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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano __________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________ Consigliere
All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, ha deliberato, nelle forme della decisione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2461/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 3436/2023 emessa in data 3 aprile 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente
TRA
( in persona dell'Avv. Federica Parte_1 P.IVA_1
Bonomini, procuratrice speciale in forza procura per notaio Dott.
[...]
di Bergamo del 11.01.2021 n. 2989 di repertorio, 2154 di Persona_1 raccolta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Moizo e Claudio Moizo nonché dall'Avv. Emanuele Bove PEC:
Email_1
; -Appellante - Email_2
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti., dagli Avv.ti Vincenzo
[...]
Reale e dall'Avv. Gennaro Ziccardi P.E.C.:
; -Appellati - Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 2 ottobre 2023 la Parte_1
impugnava la sentenza n. 3436/2023 emessa il 3 aprile 2023 dal Tribunale-
[...]
GL di Roma.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva il ricorso proposto dai lavoratori e riconosceva il diritto degli stessi alla conservazione del superminimo condannando la al pagamento in favore di Parte_1 ella somma di € 959,10, di della Controparte_1 Controparte_6 somma di € 913,92, di della somma di € 1.363,14, di Controparte_2
della somma di € 923,54, di della Controparte_7 Controparte_3 somma di € 1.746,60, di della somma di € 3.140,76, di CP_9 CP_8
della somma di € 1.732,26, di della somma
[...] Controparte_10 di € 954,60, di della somma di € 1.989,54, di CP_5 CP_4
della somma di € 1.417,68 per a titolo di superminimo
[...] CP_4 individuale dall'1.5.2022 al 30.9.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al saldo. Dichiarava, altresì, il diritto di al riconoscimento dell'inquadramento nel livello D1 di Controparte_3 cui al CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie a far data dall'1.5.2022 e per l'effetto condanna la al pagamento della somma di € Parte_1
674,34 a titolo di differenze retributive maturate a tale titolo per il periodo dall'1.5.2022 al 30.9.2022.
Avverso detta sentenza propone impugnazione la Parte_2 illustrando i motivi di cui si dirà appresso.
Si sono costituiti i lavoratori, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza pubblica del 25 novembre 2025 è definita dal Collegio, all'esito della discussione ( e della sottoscrizione del verbale di conciliazione per parte dei lavoratori) e della successiva Camera di Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 17 Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva la domanda dei lavoratori e dichiarava il diritto al pagamento del superminimo non versato a decorrere dal primo maggio 2022 e sino al mese di settembre dello stesso anno, nelle misure risultanti sulla base dei conteggi elaborati dai lavoratori. Condannava, quindi, la al pagamento della somma rispettivamente di € 959,10 per Parte_1
, € 913,92 per € 1.363,14 per € 923,54 per CP_1 CP_6 CP_2 CP_7
CP_
€ 1.732,26 per € 1.746,60 per;
€ 954,60 per;
€ CP_3 CP_10
3.140,76 per € 1.989,54 per € 1.417,68 per a titolo di CP_9 CP_5 CP_4 superminimo individuale maturato per il periodo da maggio 2022 a settembre
2022. Riconosceva anche il diritto di uno dei lavoratori, , CP_3 all'inquadramento nel livello D1 posseduto presso il precedente datore di lavoro con le connesse differenze retributive.
Nella motivazione, il primo giudice esaminava la vicenda del cambio appalto che aveva visto la subentrare dal primo maggio 2022 in qualità Parte_1 di appaltatrice ad una serie di imprese fra cui, nello specifico, la Roma
Multiservizi S.p.a., per la gestione dell'impianto Parco Prenestino di Roma e dell'impianto ferroviario “Intercity Giorno”, la precedente titolare era cessata dal
30 aprile 2022 dal contratto di appalto con la committente , e tutti Controparte_11
i lavoratori ricorrenti (tranne il ) erano stati assunti dalla società CP_3 subentrata in forza di apposito accordo sottoscritto il 28 aprile 2022 che aveva regolato anche i diritti economici della manodopera assorbita.
Quindi, riteneva fondata la domanda dei lavoratori alla conservazione del cd
“superminimo”, premesso che trovava applicazione il CCNL Mobilità e Attività
Ferroviarie del 16 dicembre 2016, in base al tenore dell'accordo sottoscritto il 28 aprile 2022 in cui, con lo stabilire “i lavoratori aventi diritto, […] alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL applicato, con decorrenza dal 1° maggio 2022, previa verifica delle ultime 9 (nove) buste paga”, poiché esso, con il richiamo al CCNL, aveva incluso anche la previsione dell'art. 16, punto 2.3, che stabilisce che “[…] le parti convengono che in occasione dei cambi di appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: - il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le
Pag. 3 di 17 condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio;
[…]”.
Aggiungeva che l'art. 68 del medesimo CCNL al punto 4.2 prevede espressamente che “l'eventuale superminimo individuale determinato ai sensi del punto 4.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle
Attività Ferroviarie del 20.7.2012, resta confermato ai lavoratori ai quali risulta riconosciuto alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Affermava che il superminimo individuale in quanto percepito in conseguenza del normale svolgimento della prestazione, era parte integrante della retribuzione sicché l'obbligo di erogazione gravava anche sull'impresa subentrante all'appalto.
Una volta concesso, il beneficio economico individuale perdeva il carattere discrezionale, assumendo carattere prettamente retributivo e pertanto, anche nel caso in cui il dipendente fosse passato ad altra società subentrante nell'appalto, doveva essere riconosciuto.
Avverso tale determinazione ha proposto appello la sulla Parte_1 base di cinque motivi, fra i quali non va esaminato il quinto in quanto attinente alla specifica posizione del (ed alla sua pretesa all'inquadramento in una CP_3 superiore categoria), che ha conciliato la vertenza come altri nove lavoratori, mentre vanno esaminati i restanti quattro motivi, comuni a tutti i lavoratori che hanno proposto domanda giudiziale in quanto concernenti il diritto al superminimo e che pertanto vengono in rilevo anche in relazione alla posizione di . CP_9
Infatti, la materia del contendere risulta ora circoscritta, in quanto, dinnanzi a questa Corte i lavoratori , Controparte_1 CP_5 CP_4
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_6 CP_3
, , ,
[...] Controparte_2 CP_8 CP_10 hanno sottoscritto un verbale di conciliazione.
[...]
Pertanto, in relazione ad essi va dichiarata la cessazione della materia del contendere avuto riguardo al tenore della conciliazione ( in cui vi è accordo anche sulla regolamentazione delle spese) oltre che alla concorde richiesta dei difensori,
Pag. 4 di 17 mentre la lite prosegue per in riferimento al quale si osserva CP_9 quanto segue.
Con l'appello si assume che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art.16 del CCNL Mobilità /Attività Ferroviarie. Non sarebbe sussistito alcun diritto soggettivo perfetto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante basata sul mero dato dell'esistenza di un rapporto di lavoro con la precedente ditta appaltatrice in quanto l'art.16 avrebbe condizionato l'assunzione dell'obbligo alla circostanza che fosse armonizzabile e coerente con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Ciò avrebbe portato ad escludere anche l'esistenza di un diritto soggettivo dei lavoratori in precedenza occupati ad essere assunti alle medesime condizioni normative e retributive di cui godevano presso l'impresa subentrante. Anche il mantenimento delle condizioni normative e retributive sarebbe perciò assoggettato alla condizione che fossero armonizzabili e coerenza con l'organizzazione d'impresa della subentrante e dal perimento e dai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto dell'appalto. Nel caso si sarebbe trattato proprio di un cambio di appalto in cui il personale occupato dalla precedente impresa appaltatrice non sarebbe stato armonizzabile e coerente con l'organizzazione d'impresa e con il perimetro e/o i volumi delle lavorazioni/servizi oggetto dell'appalto affidato alla nuova impresa appaltatrice e, nonostante ciò la subentrante, all'esito della procedura di consultazione sindacale avviata con le OO.SS, aveva deciso di assumere tale personale, la disciplina delle condizioni di assunzione non avrebbe potuto essere più quella prevista dal punto 2.3 dell'art. 16 del CCNL 2016 ma quella convenuta specificamente nel verbale di accordo stipulato con le OO.SS.
