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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1233/2022/CC, avverso la sentenza n. 543/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il
10 febbraio 2022, notificata il 21 febbraio 2022;
TRA
(P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede a BE (Ce) in Via Antonio
Vinciguerra n. 36, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grauso (C.F.:
; PEC: e CodiceFiscale_1 Email_1 dall'avv. Giuseppe D'Angelo (C.F.: (C.F. ; PEC: CodiceFiscale_2
, entrambi del foro di Santa Maria Capua Vetere, Email_2 come da distinte procure speciali ad litem apposte su documenti informatici separati, congiunti ad altri documenti informatici contenenti rispettivamente il ricorso d'appello e la comparsa di costituzione d'ulteriore difensore;
APPELLANTE
E
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede a Volla (Na) in Via Palazziello n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Iannucci (C.F.: C.F._3
; PEC: , del foro di Napoli,
[...] Email_3 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato,
1 congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 7 agosto 2017, la società conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, la società chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, in ordine ai fatti descritti nel libello introduttivo del giudizio, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore dell'attrice, della somma necessaria alla esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di adeguamento dell'impianto, così come analiticamente quantificata e specificata nella relazione tecnica allegata, a firma del dott. Ing. CP_2
, o nella somma, maggiore o minore, da determinarsi anche in via
[...] equitativa ex art. 1226 c.c. in corso di causa, pure all'esito di eventuale C.T.U., di cui sin d'ora chiede nominarsi;
2) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in favore dell'attrice, così come analiticamente quantificati e specificati nella relazione tecnica allegata, a firma del sig. dott. Per_1
, da intendersi qui per integralmente ripetuta e trascritta, o nelle
[...] somme, maggiori o minori, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c. in corso di causa, pure all'esito di eventuale C.T.U., di cui sin d'ora chiede nominarsi;
3) condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dei canoni come sopra specificati, per la somma di € 12.000,00 oltre IVA e adeguamenti ISTAT contrattualmente previsti, oltre interessi come per legge.
Vittoria di spese e competenze di giudizio, I.V.A., C.P.A. e 15% di rimborso forfettario per spese generali su diritti ed onorari.”
A sostegno di tali domande, la società istante allegava: a) di essere proprietaria dell'impianto di distribuzione di carburanti ubicato nel Comune di
BE (Ce) in Via Vinciguerra n. 36; b) di avere concesso in affitto alla società convenuta, avendo conservato i poteri di controllo e di vigilanza, mediante l'atto pubblico del 4 dicembre 2007 e la sua successiva integrazione del 21 gennaio 2014, il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione
2 dell'impianto di distribuzione di carburanti de quo con tutte le attrezzature, i macchinari, i mobili e gli arredi ivi collocati;
c) di avere concordato che il canone di affitto annuale fosse pagato dalla società affittuaria nella misura pari ad € 42,00 per ogni mille litri di carburante erogati, prevedendone l'adeguamento al 75% degli indici dei prezzi ISTAT, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e, comunque, in misura non inferiore ad
€ 12.000,00 annui, da versare mediante due rate anticipate di € 6.000,00, rispettivamente nella prima decade del mese di gennaio ed in quella del mese di luglio di ogni anno;
d) di avere ricevuto nel mese di novembre dell'anno
2015 la formale disdetta di tale contratto alla scadenza fissata dalla società affittuaria alla data del 3 febbraio 2017, senza che l'impianto di distribuzione di carburanti in questione le fosse stato riconsegnato alla data di notificazione del libello introduttivo del giudizio;
d) di non avere la società convenuta- affittuaria, in violazione delle obbligazioni contrattuali, di cui agli articoli 2, 9,
12, 19 del contratto di affitto del ramo d'azienda del 4 dicembre 2007, provveduto - per tutta la durata del contratto e successivamente al recesso - a predisporre le opere e le attività necessarie a conservare la funzionalità e l'utilità dell'azienda, non avendo eseguito i lavori di manutenzione, idonei ad adeguare l'impianto de quo alle vigenti normative, al fine consentire la continuazione dell'esercizio dell'attività, né corrisposto l'intero importo del canone, in ragione di € 12.000,00, relativo all'anno 2017; e) di avere dovuto promuovere il procedimento d'istruzione preventiva, ex art. 696-bis c.p.c., affinché venisse disposta: “Consulenza tecnica preventiva, diretta alla verifica dello stato dei luoghi ed all'accertamento dello stato di adeguamento dell'Impianto Carburanti ed alla quantificazione dei costi, nonché alla determinazione e quantificazione del canone insoluto relativi al periodo
01/01/2016 - 31/12/2016”, conclusosi con la relazione peritale del nominato c.t.u., dr. ing. , che aveva rappresentato l'impossibilità di Persona_2 accordo tra le parti;
f) di ritenere che le attuali condizioni dell'impianto di distribuzione di carburanti rappresentassero pericolo grave per l'incolumità pubblica;
g) di ritenere la società convenuta responsabile dei danni subiti dalla società attrice, non avendo la prima posto in essere le attività finalizzate alla messa a norma dell'impianto di distribuzione di carburanti, oltre agli ulteriori
3 danni derivati dalla perdita di chance, consequenziali alla mancata sottoscrizione del contratto d'affitto d'azienda di tale impianto di distribuzione di carburanti ad un soggetto terzo, con cui era stato stipulato il contratto preliminare, non seguito, poi, da quello definitivo a causa della condotta omissiva della società convenuta.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 dicembre 2017, si costituiva in giudizio la società concludendo per il rigetto Controparte_1 della domanda attrice per la pretesa sua infondatezza, con la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
A sostegno del suo assunto difensivo, la società convenuta eccepiva: a) di avere, dapprima, disdettato il contratto di affitto di azienda, secondo i tempi e le modalità contrattualmente stabilite, e, poi, messo in mora la società attrice, invitandola vanamente più volte a consentirle la consegna delle chiavi dell'impianto, rilasciato, di fatto, alla scadenza del 3 febbraio 2017; b) di non essere obbligata ad eseguire interventi di adeguamento dell'impianto di distribuzione dei carburanti dopo il formalizzato recesso, prevedendo l'art. 2 dell'originario contratto intercorso inter partes che la società affittuaria fosse obbligata ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tale impianto, finalizzata alle sue esigenze operative, durante il periodo di svolgimento dell'attività del ramo d'azienda concessale in affitto;
c) di ritenere l'impianto di distribuzione di carburanti in questione non più adeguabile alla normativa vigente in subiecta materia, come, peraltro, confermato dal nominato c.t.u. nel corso del procedimento d'istruzione preventiva promosso dalla stessa società attrice, ex art. 696-bis c.p.c.; d) di avere pagato il canone d'affitto anche per il periodo relativo all'anno 2016 e di null'altro dovere a tale titolo alla società attrice.
1.3. - Disposto mediante l'ordinanza del 22 dicembre 2017 il mutamento dal rito ordinario a quello speciale, ex art. 426 c.p.c., rientrando la fattispecie in esame tra quelle avente ad oggetto la materia di affitto d'azienda, ex art. 447-bis c.p.c.; depositate le memorie integrative degli atti introduttivi a cura di entrambe le parti in causa;
acquisita la documentazione prodotta dalle stesse, oltre che la relazione peritale del c.t.u. nominato nel presupposto procedimento
4 promosso dalla stessa società attrice, ex art. 696-bis c.p.c.; fissata l'udienza del
10 febbraio 2022 di discussione orale della causa, sostituita mediante la trattazione scritta, cui seguivano il deposito delle note di trattazione a cura della sola parte attrice, nonché le note conclusive di illustrazione della discussione a cura di entrambe le parti;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n.
543/2022, resa all'udienza del 10 febbraio 2022, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così testualmente stabiliva: “a) rigetta la domanda;
b) pone le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo a carico dell'attrice in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore;
c) condanna l'attrice
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 11.325,00 oltre rimborso forfettario come per legge, IVA e CPA. d) condanna la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 versamento in favore dell'Erario della somma di € 1.686,00 pari all'importo del contributo unificato per il presente giudizio per l'ingiustificata assenza alla procedura di mediazione.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e peritali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto: a) utilizzabile, ai fini probatori, l'elaborato peritale del c.t.u., nominato nel presupposto procedimento d'istruzione preventiva, secondo il quale l'impianto di distribuzione di carburanti in questione non potrebbe mai essere adeguato alla normativa vigente;
b) non esigibile dalla società convenuta-affittuaria il preteso adeguamento totale, possibile soltanto a seguito di necessarie trasformazioni globali, come individuate dal nominato c.t.u., non rientrando nelle manutenzioni, nemmeno straordinarie, poste a carico dell'affittuario, trattandosi di interventi finalizzati ad apportare modifiche strutturali rispetto allo stato e alle caratteristiche dell'impianto affittato;
c) correttamente esercitato il diritto di recesso da parte della società convenuta documentalmente provato mediante la corrispondenza versata in atti;
d) illegittimo il rifiuto di ricevere la restituzione dell'impianto di distribuzione di carburanti da parte della società concedente sul presupposto
5 che tale impianto fosse in cattivo stato di manutenzione, in considerazione delle effettuate verifiche tecniche, secondo le quali il sito in cui è allocato tale impianto non è normativamente adeguato, né può ivi essere mantenuto;
e)
l'esclusione della responsabilità della società convenuta non solo in ordine al preteso risarcimento del danno, anche per la pretesa perdita di chance, ma anche a proposito della pretesa indennità di occupazione, ovvero del corrispettivo per il tempo occorso per la effettiva riconsegna del bene, in considerazione del provato comunicato recesso e delle plurime offerte di consegna documentate dalla società affittuaria, il cui rifiuto a riceversi la consegna dell'impianto de quo è illegittimo sul presupposto che lo stesso fosse in cattivo stato di manutenzione per non essere stato adeguato alla vigente normativa;
f) sussistente il presupposto per l'applicazione del comma 4-bis dell'art. 8 del d.lgs n. 28/10 per l'irrogazione, a carico della società convenuta, non presentatasi nel procedimento di mediazione, della sanzione pecuniaria prevista, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
2. - L'LL
2.1. - Avverso tale sentenza, con il ricorso depositato il 22 marzo 2022, notificato il 25 marzo 2022 unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso in pari data, la società Parte_1 proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame - concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellata società in ordine ai fatti descritti nel libello Controparte_1 introduttivo del giudizio, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore dell'attrice, della somma necessaria alla esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di adeguamento dell'impianto, così come analiticamente quantificata e specificata nella relazione tecnica di parte a firma del dott. Ing. CP_2
ammontante ad €. 334.705,50, o nella somma, maggiore o minore, da
[...] determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. in corso di causa, pure all'esito di eventuale C.T.U., di cui, sin d'ora, chiede l'ammissione; 2)
Condannare la appellata società al risarcimento dei danni, in favore della
così come analiticamente quantificati e specificati Parte_1
6 nella relazione tecnica, a firma del sig. dott. , anche in Persona_1 relazione alla perdita di chance, o nelle somme, maggiori o minori, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. in corso di causa, pure all'esito di eventuale C.T.U., di cui sin d'ora chiede nominarsi;
3) Condannare la al pagamento, in favore dell'appellante società, dei canoni Controparte_1 di locazione ammontanti per ciascuna annualità alla somma di € 12.000,00 oltre IVA, interessi e adeguamenti ISTAT contrattualmente previsti, dall'anno
2017 all'effettivo soddisfo;
4) si chiede all'Onorevole Organo Giudicante la sospensiva per non avere riconosciuta la provvisoria esecutorietà. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In VIA
ISTRUTTORIA chiede ammettersi CTU allo scopo di verificare lo stato dell'Impianto e quantificare la somma necessaria per la esecuzione a regola
d'arte, dei lavori di ripristino e adeguamento dell'impianto, nonché al fine di quantificare i danni subiti dalla istante in conseguenza della illegittima condotta di parte avversa.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 ottobre 2022, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza Controparte_1 dei motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, le eccezioni, le conclusioni e le richieste, anche istruttorie, formulate nel primo grado di giudizio, chiedendo, altresì, la condanna della società appellante al pagamento, in suo favore, delle spese e dei compensi di lite della presente fase.
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
respinta mediante l'ordinanza pubblicata il 26 ottobre 2022 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la rilevata insussistenza dei presupposti di legge;
mediante il decreto del Presidente della sezione, pubblicato e comunicato il 22 ottobre 2025, in riferimento alla fissata udienza di discussione, ex art. 437 c.p.c., del 18 novembre 2025, veniva disposta, a norma degli artt. 127, comma 3, e 127-ter c.p.c., introdotti con il d.lgs. n.
149/2022, in vigore dal giorno 1° gennaio 2023, la trattazione scritta della presente causa, cui seguiva il deposito delle note di trattazione scritta, a cura delle parti, che ivi reiteravano le conclusioni, così come rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase, nonché la camera di
7 consiglio e la pronuncia della decisione, così come da dispositivo depositato nel fascicolo elettronico del procedimento.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con l'unico, ma articolato motivo di gravame, la società appellante criticava la decisione impugnata, per avere, a suo dire, il primo giudice errato nel recepire acriticamente le conclusioni, così come rassegnate nell'acquisita relazione peritale, a firma del c.t.u., dr. ing. , nominato nel Persona_2 presupposto procedimento d'istruzione preventiva.
Più precisamente, la società impugnante si doleva della pretesa nullità della sentenza gravata, per avere il primo giudice respinto le domande attrici sul preteso errato presupposto, per il quale: a) “… è evidente dagli accertamenti svolti in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo che
l'impianto non potrebbe essere adeguato”; b) “… Nel caso di specie la restituzione non è stata accettata dalla concedente perché l'impianto era in cattivo stato, ma alla luce delle verifiche tecniche svolte l'inutilità dell'adeguamento rende illegittimo il rifiuto (le uniche manutenzioni e ripristino possibili riguardavano l'impianto elettrico: e tuttavia esse non avrebbero avuto alcun senso, dal momento che il sito non è adeguato per mantenervi un impianto di distribuzione).”
A dire della società appellante, il giudice di primo grado sarebbe stato indotto in errore nel concludere così come sopra riportato, in quanto tali conclusioni erano state indotte in tal senso dal c.t.u. nell'acquisito elaborato peritale, avendo il Tribunale ignorato i chiarimenti forniti sul punto dal c.t.p., dr. ing. , che aveva precisato che l'impianto di distribuzione Controparte_2 di carburanti in questione era sempre stato esercitato sin dall'anno 1967 in forza di tutte le necessarie autorizzazioni, normativamente previste, tant'è che la società convenuta-affittuaria lo aveva gestito a decorrere dall'anno 2008 sino all'anno 2017, e che l'adeguamento alla vigente normativa sarebbe stato possibile mediante l'arretramento degli erogatori di distribuzione del carburante, non sussistendo ragioni ostative alla possibile continuazione in loco dell'attività di impianto di distribuzione di carburanti, non rientrando il medesimo né nella fattispecie dell'incompatibilità assoluta, di cui alla legislazione nazionale e regionale, né nella fattispecie di incompatibilità
8 relativa, così come disciplinata dalla legge regionale campana, in quanto, contrariamente a quanto erroneamente indicato in sede di relazione peritale dal c.t.u., l'impianto de quo è ubicato all'interno del centro abitato ed il rifornimento avviene in sede propria.
Del resto, a dire della società impugnante, il citato c.t.u. non solo sarebbe stato, a sua volta, indotto in errore dall'ordinanza del Comune di
BE n. 17/2008, che aveva ritenuto che l'impianto di distribuzione di carburanti in questione fosse stato caratterizzato da incompatibilità relativa, non avendo preso atto dell'intervenuto annullamento di tale provvedimento amministrativo, avvenuto mediante la sentenza n. 2110/10 del Tar Campania, sede di Napoli, ma non avrebbe neppure valutato le mancate manutenzioni ordinarie e straordinarie, imputabili alla società convenuta, [che giustificherebbero la mancata accettazione della riconsegna dell'oggetto del contratto di affitto e l'accoglimento della domanda risarcitoria e di quella di pagamento dei pretesi canoni, reiterate in questa fase, previa c.t.u. da disporre per la quantificazione del danno e dei canoni dovuti] di tutti gli ulteriori impianti di servizio, oltre a quello elettrico, quali: quello idraulico, dello scarico delle acque, della stessa pensilina e degli impianti meccanici situati nel sottosuolo, costituiti dai serbatoi, dalle tubazioni e dai pozzetti, la cui carenza di manutenzione determinerebbe notevoli danni ambientali.
3.2. - Il motivo è privo di pregio, per cui va respinto.
Infatti, contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, la
Corte, è dell'avviso, coerentemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che l'impianto di distribuzione di carburanti, che qui ci occupa, ubicato nel centro abitato del Comune di BE (Ce), non sia affatto conforme alla normativa vigente in subiecta materia, né sia a questa adeguabile, evidenziando che, secondo quanto previsto dal D.M. (Ministero delle attività produttive) del 31 ottobre 2001, n. 18504, che individua le seguenti fattispecie di incompatibilità nei centri abitati, in riferimento agli: “a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale”, oltre che dall'art. 25 del Regolamento del 20 gennaio 2012, n. 1,l'impianto de quo ricade senz'altro nella fattispecie della c.d. incompatibilità relativa, di cui alla
9 lettera b) del richiamato D.M., sia perché privo di una sede propria sia perché il rifornimento avviene parzialmente sulla sede stradale, come, peraltro, riferito sul punto, a seguito di rigorosi sopralluoghi e puntuali rilievi topografici e metrici, effettuati nel contraddittorio delle parti dal c.t.u., dr. ing. Per_2
, nell'acquisito elaborato peritale di quest'ultimo, disposto nel
[...] presupposto procedimento di istruzione preventiva, ex art. 696-bis c.p.c., secondo il quale: “… l'impianto carburante non ha una sede propria in quanto non esiste una zona delimitata, adibita a piazzale per la vendita carburante con un ingresso e un'uscita separati da un aiuola spartitraffico. Inoltre, l'area carburante è attraversata dall'accesso carrabile di proprietà di Pt_2
(Foto n. 21). Non ammissibile per un impianto carburante in quanto
[...] non può esserci nessun ingresso se non di pertinenza all'impianto stesso.
Come si può vedere dalle foto n. 22 e 23 e dalla planimetria, figura n. 2, i marciapiedi si interrompono proprio all'altezza dell'impianto e visto che
l'area carburante non è delimitata, i pedoni, percorrendo le due strade sui rispettivi marciapiedi, sono costretti, senza alternative per il passaggio pedonale, ad attraversare l'area carburante con il pericolo di essere investiti dalle auto che entrano ed escono dal distributore (Foto n. 24). Un'altra causa che giustifica tale incompatibilità relativa è l'interferenza con la sede stradale dovuta alle operazioni di scarico del carburante che quasi sicuramente avviene in modo parziale sulla sede stradale per mancanza di spazio di manovra dell'autobotte che trasporta il carburante. Infatti, visto che tre pozzetti passo d'uomo, nei quali viene effettuato il carico del prodotto, sono posizionati tra l'isola di erogazione ed il confine del fabbricato ed uno tra
l'isola ed il ciglio stradale, (Foto n. 25) lo scarico del carburante viene effettuato posizionando l'autobotte tra l'isola erogatrice ed il ciglio stradale invadendo anche la corsia di marcia in quanto la distanza tra l'isola ed il ciglio stradale è pari a mt 2,60… Un'altra causa di incompatibilità dell'impianto è definita dall'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 dal quale si evince che all'interno dei centri abitati gli accessi devono essere realizzati ad una distanza almeno 12 metri dalle intersezioni. Appare chiaro che l'accesso all'impianto in esame, e la posizione rispetto all'incrocio (Via
A. Vinciguerra - Via Aldo Moro), è minore di 12 mt… L'impianto in esame
10 oltre ad esercitare in condizioni di incompatibilità determinate dalla mancanza di una sede propria, dalla mancanza di accessi/uscite regolari, dalla mancanza di distanza regolare, pari a 12 mt per il centro abitato dall'incrocio e dalla presenza di due accessi contemporaneamente su due Vie pubbliche, opera ad oggi con il collaudo scaduto datato l'11 febbraio 1998
(Allegato n.
7 - Verbale di Collaudo) oltre quindici anni dalla precedente verifica.”
Senza considerare che le caratteristiche dell'impianto di distribuzione dei carburanti, per cui v'è causa, che secondo le condivisibili conclusioni del c.t.u. non è adeguabilealla normativa vigente, risulta essere incompatibile anche con la legislazione regionale campana, che, al fine di perseguire, a tutela dei gestori, la qualificazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, mediante la L. Regione Campania del 21 aprile 2020, n. 7, in vigore a decorrere dal 12 maggio 2020, al comma 3 dell'art. 123 stabilisce testualmente che: “Per perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione del sistema distributivo dei carburanti, i comuni, ai sensi del decreto legislativo 32/1998, sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria ed ambientale gli impianti esistenti e ne verificano la compatibilità ai sensi del D.M. 31 ottobre 2001, n. 18504 del Ministero delle attività produttive
(Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per
l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), consentendo, se necessario e nel rispetto della normativa vigente, l'adeguamento degli impianti.”, prevedendo, altresì, al successivo comma 5, che: “Le fattispecie di incompatibilità di cui al presente articolo sono disciplinate dal D.M. 31 ottobre 2001, n. 18504 del Ministero delle attività produttive.”
A ciò si aggiunga che l'incompatibilità di tale impianto emerge anche dalla lettura del comma 112 dell'art. 1 della L. 4 agosto 2017, n. 124, che prevede testualmente che: “Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento,
11 tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”
Pertanto, evidenziata l'irrilevanza, ai fini del presente thema decidendum, della pronunciata sentenza n. 2110/10 del sede di CP_3
Napoli, dichiarativa dell'annullamento dell'ordinanza n. 17, adottata il 3 giugno 2008 dal sindaco del Comune di BE, che, a sua volta, aveva dichiarato l'incompatibilità relativa caratterizzante l'impianto di distribuzione di carburanti ubicato in Via Vinciguerra n. 36, in considerazione della richiamata successiva normativa, di cui alla L. 4 agosto 2017, n. 124, ed alla
L. Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7, in applicazione della quale tale impianto risulta essere non solo sfornito della compatibilità, ai sensi del D.M.
31 ottobre 2001, n. 18504 del Ministero delle attività produttive
(Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), ma anche non adeguabile alla vigente normativa di settore, il Collegio fa presente che il preteso adeguamento alle disposizioni legislative vigenti non sarebbe possibile mediante l'arretramento degli erogatori di distribuzione del carburante, così come ritenuto dal c.t.p., che non teneva in debito conto l'esigua distanza dell'intero impianto di distribuzione dei carburanti dalla sede stradale, oltre che l'impossibilità oggettiva per un qualsivoglia autotreno, destinato alle operazioni di rifornimento, di evitare durante tali fasi di invadere la carreggiata, intralciando il traffico veicolare.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, ritenuta l'inammissibilità della qui reiterata istanza d'ammissione della c.t.u. finalizzata a quantificare i pretesi danni, non avendo la società convenuta eseguito i lavori di manutenzione, idonei ad adeguare l'impianto de quo alla vigente normativa, al fine di consentire la continuazione dell'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti, attesa la rilevata inidoneità del sito, ove tale impianto è ubicato,
12 a potere essere adeguato alle disposizioni legislative di settore;
ritenuta, altresì,
l'inammissibilità della pure in questa sede reiterata istanza d'ammissione della c.t.u. tesa a quantificare i pretesi canoni, a decorrere dall'anno 2017, in considerazione della dichiarata ritualità del diritto di recesso esercitato dalla società convenuta, passata in cosa giudicata per l'omessa specifica impugnazione dul punto;
l'unico, ma articolato motivo d'appello va respinto, con la contestuale conferma della sentenza gravata, che resiste alle critiche della parte impugnante.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - Tenuto conto del rigetto del gravame, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico della società appellante, in favore della società appellata, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base delle caratteristiche, dell'importanza, della natura dell'affare e del valore del disputatum (da €
260.000.01 ad € 520.000.00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n.
147.
5.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 543/2022 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 10 febbraio 2022, notificata il 21 febbraio 2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore della società in persona del Controparte_1
13 legale rappresentante pro tempore, nella complessiva somma di € 20.119,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 18 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1233/2022/CC, avverso la sentenza n. 543/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il
10 febbraio 2022, notificata il 21 febbraio 2022;
TRA
(P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede a BE (Ce) in Via Antonio
Vinciguerra n. 36, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grauso (C.F.:
; PEC: e CodiceFiscale_1 Email_1 dall'avv. Giuseppe D'Angelo (C.F.: (C.F. ; PEC: CodiceFiscale_2
, entrambi del foro di Santa Maria Capua Vetere, Email_2 come da distinte procure speciali ad litem apposte su documenti informatici separati, congiunti ad altri documenti informatici contenenti rispettivamente il ricorso d'appello e la comparsa di costituzione d'ulteriore difensore;
APPELLANTE
E
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede a Volla (Na) in Via Palazziello n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Iannucci (C.F.: C.F._3
; PEC: , del foro di Napoli,
[...] Email_3 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato,
1 congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 7 agosto 2017, la società conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, la società chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, in ordine ai fatti descritti nel libello introduttivo del giudizio, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore dell'attrice, della somma necessaria alla esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di adeguamento dell'impianto, così come analiticamente quantificata e specificata nella relazione tecnica allegata, a firma del dott. Ing. CP_2
, o nella somma, maggiore o minore, da determinarsi anche in via
[...] equitativa ex art. 1226 c.c. in corso di causa, pure all'esito di eventuale C.T.U., di cui sin d'ora chiede nominarsi;
2) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in favore dell'attrice, così come analiticamente quantificati e specificati nella relazione tecnica allegata, a firma del sig. dott. Per_1
, da intendersi qui per integralmente ripetuta e trascritta, o nelle
[...] somme, maggiori o minori, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226
c.c. in corso di causa, pure all'esito di eventuale C.T.U., di cui sin d'ora chiede nominarsi;
3) condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dei canoni come sopra specificati, per la somma di € 12.000,00 oltre IVA e adeguamenti ISTAT contrattualmente previsti, oltre interessi come per legge.
Vittoria di spese e competenze di giudizio, I.V.A., C.P.A. e 15% di rimborso forfettario per spese generali su diritti ed onorari.”
A sostegno di tali domande, la società istante allegava: a) di essere proprietaria dell'impianto di distribuzione di carburanti ubicato nel Comune di
BE (Ce) in Via Vinciguerra n. 36; b) di avere concesso in affitto alla società convenuta, avendo conservato i poteri di controllo e di vigilanza, mediante l'atto pubblico del 4 dicembre 2007 e la sua successiva integrazione del 21 gennaio 2014, il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione
2 dell'impianto di distribuzione di carburanti de quo con tutte le attrezzature, i macchinari, i mobili e gli arredi ivi collocati;
c) di avere concordato che il canone di affitto annuale fosse pagato dalla società affittuaria nella misura pari ad € 42,00 per ogni mille litri di carburante erogati, prevedendone l'adeguamento al 75% degli indici dei prezzi ISTAT, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e, comunque, in misura non inferiore ad
€ 12.000,00 annui, da versare mediante due rate anticipate di € 6.000,00, rispettivamente nella prima decade del mese di gennaio ed in quella del mese di luglio di ogni anno;
d) di avere ricevuto nel mese di novembre dell'anno
2015 la formale disdetta di tale contratto alla scadenza fissata dalla società affittuaria alla data del 3 febbraio 2017, senza che l'impianto di distribuzione di carburanti in questione le fosse stato riconsegnato alla data di notificazione del libello introduttivo del giudizio;
d) di non avere la società convenuta- affittuaria, in violazione delle obbligazioni contrattuali, di cui agli articoli 2, 9,
12, 19 del contratto di affitto del ramo d'azienda del 4 dicembre 2007, provveduto - per tutta la durata del contratto e successivamente al recesso - a predisporre le opere e le attività necessarie a conservare la funzionalità e l'utilità dell'azienda, non avendo eseguito i lavori di manutenzione, idonei ad adeguare l'impianto de quo alle vigenti normative, al fine consentire la continuazione dell'esercizio dell'attività, né corrisposto l'intero importo del canone, in ragione di € 12.000,00, relativo all'anno 2017; e) di avere dovuto promuovere il procedimento d'istruzione preventiva, ex art. 696-bis c.p.c., affinché venisse disposta: “Consulenza tecnica preventiva, diretta alla verifica dello stato dei luoghi ed all'accertamento dello stato di adeguamento dell'Impianto Carburanti ed alla quantificazione dei costi, nonché alla determinazione e quantificazione del canone insoluto relativi al periodo
01/01/2016 - 31/12/2016”, conclusosi con la relazione peritale del nominato c.t.u., dr. ing. , che aveva rappresentato l'impossibilità di Persona_2 accordo tra le parti;
f) di ritenere che le attuali condizioni dell'impianto di distribuzione di carburanti rappresentassero pericolo grave per l'incolumità pubblica;
g) di ritenere la società convenuta responsabile dei danni subiti dalla società attrice, non avendo la prima posto in essere le attività finalizzate alla messa a norma dell'impianto di distribuzione di carburanti, oltre agli ulteriori
3 danni derivati dalla perdita di chance, consequenziali alla mancata sottoscrizione del contratto d'affitto d'azienda di tale impianto di distribuzione di carburanti ad un soggetto terzo, con cui era stato stipulato il contratto preliminare, non seguito, poi, da quello definitivo a causa della condotta omissiva della società convenuta.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 dicembre 2017, si costituiva in giudizio la società concludendo per il rigetto Controparte_1 della domanda attrice per la pretesa sua infondatezza, con la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
A sostegno del suo assunto difensivo, la società convenuta eccepiva: a) di avere, dapprima, disdettato il contratto di affitto di azienda, secondo i tempi e le modalità contrattualmente stabilite, e, poi, messo in mora la società attrice, invitandola vanamente più volte a consentirle la consegna delle chiavi dell'impianto, rilasciato, di fatto, alla scadenza del 3 febbraio 2017; b) di non essere obbligata ad eseguire interventi di adeguamento dell'impianto di distribuzione dei carburanti dopo il formalizzato recesso, prevedendo l'art. 2 dell'originario contratto intercorso inter partes che la società affittuaria fosse obbligata ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tale impianto, finalizzata alle sue esigenze operative, durante il periodo di svolgimento dell'attività del ramo d'azienda concessale in affitto;
c) di ritenere l'impianto di distribuzione di carburanti in questione non più adeguabile alla normativa vigente in subiecta materia, come, peraltro, confermato dal nominato c.t.u. nel corso del procedimento d'istruzione preventiva promosso dalla stessa società attrice, ex art. 696-bis c.p.c.; d) di avere pagato il canone d'affitto anche per il periodo relativo all'anno 2016 e di null'altro dovere a tale titolo alla società attrice.
1.3. - Disposto mediante l'ordinanza del 22 dicembre 2017 il mutamento dal rito ordinario a quello speciale, ex art. 426 c.p.c., rientrando la fattispecie in esame tra quelle avente ad oggetto la materia di affitto d'azienda, ex art. 447-bis c.p.c.; depositate le memorie integrative degli atti introduttivi a cura di entrambe le parti in causa;
acquisita la documentazione prodotta dalle stesse, oltre che la relazione peritale del c.t.u. nominato nel presupposto procedimento
4 promosso dalla stessa società attrice, ex art. 696-bis c.p.c.; fissata l'udienza del
10 febbraio 2022 di discussione orale della causa, sostituita mediante la trattazione scritta, cui seguivano il deposito delle note di trattazione a cura della sola parte attrice, nonché le note conclusive di illustrazione della discussione a cura di entrambe le parti;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n.
543/2022, resa all'udienza del 10 febbraio 2022, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così testualmente stabiliva: “a) rigetta la domanda;
b) pone le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo a carico dell'attrice in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore;
c) condanna l'attrice
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 11.325,00 oltre rimborso forfettario come per legge, IVA e CPA. d) condanna la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 versamento in favore dell'Erario della somma di € 1.686,00 pari all'importo del contributo unificato per il presente giudizio per l'ingiustificata assenza alla procedura di mediazione.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e peritali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto: a) utilizzabile, ai fini probatori, l'elaborato peritale del c.t.u., nominato nel presupposto procedimento d'istruzione preventiva, secondo il quale l'impianto di distribuzione di carburanti in questione non potrebbe mai essere adeguato alla normativa vigente;
b) non esigibile dalla società convenuta-affittuaria il preteso adeguamento totale, possibile soltanto a seguito di necessarie trasformazioni globali, come individuate dal nominato c.t.u., non rientrando nelle manutenzioni, nemmeno straordinarie, poste a carico dell'affittuario, trattandosi di interventi finalizzati ad apportare modifiche strutturali rispetto allo stato e alle caratteristiche dell'impianto affittato;
c) correttamente esercitato il diritto di recesso da parte della società convenuta documentalmente provato mediante la corrispondenza versata in atti;
d) illegittimo il rifiuto di ricevere la restituzione dell'impianto di distribuzione di carburanti da parte della società concedente sul presupposto
5 che tale impianto fosse in cattivo stato di manutenzione, in considerazione delle effettuate verifiche tecniche, secondo le quali il sito in cui è allocato tale impianto non è normativamente adeguato, né può ivi essere mantenuto;
e)
l'esclusione della responsabilità della società convenuta non solo in ordine al preteso risarcimento del danno, anche per la pretesa perdita di chance, ma anche a proposito della pretesa indennità di occupazione, ovvero del corrispettivo per il tempo occorso per la effettiva riconsegna del bene, in considerazione del provato comunicato recesso e delle plurime offerte di consegna documentate dalla società affittuaria, il cui rifiuto a riceversi la consegna dell'impianto de quo è illegittimo sul presupposto che lo stesso fosse in cattivo stato di manutenzione per non essere stato adeguato alla vigente normativa;
f) sussistente il presupposto per l'applicazione del comma 4-bis dell'art. 8 del d.lgs n. 28/10 per l'irrogazione, a carico della società convenuta, non presentatasi nel procedimento di mediazione, della sanzione pecuniaria prevista, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
2. - L'LL
2.1. - Avverso tale sentenza, con il ricorso depositato il 22 marzo 2022, notificato il 25 marzo 2022 unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso in pari data, la società Parte_1 proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame - concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellata società in ordine ai fatti descritti nel libello Controparte_1 introduttivo del giudizio, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore dell'attrice, della somma necessaria alla esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di adeguamento dell'impianto, così come analiticamente quantificata e specificata nella relazione tecnica di parte a firma del dott. Ing. CP_2
ammontante ad €. 334.705,50, o nella somma, maggiore o minore, da
[...] determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. in corso di causa, pure all'esito di eventuale C.T.U., di cui, sin d'ora, chiede l'ammissione; 2)
Condannare la appellata società al risarcimento dei danni, in favore della
così come analiticamente quantificati e specificati Parte_1
6 nella relazione tecnica, a firma del sig. dott. , anche in Persona_1 relazione alla perdita di chance, o nelle somme, maggiori o minori, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. in corso di causa, pure all'esito di eventuale C.T.U., di cui sin d'ora chiede nominarsi;
3) Condannare la al pagamento, in favore dell'appellante società, dei canoni Controparte_1 di locazione ammontanti per ciascuna annualità alla somma di € 12.000,00 oltre IVA, interessi e adeguamenti ISTAT contrattualmente previsti, dall'anno
2017 all'effettivo soddisfo;
4) si chiede all'Onorevole Organo Giudicante la sospensiva per non avere riconosciuta la provvisoria esecutorietà. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In VIA
ISTRUTTORIA chiede ammettersi CTU allo scopo di verificare lo stato dell'Impianto e quantificare la somma necessaria per la esecuzione a regola
d'arte, dei lavori di ripristino e adeguamento dell'impianto, nonché al fine di quantificare i danni subiti dalla istante in conseguenza della illegittima condotta di parte avversa.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 ottobre 2022, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza Controparte_1 dei motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, le eccezioni, le conclusioni e le richieste, anche istruttorie, formulate nel primo grado di giudizio, chiedendo, altresì, la condanna della società appellante al pagamento, in suo favore, delle spese e dei compensi di lite della presente fase.
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
respinta mediante l'ordinanza pubblicata il 26 ottobre 2022 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la rilevata insussistenza dei presupposti di legge;
mediante il decreto del Presidente della sezione, pubblicato e comunicato il 22 ottobre 2025, in riferimento alla fissata udienza di discussione, ex art. 437 c.p.c., del 18 novembre 2025, veniva disposta, a norma degli artt. 127, comma 3, e 127-ter c.p.c., introdotti con il d.lgs. n.
149/2022, in vigore dal giorno 1° gennaio 2023, la trattazione scritta della presente causa, cui seguiva il deposito delle note di trattazione scritta, a cura delle parti, che ivi reiteravano le conclusioni, così come rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase, nonché la camera di
7 consiglio e la pronuncia della decisione, così come da dispositivo depositato nel fascicolo elettronico del procedimento.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con l'unico, ma articolato motivo di gravame, la società appellante criticava la decisione impugnata, per avere, a suo dire, il primo giudice errato nel recepire acriticamente le conclusioni, così come rassegnate nell'acquisita relazione peritale, a firma del c.t.u., dr. ing. , nominato nel Persona_2 presupposto procedimento d'istruzione preventiva.
Più precisamente, la società impugnante si doleva della pretesa nullità della sentenza gravata, per avere il primo giudice respinto le domande attrici sul preteso errato presupposto, per il quale: a) “… è evidente dagli accertamenti svolti in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo che
l'impianto non potrebbe essere adeguato”; b) “… Nel caso di specie la restituzione non è stata accettata dalla concedente perché l'impianto era in cattivo stato, ma alla luce delle verifiche tecniche svolte l'inutilità dell'adeguamento rende illegittimo il rifiuto (le uniche manutenzioni e ripristino possibili riguardavano l'impianto elettrico: e tuttavia esse non avrebbero avuto alcun senso, dal momento che il sito non è adeguato per mantenervi un impianto di distribuzione).”
A dire della società appellante, il giudice di primo grado sarebbe stato indotto in errore nel concludere così come sopra riportato, in quanto tali conclusioni erano state indotte in tal senso dal c.t.u. nell'acquisito elaborato peritale, avendo il Tribunale ignorato i chiarimenti forniti sul punto dal c.t.p., dr. ing. , che aveva precisato che l'impianto di distribuzione Controparte_2 di carburanti in questione era sempre stato esercitato sin dall'anno 1967 in forza di tutte le necessarie autorizzazioni, normativamente previste, tant'è che la società convenuta-affittuaria lo aveva gestito a decorrere dall'anno 2008 sino all'anno 2017, e che l'adeguamento alla vigente normativa sarebbe stato possibile mediante l'arretramento degli erogatori di distribuzione del carburante, non sussistendo ragioni ostative alla possibile continuazione in loco dell'attività di impianto di distribuzione di carburanti, non rientrando il medesimo né nella fattispecie dell'incompatibilità assoluta, di cui alla legislazione nazionale e regionale, né nella fattispecie di incompatibilità
8 relativa, così come disciplinata dalla legge regionale campana, in quanto, contrariamente a quanto erroneamente indicato in sede di relazione peritale dal c.t.u., l'impianto de quo è ubicato all'interno del centro abitato ed il rifornimento avviene in sede propria.
Del resto, a dire della società impugnante, il citato c.t.u. non solo sarebbe stato, a sua volta, indotto in errore dall'ordinanza del Comune di
BE n. 17/2008, che aveva ritenuto che l'impianto di distribuzione di carburanti in questione fosse stato caratterizzato da incompatibilità relativa, non avendo preso atto dell'intervenuto annullamento di tale provvedimento amministrativo, avvenuto mediante la sentenza n. 2110/10 del Tar Campania, sede di Napoli, ma non avrebbe neppure valutato le mancate manutenzioni ordinarie e straordinarie, imputabili alla società convenuta, [che giustificherebbero la mancata accettazione della riconsegna dell'oggetto del contratto di affitto e l'accoglimento della domanda risarcitoria e di quella di pagamento dei pretesi canoni, reiterate in questa fase, previa c.t.u. da disporre per la quantificazione del danno e dei canoni dovuti] di tutti gli ulteriori impianti di servizio, oltre a quello elettrico, quali: quello idraulico, dello scarico delle acque, della stessa pensilina e degli impianti meccanici situati nel sottosuolo, costituiti dai serbatoi, dalle tubazioni e dai pozzetti, la cui carenza di manutenzione determinerebbe notevoli danni ambientali.
3.2. - Il motivo è privo di pregio, per cui va respinto.
Infatti, contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, la
Corte, è dell'avviso, coerentemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che l'impianto di distribuzione di carburanti, che qui ci occupa, ubicato nel centro abitato del Comune di BE (Ce), non sia affatto conforme alla normativa vigente in subiecta materia, né sia a questa adeguabile, evidenziando che, secondo quanto previsto dal D.M. (Ministero delle attività produttive) del 31 ottobre 2001, n. 18504, che individua le seguenti fattispecie di incompatibilità nei centri abitati, in riferimento agli: “a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale”, oltre che dall'art. 25 del Regolamento del 20 gennaio 2012, n. 1,l'impianto de quo ricade senz'altro nella fattispecie della c.d. incompatibilità relativa, di cui alla
9 lettera b) del richiamato D.M., sia perché privo di una sede propria sia perché il rifornimento avviene parzialmente sulla sede stradale, come, peraltro, riferito sul punto, a seguito di rigorosi sopralluoghi e puntuali rilievi topografici e metrici, effettuati nel contraddittorio delle parti dal c.t.u., dr. ing. Per_2
, nell'acquisito elaborato peritale di quest'ultimo, disposto nel
[...] presupposto procedimento di istruzione preventiva, ex art. 696-bis c.p.c., secondo il quale: “… l'impianto carburante non ha una sede propria in quanto non esiste una zona delimitata, adibita a piazzale per la vendita carburante con un ingresso e un'uscita separati da un aiuola spartitraffico. Inoltre, l'area carburante è attraversata dall'accesso carrabile di proprietà di Pt_2
(Foto n. 21). Non ammissibile per un impianto carburante in quanto
[...] non può esserci nessun ingresso se non di pertinenza all'impianto stesso.
Come si può vedere dalle foto n. 22 e 23 e dalla planimetria, figura n. 2, i marciapiedi si interrompono proprio all'altezza dell'impianto e visto che
l'area carburante non è delimitata, i pedoni, percorrendo le due strade sui rispettivi marciapiedi, sono costretti, senza alternative per il passaggio pedonale, ad attraversare l'area carburante con il pericolo di essere investiti dalle auto che entrano ed escono dal distributore (Foto n. 24). Un'altra causa che giustifica tale incompatibilità relativa è l'interferenza con la sede stradale dovuta alle operazioni di scarico del carburante che quasi sicuramente avviene in modo parziale sulla sede stradale per mancanza di spazio di manovra dell'autobotte che trasporta il carburante. Infatti, visto che tre pozzetti passo d'uomo, nei quali viene effettuato il carico del prodotto, sono posizionati tra l'isola di erogazione ed il confine del fabbricato ed uno tra
l'isola ed il ciglio stradale, (Foto n. 25) lo scarico del carburante viene effettuato posizionando l'autobotte tra l'isola erogatrice ed il ciglio stradale invadendo anche la corsia di marcia in quanto la distanza tra l'isola ed il ciglio stradale è pari a mt 2,60… Un'altra causa di incompatibilità dell'impianto è definita dall'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 dal quale si evince che all'interno dei centri abitati gli accessi devono essere realizzati ad una distanza almeno 12 metri dalle intersezioni. Appare chiaro che l'accesso all'impianto in esame, e la posizione rispetto all'incrocio (Via
A. Vinciguerra - Via Aldo Moro), è minore di 12 mt… L'impianto in esame
10 oltre ad esercitare in condizioni di incompatibilità determinate dalla mancanza di una sede propria, dalla mancanza di accessi/uscite regolari, dalla mancanza di distanza regolare, pari a 12 mt per il centro abitato dall'incrocio e dalla presenza di due accessi contemporaneamente su due Vie pubbliche, opera ad oggi con il collaudo scaduto datato l'11 febbraio 1998
(Allegato n.
7 - Verbale di Collaudo) oltre quindici anni dalla precedente verifica.”
Senza considerare che le caratteristiche dell'impianto di distribuzione dei carburanti, per cui v'è causa, che secondo le condivisibili conclusioni del c.t.u. non è adeguabilealla normativa vigente, risulta essere incompatibile anche con la legislazione regionale campana, che, al fine di perseguire, a tutela dei gestori, la qualificazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, mediante la L. Regione Campania del 21 aprile 2020, n. 7, in vigore a decorrere dal 12 maggio 2020, al comma 3 dell'art. 123 stabilisce testualmente che: “Per perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione del sistema distributivo dei carburanti, i comuni, ai sensi del decreto legislativo 32/1998, sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria ed ambientale gli impianti esistenti e ne verificano la compatibilità ai sensi del D.M. 31 ottobre 2001, n. 18504 del Ministero delle attività produttive
(Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per
l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), consentendo, se necessario e nel rispetto della normativa vigente, l'adeguamento degli impianti.”, prevedendo, altresì, al successivo comma 5, che: “Le fattispecie di incompatibilità di cui al presente articolo sono disciplinate dal D.M. 31 ottobre 2001, n. 18504 del Ministero delle attività produttive.”
A ciò si aggiunga che l'incompatibilità di tale impianto emerge anche dalla lettura del comma 112 dell'art. 1 della L. 4 agosto 2017, n. 124, che prevede testualmente che: “Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento,
11 tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”
Pertanto, evidenziata l'irrilevanza, ai fini del presente thema decidendum, della pronunciata sentenza n. 2110/10 del sede di CP_3
Napoli, dichiarativa dell'annullamento dell'ordinanza n. 17, adottata il 3 giugno 2008 dal sindaco del Comune di BE, che, a sua volta, aveva dichiarato l'incompatibilità relativa caratterizzante l'impianto di distribuzione di carburanti ubicato in Via Vinciguerra n. 36, in considerazione della richiamata successiva normativa, di cui alla L. 4 agosto 2017, n. 124, ed alla
L. Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7, in applicazione della quale tale impianto risulta essere non solo sfornito della compatibilità, ai sensi del D.M.
31 ottobre 2001, n. 18504 del Ministero delle attività produttive
(Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), ma anche non adeguabile alla vigente normativa di settore, il Collegio fa presente che il preteso adeguamento alle disposizioni legislative vigenti non sarebbe possibile mediante l'arretramento degli erogatori di distribuzione del carburante, così come ritenuto dal c.t.p., che non teneva in debito conto l'esigua distanza dell'intero impianto di distribuzione dei carburanti dalla sede stradale, oltre che l'impossibilità oggettiva per un qualsivoglia autotreno, destinato alle operazioni di rifornimento, di evitare durante tali fasi di invadere la carreggiata, intralciando il traffico veicolare.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, ritenuta l'inammissibilità della qui reiterata istanza d'ammissione della c.t.u. finalizzata a quantificare i pretesi danni, non avendo la società convenuta eseguito i lavori di manutenzione, idonei ad adeguare l'impianto de quo alla vigente normativa, al fine di consentire la continuazione dell'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti, attesa la rilevata inidoneità del sito, ove tale impianto è ubicato,
12 a potere essere adeguato alle disposizioni legislative di settore;
ritenuta, altresì,
l'inammissibilità della pure in questa sede reiterata istanza d'ammissione della c.t.u. tesa a quantificare i pretesi canoni, a decorrere dall'anno 2017, in considerazione della dichiarata ritualità del diritto di recesso esercitato dalla società convenuta, passata in cosa giudicata per l'omessa specifica impugnazione dul punto;
l'unico, ma articolato motivo d'appello va respinto, con la contestuale conferma della sentenza gravata, che resiste alle critiche della parte impugnante.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - Tenuto conto del rigetto del gravame, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico della società appellante, in favore della società appellata, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base delle caratteristiche, dell'importanza, della natura dell'affare e del valore del disputatum (da €
260.000.01 ad € 520.000.00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n.
147.
5.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 543/2022 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 10 febbraio 2022, notificata il 21 febbraio 2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore della società in persona del Controparte_1
13 legale rappresentante pro tempore, nella complessiva somma di € 20.119,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 18 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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