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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1081/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 24/02/2025
Da: e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. SQUIZZATO JASTIN
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 25/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
30/09/1980 e nata a [...] il [...], matrimonio contratto il Parte_2
01/09/2018 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2018, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di PALAU (SS) alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i ricorrenti a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi previsti dalla legge;
essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno.
2) Mantenimento: i coniugi attestano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti grazie ai redditi da ciascuno percepiti e per l'effetto rinunciano a chiedere qualsivoglia assegno di contributo al relativo mantenimento.
3) Affidamento dei figli: i figli e sono affidati a favore di entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4) Modalità di visita: i coniugi concordano di organizzare le settimane secondo lo schema rotativo di seguito delineato, salvo eventuali deroghe, concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse dei minori:
Settimana A:
- Lunedì mattina, il IG. si occuperà di accompagnare i figli presso i rispettivi istituti educativi Pt_1
e la IG.ra provvederà al loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_2
- Martedì, i minori rimarranno con la madre, che si occuperà di accompagnarli e ritirarli dai rispettivi istituti educativi;
- Mercoledì mattina, la IG.ra provvederà ad accompagnare i figli presso i rispettivi istituti Pt_2
educativi e il IG. si occuperà del loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_1
- Giovedì, i minori rimarranno con il padre, che si occuperà di accompagnarli e ritirarli dai rispettivi istituti educativi;
- Venerdì mattina, il IG. si occuperà di accompagnare i figli presso i rispettivi istituti educativi Pt_1
e la IG.ra provvederà al loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_2
- Sabato e domenica, i minori rimarranno con la madre, che ci occuperà di accompagnarli e ritirarli al termine delle eventuali attività ludico ricreative e delle rispettive esigenze di cura, studio, educazione, ascolto, assistenza, etc.;
Settimana B:
- Lunedì mattina, la IG.ra i occuperà di accompagnare i figli presso i rispettivi istituti educativi Pt_2
e il IG. provvederà al loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_1
- Martedì, i minori rimarranno con il padre, che si occuperà di accompagnarli e ritirarli dai rispettivi istituti educativi;
- Mercoledì mattina, il IG. provvederà ad accompagnare i figli presso i rispettivi istituti Pt_1
educativi e la IG. si occuperà del loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_2
- Giovedì, i minori rimarranno con la madre, che si occuperà di accompagnarli e ritirarli dai rispettivi istituti educativi;
- Venerdì mattina, la IG.ra si occuperà di accompagnare i figli presso i rispettivi istituti Pt_2
educativi e il IG. provvederà al loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_1
- Sabato e domenica, i minori rimarranno con il padre, che ci occuperà di accompagnarli e ritirarli al termine delle eventuali attività ludico ricreative e delle rispettive esigenze di cura, studio, educazione, ascolto, assistenza, etc.
Lo schema rotativo testé descritto verrà applicato anche per la gestione dei figli minori durante il periodo estivo, al termine delle rispettive attività educative, qualora gli stessi frequentino eventuali centri estivi. I coniugi concordano, inoltre, che:
- per quanto concerne le festività di Natale, i minori avranno la facoltà di trascorrere alternativamente un anno il giorno del 24 dicembre e il pranzo del 25 dicembre con la madre, la cena del 25 dicembre e il giorno del 26 dicembre con il padre, e l'anno successivo viceversa;
- per quanto concerne il Capodanno e le festività dell'Epifania, i minori passeranno alternativamente un anno il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre, e la sera del 5 gennaio e il giorno del 6 gennaio con il padre, e l'anno successivo viceversa;
- quanto alle vacanze pasquali, i minori avranno la facoltà di trascorrere alternativamente un anno la
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa;
- in ogni caso, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente si recheranno con i figli, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno;
- per quanto riguarda le vacanze estive, ciascuno dei genitori trascorrerà con i minori almeno quindici giorni, anche non continuativi, con programmazione delle vacanze entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno;
- i minori avranno, inoltre, facoltà di trascorrere metà dei ponti festivi con la madre e metà con il padre, previo accordo tra i coniugi;
- e festeggeranno i rispettivi compleanni assieme ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
- i ricorrenti si impegnano, fin da ora, alla massima collaborazione reciproca affinché gli stessi possano trascorrere i rispettivi compleanni in compagnia dei figli.
5) Mantenimento dei figli: il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla Pt_1
IG.ra una somma mensile pari ad Euro 250,00= cadauno, per un totale di Euro 500,00=, finché Pt_2
gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese. La IG.ra si impegna a conservare i giustificativi di spesa inerenti alle spese effettuate a Pt_2
favore dei figli minori, per mezzo del relativo mantenimento, e ad esibirli a richiesta, al fine di garantire massima trasparenza in ordine agli acquisti effettuati a favore della prole.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Si specifica che:
- le spese inerenti ai libri di testo di inizio anno saranno sostenute mediante l'assegno di mantenimento;
- quelle relative alla mensa saranno sostenute direttamente dalla IG.ra Pt_2
- quelle inerenti ad eventuali necessità di custodia (baby-sitter) saranno sostenute direttamente da ciascuno dei coniugi in base alle rispettive esigenze.
In ogni caso, le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate e comprovate esigenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche all'esito di possibili modifiche reddituali dei genitori.
6) Assegni unici: i ricorrenti concordano che gli assegni unici siano divisi al 50 % a favore di ciascuno dei coniugi.
7) Contegno dei confronti della prole: i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
8) Consenso all'espatrio: i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, della carta d'identità e dei documenti validi per l'espatrio relativamente ai figli minori ed in ogni caso ad indicare dove i minori saranno reperibili.
9) Assegnazione della casa coniugale: l'abitazione famigliare, sita in Mogliano Veneto (TV), Via dello scoutismo, n. 18, di proprietà esclusiva della IG.ra rimane assegnata alla Parte_2
medesima, che ivi abiterà unitamente ai figli, facendosi carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione medesima. A tal proposito, i coniugi concordano quanto segue:
- la IG.ra rimane, unitamente al padre, unica intestataria del contratto di mutuo stipulato per Pt_2
l'acquisto dell'abitazione adibita a casa famigliare;
- la IG.ra riconosce al IG. una somma pari ad Euro 15.000=, a titolo di ristoro per la Pt_2 Pt_1
contribuzione economica del marito durante gli anni di matrimonio a favore del sostentamento delle spese inerenti all'abitazione stessa.
10) Arredi e corredi presenti nella casa famigliare: i coniugi attestano di aver già provveduto a suddividere, in ragione della relativa proprietà, tutti i beni personali contenuti nella residenza coniugale;
in particolare, il IG. si impegna a liberare il predetto immobile entro la fine di Pt_1
febbraio 2025 da: letto matrimoniale, armadio Poliform e relativo contenuto, TV e madia presenti in soggiorno, TV della camera da letto, lavatrice, asciugatrice, tavolo del soggiorno, aspirapolvere
Dyson con i relativi accessori, dispositivi Alexa presenti all'interno dell'abitazione.
11) Sistema di videosorveglianza: il IG. si impegna a disinstallare e rimuovere sin d'ora le Pt_1 telecamere del sistema di videosorveglianza presente all'interno e all'esterno dell'abitazione.
12) Dichiarazioni delle parti: i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle condizioni di cui al presente ricorso che accettano confermano e sottoscrivono.
13) Spese legali: le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1081/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 24/02/2025
Da: e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. SQUIZZATO JASTIN
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 25/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
30/09/1980 e nata a [...] il [...], matrimonio contratto il Parte_2
01/09/2018 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2018, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di PALAU (SS) alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i ricorrenti a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi previsti dalla legge;
essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno.
2) Mantenimento: i coniugi attestano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti grazie ai redditi da ciascuno percepiti e per l'effetto rinunciano a chiedere qualsivoglia assegno di contributo al relativo mantenimento.
3) Affidamento dei figli: i figli e sono affidati a favore di entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4) Modalità di visita: i coniugi concordano di organizzare le settimane secondo lo schema rotativo di seguito delineato, salvo eventuali deroghe, concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse dei minori:
Settimana A:
- Lunedì mattina, il IG. si occuperà di accompagnare i figli presso i rispettivi istituti educativi Pt_1
e la IG.ra provvederà al loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_2
- Martedì, i minori rimarranno con la madre, che si occuperà di accompagnarli e ritirarli dai rispettivi istituti educativi;
- Mercoledì mattina, la IG.ra provvederà ad accompagnare i figli presso i rispettivi istituti Pt_2
educativi e il IG. si occuperà del loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_1
- Giovedì, i minori rimarranno con il padre, che si occuperà di accompagnarli e ritirarli dai rispettivi istituti educativi;
- Venerdì mattina, il IG. si occuperà di accompagnare i figli presso i rispettivi istituti educativi Pt_1
e la IG.ra provvederà al loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_2
- Sabato e domenica, i minori rimarranno con la madre, che ci occuperà di accompagnarli e ritirarli al termine delle eventuali attività ludico ricreative e delle rispettive esigenze di cura, studio, educazione, ascolto, assistenza, etc.;
Settimana B:
- Lunedì mattina, la IG.ra i occuperà di accompagnare i figli presso i rispettivi istituti educativi Pt_2
e il IG. provvederà al loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_1
- Martedì, i minori rimarranno con il padre, che si occuperà di accompagnarli e ritirarli dai rispettivi istituti educativi;
- Mercoledì mattina, il IG. provvederà ad accompagnare i figli presso i rispettivi istituti Pt_1
educativi e la IG. si occuperà del loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_2
- Giovedì, i minori rimarranno con la madre, che si occuperà di accompagnarli e ritirarli dai rispettivi istituti educativi;
- Venerdì mattina, la IG.ra si occuperà di accompagnare i figli presso i rispettivi istituti Pt_2
educativi e il IG. provvederà al loro ritiro al termine delle relative attività; Pt_1
- Sabato e domenica, i minori rimarranno con il padre, che ci occuperà di accompagnarli e ritirarli al termine delle eventuali attività ludico ricreative e delle rispettive esigenze di cura, studio, educazione, ascolto, assistenza, etc.
Lo schema rotativo testé descritto verrà applicato anche per la gestione dei figli minori durante il periodo estivo, al termine delle rispettive attività educative, qualora gli stessi frequentino eventuali centri estivi. I coniugi concordano, inoltre, che:
- per quanto concerne le festività di Natale, i minori avranno la facoltà di trascorrere alternativamente un anno il giorno del 24 dicembre e il pranzo del 25 dicembre con la madre, la cena del 25 dicembre e il giorno del 26 dicembre con il padre, e l'anno successivo viceversa;
- per quanto concerne il Capodanno e le festività dell'Epifania, i minori passeranno alternativamente un anno il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre, e la sera del 5 gennaio e il giorno del 6 gennaio con il padre, e l'anno successivo viceversa;
- quanto alle vacanze pasquali, i minori avranno la facoltà di trascorrere alternativamente un anno la
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa;
- in ogni caso, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente si recheranno con i figli, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno;
- per quanto riguarda le vacanze estive, ciascuno dei genitori trascorrerà con i minori almeno quindici giorni, anche non continuativi, con programmazione delle vacanze entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché dare notizia della data di partenza e ritorno;
- i minori avranno, inoltre, facoltà di trascorrere metà dei ponti festivi con la madre e metà con il padre, previo accordo tra i coniugi;
- e festeggeranno i rispettivi compleanni assieme ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
- i ricorrenti si impegnano, fin da ora, alla massima collaborazione reciproca affinché gli stessi possano trascorrere i rispettivi compleanni in compagnia dei figli.
5) Mantenimento dei figli: il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla Pt_1
IG.ra una somma mensile pari ad Euro 250,00= cadauno, per un totale di Euro 500,00=, finché Pt_2
gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese. La IG.ra si impegna a conservare i giustificativi di spesa inerenti alle spese effettuate a Pt_2
favore dei figli minori, per mezzo del relativo mantenimento, e ad esibirli a richiesta, al fine di garantire massima trasparenza in ordine agli acquisti effettuati a favore della prole.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Si specifica che:
- le spese inerenti ai libri di testo di inizio anno saranno sostenute mediante l'assegno di mantenimento;
- quelle relative alla mensa saranno sostenute direttamente dalla IG.ra Pt_2
- quelle inerenti ad eventuali necessità di custodia (baby-sitter) saranno sostenute direttamente da ciascuno dei coniugi in base alle rispettive esigenze.
In ogni caso, le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate e comprovate esigenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche all'esito di possibili modifiche reddituali dei genitori.
6) Assegni unici: i ricorrenti concordano che gli assegni unici siano divisi al 50 % a favore di ciascuno dei coniugi.
7) Contegno dei confronti della prole: i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
8) Consenso all'espatrio: i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, della carta d'identità e dei documenti validi per l'espatrio relativamente ai figli minori ed in ogni caso ad indicare dove i minori saranno reperibili.
9) Assegnazione della casa coniugale: l'abitazione famigliare, sita in Mogliano Veneto (TV), Via dello scoutismo, n. 18, di proprietà esclusiva della IG.ra rimane assegnata alla Parte_2
medesima, che ivi abiterà unitamente ai figli, facendosi carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione medesima. A tal proposito, i coniugi concordano quanto segue:
- la IG.ra rimane, unitamente al padre, unica intestataria del contratto di mutuo stipulato per Pt_2
l'acquisto dell'abitazione adibita a casa famigliare;
- la IG.ra riconosce al IG. una somma pari ad Euro 15.000=, a titolo di ristoro per la Pt_2 Pt_1
contribuzione economica del marito durante gli anni di matrimonio a favore del sostentamento delle spese inerenti all'abitazione stessa.
10) Arredi e corredi presenti nella casa famigliare: i coniugi attestano di aver già provveduto a suddividere, in ragione della relativa proprietà, tutti i beni personali contenuti nella residenza coniugale;
in particolare, il IG. si impegna a liberare il predetto immobile entro la fine di Pt_1
febbraio 2025 da: letto matrimoniale, armadio Poliform e relativo contenuto, TV e madia presenti in soggiorno, TV della camera da letto, lavatrice, asciugatrice, tavolo del soggiorno, aspirapolvere
Dyson con i relativi accessori, dispositivi Alexa presenti all'interno dell'abitazione.
11) Sistema di videosorveglianza: il IG. si impegna a disinstallare e rimuovere sin d'ora le Pt_1 telecamere del sistema di videosorveglianza presente all'interno e all'esterno dell'abitazione.
12) Dichiarazioni delle parti: i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle condizioni di cui al presente ricorso che accettano confermano e sottoscrivono.
13) Spese legali: le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca