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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7228 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 16968/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 11.07.2022, promossa con atto di appello notificato in data 04.07.2022 da
, nato a [...] il [...], residente in San Giorgio a Cremano (NA), Parte_1 via Giuseppe Di Vittorio n. 9, elettivamente domiciliato in Napoli, via Stendhal n. 23, presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Francesca Parte_1
Romana D'Auria, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(già , in persona della Controparte_1 Controparte_2 procuratrice speciale, dott.ssa , elettivamente domiciliata in Napoli, via Parte_2
Riviera di Chiaia n. 53, presso lo studio dell'Avv. Paolo Vitiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
e contro
Controparte_3 CP_4
APPELLATE - CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Barra n. 30/2022, pubblicata in data 03.01.2022, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale
Conclusioni per il conclude affinché l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice Pt_1 dell'Appello, voglia accogliere il gravame proposto dal sig. e in riforma della Parte_1 sentenza n. 30/2022 del 10.12.2021, dep.ta in cancelleria e resa pubblica in data 03.01.2022, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, Giudice Dott. Fabrizio Savoja, in questa se de impugnata, in virtù di quanto fatto rilevare nella parte in diritto dell'atto di appello, e voglia, in particolare, accertare e dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa la
nella sua qualità di proprietaria dell'autocarro tamponante tg. Controparte_3
CF729ZY e per l'effetto, condannare essa nella detta sua qualità, e la Controparte_3
1 in persona del legale rapp.te p.t., in virtù delle disposizioni legislative introdotte CP_4 dal D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) e quale istituto assicuratore che al momento del sinistro garantiva per la R.C.A. l'autocarro tamponante tg. CF729ZY (di proprietà di essa , ovvero condannare coloro che saranno ritenuti obbligati al Controparte_3 risarcimento in virtù delle vigenti richiamate disposizioni legislative, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di propria ragione, al pagamento in favore del sig. , quale Parte_1 risarcimento dei danni subiti nel sinistro de quo, della somma di € 2.113,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, nonché sosta tecnica per le riparazioni nonché ancora sosta legale, ovvero della somma minore o maggiore che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e/o dovuta.
Conclusioni per : conclude per il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato CP_1 inammissibile ed improponibile in fatto e diritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. ha agito contro la e la per sentirle Parte_1 CP_4 Controparte_3 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali da lui subiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in Napoli, via Bartolo Longo, in data 10.07.2015, alle ore 20.10 circa.
Secondo quanto esposto nell'atto di citazione in I grado: - nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura Peugeot 308, targata EP660GP, di proprietà del fu Pt_1 tamponata, nella parte posteriore, dall'autocarro targato CF729ZY, di proprietà della
[...]
e assicurato per la responsabilità civile dalla - lo scontro si verificò CP_3 CP_4
a causa della condotta di guida del conducente dell'autocarro, il quale provenendo da tergo, non frenò in tempo e andò a sbattere contro la Peugeot;
- l'urto provocò danni al paraurti posteriore, al cofano, alla traversa posteriore nonché alle corrispondenti parti meccaniche.
Nel corso del giudizio di I grado è intervenuta la nella qualità di compagnia CP_5 assicurativa dell'autovettura dell'attore.
Con sentenza n. 30/2022, pubblicata in data 03.01.2022 e non notificata, il giudice di pace di Barra: - ha dichiarato la contumacia dell per difetto di procura alle liti;
- ha dichiarato CP_4 inammissibile l'intervento della - ha rigettato la domanda, compensando le spese CP_5 di lite e ponendo quelle di CTU a carico di parte attrice.
In base a quanto emerso dalla CTU, il giudice di I grado ha ritenuto inattendibile l'unico teste escusso, sig. . In particolare, il giudizio di inattendibilità è disceso Testimone_1 dal fatto che il teste aveva confermato tutti i danni lamentati dall'attore, riconoscendoli nelle foto in atti, mentre il CTU, ing. , aveva ritenuto una parte di essi non Persona_1 compatibile con la dinamica descritta in citazione.
Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto appello, deducendo che: - il giudice Pt_1 aveva male interpretato le conclusioni cui era pervenuto il CTU;
- quest'ultimo aveva
2 riconosciuto “la piena ed assoluta coerenza tra la dinamica dichiarata del sinistro ed i danni”, mentre aveva escluso la compatibilità soltanto rispetto a una piccola parte di essi, non rappresentata nelle foto versate in atti;
- non vi era dunque alcun contrasto tra la deposizione testimoniale e le conclusioni del CTU;
- la domanda doveva essere accolta, in quanto procedibile e provata. Ciò dedotto ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
La si è tardivamente costituita in data 31.10.2022, sostenendo di essere Controparte_1 legittimata ad intervenire nel giudizio di I grado in forza della disciplina dell'indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005. Secondo la tesi dell'assicurazione, «Pur dopo la ben nota sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009, l'impresa c.d. gestionaria in virtù del più volte richiamato art. 149 ha conservato pur sempre, nei confronti dell'impresa debitrice, quel ruolo di “garante” che la suddetta norma le impone. Ruolo che, quindi, le consente di avere un interesse concreto ed attuale ad intervenire nel giudizio eventualmente instaurato nei soli confronti dell'impresa del responsabile, poiché essa rimane, comunque, ex lege, il soggetto tenuto a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui in quanto, ex art. 149 3° comma, “obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile”». La compagnia ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto non conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, ha evidenziato come tra la CTU e la deposizione testimoniale vi fosse un contrasto in punto di danni causati dal sinistro, che era stato correttamente valorizzato dal giudice di prime cure. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'appello.
*****
§ 2. L'appello è ammissibile, in quanto è formulato in modo da rispettare il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis ovvero prima delle modifiche alla norma introdotte dal d.lgs. n. 149 del 10.10.2022).
Come statuito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Ebbene, nel caso in esame, l'appellante ha contestato la decisione, spiegando per quale motivo il contrasto tra CTU e prova testimoniale, posto dal giudice alla base del rigetto della
3 domanda, era in realtà inesistente.
§ 3. È invece inammissibile l'appello incidentale proposto in via implicita dalla , la CP_1 quale, alle pp. 2 e 3 della comparsa di costituzione, ha indicato le ragioni per cui il suo intervento in I grado doveva ritenersi ammissibile.
Ed invero, la compagnia si è costituita tardivamente, senza rispettare il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in atto di appello (14.11.2022), sicché è decaduta dalla possibilità di impugnare la decisione di I grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il suo intervento in giudizio (cfr. Cass., sez. VI, n. 6386 del 06/03/2020; Cass., sez. III, n.
12724 del 19/06/2015). Tale statuizione è quindi passata in giudicato (cfr. Cass., sez. un., n.
35110 del 17/11/2021), con conseguente inammissibilità della costituzione nel giudizio di appello della , nei confronti della quale la notificazione dell'atto di appello deve intendersi CP_1 eseguita ai sensi dell'art. 332 c.p.c..
§ 4. Nel merito l'appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha espressamente statuito in ordine alla proponibilità della domanda avanzata dal sicché sulla questione si è ormai formato il giudicato interno. Pt_1
Passando ai fatti costitutivi della pretesa, l'attore ha provato di essere il proprietario della
Peugeot targata EP660GP mediante la produzione di visura del P.R.A. (cfr. doc. 2 fasc. I grado). Sempre tramite visura del P.R.A., il ha provato che, all'epoca del sinistro, Pt_1
l'autocarro targato CF729ZY era di proprietà della (cfr. doc. 3 fasc. I Controparte_3 grado). Infine, la prova che il suddetto autocarro era assicurato dalla è Controparte_6 data dalla missiva del 12.11.2015, con cui l'anzidetta compagnia assicurativa, lungi dal contestare l'esistenza della copertura, ha invitato l'attore a rivolgersi alla propria compagnia assicurativa per attivare la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del
2005.
Ancora, il danneggiato non è obbligato ad attivare la procedura prevista dal citato art. 149, ma può sempre optare, come avvenuto nel caso in esame, per la proposizione dell'azione diretta prevista dall'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, trattandosi di rimedi tra loro alternativi
(cfr. Corte Cost. n. 180 del 2009).
Il teste escusso in primo grado, sig. , ha dichiarato che: - al Testimone_1 momento del sinistro, verificatosi alla metà del luglio 2015, si trovava a bordo della Fiat
Peugeot in qualità di trasportato;
- l'autovettura era guidata da;
- mentre stavano Parte_1 CP_ percorrendo via Bartolo Longo, direzione Ponticelli, frenò, perché l'autovettura che li precedeva stava rallentando;
- in quel momento, un furgone che procedeva dietro di loro, tamponò la Fiat Peugeot, colpendola nella parte posteriore, con la sua parte anteriore;
- i conducenti si scambiarono i dati;
- l'auto del riportò danni al paraurti posteriore, alla Pt_1 parte sottostante e alla parte interna del cofano;
- nessuno riportò lesioni fisiche;
- le foto mostrategli nel corso dell'escussione rappresentavano i danni subiti dalla Peugeot.
4 Il teste è nel complesso attendibile, avendo reso una deposizione precisa, priva di contraddizioni intrinseche e, come si vedrà a breve, non smentita dagli altri elementi istruttori in atti.
Al riguardo, l'appello coglie nel segno nel momento in cui evidenzia come non vi sia alcuna sostanziale contraddizione tra quanto riferito dal teste e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU, ing. , è giunto alla conclusione che i danni lamentati dall'attore sono Persona_1 coerenti con la dinamica dichiarata, ma una parte di essi non è compatibile con le altezze dei veicoli. In risposta alle note del consulente della , il CTU ha confermato la coerenza dei CP_1 danni alla parte posteriore della Peugeot con un urto da tamponamento, ha elencato i danneggiamenti riconducibili allo scontro ed ha precisato che i danni non compatibili erano quelli al “pavimento posteriore” e al “rinforzo rivestimento posteriore”.
Orbene, se si esaminano le foto riconosciute dal teste e quanto da lui dichiarato non emerge alcun contrasto con quanto appurato dal CTU, atteso che il teste non ha mai menzionato i danni esclusi dall'ing. né questi sono visibili nelle foto in atti, soprattutto da parte Per_1 di chi è privo di cognizione tecniche in materia.
Una volta escluso il contrasto, non vi sono ragioni per dubitare della deposizione testimoniale, che, anzi, trova una conferma nelle indagini peritali.
Pertanto, il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda in quanto priva di supporto probatorio. L'attore, infatti, ha fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa sia attraverso la deposizione del teste sia attraverso la CTU.
§ 5. A questo punto va rilevato che la responsabilità del sinistro deve essere addebitata per intero al conducente dell'autocarro, il quale, non rispettando la distanza di sicurezza, non è riuscito ad arrestare in tempo la marcia del veicolo, onde evitare lo scontro. Sul punto, è pacifico in giurisprudenza che il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 149, comma 1, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) pone a carico del conducente del veicolo tamponante «una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili» (cfr. Cass., sez. VI, n. 18708 del 01/07/2021). Prova liberatoria che nel caso in esame non è stata fornita.
Alla luce di quanto precede, in accoglimento dell'appello, la e la Controparte_3 CP_4
devono essere condannate - la prima ex artt. 2043 e 2054, comma 3, cod. civ., la
[...] seconda ex art. 144 del d.lgs. n 209 del 2005 - al risarcimento del danno patito dall'attore.
§ 6. Per la quantificazione del danno è possibile riferirsi alla CTU, che ha stimato i costi di riparazione in € 2.113,88 (IVA compresa) in valuta del novembre del 2020 (vedi scheda di
5 valutazione danni allegata alla CTU), corrispondenti a € 2.513,40 in valuta attuale
(rivalutazione effettuata in base agli Indici ISTA-F.O.I.; coeff. rivalutazione: 1,189; ultimo indice disponibile: giugno 2025). La suddetta stima si riferisce ai soli danni giudicati compatibili dal consulente d'ufficio.
Il danno da sosta tecnica non può essere riconosciuto, in quanto è stato allegato in modo del tutto generico e non risulta provato (cfr., da ultimo, Cass., sez. II, n. 32946 del
17/12/2024).
§ 7. In conclusione, in riforma della sentenza di I grado, la e Controparte_3
l devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore del CP_4
di € 2.513,40, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza Pt_1 dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
Nulla spetta per interessi “compensativi”, ossia per il danno da ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, atteso che l'attore non ha tempestivamente allegato né la sua intenzione di utilizzare quanto liquidatogli per un investimento produttivo di reddito, né che il tasso di rimuneratività media del denaro è stato superiore al tasso di svalutazione nel periodo in considerazione (cfr. Cass., sez. III, n. 12452 del 25/08/2003, Cass., sez. III, n.
18564 del 13/07/2018, nonché, sugli oneri di allegazione del danneggiato, Cass., sez. lav., n.
1111 del 20/01/2020 e Cass., sez. III, n. 4938 del 16/02/2023).
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e del valore della controversia.
La condanna alle spese va estesa alla , la quale si è costituita in entrambi i gradi di CP_1 giudizio al fine di contrastare la domanda dell'attore.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della e della Controparte_3
in solido tra loro. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace di Barra n.
30/2022, condanna la e l al pagamento, in Controparte_3 CP_4 favore di , di 2.513,40, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. Parte_1 civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna la l e la in solido Controparte_3 CP_4 Controparte_1 tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dal in relazione al I grado del Pt_1 giudizio, spese liquidate nel costo del contributo unificato e in € 1.265,00 per compenso del difensore (€ 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria, € 425,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, in favore
6 degli Avv.ti e Francesca Romana D'Auria; Parte_1
c) condanna la l e la in solido Controparte_3 CP_4 Controparte_1 tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dal in relazione al presente Pt_1 grado di giudizio, spese liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 1.826,00 per compenso del difensore (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, €
426,00 per la fase istruttoria, € 600,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge con distrazione, in favore degli Avv.ti e Francesca Romana D'Auria; Parte_1
d) pone le spese di CTU a carico della e dell Controparte_3 Controparte_4
Napoli, 18.07.2025 Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 11.07.2022, promossa con atto di appello notificato in data 04.07.2022 da
, nato a [...] il [...], residente in San Giorgio a Cremano (NA), Parte_1 via Giuseppe Di Vittorio n. 9, elettivamente domiciliato in Napoli, via Stendhal n. 23, presso lo studio dell'Avv. , che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Francesca Parte_1
Romana D'Auria, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(già , in persona della Controparte_1 Controparte_2 procuratrice speciale, dott.ssa , elettivamente domiciliata in Napoli, via Parte_2
Riviera di Chiaia n. 53, presso lo studio dell'Avv. Paolo Vitiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
e contro
Controparte_3 CP_4
APPELLATE - CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Barra n. 30/2022, pubblicata in data 03.01.2022, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale
Conclusioni per il conclude affinché l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice Pt_1 dell'Appello, voglia accogliere il gravame proposto dal sig. e in riforma della Parte_1 sentenza n. 30/2022 del 10.12.2021, dep.ta in cancelleria e resa pubblica in data 03.01.2022, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, Giudice Dott. Fabrizio Savoja, in questa se de impugnata, in virtù di quanto fatto rilevare nella parte in diritto dell'atto di appello, e voglia, in particolare, accertare e dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa la
nella sua qualità di proprietaria dell'autocarro tamponante tg. Controparte_3
CF729ZY e per l'effetto, condannare essa nella detta sua qualità, e la Controparte_3
1 in persona del legale rapp.te p.t., in virtù delle disposizioni legislative introdotte CP_4 dal D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) e quale istituto assicuratore che al momento del sinistro garantiva per la R.C.A. l'autocarro tamponante tg. CF729ZY (di proprietà di essa , ovvero condannare coloro che saranno ritenuti obbligati al Controparte_3 risarcimento in virtù delle vigenti richiamate disposizioni legislative, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di propria ragione, al pagamento in favore del sig. , quale Parte_1 risarcimento dei danni subiti nel sinistro de quo, della somma di € 2.113,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, nonché sosta tecnica per le riparazioni nonché ancora sosta legale, ovvero della somma minore o maggiore che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e/o dovuta.
