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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 590/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 590/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione da:
(p.iva , impresa individuale in persona dell'omonimo Parte_1 P.IVA_1 titolare, con sede legale in Treviolo (Bg), via Carlo Alberto Dalla Chiesa nn. 10/11, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Mauro Fiorona e dall'avv. Paolo Loda di Brescia, presso il cui studio in Brescia, via Romanino n. 16, elegge domicilio opponente contro
(p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gravallese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 86,
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto, altre ipotesi
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di pc depositati nel fascicolo telematico. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 09.01.2018, iscritto a ruolo il 15.01.2018, la ditta individuale si Controparte_2 opponeva al decreto ingiuntivo telematico n. 6642/2017 del 17.11.2017 R.G. 17730/2017 emesso dal Tribunale di Brescia, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di Euro 7.536,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura insoluta sino al saldo, oltre alle spese della procedura liquidate in € 750,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: se richiesta, non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: dichiararsi nullo, annullarsi e comunque revocarsi per tutti i motivi sopra esposti il decreto ingiuntivo emesso, con ogni conseguenza di legge;
sempre nel merito: condannarsi l'opposta, ex art. 96, primo comma c.p.c., al risarcimento dei danni, anche in via equitativa;
in via istruttoria: con riserva di ogni istanza istruttoria e, in particolare, di ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, da capitolarsi nel prefiggendo termine. Spese e compenso professionale interamente rifusi”. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo il difetto di legittimazione e vizi e difetti dei lavori di posa eseguiti dalla società opposta. Si costituiva ritualmente il convenuto/opposto in persona del Controparte_3 legale rappresentante, contestando l'an e il quantum; ribadiva la legittimazione attiva della società a pretendere il pagamento della fattura da tutti i soggetti coinvolti nella filiera d'appalto , nonché che i lavori fossero Controparte_4 stati eseguiti a regola d'arte. Dichiarava che la società era intervenuta nel cantiere solo dopo essere stata contattata direttamente da quindi con commessa diretta, e che l'opponente non Parte_1 aveva provveduto al pagamento delle sue prestazioni. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1. Dichiarare nulla ed inammissibile l'opposizione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
In via principale 2. Rigettare tutte le domande avverse perché infondate, immotivate e carenti di riscontro probatorio;
3. Confermare il D.I. opposto n. 17730/2017 emesso dal Tribunale di Brescia il 17.11.2017 all'esito del giudizio monitorio R.G. 6642/2017; 4. Con vittoria di spese e compensi di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. La causa era assegnata al giudice dott.ssa Laura Frata;
a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, con provvedimento del 06.06.2018, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. All'udienza del 20.12.2018 il giudice non ammetteva la prova per testi dedotta da parte opponente in quanto inammissibile ed irrilevante e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2020, coassegnando la causa al gop Michela Fugaro. La causa era rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.04.2021, a trattazione scritta. I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente ed il giudice tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono. L'oggetto del presente giudizio è volto, in primo luogo, ad accertare se la Controparte_1 abbia o meno svolto i lavori descritti nella fattura n.29/2017 e se tali lavori siano stati o meno pagati. L'ingiungente ha provato la sua pretesa: dai documenti prodotti in atti emerge che la prestazione specificata nella fattura azionata con l'ingiunzione di pagamento è stata realmente eseguita e, di conseguenza, l'esistenza del relativo rapporto obbligatorio sottostante. Parte opposta ha precisato che la commessa, ordinata direttamente da a Parte_1
, non è stata formalizzata per iscritto, come è consuetudine in questo Controparte_1 settore;
rimane un fatto che i lavori di posatura delle ceramiche nel cantiere francese della sono stati eseguiti dalla società e che la Parte_1 Controparte_1 circostanza non è stata contestata dall'opponente (cfr. pag. 4 atto di citazione in opposizione). Spettava, a questo punto, all'opponente dimostrare che l'asserito rapporto non era mai sorto tra le parti, era invalido o si era estinto ovvero che esisteva una condizione idonea ad incidere in qualche modo sull'obbligazione o sul suo asserito inadempimento. Gran parte delle argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione fanno riferimento, in realtà, ad altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contro , Parte_2 ma, si sottolinea che i rapporti tra la società opposta e non sono Parte_2 oggetto del presente giudizio. D'altra parte, si evince facilmente dagli atti del giudizio di opposizione che Parte_1 ha iniziato nei confronti di , che i pagamenti contestati riguardano solo Parte_2 la fornitura del materiale, non la posa, e che la società opposta si era limitata a consigliare alla la ditta . Pt_1 Controparte_1 La afferma di avere stipulato un contratto solo con Parte_1 Parte_2 e che, quindi, nulla deve a;
di fatto, non ha pagato le opere di posa né il Controparte_1 materiale fornito da . Parte_2
