Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 16/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 1313/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. David Paul Parte_1
Di Lallo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via CP_1
Spezioli n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del Per_1
22/03/24, dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/12/2024 il ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile dal 01/03/2021, deduceva l'illegittimità della sospensione della prestazione disposta dall' a decorrere da gennaio 2024, evidenziando come non ricorresse alcune delle ipotesi CP_1 tassative in presenza delle quali era consentito sospendere l'erogazione della prestazione.
Tanto premesso, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione nei confronti del ricorrente dell'erogazione del contributo pensionistico operata dall' e per l'effetto CP_1
1
), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro P.IVA_2
il Grande n. 21 - Sede Provinciale di Chieti, in persona del suo Direttore pro tempore, con sede in Chieti alla Via Domenico Spezioli n. 12, al ripristino della suddetta erogazione della pensione di invalidità dal momento della sospensione, così come già riconosciuta in sede giudiziale ed in Commissione Medica, in favore del Sig. e al contempo Parte_1 condannare l' (P.IVA - C.F. Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro P.IVA_2
il Grande n. 21 - Sede Provinciale di Chieti, in persona del suo Direttore pro tempore, con sede in Chieti alla Via Domenico Spezioli n. 12, alla corresponsione in favore del Sig. Pt_1
delle somme arbitrariamente/indebitamente trattenute e/o sospese nonché le ulteriori
[...]
somme che saranno via via trattenute nelle more del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. CP_ 1.1. L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente è titolare di pensione di invalidità civile dal 1° marzo 2021, in quanto riconosciuto dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% nella seduta del 16/07/2021 (doc. 2 ric.) e del
25/05/2023 (doc. 4 ric.). La prestazione è stata erogata dall' fino al 31/12/2023 (doc. 12- CP_1
14 res.). Con decreto del 9.11.2023 il ricorrente è stato citato a giudizio per il delitto previsto e punito dall'art. 640 c.p., per aver conseguito l'ingiusto profitto della pensione di invalidità civile, traendo in inganno i Medici della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, mediante esibizione di due certificati medici contraffatti o artefatti e ciò al fine di ottenere una diagnosi di depressione maggiore cronicizzata (doc. 9 ric.).
A seguito del rinvio a giudizio, l' ha sospeso l'erogazione della pensione di invalidità e si CP_1
è costituita parte civile nel procedimento penale, chiedendo la condanna alla restituzione di tutte le somme corrisposte al ricorrente a titolo di pensione (doc. 10 res.).
2 2.2. Tali essendo i fatti di causa, ritiene il giudicante che la sospensione dell'erogazione della prestazione da parte dell' sia pienamente legittima. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio CP_1
per aver falsificato la certificazione medica che ha portato la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile a riconoscere esistente una depressione maggiore cronicizzata e una conseguente invalidità del 100%. Benché allo stato non vi sia alcuna condanna del ricorrente e anche se non è stata emessa alcuna misura cautelare, la sospensione dell'erogazione della prestazione deve ritenersi giustificata dalla necessità di attendere gli esisti del procedimento penale, che potrebbe accertare che la prestazione non è dovuta ed è stata indebitamente erogata. In pendenza di un procedimento penale nel quale l' ha anche CP_1 chiesto la condanna alla restituzione della prestazione, l'Istituto Previdenziale non poteva fare altro che cautelarsi sospendendo la prestazione, anche per evitare ulteriori esborsi di denaro pubblico potenzialmente soggetti ad un successivo recupero. Peraltro, la misura adottata non è definitiva, trattandosi, appunto, di una sospensione strettamente legata all'esito del procedimento penale. D'altra parte, il ricorrente, a fronte di accuse molto gravi e relative a comportamenti posti in essere proprio per ottenere con l'inganno la prestazione sospesa, non ha offerto alcun elemento utile a comprovare la sussistenza, in epoca successiva alla contestata sospensione, della patologia che ha portato al riconoscimento della pensione di invalidità. Tutta la documentazione medica prodotta è, infatti, anteriore al gennaio 2024 e, quindi, non idonea a provare l'attuale sussistenza di una condizione di invalidità del 100%.
3. Le brevi considerazioni che precedono portano al rigetto del ricorso.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
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