Conclusioni per : conclude per il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato CP_1 inammissibile ed improponibile in fatto e diritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. ha agito contro la e la per sentirle Parte_1 CP_4 Controparte_3 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali da lui subiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in Napoli, via Bartolo Longo, in data 10.07.2015, alle ore 20.10 circa.
Secondo quanto esposto nell'atto di citazione in I grado: - nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura Peugeot 308, targata EP660GP, di proprietà del fu Pt_1 tamponata, nella parte posteriore, dall'autocarro targato CF729ZY, di proprietà della
[...]
e assicurato per la responsabilità civile dalla - lo scontro si verificò CP_3 CP_4
a causa della condotta di guida del conducente dell'autocarro, il quale provenendo da tergo, non frenò in tempo e andò a sbattere contro la Peugeot;
- l'urto provocò danni al paraurti posteriore, al cofano, alla traversa posteriore nonché alle corrispondenti parti meccaniche.
Nel corso del giudizio di I grado è intervenuta la nella qualità di compagnia CP_5 assicurativa dell'autovettura dell'attore.
Con sentenza n. 30/2022, pubblicata in data 03.01.2022 e non notificata, il giudice di pace di Barra: - ha dichiarato la contumacia dell per difetto di procura alle liti;
- ha dichiarato CP_4 inammissibile l'intervento della - ha rigettato la domanda, compensando le spese CP_5 di lite e ponendo quelle di CTU a carico di parte attrice.
In base a quanto emerso dalla CTU, il giudice di I grado ha ritenuto inattendibile l'unico teste escusso, sig. . In particolare, il giudizio di inattendibilità è disceso Testimone_1 dal fatto che il teste aveva confermato tutti i danni lamentati dall'attore, riconoscendoli nelle foto in atti, mentre il CTU, ing. , aveva ritenuto una parte di essi non Persona_1 compatibile con la dinamica descritta in citazione.
Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto appello, deducendo che: - il giudice Pt_1 aveva male interpretato le conclusioni cui era pervenuto il CTU;
- quest'ultimo aveva
2 riconosciuto “la piena ed assoluta coerenza tra la dinamica dichiarata del sinistro ed i danni”, mentre aveva escluso la compatibilità soltanto rispetto a una piccola parte di essi, non rappresentata nelle foto versate in atti;
- non vi era dunque alcun contrasto tra la deposizione testimoniale e le conclusioni del CTU;
- la domanda doveva essere accolta, in quanto procedibile e provata. Ciò dedotto ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
La si è tardivamente costituita in data 31.10.2022, sostenendo di essere Controparte_1 legittimata ad intervenire nel giudizio di I grado in forza della disciplina dell'indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005. Secondo la tesi dell'assicurazione, «Pur dopo la ben nota sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009, l'impresa c.d. gestionaria in virtù del più volte richiamato art. 149 ha conservato pur sempre, nei confronti dell'impresa debitrice, quel ruolo di “garante” che la suddetta norma le impone. Ruolo che, quindi, le consente di avere un interesse concreto ed attuale ad intervenire nel giudizio eventualmente instaurato nei soli confronti dell'impresa del responsabile, poiché essa rimane, comunque, ex lege, il soggetto tenuto a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui in quanto, ex art. 149 3° comma, “obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile”». La compagnia ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto non conforme al disposto dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, ha evidenziato come tra la CTU e la deposizione testimoniale vi fosse un contrasto in punto di danni causati dal sinistro, che era stato correttamente valorizzato dal giudice di prime cure. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'appello.
*****
§ 2. L'appello è ammissibile, in quanto è formulato in modo da rispettare il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis ovvero prima delle modifiche alla norma introdotte dal d.lgs. n. 149 del 10.10.2022).
Come statuito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Ebbene, nel caso in esame, l'appellante ha contestato la decisione, spiegando per quale motivo il contrasto tra CTU e prova testimoniale, posto dal giudice alla base del rigetto della
3 domanda, era in realtà inesistente.
§ 3. È invece inammissibile l'appello incidentale proposto in via implicita dalla , la CP_1 quale, alle pp. 2 e 3 della comparsa di costituzione, ha indicato le ragioni per cui il suo intervento in I grado doveva ritenersi ammissibile.
Ed invero, la compagnia si è costituita tardivamente, senza rispettare il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in atto di appello (14.11.2022), sicché è decaduta dalla possibilità di impugnare la decisione di I grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il suo intervento in giudizio (cfr. Cass., sez. VI, n. 6386 del 06/03/2020; Cass., sez. III, n.
12724 del 19/06/2015). Tale statuizione è quindi passata in giudicato (cfr. Cass., sez. un., n.
35110 del 17/11/2021), con conseguente inammissibilità della costituzione nel giudizio di appello della , nei confronti della quale la notificazione dell'atto di appello deve intendersi CP_1 eseguita ai sensi dell'art. 332 c.p.c..
§ 4. Nel merito l'appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha espressamente statuito in ordine alla proponibilità della domanda avanzata dal sicché sulla questione si è ormai formato il giudicato interno. Pt_1
Passando ai fatti costitutivi della pretesa, l'attore ha provato di essere il proprietario della
Peugeot targata EP660GP mediante la produzione di visura del P.R.A. (cfr. doc. 2 fasc. I grado). Sempre tramite visura del P.R.A., il ha provato che, all'epoca del sinistro, Pt_1
l'autocarro targato CF729ZY era di proprietà della (cfr. doc. 3 fasc. I Controparte_3 grado). Infine, la prova che il suddetto autocarro era assicurato dalla è Controparte_6 data dalla missiva del 12.11.2015, con cui l'anzidetta compagnia assicurativa, lungi dal contestare l'esistenza della copertura, ha invitato l'attore a rivolgersi alla propria compagnia assicurativa per attivare la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del
2005.
Ancora, il danneggiato non è obbligato ad attivare la procedura prevista dal citato art. 149, ma può sempre optare, come avvenuto nel caso in esame, per la proposizione dell'azione diretta prevista dall'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, trattandosi di rimedi tra loro alternativi
(cfr. Corte Cost. n. 180 del 2009).
Il teste escusso in primo grado, sig. , ha dichiarato che: - al Testimone_1 momento del sinistro, verificatosi alla metà del luglio 2015, si trovava a bordo della Fiat
Peugeot in qualità di trasportato;
- l'autovettura era guidata da;
- mentre stavano Parte_1 CP_ percorrendo via Bartolo Longo, direzione Ponticelli, frenò, perché l'autovettura che li precedeva stava rallentando;
- in quel momento, un furgone che procedeva dietro di loro, tamponò la Fiat Peugeot, colpendola nella parte posteriore, con la sua parte anteriore;
- i conducenti si scambiarono i dati;
- l'auto del riportò danni al paraurti posteriore, alla Pt_1 parte sottostante e alla parte interna del cofano;
- nessuno riportò lesioni fisiche;
- le foto mostrategli nel corso dell'escussione rappresentavano i danni subiti dalla Peugeot.
4 Il teste è nel complesso attendibile, avendo reso una deposizione precisa, priva di contraddizioni intrinseche e, come si vedrà a breve, non smentita dagli altri elementi istruttori in atti.
Al riguardo, l'appello coglie nel segno nel momento in cui evidenzia come non vi sia alcuna sostanziale contraddizione tra quanto riferito dal teste e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU, ing. , è giunto alla conclusione che i danni lamentati dall'attore sono Persona_1 coerenti con la dinamica dichiarata, ma una parte di essi non è compatibile con le altezze dei veicoli. In risposta alle note del consulente della , il CTU ha confermato la coerenza dei CP_1 danni alla parte posteriore della Peugeot con un urto da tamponamento, ha elencato i danneggiamenti riconducibili allo scontro ed ha precisato che i danni non compatibili erano quelli al “pavimento posteriore” e al “rinforzo rivestimento posteriore”.
Orbene, se si esaminano le foto riconosciute dal teste e quanto da lui dichiarato non emerge alcun contrasto con quanto appurato dal CTU, atteso che il teste non ha mai menzionato i danni esclusi dall'ing. né questi sono visibili nelle foto in atti, soprattutto da parte Per_1 di chi è privo di cognizione tecniche in materia.
