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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/10/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa DI NN NO ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 499 /2022 R.G. promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.I. ) in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...] P.IVA_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. CASTRONOVO GIUSEPPE, per Parte_3 procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Capitano Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dal Capitano Alessandro Sarro, resistente,
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso in riassunzione, , in qualità di comandante della motopesca Parte_1
“Nuova Madonna del Lume”, e , legale rappresentante della società Parte_3 armatrice ”, hanno impugnato le ordinanze ingiunzione di pagamento nn. Parte_2
213 e 214 del 21 luglio 2021, emesse dalla di , con le quali Controparte_1 CP_1 era stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente, delle somme di euro 1.000,00 e di euro 2.065,00. Tali provvedimenti sanzionatori erano stati adottati a seguito di due distinti processi verbali di accertamento di illecito amministrativo, elevati in data 15 marzo 2021, per violazioni delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca, tra cui il Regolamento CE 1967/2006, il D.Lgs. 4/2012 e il D.Lgs. 196/2005.
I ricorrenti hanno contestato la legittimità delle ordinanze, deducendo vizi di forma e di sostanza, tra cui l'assenza di indicazioni chiare circa la data e il luogo delle violazioni,
l'erronea applicazione delle norme di riferimento, nonché la presenza di errori materiali nei provvedimenti impugnati. Hanno inoltre lamentato la mancata comunicazione preventiva o diffida da parte dell'autorità marittima e la carenza di elementi essenziali nei processi verbali, tali da compromettere il diritto di difesa. A seguito della declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, il giudizio è stato riassunto innanzi al Tribunale territorialmente competente, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate, di annullamento delle stesse e di condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
La di si è costituita in giudizio, rappresentata dal Controparte_1 CP_1
Comandante pro tempore, eccependo l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto.
Ha evidenziato come le violazioni siano state accertate mediante sistemi di monitoraggio remoti (SCP, AIS, Pelagus, Giano), che hanno rilevato l'attività di pesca in zona vietata e l'assenza di trasmissione del segnale AIS per oltre undici ore durante la battuta di pesca. Ha sottolineato che le ordinanze impugnate sono state emesse in seguito alla valutazione degli scritti difensivi, accolti limitatamente alla richiesta di rateizzazione e, per una delle due sanzioni, alla riduzione al minimo edittale. Ha inoltre precisato che gli errori materiali presenti nei provvedimenti non incidono sulla validità degli stessi, essendo riconducibili a mero lapsus calami, e che tutti gli elementi essenziali per l'esercizio del diritto di difesa erano già stati portati a conoscenza dei ricorrenti mediante la notifica dei processi verbali. In conclusione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'esecutività delle ordinanze, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio, o, in subordine, la compensazione delle stesse.
2- L'opposizione è solo parzialmente fondata.
3- In relazione alla ordinanza n. 213/2021 parte opponente ha eccepito, innanzitutto, la omessa indicazione degli elementi essenziali -quali data e luogo dell'asserita violazione- con compromissione del diritto di difesa.
L'eccezione è priva di fondamento, posto che nella ordinanza-ingiunzione opposta, è espressamente richiamato il P.V.C. N° 25/2021 elevato da personale dell' Ufficio
di S. Agata di Militello in data 15/03/2021 e registrato al numero Controparte_2
49/2021, dal quale risulta che il Sig. in qualità di Comandante Parte_1 dell'unità da pesca denominata “NUOVA MADONNA DEL LUME”, iscritta al nr.
07PA1750 dei RR.NN.MM. e GG. di Porticello, navigava in ara marina soggetta a misura di restrizione dell'attività di pesca, con rotta o velocità difforme da quella espressamente disposta dalle normative europee e nazionali accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare, in violazione dell'articolo 13, commi 1 e 2, del Reg. (CE) nr. 1967/2006 del Consiglio, datato 21/12/2006 e ss.mm.ii., del D.D. del
Mi.P.A.F. del 27/12/2010, dell' Art. 50, comma 4 lett. “b”, del reg. (CE) nr. 1224/2009 del Consiglio, datato 20/11/2009 e ss.mm.ii. nonché dell' art. 10, comma 1 lett. “m”, del
D.lgs nr. 04/2012 e ss.mm.ii..
Peraltro, che non possa essere stato esplicato il diritto di difesa, come eccepito dall'opponente, è smentito dalla circostanza che la parte ha presentato memorie difensive assunte a Prot. N° 8568 del 31.03.2021.
Rappresenta principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” ( cfr Cass. n. 16316/2020).
A ciò si aggiunga, che l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante ( cfr Cass. n. 14567/2025).
Quindi nessun vizio motivazionale appare riscontrabile.
3.2- Parte opponente ha eccepito, poi, che le violazioni normative indicate nella O.I. n.
213 non corrisponderebbero alle condotte contestate nel verbale n. 25/21.
L'eccezione è priva di fondamento.
Si legge nel verbale di contestazione n. 25/21 che a seguito dei controlli effettuati con il sistema S.C.P. (Sistema Controllo Pesca), sistema integrato per il controllo della pesca
GIANO e piattaforma PELAGUS, nell'ambito dell'attività di verifica e monitoraggio delle attività di pesca e, nello specifico, in merito al rispetto delle regole di transito e velocità all'interno delle zone di restrizione della pesca, ovvero in specie entro la fascia di 3 miglia nautiche dalla costa e, in particolare, in quella compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche dalla costa a condizione che la profondità del fondale non sia inferiore all'isobata dei 50 metri, per le unità da pesca autorizzate alla pesca “a strascico”, è risultato che l'unità da pesca in questione identificata e localizzata con i sistemi in dotazione durante la battuta da pesca iniziata da porto di Porticello (PA) alle ore 15:00/Z del 06.01.2021 e terminato nello stesso sorgitore alle ore 21:00/Z del 07.01.2021 – identificativo viaggio con l'attrezzo da pesca a reti a CodiceFiscale_2 strascico a divergenti si trovava nelle indicate posizioni geografiche con rotte e velocità non consentite.
Nel verbale è specificato, poi, che le posizioni geografiche della imbarcazione sono state acquisiste mediante banca dati del sistema SCP ( sistema controllo pesca) e rappresentate su sistema geografico e su carta nautica, e sono state generate dallo stesso apparato di controllo satellitare (ACS) installato a bordo della M/p “Nuova Madonna del Lume
07PA1750” e sono risultanti tutte ricadenti ad una distanza inferiore alle 3 miglia dalla costa e su un fondale inferiore a 50 metri di profondità con elementi di moto ( rotta e velocità) rilevati dal satellite che hanno registrato un attraversamento avvenuto con rotta non diretta, con interruzioni e variazioni significative.
Risulta ancora dal verbale di contestazione, che la imbarcazione è stata localizzata in area classifica come “area a restrizione” e che la motonave non abbia effettuato comunicazioni di eventuali circostanze di forza maggiore o condizioni meteo sfavorevoli che potessero giustificare le dinamiche di moto rappresentate.
Si evidenzia ancora che, dal verbale, risulta che la imbarcazione abbia mantenuto non in funzione il sistema di identificazione automatico tipo AIS per 11 ore e 28 minuti su un totale di 30 ore di battuta di pesca, ovvero è risultata non visibile per il 38% dell'attività lavorativa.
Quindi, sulla scorta del redatto verbale, che è frutto dei rilievi ed accertamenti eseguiti con dispositivi di localizzazione satellitare, è emerso che:
- il peschereccio è stato localizzato in posizioni che ricadono all'interno della fascia compresa le 0,7 e le 1,5 miglia nautiche dalla linea di costa ove però non era mai raggiunta la batimetrica dei 50 metri con rotte e velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europee e nazionali per la pesca a strascico
(navigazione con rotta non diretta e velocità inferiore ai 6 nodi);
- La zona di mare compresa entro le tre miglia dalla costa costituisce a pieno titolo una zona di restrizione della pesca con uso di reti a strascico così come definita dal Reg.
