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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10411 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.ssa Maria Tiziana Balduini
ha pronunziato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58784 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 17878/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2023 (R.G. 49926/2023), vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
in Massafra alla via Puglia n. 1/B presso lo studio del suo procuratore, Avv. Antonio Zanframundo che la rappresenta e difende per procura in atti. Opponente
E
(CF: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Roma alla Via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studio del suo procuratore, Avv. Stefano Giannini, che lo rappresenta e difende per procura in atti. Opposto
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in Grottaglie (TA) alla Via de Gasperi n. 8, presso lo studio del suo procuratore Avv. Chiaramaria Anastasia, dalla quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti Terzo chiamato in causa
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 17878/23 r.g.n. 49926/23 - Altri contratti atipici
1/6 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
nell'udienza del 10.07.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 30.12.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 17878/2023 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.600,00 in favore di a Controparte_1 titolo di indennità di occupazione per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2023. A tal fine ha addotto:
- che la richiesta di pagamento traeva origine da un contratto di locazione che era stato sottoscritto da essa opponente unitamente al coniuge separato
, il quale si era impegnato al pagamento del canone;
Parte_2
- che pertanto il solo legittimato passivo rispetto alla pretesa era da considerarsi il , di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, Parte_2 anche ai fini della manleva. Ha quindi concluso chiedendo:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione preliminarmente autorizzare la deducente a Parte_1 chiamare in causa per esclusiva responsabilità dello Controparte_2 stesso nei confronti di o quanto meno per garanzia assunta Controparte_1 dal medesimo o in ogni caso per comunanza di causa, affinché lo stesso Parte_2 possa essere condannato a manlevare , e conseguentemente, ex art. Parte_1 269 2° comma c.p.c., voglia spostare la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis Parte_2 c.p.c.; nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto 17878/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 22.11.2023 e notificato in pari data per tutte le ragioni innanzi spiegate;
pronunciare il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 e comunque respingere la domanda spiegata in via monitoria nei confronti di
da e disporre che tutte le somme richieste da Parte_1 Controparte_1
per canoni di locazione e oneri accessori siano poste a Controparte_1 carico di in virtù del provvedimento del Tribunale di Roma Parte_2 adottato nell'ambito del giudizio di separazione n. 43090/2020 RG e che si produce. Con vittoria di spese nonché di competenze, queste ultime da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario.”
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha in primo luogo eccepito la piena legittimazione passiva dell'opponente, siccome parte contrattuale nel rapporto di locazione e, nel merito, ha rilevato che il rapporto si era risolto a seguito della
2/6 disdetta ritualmente inviata sei mesi prima della scadenza del 31.8.2023 e che la sig.ra aveva omesso la riconsegna dell'immobile continuando a Pt_1 detenerlo senza corrispondere alcunché. Ha quindi chiesto:
“In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 17878/23 r.g.n. 49926/23 del Tribunale adito;
Nel merito rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo 17878/23 r.g.n. 49926/23 o in subordine condannare la sig.ra
[...]
al pagamento dell'importo di € 3.600,00 oltre interessi come per legge, Pt_3 per le motivazioni riportate ricorso per decreto ingiuntivo. In ogni caso condannare la Sig.ra al pagamento dei compensi, Parte_1 spese ed accessori come per legge del presente procedimento.”
Si è, infine, costituito in giudizio anche il terzo chiamato , Parte_2 il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva atteso che con provvedimento del 18/4/2019, in sede di divorzio, il Tribunale di Roma aveva assegnato l'immobile all'opponente, determinandone in tal modo la successione legale nel contratto. Ha, inoltre, evidenziato di aver inviato, in data 23.1.2023, lettera di recesso dal contratto di locazione in oggetto, che comunque si era risolto anche per il recesso del locatore. Ciò premesso ha chiesto:
“…Voglia accertare e dichiarare che il sig è estraneo al giudizio per Parte_2 tutti i motivi già esposti e per difetto di legittimazione passiva;
• accertare e dichiarare che il sig. nulla deve a nessun titolo a parte Parte_2 locatrice per le richieste di cui al decreto ingiuntivo opposto;
• accertare e dichiarare come unica responsabile dell'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Roma alla Via Baccarini n. 24 la signora Pt_1
, con ogni conseguenza scaturente;
[...]
• respingere la domanda di parte opponente per cui è stato chiamato in causa per tutte le ragioni esplicitate;
• vinte le spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza del 06.12.2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
*************************
All'esito dell'istruttoria sinora svolta risulta provato ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che:
- con contratto in data 02.05.2018 (cfr. doc. 1 fasc. opposto) CP_1
ed concessero in locazione a
[...] Controparte_3 [...]
ed a l'immobile sito in Roma alla Via Parte_2 Parte_1 Baccarini n. 24, piano primo scala B. Nel contratto furono esplicitati sia l'intervenuta separazione dei coniugi tra i conduttori (avvenuta in data 27.2.2017), sia l'allontanamento del marito dalla
3/6 casa coniugale, il quale, cinonostante, assunse l'impegno di farsi carico del pagamento del canone “…fatte salve le modifiche successive alla stessa ordinanza, già richieste dal sig. al giudice competente, che Parte_2 dispongano invece l'obbligo di partecipare alla corresponsione del canone di locazione, in solido con quest'ultimo, anche alla sig.ra ” CP_4 (art. 2);
- con email del 31/1/2023 il comunicò alla di essere Parte_2 Pt_1 receduto dal contratto di locazione;
- con ulteriore missiva del 27/2/2023 il locatore comunicò ai conduttori il proprio recesso dal rapporto alla data di scadenza contrattuale del 31/8/2023;
- con provvedimento n. 10202 del 4/6/2024, reso nell'ambito del procedimento di sfratto per finita locazione proposto dal , venne ordinato CP_1 alla il rilascio dell'immobile oggetto di controversia (cfr. doc. 10 Pt_1 fasc. ); Parte_2
- con sentenza n. 16879 del 6/11/2024 il Tribunale di Roma, nel definire il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
, stabilì “…la cessazione di impegni di natura Parte_4 economica (sino ad ora assunti dal sig. ) relativi alla Parte_2 corresponsione del canone di locazione dell'immobile di via Baccarini…” (cfr. pag. 6 sent. cit.).
Ciò posto in punto di fatto l'opposizione risulta infondata e va rigettata attese le obbligazioni assunte dall'opponente nei confronti della parte locatrice in sede di sottoscrizione del contratto di locazione ed avendo il dimostrato il CP_1 credito maturato a titolo di indennità di occupazione relativamente al periodo successivo alla risoluzione contrattuale.
Deve, infatti, ritenersi che a decorrere dal 31/8/2023 la sia occupante Pt_1 dell'immobile de quo e che come tale sia obbligata al risarcimento dei danni conseguenti il mancato rilascio dello stesso. Danni che nel caso di occupazione illegittima di un immobile sono "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20545, del 06/08/2018).
Conclusivamente, la domanda svolta in sede monitoria appare fondata atteso che l'opposto ha dato prova dell'insorgenza e scadenza del credito dedotto insoluto dalla convenuta, con lo stesso contratto di locazione che ha versato in atti e da cui risulta il valore locativo della porzione immobiliare in oggetto.
Diversamente, nei rapporti interni tra i conduttori deve ritenersi l'obbligo del di farsi carico delle spese dell'abitazione familiare, quantomeno Parte_2 sino al novembre 2024.
Sul punto deve infatti osservarsi che se è pur vero che nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori gli stessi sono tenuti a
4/6 corrispondere solidalmente l'intero canone e che il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) determina la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21051 del 27/07/2024), è altrettanto vero che nel caso di specie il terzo chiamato si fece carico di corrispondere quanto dovuto per l'abitazione familiare sulla base delle statuizioni contenute nel provvedimento giudiziale reso in sede di separazione, statuizioni revocate solo nel novembre 2024, a seguito della pubblicazione della sentenza resa nel giudizio di divorzio.
In tale situazione di fatto, considerato che la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione concerne l'ultimo trimestre dell'anno 2023, la domanda di manleva merita accoglimento.
Infine, deve evidenziarsi che l'opposto ha prodotto il verbale negativo di mediazione contenente l'accertamento dell'assenza dell'opponente e del terzo chiamato senza giustificato motivo. Tenuto conto di quanto statuito dall'art. 12bis del d.lgs. 28/2010 i predetti devono essere condannati al pagamento, in favore dello Stato italiano, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018, in base al valore del giudizio, in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva € 851,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase di decisione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
RIGETTA
l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
17878/23 (r.g.n. 49926/23) emesso in favore di Controparte_1
NA
e in solido alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali anticipate da , che liquida in complessivi € Controparte_1
2.552,00, oltre al rimborso di € 190,32 per le spese concernenti il procedimento di mediazione ed oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
NA
a tenere indenne e manlevare per tutte Parte_2 Parte_1 le somme che la stessa dovesse corrispondere in forza della presente sentenza
NA
5/6 e , in solido, ai sensi dell'art. 12bis Parte_1 CP_1 CP_1 del d.lgs. 28/2010 al pagamento, in favore dello Stato italiano, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Roma, 10.07.2025
Il Presidente – Giudice monocratico Maria Tiziana Balduini
6/6