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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa LO Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 2383/2024 promossa da
(C.F.: ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
9 novembre 1959, residente a [...], in via
Cavour n. 15, elettivamente domiciliata a Pescara, in via Puglie n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Di Michele, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo;
- attrice - contro
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale a Roma, P.IVA_1 in via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
Periferico della sede di Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Gambino, in virtù di procura alla liti allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuto - nonché contro
(C.F.: ), nata il [...] CP_2 CodiceFiscale_2 in Marocco
- convenuta contumace -
1 e
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: accertamento del diritto alla quota della pensione di reversibilità ex artt. 2 e 3 L. 898/1970.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 25 novembre 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGION DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio in data 20 aprile 1980 con il sig.
deceduto il 1 settembre 2023 e dal quale ha divorziato in Persona_1 data 12 ottobre 2004 giusta sentenza dell'intestato Tribunale n. 1111/2004, con la quale è stato posto, a carico del sig. assegno mensile divorzile di Per_1
€ 150,00, poi aumentato, mediante decreto n. 1061/2009 cronol., ad € 250,00 a decorrere dal 26 gennaio 2009 - ha convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Teramo, sia l' sia la sig.ra anch'essa vedova del sig. CP_1 CP_2
, con il quale si è unita in matrimonio successivamente al Persona_1 divorzio con essa attrice, e precisamente in data 28 giugno 2005, chiedendo all'intestato Tribunale di: “A) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla quota della pensione INPS di reversibilità - sorto per effetto del decesso del Sig. Persona_1
(e quindi in relazione alla pensione INPS diretta di cui questi era titolare) –,
[...] con decorrenza dal mese di ottobre 2023 sino al soddisfo, oltre interessi legali, nella misura del 75% (settantacinque%) dell'intero, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulle quote arretrate;
B) attribuire, per l'effetto, all'attrice tale quota;
C) dichiarare l'obbligo dell' di costituire il CP_1 trattamento pensionistico e il pagamento direttamente in favore dell'attrice delle quote arretrate, con decorrenza dal mese di ottobre 2023 (ossia dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato) sino al soddisfo, oltre interessi legali, e delle quote correnti e future”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, la sig.ra ha rappresentato che, con Pt_1 il decesso del sig. che era titolare di trattamento pensionistico Per_1
2 di natura reversibile, alla stessa spetta, in qualità di coniuge CP_1 divorziato, la pensione di reversibilità in base all'art. 9, terzo comma L.
898/1970, come modificato dall'art. 13 L. 74/1987, in concorrenza con il coniuge superstite evocato in giudizio, e cioè la sig.ra con la CP_2 quale il sig. si è sposato il 28 giugno 2005, precisando che, “Dal Per_1 predetto matrimonio tra il e la Sig.ra non sono nati figli”, Per_1 CP_2 evidenziando che “i figli che con la vivono sono nati dalla relazione con CP_2
l'attuale marito Sig. nato a [...] il [...], e Persona_2 recano il cognome di quest'ultimo, così come si evince dal certificato di stato di famiglia facente capo alla Sig.ra (all.to n. 4)”. CP_2
L'attrice ha in particolare osservato che il riparto del trattamento previdenziale de quo tra gli aventi diritto deve avvenire sulla base della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali, per cui, dal momento che quello fra la medesima ed il defunto sig. ha avuto durata di 24 anni (dal Per_1
1980 al 2004) mentre l'altro matrimonio (con la sig.ra “soltanto di 7 CP_2 anni, ossia dal 2005 al 2012 (cfr. doc. 5 : estratto atto di matrimonio)”, ad essa attrice spetta il 75% del trattamento pensionistico di reversibilità o la diversa quota, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
ha quindi riferito di aver presentato domanda per la pensione di reversibilità all' che però, con nota del 27 CP_1 maggio 2024, le ha comunicato che “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 22.09.2023, per il seguente motivo: il suo ex coniuge aveva contratto nuovo matrimonio e, pertanto, potrà richiedere una quota della pensione rivolgendosi al tribunale competente per il divorzio”, avendo, per l'effetto, introdotto l'odierno giudizio.
