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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
2597/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2597/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato il [...], a [...], (C.F.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentato, difeso ed elett.te domiciliato presso i propri difensori di fiducia Avv.ti Monica Raiola, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, tutti elettivamente domiciliati in S. Antonio Abate alla via Casa Rustillo n. 14
E
, nata il [...], a [...], C.F: Parte_2
residente in [...]
31, domiciliata alla via Venero n. 131, in Monreale (PA), presso e nello studio dell'avv. Manlio Di Miceli, del Foro di Palermo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, le parti hanno chiesto di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare, dando atto che nelle more della causa la figlia
, è diventata economicamente autosufficiente e pertanto ha scelto Persona_1 di lasciare la casa del padre e trasferirsi altrove, e chiedendo pertanto di tener conto della intervenuta modifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in data 28.12.1999 in Boscotrecase, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni, dal quale erano nati due figli: , nato a [...] Persona_2
(Na), il 07/10/1999, e , nata il [...], a [...], Persona_1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni come parzialmente modificate alla luce della sopraggiunta indipendenza economica della figlia, la quale ha lasciato la casa paterna e si è trasferita altrove.
In ragione della maggiore età e dell'indipendenza economica raggiunta dalla figlia, nulla va statuito in ordine al mantenimento nei suoi confronti.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della stessa, in particolare, prevedendo che la casa coniugale resti nella disponibilità del;
inoltre ha Pt_1 Parte_2 dichiarato di essere economicamente autosufficiente ed ha rinunciato a qualsiasi forma di mantenimento.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
in data 30.12.2024 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nato il [...], a Parte_1
LA di AB e , nata il [...] a [...] Parte_2
Annunziata, ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Boscotrecase, alla via Annunziatella, n. 42, continuerà a restare nella disponibilità del sig. ; Parte_1
3. si dichiara autosufficiente economicamente e rinuncia Parte_2
a qualsiasi forma di mantenimento;
4. riconosce che le intere somme depositate sul libretto Parte_2 postale n. 000022744490, cointestato ad entrambi i coniugi, sono del sig. , il quale viene esplicitamente autorizzato dalla Parte_1 sig.ra a prelevare tali somme ed a chiudere il libretto Parte_2 postale cointestato. La stessa si rende disponibile fin da ora ad eseguire tutti gli adempimenti necessari a tal fine;
5. , riconosce altresì che le somme presenti sul libretto Parte_2 postale n. 000021324056 a lei intestato, sono del sig. Parte_1
e si impegna fin d'ora a trasferire tali somme al sig. Parte_1 tramite bonifico su P.Pay evolution IBAN: 1T89D3608105138292742392748;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscotrecase (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 12, parte I, ufficio 1, dei registri di matrimonio dell'anno 1999);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 17.09.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2597/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato il [...], a [...], (C.F.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rappresentato, difeso ed elett.te domiciliato presso i propri difensori di fiducia Avv.ti Monica Raiola, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, tutti elettivamente domiciliati in S. Antonio Abate alla via Casa Rustillo n. 14
E
, nata il [...], a [...], C.F: Parte_2
residente in [...]
31, domiciliata alla via Venero n. 131, in Monreale (PA), presso e nello studio dell'avv. Manlio Di Miceli, del Foro di Palermo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, le parti hanno chiesto di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare, dando atto che nelle more della causa la figlia
, è diventata economicamente autosufficiente e pertanto ha scelto Persona_1 di lasciare la casa del padre e trasferirsi altrove, e chiedendo pertanto di tener conto della intervenuta modifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in data 28.12.1999 in Boscotrecase, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni, dal quale erano nati due figli: , nato a [...] Persona_2
(Na), il 07/10/1999, e , nata il [...], a [...], Persona_1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni come parzialmente modificate alla luce della sopraggiunta indipendenza economica della figlia, la quale ha lasciato la casa paterna e si è trasferita altrove.
In ragione della maggiore età e dell'indipendenza economica raggiunta dalla figlia, nulla va statuito in ordine al mantenimento nei suoi confronti.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della stessa, in particolare, prevedendo che la casa coniugale resti nella disponibilità del;
inoltre ha Pt_1 Parte_2 dichiarato di essere economicamente autosufficiente ed ha rinunciato a qualsiasi forma di mantenimento.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
in data 30.12.2024 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nato il [...], a Parte_1
LA di AB e , nata il [...] a [...] Parte_2
Annunziata, ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Boscotrecase, alla via Annunziatella, n. 42, continuerà a restare nella disponibilità del sig. ; Parte_1
3. si dichiara autosufficiente economicamente e rinuncia Parte_2
a qualsiasi forma di mantenimento;
4. riconosce che le intere somme depositate sul libretto Parte_2 postale n. 000022744490, cointestato ad entrambi i coniugi, sono del sig. , il quale viene esplicitamente autorizzato dalla Parte_1 sig.ra a prelevare tali somme ed a chiudere il libretto Parte_2 postale cointestato. La stessa si rende disponibile fin da ora ad eseguire tutti gli adempimenti necessari a tal fine;
5. , riconosce altresì che le somme presenti sul libretto Parte_2 postale n. 000021324056 a lei intestato, sono del sig. Parte_1
e si impegna fin d'ora a trasferire tali somme al sig. Parte_1 tramite bonifico su P.Pay evolution IBAN: 1T89D3608105138292742392748;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscotrecase (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 12, parte I, ufficio 1, dei registri di matrimonio dell'anno 1999);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 17.09.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato