Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/06/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5540/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avvocato Laura Maria Puzzo;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_4
- resistente-
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.6.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “…1) Accogliere la richiesta di riconoscimento del diritto, per il personale a tempo determinato in servizio presso la scuola statale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.lgs. 165/2001, dell'art. 1, commi 121 e s.s., della legge 107/2015, del DPCM del 23 settembre 2015, della nota n. 15219 del 15 ottobre 2015, del DPCM del CP_5
28.11.2016, nonché degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, ad ottenere l'accredito immediato del
1
2022/2023, 2023/2024 nei quali il ricorrente ha avuto l'incarico annuale a tempo determinato fino al 30 giugno;
2) accogliere il ricorso, e pertanto disapplicare l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), il d.P.C.M. 23 settembre 2015 ( le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal 2 dicembre 2016)
e la nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015 per accertare e dichiarare il diritto CP_5 della ricorrente, come insegnante a tempo determinato, all' assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per l'effetto, condannare l' Amministrazione convenuta a provvedere ad emettere in favore del ricorrente il pagamento di euro 500,00 per ogni anno scolastico di servizio prestato dal ricorrente : anni scolastici 2016/2017, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 emettendo un bonus docente contente gli arretrati di 500,00 euro annui maturati, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, con conseguente condanna della Amministrazione convenuta a provvedere con effetto immediato a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
3)Condannare l'amministrazione resistente ad emettere un buono all'interno della piattaforma https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/ per il ricorrente, che contenga il totale di euro 2.500,00 per i 5 anni maturati, con le stesse modalità di fruizione e di spesa previsti per il personale a tempo indeterminato che già fruisce della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 4) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre Iva e CPA, secondo i parametri vigenti D.M. 147/'22, ulteriormente aumentato del 30% considerato che il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati”.
Con memoria depositata in data 22.11.2024 si è tempestivamente costituito il
[...]
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: Controparte_1
rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente
2 di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244;”.
All'esito dell'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Va, preliminarmente, esaminata e parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, limitatamente alla pretesa relativa all'anno scolastico CP_1
2016/2017.
Premessa la natura pecuniaria dell'obbligazione e la sua periodicità, con conseguente applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., deve rilevarsi come nella specie il quinquennio prescrizionale di legge sia senz'altro spirato con riferimento all'adempimento richiesto per l'anno scolastico 2016/2017.
Si condivide in questa sede quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961/2023, secondo cui: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nel caso di specie, per l'anno scolastico 2016/2017 il termine prescrizionale ha cominciato a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico, ovverosia dal 24.11.2016 (cfr. documentazione di parte ricorrente e di parte resistente), sicché il quinquennio prescrizionale di legge si è perfezionato il 24.11.2021 senza il compimento di validi atti interruttivi della prescrizione. Non assume rilievo a tal fine la lettera di diffida versata in atti atteso che la stessa risulta spedita in data 13.5.2024, dunque quando il termine di prescrizione risultava già compiuto, e comunque essa è priva dell'avviso di ricevimento che ne attesti al consegna la
(cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente). CP_1
Deve dunque dichiararsi estinta per prescrizione la pretesa relativa all' anno scolastico
2016/2017.
L'eccezione di prescrizione quinquennale va, invece, disattesa con riferimento ai successivi anni scolastici invocati in ricorso (dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024) giacché
3 non ancora maturata alla data di notifica del ricorso (id est: 25.6.2024), tenuto conto del conferimento del primo dei predetti incarichi in data 30.9.2020.
3. Ciò posto, con riferimento agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8
4 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
3.1. Nel caso di specie parte ricorrente ha documentato di essere stata destinataria negli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di incarichi di docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratto a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al 30 giugno (cfr. contratti prodotti da parte ricorrente e stato matricolare prodotto da ). CP_1
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
3.2. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 e, dunque, per € 2.000,00, con la condanna del convenuto CP_1
agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5 4. Stante l'evidenziata soccombenza con riferimento all'annualità 2016/2017, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/5; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n.
147/2022, va posta a carico di parte convenuta, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5540/2024 così statuisce: dichiara prescritte le pretese relative all'a.s. 2016/17; accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli a.s.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, all'attribuzione alla parte Controparte_1
ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; compensa per un quinto le spese di lite tra le parti;
condanna il alla rifusione della restante parte Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano, per la parte già proporzionalmente ridotta, in € 825,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 01/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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