di circa 12 milioni di euro, ed il fatto che la CP_2 curatela NON abbia evidenziato i pagamenti fatti dalla vuol dire solo che la curatela non CP_2 ha depositato tutti gli atti ma solo in parte e solo per far emergere un dato NON reale, dato che I
PAGAMENTI PER QUASI 10 MILIONI DI EURO SONO STATI EFFETTUATI E PROVATI dalla
CP_2
Si richiama integralmente l'all. 4 del fascicolo di primo grado, in cui sono allegate tutte le contabili eseguite da e non riportate dalla curatela nella sua tabella, sempre per trarre in inganno chi CP_2 legge e solo per far emergere nella ES tabella, presa ed utilizzata per relationem dal giudice di Parte primo grado incorrendo quest'ultimo, in un grave errore di valutazione delle prove offerte dalla la somma INESISTENTE DI 11 MILONI DI EURO quale debito della , , che qui di seguito si CP_2 cerca di sintetizzare: La curatela ha provato solo l'esistenza di debiti della non l'esistenza di CP_2
pagina 37 di 48 un fondo comune” (cfr. reclamo pp. 33.34); tuttavia, la reclamante produce un elenco di CP_2 pagamenti (allegato n. 4) senza che però esso sia accompagnato dalle relative fatture per tutti i pagamenti medesimi. In ogni caso, anche volendo accogliere tale doglianza residuerebbe, come correttamente messo in evidenza dal Tribunale, un credito in favore della fallita pari a € 3.466.26,28.
Per quanto riguarda Da.Re:
- ella ritiene che “l'importo di € di € 84.000,00 (con iva pari a complessivi €144.880,00) versato da in favore di che il Tribunale di Lodi ha ritenuto non CP_3 Parte_1 adeguatamente e causalmente giustificato trova invece la corretta e legittima collocazione ed imputazione in un rapporto contrattuale locatizio di immobile, costituente normale attività
d'impresa, propria della (cfr. reclamo Da.Re, p. 16): tale ricostruzione non Parte_1
è meritevole di condivisione poiché non risultano dalla documentazione prodotta in atti pagamenti della fallita, a titolo di canoni, nei confronti della reclamante.
- Allo stesso modo, sono privi di giustificazione causale i due pagamenti di € 40.000,00; con un contratto di cessione di quote societarie è stato pattuito che “Il signor , Parte_2 con ogni garanzia di legge, e con il consenso della NO , vende parte Parte_6 della propria partecipazione sociale nella società " e precisamente la Parte_1 quota di nominali euro duemilacinquecento (2.500), pari al cinque per cento (5%) del capitale sociale, alla società "EASY GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA" che, come sopra rappresentata, l'acquista al prezzo convenuto ed accettato di euro quarantamila (40.000) che la società cessionaria si obbliga a pagare al cedente, che accetta interamente e senza decorrenza di interessi anche in più soluzioni purché il saldo avvenga entro e non oltre il 30 giugno 2017 […]” (prima cessione); e che “Sempre con il presente atto il signor , con ogni garanzia di legge, e con il consenso della NO Parte_2
, vende parte della propria partecipazione sociale nella società " Parte_6 [...]
e precisamente la quota di nominali euro duemilacinquecento (2.500), pari al Parte_1 cinque per cento (5%) del capitale sociale, alla società " che, come sopra CP_2 rappresentata, l'acquista al prezzo convenuto ed accettato di euro quarantamila (40.000) che la società cessionaria si obbliga a pagare al cedente, che accetta, con le seguenti modalità: - interamente e senza decorrenza di interessi anche in più soluzioni purché il saldo avvenga entro e non oltre il 30 settembre 2017 […]” (secondo cessione;
doc. n. 7 reclamante, fascicolo si primo grado). In atti, inoltre, risulta depositata una scrittura privata (datata 2016; doc. n. 6 reclamante, fascicolo di primo grado) dalla quale si ricava come la fallita si sia impegnata “al pagamento della quota [la quota oggetto del contratto di cessione del 2017] versando pagina 38 di 48 direttamente alla il corrispettivo per l'acquisto della ES anziché versarlo Parte_1 al Signor […]”. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, la Parte_2 circostanza per cui il suddetto pagamento sia avvenuto con un mese di anticipo (il 23.03.2017) rispetto alla cessione delle quote del 12 aprile 2017 è dirimente: pare lapalissiano, infatti, come non possa trovare alcuna giustificazione causale il pagamento per una cessione pattuita un mese dopo l'avvenuta dazione di denaro;
trattasi, evidentemente, di una giustificazione causale ex post per un pagamento avvenuto ad altro titolo (in aggiunta a ciò non si comprende come si sia potuta dare attuazione ad una delegazione in assenza del contratto quale fonte del diritto al corrispettivo).
- non sono meritevoli di approvazione neppure le doglianze della reclamante relativamente al pagamento dell'importo di € 90.000,00: invero, viene sostenuto che “pagamenti per euro
90.000,00 effettuati da suggestivamente indicati nel prospetto del Curatore CP_3 come destinati a in realtà non lo sono in quanto versati ad Trattasi di Pt_1 CP_19 CP_20 pagamenti effettuati dalla alla in esecuzione dell'accordo di cui CP_3 CP_19 CP_20 all'appendice al contratto di locazione dell'1/4/2018 (cfr. doc.
7-bis fasc. prod. primo grado
Da.Re.) per l'esecuzione di lavori di ripristino dell'immobile sito in OS alla contrada Santa
Caterina, via Foggia 27, fittato dalla qui reclamante alla ha CP_3 CP_19 CP_20 svolto regolarmente i suddetti lavori di ristrutturazione sull'immobile sito in OS, di ContCo proprietà di il cui corrispettivo le è stato versato da , come da accordo CP_3 contrattuale, per 90.000,00, considerato che dette opere avvantaggiavano la conduttrice
[...]
La circostanza per cui il contratto sia trilaterale e coinvolga anche la qui CP_3 reclamante (solamente perché proprietaria dell'immobile), non abbia data certa è del tutto irrilevante. Sarebbe stato onere del curatore, infatti, contestare che detti lavori non siano stati eseguiti, o che siano stati eseguiti solo in parte o che siano affetti da vizi o altro, azionando le sedi giudiziarie competenti e non certo quella odierna fallimentare. In ogni caso, non si comprende come la suddetta circostanza possa avvalorare la tesi dell'esistenza di una ContCo supersocietà di fatto tra la fallita e l'odierna reclamante, considerato che è società essenzialmente immobiliare, che nell'esercizio della sua attività di impresa ha fittato il suo immobile ad percependo il corrispettivo pattuito, consentendo nel contempo che CP_3 un soggetto terzo effettuasse dei lavori all'interno della sua proprietà per avvantaggiare il conduttore che infatti ne ha sopportato il costo” (cfr. reclamo, pp. 18-19). Tuttavia, il contratto prodotto (doc. n. 7 bis reclamante, fascicolo di primo grado) non è idoneo a provare alcunché:
pagina 39 di 48 non solo è sprovvisto di data certa, ma soprattutto è incompleto, invero si nota chiaramente come manchino parti del negozio medesimo.
In ultima istanza, dalla documentazione in atti emerge chiaramente il conferimento di un fondo comune Part da parte delle società nel presente giudizio: ciò è nientemeno confermato dalla ES la quale nel Parte proprio reclamo scrive “ ed i sono fornite reciprocamente supporto finanziario”; Controparte_3
Parte ha fornito supporto finanziario ad mediante il pagamento di costi di Controparte_3
Parte competenza di quest'ultima per Euro 520.048,49 e a sua volta in una sorta di 'restituzione' per quanto ricevuto – ha fornito supporto finanziario a mediante il pagamento di costi di Controparte_3 competenza di quest'ultima per Euro 481.699,77”; “Peraltro, come già dedotto nel caso dei rapporti
, quest'ultima ha fornito del supporto finanziario alla prima in un momento in cui CP_21 CP_3 aveva le disponibilità per farlo e dopodiché la seconda ha 'restituito' il supporto finanziario nel periodo antecedente al fallimento”: in altri termini la ES reclamante conferma la circostanza secondo cui ci sia stato un costante e continuo supporto tra le società stesse, dimostrando inequivocabilmente come queste agissero “in blocco” (cioè come un soggetto unitario) attingendo dal medesimo fondo comune (sul punto si ricorsi come la Cassazione ritenga il “sostegno finanziario di un soggetto nei confronti degli altri o sostegno reciproco” (Cass. Pen. Sez. III, n. 22610/2025) uno degli indici rivelatori circa la sussistenza della super-società di fatto.
L'unicità della struttura amministrativa
Inoltre, pare oltremodo evidente come vi sia una compenetrazione tra le rispettive strutture organizzative: dalla documentazione in atti risulta che la sia partecipata al 100 % Controparte_3 dalla (con come amministratore unico); che sia stata partecipata al CP_2 Parte_2 Parte_4
50 % da e al 50 % da e dal 07.07.2021 al 100 % da Parte_6 Parte_3 CP_22
(quest'ultima è stata costituita anche da ES – la quale è stata oltretutto
[...] Parte_6
Part amministratrice unica – ed ha acquistato la partecipazione di roprio all'indomani del fallimento di Part
), inoltre, la edesima ha avuto come amministratori sia , sia CP_3 Parte_2 Pt_6
che sia partecipata al 51 % da e al 49 % da e abbia
[...] CP_2 CP_3 Parte_6 avuto, nel corso del tempo, a titolo di amministratore unico sia , sia;
Parte_2 Parte_6
Cont che la sia partecipata al 58 % dalla (società interamente Controparte_10 Controparte_23 posseduta dalla ), al 37 % da e al 5 % dalla (nella carica di CP_22 Parte_6 CP_2 amministratore unico, nel corso del tempo, si sono susseguiti sia sia Parte_2 Pt_6
.
[...]
Apparato gestorio e finanziamenti pagina 40 di 48 Premesso quindi che ai fini della configurazione della super-società di fatto è necessario che tutti i soggetti coinvolti contribuiscano ad un patrimonio comune, indipendentemente dalla forma giuridica degli atti e tramite l'uso congiunto di risorse quali reciproche garanzie e finanziamenti (Cass. Civ., Sez.
I, n. 36378/2023), è lapalissiano come tra la fallita e le altre società vi siano stati CP_3 consistenti rapporti di finanziamento ed una unicità nell'apparato gestionale:
- estremamente significativo è la concessione in comodato alla di un immobile di proprietà CP_3 della fallita: in particolare la teste ha riferito come “presso la struttura di Testimone_2
San Zenone al Lambro dove prestavo la mia attività lavorativa veniva altresì conservata la Parte Parte contabilità di sul gestionale Zucchetti ivi presente vi erano anche i dati contabili di Parte Il Gestionale era unico e conteneva i dati di di e ; inoltre CP_3 Controparte_3
“Sul gestionale erano presenti diversi profili relativi alle diverse società. Per accedervi era necessario disporre di password. Io avevo a disposizione una password con la quale era possibile accedere ai dati di tutte e tre le società. La password non era personale, era a disposizione di chiunque avesse accesso alla rete”; e ancora “Aggiungo, poi, che per quanto Contr riguarda la società E che io ricordi era presente la sua anagrafica come società, ovvero erano caricati i suoi dati come azienda (es. codice fiscale, partita IVA e sede legale)” (cfr. verbale udienza del 03.05.2023). Quindi, non solo è stato accertato il fatto che le società hanno usato il medesimo gestionale contabile, ma è stato altresì provato come per potervi accedere fosse sufficiente una sola password utile per chiunque avesse accesso alla rete: ciò dimostra inequivocabilmente come vi sia stata la sottoposizione ad un unico centro gestionale, il quale è sempre uno degli indici rivelatori ai fini della sussistenza della super-società di fatto (Cass.
Pen., Sez. III, n. 22610/2025);
- vi è stata la stipula in data 03.04.2018 la sottoscrizione di un contratto di locazione ad uso Cont commerciale (cfr. doc. n. 19 , fascicolo di primo grado) col quale e (locataria) CP_3 ha ceduto in locazione a (conduttrice) una unità immobiliare sita in OS la quale CP_3 ha “destinazione esclusivo di ufficio e deposito” e e la successiva sottoscrizione in data
28.05.2018 di un contratto di coworking tra ed per l'utilizzo da parte di CP_3 CP_3 quest'ultima di due postazioni di lavoro all'interno dell'immobile di OS condotto in locazione da (cfr. doc. n. 20 , fascicolo di primo grado); CP_3 CP_3
- la concessione fa parte di di una fideiussione omnibus dal valore di € 50.000,00 per CP_3
“ottenere rapporti bancari con aperture di credito dal Credit Agricole, la società CP_11
Parte
[ora n.d.r.] necessita di essere garantita con una fideiussione-ne. Considerando
l'interesse sociale, in quanto la società gestisce la flotta auto nella disponibilità CP_11
pagina 41 di 48 della società e considerato che quest'ultima necessita di altri mezzi a noleggio, CP_3 propone all'Assemblea di approvare il rilascio della suddetta garanzia nell'interesse della
(cfr. costituzione, p. 18). Sul punto si ricorda come la sussistenza di una super- CP_11 società di fatto possa essere altresì desunta – quale manifestazione esteriore dell'affectio societatis – dal rilascio di fideiussioni;
- operazioni di cessioni di credito e seguenti compensazioni tra le varie società: come attestato dal doc. n. 15 (Fallimento, fascicolo di primo grado) vi è stato un contratto di cessione del credito di alla nei confronti di e posto da in CP_2 CP_3 CP_24 CP_3 compensazione con il proprio debito nei confronti di (anche i benefici derivanti da CP_24 cessione di crediti sono costituiscono un elemento su cui poggiare l'esistenza della figura societaria del caso de quo; v. Cass. Civ., Sez. I, Ord. N. 36378/2023);
- sono documentate molteplici attività attestanti una vera e propria commistione commerciale: la stipula, in data 20.01.2020, di un contratto di subentro di nel noleggio a lungo termine Parte_4 precedentemente stipulato da con la società Program di Autonoleggio Fiorentino CP_3
Part s.r.l., a fronte del quale pur cedendo il contratto alla assume la garanzia CP_3
Part dell'adempimento di nei confronti della locatrice (cfr. doc. n. 16 Fallimento, fascicolo di primo grado); il subentro, in data 01.10.2014, della società nei rapporti commerciali
CP_3 intrattenuti dalla con la giustificati quale “risoluzione,
CP_3 Controparte_25 di carattere primariamente gestionale” (cfr. doc. n. 17 , fascicolo di primo grado); il
CP_3 subentro, in data 02.12.2015, della società nei rapporti commerciali intrattenuti dalla
CP_3 CP_3 con la e giustificati quale “risoluzione, di carattere
[...] Controparte_26 primariamente gestionale” (cfr. doc. n. 18 , fascicolo di primo grado); sottoscrizione CP_3 tra ed , in data 02.11.2014 ed in data 03.11.2014, di un contratto di Join CP_3 CP_3
EN per l'esecuzione degli appalti relativi alle attività di facchinaggio, movimentazione merce di magazzino, logistica, preparazione ordini di spedizione, trasporto e distribuzione di merci;
- stipula di contratti di fornitura e noleggio (cfr. doc. n. 22 Fallimento, fascicolo di primo grado) sottoscritti da in nome e per conto delle altre società (a nome proprio ma a CP_3 beneficio delle medesime): lo stesso ha dichiarato che “si tratta di un Parte_2 noleggio effettuato a favore della che viene riaddebitato mensilmente al costo”. CP_2
Alla luce di tutti gli elementi dianzi richiamati, è possibile affermare quanto segue:
- vi è l'esistenza di complessi e reciproci legami familiari tra i soci e gli amministratori delle varie società; pagina 42 di 48 - vi è una sovrapponibilità nella denominazione delle varie società;
- vi è una sostanziale corrispondenza tra le sedi operative e condivisione di immobili;
