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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/11/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] avente sede legale a Bisceglie (BT) alla Controparte_1
Via Sant'Andrea n. 243, (P.IVA ) nonché nei confronti del socio P.IVA_1 accomandatario illimitatamente responsabile (C.F. Controparte_1
), nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Molfetta n. 42.
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso depositato il 22.07.2024, con il quale il P.M. in sede ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
(P.I. ), rappresentando che, Controparte_1 P.IVA_1 dalla nota trasmessa in data 02.05.2024, la Direzione Regionale di Bari, CP_2 incaricata di effettuare accertamenti nell'ambito del fascicolo 727/2024 mod.45, è emerso che la società risulta gravata da debiti nei confronti dell'Ente per un Controparte_3 importo complessivo pari ad €.538.865,56, carichi già affidati all' Controparte_4
. Ha, pertanto, ritenuto che il predetto elemento sia indice di insolvenza e che
[...] sussistano i requisiti previsti dagli artt. 49 e 121 del c.c.i.i. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- dato atto della rituale integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di ambo i convenuti;
Pagina 1 di 4 - a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore in data 21.10.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- ritenuta la propria competenza e dato atto della ritualità del contraddittorio processuale;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative della
GDF;
- dato atto che la domanda prenotativa di concordato preventivo e/o ristrutturazione dei debiti ex art. 44 CCII è stata dichiarata improcedibile con decreto di questo Tribunale del
21.10.2025, per mancato tempestivo deposito del piano e della proposta concordataria;
- considerato che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe sul debitore l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass.,
23.3.2018, n. 7372); con riferimento al contenuto di tale onere, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 49 C.C.I.I., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I.; ad ogni buon conto, dall'informativa della G.d.F. in atti risulta, tra l'altro, un volume d'affari della convenuta, in riferimento all'anno 2023, pari ad €.619.320,00;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
1) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro
200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad € 500.000,00:
2) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo d cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.: a tal proposito, dall'informativa in atti, è documentato il debito iscritto a ruolo nei confronti di di complessivi € 1.458.006,25 (come da elenco cartelle di Controparte_4 pagamento e avvisi di addebito, in atti); tra l'altro, il debito nei confronti dell' e di € CP_2
636.115,72 (di cui € 54.929,96 non inviati in riscossione);
- ritenuto, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, intesa quale impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa: nella specie, risulta, che la società non disponga di credito e di risorse e quindi di liquidità necessari per
Pagina 2 di 4 soddisfare le obbligazioni nei confronti dell'Erario in quanto è gravata da debiti consolidati iscritti a ruolo per complessivi € 1.458.006,25; è intestataria di un solo bene mobile registrato di modico valore (autovettura Ford Fiesta targata CX195FK);
- tenuto conto dell'entità della debitoria e della persistenza degli inadempimenti e ritenuta, pertanto l'insolvenza;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 C.C.I.I., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] avente sede legale a Bisceglie (BT) in Controparte_1 via Sant'Andrea n. 243, (P.IVA ), nonché nei confronti del socio P.IVA_1 accomandatario illimitatamente responsabile (C.F. Controparte_1
), nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Molfetta n. 42;
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Antonio Lacatena;
NOMINA curatore l'avv. iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi Controparte_5
d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.
Pagina 3 di 4 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 13 febbraio 2026, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.; SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 21 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Francesca Pastore
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] avente sede legale a Bisceglie (BT) alla Controparte_1
Via Sant'Andrea n. 243, (P.IVA ) nonché nei confronti del socio P.IVA_1 accomandatario illimitatamente responsabile (C.F. Controparte_1
), nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Molfetta n. 42.
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso depositato il 22.07.2024, con il quale il P.M. in sede ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
(P.I. ), rappresentando che, Controparte_1 P.IVA_1 dalla nota trasmessa in data 02.05.2024, la Direzione Regionale di Bari, CP_2 incaricata di effettuare accertamenti nell'ambito del fascicolo 727/2024 mod.45, è emerso che la società risulta gravata da debiti nei confronti dell'Ente per un Controparte_3 importo complessivo pari ad €.538.865,56, carichi già affidati all' Controparte_4
. Ha, pertanto, ritenuto che il predetto elemento sia indice di insolvenza e che
[...] sussistano i requisiti previsti dagli artt. 49 e 121 del c.c.i.i. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- dato atto della rituale integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di ambo i convenuti;
Pagina 1 di 4 - a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore in data 21.10.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- ritenuta la propria competenza e dato atto della ritualità del contraddittorio processuale;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative della
GDF;
- dato atto che la domanda prenotativa di concordato preventivo e/o ristrutturazione dei debiti ex art. 44 CCII è stata dichiarata improcedibile con decreto di questo Tribunale del
21.10.2025, per mancato tempestivo deposito del piano e della proposta concordataria;
- considerato che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe sul debitore l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass.,
23.3.2018, n. 7372); con riferimento al contenuto di tale onere, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 49 C.C.I.I., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I.; ad ogni buon conto, dall'informativa della G.d.F. in atti risulta, tra l'altro, un volume d'affari della convenuta, in riferimento all'anno 2023, pari ad €.619.320,00;
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
1) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro
200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad € 500.000,00:
2) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo d cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.: a tal proposito, dall'informativa in atti, è documentato il debito iscritto a ruolo nei confronti di di complessivi € 1.458.006,25 (come da elenco cartelle di Controparte_4 pagamento e avvisi di addebito, in atti); tra l'altro, il debito nei confronti dell' e di € CP_2
636.115,72 (di cui € 54.929,96 non inviati in riscossione);
- ritenuto, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, intesa quale impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa: nella specie, risulta, che la società non disponga di credito e di risorse e quindi di liquidità necessari per
Pagina 2 di 4 soddisfare le obbligazioni nei confronti dell'Erario in quanto è gravata da debiti consolidati iscritti a ruolo per complessivi € 1.458.006,25; è intestataria di un solo bene mobile registrato di modico valore (autovettura Ford Fiesta targata CX195FK);
- tenuto conto dell'entità della debitoria e della persistenza degli inadempimenti e ritenuta, pertanto l'insolvenza;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 C.C.I.I., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] avente sede legale a Bisceglie (BT) in Controparte_1 via Sant'Andrea n. 243, (P.IVA ), nonché nei confronti del socio P.IVA_1 accomandatario illimitatamente responsabile (C.F. Controparte_1
), nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Molfetta n. 42;
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Antonio Lacatena;
NOMINA curatore l'avv. iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi Controparte_5
d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.
Pagina 3 di 4 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 13 febbraio 2026, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.; SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 21 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Francesca Pastore
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