Con il secondo motivo si assume che il senso del verbale di cambio appalto 28 aprile 2022 non sarebbe stato correttamente inteso, in quanto lo stesso ed i verbali di incontro precedenti allo stesso, non avrebbero previsto alcun esplicito impegno di a mantenere ferme tutte le condizioni individuali in Pt_1 godimento al momento del subentro della stessa nell'appalto. L'accordo, infatti, avrebbe dovuto essere interpretato alla luce del contesto a cui si riferiva e dello scopo che perseguiva.
Pag. 5 di 17 L'appalto Intercity Trenitalia, fin dalla data di pubblicazione del bando, presentava diversi elementi di discontinuità e mutamenti organizzativi rispetto a quello affidati alle imprese appaltatrici uscenti. La subentrava non a Pt_1 una sola azienda, bensì a nove diverse società, ognuna delle quali con la propria organizzazione, organigramma e modalità di esecuzione del servizio, ne derivava la riduzione delle attività, rispetto al precedente capitolato di appalto, sia in termini di tipologia di attività da svolgersi, che in termini di frequenza delle stesse, come quelle, ad esempio, afferenti alle c.d. sanificazioni. In sede di consultazioni sindacali, come sarebbe emerso dal verbale di incontro del 14 aprile
2022 la avrebbe rappresentato la non armonizzabilità e coerenza con Pt_1 la propria organizzazione d'impresa e con il perimetro e/o i volumi delle lavorazioni/servizi oggetto dell'appalto a lei affidata degli addetti occupati in precedenza dalle imprese appaltatrici cessanti. Per tali ragioni, già da maggio
2022, in accordo con le OO.SS., in presenza di lavoratori in esubero, si sarebbe fatto ricorso all'istituto del contratto di solidarietà di tipo “difensivo”, e quindi sarebbe stato avviata il 17 gennaio 2023 la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della L. 223/1991 nei confronti di 362 lavoratori operanti in vari impianti ferroviari Intercity su tutto il territorio nazionale, che si concludeva con un nuovo contratto di solidarietà con una forte riduzione dell'orario di lavoro e con altre misure volte a contenere il costo del lavoro del personale impiegato presso l'appalto Intercity, salvaguardando però i posti di lavoro di tutti gli addetti.
Pur non avendo l'obbligo ad assumere tutto il personale occupato presso le imprese cessanti, la manifestava, comunque, la propria disponibilità Pt_1
a negoziare con le OO.SS. dei lavoratori la possibilità di salvaguardare i livelli occupazionali dell'appalto. Nella trattativa, le OO.SS. avrebbero chiesto di introdurre una deroga all'art. 16, punto 2.3 laddove prevede che i lavoratori aventi diritto all'assunzione sono solo quelli aventi un'anzianità di servizio nell'appalto di 9 mesi dalla data di pubblicazione del bando. A fronte di tale richiesta,
l'impresa avrebbe potuto far fronte alle nuove assunzioni solo se fossero avvenute con applicazione delle sole condizioni normative e retributive previste dal CCNL di settore e non di quelle individuali riconosciute dal precedente appaltatore.
Pag. 6 di 17 Nell'avallare una diversa interpretazione dell'accordo il Tribunale avrebbe omesso di far luogo ad un'interpretazione del contratto conforme all'art. 1362 c.c. che impone di indagare la reale volontà delle parti che derivava dal fatto che le parti avevano stipulato l' accordo con la finalità di far fronte alla situazione di esubero del personale, di variazione del monte ore e dei livelli di inquadramento effettuati dalle imprese uscenti poco prima del cambio di appalto, come nel caso del , che avrebbero compromesso la sostenibilità dell'appalto, come CP_3 dimostrato dall'apertura della procedura di licenziamento collettivo ed al conseguente ricorso ai contratti di solidarietà difensivi con riduzione orario di lavoro del personale.
L'accordo del 28 aprile 2022 sarebbe stato frutto di tale negoziazione intendendosi perciò con il riferimento alle “condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL applicato” derogare al tenore del punto 2.3 dell'art. 16 che garantisce “alle condizioni economiche e normative individuali in godimento” .
Ciò avrebbe importato che gli elementi della retribuzione garantiti sarebbero stati unicamente quelli previsti dall'art. 68 del CCNL mobilità attività ferroviarie.
Con il terzo motivo si impugna la sentenza sostenendo l'erronea interpretazione dell'art.68 citato in quanto l'articolo in esame avrebbe confermato il godimento del solo superminimo “determinato ai sensi del punto 4.2 dell'art. 68”.
L'art.68 del ccnl mobilità avrebbe previsto al punto 4 due assegni ad personam pensionabili rispettivamente ai punti 4.1 e punto 4.2.
L'assegno ad personam di cui al punto 4.1 consisterebbe nell'emolumento introdotto dall'accordo di confluenza del 19 novembre 2005, accordo che prevedeva, rispettivamente, l'introduzione di nuovi minimi contrattuali dal primo gennaio 2006 e l'applicazione, per la prima volta, sempre con decorrenza dal primo gennaio 2006, del salario professionale nelle misure così come indicate e differenziate per livello di inquadramento, ossia l'elemento retributivo individuale o E.R.I.. L'assegno ad personam di cui al punto 4.2 dell'art. 68, invece, rimanderebbe all'eventuale superminimo individuale determinato ai sensi del punto 4.2. dell'art. 68 del precedente CCNL Mobilità AF del 20 luglio 2012.
Pag. 7 di 17 Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto verificare a quale delle due ipotesi fossero riconducibili i superminimi individuali presenti nei listini paga del precedente datore di lavoro e se fossero gli assegni di cui al punto 4 dell'art. 68.
A tal fine avrebbero dovuto essere presenti le seguenti condizioni o caratteristiche:
-il lavoratore interessato avrebbe dovuto operare nel settore quantomeno prima dell'entrata in vigore del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012;
- il lavoratore avrebbe dovuto essere comunque già in servizio alle dipendenze di imprese appaltatrici fornitrici di servizi in appalto ad imprese ferroviarie, in un periodo antecedente alla stipulazione dell'Accordo di confluenza del 19/11/2005;
- al lavoratore, prima dell'entrata in vigore del CCNL 20 luglio 2012, avrebbe dovuto essere stato applicato sia il CCNL Attività ferroviarie 16 aprile 2003 sia i successivi Accordi Nazionali del 30/4/2009 e del 24/1/2008;
- alla data del 31 agosto 2012 dal datore di lavoro dell'epoca avrebbe dovuto essere operato il raffronto comparativo tra la somma degli importi mensili riconosciuti alla data del 31 agosto 2012 per effetto del nuovo inquadramento come indicati alla lettera a) del punto 4.3 del CCNL 20 luglio 2012 e la somma degli importi mensili spettanti alla data del 30 agosto 2012 come indicati alla lettera b) sempre del punto 4.3 del CCNL 20 luglio 2012, sottraendo alla somma di cui alla lettera b) la somma di cui alla lettera a);
- effettuata la sottrazione sarebbe dovuto rimanere un importo in eccedenza che sarebbe andato a costituire l'assegno ad personam pensionabile e non assorbibile di cui al punto 4.2 dell'art. 68 denominato “superminimo individuale”, mantenendo il lavoratore l'eventuale assegno ad personam pensionabile a suo tempo denominato ERI di cui al punto 4.1 dell'art. 68.
Con il quarto motivo si denuncia l'erronea valutazione sull'assolvimento dell'onere della prova ai fini del riconoscimento del diritto al superminimo avendo il Tribunale ritenuto sufficiente la produzione di nove buste paga antecedenti alla data di pubblicazione del bando del 2 ottobre 2020, senza verificare la riconducibilità o meno di tali superminimi agli assegni ad personam di cui all'art. 68 CCNL (gli unici che si era impegnata a riconoscere), Pt_1
Pag. 8 di 17 mentre, in realtà, i lavoratori non avrebbero prodotto i listini paga in questione ma i listini paga dei precedenti datori di lavoro successivi all'agosto 2012. Per altro, tale circostanza non avrebbe potuto rappresentare il presupposto per riconoscere il diritto, quanto, piuttosto, la riconducibilità delle voci in godimento alla lettera c) del punto 1 dell'art. 68 del CCNL come “assegni ad personam pensionabili di cui al punto 4 dello stesso articolo 68”.
A tal fine, l'onere di allegazione e prova sarebbe gravato sui lavoratori che non l'avrebbero assolto (essi avrebbero dovuto produrre i listini paga del 2012, antecedenti alla data in cui era stato rinnovato il CCNL di settore)
In particolare, producendo nel corso del giudizio i listini paga anteriori CP_9 al luglio 2012 avrebbe reso palese l'infondatezza della pretesa in quanto in quelli risalenti al 2016 e successivi sarebbero stati presenti importi superiori qualificati come “superminimo” assenti nei listini antecedenti all'agosto del 2012.
Infatti, per il nel listino paga del 2012, sarebbero presenti un importo di CP_9
€ 146,19, definito come “sup. indiv.” e un importo di € 55,00 non meglio precisato definito quale “E.D.R. di all.”, importi distinti e diversi da quelli dell'ER e che non sono minimamente riconducibili agli assegni ad personam di cui all'art. 68.
Inoltre, nel listino del maggio 2016 emesso dal datore di lavoro , del tutto Pt_3 inspiegabilmente l'importo qualificato come “superminimo” dal precedente datore di lavoro TI VA sarebbe cresciuto da € 296,00 a € 523,46, ed il lavoratore nulla avrebbe dedotto al riguardo nel proprio ricorso.
L'appello è fondato.
Viene qui richiamata ex art.118 cpc la motivazione resa da questa Corte con sentenza n.1716/2025 con cui si è proceduto all'interpretazione dell'accordo del
28 aprile 2022 partendo dal tenore dell'art.16 comma 2 del CCNL Mobilità
Ferroviaria.
Si è osservato in tale decisione che “In caso di cambio appalto, l'articolo 16, comma 2, del C.C.N.L. Attività Ferroviarie, stabilisce che: "2.1 Relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle imprese interessate da processi di trasferimento di attività per subentro di azienda a qualunque titolo ed al fine di contrastare fenomeni
Pag. 9 di 17 distorsivi della concorrenza (…) il trasferimento all'impresa subentrante del personale occupato in quella cessante al momento della pubblicazione del bando avviene secondo quanto previsto nel presente punto 2. (…).
2.2 In considerazione del vigente quadro normativo in materia di appalti e di disciplina degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori e al fine di coniugare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell'occupazione, le aziende appaltanti, secondo criteri di trasparenza, acquisiranno nei modi e nelle fasi procedurali previste dalla normativa vigente, tutta la documentazione necessaria al fine di avere visibilità su: (…) d) il numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, i relativi livelli di inquadramento e l'orario di lavoro contrattualizzato, mediante una dichiarazione mensile;
(…) 2.3 Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori inseriti negli elenchi di cui al precedente punto 2.2 che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore preventivamente autorizzato dall'appaltante. Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per
l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con
l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto.
Per tali lavoratori sarà preso a riferimento l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto. (…) in occasione dei cambi appalto
o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…)".
Pag. 10 di 17 Dunque, nella frase immediatamente precedente a quella posta a base delle pretese dei lavoratori emerge con chiarezza la rilevanza, ai fini dello stesso subentro, della eventuale discontinuità fra le lavorazioni oggetto del vecchio e del nuovo appalto e della necessità di una armonizzazione con l'organizzazione della subentrante.
Nel caso in esame, la società appellata ha dimostrato documentalmente che la procedura di cambio appalto presentava significativi elementi di discontinuità rispetto alle condizioni organizzative delle appaltatrici uscenti, sia in termini di composizione dei lotti, sia di consistenza del personale applicato, se solo si consideri che l'odierna resistente, quale aggiudicataria dei servizi di pulizia del materiale rotabile, è subentrata, per tale servizio, a diverse società, le quali, pertanto, lo svolgevano in misura frazionata, avvalendosi di un numero di addetti superiore a quello necessario ad un unico appaltatore.
Dai verbali di incontro e di cambio appalto del 14/4/2022 e 28/4/2022 si ha conferma che i Lotti 1 e 5 appaltati fossero, fino a quel momento, affidati a diverse ditte uscenti, mentre la che già possedeva una frazione di lotto, è Pt_1 divenuta assegnataria di tutti i servizi sui Lotti 1 e 5, potendo, in tal modo, razionalizzare le attività e centralizzare le funzioni organizzative.
Sotto altro profilo, si registrava la riduzione delle attività appaltate, sia in termini di tipologia che di frequenza, ad esempio in relazione alle procedure di sanificazione, previste con maggiore intensità e frequenza nel periodo di pandemia.
Tanto è vero che, a pochi mesi dall'avvio del servizio, ha avviato a livello nazionale una procedura di riduzione del personale per centinaia di posizioni ai sensi della
Legge n. 223/1991, anche per la sede romana, poi evitata con l'adozione di un contratto di solidarietà.
La significativa modifica delle condizioni di appalto rende non operativa la clausola sociale, poiché, al mutare delle condizioni di aggiudicazione dell'appalto, la società subentrante non può essere gravata dell'assunzione della identica forza lavoro già applicata sull'appalto.
Pag. 11 di 17 Tanto che il datore di lavoro che subentra nell'appalto ai sensi dell'art. 16 CCNL
“può avvalersi della facoltà di non assumere personale con profili professionali e livelli di inquadramenti incompatibili con la propria organizzazione aziendale”
(così questa Corte nella sentenza n. 929 del 8/3/2022).
Appare forse superfluo evidenziare come il requisito della “discontinuità”, (cfr. art. 29, co. 3, D. Lgs. 276/2003) debba essere verificato avuto riguardo alla complessiva gestione del servizio dedotto in appalto, e non in considerazione dell'identità o diversità della singola mansione e nemmeno in ragione dell'identità o diversità, rispetto al passato, dell'organizzazione di un singolo aspetto del servizio complessivamente reso.
Ulteriore elemento di discontinuità, poi, è da ravvisarsi nell'accordo in deroga intervenuto tra le parti sociali, documentato proprio dal verbale di cambio appalto del 28/4/2022, in relazione al requisito dell'anzianità previsto dall'articolo 16 del C.C.N.L..
Invero, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, connessi alla difficoltà della avvenuta aggiudicazione a di un ridotto perimetro dei servizi appaltati, nel verbale di incontro del 14/4/2022 le parti sociali sollecitavano la deroga alla previsione del requisito di 9 mesi di anzianità di servizio alla data del bando (dal
2/1/2020 al 2/10/2020), sollecitando, piuttosto, l'assunzione del personale che vantasse il requisito di anzianità rispetto alla data di avvio del servizio, previsto per l'1/5/2022 (dall'1/8/2021 all'1/5/2022).
Accogliendo la sollecitazione delle parti sociali, si legge nel verbale di cambio appalto del 22/4/2022 che assumerà i lavoratori aventi diritto, senza soluzione di continuità e senza periodo di prova, con passaggio diretto ed immediato alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal C.C.N.L. applicato, con decorrenza dal 1° maggio 2022, previa verifica delle ultime 9 buste paga".
È così convenuto che ai fini della verifica del diritto all'assunzione, in deroga alle previsioni del contratto collettivo, si sarebbe fatto riferimento alle nove buste paga antecedenti l'1/5/2022, sicché dall'agosto 2021 all'aprile 2022.
Appare corretta, pertanto, la prospettazione dell'impresa secondo cui la era tenuta a riconoscere ai neoassunti i soli elementi della retribuzione Pt_1
Pag. 12 di 17 previsti dall'art. 68, punto 1.1. del CCNL e dunque: i minimi contrattuali, gli aumenti periodici di anzianità e gli assegni ad personam pensionabili di cui al successivo punto 4.2, voce diversa da quella pretesa in ricorso e riferibile alle
“eccedenze di retribuzione da salvaguardare” nel passaggio fra diversi CCNL.
Invero, il richiedeva, con il ricorso di primo grado, un superminimo CP_9 individuale che risulta documentalmente riconosciuti solo in tempi recenti (2016)
e dalla penultima datrice di lavoro , mentre egli non aveva compiuto Pt_3 nell'originario ricorso alcuna allegazione in ordine alle previsioni contrattuali che consentissero di ricondurre tale voce a quelle di cui all'art. 68, punto 4.2..
Nel ricorso introduttivo egli aveva dedotto unicamente di avere lavorato
“ininterrottamente negli appalti ferroviari sin dal 09/01/1997, come risulta dai listini prodotti, dai quali risulta anche, sotto la voce retributiva “ Sup.
Individuale”, il pagamento continuativo della somma di € 523,46 a decorrere dal mese di giugno 2016 fino alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Roma Multiservizi s.p.a., avvenuta in data 30/4/2022 “. Pertanto, egli aveva riconnesso il suo diritto all'erogazione, comprovata per la prima volta con la produzione contestuale all'originario ricorso di una busta paga del 2016, alla somma di € 523,46 erogata dalla società Libra LS, allora appaltante.
Nessuna menzione aveva fatto alla fonte di tale obbligo se non l'assunto che la disciplina della vicenda andasse ricercata nell'art.16 del CCNL Mobilità
Ferroviaria del 2022.
Anche nelle note di trattazione scritta del 13 marzo 2023, in cui rassegnava le conclusioni in primo grado, egli continuava ad argomentare il proprio diritto dalla circostanza che la voce gli fosse stata riconosciuta dal 2016 “ dai listini di paga prodotti risulta che successivamente alla data di sottoscrizione del CCNL del 20/07/2012 e più precisamente con il listino di paga del mese di giugno 2016, riferito al mese di maggio 2016, il ricorrente in conformità alla suddetta norma contrattuale, ha percepito il superminimo individuale nella misura di € 523,46”, senza nient'altro aggiungere.
Pag. 13 di 17 Pertanto, nessuna allegazione si riscontra che l'importo in esame fosse alla stregua dell'art.68 CCNL 2016 e di quello del 2012 ( il cui tenore non era neppure preso in esame) compreso nel superminimo il cui diritto era confermato.
Va anche aggiunto, come osservato nel precedente di questa Corte, che l'articolo
16 del C.C.N.L., stabilisce che "saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio", nonché "l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto".
Il riferimento, pertanto, non è alle condizioni economiche e giuridiche di un arco temporale antecedente al bando di gara o alla data di cambio appalto, bensì a quelle "in godimento" all'atto del cambio appalto.
La clausola sociale, tuttavia, si è già detto, è operante purchè le condizioni occupazionali dell'appaltatore uscente "siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto". Tale non
è, per le ragioni già espresse, la fattispecie in esame, nella quale gli "evidenti elementi di discontinuità" sottolineati anche dalle parti sociali (cfr. il verbale di cambio appalto del 28/4/2022 esaminato nella sua interezza), escludono la diretta operatività della clausola sociale di cui all'articolo 16 del C.C.N.L., tanto che le parti, in quella sede, hanno pattuito che i lavoratori sarebbero stati assunti non già con l'applicazione delle condizioni economiche e normative individuali
"in godimento", bensì alle "condizioni economiche normative e giuridiche previste dal C.C.N.L. applicato".
La previsione è significativa, poiché espressamente modificativa del tenore della clausola sociale, in fattispecie in cui gli elementi di discontinuità ne precludevano l'applicazione diretta.
Di talché, si è impegnata ad assumere i lavoratori alle condizioni economiche e normative previste dal C.C.N.L. applicato, con obbligo, pertanto, di riconoscere a ciascuno quelle corrispondenti alle mansioni di fatto disimpegnate, secondo le declaratorie contrattuali, e non già eventuali trattamenti di miglior favore.
Pag. 14 di 17 Né miglior sorte può avere il riferimento al principio di irriducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c..
Invero, si tratta, pacificamente, di assunzioni ex novo con (limitata) garanzia di trascinamento dei soli emolumenti di fonte collettiva e alle dipendenze di altro datore di lavoro, e non già della prosecuzione del rapporto precedente (cfr. la sentenza di questa Corte n. 491/2018).
Per lo stesso motivo, non è configurabile, prima ancora che indimostrata, la sussistenza di un uso aziendale in tal senso.
Non convince il precedente del Tribunale di Milano del 10.5.2023 secondo il quale la presenza dei superminimi in questione nelle buste paga degli ultimi nove mesi di servizio presso la società uscente basterebbe a dimostrare, “in difetto di previsioni diverse ed ulteriori” che si tratti dei superminimi di cui al punto 4.2. dell'art. 68.
Nel caso in esame, il verbale di accordo e le richiamate “condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL di riferimento” che l'appellata si era impegnata a mantenere, ad avviso di questo Collegio vanno enucleate attraverso un'interpretazione del CCNL che sia conforme ai noti criteri di cui agli artt. 1362
e ss. del codice civile e dunque, primariamente, applicando l'art. 1363 c.c., a mente del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto; ed inoltre, come si è detto, vi è la prova documentale, fornita dallo stesso , che il suo superminimo non rientri fra quelli di cui al punto 4.2. dell'art. 68.
L'assunto del lavoratore che l'importo di euro 523,46, da lui pretesa a titolo di superminimo, corrisponda alla somma della voce denominata ERI di € 150,41 che vada sommata al sup. indiv. di € 146,19 e all'E.D.R., di € 55,00per un totale di €
351,6, successivamente a decorrere dal maggio 2016 elevato ad € 523,46 fino al
30 aprile 2022, allorquando ha cessato il rapporto di lavoro con il risulta Pt_4 nuovo in quanto del tutto estraneo alle originarie allegazioni del ricorso ed anche alle difese condotte nel corso del primo grado (anche con le note da ultimo depositate in quella sede) oltre che indimostrata.
Pag. 15 di 17 Conclusivamente, con riguardo alla parte appellata che non ha inteso conciliare la controversia, l'appello è fondato, con conseguente obbligo di restituzione delle somme erogate dalla in esecuzione della sentenza di primo grado ossia Pt_1 euro €3.140,76, come indicato nell'appello, nonché le ulteriori somme corrisposte dalla successivamente alla pubblicazione della sentenza Parte_1 di primo grado a titolo di assegni ad personam di cui all'art. 68 CCNL Mobilità e
Attività Ferroviarie o “superminimi individuali” fino ad oggi .
Le spese sono interamente compensate anche con riferimento al CP_9 considerata l'esistenza di orientamenti contrastanti presso i giudici di merito, oltre che con riferimento ai lavoratori che hanno conciliato per i quali nel verbale di conciliazione ha definito anche l'aspetto in questione ( è stabilito che “le ulteriori eventuali spese di lite, con eccezione di quelle relative alla posizione del sig. non oggetto di transazione e nei confronti del quale il CP_9 presente giudizio d'appello prosegue, sono integralmente compensate tra le parti e sottoscrivono i procuratori delle parti stesse, anche per conto degli altri procuratori costituiti, per rinuncia al vincolo di solidarietà ex legge professionale vigente” e che la si è impegnata a corrispondere Parte_1
a titolo di concorso alle spese legali agli Avv.ti Gennaro Ziccardi e Vincenzo Reale la somma complessiva di euro 4.000,00 quattromila/00, oltre spese generali,
IVA e CPA, somma che verrà pagata dietro presentazione di nota pro forma intestata a a cui seguirà fattura sempre intestata a Parte_1 Parte_1
).
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 2 ottobre 2023 nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
, con riferimento alla sentenza n. 2436/2023 emessa in Controparte_10
Pag. 16 di 17 data 3 aprile 2023 dal Tribunale- GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli appellati
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, , , e compensa le Controparte_7 CP_8 Controparte_10 spese fra l'appellante e tali appellati.
2)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata relativamente a e rigetta l'originaria domanda, con conseguente obbligo di CP_9 restituzione da parte di quest'ultimo delle somme erogate dalla
[...] in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 3.140,76, oltre Parte_1 alle ulteriori somme erogate dal tempo della pubblicazione fino ad oggi a titolo di assegni ad personam di cui all'art. 68 CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie o
“superminimo individuale”, e compensa anche rispetto a tale appellato integralmente le spese dei due gradi del giudizio.
Roma, 25 novembre 2025 Il Consigliere rel. est. Il Presidente (dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano __________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________ Consigliere
All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, ha deliberato, nelle forme della decisione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2461/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 3436/2023 emessa in data 3 aprile 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente
TRA
( in persona dell'Avv. Federica Parte_1 P.IVA_1
Bonomini, procuratrice speciale in forza procura per notaio Dott.
[...]
di Bergamo del 11.01.2021 n. 2989 di repertorio, 2154 di Persona_1 raccolta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Moizo e Claudio Moizo nonché dall'Avv. Emanuele Bove PEC:
Email_1
; -Appellante - Email_2
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti., dagli Avv.ti Vincenzo
[...]
Reale e dall'Avv. Gennaro Ziccardi P.E.C.:
; -Appellati - Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 2 ottobre 2023 la Parte_1
impugnava la sentenza n. 3436/2023 emessa il 3 aprile 2023 dal Tribunale-
[...]
GL di Roma.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva il ricorso proposto dai lavoratori e riconosceva il diritto degli stessi alla conservazione del superminimo condannando la al pagamento in favore di Parte_1 ella somma di € 959,10, di della Controparte_1 Controparte_6 somma di € 913,92, di della somma di € 1.363,14, di Controparte_2
della somma di € 923,54, di della Controparte_7 Controparte_3 somma di € 1.746,60, di della somma di € 3.140,76, di CP_9 CP_8
della somma di € 1.732,26, di della somma
[...] Controparte_10 di € 954,60, di della somma di € 1.989,54, di CP_5 CP_4
della somma di € 1.417,68 per a titolo di superminimo
[...] CP_4 individuale dall'1.5.2022 al 30.9.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al saldo. Dichiarava, altresì, il diritto di al riconoscimento dell'inquadramento nel livello D1 di Controparte_3 cui al CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie a far data dall'1.5.2022 e per l'effetto condanna la al pagamento della somma di € Parte_1
674,34 a titolo di differenze retributive maturate a tale titolo per il periodo dall'1.5.2022 al 30.9.2022.
Avverso detta sentenza propone impugnazione la Parte_2 illustrando i motivi di cui si dirà appresso.
Si sono costituiti i lavoratori, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza pubblica del 25 novembre 2025 è definita dal Collegio, all'esito della discussione ( e della sottoscrizione del verbale di conciliazione per parte dei lavoratori) e della successiva Camera di Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 17 Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva la domanda dei lavoratori e dichiarava il diritto al pagamento del superminimo non versato a decorrere dal primo maggio 2022 e sino al mese di settembre dello stesso anno, nelle misure risultanti sulla base dei conteggi elaborati dai lavoratori. Condannava, quindi, la al pagamento della somma rispettivamente di € 959,10 per Parte_1
, € 913,92 per € 1.363,14 per € 923,54 per CP_1 CP_6 CP_2 CP_7
CP_
€ 1.732,26 per € 1.746,60 per;
€ 954,60 per;
€ CP_3 CP_10
3.140,76 per € 1.989,54 per € 1.417,68 per a titolo di CP_9 CP_5 CP_4 superminimo individuale maturato per il periodo da maggio 2022 a settembre
2022. Riconosceva anche il diritto di uno dei lavoratori, , CP_3 all'inquadramento nel livello D1 posseduto presso il precedente datore di lavoro con le connesse differenze retributive.
Nella motivazione, il primo giudice esaminava la vicenda del cambio appalto che aveva visto la subentrare dal primo maggio 2022 in qualità Parte_1 di appaltatrice ad una serie di imprese fra cui, nello specifico, la Roma
Multiservizi S.p.a., per la gestione dell'impianto Parco Prenestino di Roma e dell'impianto ferroviario “Intercity Giorno”, la precedente titolare era cessata dal
30 aprile 2022 dal contratto di appalto con la committente , e tutti Controparte_11
i lavoratori ricorrenti (tranne il ) erano stati assunti dalla società CP_3 subentrata in forza di apposito accordo sottoscritto il 28 aprile 2022 che aveva regolato anche i diritti economici della manodopera assorbita.
Quindi, riteneva fondata la domanda dei lavoratori alla conservazione del cd
“superminimo”, premesso che trovava applicazione il CCNL Mobilità e Attività
Ferroviarie del 16 dicembre 2016, in base al tenore dell'accordo sottoscritto il 28 aprile 2022 in cui, con lo stabilire “i lavoratori aventi diritto, […] alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL applicato, con decorrenza dal 1° maggio 2022, previa verifica delle ultime 9 (nove) buste paga”, poiché esso, con il richiamo al CCNL, aveva incluso anche la previsione dell'art. 16, punto 2.3, che stabilisce che “[…] le parti convengono che in occasione dei cambi di appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: - il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le
Pag. 3 di 17 condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio;
[…]”.
Aggiungeva che l'art. 68 del medesimo CCNL al punto 4.2 prevede espressamente che “l'eventuale superminimo individuale determinato ai sensi del punto 4.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle
Attività Ferroviarie del 20.7.2012, resta confermato ai lavoratori ai quali risulta riconosciuto alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Affermava che il superminimo individuale in quanto percepito in conseguenza del normale svolgimento della prestazione, era parte integrante della retribuzione sicché l'obbligo di erogazione gravava anche sull'impresa subentrante all'appalto.
Una volta concesso, il beneficio economico individuale perdeva il carattere discrezionale, assumendo carattere prettamente retributivo e pertanto, anche nel caso in cui il dipendente fosse passato ad altra società subentrante nell'appalto, doveva essere riconosciuto.
Avverso tale determinazione ha proposto appello la sulla Parte_1 base di cinque motivi, fra i quali non va esaminato il quinto in quanto attinente alla specifica posizione del (ed alla sua pretesa all'inquadramento in una CP_3 superiore categoria), che ha conciliato la vertenza come altri nove lavoratori, mentre vanno esaminati i restanti quattro motivi, comuni a tutti i lavoratori che hanno proposto domanda giudiziale in quanto concernenti il diritto al superminimo e che pertanto vengono in rilevo anche in relazione alla posizione di . CP_9
Infatti, la materia del contendere risulta ora circoscritta, in quanto, dinnanzi a questa Corte i lavoratori , Controparte_1 CP_5 CP_4
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_6 CP_3
, , ,
[...] Controparte_2 CP_8 CP_10 hanno sottoscritto un verbale di conciliazione.
[...]
Pertanto, in relazione ad essi va dichiarata la cessazione della materia del contendere avuto riguardo al tenore della conciliazione ( in cui vi è accordo anche sulla regolamentazione delle spese) oltre che alla concorde richiesta dei difensori,
Pag. 4 di 17 mentre la lite prosegue per in riferimento al quale si osserva CP_9 quanto segue.
Con l'appello si assume che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art.16 del CCNL Mobilità /Attività Ferroviarie. Non sarebbe sussistito alcun diritto soggettivo perfetto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante basata sul mero dato dell'esistenza di un rapporto di lavoro con la precedente ditta appaltatrice in quanto l'art.16 avrebbe condizionato l'assunzione dell'obbligo alla circostanza che fosse armonizzabile e coerente con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Ciò avrebbe portato ad escludere anche l'esistenza di un diritto soggettivo dei lavoratori in precedenza occupati ad essere assunti alle medesime condizioni normative e retributive di cui godevano presso l'impresa subentrante. Anche il mantenimento delle condizioni normative e retributive sarebbe perciò assoggettato alla condizione che fossero armonizzabili e coerenza con l'organizzazione d'impresa della subentrante e dal perimento e dai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto dell'appalto. Nel caso si sarebbe trattato proprio di un cambio di appalto in cui il personale occupato dalla precedente impresa appaltatrice non sarebbe stato armonizzabile e coerente con l'organizzazione d'impresa e con il perimetro e/o i volumi delle lavorazioni/servizi oggetto dell'appalto affidato alla nuova impresa appaltatrice e, nonostante ciò la subentrante, all'esito della procedura di consultazione sindacale avviata con le OO.SS, aveva deciso di assumere tale personale, la disciplina delle condizioni di assunzione non avrebbe potuto essere più quella prevista dal punto 2.3 dell'art. 16 del CCNL 2016 ma quella convenuta specificamente nel verbale di accordo stipulato con le OO.SS.
