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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/09/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RG 64/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/09/2025, davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente l'avv. Cramaro, in sostituzione dell'avv. Tortora. È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1 Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni, anche istruttorie, di cui al ricorso e alle note autorizzate.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 64/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Manuela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
CONTRO
Controparte_1 convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.02.2025, ha convenuto in giudizio Pt_1 [...] quale datrice di lavoro, e e quali com CP_1 CP_2 CP_3 te di er danna della prima al Controparte_1 pagamento della so delle seconde, in solido con la prima, del pagamento della minor somma di euro 1.154,74 lordi.
2. NT e EN & C. si sono costituite in giudizio e hanno conciliato la controversia con il ricorrente.
3. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_1 contu
4. A seguito della conciliazione1, nel contesto della quale ha pagato le quote CP_3 di t.f.r. relative al periodo dal 01.01.2024 al 26.02.2024, pe di euro 174,98, i crediti residuai verso attengono alle quote di t.f.r. e alle quote di 13ma CP_1 mensilità maturate dal 4 al 02.04.2024, all'indennità sostitutiva del preavviso, all'indennità sostituiva di ferie non godute, all'indennità sostitutiva dei permessi non goduti e alle festività.
4.1. Su richiesta del giudice, parte ricorrente ha rielaborato i propri conteggi, indicando come ancora dovuta la cifra di euro 2.472,16 e ha concluso chiedendo la condanna al relativo pagamento.
5. Ciò posto, nella specie è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua estinzione per dimissioni per Controparte_1 giusta causa [cfr. docc. 1 e 4 Pt_1 I conteggi rielaborati, luce dei prospetti paga e del Ccnl applicabile, appaiono corretti e da essi non v'è motivo di discostarsi. rimasta contumace, non ha fornito la prova d'aver versato Controparte_1 qua Essa va perciò condannata al relativo versamento.
6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando condanna a pagare Controparte_1 in favore di parte ricorrente la somma di euro 2. eressi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate in eu er spese generali e rimborso contributo unificato, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 25 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 19.05.2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/09/2025, davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente l'avv. Cramaro, in sostituzione dell'avv. Tortora. È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1 Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni, anche istruttorie, di cui al ricorso e alle note autorizzate.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 64/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Manuela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
CONTRO
Controparte_1 convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.02.2025, ha convenuto in giudizio Pt_1 [...] quale datrice di lavoro, e e quali com CP_1 CP_2 CP_3 te di er danna della prima al Controparte_1 pagamento della so delle seconde, in solido con la prima, del pagamento della minor somma di euro 1.154,74 lordi.
2. NT e EN & C. si sono costituite in giudizio e hanno conciliato la controversia con il ricorrente.
3. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_1 contu
4. A seguito della conciliazione1, nel contesto della quale ha pagato le quote CP_3 di t.f.r. relative al periodo dal 01.01.2024 al 26.02.2024, pe di euro 174,98, i crediti residuai verso attengono alle quote di t.f.r. e alle quote di 13ma CP_1 mensilità maturate dal 4 al 02.04.2024, all'indennità sostitutiva del preavviso, all'indennità sostituiva di ferie non godute, all'indennità sostitutiva dei permessi non goduti e alle festività.
4.1. Su richiesta del giudice, parte ricorrente ha rielaborato i propri conteggi, indicando come ancora dovuta la cifra di euro 2.472,16 e ha concluso chiedendo la condanna al relativo pagamento.
5. Ciò posto, nella specie è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua estinzione per dimissioni per Controparte_1 giusta causa [cfr. docc. 1 e 4 Pt_1 I conteggi rielaborati, luce dei prospetti paga e del Ccnl applicabile, appaiono corretti e da essi non v'è motivo di discostarsi. rimasta contumace, non ha fornito la prova d'aver versato Controparte_1 qua Essa va perciò condannata al relativo versamento.
6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando condanna a pagare Controparte_1 in favore di parte ricorrente la somma di euro 2. eressi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate in eu er spese generali e rimborso contributo unificato, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 25 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 19.05.2025