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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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- 1. Analisi di un diritto reale di garanziaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 14 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P., dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2286/2022 promossa da:
( C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_1
Emoriccia n. 266, rappresentato e difeso, dall'Avv. Luca Falciani ) CodiceFiscale_2 del foro di Siena ed elettivamente domiciliato in Sinalunga (SI), V studio del proprio difensore che indicano per le comunicazioni di legge l'indirizzo di posta elettronica certificata nonché quello di posta elettronica ordinaria Email_1 ed il numero di fax 0577/678911; Email_2
ATTORE/I contro
( mandataria di limitata CP_1 Controparte_2 con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri ) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, in forza di procura speciale conferita con scrittura privata autenticata in data 1 dicembre 2020 per atto Notaio di Pordenone rep. n. 306162, fasc. n. 37282, registrato a Persona_1
Pordenone i al n. 15770 serie 1T (doc. 1), in persona del procuratore speciale Dott. giusta procura per atto Notaio di Controparte_3 Persona_2
Velletri del 19 ottobre 2022, rep. n. 77770, racc. n. 29100, registrato a Velletri in data 19 ottobre 2022 al n. 2766 Serie 1T (doc. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cenni elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pisa, Via Cavour n. 27, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni, notificazioni ed avvisi all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTO/I
E CONTRO pagina 1 di 9 Controparte_4
[...] P.IVA_1 [...]
con sede in Chiusi (SI), Via Controparte_5 di Amministrazione e legale rappresentante, Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Controparte_6
Barbanera del Siena (fax 0578/20364, pec ed elettivamente domiciliata presso Email_4 rina n. 7, INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“ accertare e dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca n.634 Reg.Part. iscritta l'11/7/2008 Parte_1 presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Siena, Servizio di Pubblicità Immobiliare di e/o, sempre per tutte le ragioni esposte, la sua nullità derivante da quella sottostante CP_5
i credito in conto corrente e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità e improcedibilità dell'intervento di nella procedura pendente presso il Tribunale di Siena Es Imm Controparte_2
RG n. 143/2019.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui in CP_1 tte le domande avversarie, in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Controparte_4
[...] ammissibile l'intervento in Giudizio della Società concludente, rigettata ogni contraria istanza, domanda od eccezione, respingere integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente Giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
pagina 2 di 9 Va inoltre rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
( intervenuta nella esecuzion n. 143/2019 R.E. contro Controparte_2 quest'ultimo promossa), esponendo di aver promosso il presente giudizio a seguito dell'ordinanza con la quale il Giudice dell'esecuzione, decidendo sull'opposizione, respingeva la richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione stessa, fissando i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Deduceva a tal fine che la aveva ottenuto dal Tribunale di Siena il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 121/ società per il Controparte_7 pagamento della somma di € 193.938,32, oltre interessi al % dal 17/6/2017 sino al saldo e spese della procedura monitoria, in forza di contratto di apertura di credito in conto corrente ai rogiti Notaio di Sarteano del 9/7/2008, rep. n. 88.309 Per_3
(stipulato dalla predetta società con la d sa della odierna convenuta,
[...]
, garantito da ipoteca Controparte_5
o, Ufficio provinciale di Siena, Parte_1
Servizio di Pubblicità Immobiliare di in data 11/7/2008, reg. part. n. 634, CP_5 sui beni immobili oggetto della esecuzione immobiliare n. 143/2019 R.E.
A sostegno della spiegata opposizione e come primo motivo di doglianza osservava che nella nota di iscrizione dell'ipoteca sopra detta dell'11/7/2008, nella Sezione A – Generalità
- Dati relativi all'ipoteca o al privilegio, si legge, alla voce “Durata” “3 anni”; conseguentemente l'ipoteca iscritta nell'anno 2008, a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente sopra cennata, avrebbe avuto una durata sino al 2011.
Pertanto, non essendo intervenuto alcun atto di proroga, l'ipoteca azionata dal creditore intervenuto avrebbe perso efficacia già da tempo, con impossibilità, per lo stesso creditore di opporre il privilegio tanto al terzo datore, quanto agli altri creditori di aver proposto, nella detta esecuzione immobiliare n. 143/2019 R.E.
Quale secondo motivo di opposizione, deduceva ancora la nullità della garanzia ipotecaria per violazione dei principi di accessorietà e specialità posto che il titolo in forza del quale l'ipoteca era stata iscritta, era da individuarsi in un contratto di apertura di credito in conto corrente che, come noto, non costituisce titolo esecutivo, difettando, in detto tipo di rapporto, il requisito della certezza del credito.
A nulla, dunque, rileverebbe, nella specie, la circostanza che il creditore intervenuto abbia ottenuto, in forza degli estratti conto depositati nel procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo contro la società debitrice perché, si tratterebbe in Controparte_7 sostanza solo dell'efficacia del vincolo i el contratto di apertura di credito, contraddistinto da incertezza del quantum.
pagina 3 di 9 Concludeva quindi chiedendo all'Ill.mo Giudice dell'esecuzione di accertare e dichiarare l'inefficacia della ipoteca iscritta a suo carico presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Siena, Servizio di Pubblicità Immobiliare di in data CP_5
11/7/2008, reg. part. 634; nonché la nullità della stessa ipoteca derivante da quella sottostante dell'apertura di credito in conto corrente e, di conseguenza, di dichiarare la illegittimità e improcedibilità dell'intervento di nella procedura Controparte_2 esecutiva immobiliare n. 143/2019 R.E. pendente avanti all'intestato Tribunale.
Si costituiva in giudizio la convenuta che a mezzo della propria Controparte_2 mandataria e rappresentante processual ava tutto quanto ex adverso CP_8 dedotto, chiedendo la reiezione di tutte le domande attorea.
Premesso di essere titolare del credito ivi azionato, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1, 4, 7.1 legge n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB.
Osservava che il contratto di cessione in argomento ha avuto ad oggetto esclusivamente i crediti in esso considerati ed ogni altra situazione giuridica soggettiva attiva agli stessi relativa;
ne restavano escluse eventuali situazioni giuridiche passive derivanti dai rapporti che ebbero a generare i crediti ceduti. pertanto, era divenuta titolare delle sole situazioni soggettive attive Controparte_2 lle situazioni giuridiche soggettive passive, scaturenti dai relativi rapporti sottostanti, situazioni debitorie che, invece, sono rimaste tutte ed esclusivamente in capo alle relative cedenti.
Nel merito osservava che la nota di iscrizione ipotecaria, già di per sé precisa, in conformità al titolo, contenesse tutti gli elementi essenziali ed accidentali della cennata garanzia, riportando letteralmente il tenore del contratto di apertura di credito, con conseguente ed univoca imputazione del termine triennale al solo cennato contratto bancario e non anche alla garanzia ipotecaria posto che, nella medesima nota, veniva espressamente riportata la volontà delle parti che l'ipoteca “rimanesse ferma ed operante” sino alla estinzione totale di ogni credito vantato dalla banca nei confronti della società finanziata, in relazione al contratto di apertura di credito ai rogiti Notaio del 9/7/2008. Per_3
Medesima infondatezza era da ravvisarsi nel secondo motivo di opposizione attinente alla dedotta nullità della garanzia ipotecaria per violazione dei principi di accessorietà e specificità dell'ipoteca, posto che nel contratto di apertura di credito difetterebbe il requisito di certezza del credito.
Invero osservava la difesa della convenuta ai sensi dell'art. 2852 c.c., l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se questa si riferisca a crediti condizionali o a crediti che possono nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
Pertanto, la certezza non è requisito essenziale del credito ipotecario, potendo l'ipoteca essere concessa “con specifico riferimento ai rapporti bancari … non solo per debiti già costituiti o contestualmente creati, con contratti anteriori o coevi, ma anche per debiti che insorgeranno nel prosieguo, in base all'esecuzione di tali contratti e per effetto dei patti in essi inseriti” (Cass. 23/3/1994, n. 2786; Cass. 31/8/2011, n. 17886). pagina 4 di 9 Concludeva quindi affinchè l'adito Tribunale volesse respingere tutte le domande attoree.
Interveniva nel presente giudizio ex art. 105 c.p.c. la Controparte_9
già
[...] Controparte_5
in qualità di cedente il credito del quale è oggi titolare
[...]
o integralmente le difese della cessionaria, chiedeva Controparte_2 anch'essa la integrale reiezione delle domande attoree.
La causa veniva istruita solo documentalmente, con fissazione di udienza cartolare destinata alla precisazione delle conclusioni per la data del 29.11.2024 ed al cui esito veniva trattenuta in decisione.
*** *** ***
Orbene l'opposizione spiegata non merita accoglimento per i motivi che di seguito verranno evidenziati.
In via preliminare deve essere affermato l'interesse a “ contraddire” della cedente il credito, oggi intervenuta nel presente giudizio di merito.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto già modo di affermare che, anche al processo esecutivo si applica, con gli eventuali, necessari adattamenti, l'art. 111 c.p.c., per cui, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo di regola prosegue tra le parti originarie salva la facoltà dell'avente causa dalla parte originaria di intervenire (in questo senso tra le tante Cass. n. 15622 del 2017, Cass. n. 7780 del 2016, Cass. n. 1522 del 2011).
Pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga (Cass. n. 15622 del 2017).
Peraltro, è stato anche chiarito che l'art. 111 c.p.c., si applica all'espropriazione immobiliare quanto alla successione a titolo particolare nella posizione creditoria (non anche quanto alla successione a titolo particolare nella posizione debitoria: cfr. Cass. n. 8936/13), pur con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche del processo.
In particolare, con riferimento alla cessione del credito, l'esecuzione in corso ed il suo giudizio di opposizione, possono proseguire su impulso (o con l'intervento) del cedente, ma il cessionario può intervenire nel processo, facendo valere il negozio di cessione, con estromissione del cedente (Cass. n. 7780 del 2016).
Ebbene nel caso di specie, l'intervento volontario spiegato dalla cedente
[...]
Controparte_4
[...] nente quanto dalla mandataria della cessionaria del credito, con conseguente implicita rinunzia da parte di quest'ultima al diritto di estromissione.
