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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 613/2025 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 06/06/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Saverio Burgaretta in sostituzione dell'avv. GOZZO
LUCA e per l'avv. Silvia Leone in sostituzione dell'avv. MARCEDONE IVANO. CP_1
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che con la costituzione l' ha dichiarato di CP_1
avere annullato in autotutela le ordinanze ingiunzione opposte, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. Burgaretta chiede a condanna di per il principio della soccombenza virtuale, l'avv. Leone si CP_1
oppone e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 06/06/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 613/2025 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gozzo Luca, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/02/2025 il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-003093150 – protocollo 7601.01/03/2024.0018223, con la CP_1 quale l' ha richiesto il pagamento dell'importo di €9.572,00 a titolo di sanzioni CP_1 amministrative per l'anno 2021, e n. OI-003093167 – protocollo CP_1
7601.11/06/2024.0046389, con la quale l' ha richiesto il pagamento dell'importo di CP_1
€7.547,54 a titolo di sanzioni amministrative per l'anno 2022, entrambe emesse a titolo di mancato pagamento di ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore. A sostegno della opposizione eccepiva l'estinzione della sanzione amministrativa ex art. 14 legge n. 689/1981.
Si costituiva l' in data 27.05.2025 deducendo che l' ha annullato le ordinanze CP_1 CP_2
ingiunzione impugnate, con disposizione di annullamento in autotutela che allegava, e chiedendo dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione delle
2 spese in considerazione della condotta processuale dell' , della complessità delle CP_2
verifiche da eseguire e delle contrastanti interpretazioni in materia.
All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'annullamento delle ordinanze opposte ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese
CP_ di lite. Il procuratore dell' ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna di controparte alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, nel caso in esame è pacifico che l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento processuale dell'istituto, che ricevuto il ricorso non lo ha contrastato né ha resistito ed ha provveduto ad annullare in autotutela le Ordinanze Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' e del complessivo esito del giudizio conclusosi CP_1
alla prima udienza senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n.
5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile
2018) e tenuto altresì conto del recente consolidamento dell'orientamento della Cassazione che ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 14 legge n. 689/1981.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata
- Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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