- vi è la comunanza dell'oggetto sociale in quanto o le varie società svolgevano, nella sostanza, la medesima attività, oppure svolgevano attività di natura complementare;
- vi è un intreccio nei rapporti commerciali testimoniato dalla stipula delle più svariate figure negoziali (cessione di crediti, contratti di Joint venture, coworking, subentro reciproco nei propri rapporti contrattuali);
- vi è stata, nei modi suindicati, la costituzione di un fondo/patrimonio comune;
- vi è l'esistenza di un reciproco sostegno economico-finanziario (fatto confermato dai reclamanti stessi);
- vi sono stati spostamenti patrimoniali senza alcuna ragionevole giustificazione causale;
- è riscontrabile la sostanziale unicità della struttura amministrativa e gestionale (ciò suffragato dalla testimonianza della teste;
Per_2
- c'è stato il comune uso di beni;
- vi è stata una condivisione delle tecnologie utilizzate (vedasi l'unico gestionale contabile);
- ricorre l'affectio societatis e non la mera affectio familiaris;
- in generale è stato dimostrato come vi sia stata una direzione comune imprenditoriale – rafforzata, come si è visto, dall'esistenza di stretti legami familiari – ossia, lo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di ruolo di primaria importanza nell'amministrazione delle società stesse.
Posto quindi che “Nell'accertamento della sussistenza di una SUPER-SOCIETÀ DI FATTO, il giudice deve valutare in maniera analitica tutti gli elementi indiziari e procedere successivamente a una valutazione complessiva degli stessi per verificare se, presi nella loro sintesi, siano concordanti e capaci di fornire una valida prova presuntiva” (Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 7031/2025), pare oltremodo evidente nel caso di specie come tutti gli elementi testè indicati – se non considerati atomisticamente – accertino l'esistenza di una super-società di fatto “quale unico referente soggettivo di un'unitaria realtà imprenditoriale” (cfr. sentenza di primo grado, p. 10) aventi quali socie le società CP_3
e
[...] Parte_9 Controparte_13
Per quel che concerne le persone fisiche:
- : questi, infatti non può che essere considerato il dominus dell'intera realtà Parte_2 societaria, non solo per il fatto di essere stato amministratore di quasi tutte le società coinvolte, ma anche per l'esecuzione di atti di gestione indici di una realtà imprenditoriale comune tra le società come la concessione della fideiussione di cui sopra (non è condivisibile la tesi secondo pagina 43 di 48 cui detta garanzia sia stata rilasciata “quale normale attività infra – gruppo” (cfr. reclamo p. 36) in quanto tale;
operazione, lungi dall'essere considerata Parte_2 atomisticamente deve essere valutata nel più ampio quadro degli elementi probatori a disposizione). Quindi, sulla base di ciò non può che essere considerato socio Parte_2 occulto;
- lo stesso dicasi per quest'ultima. Ella, infatti, quale socia/amministratrice di Parte_6 tutte le società coinvolte è stata protagonista di pressoché tutte le operazioni contrattuali che sono state ritenute un indice sintomatico dell'esistenza della super-società di fatto e come ammesso ha erogato finanziamenti. Inoltre, come correttamente sottolineato dal Tribunale,
“anche la teste ex dipendente di ha confermato di aver Testimone_2 Controparte_3 svolto attività lavorativa, non retribuita, per conto di e nell'interesse della Parte_6 società dalla ES amministrata e gestita” (cfr. sentenza di primo grado, p. 11). E Parte_4 ancora. dalla documentazione depositata in atti (docc. nn. 25 e 26 Fallimento, fascicolo di primo grado) risulta che nell'ambito del c.d. “pagamenti per conto” siano risultati anche i pagamenti ai fini del saldo delle retribuzioni dell' ES. La sig.ra inoltre, ritiene che nel Pt_6 Pt_6 corso del procedimento di primo grado sia stato leso il proprio diritto di difesa richiamando addirittura l'art. 6 CEDU poiché sarebbe stata negata “un'adeguata opportunità di essere sentita specificamente sulle circostanze poste a fondamento della richiesta di estensione nei suoi confronti, impedendole di controbattere efficacemente all'interpretazione data dalla Curatela ai suoi ruoli societari e alle sue partecipazioni” (cfr. reclamo p. 16): tuttavia, Parte_6 non vi è alcuna prova che sia stato impedito alla l'esercizio del proprio diritto di difesa Pt_6
e in generale non è riscontrabile alcuna lesione alle proprie prerogative difensive. Quest'ultima, inoltre, sostiene altresì che il proprio ruolo all'interno delle società sarebbe stato prevalentemente operativo e subordinato, anziché di direzione strategica;
che la sua presenza sarebbe stata limitata a causa di vicissitudini personali (gravidanze a rischio, si osserva, tuttavia, che la tempistica non ha impedito il suo coinvolgimento negli anni antecedetti e a cavallo); che la ES non avrebbe distratto somme a proprio vantaggio: invero, trattasi di mere asserzioni non suffragate da un serio quadro probatorio e, in ogni caso, risulta difficile sostenere che una persona che ha ricoperto il ruolo di socio e amministratore di tutte le società coinvolte non abbia svolto alcun incarico di vera gestione e direzione. In virtù di ciò, anche è da Parte_6 qualificarsi quale socia occulta. Le richieste istruttorie presentate non sono accoglibili in quanto superflue.
pagina 44 di 48 - : parimenti, anche la sig.ra (moglie di ) ha ricoperto Parte_3 Pt_3 Parte_2
Parte il ruolo di socia occulta;
invero, quest'ultima ha detenuto l'intera partecipazione della insieme a ha ricoperto la carica di amministratrice della Lean Service s.r.l. Parte_6
Cont (socia della e); com'è stato provato dal “è stata titolare di una partecipa-zione CP_3 pari al 95% nella società Tenuta Ermes società agricola S.r.l. con sede in OS, società avente analoga denominazione della tenuta agricola adibita a resort denominata per l'appunto
“Tenuta Ermes” sita in OS, Contrada Zingarello, di proprietà della ” (cfr. Parte_1 comparsa, p. 20); in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Log Service
Provider, la ha sottoscritto una quota pari al 20 % del capitale sociale all'atto di Pt_3 costituzione della quest'ultima, inoltre, poco dopo la sua costituzione “si è CP_3 aggiudicata un contratto di appalto che, senza alcuna giustificazione, ha subappaltato dapprima alla Log Service Provider e poco dopo alla ” ( è un'altra CP_27 CP_27 società di cui la è stata amministratrice). Non è quindi meritevole di condivisione la Pt_3 doglianza della reclamante secondo cui “Il Tribunale si limita a riportare la qualità e/o gli incarichi della in relazione ad alcune società, senza però spiegare in che modo da tali Pt_3 circostanze si possa ricavare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento in estensione;
la sola qualità di socia (oltre che la qualità di legale rappresentante di società non interessate alla fattispecie di causa e per di più relativa a tempi lontanissimi) nulla può a riguardo” (cfr. reclamo, p. 23), invero, dal quadro probatorio e fattuale globalmente considerato emerge chiaramente come la reclamante si sia comportata quale socie occulta di una unitaria realtà societaria.
Sulla base di una valutazione complessiva di tutti i fatti dianzi esposti, è stata accertata l'esistenza di Con una super-società di fatto avente come soci le società Controparte_3 CP_2 Controparte_28
[..
e le persone fisiche , e . Parte_4 Parte_2 Parte_6 Parte_3
Sull'insolvenza della supersocietà di fatto
Per quanto concerne l'insolvenza della super-società di fatto, sul punto si osservi come, in linea di principio, la dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147 co. 5 L.F. presupponga l'autonoma insolvenza della super-società di fatto medesima, la quale può essere riconosciuta tenuto conto della situazione debitoria complessiva e prendendo in esame la ricostruzione delle operazioni negoziali che indicano un beneficio patrimoniale per i soci occulti (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 11484/2025).