Passando al merito la spiegata opposizione risulta infondata per le ragioni che di seguito saranno evidenziate.
pagina 5 di 9 Come condivisibilmente già osservato dal giudice della cautela la contestazione di parte opponente muove ed argomenta da una lettura parziale della nota di iscrizione ipotecaria del 20.8.2021.
Risulta ex actis che con contratto di apertura di credito in data 9.7.2008 ai rogiti del notaio l'istituto di credito di ha accordato a Persona_4 Controparte_4 CP_5 le amministratore un'apertura di Parte_1 Controparte_7 lla concorrenza di € 350.000,00, te. - la durata dell'apertura era stata concordata fino al 9.7.2011.
A garanzia delle obbligazioni dipendenti dall'utilizzo dell'apertura di credito il correntista ha concesso, nel contratto stesso, ipoteca a favore della banca per la somma complessiva di € 480.000,00 sugli immobili di sua proprietà meglio descritti nel contratto di apertura di credito;
- l'ipoteca è stata iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di ai n.ri CP_5
3401 RG/634 RP in data 11.7.2008.
Successivamente alla scadenza originaria, le parti hanno pacificamente continuato a dare corso al rapporto prorogandolo nei fatti.
Sebbene nella nota di iscrizione sia prevista la durata di tre anni della garanzia ipotecaria, detta previsione va letta unitamente al contenuto complessivo del contratto di apertura di credito, dove si precisa che la garanzia ipotecaria rimane ferma ed operante fino alla completa estinzione del credito in favore della banca, anche nell'ipotesi di novazione del rapporto fra le parti (art. 5, par. 6 del contratto).
Conseguentemente il termine previsto nella originaria nota di iscrizione ipotecaria, dunque deve considerarsi prorogato per volontà parti.
Pur potendo la nota ipotecaria trarre in errore in ordine alla durata dell'ipoteca (tre anni, che è in realtà la durata del finanziamento) non può prescindersi dal consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte ( Cfr .Cass 2075/15), e correttamente richiamato in sede cautelare, secondo il quale in tema di costituzione d'ipoteca, l'erroneo inserimento nella nota di iscrizione di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia, non previsto dal titolo ed inferiore a quello fissato dall'art. 2847 cod. civ., non è idoneo a connotare il diritto ipotecario, che invece resta conforme al titolo e rispetto al quale la nota ha funzione solo strumentale, suscettibile di rettifica per tale errore, così da rendere chiaro ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta all'ordinario termine ventennale previsto dalla norma.
Facendo applicazione di tale principio è bastevole una semplice disamina del titolo per rendersi conto che nessuna deroga, neppure per comportamento concludente, è stata voluta dalle parti al termine ordinario di cui all'art. 2487 c.c. prevedendo il punto 6 del contrato di finanziamento la permanenza della garanzia ipotecaria fino ad estinzione totale del credito.
Conseguentemente il relativo motivo di opposizione deve essere reietto.
Infine, non si ravvisa alcuna nullità degli atti di concessione di ipoteca per essere stati gli stessi posti in essere in relazione a crediti futuri, incerti e indeterminati.
In particolare, principio fondamentale in materia di ipoteca è quello dell'accessorietà che pagina 6 di 9 esprime il collegamento funzionale fra ipoteca e credito garantito;
quest'ultimo deve essere determinato e tale carattere viene fatto rientrare nel concetto di specialità dell'ipoteca quanto al credito di cui all'art. 2809 c.c..
L'esigenza della determinatezza del credito garantito viene in luce in particolare in materia di ammissibilità di un'ipoteca a garanzia di crediti futuri.
Come è noto l'art. 2852 c.c. prevede che “l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale.
La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente”.
Ora, la giurisprudenza consolidata, cui si ritiene di dover dare seguito, evidenzia che: “al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, il titolo costitutivo dell'ipoteca deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente(Cassazione civile sez. I, 21/06/2022, n.19977).
In realtà, il principio di specialità dell'ipoteca riguarda il credito garantito, ma soltanto nel senso che debba essere precisata la somma che costituisce il limite massimo della garanzia e che debba essere precisato il titolo del credito, cioè la fonte dell'obbligazione cui è riferita la garanzia ipotecaria, ma non anche il contenuto di questo credito (Cass. n. 18325/2014).
La specialità soggettiva della ipoteca (così definita, onde distinguerla dalla specialità oggettiva che riguarda l'oggetto vincolato, di cui alla prima parte dell'art. 2809 c.c., comma 1), espressamente affermata dall'art. 2809 c.c., comma 1, ultimo inciso, indica che, per la validità del vincolo ipotecario, sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta;
essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito, essendo l'ipoteca, per sua natura, connotata dall'accessorietà (v. sempre Cass. n. 18325/2014, cit. supra;
cfr. Cass. n. 23669/06).
Tuttavia, la specialità dell'ipoteca si rapporta non al contenuto del credito, ma al titolo dell'obbligazione, ed al titolo costitutivo dell'ipoteca; quest'ultimo deve contenere l'indicazione della fonte (cioè, appunto, del titolo dell'obbligazione), dei soggetti e della prestazione che individuano il credito (v. Cass. n. 3997/2000, cfr. altresì Cass. n. 3041/01 e n. 2429/02). Orbene, ai sensi dell'art. 2852 c.c., la garanzia ipotecaria, è riferibile non soltanto a crediti già esistenti, ma anche a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (cfr. Cass. n. 2786/94, n. 17886/11; nonché Cass. n. 25412/13).
Più specificamente, vanno distinti, secondo una classificazione dottrinaria, i crediti pagina 7 di 9 eventuali, che sono quelli che possono nascere da un rapporto già esistente, e certamente possono essere garantiti da ipoteca (come nel caso oggi sub iudice, frequente nella prassi bancaria, dell'apertura di credito, con concessione di ipoteca); dai crediti meramente futuri, che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, ma soltanto ipotetico o probabile, rispetto ai quali non è nemmeno concepibile la garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 3997/00 cit., nonché già Cass. n. 686/75).
In tali ultimi rientra il caso diverso, citato da parte attrice, della apertura di credito di firma con la quale la banca si impegna a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca stessa acquisirà in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi.
La ragione è evidente in quanto trattandosi di credito di regresso, quest'ultimo si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell'ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non è qualificabile come credito eventuale da esso dipendente ma come meramente futuro ( cfr Corte Cass., Sez. 1 -
, Ordinanza n. 19977 del 21/06/2022 (Rv. 664976 - 01).
Dunque, l'art. 2852 cod. civ., ove dispone che l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se questa si riferisca a crediti condizionali od a crediti che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, sottintende, quale principio generale, che l'ipoteca non può essere concessa, e se concessa non è atta a conferire prelazione, con riguardo a crediti dipendenti da rapporti non ancora insorti (cfr. anche Cass. n. 17886 del 2011; v. inoltre Cass. 24 febbraio 1975 n. 686).
Come ancora di recente ribadito dalla S.C. (v. Cass. 16/4/2021 n. 10197), se deve escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, che non abbia cioè fondamento in un rapporto già in essere e risulti determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto (Cass., 27/8/2014, n. 18325; Cass., 23/3/1994, n. 2786; Cass., 3/4/2000, n. 3997), a norma dell'art. 2852 c.c. (la costituzione d'ipoteca è ben ammissibile (anche) per crediti eventuali, insorgenti cioè in dipendenza di un rapporto già esistente di cui il titolo individui gli estremi (v. Cass., 27/8/2014, n. 18325; Cass., 31/8/2011, n. 17886; Cass., 2/3/2001, n. 3041; Cass., 3/4/2000, n. 3997; Cass., 23/3/1994, n. 2786; Cass., 24/2/1975, n. 686), come in caso di contratto condizionato (v. Cass., 12/11/2013, n. 25412; Cass., 19/6/2008, n. 16621; Cass., 11/1/2006, n. 264; Cass., 1/10/2004, n. 19657).
Sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza ha, quindi, ritenuto valida l'ipoteca per crediti futuri, proprio perché nascenti da un rapporto già esistente, come nel caso del mutuo, di obblighi derivanti da contratto preliminare, di obblighi derivanti da opzione o da proposta irrevocabile, nonché di contratto di apertura di conto corrente.
L'art. 1842 c.c., recita che “l'apertura di credito bancario è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”.
L'elemento che caratterizza il contratto di apertura di credito è dato dunque dalla creazione di una disponibilità di denaro in favore dell'accreditato, disponibilità che, pur ponendosi in pagina 8 di 9 funzione di una sua futura - eventuale - utilizzazione, ha un valore in sé e per sé, a prescindere dall'utilizzazione effettiva della somma tenuta a disposizione.
La circostanza che con il contratto di apertura di credito la banca si limita a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, con la conseguenza che il credito della banca - avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente - non sorge direttamente dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione dell'affidamento posti in essere dal soggetto accreditato, se da un lato lo rende inidoneo ex se ad assurgere a titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., all'opposto soddisfa i requisiti di cui all'art. 2852 c.c., posto che, al momento dell'iscrizione ipotecaria, risultano sussistenti e ben individuati la fonte del credito qui da intendersi come collegamento al rapporto genetico nonchè le pattuizioni previste nel titolo per la determinazione del credito ( eventuale).
Nel caso di specie, alla data dell'iscrizione ipotecaria, era sussistente ed individuata la fonte del credito rappresentata dal contratto di apertura di credito in conto corrente ai rogiti Notaio di Sarteano del 9/7/2008, rep. n. 88.309 così come chiare e precise sono le Per_3 previsi rattuali per la determinazione dell'ammontare del credito ( cfr allegato 6 prodotto da parte convenuta). Conseguentemente alcuna nullità della concessa ipoteca è ravvisabile.
Alla definitiva reiezione della spiegata opposizione consegue la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta cessionaria del credito e dalla interveniente cedente lo stesso ex art. 105 c.p.c., secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo in base ai parametri indicati nel DM 147/22 per valori prossimi al minimo edittale, assente una sostanziale fase di trattazione, in ragione della natura strettamente giuridica e documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA tutte le domande di parte attrice.
CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alle parti convenuta ed Parte_1 intervenuta le spese di lite, che si liqui e segue:
- Per quale in € 4.217,00 per onorari, oltre CP_1 Controparte_2
i.v.a pese g
- Per in € Controparte_9
4.21
Siena, 16 marzo 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P., dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2286/2022 promossa da:
( C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_1
Emoriccia n. 266, rappresentato e difeso, dall'Avv. Luca Falciani ) CodiceFiscale_2 del foro di Siena ed elettivamente domiciliato in Sinalunga (SI), V studio del proprio difensore che indicano per le comunicazioni di legge l'indirizzo di posta elettronica certificata nonché quello di posta elettronica ordinaria Email_1 ed il numero di fax 0577/678911; Email_2
ATTORE/I contro
( mandataria di limitata CP_1 Controparte_2 con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri ) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, in forza di procura speciale conferita con scrittura privata autenticata in data 1 dicembre 2020 per atto Notaio di Pordenone rep. n. 306162, fasc. n. 37282, registrato a Persona_1
Pordenone i al n. 15770 serie 1T (doc. 1), in persona del procuratore speciale Dott. giusta procura per atto Notaio di Controparte_3 Persona_2
Velletri del 19 ottobre 2022, rep. n. 77770, racc. n. 29100, registrato a Velletri in data 19 ottobre 2022 al n. 2766 Serie 1T (doc. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cenni elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pisa, Via Cavour n. 27, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni, notificazioni ed avvisi all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTO/I
E CONTRO pagina 1 di 9 Controparte_4
[...] P.IVA_1 [...]
con sede in Chiusi (SI), Via Controparte_5 di Amministrazione e legale rappresentante, Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Controparte_6
Barbanera del Siena (fax 0578/20364, pec ed elettivamente domiciliata presso Email_4 rina n. 7, INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“ accertare e dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca n.634 Reg.Part. iscritta l'11/7/2008 Parte_1 presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Siena, Servizio di Pubblicità Immobiliare di e/o, sempre per tutte le ragioni esposte, la sua nullità derivante da quella sottostante CP_5
i credito in conto corrente e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità e improcedibilità dell'intervento di nella procedura pendente presso il Tribunale di Siena Es Imm Controparte_2
RG n. 143/2019.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui in CP_1 tte le domande avversarie, in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Controparte_4
[...] ammissibile l'intervento in Giudizio della Società concludente, rigettata ogni contraria istanza, domanda od eccezione, respingere integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente Giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
pagina 2 di 9 Va inoltre rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
( intervenuta nella esecuzion n. 143/2019 R.E. contro Controparte_2 quest'ultimo promossa), esponendo di aver promosso il presente giudizio a seguito dell'ordinanza con la quale il Giudice dell'esecuzione, decidendo sull'opposizione, respingeva la richiesta cautelare di sospensione dell'esecuzione stessa, fissando i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Deduceva a tal fine che la aveva ottenuto dal Tribunale di Siena il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 121/ società per il Controparte_7 pagamento della somma di € 193.938,32, oltre interessi al % dal 17/6/2017 sino al saldo e spese della procedura monitoria, in forza di contratto di apertura di credito in conto corrente ai rogiti Notaio di Sarteano del 9/7/2008, rep. n. 88.309 Per_3
(stipulato dalla predetta società con la d sa della odierna convenuta,
[...]
, garantito da ipoteca Controparte_5
o, Ufficio provinciale di Siena, Parte_1
Servizio di Pubblicità Immobiliare di in data 11/7/2008, reg. part. n. 634, CP_5 sui beni immobili oggetto della esecuzione immobiliare n. 143/2019 R.E.
A sostegno della spiegata opposizione e come primo motivo di doglianza osservava che nella nota di iscrizione dell'ipoteca sopra detta dell'11/7/2008, nella Sezione A – Generalità
- Dati relativi all'ipoteca o al privilegio, si legge, alla voce “Durata” “3 anni”; conseguentemente l'ipoteca iscritta nell'anno 2008, a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente sopra cennata, avrebbe avuto una durata sino al 2011.
Pertanto, non essendo intervenuto alcun atto di proroga, l'ipoteca azionata dal creditore intervenuto avrebbe perso efficacia già da tempo, con impossibilità, per lo stesso creditore di opporre il privilegio tanto al terzo datore, quanto agli altri creditori di aver proposto, nella detta esecuzione immobiliare n. 143/2019 R.E.
Quale secondo motivo di opposizione, deduceva ancora la nullità della garanzia ipotecaria per violazione dei principi di accessorietà e specialità posto che il titolo in forza del quale l'ipoteca era stata iscritta, era da individuarsi in un contratto di apertura di credito in conto corrente che, come noto, non costituisce titolo esecutivo, difettando, in detto tipo di rapporto, il requisito della certezza del credito.
A nulla, dunque, rileverebbe, nella specie, la circostanza che il creditore intervenuto abbia ottenuto, in forza degli estratti conto depositati nel procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo contro la società debitrice perché, si tratterebbe in Controparte_7 sostanza solo dell'efficacia del vincolo i el contratto di apertura di credito, contraddistinto da incertezza del quantum.
pagina 3 di 9 Concludeva quindi chiedendo all'Ill.mo Giudice dell'esecuzione di accertare e dichiarare l'inefficacia della ipoteca iscritta a suo carico presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Siena, Servizio di Pubblicità Immobiliare di in data CP_5
11/7/2008, reg. part. 634; nonché la nullità della stessa ipoteca derivante da quella sottostante dell'apertura di credito in conto corrente e, di conseguenza, di dichiarare la illegittimità e improcedibilità dell'intervento di nella procedura Controparte_2 esecutiva immobiliare n. 143/2019 R.E. pendente avanti all'intestato Tribunale.
Si costituiva in giudizio la convenuta che a mezzo della propria Controparte_2 mandataria e rappresentante processual ava tutto quanto ex adverso CP_8 dedotto, chiedendo la reiezione di tutte le domande attorea.
Premesso di essere titolare del credito ivi azionato, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1, 4, 7.1 legge n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB.
Osservava che il contratto di cessione in argomento ha avuto ad oggetto esclusivamente i crediti in esso considerati ed ogni altra situazione giuridica soggettiva attiva agli stessi relativa;
ne restavano escluse eventuali situazioni giuridiche passive derivanti dai rapporti che ebbero a generare i crediti ceduti. pertanto, era divenuta titolare delle sole situazioni soggettive attive Controparte_2 lle situazioni giuridiche soggettive passive, scaturenti dai relativi rapporti sottostanti, situazioni debitorie che, invece, sono rimaste tutte ed esclusivamente in capo alle relative cedenti.
Nel merito osservava che la nota di iscrizione ipotecaria, già di per sé precisa, in conformità al titolo, contenesse tutti gli elementi essenziali ed accidentali della cennata garanzia, riportando letteralmente il tenore del contratto di apertura di credito, con conseguente ed univoca imputazione del termine triennale al solo cennato contratto bancario e non anche alla garanzia ipotecaria posto che, nella medesima nota, veniva espressamente riportata la volontà delle parti che l'ipoteca “rimanesse ferma ed operante” sino alla estinzione totale di ogni credito vantato dalla banca nei confronti della società finanziata, in relazione al contratto di apertura di credito ai rogiti Notaio del 9/7/2008. Per_3
Medesima infondatezza era da ravvisarsi nel secondo motivo di opposizione attinente alla dedotta nullità della garanzia ipotecaria per violazione dei principi di accessorietà e specificità dell'ipoteca, posto che nel contratto di apertura di credito difetterebbe il requisito di certezza del credito.
Invero osservava la difesa della convenuta ai sensi dell'art. 2852 c.c., l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se questa si riferisca a crediti condizionali o a crediti che possono nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
Pertanto, la certezza non è requisito essenziale del credito ipotecario, potendo l'ipoteca essere concessa “con specifico riferimento ai rapporti bancari … non solo per debiti già costituiti o contestualmente creati, con contratti anteriori o coevi, ma anche per debiti che insorgeranno nel prosieguo, in base all'esecuzione di tali contratti e per effetto dei patti in essi inseriti” (Cass. 23/3/1994, n. 2786; Cass. 31/8/2011, n. 17886). pagina 4 di 9 Concludeva quindi affinchè l'adito Tribunale volesse respingere tutte le domande attoree.
Interveniva nel presente giudizio ex art. 105 c.p.c. la Controparte_9
già
[...] Controparte_5
in qualità di cedente il credito del quale è oggi titolare
[...]
o integralmente le difese della cessionaria, chiedeva Controparte_2 anch'essa la integrale reiezione delle domande attoree.
La causa veniva istruita solo documentalmente, con fissazione di udienza cartolare destinata alla precisazione delle conclusioni per la data del 29.11.2024 ed al cui esito veniva trattenuta in decisione.
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Orbene l'opposizione spiegata non merita accoglimento per i motivi che di seguito verranno evidenziati.
In via preliminare deve essere affermato l'interesse a “ contraddire” della cedente il credito, oggi intervenuta nel presente giudizio di merito.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto già modo di affermare che, anche al processo esecutivo si applica, con gli eventuali, necessari adattamenti, l'art. 111 c.p.c., per cui, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo di regola prosegue tra le parti originarie salva la facoltà dell'avente causa dalla parte originaria di intervenire (in questo senso tra le tante Cass. n. 15622 del 2017, Cass. n. 7780 del 2016, Cass. n. 1522 del 2011).
Pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga (Cass. n. 15622 del 2017).
Peraltro, è stato anche chiarito che l'art. 111 c.p.c., si applica all'espropriazione immobiliare quanto alla successione a titolo particolare nella posizione creditoria (non anche quanto alla successione a titolo particolare nella posizione debitoria: cfr. Cass. n. 8936/13), pur con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche del processo.
In particolare, con riferimento alla cessione del credito, l'esecuzione in corso ed il suo giudizio di opposizione, possono proseguire su impulso (o con l'intervento) del cedente, ma il cessionario può intervenire nel processo, facendo valere il negozio di cessione, con estromissione del cedente (Cass. n. 7780 del 2016).
Ebbene nel caso di specie, l'intervento volontario spiegato dalla cedente
[...]
Controparte_4
[...] nente quanto dalla mandataria della cessionaria del credito, con conseguente implicita rinunzia da parte di quest'ultima al diritto di estromissione.
Passando al merito la spiegata opposizione risulta infondata per le ragioni che di seguito saranno evidenziate.
pagina 5 di 9 Come condivisibilmente già osservato dal giudice della cautela la contestazione di parte opponente muove ed argomenta da una lettura parziale della nota di iscrizione ipotecaria del 20.8.2021.
Risulta ex actis che con contratto di apertura di credito in data 9.7.2008 ai rogiti del notaio l'istituto di credito di ha accordato a Persona_4 Controparte_4 CP_5 le amministratore un'apertura di Parte_1 Controparte_7 lla concorrenza di € 350.000,00, te. - la durata dell'apertura era stata concordata fino al 9.7.2011.
A garanzia delle obbligazioni dipendenti dall'utilizzo dell'apertura di credito il correntista ha concesso, nel contratto stesso, ipoteca a favore della banca per la somma complessiva di € 480.000,00 sugli immobili di sua proprietà meglio descritti nel contratto di apertura di credito;
- l'ipoteca è stata iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di ai n.ri CP_5
3401 RG/634 RP in data 11.7.2008.
Successivamente alla scadenza originaria, le parti hanno pacificamente continuato a dare corso al rapporto prorogandolo nei fatti.
Sebbene nella nota di iscrizione sia prevista la durata di tre anni della garanzia ipotecaria, detta previsione va letta unitamente al contenuto complessivo del contratto di apertura di credito, dove si precisa che la garanzia ipotecaria rimane ferma ed operante fino alla completa estinzione del credito in favore della banca, anche nell'ipotesi di novazione del rapporto fra le parti (art. 5, par. 6 del contratto).
Conseguentemente il termine previsto nella originaria nota di iscrizione ipotecaria, dunque deve considerarsi prorogato per volontà parti.
Pur potendo la nota ipotecaria trarre in errore in ordine alla durata dell'ipoteca (tre anni, che è in realtà la durata del finanziamento) non può prescindersi dal consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte ( Cfr .Cass 2075/15), e correttamente richiamato in sede cautelare, secondo il quale in tema di costituzione d'ipoteca, l'erroneo inserimento nella nota di iscrizione di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia, non previsto dal titolo ed inferiore a quello fissato dall'art. 2847 cod. civ., non è idoneo a connotare il diritto ipotecario, che invece resta conforme al titolo e rispetto al quale la nota ha funzione solo strumentale, suscettibile di rettifica per tale errore, così da rendere chiaro ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta all'ordinario termine ventennale previsto dalla norma.
Facendo applicazione di tale principio è bastevole una semplice disamina del titolo per rendersi conto che nessuna deroga, neppure per comportamento concludente, è stata voluta dalle parti al termine ordinario di cui all'art. 2487 c.c. prevedendo il punto 6 del contrato di finanziamento la permanenza della garanzia ipotecaria fino ad estinzione totale del credito.
Conseguentemente il relativo motivo di opposizione deve essere reietto.
Infine, non si ravvisa alcuna nullità degli atti di concessione di ipoteca per essere stati gli stessi posti in essere in relazione a crediti futuri, incerti e indeterminati.
In particolare, principio fondamentale in materia di ipoteca è quello dell'accessorietà che pagina 6 di 9 esprime il collegamento funzionale fra ipoteca e credito garantito;
quest'ultimo deve essere determinato e tale carattere viene fatto rientrare nel concetto di specialità dell'ipoteca quanto al credito di cui all'art. 2809 c.c..
L'esigenza della determinatezza del credito garantito viene in luce in particolare in materia di ammissibilità di un'ipoteca a garanzia di crediti futuri.
Come è noto l'art. 2852 c.c. prevede che “l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale.
La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente”.
Ora, la giurisprudenza consolidata, cui si ritiene di dover dare seguito, evidenzia che: “al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, il titolo costitutivo dell'ipoteca deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente(Cassazione civile sez. I, 21/06/2022, n.19977).
In realtà, il principio di specialità dell'ipoteca riguarda il credito garantito, ma soltanto nel senso che debba essere precisata la somma che costituisce il limite massimo della garanzia e che debba essere precisato il titolo del credito, cioè la fonte dell'obbligazione cui è riferita la garanzia ipotecaria, ma non anche il contenuto di questo credito (Cass. n. 18325/2014).
La specialità soggettiva della ipoteca (così definita, onde distinguerla dalla specialità oggettiva che riguarda l'oggetto vincolato, di cui alla prima parte dell'art. 2809 c.c., comma 1), espressamente affermata dall'art. 2809 c.c., comma 1, ultimo inciso, indica che, per la validità del vincolo ipotecario, sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta;
essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito, essendo l'ipoteca, per sua natura, connotata dall'accessorietà (v. sempre Cass. n. 18325/2014, cit. supra;
cfr. Cass. n. 23669/06).
Tuttavia, la specialità dell'ipoteca si rapporta non al contenuto del credito, ma al titolo dell'obbligazione, ed al titolo costitutivo dell'ipoteca; quest'ultimo deve contenere l'indicazione della fonte (cioè, appunto, del titolo dell'obbligazione), dei soggetti e della prestazione che individuano il credito (v. Cass. n. 3997/2000, cfr. altresì Cass. n. 3041/01 e n. 2429/02). Orbene, ai sensi dell'art. 2852 c.c., la garanzia ipotecaria, è riferibile non soltanto a crediti già esistenti, ma anche a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (cfr. Cass. n. 2786/94, n. 17886/11; nonché Cass. n. 25412/13).