Le istanze istruttorie formulate da parte opponente non sono state accolte, in quanto, come rilevato nell'ordinanza del 20.12.2018, i capitoli di prova formulati concernevano circostanze pacifiche, documentali, negative e irrilevanti ai fini della decisione. L'opponente non ha, quindi, assolto all'onere della prova di quanto eccepito: anche volendo accogliere la tesi, peraltro non provata, di un contratto d'appalto intercorso tra Parte_1
committente, e , appaltatore, nel quale
[...] Parte_2 Controparte_1
avrebbe avuto un subappalto da , è incontestato il mancato
[...] Parte_2 pagamento del lavoro svolto dall'odierna opposta . Controparte_1 Nel caso di specie, il subappaltatore è legittimato ad agire direttamente Controparte_1 nei confronti del committente ex art. 1676 c.c., valendo il regime di solidarietà tra committente imprenditore e appaltatore che opera anche con riguardo alle somme dovute ai lavoratori autonomi, posizione a cui è assimilabile la condizione dell'odierna opposta
. Controparte_1 Con riferimento agli asseriti vizi lamentati dalla società opponente, gli stessi non sono più visibili e periziabili, in quanto smantellati dalla stessa , come richiesto dal Parte_1 cliente francese, il quale aveva optato per un'altra soluzione. Non si ritiene sufficiente la perizia tecnica di parte, in quanto non è idonea a dimostrare né gli asseriti vizi né a chi imputarli. Pertanto, anche con riferimento a questa contestazione, parte opponente non ha assolto all'onere della prova e la sua richiesta non può essere accolta. Considerato quanto esposto, si ritiene, da un lato, che sia stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto e, dall'altro, che parte opponente non abbia fondato la sua opposizione su valide e legittime pretese: è dunque Controparte_3 creditore di dell'importo capitale di € 7.536,00, come richiesto nel Parte_1 procedimento monitorio.
* * * Le spese seguono la soccombenza e, quindi, l'opponente va condannato Parte_1 a rimborsare alla società opposta le spese legali che si liquidano sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod., nel valore medio, in complessivi € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) rigetta le domande tutte di parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo telematico n. 6642/2017 del 17.11.2017 R.G. 17730/2017 emesso dal Tribunale di Brescia, e condanna , Parte_1 impresa individuale in persona del titolare, a pagare a in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma capitale di € 7.536,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura insoluta sino al saldo, oltre alle spese della procedura liquidate in € 750,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive;
2) condanna , impresa individuale in persona dell'omonimo titolare, a Parte_1 corrispondere le spese legali del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro € 5.077,00 per compensi professionali, oltre le anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Gravallese.
Brescia, 10 ottobre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma
1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento
è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 590/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione da:
(p.iva , impresa individuale in persona dell'omonimo Parte_1 P.IVA_1 titolare, con sede legale in Treviolo (Bg), via Carlo Alberto Dalla Chiesa nn. 10/11, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Mauro Fiorona e dall'avv. Paolo Loda di Brescia, presso il cui studio in Brescia, via Romanino n. 16, elegge domicilio opponente contro
(p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gravallese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 86,
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto, altre ipotesi
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di pc depositati nel fascicolo telematico. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 09.01.2018, iscritto a ruolo il 15.01.2018, la ditta individuale si Controparte_2 opponeva al decreto ingiuntivo telematico n. 6642/2017 del 17.11.2017 R.G. 17730/2017 emesso dal Tribunale di Brescia, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di Euro 7.536,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura insoluta sino al saldo, oltre alle spese della procedura liquidate in € 750,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: se richiesta, non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: dichiararsi nullo, annullarsi e comunque revocarsi per tutti i motivi sopra esposti il decreto ingiuntivo emesso, con ogni conseguenza di legge;
sempre nel merito: condannarsi l'opposta, ex art. 96, primo comma c.p.c., al risarcimento dei danni, anche in via equitativa;
in via istruttoria: con riserva di ogni istanza istruttoria e, in particolare, di ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, da capitolarsi nel prefiggendo termine. Spese e compenso professionale interamente rifusi”. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo il difetto di legittimazione e vizi e difetti dei lavori di posa eseguiti dalla società opposta. Si costituiva ritualmente il convenuto/opposto in persona del Controparte_3 legale rappresentante, contestando l'an e il quantum; ribadiva la legittimazione attiva della società a pretendere il pagamento della fattura da tutti i soggetti coinvolti nella filiera d'appalto , nonché che i lavori fossero Controparte_4 stati eseguiti a regola d'arte. Dichiarava che la società era intervenuta nel cantiere solo dopo essere stata contattata direttamente da quindi con commessa diretta, e che l'opponente non Parte_1 aveva provveduto al pagamento delle sue prestazioni. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1. Dichiarare nulla ed inammissibile l'opposizione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
In via principale 2. Rigettare tutte le domande avverse perché infondate, immotivate e carenti di riscontro probatorio;
