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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
EL GA, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 590 R.G.A.C. per l'anno 2020
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Elio Scaramuzzino e Giovanni Scaramuzzino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lamezia Terme, via Reno n. 10 giusta procura in atti
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ) nella qualità di Impresa designata ai sensi Controparte_1 P.IVA_1 dell'art. 286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San
MA d'IN (CZ) alla via Ugo Foscolo n. 1, giusta procura in atti
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 286/2020 del 25.02.2020, depositata in data 26.02.2020 e non notificata
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Parte_1 il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato la domanda dal medesimo formulata nei
1 confronti di nella qualità di Impresa designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs Controparte_2
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, volta a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 21.09.2016.
In particolare, l'appellante ha premesso, in fatto, che in data 21.09.2016 verso le ore 17,30 nella piazza denominata “Mazzini o meglio , mentre attraversava la strada sulle Pt_2 strisce pedonali, sarebbe stato investito da un'autovettura Lancia Y di colore grigio;
che a causa dell'urto sarebbe caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni personali;
che il conducente del veicolo investitore, sceso dall'autovettura per prestare soccorso, dopo aver aiutato parte appellante a rialzarsi, improvvisamente si allontanava facendo perdere le sue tracce;
che, trasportato al Pronto Soccorso di Lamezia Terme in autoambulanza, gli veniva diagnosticata “Frattura chiusa dell'estremità distale di radio ed ulna, cervicalgia post traumatica e contusione ginocchio sx con una prognosi di giorni 30”.
Ciò premesso, parte appellante contesta la sentenza di primo grado per avere il Giudice di
Pace ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per invocare la garanzia del Fondo Vittime della Strada, e precisamente per avere ritenuto che il danneggiato, al momento del sinistro, non versasse nell'impossibilità oggettiva di identificare il veicolo investitore. Più precisamente, poiché il conducente del veicolo investitore si era fermato per sincerarsi delle condizioni della vittima, per poi allontanarsi dal luogo del sinistro dopo aver prestato il primo soccorso (fornendo una sedia per far sedere l'attore), detta circostanza escluderebbe, nel percorso motivazionale della sentenza, l'applicabilità dell'art. 283 comma 1 lett. A del D.Lgs
209/2005, sotto il profilo dell'impossibilità del danneggiato di identificare il responsabile del sinistro.
Parte appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a) della Legge
n. 990/1969 che accorda alla vittima il risarcimento del danno anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il veicolo non sia identificabile nonostante il comportamento diligente del danneggiato;
in particolare parte appellante lamenta che il Giudice di Pace, in applicazione di una interpretazione rigida e non conforme al dettato normativo, avrebbe erroneamente escluso l'impossibilità incolpevole della vittima di identificare il veicolo danneggiante sulla base della mera e irrilevante circostanza che il conducente non si fosse dato immediatamente alla fuga ed avrebbe altresì omesso di considerare, così incorrendo in vizio motivazionale, le obiettive
2 condizioni psicofisiche di forte dolore e turbamento in cui si trovava la vittima a seguito dell'investimento, che gli avrebbero impedito di identificare il veicolo investitore e il conducente, nonostante quest'ultimo si fosse fermato per prestare soccorso.
Parte appellante censura altresì la sentenza di primo grado per non avere il Giudice di Pace, in violazione dell'art. 115 c.p.c., correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria espletata e la documentazione prodotta, che confermerebbero la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione e la fondatezza della domanda.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria e condanna dell'appellata al pagamento della somma di euro
5.032,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio l'appellata, nella qualità di Impresa Controparte_1 designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. In particolare,
l'appellata ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe correttamente ritenuto non assolto, da parte del danneggiato, l'onere di dimostrare i presupposti di cui all'art. 283 co 1 lett. A
D.lgs. 209/2005; ha inoltre contestato la dinamica del sinistro come denunciata e la sua riconducibilità eziologica alla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificabile.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.03.2025 il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 7.11.2025, all'esito della discussione orale,
è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28.02.2023, in forza dell'art. 7 comma 3
D.Lgs. n. 165/2024.
3 4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c. formulata da parte appellata.
Come noto, la richiamata disposizione normativa dispone che “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (…)”. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame (cfr. Corte appello
Milano sez. IV, 06/10/2021, n. 2869). In altri termini, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e deve essere inteso in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono pretestuosi, né manifestamente infondati, necessitando, al contrario, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione. Consegue l'infondatezza della spiegata eccezione.
Ciò posto, occorre premettere che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, con orientamento suscettibile di estensione anche a quanto attualmente previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a) D.Lgs. 209/2005, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed i natanti che siano rimasti sconosciuti.
È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dimostrare che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass.
n. 1860 del 1990, nonché Cass. 4360/2012; Cass. 4480/2011; Cass. 18532/2007). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e la circostanza che la
4 mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. Secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale, grava altresì sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e l'evento dannoso, oltre che i pregiudizi che ne sono conseguiti, di tipo patrimoniale e non patrimoniale.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
In altri termini, l'imposizione di una rigorosa valutazione della prova nell'ambito dei giudizi avverso il FGVS è volta ad impedire mere pretese indennitarie a carico della collettività, atteso che la disciplina del detto Fondo vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (cfr. Cass. n.
8086/1995).
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Se è vero che non può imporsi a carico del danneggiato, un onere di diligenza tale da richiedere ad esempio di annotare il numero della targa o altri elementi idonei ad individuare il veicolo rimasto non identificato, è altrettanto vero che lo stesso deve fornire quantomeno elementi indiziari, sulla base dei quali potersi ricostruire il fatto (cfr. Cass. 24449/2005, secondo cui 'in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali").
5 Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace, l'onere della prova gravante sul danneggiato di provare che il responsabile del sinistro non era identificabile per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima non può ritenersi assolto, essendo parte appellante nelle condizioni di poterlo identificare.
Infatti, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, la circostanza che nel caso di specie il conducente del veicolo danneggiante abbia soccorso il danneggiato e si sia anche fermato sul luogo del sinistro avrebbe senza dubbio consentito all'attore di acquisire elementi per l'identificazione.
Parte appellante lamenta che il giudice di pace abbia omesso di considerare che lo stato di turbamento psichico in cui si sarebbe trovato dopo l'investimento avrebbe impedito di prendere le generalità dell'investitore e tale circostanza integrerebbe l'impossibilità di identificare il veicolo sconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) della Legge
990/1969.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace, dalle risultanze istruttorie non è emerso che parte attrice si trovasse, a seguito dell'investimento, in uno stato di shock o in condizioni psicofisiche di dolore e turbamento tali da non consentirgli di identificare la persona del danneggiante. Al contrario, dall'istruttoria espletata è emerso che il danneggiato abbia conversato con il danneggiate nel tempo in cui questi ha prestato soccorso e che il medesimo versasse in uno stato vigile e cosciente, tanto da ricordare e descrivere dettagliatamente, nel verbale di ratifica di denuncia - querela del 23.09.2016, prodotto in atti, il conducente del veicolo investitore come “magro, di statura media, quasi calvo e di circa 55 anni”.
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la prova che il danneggiato versasse in una condizione psico-fisica tale da impedirgli di identificare il danneggiante non può desumersi dalla maggiore o minore gravità delle lesioni riportate a seguito del sinistro, che, comunque, nel caso di specie, hanno interessato il polso e il ginocchio sinistro, come emerge dal verbale di Pronto Soccorso del 21.09.2016 e senza che sia evincibile, come già rilevato, alcuna perdita di coscienza del danneggiato o comunque alcuna condizione tale da far derivare una perdita di coscienza e lucidità.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, in ossequio alla regola di comune diligenza, parte attorea avrebbe potuto e dovuto acquisire elementi che gli avrebbero consentito
6 l'identificazione del veicolo danneggiante. Ad esempio, avrebbe potuto chiedere al conducente le generalità o farsi annotare il numero di targa del veicolo o anche solo di lasciare un recapito telefonico o avrebbe potuto chiedere di fornire tali elementi ad altre persone presenti sul posto.
Deve dunque concludersi che, correttamente, il giudice di prime cure ha respinto la domanda, ritenendo il difetto nel caso di specie di un fondamentale presupposto per l'operatività dell'invocata tutela di cui all'art. 283, comma 1, lettera a) D.Lgs. 209/2005, ossia l'incolpevole impossibilità del danneggiato di identificare il veicolo investitore.
Inoltre e in ogni caso, deve evidenziarsi che la domanda attorea risulta infondata, come eccepito da parte appellata, anche sotto il profilo della prova della dinamica del sinistro per come denunciata.
Al riguardo occorre evidenziare che nell'atto di citazione parte attrice ha dedotto che, mentre attraversava la strada, “sulle strisce pedonali”, sarebbe stato investito da un'autovettura tipo
Lancia Y di colore grigio e che trasportato in ospedale gli veniva diagnosticata tra l'altro una contusione al ginocchio sx.
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso emergono circostanze discordanti rispetto a quelle dedotte da parte attrice.
In particolare, nel verbale di ratifica di denuncia - querela presentata alla stazione dei
Carabinieri di Lamezia Terme del 23.09.2016 parte appellante ha dichiarato che, mentre si stava dirigendo verso la fermata autobus in Piazza D'Armi e attraversava la strada “non sulle strisce pedonali”, giunto a metà carreggiata, resosi conto che l'autobus stava andando via e non era quello che doveva prendere per ritornare a S. Eufemia, nell'indietreggiare, urtava alla parte sinistra di un'autovettura Lancia Y di colore grigio. Non è chiaro quindi se l'attore abbia o meno attraversato la strada sulle strisce pedonali, circostanza questa rilevante anche ai fini della valutazione di un eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.
Quanto alle dichiarazioni dell'unico testimone escusso, devono ritenersi inattendibili in quanto contraddittorie e discordanti con quanto evincibile dagli atti e documenti di causa.
7 Il testimone ha infatti affermato di aver visto “la Lancia Y colpire l'attore nella gamba dx” e non quindi nella gamba sinistra per come dedotto da parte attrice. Inoltre, il testimone ha dichiarato di non essersi accorto che la persona che ha soccorso il danneggiato fosse il conducente del veicolo investitore, nonostante abbia dichiarato di aver assistito al sinistro. Il testimone ha infine riferito che sul luogo di causa sarebbero intervenuti i Carabinieri, circostanza non dedotta da parte attrice e che non trova riscontro negli atti di causa.
L'istruttoria espletata non consente, dunque, di ritenere provata, neppure in via indiziaria, la dinamica dell'evento dannoso per come denunciata dall'attore e, soprattutto, la responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Come sopra evidenziato, poiché il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, il regime probatorio deve essere particolarmente rigoroso sia in punto di coinvolgimento nel sinistro di altro veicolo, non identificato e non identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza e sia con riguardo alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto per l'evento dannoso occorso.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'onere della prova gravante sul danneggiato non può ritenersi assolto, con conseguente rigetto dell'appello proposto e integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
L'accoglimento dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
EL GA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
8 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
Così deciso in Lamezia Terme, 14 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa EL GA
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In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
EL GA, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 590 R.G.A.C. per l'anno 2020
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Elio Scaramuzzino e Giovanni Scaramuzzino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lamezia Terme, via Reno n. 10 giusta procura in atti
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ) nella qualità di Impresa designata ai sensi Controparte_1 P.IVA_1 dell'art. 286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San
MA d'IN (CZ) alla via Ugo Foscolo n. 1, giusta procura in atti
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 286/2020 del 25.02.2020, depositata in data 26.02.2020 e non notificata
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Parte_1 il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato la domanda dal medesimo formulata nei
1 confronti di nella qualità di Impresa designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs Controparte_2
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, volta a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 21.09.2016.
In particolare, l'appellante ha premesso, in fatto, che in data 21.09.2016 verso le ore 17,30 nella piazza denominata “Mazzini o meglio , mentre attraversava la strada sulle Pt_2 strisce pedonali, sarebbe stato investito da un'autovettura Lancia Y di colore grigio;
che a causa dell'urto sarebbe caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni personali;
che il conducente del veicolo investitore, sceso dall'autovettura per prestare soccorso, dopo aver aiutato parte appellante a rialzarsi, improvvisamente si allontanava facendo perdere le sue tracce;
che, trasportato al Pronto Soccorso di Lamezia Terme in autoambulanza, gli veniva diagnosticata “Frattura chiusa dell'estremità distale di radio ed ulna, cervicalgia post traumatica e contusione ginocchio sx con una prognosi di giorni 30”.
Ciò premesso, parte appellante contesta la sentenza di primo grado per avere il Giudice di
Pace ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per invocare la garanzia del Fondo Vittime della Strada, e precisamente per avere ritenuto che il danneggiato, al momento del sinistro, non versasse nell'impossibilità oggettiva di identificare il veicolo investitore. Più precisamente, poiché il conducente del veicolo investitore si era fermato per sincerarsi delle condizioni della vittima, per poi allontanarsi dal luogo del sinistro dopo aver prestato il primo soccorso (fornendo una sedia per far sedere l'attore), detta circostanza escluderebbe, nel percorso motivazionale della sentenza, l'applicabilità dell'art. 283 comma 1 lett. A del D.Lgs
209/2005, sotto il profilo dell'impossibilità del danneggiato di identificare il responsabile del sinistro.
Parte appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a) della Legge
n. 990/1969 che accorda alla vittima il risarcimento del danno anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il veicolo non sia identificabile nonostante il comportamento diligente del danneggiato;
in particolare parte appellante lamenta che il Giudice di Pace, in applicazione di una interpretazione rigida e non conforme al dettato normativo, avrebbe erroneamente escluso l'impossibilità incolpevole della vittima di identificare il veicolo danneggiante sulla base della mera e irrilevante circostanza che il conducente non si fosse dato immediatamente alla fuga ed avrebbe altresì omesso di considerare, così incorrendo in vizio motivazionale, le obiettive
2 condizioni psicofisiche di forte dolore e turbamento in cui si trovava la vittima a seguito dell'investimento, che gli avrebbero impedito di identificare il veicolo investitore e il conducente, nonostante quest'ultimo si fosse fermato per prestare soccorso.
Parte appellante censura altresì la sentenza di primo grado per non avere il Giudice di Pace, in violazione dell'art. 115 c.p.c., correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria espletata e la documentazione prodotta, che confermerebbero la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione e la fondatezza della domanda.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria e condanna dell'appellata al pagamento della somma di euro
5.032,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio l'appellata, nella qualità di Impresa Controparte_1 designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. In particolare,
l'appellata ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe correttamente ritenuto non assolto, da parte del danneggiato, l'onere di dimostrare i presupposti di cui all'art. 283 co 1 lett. A
D.lgs. 209/2005; ha inoltre contestato la dinamica del sinistro come denunciata e la sua riconducibilità eziologica alla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificabile.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.03.2025 il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 7.11.2025, all'esito della discussione orale,
è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28.02.2023, in forza dell'art. 7 comma 3
D.Lgs. n. 165/2024.
3 4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c. formulata da parte appellata.
Come noto, la richiamata disposizione normativa dispone che “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (…)”. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame (cfr. Corte appello
Milano sez. IV, 06/10/2021, n. 2869). In altri termini, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e deve essere inteso in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono pretestuosi, né manifestamente infondati, necessitando, al contrario, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione. Consegue l'infondatezza della spiegata eccezione.
Ciò posto, occorre premettere che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, con orientamento suscettibile di estensione anche a quanto attualmente previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a) D.Lgs. 209/2005, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed i natanti che siano rimasti sconosciuti.
È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dimostrare che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass.
n. 1860 del 1990, nonché Cass. 4360/2012; Cass. 4480/2011; Cass. 18532/2007). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e la circostanza che la
4 mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. Secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale, grava altresì sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e l'evento dannoso, oltre che i pregiudizi che ne sono conseguiti, di tipo patrimoniale e non patrimoniale.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
In altri termini, l'imposizione di una rigorosa valutazione della prova nell'ambito dei giudizi avverso il FGVS è volta ad impedire mere pretese indennitarie a carico della collettività, atteso che la disciplina del detto Fondo vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (cfr. Cass. n.
8086/1995).
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Se è vero che non può imporsi a carico del danneggiato, un onere di diligenza tale da richiedere ad esempio di annotare il numero della targa o altri elementi idonei ad individuare il veicolo rimasto non identificato, è altrettanto vero che lo stesso deve fornire quantomeno elementi indiziari, sulla base dei quali potersi ricostruire il fatto (cfr. Cass. 24449/2005, secondo cui 'in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali").
5 Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace, l'onere della prova gravante sul danneggiato di provare che il responsabile del sinistro non era identificabile per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima non può ritenersi assolto, essendo parte appellante nelle condizioni di poterlo identificare.
Infatti, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, la circostanza che nel caso di specie il conducente del veicolo danneggiante abbia soccorso il danneggiato e si sia anche fermato sul luogo del sinistro avrebbe senza dubbio consentito all'attore di acquisire elementi per l'identificazione.
Parte appellante lamenta che il giudice di pace abbia omesso di considerare che lo stato di turbamento psichico in cui si sarebbe trovato dopo l'investimento avrebbe impedito di prendere le generalità dell'investitore e tale circostanza integrerebbe l'impossibilità di identificare il veicolo sconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) della Legge
990/1969.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace, dalle risultanze istruttorie non è emerso che parte attrice si trovasse, a seguito dell'investimento, in uno stato di shock o in condizioni psicofisiche di dolore e turbamento tali da non consentirgli di identificare la persona del danneggiante. Al contrario, dall'istruttoria espletata è emerso che il danneggiato abbia conversato con il danneggiate nel tempo in cui questi ha prestato soccorso e che il medesimo versasse in uno stato vigile e cosciente, tanto da ricordare e descrivere dettagliatamente, nel verbale di ratifica di denuncia - querela del 23.09.2016, prodotto in atti, il conducente del veicolo investitore come “magro, di statura media, quasi calvo e di circa 55 anni”.