Inoltre, ai fini di tale autonomo riscontro circa lo stato di insolvenza, è possibile avvalersi, quale fatto indiziante, dello stato di insolvenza riscontrabile ad uno o più soci (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. N.
6030/2021). pagina 45 di 48 Tuttavia, sulla base del più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte “Resta, nondimeno, il fatto che quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa " impresa" è, in realtà, "riferibile" ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. "super-società" di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto
(imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all' impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale era, appunto, socio” (Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 204/2024); da ciò ne consegue logicamente che “se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all' impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°,l.fall.non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della ES di farvi fronte con mezzi normali di pagamento” (si badi come tali ultimi principi richiamati siano applicabili al caso de quo in quanto trattasi di fallimento
“ascensionale”).
Ebbene, posto che la è stata già dichiarata fallita, dalla documentazione depositata in CP_3 giudizio (cfr. docc. nn. 24, 25, 26, 27, 28, 32 Curatore, fascicolo di primo grado) emerge quanto segue:
- il passivo della ammonta a € 53.220.504,99, di cui € 48.638.674,00 verso l'Erario CP_3
(cfr. doc. n. 1 Fallimento, fascicolo di secondo grado);
- gli attivi delle altre tre società (insieme al patrimonio della Fallita) sono inadeguati a fronteggiare l'esposizione debitoria nel suo complesso e a garantire il corretto adempimento delle obbligazioni sociali soprattutto tenuto conto dei debiti nei confronti della pari CP_3
Part a € 536.973,56 per la , a € 863.404,12 per la ed € 11.995.741,10 per la Parte_1 CP_3
(trattasi delle varie forme di finanziamento suindicate).
Da ciò ne deriva il conclamato stato di insolvenza della super-società di fatto, non avendo la società, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, dimostrato in giudizio l'insussistenza dello stato di decozione provando che la ES è, al contrario, in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni.
In virtù di tutto quanto suesposto, sono da rigettarsi i reclami proposti con contestuale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste a carico dei reclamanti ed a favore della Curatela, con la precisazione che deve essere applicato il principio per cui “in tema di pagina 46 di 48 compensi professionali previsti dal D.M. n. 55/2014, in conformità all'art. 4, comma secondo, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass.
Civ., Sez. VI, Ord. N. 17693/2022).
La liquidazione viene fatta in dispositivo – tenuto conto dei compensi minimi (stante la ripetitività degli atti) nell'ambito dello scaglione per le cause indeterminate di complessità media – separatamente a carico di ciascun reclamante per quel che concerne la fase di studio e la fase introduttiva (fase ante riunione) e in via solidale per quanto riguarda la fase decisionale (fase post riunione).
Si deve infine dare atto, nei confronti di ciascun reclamante, della sussistenza dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato di importo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite R.G. N.
1122/2025 + R.G. N. 1146/2025 + R.G. N. 1157/2025 + R.G. N. 1158/2025 + R.G. N. 1228/2025 +
R.G. N. 1335/2025, sui reclami proposti da DA. CP_2 Parte_4 Controparte_10
, e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_6 Parte_3
24/2025 resa dal Tribunale di Lodi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta tutti i reclami;
2. condanna ciascun reclamante a rifondere alla Curatela Fallimentare le spese di lite (fase di studio e fase introduttiva), che si liquidano in complessivi €2.092,00 per capita, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e cpa;
3. condanna tutti i reclamanti – in via solidale tra loro – a rifondere alla Curatela Fallimentare le spese di lite (fase decisionale) che si liquidano in complessivi € 2.358,40 (compresa la maggiorazione pari al 10 % ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014), oltre iva (se dovuta), spese al 15
% e cpa;
4. dà atto, a carico di ciascun reclamante, della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, il 18.09.2025
Il Cons. rel. il Presidente
MA SA EN AL OR pagina 47 di 48 N
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