Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14139 /2022 RG
Alla udienza del 12.06.2025,viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio ex art 127 ter cpc in telematico di note scritte prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti , e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 14139 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1
AL RO
OPPONENTE
CONTRO
, con sede legale in Milano, Controparte_1
codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese n. , P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Unico, Controparte_2
(già 130 avv. Elena Frascino Controparte_2
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Ritiene e dichiara inammissibile l'opposizione a precetto ex art 615
cpc, spiegata da parte opponente;
Pone a carico dell'opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore di parte opposta, che si liquidano nella complessiva somma di 3.500,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Cont Con atto di citazione notificato alla CP_1
unipersonale, l'odierna opponente proponeva opposizione avverso l'atto di precetto ai sensi dell'art 615 c.p.c., ricevuto in data
15.10.2022, con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma di € 31.705,25 per un presunto credito vantato da OS AT s.p.a.
e poi oggetto di ripetute cessioni.
La stessa precisava che tale credito sarebbe maturato con decreto ingiuntivo n.4471/2018 del Tribunale di Palermo, decreto che in realtà
non aveva mai ricevuto e neppure potuto contestare l'infondata pretesa creditoria.
Nel merito, constava la omessa notifica degli atti di cessione, il superamento del tasso soglia, e l'illegittimità del TAEG.
Costituitasi la società opposta eccepiva la genericità e la pretestuosità della spiegata opposizione, per tutte le argomentazioni spiegate in atti, ed insisteva nel rigetto della stessa
Ciò posto, necessita porre l'attenzione sulla eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata da parte opposta,
evidenziandone la fondatezza.
Ed invero da una disamina del ricorso per ingiunzione di pagamento e pedissequo decreto ingiuntivo , emerge, che la società CP_3
domandava la emissione di una ingiunzione di pagamento, in
[...]
danno dei sigg. e Parte_1 Controparte_4
Successivamente, veniva reso, in data 3.8.2018, dal Tribunale civile di
3 Palermo, nella persona del Giudice Dott.ssa Simona Maria Cipitì, il provvedimento monitorio n. 4471 anno 2018, pubblicato in data
7.8.2018, tempestivamente, ritualmente e regolarmente notificato ai debitori.
Ed invero, dalla relata notifica da parte dell'Unep, a mezzo posta, in data 10.10.2018, del ricorso monitorio e pedissequo decreto ingiuntivo, n. 4471 anno 2018 del Tribunale di Palermo,emerge che i sigg. e rifiutavano, in data Parte_1 Controparte_4
12.10.2018, di ricevere i plichi contenenti gli atti summenzionati.
La circostanza è dimostrata documentalmente dal fatto che sull'avviso di ricevimento del plico spedito (con raccomandata n.
787699480873) al sig. - numero di cronologico Parte_1
42477 / 2018 - contenente il provvedimento monitorio suddetto, il portalettere accertava e dichiarava la “ Parte_2
A DOMICILIO PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA” (cfr.
[...]
doc. 5 in calce).
In calce allo stesso avviso di ricevimento, quindi, veniva apposta la data del 12.10.2018 e la sottoscrizione del medesimo addetto al recapito di . Controparte_5
Peraltro, Il sig. non opponeva il suddetto Parte_1
provvedimento monitorio n. 4471 anno 2018 del Tribunale di Palermo
e, pertanto, legittimamente, già con provvedimento del 20.5.2021, il decreto ingiuntivo in questione veniva dichiarato esecutivo nei suoi
4 confronti ex art. 647 cpc dal medesimo Giudice che lo aveva in precedenza pronunciato, Dott.ssa Simona Maria Cipitì (cfr. doc. 7 in calce).
Ciò posto, necessita in primo luogo sottolineare che in ragione della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 4471 anno 2018 del
Tribunale di Palermo, effettuata legittimamente e correttamente dalla nei confronti del sig. , quest'ultimo CP_3 Parte_1
avrebbe correttamente dovuto procedere ad una opposizione tardiva al
DI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 650 cpc., e non invece alla opposizione a precetto ex art 615 cpc.
In prima battuta, necessita evidenziare che la Suprema Corte è
oramai conforme nel ritenere che ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo,
prevista dall'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta, ogniqualvolta alla stregua delle modalità della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività
5 della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità
della notifica così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere probatorio (Cfr. Cass. Civ. 21/06/2012 n. 10386; Cass. Civ.
Ord. n. 6518 del 04/04/2016).
Ed invero, a parere di questo Decidente, parte opponente al di là di una apodittica asserzione circa la mancata ricezione della notifica del monitorio, smentita peraltro per tabulas, non ha fornito alcuna prova che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non
abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia
stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Cfr. Cass. Civ.
n. 6518/2016) .
Alla luce delle superiori argomentazioni, ( qualora fosse stata proposta la predetta opposizione ex art 650 cpc.) sarebbe stata dichiarata inammissibile.
Analogamente inammissibile si prospetta l'opposizione a precetto ex art 615 cpc, alla luce di un orientamento granitico e consolidato presso i Giudici di Legittimità a tenore del quale: “Inammissibile l'opposizione a precetto diretta a contestare la validità della notifica del titolo”. (Cfr
Corte di Cassazione, n. 22870 del 9 novembre 2016).
La Suprema Corte poneva in luce, in questa occasione, la inammissibilità della opposizione a precetto finalizzata a sanzionare la dedotta irregolarità (nella specie, inesistenza) della notifica del titolo esecutivo (nella specie, un decreto ingiuntivo), atteso che tale vizio
6 deve essere fatto valere unicamente con il rimedio naturaliter previsto dall'ordinamento giuridico, quale è la opposizione a decreto ingiuntivo.
In generale, con la opposizione alla esecuzione, con cui l'opponente contesta l'an della esecuzione, è possibile dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del Diritto fatto valere, sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo stesso. Non è, infatti, consentito che il procedimento ex art. 615 cpc degradi ad ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali accordati dall'ordinamento.
Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile e rigettata.
Le spese vanno poste a carico di parte opponente soccombente e si rimanda al dispositivo per la liquidazione.
Così deciso, Palermo lì 12.06.2025 Dott.ssaValentina Cimino
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