Più specificamente, vanno distinti, secondo una classificazione dottrinaria, i crediti pagina 7 di 9 eventuali, che sono quelli che possono nascere da un rapporto già esistente, e certamente possono essere garantiti da ipoteca (come nel caso oggi sub iudice, frequente nella prassi bancaria, dell'apertura di credito, con concessione di ipoteca); dai crediti meramente futuri, che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, ma soltanto ipotetico o probabile, rispetto ai quali non è nemmeno concepibile la garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 3997/00 cit., nonché già Cass. n. 686/75).
In tali ultimi rientra il caso diverso, citato da parte attrice, della apertura di credito di firma con la quale la banca si impegna a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca stessa acquisirà in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi.
La ragione è evidente in quanto trattandosi di credito di regresso, quest'ultimo si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell'ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non è qualificabile come credito eventuale da esso dipendente ma come meramente futuro ( cfr Corte Cass., Sez. 1 -
, Ordinanza n. 19977 del 21/06/2022 (Rv. 664976 - 01).
Dunque, l'art. 2852 cod. civ., ove dispone che l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se questa si riferisca a crediti condizionali od a crediti che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, sottintende, quale principio generale, che l'ipoteca non può essere concessa, e se concessa non è atta a conferire prelazione, con riguardo a crediti dipendenti da rapporti non ancora insorti (cfr. anche Cass. n. 17886 del 2011; v. inoltre Cass. 24 febbraio 1975 n. 686).
Come ancora di recente ribadito dalla S.C. (v. Cass. 16/4/2021 n. 10197), se deve escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, che non abbia cioè fondamento in un rapporto già in essere e risulti determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto (Cass., 27/8/2014, n. 18325; Cass., 23/3/1994, n. 2786; Cass., 3/4/2000, n. 3997), a norma dell'art. 2852 c.c. (la costituzione d'ipoteca è ben ammissibile (anche) per crediti eventuali, insorgenti cioè in dipendenza di un rapporto già esistente di cui il titolo individui gli estremi (v. Cass., 27/8/2014, n. 18325; Cass., 31/8/2011, n. 17886; Cass., 2/3/2001, n. 3041; Cass., 3/4/2000, n. 3997; Cass., 23/3/1994, n. 2786; Cass., 24/2/1975, n. 686), come in caso di contratto condizionato (v. Cass., 12/11/2013, n. 25412; Cass., 19/6/2008, n. 16621; Cass., 11/1/2006, n. 264; Cass., 1/10/2004, n. 19657).
Sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza ha, quindi, ritenuto valida l'ipoteca per crediti futuri, proprio perché nascenti da un rapporto già esistente, come nel caso del mutuo, di obblighi derivanti da contratto preliminare, di obblighi derivanti da opzione o da proposta irrevocabile, nonché di contratto di apertura di conto corrente.
L'art. 1842 c.c., recita che “l'apertura di credito bancario è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”.
L'elemento che caratterizza il contratto di apertura di credito è dato dunque dalla creazione di una disponibilità di denaro in favore dell'accreditato, disponibilità che, pur ponendosi in pagina 8 di 9 funzione di una sua futura - eventuale - utilizzazione, ha un valore in sé e per sé, a prescindere dall'utilizzazione effettiva della somma tenuta a disposizione.
La circostanza che con il contratto di apertura di credito la banca si limita a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, con la conseguenza che il credito della banca - avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente - non sorge direttamente dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione dell'affidamento posti in essere dal soggetto accreditato, se da un lato lo rende inidoneo ex se ad assurgere a titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., all'opposto soddisfa i requisiti di cui all'art. 2852 c.c., posto che, al momento dell'iscrizione ipotecaria, risultano sussistenti e ben individuati la fonte del credito qui da intendersi come collegamento al rapporto genetico nonchè le pattuizioni previste nel titolo per la determinazione del credito ( eventuale).
Nel caso di specie, alla data dell'iscrizione ipotecaria, era sussistente ed individuata la fonte del credito rappresentata dal contratto di apertura di credito in conto corrente ai rogiti Notaio di Sarteano del 9/7/2008, rep. n. 88.309 così come chiare e precise sono le Per_3 previsi rattuali per la determinazione dell'ammontare del credito ( cfr allegato 6 prodotto da parte convenuta). Conseguentemente alcuna nullità della concessa ipoteca è ravvisabile.
Alla definitiva reiezione della spiegata opposizione consegue la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta cessionaria del credito e dalla interveniente cedente lo stesso ex art. 105 c.p.c., secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo in base ai parametri indicati nel DM 147/22 per valori prossimi al minimo edittale, assente una sostanziale fase di trattazione, in ragione della natura strettamente giuridica e documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA tutte le domande di parte attrice.
CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alle parti convenuta ed Parte_1 intervenuta le spese di lite, che si liqui e segue:
- Per quale in € 4.217,00 per onorari, oltre CP_1 Controparte_2
i.v.a pese g
- Per in € Controparte_9
4.21
Siena, 16 marzo 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
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