3. Confermare il D.I. opposto n. 17730/2017 emesso dal Tribunale di Brescia il 17.11.2017 all'esito del giudizio monitorio R.G. 6642/2017; 4. Con vittoria di spese e compensi di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. La causa era assegnata al giudice dott.ssa Laura Frata;
a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, con provvedimento del 06.06.2018, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. All'udienza del 20.12.2018 il giudice non ammetteva la prova per testi dedotta da parte opponente in quanto inammissibile ed irrilevante e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2020, coassegnando la causa al gop Michela Fugaro. La causa era rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.04.2021, a trattazione scritta. I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente ed il giudice tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono. L'oggetto del presente giudizio è volto, in primo luogo, ad accertare se la Controparte_1 abbia o meno svolto i lavori descritti nella fattura n.29/2017 e se tali lavori siano stati o meno pagati. L'ingiungente ha provato la sua pretesa: dai documenti prodotti in atti emerge che la prestazione specificata nella fattura azionata con l'ingiunzione di pagamento è stata realmente eseguita e, di conseguenza, l'esistenza del relativo rapporto obbligatorio sottostante. Parte opposta ha precisato che la commessa, ordinata direttamente da a Parte_1
, non è stata formalizzata per iscritto, come è consuetudine in questo Controparte_1 settore;
rimane un fatto che i lavori di posatura delle ceramiche nel cantiere francese della sono stati eseguiti dalla società e che la Parte_1 Controparte_1 circostanza non è stata contestata dall'opponente (cfr. pag. 4 atto di citazione in opposizione). Spettava, a questo punto, all'opponente dimostrare che l'asserito rapporto non era mai sorto tra le parti, era invalido o si era estinto ovvero che esisteva una condizione idonea ad incidere in qualche modo sull'obbligazione o sul suo asserito inadempimento. Gran parte delle argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione fanno riferimento, in realtà, ad altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contro , Parte_2 ma, si sottolinea che i rapporti tra la società opposta e non sono Parte_2 oggetto del presente giudizio. D'altra parte, si evince facilmente dagli atti del giudizio di opposizione che Parte_1 ha iniziato nei confronti di , che i pagamenti contestati riguardano solo Parte_2 la fornitura del materiale, non la posa, e che la società opposta si era limitata a consigliare alla la ditta . Pt_1 Controparte_1 La afferma di avere stipulato un contratto solo con Parte_1 Parte_2 e che, quindi, nulla deve a;
di fatto, non ha pagato le opere di posa né il Controparte_1 materiale fornito da . Parte_2
Le istanze istruttorie formulate da parte opponente non sono state accolte, in quanto, come rilevato nell'ordinanza del 20.12.2018, i capitoli di prova formulati concernevano circostanze pacifiche, documentali, negative e irrilevanti ai fini della decisione. L'opponente non ha, quindi, assolto all'onere della prova di quanto eccepito: anche volendo accogliere la tesi, peraltro non provata, di un contratto d'appalto intercorso tra Parte_1
committente, e , appaltatore, nel quale
[...] Parte_2 Controparte_1
avrebbe avuto un subappalto da , è incontestato il mancato
[...] Parte_2 pagamento del lavoro svolto dall'odierna opposta . Controparte_1 Nel caso di specie, il subappaltatore è legittimato ad agire direttamente Controparte_1 nei confronti del committente ex art. 1676 c.c., valendo il regime di solidarietà tra committente imprenditore e appaltatore che opera anche con riguardo alle somme dovute ai lavoratori autonomi, posizione a cui è assimilabile la condizione dell'odierna opposta
. Controparte_1 Con riferimento agli asseriti vizi lamentati dalla società opponente, gli stessi non sono più visibili e periziabili, in quanto smantellati dalla stessa , come richiesto dal Parte_1 cliente francese, il quale aveva optato per un'altra soluzione. Non si ritiene sufficiente la perizia tecnica di parte, in quanto non è idonea a dimostrare né gli asseriti vizi né a chi imputarli. Pertanto, anche con riferimento a questa contestazione, parte opponente non ha assolto all'onere della prova e la sua richiesta non può essere accolta. Considerato quanto esposto, si ritiene, da un lato, che sia stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto e, dall'altro, che parte opponente non abbia fondato la sua opposizione su valide e legittime pretese: è dunque Controparte_3 creditore di dell'importo capitale di € 7.536,00, come richiesto nel Parte_1 procedimento monitorio.
* * * Le spese seguono la soccombenza e, quindi, l'opponente va condannato Parte_1 a rimborsare alla società opposta le spese legali che si liquidano sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod., nel valore medio, in complessivi € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) rigetta le domande tutte di parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo telematico n. 6642/2017 del 17.11.2017 R.G. 17730/2017 emesso dal Tribunale di Brescia, e condanna , Parte_1 impresa individuale in persona del titolare, a pagare a in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma capitale di € 7.536,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura insoluta sino al saldo, oltre alle spese della procedura liquidate in € 750,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive;
2) condanna , impresa individuale in persona dell'omonimo titolare, a Parte_1 corrispondere le spese legali del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro € 5.077,00 per compensi professionali, oltre le anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Gravallese.
Brescia, 10 ottobre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma
1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento
è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.