Una volta escluso il contrasto, non vi sono ragioni per dubitare della deposizione testimoniale, che, anzi, trova una conferma nelle indagini peritali.
Pertanto, il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda in quanto priva di supporto probatorio. L'attore, infatti, ha fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa sia attraverso la deposizione del teste sia attraverso la CTU.
§ 5. A questo punto va rilevato che la responsabilità del sinistro deve essere addebitata per intero al conducente dell'autocarro, il quale, non rispettando la distanza di sicurezza, non è riuscito ad arrestare in tempo la marcia del veicolo, onde evitare lo scontro. Sul punto, è pacifico in giurisprudenza che il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 149, comma 1, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) pone a carico del conducente del veicolo tamponante «una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili» (cfr. Cass., sez. VI, n. 18708 del 01/07/2021). Prova liberatoria che nel caso in esame non è stata fornita.
Alla luce di quanto precede, in accoglimento dell'appello, la e la Controparte_3 CP_4
devono essere condannate - la prima ex artt. 2043 e 2054, comma 3, cod. civ., la
[...] seconda ex art. 144 del d.lgs. n 209 del 2005 - al risarcimento del danno patito dall'attore.
§ 6. Per la quantificazione del danno è possibile riferirsi alla CTU, che ha stimato i costi di riparazione in € 2.113,88 (IVA compresa) in valuta del novembre del 2020 (vedi scheda di
5 valutazione danni allegata alla CTU), corrispondenti a € 2.513,40 in valuta attuale
(rivalutazione effettuata in base agli Indici ISTA-F.O.I.; coeff. rivalutazione: 1,189; ultimo indice disponibile: giugno 2025). La suddetta stima si riferisce ai soli danni giudicati compatibili dal consulente d'ufficio.
Il danno da sosta tecnica non può essere riconosciuto, in quanto è stato allegato in modo del tutto generico e non risulta provato (cfr., da ultimo, Cass., sez. II, n. 32946 del
17/12/2024).
§ 7. In conclusione, in riforma della sentenza di I grado, la e Controparte_3
l devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore del CP_4
di € 2.513,40, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza Pt_1 dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
Nulla spetta per interessi “compensativi”, ossia per il danno da ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, atteso che l'attore non ha tempestivamente allegato né la sua intenzione di utilizzare quanto liquidatogli per un investimento produttivo di reddito, né che il tasso di rimuneratività media del denaro è stato superiore al tasso di svalutazione nel periodo in considerazione (cfr. Cass., sez. III, n. 12452 del 25/08/2003, Cass., sez. III, n.
18564 del 13/07/2018, nonché, sugli oneri di allegazione del danneggiato, Cass., sez. lav., n.
1111 del 20/01/2020 e Cass., sez. III, n. 4938 del 16/02/2023).
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e del valore della controversia.
La condanna alle spese va estesa alla , la quale si è costituita in entrambi i gradi di CP_1 giudizio al fine di contrastare la domanda dell'attore.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della e della Controparte_3
in solido tra loro. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace di Barra n.
30/2022, condanna la e l al pagamento, in Controparte_3 CP_4 favore di , di 2.513,40, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. Parte_1 civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) condanna la l e la in solido Controparte_3 CP_4 Controparte_1 tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dal in relazione al I grado del Pt_1 giudizio, spese liquidate nel costo del contributo unificato e in € 1.265,00 per compenso del difensore (€ 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria, € 425,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, in favore
6 degli Avv.ti e Francesca Romana D'Auria; Parte_1
c) condanna la l e la in solido Controparte_3 CP_4 Controparte_1 tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dal in relazione al presente Pt_1 grado di giudizio, spese liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 1.826,00 per compenso del difensore (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, €
426,00 per la fase istruttoria, € 600,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge con distrazione, in favore degli Avv.ti e Francesca Romana D'Auria; Parte_1
d) pone le spese di CTU a carico della e dell Controparte_3 Controparte_4
Napoli, 18.07.2025 Il Giudice
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