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la prova che il danneggiato versasse in una condizione psico-fisica tale da impedirgli di identificare il danneggiante non può desumersi dalla maggiore o minore gravità delle lesioni riportate a seguito del sinistro, che, comunque, nel caso di specie, hanno interessato il polso e il ginocchio sinistro, come emerge dal verbale di Pronto Soccorso del 21.09.2016 e senza che sia evincibile, come già rilevato, alcuna perdita di coscienza del danneggiato o comunque alcuna condizione tale da far derivare una perdita di coscienza e lucidità.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, in ossequio alla regola di comune diligenza, parte attorea avrebbe potuto e dovuto acquisire elementi che gli avrebbero consentito
6 l'identificazione del veicolo danneggiante. Ad esempio, avrebbe potuto chiedere al conducente le generalità o farsi annotare il numero di targa del veicolo o anche solo di lasciare un recapito telefonico o avrebbe potuto chiedere di fornire tali elementi ad altre persone presenti sul posto.
Deve dunque concludersi che, correttamente, il giudice di prime cure ha respinto la domanda, ritenendo il difetto nel caso di specie di un fondamentale presupposto per l'operatività dell'invocata tutela di cui all'art. 283, comma 1, lettera a) D.Lgs. 209/2005, ossia l'incolpevole impossibilità del danneggiato di identificare il veicolo investitore.
Inoltre e in ogni caso, deve evidenziarsi che la domanda attorea risulta infondata, come eccepito da parte appellata, anche sotto il profilo della prova della dinamica del sinistro per come denunciata.
Al riguardo occorre evidenziare che nell'atto di citazione parte attrice ha dedotto che, mentre attraversava la strada, “sulle strisce pedonali”, sarebbe stato investito da un'autovettura tipo
Lancia Y di colore grigio e che trasportato in ospedale gli veniva diagnosticata tra l'altro una contusione al ginocchio sx.
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso emergono circostanze discordanti rispetto a quelle dedotte da parte attrice.
In particolare, nel verbale di ratifica di denuncia - querela presentata alla stazione dei
Carabinieri di Lamezia Terme del 23.09.2016 parte appellante ha dichiarato che, mentre si stava dirigendo verso la fermata autobus in Piazza D'Armi e attraversava la strada “non sulle strisce pedonali”, giunto a metà carreggiata, resosi conto che l'autobus stava andando via e non era quello che doveva prendere per ritornare a S. Eufemia, nell'indietreggiare, urtava alla parte sinistra di un'autovettura Lancia Y di colore grigio. Non è chiaro quindi se l'attore abbia o meno attraversato la strada sulle strisce pedonali, circostanza questa rilevante anche ai fini della valutazione di un eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.
Quanto alle dichiarazioni dell'unico testimone escusso, devono ritenersi inattendibili in quanto contraddittorie e discordanti con quanto evincibile dagli atti e documenti di causa.
7 Il testimone ha infatti affermato di aver visto “la Lancia Y colpire l'attore nella gamba dx” e non quindi nella gamba sinistra per come dedotto da parte attrice. Inoltre, il testimone ha dichiarato di non essersi accorto che la persona che ha soccorso il danneggiato fosse il conducente del veicolo investitore, nonostante abbia dichiarato di aver assistito al sinistro. Il testimone ha infine riferito che sul luogo di causa sarebbero intervenuti i Carabinieri, circostanza non dedotta da parte attrice e che non trova riscontro negli atti di causa.
L'istruttoria espletata non consente, dunque, di ritenere provata, neppure in via indiziaria, la dinamica dell'evento dannoso per come denunciata dall'attore e, soprattutto, la responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Come sopra evidenziato, poiché il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, il regime probatorio deve essere particolarmente rigoroso sia in punto di coinvolgimento nel sinistro di altro veicolo, non identificato e non identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza e sia con riguardo alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto per l'evento dannoso occorso.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'onere della prova gravante sul danneggiato non può ritenersi assolto, con conseguente rigetto dell'appello proposto e integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
L'accoglimento dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
EL GA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
8 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
Così deciso in Lamezia Terme, 14 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa EL GA
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