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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
CO - C.F Ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da CO - C.F Ricorrente
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da CO - C.F Ricorrente
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RE Srl - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da CO - C.F Ricorrente
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5432 DOGANE DAZI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5432 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2021
proposto da
RE Srl - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da CO - C.F Ricorrente
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5435 DOGANE DAZI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e vebali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, RE RL e CO (quest'ultimo amministratore della società e coobbligato ex lege) hanno impugnato l'avviso di rettifica dell'accertamento datato 16 febbraio
2023, prot. n. 5432/RU, notificato in data 16 febbraio 2024 e l'atto di irrogazione della sanzione tributaria 16 febbraio 2024, prot. n. 5435/RU, notificato in pari data, relativi a dazi antidumping, Iva all'importazione, interessi e sanzioni doganali L'avviso impugnato risultava emesso in relazione a varie operazioni di importazione dalla Thailandia sottoposte a revisione a posteriori sulla scorta delle conclusioni di un Report dell'AF, dal quale risulterebbe che TS (ditta esportatrice nell'Unione Europea, da cui la ricorrente aveva acquistato i prodotti) avrebbe importato e riesportato verso l'Unione europea tubi in acciaio di origine cinese, senza effettuare una lavorazione sufficiente ad attribuire l'origine thailandese. Il ricorrente contesta tale ricostruzione, deducendo motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane della Spezia, resistendo al ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato. Ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso ritenendo fondate le proprie argomentazioni rese nelle proprie controdeduzioni.
Radicatosi il contraddittorio, doo che la ricorrente aveva deositato memoria, alla fissata udienza di discussione le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti.
Dopo la discussione, la Corte ha trattenuto il procedimento in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che la fattispecie possa essere decisa in continuità con l'orientamento già espresso in alcune precedenti decisioni che hanno riguardato casi analoghi come citati dalla ricorrente nei propri atti di causa.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Si deve, in primo luogo, convenire con il rilievo del ricorrente secondo cui, nel caso specifico, la pretesa dell'Ufficio si richiama unicamente a valutazioni e ricerche condensate in un report AF, che è stato allegato al provvedimento impugnato e prodotto in giudizio, oscurato in tutte le parti fondamentali, oltre che privo dei relativi allegati, in tal modo violando l'onere della prova che grava sull'Ufficio. In tal senso, è indubbio che, sotto il profilo motivazionale, l'atto impugnato appare redatto con modalità tali da comprimere il diritto di difesa del contribuente, facendo riferimento a documentazione incompleta e scarsamente intelligibile, inidonea a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive. In proposito, si deve qui ribadire che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente (l. n. 212 del 2000), gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, indicando compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
In secondo luogo, non si può fare a meno di rilevare che l'informativa trasmessa dall'AF non offre concreti elementi di riscontro ai fini della dimostrazione, a carico dell'Ufficio, secondo cui i tubi importati, nelle specifiche operazioni di importazione di cui trattasi, avessero sicura origine cinese.
Non solo.
Va rammentato che l'origine doganale di un prodotto è rappresentata dal Paese in cui è stata eseguita l'ultima lavorazione sostanziale, effettuata da un'azienda attrezzata a tale scopo, che si traduce nella realizzazione di un prodotto nuovo rispetto a quello risultante dal semplice assemblaggio dei materiali esteri utilizzati.
L'origine doganale della merce identifica “il Paese dove è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale”
(art. 3, allegato 1° degli Accordi istitutivi del WTO e articolo 3 dell'allegato K alla Convenzione di Kyoto). L'art. 60, par. 2, Cdu (Reg. UE 952/2013) stabilisce che “le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.
Il report AF — e di conseguenza l'Ufficio — si limita a ricondurre l'origine cinese dei tubi in questione adottando il criterio del codice di nomenclatura combinata 7304 (7304 19; 7304 29; 7304 39; 7304 59), secondo cui la lavorazione/trasformazione sostanziale consiste nel cambio di classifica, per cui, qualora non si riscontri un cambio di classifica, il prodotto rimane lo stesso. Nel caso, gli ispettori AF osservano che l'impresa thailandese aveva eseguito operazioni di importazione dalla Cina di tubi già dichiarati alla voce 7304, procedendo con interventi che però non avrebbero trasformato il prodotto, mutandone l'origine, in quanto l'esportazione dei tubi “made in Thailandia” nell'Unione Europea era poi avvenuta sempre alla voce 7304.
Tuttavia, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza europea, il criterio del “cambio di voce doganale” (CTH – Change Tariff Heading), applicato dall'Ufficio nel caso di specie, può non essere sufficiente a individuare l'origine doganale del prodotto. Invero, “non basta ricercare i criteri per la determinazione dell'origine delle merci nella classificazione doganale dei prodotti trasformati, giacché la tariffa doganale comune è stata concepita in funzione di esigenze specifiche, non già al fine di consentire la determinazione dell'origine delle merci” (cfr. sentenza dell'11 febbraio 2010, Società 1,
C-373/08, EU:C:2010:68, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). La Corte di Giustizia UE ha chiaramente stabilito che “una trasformazione o una lavorazione può avere carattere sostanziale anche in mancanza di un siffatto cambiamento di classificazione tariffaria. Il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria copre la maggior parte delle situazioni, ma non consente di individuare tutte le situazioni in cui la trasformazione o la lavorazione della merce è sostanziale” (Corte di Giustizia UE, 21 settembre 2023,
C-210/22); “la classificazione tariffaria del prodotto trasformato non costituisce un criterio adeguato per determinare l'origine di una data merce (…) l'ultima trasformazione o lavorazione di cui all'art. 5 del regolamento è «sostanziale» ai sensi di questa norma solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione” (Corte di Giustizia UE, 26 gennaio 1977, C-49/76, Gesellschaft für überseehandel mbh;
nello stesso senso, Corte di Giustizia UE, 11 febbraio 2010, C-373/08, Società 1 GmbH). Vi è una trasformazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce, quando la lavorazione “comporta modifiche irreversibili quanto alle loro proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche (…) siffatte modifiche sono idonee a determinare l'origine di un prodotto” (Corte di Giustizia UE, 21 settembre 2023, C-210/22).
In definitiva, “l'origine delle merci deve, in ogni caso, essere determinata in funzione del criterio discriminante costituito dall'«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» delle merci stesse” (Corte di Giustizia UE,
20 maggio 2021, C-209/20, Società_2 Ltd).
Ebbene, nel caso in disamina i ricorrenti hano fornito puntuale dimostrazione del fatto che la lavorazione effettuata in Thailandia abbia comportato un cambiamento radicale e irreversibile delle caratteristiche essenziali dei prodotti “grezzi” importati dalla Cina, in maniera tale da giustificarne l'origine thailandese. È stato adeguatamente rappresentato come il processo produttivo a cui sono stati sottoposti i prodotti importati, noto come “processo Expander”, preveda diverse fasi di lavorazione, che ne trasformano irrimediabilmente le caratteristiche meccaniche, metallurgiche e fisiche, in maniera tale da configurare una “lavorazione sostanziale” del prodotto.
In conclusione, si deve affermare che il contribuente ha fornito piena prova dell'origine thailandese dei prodotti importati oggetto di revisione, avendo efficacemente contestato il fondamento del rapporto AF (cfr.
Sez. 5, Sentenza n. 10118 del 21/04/2017, Rv. 644042 - 02), che, va aggiunto, si è rivelato inidoneo a superare quanto attestato nei validi e regolari certificati di origine della merce rilasciati dalla Camera di
Commercio thailandese, Autorità pubblica competente a valutare se i prodotti hanno subito una lavorazione sufficiente a determinare l'origine thailandese. Alle superiori considerazioni — in cui rimangono assorbite le restanti censure dedotte — consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite, stante la controvertibilità della questione e considerato che l'iniziativa dell'Ufficio è scaturita da un report AF apparentemente attendibile.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
La Spezia, li 9.12.2025.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
CO - C.F Ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da CO - C.F Ricorrente
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da CO - C.F Ricorrente
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RE Srl - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da CO - C.F Ricorrente
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5432 DOGANE DAZI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5432 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2021
proposto da
RE Srl - P.IVA 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da CO - C.F Ricorrente
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5435 DOGANE DAZI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e vebali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, RE RL e CO (quest'ultimo amministratore della società e coobbligato ex lege) hanno impugnato l'avviso di rettifica dell'accertamento datato 16 febbraio
2023, prot. n. 5432/RU, notificato in data 16 febbraio 2024 e l'atto di irrogazione della sanzione tributaria 16 febbraio 2024, prot. n. 5435/RU, notificato in pari data, relativi a dazi antidumping, Iva all'importazione, interessi e sanzioni doganali L'avviso impugnato risultava emesso in relazione a varie operazioni di importazione dalla Thailandia sottoposte a revisione a posteriori sulla scorta delle conclusioni di un Report dell'AF, dal quale risulterebbe che TS (ditta esportatrice nell'Unione Europea, da cui la ricorrente aveva acquistato i prodotti) avrebbe importato e riesportato verso l'Unione europea tubi in acciaio di origine cinese, senza effettuare una lavorazione sufficiente ad attribuire l'origine thailandese. Il ricorrente contesta tale ricostruzione, deducendo motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane della Spezia, resistendo al ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato. Ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso ritenendo fondate le proprie argomentazioni rese nelle proprie controdeduzioni.
Radicatosi il contraddittorio, doo che la ricorrente aveva deositato memoria, alla fissata udienza di discussione le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti.
Dopo la discussione, la Corte ha trattenuto il procedimento in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che la fattispecie possa essere decisa in continuità con l'orientamento già espresso in alcune precedenti decisioni che hanno riguardato casi analoghi come citati dalla ricorrente nei propri atti di causa.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Si deve, in primo luogo, convenire con il rilievo del ricorrente secondo cui, nel caso specifico, la pretesa dell'Ufficio si richiama unicamente a valutazioni e ricerche condensate in un report AF, che è stato allegato al provvedimento impugnato e prodotto in giudizio, oscurato in tutte le parti fondamentali, oltre che privo dei relativi allegati, in tal modo violando l'onere della prova che grava sull'Ufficio. In tal senso, è indubbio che, sotto il profilo motivazionale, l'atto impugnato appare redatto con modalità tali da comprimere il diritto di difesa del contribuente, facendo riferimento a documentazione incompleta e scarsamente intelligibile, inidonea a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive. In proposito, si deve qui ribadire che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente (l. n. 212 del 2000), gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, indicando compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
In secondo luogo, non si può fare a meno di rilevare che l'informativa trasmessa dall'AF non offre concreti elementi di riscontro ai fini della dimostrazione, a carico dell'Ufficio, secondo cui i tubi importati, nelle specifiche operazioni di importazione di cui trattasi, avessero sicura origine cinese.
Non solo.
Va rammentato che l'origine doganale di un prodotto è rappresentata dal Paese in cui è stata eseguita l'ultima lavorazione sostanziale, effettuata da un'azienda attrezzata a tale scopo, che si traduce nella realizzazione di un prodotto nuovo rispetto a quello risultante dal semplice assemblaggio dei materiali esteri utilizzati.
L'origine doganale della merce identifica “il Paese dove è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale”
(art. 3, allegato 1° degli Accordi istitutivi del WTO e articolo 3 dell'allegato K alla Convenzione di Kyoto). L'art. 60, par. 2, Cdu (Reg. UE 952/2013) stabilisce che “le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.
Il report AF — e di conseguenza l'Ufficio — si limita a ricondurre l'origine cinese dei tubi in questione adottando il criterio del codice di nomenclatura combinata 7304 (7304 19; 7304 29; 7304 39; 7304 59), secondo cui la lavorazione/trasformazione sostanziale consiste nel cambio di classifica, per cui, qualora non si riscontri un cambio di classifica, il prodotto rimane lo stesso. Nel caso, gli ispettori AF osservano che l'impresa thailandese aveva eseguito operazioni di importazione dalla Cina di tubi già dichiarati alla voce 7304, procedendo con interventi che però non avrebbero trasformato il prodotto, mutandone l'origine, in quanto l'esportazione dei tubi “made in Thailandia” nell'Unione Europea era poi avvenuta sempre alla voce 7304.
Tuttavia, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza europea, il criterio del “cambio di voce doganale” (CTH – Change Tariff Heading), applicato dall'Ufficio nel caso di specie, può non essere sufficiente a individuare l'origine doganale del prodotto. Invero, “non basta ricercare i criteri per la determinazione dell'origine delle merci nella classificazione doganale dei prodotti trasformati, giacché la tariffa doganale comune è stata concepita in funzione di esigenze specifiche, non già al fine di consentire la determinazione dell'origine delle merci” (cfr. sentenza dell'11 febbraio 2010, Società 1,
C-373/08, EU:C:2010:68, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). La Corte di Giustizia UE ha chiaramente stabilito che “una trasformazione o una lavorazione può avere carattere sostanziale anche in mancanza di un siffatto cambiamento di classificazione tariffaria. Il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria copre la maggior parte delle situazioni, ma non consente di individuare tutte le situazioni in cui la trasformazione o la lavorazione della merce è sostanziale” (Corte di Giustizia UE, 21 settembre 2023,
C-210/22); “la classificazione tariffaria del prodotto trasformato non costituisce un criterio adeguato per determinare l'origine di una data merce (…) l'ultima trasformazione o lavorazione di cui all'art. 5 del regolamento è «sostanziale» ai sensi di questa norma solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione” (Corte di Giustizia UE, 26 gennaio 1977, C-49/76, Gesellschaft für überseehandel mbh;
nello stesso senso, Corte di Giustizia UE, 11 febbraio 2010, C-373/08, Società 1 GmbH). Vi è una trasformazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce, quando la lavorazione “comporta modifiche irreversibili quanto alle loro proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche (…) siffatte modifiche sono idonee a determinare l'origine di un prodotto” (Corte di Giustizia UE, 21 settembre 2023, C-210/22).
In definitiva, “l'origine delle merci deve, in ogni caso, essere determinata in funzione del criterio discriminante costituito dall'«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» delle merci stesse” (Corte di Giustizia UE,
20 maggio 2021, C-209/20, Società_2 Ltd).
Ebbene, nel caso in disamina i ricorrenti hano fornito puntuale dimostrazione del fatto che la lavorazione effettuata in Thailandia abbia comportato un cambiamento radicale e irreversibile delle caratteristiche essenziali dei prodotti “grezzi” importati dalla Cina, in maniera tale da giustificarne l'origine thailandese. È stato adeguatamente rappresentato come il processo produttivo a cui sono stati sottoposti i prodotti importati, noto come “processo Expander”, preveda diverse fasi di lavorazione, che ne trasformano irrimediabilmente le caratteristiche meccaniche, metallurgiche e fisiche, in maniera tale da configurare una “lavorazione sostanziale” del prodotto.
In conclusione, si deve affermare che il contribuente ha fornito piena prova dell'origine thailandese dei prodotti importati oggetto di revisione, avendo efficacemente contestato il fondamento del rapporto AF (cfr.
Sez. 5, Sentenza n. 10118 del 21/04/2017, Rv. 644042 - 02), che, va aggiunto, si è rivelato inidoneo a superare quanto attestato nei validi e regolari certificati di origine della merce rilasciati dalla Camera di
Commercio thailandese, Autorità pubblica competente a valutare se i prodotti hanno subito una lavorazione sufficiente a determinare l'origine thailandese. Alle superiori considerazioni — in cui rimangono assorbite le restanti censure dedotte — consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite, stante la controvertibilità della questione e considerato che l'iniziativa dell'Ufficio è scaturita da un report AF apparentemente attendibile.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
La Spezia, li 9.12.2025.