Articolo 30 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 gennaio 1976
Art. 30.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 6681, 6741, 6771, 6857, 6858, 6860 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976