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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/08/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 582/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Modica in via Cozzo Rotondo n. 26/C, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara
Arena, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Modica in via Cozzo Rotondo n. 26/C, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi
Carpenzano, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 11.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Lentini (SR) il 13.04.1989, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie
A, dell'anno 1989, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Saronno, 20.06.1990), (Saronno, Per_1 Per_2
07.07.1992) e (Ragusa, 09.09.1997), tutti maggiorenni ed indipendenti economicamente;
Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28.03.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno opportuno nell'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. , titolare di una pensione mensile di € 2.893,92 (rateo pensione febbraio 2025), si obbliga Pt_3
a versare in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, tramite ricarica Poste Parte_1
Pay sopra indicata, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 750,00, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Considerato che
, come di seguito sarà precisato, i coniugi intendono immediatamente porre in vendita la casa coniugale in comunione di beni tra gli stessi, si conviene che il sig. provveda al pagamento dell'assegno di mantenimento nella Pt_3 misura sopra indicata fino ai 24 mesi successivi dal momento della stipula dell'atto definitivo di vendita della casa suddetta. Conseguentemente, decorsi detti due anni dal mese della stipula dell'atto definitivo di vendita, l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. in favore della sig.ra Pt_3 sarà pari a € 600,00 mensili, rivalutati a quel momento. Parte_1
3. La Sig.ra si impegna a rilasciare la casa coniugale nel breve tempo e appena possibile. Parte_1
Sino all'effettivo trasferimento presso altra abitazione il Sig. le corrisponderà un assegno di Pt_3 mantenimento mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese.
SISTEMAZIONE PATRIMONIALE
4. I coniugi, in conseguenza dell'intervenuta separazione personale, al fine di ridurre le conflittualità esistenti, dichiarano di aver raggiunto un accordo per la sistemazione patrimoniale dei loro rapporti economici relativi all'immobile sito in C.da Cozzo Rotondo, di seguito specificato, e ai beni mobili registrati, tutti essi oggetto di comunione legale tra i coniugi, e riguardo agli stessi convengono quanto segue: Stabiliscono congiuntamente, dal momento della sottoscrizione del presente atto, di porre in vendita la casa familiare sita a Modica in Via Cozzo Rotondo n.26/c, a loro pervenuta con atto stipulato con al N.c.e.u. del Comune di Controparte_1
Modica, al foglio 100, part.lla 1179, sub. 20, sub 21, completo di ogni pertinenza, e quota di comproprietà con terzi, tramite conferimento di incarico a una agenzia immobiliare scelta di comune accordo che sarà incaricata alla vendita fino alla data del 31.12.2025, per un prezzo non inferiore a € 285.000,00. Le parti concordano, allo scadere del termine, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita per il prezzo come sopra convenuto, di conferire altro incarico di vendita alla medesima o ad altra agenzia immobiliare scelta di comune accordo, per il periodo
1.1.2026/31.12.2026, per il prezzo di € 275.000,00. Qualora alla data del 31.12.2026 l'immobile non risultasse ancora venduto, le parti verificheranno la possibilità di nuovi accordi in merito all'incarico di vendita immobiliare. Fino a quando non sarà proceduto alla vendita, la casa coniugale resterà nella mera disponibilità del sig. il quale provvederà a sostenere integralmente i Parte_4 costi relativi alle utenze, imposte e tasse, e alla manutenzione ordinaria, curando anche gli spazi esterni, assicurando il decoro, e curando la funzionalità degli impianti ivi esistenti.
a. Il ricavato della vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, unitamente alle pertinenze, al netto delle spese di agenzia, e di quanto altro necessario per la stipula della vendita, sarà diviso in parti uguali tra i coniugi essendo tale bene ricaduto in comunione tra i coniugi.
b. La sig.ra viene autorizzata a prelevare i seguenti beni dalla casa coniugale: Parte_1
-mobili cucina custoditi all'interno del vano garage, e quindi piano cottura, forno, dispensa e tavolo;
- camera da letto delle figlie (n.2 letti in ferro battuto, n.1 libreria e n.2 armadi a muro);
- televisore sito in cucina;
- il divano o in alternativa n.2 poltrone del salotto
- n. 2 gatti
- stoviglie, tovaglie e utensili vari.
Resta inteso che la sig.ra lascerà la casa coniugale non appena troverà una soluzione Parte_1 abitativa idonea. Dal momento in cui lascerà la casa coniugale, e successivamente avesse necessità di accedervi, provvederà ad avvisare in via preventiva il sig. . Pt_3
5. In relazione ai beni mobili registrati di proprietà dei coniugi, si conviene quanto segue: L'autovettura
Ford, modello C-max, tg EH650VX, intestata alla sig.ra viene assegnata a Parte_1 quest'ultima, che provvederà al pagamento integrale delle tasse di proprietà, assicurazione rca e eventuali multe o sanzioni anche relative ad annualità precedenti;
L'autovettura Ford, modello Fiesta, tg FJ264TE, intestata al sig. , viene assegnata a Pt_3 quest'ultimo, che provvederà al pagamento integrale delle tasse di proprietà, assicurazione rca e eventuali multe o sanzioni anche relative ad annualità precedenti;
Il motociclo KYMCO, modello People, tg CD85576, ancorchè intestato formalmente alla sig.ra ma di fatto rimasto nella esclusiva disponibilità ed uso del sig. , verrà a Parte_1 Pt_3 quest'ultimo assegnato: lo stesso provvederà al passaggio di proprietà a sua esclusiva spesa, sostenendo il pagamento integrale delle tasse di proprietà, assicurazione rca e eventuali multe o sanzioni anche relative ad annualità precedenti.
6. Il conto corrente aperto presso la Banca Unicredit, n. 0000103440935 intestato al sig. alla Pt_3 firma della presente verrà estinto unitamente alla carta intestata al Sig. e utilizzata dalla Sig.ra Pt_3
al deposito del presente ricorso. Parte_1
7. Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti le quali provvederanno, in via diretta ed esclusiva, al pagamento delle competenze professionali spettanti ai rispettivi legali.
8. Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia. che l'udienza di comparizione del dì 11.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali e non contrastano con disposizioni di legge;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_4 hanno contratto matrimonio concordatario a Lentini (SR) in data 13.04.1989, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno
1989;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese. - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lentini (SR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 582/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Modica in via Cozzo Rotondo n. 26/C, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara
Arena, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Modica in via Cozzo Rotondo n. 26/C, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi
Carpenzano, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 11.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Lentini (SR) il 13.04.1989, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie
A, dell'anno 1989, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Saronno, 20.06.1990), (Saronno, Per_1 Per_2
07.07.1992) e (Ragusa, 09.09.1997), tutti maggiorenni ed indipendenti economicamente;
Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28.03.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno opportuno nell'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. , titolare di una pensione mensile di € 2.893,92 (rateo pensione febbraio 2025), si obbliga Pt_3
a versare in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, tramite ricarica Poste Parte_1
Pay sopra indicata, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 750,00, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Considerato che
, come di seguito sarà precisato, i coniugi intendono immediatamente porre in vendita la casa coniugale in comunione di beni tra gli stessi, si conviene che il sig. provveda al pagamento dell'assegno di mantenimento nella Pt_3 misura sopra indicata fino ai 24 mesi successivi dal momento della stipula dell'atto definitivo di vendita della casa suddetta. Conseguentemente, decorsi detti due anni dal mese della stipula dell'atto definitivo di vendita, l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. in favore della sig.ra Pt_3 sarà pari a € 600,00 mensili, rivalutati a quel momento. Parte_1
3. La Sig.ra si impegna a rilasciare la casa coniugale nel breve tempo e appena possibile. Parte_1
Sino all'effettivo trasferimento presso altra abitazione il Sig. le corrisponderà un assegno di Pt_3 mantenimento mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese.
SISTEMAZIONE PATRIMONIALE
4. I coniugi, in conseguenza dell'intervenuta separazione personale, al fine di ridurre le conflittualità esistenti, dichiarano di aver raggiunto un accordo per la sistemazione patrimoniale dei loro rapporti economici relativi all'immobile sito in C.da Cozzo Rotondo, di seguito specificato, e ai beni mobili registrati, tutti essi oggetto di comunione legale tra i coniugi, e riguardo agli stessi convengono quanto segue: Stabiliscono congiuntamente, dal momento della sottoscrizione del presente atto, di porre in vendita la casa familiare sita a Modica in Via Cozzo Rotondo n.26/c, a loro pervenuta con atto stipulato con al N.c.e.u. del Comune di Controparte_1
Modica, al foglio 100, part.lla 1179, sub. 20, sub 21, completo di ogni pertinenza, e quota di comproprietà con terzi, tramite conferimento di incarico a una agenzia immobiliare scelta di comune accordo che sarà incaricata alla vendita fino alla data del 31.12.2025, per un prezzo non inferiore a € 285.000,00. Le parti concordano, allo scadere del termine, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita per il prezzo come sopra convenuto, di conferire altro incarico di vendita alla medesima o ad altra agenzia immobiliare scelta di comune accordo, per il periodo
1.1.2026/31.12.2026, per il prezzo di € 275.000,00. Qualora alla data del 31.12.2026 l'immobile non risultasse ancora venduto, le parti verificheranno la possibilità di nuovi accordi in merito all'incarico di vendita immobiliare. Fino a quando non sarà proceduto alla vendita, la casa coniugale resterà nella mera disponibilità del sig. il quale provvederà a sostenere integralmente i Parte_4 costi relativi alle utenze, imposte e tasse, e alla manutenzione ordinaria, curando anche gli spazi esterni, assicurando il decoro, e curando la funzionalità degli impianti ivi esistenti.
a. Il ricavato della vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, unitamente alle pertinenze, al netto delle spese di agenzia, e di quanto altro necessario per la stipula della vendita, sarà diviso in parti uguali tra i coniugi essendo tale bene ricaduto in comunione tra i coniugi.
b. La sig.ra viene autorizzata a prelevare i seguenti beni dalla casa coniugale: Parte_1
-mobili cucina custoditi all'interno del vano garage, e quindi piano cottura, forno, dispensa e tavolo;
- camera da letto delle figlie (n.2 letti in ferro battuto, n.1 libreria e n.2 armadi a muro);
- televisore sito in cucina;
- il divano o in alternativa n.2 poltrone del salotto
- n. 2 gatti
- stoviglie, tovaglie e utensili vari.
Resta inteso che la sig.ra lascerà la casa coniugale non appena troverà una soluzione Parte_1 abitativa idonea. Dal momento in cui lascerà la casa coniugale, e successivamente avesse necessità di accedervi, provvederà ad avvisare in via preventiva il sig. . Pt_3
5. In relazione ai beni mobili registrati di proprietà dei coniugi, si conviene quanto segue: L'autovettura
Ford, modello C-max, tg EH650VX, intestata alla sig.ra viene assegnata a Parte_1 quest'ultima, che provvederà al pagamento integrale delle tasse di proprietà, assicurazione rca e eventuali multe o sanzioni anche relative ad annualità precedenti;
L'autovettura Ford, modello Fiesta, tg FJ264TE, intestata al sig. , viene assegnata a Pt_3 quest'ultimo, che provvederà al pagamento integrale delle tasse di proprietà, assicurazione rca e eventuali multe o sanzioni anche relative ad annualità precedenti;
Il motociclo KYMCO, modello People, tg CD85576, ancorchè intestato formalmente alla sig.ra ma di fatto rimasto nella esclusiva disponibilità ed uso del sig. , verrà a Parte_1 Pt_3 quest'ultimo assegnato: lo stesso provvederà al passaggio di proprietà a sua esclusiva spesa, sostenendo il pagamento integrale delle tasse di proprietà, assicurazione rca e eventuali multe o sanzioni anche relative ad annualità precedenti.
6. Il conto corrente aperto presso la Banca Unicredit, n. 0000103440935 intestato al sig. alla Pt_3 firma della presente verrà estinto unitamente alla carta intestata al Sig. e utilizzata dalla Sig.ra Pt_3
al deposito del presente ricorso. Parte_1
7. Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti le quali provvederanno, in via diretta ed esclusiva, al pagamento delle competenze professionali spettanti ai rispettivi legali.
8. Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia. che l'udienza di comparizione del dì 11.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali e non contrastano con disposizioni di legge;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_4 hanno contratto matrimonio concordatario a Lentini (SR) in data 13.04.1989, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno
1989;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese. - Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lentini (SR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti