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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12882 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6734/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 15 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6734/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti A. Lazzaretti ed E. Scordo Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del – Controparte_1 CP_2
Funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, docente dipendente del resistente, ha chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare CP_1 dell'avvertimento scritto irrogatale dal resistente in data 1/7/2024 a CP_1 seguito della mancata informazione alla dirigente scolastica del fatto che uno studente al quale era stato fatto esplicito divieto da parte della Dirigenza scolastica a partecipare ad una gita scolastica si fosse presentato in aeroporto per partire sullo stesso volo del gruppo a lei formalmente affidato, argomentando diffusamente in fatto ed in diritto.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale alla luce della documentazione presente in atti, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Dalla lettura degli atti di causa si evince infatti che, premesso che ciò che viene contestato alla ricorrente con la sanzione disciplinare irrogata è la mancata comunicazione della presenza dello studente il giorno della partenza in Pt_2 aeroporto, al fine di ricevere istruzioni per gestire la situazione, nonostante la stessa fosse consapevole che quello studente non era autorizzato a partire con il gruppo classe, risulta che ella fosse a conoscenza dell'esclusione (e delle motivazioni di tale esclusione) dell'alunno dal viaggio d'istruzione, anche Pt_2 prima del giorno della partenza, così come delle intenzioni di di partire per la Pt_2
Grecia e della decisione presa al proposito dalla Dirigenza scolastica (all.ti 2-20 al ricorso e A-M alla memoria).
In sostanza, la ricorrente era a conoscenza della intenzione di di partire Pt_2 per la Grecia, sapendo peraltro che i genitori dello studente avevano acquistato il biglietto per il volo, sullo stesso aereo della classe, e del parere negativo alla partenza per il viaggio di istruzione rilasciato dalla scuola e rivolto nei confronti dello studente, ma nonostante ciò non ha ritenuto di dover informare tempestivamente la Dirigente scolastica, neanche una volta incontrato lo studente in aeroporto, il giorno della partenza. Pt_2
Ed infatti, arrivato in aeroporto, la docente ha svolto le procedure di Pt_2 check-in degli alunni, ma non ha provveduto a contattare la dirigente scolastica, anche se tra l'incontro con gli studenti e con lo studente d il decollo dell'aereo Pt_2 sia trascorso un tempo pari a circa un'ora e mezza/due.
In tale arco temporale la ricorrente ben avrebbe potuto avvertire la Dirigente
Scolastica, essendo a conoscenza dell'esclusione dell'alunno G.G. dal viaggio d'istruzione e del divieto rivolto allo stesso di aggregarsi al gruppo classe, ma non l'ha fatto.
Tale comportamento è da ritenersi di rilievo disciplinare in quanto la docente non ha informato la propria dirigente tempestivamente in merito alla presenza non autorizzata dell'alunno G.G. in aeroporto insieme al gruppo classe, nonostante il diniego a partecipare al viaggio di istruzione espresso dalla scuola nei confronti dell'alunno, e in tal modo non le ha consentito di impartire tempestivamente le indicazioni necessarie per risolvere la situazione.
Alla luce di quanto sopra esposto va ritenuta congrua la sanzione irrogata all'illecito disciplinare commesso, trattandosi della sanzione minima irrogabile in base alle previsioni del C.C.N.L. di categoria.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.030, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi.
Roma, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 15 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6734/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti A. Lazzaretti ed E. Scordo Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del – Controparte_1 CP_2
Funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, docente dipendente del resistente, ha chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare CP_1 dell'avvertimento scritto irrogatale dal resistente in data 1/7/2024 a CP_1 seguito della mancata informazione alla dirigente scolastica del fatto che uno studente al quale era stato fatto esplicito divieto da parte della Dirigenza scolastica a partecipare ad una gita scolastica si fosse presentato in aeroporto per partire sullo stesso volo del gruppo a lei formalmente affidato, argomentando diffusamente in fatto ed in diritto.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale alla luce della documentazione presente in atti, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Dalla lettura degli atti di causa si evince infatti che, premesso che ciò che viene contestato alla ricorrente con la sanzione disciplinare irrogata è la mancata comunicazione della presenza dello studente il giorno della partenza in Pt_2 aeroporto, al fine di ricevere istruzioni per gestire la situazione, nonostante la stessa fosse consapevole che quello studente non era autorizzato a partire con il gruppo classe, risulta che ella fosse a conoscenza dell'esclusione (e delle motivazioni di tale esclusione) dell'alunno dal viaggio d'istruzione, anche Pt_2 prima del giorno della partenza, così come delle intenzioni di di partire per la Pt_2
Grecia e della decisione presa al proposito dalla Dirigenza scolastica (all.ti 2-20 al ricorso e A-M alla memoria).
In sostanza, la ricorrente era a conoscenza della intenzione di di partire Pt_2 per la Grecia, sapendo peraltro che i genitori dello studente avevano acquistato il biglietto per il volo, sullo stesso aereo della classe, e del parere negativo alla partenza per il viaggio di istruzione rilasciato dalla scuola e rivolto nei confronti dello studente, ma nonostante ciò non ha ritenuto di dover informare tempestivamente la Dirigente scolastica, neanche una volta incontrato lo studente in aeroporto, il giorno della partenza. Pt_2
Ed infatti, arrivato in aeroporto, la docente ha svolto le procedure di Pt_2 check-in degli alunni, ma non ha provveduto a contattare la dirigente scolastica, anche se tra l'incontro con gli studenti e con lo studente d il decollo dell'aereo Pt_2 sia trascorso un tempo pari a circa un'ora e mezza/due.
In tale arco temporale la ricorrente ben avrebbe potuto avvertire la Dirigente
Scolastica, essendo a conoscenza dell'esclusione dell'alunno G.G. dal viaggio d'istruzione e del divieto rivolto allo stesso di aggregarsi al gruppo classe, ma non l'ha fatto.
Tale comportamento è da ritenersi di rilievo disciplinare in quanto la docente non ha informato la propria dirigente tempestivamente in merito alla presenza non autorizzata dell'alunno G.G. in aeroporto insieme al gruppo classe, nonostante il diniego a partecipare al viaggio di istruzione espresso dalla scuola nei confronti dell'alunno, e in tal modo non le ha consentito di impartire tempestivamente le indicazioni necessarie per risolvere la situazione.
Alla luce di quanto sopra esposto va ritenuta congrua la sanzione irrogata all'illecito disciplinare commesso, trattandosi della sanzione minima irrogabile in base alle previsioni del C.C.N.L. di categoria.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.030, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi.
Roma, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE