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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 17157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17157 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 12 marzo 2024 il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.IN MI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, a sua volta di affermazione di responsabilità, nei suoi confronti, per il delitto di bancarotta fraudolenta 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17157 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2024 patrimoniale, ovvero per aver distratto dalle casse sociali l'importo di 190.000 euro in capo alla società di diritto inglese CAMILLA LTD, a lui riconducibile;
fatto commesso in qualità di amministratore della PESCARA CALCIO SPA, dichiarata fallita il 19 dicembre 2008, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. 2.L'atto d'impugnazione, redatto da patrocinatore abilitato, si è affidato a quattro motivi, qui richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato vizi motivazionali a riguardo dell'affermazione di reità per il delitto contestato. La sentenza impugnata avrebbe trascurato che la società fallita avrebbe fatto parte di un gruppo di imprese perchè controllata dalla PESCARA 70 SPA, che avrebbe realizzato ragguardevoli finanziamenti a favore della fallita, per evitarne il tracollo finanziario;
i testi sentiti in primo grado avrebbero confermato tali circostanze;
il ruolo del IN, a tali scopi, sarebbe stato di prim'ordine, come emergente dal verbale d'assemblea straordinaria della società del 18 giugno 2007; la sentenza impugnata avrebbe dunque omesso di esplicitare le ragioni per le quali tali circostanze non rileverebbero ai fini dell'esclusione della riconosciuta distrazione. Ancora, la difesa avrebbe offerto corposa documentazione (come verbali d'assemblea, comunicazioni elettroniche) relativa all'apertura di un conto corrente presso la banca Saderat di Dubai, intestato alla società, sul quale l'imputato avrebbe fatto confluire ingenti somme di denaro e sul quale la Camilla TD avrebbe, restituendolo, bonificato l'importo di euro 190.000, ricevuto nel luglio 2007; e che fornirebbe la prova, insieme ai testimoni sentiti, che il ricorrente avesse incaricato un professionista, Minesh Jani, della Camilla TD, di adoperarsi alla ricerca di finanziamenti per la società calcistica e che aveva ricevuto la somma contestata qual compenso del servizio affidato ed al quale, stante l'inadempienza, ne era stata richiesta la retrocessione. 2.2.11 secondo motivo si è doluto di carenza di motivazione in relazione al rigetto, in appello, dell'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento ai sensi dell'art. 603 comma 1 cod. proc. pen., perché la Corte avrebbe omesso di esporre le ragioni del diniego all'integrazione invocata, attinente all'intendimento di dare dimostrazione della versione difensiva dell'imputato. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione in ordine all'invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 L.F., richiesta con i motivi nuovi regolarmente depositati a mente dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen..I1 pregiudizio arrecato ai creditori non potrebbe considerarsi di rilevante gravità, avuto riguardo alla quantificazione dell'attivo e del passivo e del considerevole importo dei finanziamenti effettuati dall'imputato nel corso della vita della società. 2.4.11 quarto motivo ha dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe neppure citato i motivi nuovi di gravame benchè ritualmente depositati;
sarebbe stato onere della Corte, anche in caso di ritenuta inammissibilità, esprimersi in tale direzione, così da permettere alla parte di valutarne le ragioni, nel rispetto del diritto di difesa. 2 Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono generici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, per plurime ragioni. In primo luogo, versandosi in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità nel quale le sentenze di merito si integrano vicendevolmente e costituiscono unico corpo argomentativo dal quale la Corte può indifferentemente attingere, con proposizioni congrue e comunque non illogiche sono stati valutati come indimostrati gli addotti apporti di liquidità, che si assumono eseguiti dal ricorrente nel corso dell'attività della fallita, in considerazione dell'"assenza di ogni riscontro in tal senso nella contabilità sociale" e della complessiva genericità delle informazioni testimoniali acquisite in fase dibattimentale, "certamente non idonee a ritenere provata, in fatto, tale circostanza" (pag.5 sentenza impugnata, pag. 3 sentenza di primo grado); e del tutto privo di sostegno probatorio il preteso rapporto di consulenza tra la società estera, che avrebbe dovuto eseguire una ricerca di mercato in vista di finanziamenti da assicurare alla società fallita e quest'ultimo ente (pag. 2 sentenza di primo grado, pag. 5 sentenza di appello, ove ne è rimarcata l'appostazione contabile alla voce "crediti diversi", evidentemente incompatibile con l'erogazione di un compenso per prestazioni di servizio rese da un terzo). A questo proposito, deve essere rammentato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01); e non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed 3 interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368). Le deduzioni del ricorrente "impattano" sull'ineluttabile veto che pronnana da tali principi e non si confrontano con la consistenza delle argomentazioni delle sentenze del duplice grado di merito, con particolare riferimento al rilievo, preminente e decisivo, dell'inesistenza delle registrazioni contabili atte a convalidare obbiettivamente gli assunti difensivi, plausibilmente e logicamente non sostituibili da corrispondenza tardivamente allegata, da verbali di assemblea che non consentono la tracciabilità delle operazioni finanziarie e da dichiarazioni testimoniali, vagliate peraltro come imprecise e di contenuto non conducente. 1.1.In secondo luogo, il dirottamento dell'importo di euro 190.000 dai conti correnti dell'impresa sulla CAMILLA LTD di diritto inglese - anche a voler accedere alla tesi difensiva dell'avvenuta, pregressa ed indiretta iniezione di denaro, da parte dell'imputato, nelle casse della fallita - non può costituire, in radice, una forma di restituzione di risorse erogate a titolo di finanziamento del socio, la cui causale, in termini d'inquadramento giuridico, è rinvenibile nella disciplina del mutuo, che prevede la retrocessione della somma al mutuante e non a favore di un soggetto terzo, tra l'altro insuscettibile di ragionevole collegamento negoziale con la società spogliata della disponibilità (art. 1813 c.c.); ancora, il supposto finanziamento sarebbe scaturito da un'elargizione della controllante, la PESCARA 70 SPA, e non dall'imputato- persona fisica. 1.2.In terzo luogo, sono proprio le argomentazioni difensive a orientare il collegio ad escludere - in ogni caso - la riconducibilità dell'operazione a quella di un rimborso di un finanziamento effettuato a beneficio della società, restituibile in qualsiasi momento e sulla scorta dell'esercizio di un diritto potestativo del socio amministratore. Ed invero, la delibera dell'assemblea straordinaria della società del 18 giugno 2007, richiamata a pag. 17 del ricorso per cassazione, ha dato atto che il contributo finanziario che si assume eseguito dall'imputato in relazione al venir meno del capitale sociale minimo, per la cui ricostituzione contestualmente si attestava mancassero . E' dunque evidente - in assenza di altri indicatori, tali da illustrare una diversa volontà delle parti, che ne consentano la sussumibilità nella figura del "mutuo" o del "prestito" - che il ricorrente avrebbe effettuato tali versamenti allo scopo di perfezionare un incremento del patrimonio della società - attuabile anche sotto forma di copertura delle perdite - e, pertanto, pur non formalmente ed immediatamente vincolati a capitale sociale in senso stretto, destinati ad irrobustire il patrimonio, dotandolo di mezzi propri di cui poter disporre, così da dar luogo, per la loro natura, a crediti non immediatamente esigibili a semplice richiesta del conferente durante la 4 vita della società, men che meno a distanza di uno, due o tre mesi dalla presunta introduzione della liquidità. Pertanto, non dando luogo ad un credito esigibile durante la vita della società, essi soggiacciono al principio generale della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. ed in quanto veicolati al di fuori delle consistenze patrimoniali della società in violazione di tale divieto, assumono connotazione distrattiva (cfr. in motivazione, sez.5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031; in motivazione, sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv.285200; in motivazione, sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872). Tali essenziali considerazioni refluiscono sulla irricevibilità e manifesta infondatezza del secondo motivo, dal momento che la scelta della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, stante il consolidato principio di diritto secondo il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820); e può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis, sez.5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.213923). Le sentenze di merito, con declinazione razionale ed appagante, hanno concordemente messo in rilievo un profilo fondamentale e non superabile della vicenda, ovvero l'accertata non rispondenza della ricostruzione difensiva alle evidenze contabili, la cui funzione è proprio quella di dar conto, in un quadro sintonico e simmetrico, delle operazioni economiche svolte dall'impresa; le richieste difensive, per un verso nemmeno accompagnate dal necessario conforto documentale, elencato ma non allegato al ricorso in termini specifici ed esaurienti (c.d. autosufficienza, cfr. in motivazione sez. 5, n. 14531 del 14/12/2016, Palumbo e altro), per altro verso prive di efficacia in tal senso disarticolante, nemmeno evidenziata, precipitano pertanto nel giudizio di aspecificità e di manifesta infondatezza. 3.11 terzo e il quarto motivo, a loro volta affrontati congiuntamente, sono infondati. E' costante orientamento di legittimità che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione e che, pertanto, a tal fine costituiscono distinte statuizioni la questione relativa all'affermazione di 5 responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario e quella inerente alla configurabilità dell'aggravante del danno di speciale gravità, ex art. 219 I. fall., contestata con i motivi nuovi (così sez. 5, n.4184 del 20/11/2014, Giannetti, Rv. 262180). Ne discende che il "motivo aggiunto" che investe la ritenuta sussistenza della citata aggravante si rivela geneticamente inammissibile, perché estraneo ai motivi principali e introdotto, inedito, con i cc.dd. motivi nuovi. A riguardo, poi, dei motivi nuovi di appello, il collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo il quale "nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado" (Cass. sez.2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982; sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, Poggi, Rv. 221114). Non è in questa sede rilevante, dunque, che la Corte di merito non si sia espressa sui motivi nuovi, vuoi perché inammissibili, vuoi perché implicitamente respinti con l'apprezzamento, pur succinto ma appropriato, della cospicua misura della distrazione (pag.5). Del resto, la conclusione così rassegnata risulta corretta, perché la quantificazione del danno arrecato alla massa dei creditori deve essere parametrata all'entità della distrazione contestata ed accertata, in linea con i principi ermeneutici espressi da questa Corte di Cassazione, in virtù dei quali, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale (sez.5 n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; sez.5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255063; sez.1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv.217403) e non all'entità del passivo o della differenza tra l'attivo ed il passivo della procedura concorsuale. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/03/2024 6
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 12 marzo 2024 il difensore dell'imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.IN MI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, a sua volta di affermazione di responsabilità, nei suoi confronti, per il delitto di bancarotta fraudolenta 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17157 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2024 patrimoniale, ovvero per aver distratto dalle casse sociali l'importo di 190.000 euro in capo alla società di diritto inglese CAMILLA LTD, a lui riconducibile;
fatto commesso in qualità di amministratore della PESCARA CALCIO SPA, dichiarata fallita il 19 dicembre 2008, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. 2.L'atto d'impugnazione, redatto da patrocinatore abilitato, si è affidato a quattro motivi, qui richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 comma 1 cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato vizi motivazionali a riguardo dell'affermazione di reità per il delitto contestato. La sentenza impugnata avrebbe trascurato che la società fallita avrebbe fatto parte di un gruppo di imprese perchè controllata dalla PESCARA 70 SPA, che avrebbe realizzato ragguardevoli finanziamenti a favore della fallita, per evitarne il tracollo finanziario;
i testi sentiti in primo grado avrebbero confermato tali circostanze;
il ruolo del IN, a tali scopi, sarebbe stato di prim'ordine, come emergente dal verbale d'assemblea straordinaria della società del 18 giugno 2007; la sentenza impugnata avrebbe dunque omesso di esplicitare le ragioni per le quali tali circostanze non rileverebbero ai fini dell'esclusione della riconosciuta distrazione. Ancora, la difesa avrebbe offerto corposa documentazione (come verbali d'assemblea, comunicazioni elettroniche) relativa all'apertura di un conto corrente presso la banca Saderat di Dubai, intestato alla società, sul quale l'imputato avrebbe fatto confluire ingenti somme di denaro e sul quale la Camilla TD avrebbe, restituendolo, bonificato l'importo di euro 190.000, ricevuto nel luglio 2007; e che fornirebbe la prova, insieme ai testimoni sentiti, che il ricorrente avesse incaricato un professionista, Minesh Jani, della Camilla TD, di adoperarsi alla ricerca di finanziamenti per la società calcistica e che aveva ricevuto la somma contestata qual compenso del servizio affidato ed al quale, stante l'inadempienza, ne era stata richiesta la retrocessione. 2.2.11 secondo motivo si è doluto di carenza di motivazione in relazione al rigetto, in appello, dell'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento ai sensi dell'art. 603 comma 1 cod. proc. pen., perché la Corte avrebbe omesso di esporre le ragioni del diniego all'integrazione invocata, attinente all'intendimento di dare dimostrazione della versione difensiva dell'imputato. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione in ordine all'invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 L.F., richiesta con i motivi nuovi regolarmente depositati a mente dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen..I1 pregiudizio arrecato ai creditori non potrebbe considerarsi di rilevante gravità, avuto riguardo alla quantificazione dell'attivo e del passivo e del considerevole importo dei finanziamenti effettuati dall'imputato nel corso della vita della società. 2.4.11 quarto motivo ha dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe neppure citato i motivi nuovi di gravame benchè ritualmente depositati;
sarebbe stato onere della Corte, anche in caso di ritenuta inammissibilità, esprimersi in tale direzione, così da permettere alla parte di valutarne le ragioni, nel rispetto del diritto di difesa. 2 Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono generici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, per plurime ragioni. In primo luogo, versandosi in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità nel quale le sentenze di merito si integrano vicendevolmente e costituiscono unico corpo argomentativo dal quale la Corte può indifferentemente attingere, con proposizioni congrue e comunque non illogiche sono stati valutati come indimostrati gli addotti apporti di liquidità, che si assumono eseguiti dal ricorrente nel corso dell'attività della fallita, in considerazione dell'"assenza di ogni riscontro in tal senso nella contabilità sociale" e della complessiva genericità delle informazioni testimoniali acquisite in fase dibattimentale, "certamente non idonee a ritenere provata, in fatto, tale circostanza" (pag.5 sentenza impugnata, pag. 3 sentenza di primo grado); e del tutto privo di sostegno probatorio il preteso rapporto di consulenza tra la società estera, che avrebbe dovuto eseguire una ricerca di mercato in vista di finanziamenti da assicurare alla società fallita e quest'ultimo ente (pag. 2 sentenza di primo grado, pag. 5 sentenza di appello, ove ne è rimarcata l'appostazione contabile alla voce "crediti diversi", evidentemente incompatibile con l'erogazione di un compenso per prestazioni di servizio rese da un terzo). A questo proposito, deve essere rammentato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01); e non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed 3 interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368). Le deduzioni del ricorrente "impattano" sull'ineluttabile veto che pronnana da tali principi e non si confrontano con la consistenza delle argomentazioni delle sentenze del duplice grado di merito, con particolare riferimento al rilievo, preminente e decisivo, dell'inesistenza delle registrazioni contabili atte a convalidare obbiettivamente gli assunti difensivi, plausibilmente e logicamente non sostituibili da corrispondenza tardivamente allegata, da verbali di assemblea che non consentono la tracciabilità delle operazioni finanziarie e da dichiarazioni testimoniali, vagliate peraltro come imprecise e di contenuto non conducente. 1.1.In secondo luogo, il dirottamento dell'importo di euro 190.000 dai conti correnti dell'impresa sulla CAMILLA LTD di diritto inglese - anche a voler accedere alla tesi difensiva dell'avvenuta, pregressa ed indiretta iniezione di denaro, da parte dell'imputato, nelle casse della fallita - non può costituire, in radice, una forma di restituzione di risorse erogate a titolo di finanziamento del socio, la cui causale, in termini d'inquadramento giuridico, è rinvenibile nella disciplina del mutuo, che prevede la retrocessione della somma al mutuante e non a favore di un soggetto terzo, tra l'altro insuscettibile di ragionevole collegamento negoziale con la società spogliata della disponibilità (art. 1813 c.c.); ancora, il supposto finanziamento sarebbe scaturito da un'elargizione della controllante, la PESCARA 70 SPA, e non dall'imputato- persona fisica. 1.2.In terzo luogo, sono proprio le argomentazioni difensive a orientare il collegio ad escludere - in ogni caso - la riconducibilità dell'operazione a quella di un rimborso di un finanziamento effettuato a beneficio della società, restituibile in qualsiasi momento e sulla scorta dell'esercizio di un diritto potestativo del socio amministratore. Ed invero, la delibera dell'assemblea straordinaria della società del 18 giugno 2007, richiamata a pag. 17 del ricorso per cassazione, ha dato atto che il contributo finanziario che si assume eseguito dall'imputato
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/03/2024 6