Con il secondo motivo si assume che il senso del verbale di cambio appalto 28 aprile 2022 non sarebbe stato correttamente inteso, in quanto lo stesso ed i verbali di incontro precedenti allo stesso, non avrebbero previsto alcun esplicito impegno di a mantenere ferme tutte le condizioni individuali in Pt_1 godimento al momento del subentro della stessa nell'appalto. L'accordo, infatti, avrebbe dovuto essere interpretato alla luce del contesto a cui si riferiva e dello scopo che perseguiva.
Pag. 5 di 17 L'appalto Intercity Trenitalia, fin dalla data di pubblicazione del bando, presentava diversi elementi di discontinuità e mutamenti organizzativi rispetto a quello affidati alle imprese appaltatrici uscenti. La subentrava non a Pt_1 una sola azienda, bensì a nove diverse società, ognuna delle quali con la propria organizzazione, organigramma e modalità di esecuzione del servizio, ne derivava la riduzione delle attività, rispetto al precedente capitolato di appalto, sia in termini di tipologia di attività da svolgersi, che in termini di frequenza delle stesse, come quelle, ad esempio, afferenti alle c.d. sanificazioni. In sede di consultazioni sindacali, come sarebbe emerso dal verbale di incontro del 14 aprile
2022 la avrebbe rappresentato la non armonizzabilità e coerenza con Pt_1 la propria organizzazione d'impresa e con il perimetro e/o i volumi delle lavorazioni/servizi oggetto dell'appalto a lei affidata degli addetti occupati in precedenza dalle imprese appaltatrici cessanti. Per tali ragioni, già da maggio
2022, in accordo con le OO.SS., in presenza di lavoratori in esubero, si sarebbe fatto ricorso all'istituto del contratto di solidarietà di tipo “difensivo”, e quindi sarebbe stato avviata il 17 gennaio 2023 la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della L. 223/1991 nei confronti di 362 lavoratori operanti in vari impianti ferroviari Intercity su tutto il territorio nazionale, che si concludeva con un nuovo contratto di solidarietà con una forte riduzione dell'orario di lavoro e con altre misure volte a contenere il costo del lavoro del personale impiegato presso l'appalto Intercity, salvaguardando però i posti di lavoro di tutti gli addetti.
Pur non avendo l'obbligo ad assumere tutto il personale occupato presso le imprese cessanti, la manifestava, comunque, la propria disponibilità Pt_1
a negoziare con le OO.SS. dei lavoratori la possibilità di salvaguardare i livelli occupazionali dell'appalto. Nella trattativa, le OO.SS. avrebbero chiesto di introdurre una deroga all'art. 16, punto 2.3 laddove prevede che i lavoratori aventi diritto all'assunzione sono solo quelli aventi un'anzianità di servizio nell'appalto di 9 mesi dalla data di pubblicazione del bando. A fronte di tale richiesta,
l'impresa avrebbe potuto far fronte alle nuove assunzioni solo se fossero avvenute con applicazione delle sole condizioni normative e retributive previste dal CCNL di settore e non di quelle individuali riconosciute dal precedente appaltatore.
Pag. 6 di 17 Nell'avallare una diversa interpretazione dell'accordo il Tribunale avrebbe omesso di far luogo ad un'interpretazione del contratto conforme all'art. 1362 c.c. che impone di indagare la reale volontà delle parti che derivava dal fatto che le parti avevano stipulato l' accordo con la finalità di far fronte alla situazione di esubero del personale, di variazione del monte ore e dei livelli di inquadramento effettuati dalle imprese uscenti poco prima del cambio di appalto, come nel caso del , che avrebbero compromesso la sostenibilità dell'appalto, come CP_3 dimostrato dall'apertura della procedura di licenziamento collettivo ed al conseguente ricorso ai contratti di solidarietà difensivi con riduzione orario di lavoro del personale.
L'accordo del 28 aprile 2022 sarebbe stato frutto di tale negoziazione intendendosi perciò con il riferimento alle “condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL applicato” derogare al tenore del punto 2.3 dell'art. 16 che garantisce “alle condizioni economiche e normative individuali in godimento” .
Ciò avrebbe importato che gli elementi della retribuzione garantiti sarebbero stati unicamente quelli previsti dall'art. 68 del CCNL mobilità attività ferroviarie.
Con il terzo motivo si impugna la sentenza sostenendo l'erronea interpretazione dell'art.68 citato in quanto l'articolo in esame avrebbe confermato il godimento del solo superminimo “determinato ai sensi del punto 4.2 dell'art. 68”.
L'art.68 del ccnl mobilità avrebbe previsto al punto 4 due assegni ad personam pensionabili rispettivamente ai punti 4.1 e punto 4.2.
L'assegno ad personam di cui al punto 4.1 consisterebbe nell'emolumento introdotto dall'accordo di confluenza del 19 novembre 2005, accordo che prevedeva, rispettivamente, l'introduzione di nuovi minimi contrattuali dal primo gennaio 2006 e l'applicazione, per la prima volta, sempre con decorrenza dal primo gennaio 2006, del salario professionale nelle misure così come indicate e differenziate per livello di inquadramento, ossia l'elemento retributivo individuale o E.R.I.. L'assegno ad personam di cui al punto 4.2 dell'art. 68, invece, rimanderebbe all'eventuale superminimo individuale determinato ai sensi del punto 4.2. dell'art. 68 del precedente CCNL Mobilità AF del 20 luglio 2012.
Pag. 7 di 17 Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto verificare a quale delle due ipotesi fossero riconducibili i superminimi individuali presenti nei listini paga del precedente datore di lavoro e se fossero gli assegni di cui al punto 4 dell'art. 68.
A tal fine avrebbero dovuto essere presenti le seguenti condizioni o caratteristiche:
-il lavoratore interessato avrebbe dovuto operare nel settore quantomeno prima dell'entrata in vigore del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012;
- il lavoratore avrebbe dovuto essere comunque già in servizio alle dipendenze di imprese appaltatrici fornitrici di servizi in appalto ad imprese ferroviarie, in un periodo antecedente alla stipulazione dell'Accordo di confluenza del 19/11/2005;
- al lavoratore, prima dell'entrata in vigore del CCNL 20 luglio 2012, avrebbe dovuto essere stato applicato sia il CCNL Attività ferroviarie 16 aprile 2003 sia i successivi Accordi Nazionali del 30/4/2009 e del 24/1/2008;
- alla data del 31 agosto 2012 dal datore di lavoro dell'epoca avrebbe dovuto essere operato il raffronto comparativo tra la somma degli importi mensili riconosciuti alla data del 31 agosto 2012 per effetto del nuovo inquadramento come indicati alla lettera a) del punto 4.3 del CCNL 20 luglio 2012 e la somma degli importi mensili spettanti alla data del 30 agosto 2012 come indicati alla lettera b) sempre del punto 4.3 del CCNL 20 luglio 2012, sottraendo alla somma di cui alla lettera b) la somma di cui alla lettera a);
- effettuata la sottrazione sarebbe dovuto rimanere un importo in eccedenza che sarebbe andato a costituire l'assegno ad personam pensionabile e non assorbibile di cui al punto 4.2 dell'art. 68 denominato “superminimo individuale”, mantenendo il lavoratore l'eventuale assegno ad personam pensionabile a suo tempo denominato ERI di cui al punto 4.1 dell'art. 68.
Con il quarto motivo si denuncia l'erronea valutazione sull'assolvimento dell'onere della prova ai fini del riconoscimento del diritto al superminimo avendo il Tribunale ritenuto sufficiente la produzione di nove buste paga antecedenti alla data di pubblicazione del bando del 2 ottobre 2020, senza verificare la riconducibilità o meno di tali superminimi agli assegni ad personam di cui all'art. 68 CCNL (gli unici che si era impegnata a riconoscere), Pt_1
Pag. 8 di 17 mentre, in realtà, i lavoratori non avrebbero prodotto i listini paga in questione ma i listini paga dei precedenti datori di lavoro successivi all'agosto 2012. Per altro, tale circostanza non avrebbe potuto rappresentare il presupposto per riconoscere il diritto, quanto, piuttosto, la riconducibilità delle voci in godimento alla lettera c) del punto 1 dell'art. 68 del CCNL come “assegni ad personam pensionabili di cui al punto 4 dello stesso articolo 68”.
A tal fine, l'onere di allegazione e prova sarebbe gravato sui lavoratori che non l'avrebbero assolto (essi avrebbero dovuto produrre i listini paga del 2012, antecedenti alla data in cui era stato rinnovato il CCNL di settore)
In particolare, producendo nel corso del giudizio i listini paga anteriori CP_9 al luglio 2012 avrebbe reso palese l'infondatezza della pretesa in quanto in quelli risalenti al 2016 e successivi sarebbero stati presenti importi superiori qualificati come “superminimo” assenti nei listini antecedenti all'agosto del 2012.
Infatti, per il nel listino paga del 2012, sarebbero presenti un importo di CP_9
€ 146,19, definito come “sup. indiv.” e un importo di € 55,00 non meglio precisato definito quale “E.D.R. di all.”, importi distinti e diversi da quelli dell'ER e che non sono minimamente riconducibili agli assegni ad personam di cui all'art. 68.
Inoltre, nel listino del maggio 2016 emesso dal datore di lavoro , del tutto Pt_3 inspiegabilmente l'importo qualificato come “superminimo” dal precedente datore di lavoro TI VA sarebbe cresciuto da € 296,00 a € 523,46, ed il lavoratore nulla avrebbe dedotto al riguardo nel proprio ricorso.
L'appello è fondato.
Viene qui richiamata ex art.118 cpc la motivazione resa da questa Corte con sentenza n.1716/2025 con cui si è proceduto all'interpretazione dell'accordo del
28 aprile 2022 partendo dal tenore dell'art.16 comma 2 del CCNL Mobilità
Ferroviaria.
Si è osservato in tale decisione che “In caso di cambio appalto, l'articolo 16, comma 2, del C.C.N.L. Attività Ferroviarie, stabilisce che: "2.1 Relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle imprese interessate da processi di trasferimento di attività per subentro di azienda a qualunque titolo ed al fine di contrastare fenomeni
Pag. 9 di 17 distorsivi della concorrenza (…) il trasferimento all'impresa subentrante del personale occupato in quella cessante al momento della pubblicazione del bando avviene secondo quanto previsto nel presente punto 2. (…).
2.2 In considerazione del vigente quadro normativo in materia di appalti e di disciplina degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori e al fine di coniugare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell'occupazione, le aziende appaltanti, secondo criteri di trasparenza, acquisiranno nei modi e nelle fasi procedurali previste dalla normativa vigente, tutta la documentazione necessaria al fine di avere visibilità su: (…) d) il numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, i relativi livelli di inquadramento e l'orario di lavoro contrattualizzato, mediante una dichiarazione mensile;
(…) 2.3 Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori inseriti negli elenchi di cui al precedente punto 2.2 che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore preventivamente autorizzato dall'appaltante. Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per
l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con
l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto.
Per tali lavoratori sarà preso a riferimento l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto. (…) in occasione dei cambi appalto
o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…)".
Pag. 10 di 17 Dunque, nella frase immediatamente precedente a quella posta a base delle pretese dei lavoratori emerge con chiarezza la rilevanza, ai fini dello stesso subentro, della eventuale discontinuità fra le lavorazioni oggetto del vecchio e del nuovo appalto e della necessità di una armonizzazione con l'organizzazione della subentrante.
Nel caso in esame, la società appellata ha dimostrato documentalmente che la procedura di cambio appalto presentava significativi elementi di discontinuità rispetto alle condizioni organizzative delle appaltatrici uscenti, sia in termini di composizione dei lotti, sia di consistenza del personale applicato, se solo si consideri che l'odierna resistente, quale aggiudicataria dei servizi di pulizia del materiale rotabile, è subentrata, per tale servizio, a diverse società, le quali, pertanto, lo svolgevano in misura frazionata, avvalendosi di un numero di addetti superiore a quello necessario ad un unico appaltatore.
Dai verbali di incontro e di cambio appalto del 14/4/2022 e 28/4/2022 si ha conferma che i Lotti 1 e 5 appaltati fossero, fino a quel momento, affidati a diverse ditte uscenti, mentre la che già possedeva una frazione di lotto, è Pt_1 divenuta assegnataria di tutti i servizi sui Lotti 1 e 5, potendo, in tal modo, razionalizzare le attività e centralizzare le funzioni organizzative.
Sotto altro profilo, si registrava la riduzione delle attività appaltate, sia in termini di tipologia che di frequenza, ad esempio in relazione alle procedure di sanificazione, previste con maggiore intensità e frequenza nel periodo di pandemia.
Tanto è vero che, a pochi mesi dall'avvio del servizio, ha avviato a livello nazionale una procedura di riduzione del personale per centinaia di posizioni ai sensi della
Legge n. 223/1991, anche per la sede romana, poi evitata con l'adozione di un contratto di solidarietà.
La significativa modifica delle condizioni di appalto rende non operativa la clausola sociale, poiché, al mutare delle condizioni di aggiudicazione dell'appalto, la società subentrante non può essere gravata dell'assunzione della identica forza lavoro già applicata sull'appalto.
Pag. 11 di 17 Tanto che il datore di lavoro che subentra nell'appalto ai sensi dell'art. 16 CCNL
“può avvalersi della facoltà di non assumere personale con profili professionali e livelli di inquadramenti incompatibili con la propria organizzazione aziendale”
(così questa Corte nella sentenza n. 929 del 8/3/2022).
Appare forse superfluo evidenziare come il requisito della “discontinuità”, (cfr. art. 29, co. 3, D. Lgs. 276/2003) debba essere verificato avuto riguardo alla complessiva gestione del servizio dedotto in appalto, e non in considerazione dell'identità o diversità della singola mansione e nemmeno in ragione dell'identità o diversità, rispetto al passato, dell'organizzazione di un singolo aspetto del servizio complessivamente reso.
Ulteriore elemento di discontinuità, poi, è da ravvisarsi nell'accordo in deroga intervenuto tra le parti sociali, documentato proprio dal verbale di cambio appalto del 28/4/2022, in relazione al requisito dell'anzianità previsto dall'articolo 16 del C.C.N.L..
Invero, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, connessi alla difficoltà della avvenuta aggiudicazione a di un ridotto perimetro dei servizi appaltati, nel verbale di incontro del 14/4/2022 le parti sociali sollecitavano la deroga alla previsione del requisito di 9 mesi di anzianità di servizio alla data del bando (dal
2/1/2020 al 2/10/2020), sollecitando, piuttosto, l'assunzione del personale che vantasse il requisito di anzianità rispetto alla data di avvio del servizio, previsto per l'1/5/2022 (dall'1/8/2021 all'1/5/2022).
Accogliendo la sollecitazione delle parti sociali, si legge nel verbale di cambio appalto del 22/4/2022 che assumerà i lavoratori aventi diritto, senza soluzione di continuità e senza periodo di prova, con passaggio diretto ed immediato alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal C.C.N.L. applicato, con decorrenza dal 1° maggio 2022, previa verifica delle ultime 9 buste paga".
È così convenuto che ai fini della verifica del diritto all'assunzione, in deroga alle previsioni del contratto collettivo, si sarebbe fatto riferimento alle nove buste paga antecedenti l'1/5/2022, sicché dall'agosto 2021 all'aprile 2022.
Appare corretta, pertanto, la prospettazione dell'impresa secondo cui la era tenuta a riconoscere ai neoassunti i soli elementi della retribuzione Pt_1
Pag. 12 di 17 previsti dall'art. 68, punto 1.1. del CCNL e dunque: i minimi contrattuali, gli aumenti periodici di anzianità e gli assegni ad personam pensionabili di cui al successivo punto 4.2, voce diversa da quella pretesa in ricorso e riferibile alle
“eccedenze di retribuzione da salvaguardare” nel passaggio fra diversi CCNL.
Invero, il richiedeva, con il ricorso di primo grado, un superminimo CP_9 individuale che risulta documentalmente riconosciuti solo in tempi recenti (2016)
e dalla penultima datrice di lavoro , mentre egli non aveva compiuto Pt_3 nell'originario ricorso alcuna allegazione in ordine alle previsioni contrattuali che consentissero di ricondurre tale voce a quelle di cui all'art. 68, punto 4.2..
Nel ricorso introduttivo egli aveva dedotto unicamente di avere lavorato
“ininterrottamente negli appalti ferroviari sin dal 09/01/1997, come risulta dai listini prodotti, dai quali risulta anche, sotto la voce retributiva “ Sup.
Individuale”, il pagamento continuativo della somma di € 523,46 a decorrere dal mese di giugno 2016 fino alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Roma Multiservizi s.p.a., avvenuta in data 30/4/2022 “. Pertanto, egli aveva riconnesso il suo diritto all'erogazione, comprovata per la prima volta con la produzione contestuale all'originario ricorso di una busta paga del 2016, alla somma di € 523,46 erogata dalla società Libra LS, allora appaltante.
Nessuna menzione aveva fatto alla fonte di tale obbligo se non l'assunto che la disciplina della vicenda andasse ricercata nell'art.16 del CCNL Mobilità
Ferroviaria del 2022.
Anche nelle note di trattazione scritta del 13 marzo 2023, in cui rassegnava le conclusioni in primo grado, egli continuava ad argomentare il proprio diritto dalla circostanza che la voce gli fosse stata riconosciuta dal 2016 “ dai listini di paga prodotti risulta che successivamente alla data di sottoscrizione del CCNL del 20/07/2012 e più precisamente con il listino di paga del mese di giugno 2016, riferito al mese di maggio 2016, il ricorrente in conformità alla suddetta norma contrattuale, ha percepito il superminimo individuale nella misura di € 523,46”, senza nient'altro aggiungere.
Pag. 13 di 17 Pertanto, nessuna allegazione si riscontra che l'importo in esame fosse alla stregua dell'art.68 CCNL 2016 e di quello del 2012 ( il cui tenore non era neppure preso in esame) compreso nel superminimo il cui diritto era confermato.
Va anche aggiunto, come osservato nel precedente di questa Corte, che l'articolo
16 del C.C.N.L., stabilisce che "saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio", nonché "l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto".
Il riferimento, pertanto, non è alle condizioni economiche e giuridiche di un arco temporale antecedente al bando di gara o alla data di cambio appalto, bensì a quelle "in godimento" all'atto del cambio appalto.
La clausola sociale, tuttavia, si è già detto, è operante purchè le condizioni occupazionali dell'appaltatore uscente "siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto". Tale non
è, per le ragioni già espresse, la fattispecie in esame, nella quale gli "evidenti elementi di discontinuità" sottolineati anche dalle parti sociali (cfr. il verbale di cambio appalto del 28/4/2022 esaminato nella sua interezza), escludono la diretta operatività della clausola sociale di cui all'articolo 16 del C.C.N.L., tanto che le parti, in quella sede, hanno pattuito che i lavoratori sarebbero stati assunti non già con l'applicazione delle condizioni economiche e normative individuali
"in godimento", bensì alle "condizioni economiche normative e giuridiche previste dal C.C.N.L. applicato".
La previsione è significativa, poiché espressamente modificativa del tenore della clausola sociale, in fattispecie in cui gli elementi di discontinuità ne precludevano l'applicazione diretta.
Di talché, si è impegnata ad assumere i lavoratori alle condizioni economiche e normative previste dal C.C.N.L. applicato, con obbligo, pertanto, di riconoscere a ciascuno quelle corrispondenti alle mansioni di fatto disimpegnate, secondo le declaratorie contrattuali, e non già eventuali trattamenti di miglior favore.
Pag. 14 di 17 Né miglior sorte può avere il riferimento al principio di irriducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c..
Invero, si tratta, pacificamente, di assunzioni ex novo con (limitata) garanzia di trascinamento dei soli emolumenti di fonte collettiva e alle dipendenze di altro datore di lavoro, e non già della prosecuzione del rapporto precedente (cfr. la sentenza di questa Corte n. 491/2018).
Per lo stesso motivo, non è configurabile, prima ancora che indimostrata, la sussistenza di un uso aziendale in tal senso.
Non convince il precedente del Tribunale di Milano del 10.5.2023 secondo il quale la presenza dei superminimi in questione nelle buste paga degli ultimi nove mesi di servizio presso la società uscente basterebbe a dimostrare, “in difetto di previsioni diverse ed ulteriori” che si tratti dei superminimi di cui al punto 4.2. dell'art. 68.
Nel caso in esame, il verbale di accordo e le richiamate “condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL di riferimento” che l'appellata si era impegnata a mantenere, ad avviso di questo Collegio vanno enucleate attraverso un'interpretazione del CCNL che sia conforme ai noti criteri di cui agli artt. 1362
e ss. del codice civile e dunque, primariamente, applicando l'art. 1363 c.c., a mente del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto; ed inoltre, come si è detto, vi è la prova documentale, fornita dallo stesso , che il suo superminimo non rientri fra quelli di cui al punto 4.2. dell'art. 68.
L'assunto del lavoratore che l'importo di euro 523,46, da lui pretesa a titolo di superminimo, corrisponda alla somma della voce denominata ERI di € 150,41 che vada sommata al sup. indiv. di € 146,19 e all'E.D.R., di € 55,00per un totale di €
351,6, successivamente a decorrere dal maggio 2016 elevato ad € 523,46 fino al
30 aprile 2022, allorquando ha cessato il rapporto di lavoro con il risulta Pt_4 nuovo in quanto del tutto estraneo alle originarie allegazioni del ricorso ed anche alle difese condotte nel corso del primo grado (anche con le note da ultimo depositate in quella sede) oltre che indimostrata.
Pag. 15 di 17 Conclusivamente, con riguardo alla parte appellata che non ha inteso conciliare la controversia, l'appello è fondato, con conseguente obbligo di restituzione delle somme erogate dalla in esecuzione della sentenza di primo grado ossia Pt_1 euro €3.140,76, come indicato nell'appello, nonché le ulteriori somme corrisposte dalla successivamente alla pubblicazione della sentenza Parte_1 di primo grado a titolo di assegni ad personam di cui all'art. 68 CCNL Mobilità e
Attività Ferroviarie o “superminimi individuali” fino ad oggi .
Le spese sono interamente compensate anche con riferimento al CP_9 considerata l'esistenza di orientamenti contrastanti presso i giudici di merito, oltre che con riferimento ai lavoratori che hanno conciliato per i quali nel verbale di conciliazione ha definito anche l'aspetto in questione ( è stabilito che “le ulteriori eventuali spese di lite, con eccezione di quelle relative alla posizione del sig. non oggetto di transazione e nei confronti del quale il CP_9 presente giudizio d'appello prosegue, sono integralmente compensate tra le parti e sottoscrivono i procuratori delle parti stesse, anche per conto degli altri procuratori costituiti, per rinuncia al vincolo di solidarietà ex legge professionale vigente” e che la si è impegnata a corrispondere Parte_1
a titolo di concorso alle spese legali agli Avv.ti Gennaro Ziccardi e Vincenzo Reale la somma complessiva di euro 4.000,00 quattromila/00, oltre spese generali,
IVA e CPA, somma che verrà pagata dietro presentazione di nota pro forma intestata a a cui seguirà fattura sempre intestata a Parte_1 Parte_1
).
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 2 ottobre 2023 nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
, con riferimento alla sentenza n. 2436/2023 emessa in Controparte_10
Pag. 16 di 17 data 3 aprile 2023 dal Tribunale- GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione agli appellati
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, , , e compensa le Controparte_7 CP_8 Controparte_10 spese fra l'appellante e tali appellati.
2)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata relativamente a e rigetta l'originaria domanda, con conseguente obbligo di CP_9 restituzione da parte di quest'ultimo delle somme erogate dalla
[...] in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 3.140,76, oltre Parte_1 alle ulteriori somme erogate dal tempo della pubblicazione fino ad oggi a titolo di assegni ad personam di cui all'art. 68 CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie o
“superminimo individuale”, e compensa anche rispetto a tale appellato integralmente le spese dei due gradi del giudizio.
Roma, 25 novembre 2025 Il Consigliere rel. est. Il Presidente (dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
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