(CE) 1224/2009 del 20.11.2009 ovvero “zona marittima soggetta alla giurisdizione di uno stato membro, che è stata definita dal Consiglio e in cui le attività di pesca sono limitate o vietate”. Esaminando gli atti e il verbale di accertamento e contestazione, per quanto concerne le circostanze appurate dagli organi accertatori, il verbale può essere ritenuto dotato dell'efficacia di cui all'art. 2699 c.c., non essendosi profilata, al riguardo, alcuna attività valutativa da parte dei verbalizzanti o di tipo induttivo circa l'accadimento della riferita condotta attribuita all'opponente.
Si applica il principio, ormai univocamente recepito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., per tutte, Cass. SU n. 17355/2009 e Cass. n.
23800/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Nel caso in esame, il verbale ha assunto la forma e la sostanza di fede privilegiata in ordine al contenuto e alla veridicità delle attestazioni rese in ordine alle violazioni accertate anche se attraverso il controllo satellitare dal personale della Capitaneria di porto, contestazioni che non sono state efficacemente confutate da parte opponente.
4- L'opposizione è invece fondata con riferimento alla ordinanza-ingiunzione n.
214/2021.
Nella ordinanza n. 214 è stato richiamato, quale atto presupposto, il P.V.C. N° 26/2021 elevato da personale dell'Ufficio circondariale marittimo di S. Agata di Militello in data
15/03/2021 e registrato al numero 50/2021.
La condotta contestata nella ordinanza-ingiunzione opposta, però, si riferisce ad un fatto differente da quello contenuto nel verbale n. 26/2021: infatti, nella O.I., si fa riferimento alla condotta del Sig. in qualità di Comandante dell'unità da pesca Parte_1 denominata “NUOVA MADONNA DEL LUME”, iscritta al nr. 07PA1750 dei
RR.NN.MM. e GG. di Porticello, durante la battuta di pesca iniziata dal porto di Cefalù
(PA) alle ore 02.15/Z del 02/02/2021 e terminata nello stesso sorgitore alle ore 01.30/Z del 03.02.2021, con attrezzo da pesca reti a strascico a divergenti, che non risultava visibile alle postazioni di controllo A.I.S. in dotazione al comando verbalizzante, in data
02.02.2021 dalle ore 02:22/Z alle ore 09:23/Z e dalle ore 19:08/Z alle ore 23:40/Z per un totale di ore 11 (undici) e 41 (quarantuno) minuti su un totale di ore 23 (ventitré) e
15 (quindici) minuti di battuta di pesca, ovvero non visibile ai sistemi A.I.S. per il 50% della bordata di pesca e durante la navigazione nei punti più vicini alla costa, in violazione dell' articolo 6 bis, punto 3, del D.lgs nr. 196 datato 19/08/2005.
Il verbale n. 26/2021, richiamato nella O.I. opposta, fa riferimento, invece, ad una condotta diversa, ovvero si riferisce alla battuta di pesca della imbarcazione Nuova
Madonna del Lume iniziata dal Porto di Porticello (PA) alle ore 15:00/z del 06.01.2021
e terminata alle ore 21/00 Z del 07.01.2021 e viene contestato che la motonave non è risultata visibile alle postazioni di controllo AIS per 11 ore e 28 minuti su un totale di
30 ore di navigazione, ovvero per circa il 38% dell'attività lavorativa.
Ritiene il Tribunale che si assista, in specie, ad una divergenza tra fatto contestato nel verbale n. 26/2021 e fatto riportato nella O.I. opposta, essendo diversa la condotta contestata - sia in termini di luogo di commissione, sia in termini di data di commissione, sia per quanto riguarda gli elementi materiali della condotta contestata -, tale da inficiare la validità stessa della ordinanza-ingiunzione opposta, non essendovi una certa e comprovata correlazione tra il contenuto della O.I. opposta e la condotta ivi riportata e la violazione contestata con il verbale n. 26/2021.
5- Spese di lite compensate in ragione della soccombenza reciproca
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
1) In parziale accoglimento della opposizione, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.
214/2021 del 21.07.2021;
2) Rigetta per il resto;
3) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10.10.2025
Il Giudice
DI NN NO