Con comparsa del 3 gennaio 2025, si è costituito in giudizio l' CP_1 rimettendosi “alla decisione del Giudice” in ordine all'attribuzione della quota del trattamento di reversibilità, non potendo esso Ente determinare la ripartizione in percentuali delle quote del trattamento di reversibilità spettanti a ciascuna delle parti interessate, competendo per legge una simile decisione all'Autorità Giudiziaria, specificando che, sulla base della Circolare
n. 132 del 27 giugno 2001, lo stesso ente provvidenziale ha affermato che il criterio di ripartizione ed erogazione della reversibilità in favore del coniuge divorziato - che sia ritenuto dal Giudice titolare di quota della pensione liquidata al coniuge superstite - è quello della decorrenza a far data dal primo
3 giorno del mese successivo alla notificazione del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato, non esistendo, prima della notificazione in parola, un titolo giuridico per la determinazione dell'ammontare di detta quota, né per la conseguente assegnazione. L' ha poi precisato per completezza che il sig. CP_1 [...] non era titolare di pensione, bensì di assegno ordinario di invalidità Per_1 categoria IEL, iscrizione n. 063600000213363, a decorrere dal 1 ottobre 2011 e che la predetta prestazione previdenziale è stata trasformata, d'ufficio, in pensione di vecchiaia in data 27 maggio 2024, ricorrendo i requisiti contributivi previsti dalla legge, aggiungendo che la sig.ra non ha Pt_1 proposto ricorso amministrativo contro il provvedimento di rigetto del 27 maggio 2024 che la stessa ha riferito in citazione, all'evidenza prestando acquiescenza alle ragioni esposte dall' nella predetta nota e che la CP_1 vedova non ha presentato alcuna domanda di pensione di CP_2 reversibilità; quindi, l'ente ha chiesto al Tribunale di “a) decidere il ricorso secondo giustizia assegnando ai contendenti la pensione di reversibilità ripartita in quota secondo i criteri di legge;
-b) con integrale compensazione delle spese del giudizio tra l' e le altre parti del giudizio.” CP_1
Non si è invece costituita, nonostante la ritualità della notificazione, la sig.ra per cui, in sede di decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in CP_2 data 17 gennaio 2025, è stata dichiarata la sua formale contumacia.
Con memoria ex art. 171-ter n. III c.p.c. depositata in data 27 marzo 2025, la sig.ra dopo aver “evidenzia[to] che la notificazione del provvedimento Pt_1 della Dott. Pedullà, del 17.01.2025, è stata eseguita soltanto in data 19.03.2025 (all.to
n. 1), ciò comportando la decadenza dai termini dell'art. 171 ter numeri 1) e 2), sicché non è stato possibile depositare per tempo eventuali repliche e sollevare eccezioni” ed allegato ricorso amministrativo ex art. 46 L. 88/1989 del 27 marzo 2025, dal quale non può invero desumersi, da parte di essa attrice, la prestata acquiescenza al provvedimento emesso dall' in data 27 maggio 2024, CP_1 ha osservato che, in ragione della dichiarata contumacia dell'altra coniuge e sulla scorta del tenore dell'atto di costituzione dell'ente previdenziale che non si è opposto al riconoscimento della pensione di reversibilità, pro quota, in favore di essa attrice, non ricorrono ulteriori eccezioni ovvero osservazioni, espressamente rilevando di non avere necessità di essere rimessa in termini.
4 Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 7 aprile 2025, il procuratore della sig.ra il solo presente in udienza, si Pt_1
è riportato all'atto di citazione, insistendo per il suo accoglimento, per cui la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è stata rinviata all'udienza del 25 novembre 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Preliminarmente, è doveroso precisare che l'odierno procedimento non ha natura previdenziale, né assistenziale e quindi non è soggetto al rito speciale previsto dall'art. 442 c.p.c. (per le controversie in materia previdenziale), ma è, invece, attribuito alla competenza del Tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito ordinario, ai sensi dell'art. 9, terzo comma L. n. 898 del 1970, trattandosi infatti di controversia fra la coniuge divorziata (la sig.ra e altra coniuge presa in moglie successivamente Pt_1
(la sig.ra avente ad oggetto la (sola) ripartizione, fra le predette, della CP_2 quota di pensione reversibile, e dunque concernente esclusivamente la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 898 del 1970, senza involgere profili riguardanti il rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, che è stato evocato in giudizio al solo fine dell'opponibilità della presente decisione (cfr. Cass. civ., sentenza n. 3384 del 6 marzo 2003: “Esula dal novero delle controversie previdenziali, soggette al rito speciale di cui all'art. 442, c.p.c., ed è, quindi, attribuita al tribunale secondo il rito ordinario, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, la controversia tra l'ex coniuge divorziato ed il coniuge superstite avente ad oggetto la ripartizione tra essi della quota di pensione reversibile, in quanto il relativo giudizio riguarda esclusivamente la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 898 del 1970 e non involge profili concernenti il rapporto assicurativo
e previdenziale con l'ente previdenziale, che già corrisponda il relativo trattamento per intero al coniuge superstite e che sia stato chiamato in giudizio al solo fine di rendergli opponibile la sentenza.”).
Infatti, deve rammentarsi che il coniuge divorziato, che è titolare di un diritto alla pensione di reversibilità al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge (su cui si tornerà infra), può ricorrere, in assenza di un coniuge superstite, direttamente nei confronti dell'ente previdenziale, dovendo tuttavia, in caso di contestazione o di mancato riconoscimento del diritto,
5 instaurare apposito procedimento davanti alla Corte dei Conti per le pensioni a carico dello Stato, ovvero davanti al Giudice del lavoro per le altre pensioni
(Cass. Civ. Sez. Un. n. 5429 del 13 maggio 1993); viceversa, in presenza anche del coniuge superstite e quindi in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite – come quello che qui ricorre – è necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi del terzo comma dell'art. 9 L. n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987, essendo dunque stato correttamente introdotto l'odierno giudizio avanti all'intestato Tribunale, con competenza funzionale del giudice civile (e non di quello specializzato del lavoro), in composizione collegiale.
Ciò chiarito, per comprendere le ragioni della presente decisione, si reputa indispensabile premettere la disciplina normativa di riferimento.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della L. 898/1970, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio - ossia il coniuge divorziato - ha diritto alla pensione di reversibilità al ricorrere dei tre presupposti individuati dalla citata disposizione normativa, e cioè (i) la titolarità, in capo al medesimo, dell'assegno di cui all'art. 5 L. 898/1979, i.e.
l'assegno divorzile, (ii) il mancato passaggio del coniuge divorziato a nuove nozze e (iii) l'anteriorità, rispetto alla sentenza di divorzio, del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico.
Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il primo periodo del terzo comma del citato art. 9 prevede che una quota della pensione e degli altri assegni a questi (cioè al coniuge superstite) spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (il coniuge divorziato) e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5; prosegue il secondo periodo del terzo comma del citato art. 9 disponendo che, “Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.”
Pertanto, dall'esegesi delle disposizioni normative citate, emerge che:
6 A. in presenza esclusivamente del coniuge divorziato, questo deve provare, per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilità, (i) la titolarità dell'assegno divorzile, (ii) la anteriorità, rispetto alla sentenza di divorzio, del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico e (iii) la mancata contrazione di nuove nozze (art. 9, secondo comma);
B. in caso di concorso del coniuge divorziato con coniuge superstite, il primo, per vedersi riconosciuto il diritto ad una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al secondo, deve dimostrare di essere “titolare dell'assegno di cui all'art. 5” (art. 9, terzo comma, primo periodo); peraltro,
è doveroso precisare che, benché non sia espressamente richiamato il requisito dello “stato libero”, rectius della mancata celebrazione di nuovo matrimonio da parte del coniuge divorziato, il requisito in parola è in ogni caso implicitamente richiesto dalla legge, dal momento che, in base all'ultimo comma dell'art. 5 L. 898/1970, il coniuge beneficiario dell'assegno divorzile perde tale diritto se convola a nuove nozze;
C. in caso di concorso di più coniugi divorziati, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, e, in presenza di concorso degli stessi anche con un coniuge superstite, provvede alla ripartizione della pensione e degli altri assegni al coniuge superstite e, tra i restanti coniugi divorziati, delle quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. (art. 9, terzo comma, secondo periodo).
Ora, al netto dell'inquadramento della fattispecie per cui è processo in una delle ipotesi appena enucleate, preme al Collegio evidenziare che la sig.ra non ha dimostrato, ed invero ancor prima non ha neppure allegato, Pt_1 di non aver contratto nuove nozze, non avendo riferito assolutamente nulla al riguardo nell'atto introduttivo del giudizio né nei successivi scritti difensivi, ciò conducendo alla reiezione della domanda attorea, che risulta carente sul piano assertivo/allegatorio, prima ancora che probatorio.
Infatti, “Nel giudizio volto all'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 898 del 1970, la mancata allegazione della certificazione attestante lo stato libero del richiedente, quale status che non può essere provato altrimenti, determina il rigetto della domanda per difetto di un presupposto essenziale per il riconoscimento del diritto” (cfr. sentenza collegiale del Tribunale di Potenza n. 13/2025 del 18
7 gennaio 2025 che ha rigettato la domanda avanzata dal coniuge divorziato concorrente con il coniuge superstite per mancata dimostrazione del requisito inerente la mancata contrazione di nuove nozze).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite fra le parti costituite, ritiene il Collegio che le stesse debbano essere integralmente compensate, atteso che l'intervento giurisdizionale per il riparto della pensione fra coniuge divorziato e coniuge superstite era, come visto, ineludibile e che l'unico reale contraddittore, nel costituirsi in giudizio, si è rimesso alla decisione dell'adito
Tribunale, senza sollevare alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della pretesa attorea ed anzi senza formalmente contrastarla.
Nulla invece va disposto con riguardo alle spese di lite nei confronti dell'altra parte convenuta, la sig.ra rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 2383/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta da per le ragioni Parte_2 indicate in parte motiva;
2. DICHIARA interamente compensate tra le parti costituite le spese di lite;
3. NULLA sulle spese di lite con riguardo alla parte convenuta rimasta contumace.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa LO Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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