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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/03/2024, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. R.G. 259/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Giudice
Dott.ssa Grazia C.Roca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 259/2024 promossa congiuntamente da:
( CF Parte_1
) C.F._1
E
( CF ) Parte_2 C.F._2
entrambi assistiti, difesi e rappresentati dall'Avv. Orazio S.Savia del foro di Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di pagina1 di 4 ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori a cui vengono affidati congiuntamente i figli con abitazione e residenza principale presso la madre;
3. la casa familiare sita in Mulazzano, Via Pandina n. 2/D rimane nella disponibilità esclusiva del sig. Parte_1
;
[...]
4. la sig.ra si impegna a reperire una nuova abitazione presso la quale Pt_2
stabilire la propria residenza e quella dei figli minori;
5. il sig. si impegna a Parte_1
sostenere tutti i costi e gli oneri di locazione dell'abitazione ove la sig.ra
FI e i figli avranno stabilito la propria collocazione;
6. il sig. si impegna a Parte_1
sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento dei figli;
7. il sig. si impegna a Parte_1
versare mensilmente un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 per ciascuno dei due figli
8. il sig. potrà trascorrere Parte_1
del tempo con i figli tutte le volte che vi sarà la possibilità, previa comunicazione e compatibilmente con gli impegni scolastici, alla sig.ra pagina2 di 4 FI;
9. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione,
all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà
la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
10. Il sig. e la sig.ra Parte_1 Pt_2
prestano reciproco assenso per l'inserimento dei minori nel rispettivo passaporto fermo restando l'obbligo per entrambi di fornire reciproca comunicazione ove si ritenesse di recarsi all'estero. In ogni caso i coniugi dovranno ottenere formale autorizzazione per portare i figli all'estero.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Nel merito , nella presente fattispecie la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e delle parti stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti tra le parti e con la prole il cui ascolto è pertanto superfluo
Poiché è poi pacificamente proponibile ex art 473 bis .49 contestualmente alla domanda di separazione consensuale, anche quella di divorzio consensuale in un unico giudizio decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1/12/1970 n.
898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dispone con separata ordinanza la remissione sul ruolo per la prosecuzione e fissazione di nuova udienza
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in Beni
[...] Parte_2
Mellal il 15.5.2014 atto trascritto nei registri del comune di Mulazzano atto n.3
p.2, anno 2018
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti tra le parti e con la prole da intendersi qui trascritte;
rimette in istruttoria per la pronuncia sul divorzio come da separata ordinanza
Spese al definitivo
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 27.3.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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